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Sentenza 26 ottobre 2025
Sentenza 26 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 26/10/2025, n. 1441 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 1441 |
| Data del deposito : | 26 ottobre 2025 |
Testo completo
n. 900/2025 RG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Padova, in composizione monocratica, nella persona della Giudice AR ON LI, nella causa civile n. 900/2025 RG ha pronunciato la seguente
SENTENZA
TRA
(C.F. ), con l'avv. COSENTINO CARMELITA Parte_1 C.F._1
- attore -
E
( ), con l'avv. SORGATO DANIELA, Controparte_1 P.IVA_1 con domicilio in GALLERIA DEI BORROMEO N. 3 35100 PADOVA
- convenuta -
Conclusioni
Per la parte attrice: “Voglia l'Onorevole Tribunale adito contrariis rejectis e previa ogni opportuna declaratoria: accertare e dichiarare che il contratto di mutuo n° 88223 racc. 17526 del 06/09/2011, rinegoziato il 19/06/2023 intercorso tra le parti contiene clausole abusive e per l'effetto procedere giudizialmente al ricalcolo del dovuto con eventuale restituzione della somma indebitamente corrisposta.
Con vittoria di spese e onorari per il presente giudizio e con refusione delle spese sostenute per la mediazione con condanna prevista dalla legge per non aver aderito alla stessa. Si chiede sin da ora la nomina di ctu percipiente per il ricalcolo e la individuazione ex lege delle clausole abusive già indicate da questa parte nella relazione peritale.”.
Per la parte convenuta: “IN VIA PRINCIPALE 1) Rigettarsi le domande ex adverso proposte, in quanto infondate in fatto e in diritto, per i motivi e le eccezioni di cui in narrativa.
IN VIA SUBORDINATA 2) non sussistendo alcuna mala fede in capo alla convenuta, nella CP_1 denegata ipotesi in cui dovesse essere disposta la restituzione in favore dell'attore di qualsivoglia somma, calcolarsi gli interessi sulla stessa al tasso legale facendoli decorrere dalla data della domanda, e non da quella dell'avvenuto pagamento;
3) nella denegata e non creduta ipotesi in cui dovesse essere disposta la restituzione in favore dell'attore di qualsivoglia somma, compensare l'eventuale credito restitutorio dell'attore con il credito della Banca al pagamento di quanto ancora dovuto in forza del contratto di mutuo, nella misura che sarà determinata in corso di causa.
IN OGNI CASO 4) Con vittoria di spese e competenze”.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione, notificato in data 10.1.2025, il sig. conveniva in giudizio la Parte_2 [...] innanzi all'intestato Tribunale, omettendo tuttavia di procedere alla Controparte_1 rituale costituzione mediante iscrizione a ruolo della causa entro il termine previsto dall'art. 165 c.p.c.
2. Con successo atto di citazione in riassunzione, notificato in data 5.2.2025, il conveniva nuovamente Pt_1 la innanzi al medesimo Tribunale, chiedendo che sia accertato e Controparte_1 dichiarato che il contratto di mutuo n. 88223 del 6.9.2011, rinegoziato in data 19.6.2023, contiene clausole abusive e che, per l'effetto, si proceda giudizialmente al ricalcolo del dovuto con la restituzione delle somme indebitamente corrisposte.
3. Si è costituita tempestivamente in giudizio la chiedendo il rigetto Controparte_1 delle domande attoree, ritenute manifestamente infondate in fatto e in diritto.
4. Con decreto del 17.4.2025, il Tribunale ha disposto la conversione del rito da ordinario a semplificato, ai sensi dell'art. 281decies c.p.c., fissando l'udienza di comparizione delle parti per il giorno 8.5.2025.
5. All'udienza di comparizione, su istanza di parte attrice, anche al fine di consentirle il deposito del contratto di mutuo non allegato all'atto introduttivo, sono stati assegnati termini per il deposito di memorie integrative ai sensi dell'art. 281duodecies c.p.c., rinviando la causa all'udienza del 17.6.2025.
6. L'attore, tuttavia, ha omesso di depositare, unitamente alle memorie ex art. 281duodecies c.p.c., il contratto di mutuo oggetto di causa, versandolo agli atti solo tardivamente con le note di trattazione scritta dell'udienza del 17.6.2025.
7. La causa, istruita documentalmente, è stata quindi trattenuta per la decisione con provvedimento 2.10.2025.
***
8. L'attore chiede quindi il ricalcolo delle somme dovute in forza del contratto di mutuo n. 88223 del
6.9.2011, deducendo la presenza di clausole abusive e chiedendo, per l'effetto, la restituzione delle somme indebitamente corrisposte alla Controparte_1
9. Va preliminarmente rilevato che il contraddittorio risulta regolarmente costituito, atteso che la tempestiva costituzione in giudizio della parte convenuta esclude l'applicabilità dell'art. 307 c.p.c.
10. Nel merito, occorre sottolineare rilevare che il contratto di mutuo posto a fondamento del rapporto contrattuale oggi azionato è stato depositato da parte attrice tardivamente, dopo la scadenza dei termini istruttori previsti dall'art. 281 duodecies, co. 4, c.p.c., senza che sia stata avanzata istanza di rimessione in termini: e ciò nonostante all'udienza dell'8.5.2025 il termine per memoria fosse stato chiesto da parte
2 attrice anche al fine di depositare il contratto. Difatti, il termine per la memoria di replica, che in ogni caso rappresenta il termine ultimo per le preclusioni istruttorie, è scaduto il 9.6.2025, mentre il contratto in discussione è stato depositato solo con le successive note di trattazione scritta ex art. 127ter c.p.c. in vista dell'udienza “cartolare” del 17.6.2025.
11. Conseguentemente la produzione in giudizio del contratto risulta tardiva, in quanto successiva al maturare delle preclusioni istruttorie;
il documento è pertanto inutilizzabile e, poiché il suo esame è imprescindibile nel momento in cui la causa verte sulla denunciata l'abusività delle clausole pattuite tra le parti, non può che concludersi nel senso che la domanda attorea è priva di prova.
12. Per completezza va comunque evidenziato che le censure sollevate da parte attrice, tra cui la principale relativa all'abusività delle clausole relative agli interessi per violazione dell'art. 33 del Codice del
Consumo, da cui discenderebbe la nullità parziale del contratto, sono formulate in modo generico e si pongono in contrasto con l'onere di puntuale allegazione. Sul punto, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito, in materia di tassi moratori ma esprimendo un principio che risponde all'irrinunciabile onere di allegazione della parte del processo, che: “l'onere probatorio si atteggia nel senso che il debitore che intenda provare l'entità usuraria degli interessi pretesi, ha l'onere di dedurre il tipo contrattuale, la clausola negoziale, il tasso in concreto applicato, l'eventuale qualità di consumatore, la misura del t.e.g.m. nel periodo considerato, con gli altri elementi contenuti nel decreto ministeriale di riferimento.” (Cfr.
Cass. SSUU n. 19597/2020).
13. Ebbene, nel caso di specie, l'attore ha formulato la doglianza in modo generico, senza fornire alcuna specifica indicazione in ordine ai plurimi profili evidenziati.
14. Infine, quanto alla dedotta illegittimità dell'ammortamento alla francese per preteso effetto anatocistico, senza nulla specificamente allegare con riferimento al mutuo de quo, la questione va affrontata tenendo conto della pronuncia della Cass. SSUU n. 15130/2024 con cui è stato espressamente chiarito che: “la quota di interessi in ciascuna rata sia il risultato di un calcolo che li determini sugli interessi relativi al periodo precedente o che generi a sua volta la produzione di interessi nel periodo successivo.
L'ammortamento alla francese prevede che l'obbligazione per interessi sia calcolata sin da subito sull'intero capitale erogato benché quest'ultimo non sia ancora integralmente esigibile - come accade anche in altri sistemi di ammortamento, come quello c.d. "all'italiana" in cui la quota di interessi è calcolata sin da subito sull'intero importo mutuato e non su quello residuo - ma non prevede che sugli interessi scaduti (e, si potrebbe aggiungere, non scaduti) maturino altri interessi. Il metodo alla francese è, piuttosto, costruito in modo tale che ad ogni rata il debito per interessi si estingue a condizione ovviamente che il pagamento sia avvenuto nel termine prestabilito. È, perciò, anche solo astrattamente inipotizzabile che siffatto ammortamento sia fondato su un meccanismo che trasforma l'obbligazione per interessi in base di calcolo di successivi ulteriori interessi”.
3 15. Dunque, il meccanismo dell'ammortamento alla francese non integra di per sé alcuna forma di illegittima capitalizzazione degli interessi cosicché non se ne può inferire una automatica illegittimità del piano di rimborso.
16. Va, da ultimo, osservato in merito alla richiesta di ctu contabile formulata dall'attore al fine di verificare la denunciata abusività, che lo strumento non può essere utilizzato come mezzo esplorativo di indagine né può supplire alle carenze probatorie della parte, in assenza di una puntuale allegazione di fatti rilevanti e controversi, in quanto l'accertamento contabile sul punto risulterebbe esplorativo.
17. Deve pertanto concludersi nel senso della infondatezza della domanda attorea avanzata dal sig.
[...]
, che va pertanto riggettata. Parte_1
Spese di lite
18. Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno poste integralmente a carico del ricorrente nella misura che verrà indicata in dispositivo alla luce del D.M. n. 55/2014 come modificato dal D.M. n. 147/2022, per i giudizi di cognizione avanti al Tribunale di valore indeterminabile. I compensi sono liquidati attestandosi sui valori minimi di riferimento, attesa la semplicità delle questioni trattate e la sintesi degli atti e dell'iter giudiziale.
19. Dall'art. 282 c.p.c. discende la provvisoria esecutività della presente decisione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Padova, II sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata (r.g. n. 900/2025), disattesa ogni diversa istanza, domanda ed eccezione, così provvede:
- rigetta la domanda attorea;
- condanna il sig. a rifondere alla convenuta le spese di lite, liquidate in € 3.809,00 per Parte_2 compensi, oltre al 15% per spese generali, Iva e Cpa come per legge.
Padova, 26/10/2025
La Giudice
AR ON LI
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Padova, in composizione monocratica, nella persona della Giudice AR ON LI, nella causa civile n. 900/2025 RG ha pronunciato la seguente
SENTENZA
TRA
(C.F. ), con l'avv. COSENTINO CARMELITA Parte_1 C.F._1
- attore -
E
( ), con l'avv. SORGATO DANIELA, Controparte_1 P.IVA_1 con domicilio in GALLERIA DEI BORROMEO N. 3 35100 PADOVA
- convenuta -
Conclusioni
Per la parte attrice: “Voglia l'Onorevole Tribunale adito contrariis rejectis e previa ogni opportuna declaratoria: accertare e dichiarare che il contratto di mutuo n° 88223 racc. 17526 del 06/09/2011, rinegoziato il 19/06/2023 intercorso tra le parti contiene clausole abusive e per l'effetto procedere giudizialmente al ricalcolo del dovuto con eventuale restituzione della somma indebitamente corrisposta.
Con vittoria di spese e onorari per il presente giudizio e con refusione delle spese sostenute per la mediazione con condanna prevista dalla legge per non aver aderito alla stessa. Si chiede sin da ora la nomina di ctu percipiente per il ricalcolo e la individuazione ex lege delle clausole abusive già indicate da questa parte nella relazione peritale.”.
Per la parte convenuta: “IN VIA PRINCIPALE 1) Rigettarsi le domande ex adverso proposte, in quanto infondate in fatto e in diritto, per i motivi e le eccezioni di cui in narrativa.
IN VIA SUBORDINATA 2) non sussistendo alcuna mala fede in capo alla convenuta, nella CP_1 denegata ipotesi in cui dovesse essere disposta la restituzione in favore dell'attore di qualsivoglia somma, calcolarsi gli interessi sulla stessa al tasso legale facendoli decorrere dalla data della domanda, e non da quella dell'avvenuto pagamento;
3) nella denegata e non creduta ipotesi in cui dovesse essere disposta la restituzione in favore dell'attore di qualsivoglia somma, compensare l'eventuale credito restitutorio dell'attore con il credito della Banca al pagamento di quanto ancora dovuto in forza del contratto di mutuo, nella misura che sarà determinata in corso di causa.
IN OGNI CASO 4) Con vittoria di spese e competenze”.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione, notificato in data 10.1.2025, il sig. conveniva in giudizio la Parte_2 [...] innanzi all'intestato Tribunale, omettendo tuttavia di procedere alla Controparte_1 rituale costituzione mediante iscrizione a ruolo della causa entro il termine previsto dall'art. 165 c.p.c.
2. Con successo atto di citazione in riassunzione, notificato in data 5.2.2025, il conveniva nuovamente Pt_1 la innanzi al medesimo Tribunale, chiedendo che sia accertato e Controparte_1 dichiarato che il contratto di mutuo n. 88223 del 6.9.2011, rinegoziato in data 19.6.2023, contiene clausole abusive e che, per l'effetto, si proceda giudizialmente al ricalcolo del dovuto con la restituzione delle somme indebitamente corrisposte.
3. Si è costituita tempestivamente in giudizio la chiedendo il rigetto Controparte_1 delle domande attoree, ritenute manifestamente infondate in fatto e in diritto.
4. Con decreto del 17.4.2025, il Tribunale ha disposto la conversione del rito da ordinario a semplificato, ai sensi dell'art. 281decies c.p.c., fissando l'udienza di comparizione delle parti per il giorno 8.5.2025.
5. All'udienza di comparizione, su istanza di parte attrice, anche al fine di consentirle il deposito del contratto di mutuo non allegato all'atto introduttivo, sono stati assegnati termini per il deposito di memorie integrative ai sensi dell'art. 281duodecies c.p.c., rinviando la causa all'udienza del 17.6.2025.
6. L'attore, tuttavia, ha omesso di depositare, unitamente alle memorie ex art. 281duodecies c.p.c., il contratto di mutuo oggetto di causa, versandolo agli atti solo tardivamente con le note di trattazione scritta dell'udienza del 17.6.2025.
7. La causa, istruita documentalmente, è stata quindi trattenuta per la decisione con provvedimento 2.10.2025.
***
8. L'attore chiede quindi il ricalcolo delle somme dovute in forza del contratto di mutuo n. 88223 del
6.9.2011, deducendo la presenza di clausole abusive e chiedendo, per l'effetto, la restituzione delle somme indebitamente corrisposte alla Controparte_1
9. Va preliminarmente rilevato che il contraddittorio risulta regolarmente costituito, atteso che la tempestiva costituzione in giudizio della parte convenuta esclude l'applicabilità dell'art. 307 c.p.c.
10. Nel merito, occorre sottolineare rilevare che il contratto di mutuo posto a fondamento del rapporto contrattuale oggi azionato è stato depositato da parte attrice tardivamente, dopo la scadenza dei termini istruttori previsti dall'art. 281 duodecies, co. 4, c.p.c., senza che sia stata avanzata istanza di rimessione in termini: e ciò nonostante all'udienza dell'8.5.2025 il termine per memoria fosse stato chiesto da parte
2 attrice anche al fine di depositare il contratto. Difatti, il termine per la memoria di replica, che in ogni caso rappresenta il termine ultimo per le preclusioni istruttorie, è scaduto il 9.6.2025, mentre il contratto in discussione è stato depositato solo con le successive note di trattazione scritta ex art. 127ter c.p.c. in vista dell'udienza “cartolare” del 17.6.2025.
11. Conseguentemente la produzione in giudizio del contratto risulta tardiva, in quanto successiva al maturare delle preclusioni istruttorie;
il documento è pertanto inutilizzabile e, poiché il suo esame è imprescindibile nel momento in cui la causa verte sulla denunciata l'abusività delle clausole pattuite tra le parti, non può che concludersi nel senso che la domanda attorea è priva di prova.
12. Per completezza va comunque evidenziato che le censure sollevate da parte attrice, tra cui la principale relativa all'abusività delle clausole relative agli interessi per violazione dell'art. 33 del Codice del
Consumo, da cui discenderebbe la nullità parziale del contratto, sono formulate in modo generico e si pongono in contrasto con l'onere di puntuale allegazione. Sul punto, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito, in materia di tassi moratori ma esprimendo un principio che risponde all'irrinunciabile onere di allegazione della parte del processo, che: “l'onere probatorio si atteggia nel senso che il debitore che intenda provare l'entità usuraria degli interessi pretesi, ha l'onere di dedurre il tipo contrattuale, la clausola negoziale, il tasso in concreto applicato, l'eventuale qualità di consumatore, la misura del t.e.g.m. nel periodo considerato, con gli altri elementi contenuti nel decreto ministeriale di riferimento.” (Cfr.
Cass. SSUU n. 19597/2020).
13. Ebbene, nel caso di specie, l'attore ha formulato la doglianza in modo generico, senza fornire alcuna specifica indicazione in ordine ai plurimi profili evidenziati.
14. Infine, quanto alla dedotta illegittimità dell'ammortamento alla francese per preteso effetto anatocistico, senza nulla specificamente allegare con riferimento al mutuo de quo, la questione va affrontata tenendo conto della pronuncia della Cass. SSUU n. 15130/2024 con cui è stato espressamente chiarito che: “la quota di interessi in ciascuna rata sia il risultato di un calcolo che li determini sugli interessi relativi al periodo precedente o che generi a sua volta la produzione di interessi nel periodo successivo.
L'ammortamento alla francese prevede che l'obbligazione per interessi sia calcolata sin da subito sull'intero capitale erogato benché quest'ultimo non sia ancora integralmente esigibile - come accade anche in altri sistemi di ammortamento, come quello c.d. "all'italiana" in cui la quota di interessi è calcolata sin da subito sull'intero importo mutuato e non su quello residuo - ma non prevede che sugli interessi scaduti (e, si potrebbe aggiungere, non scaduti) maturino altri interessi. Il metodo alla francese è, piuttosto, costruito in modo tale che ad ogni rata il debito per interessi si estingue a condizione ovviamente che il pagamento sia avvenuto nel termine prestabilito. È, perciò, anche solo astrattamente inipotizzabile che siffatto ammortamento sia fondato su un meccanismo che trasforma l'obbligazione per interessi in base di calcolo di successivi ulteriori interessi”.
3 15. Dunque, il meccanismo dell'ammortamento alla francese non integra di per sé alcuna forma di illegittima capitalizzazione degli interessi cosicché non se ne può inferire una automatica illegittimità del piano di rimborso.
16. Va, da ultimo, osservato in merito alla richiesta di ctu contabile formulata dall'attore al fine di verificare la denunciata abusività, che lo strumento non può essere utilizzato come mezzo esplorativo di indagine né può supplire alle carenze probatorie della parte, in assenza di una puntuale allegazione di fatti rilevanti e controversi, in quanto l'accertamento contabile sul punto risulterebbe esplorativo.
17. Deve pertanto concludersi nel senso della infondatezza della domanda attorea avanzata dal sig.
[...]
, che va pertanto riggettata. Parte_1
Spese di lite
18. Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno poste integralmente a carico del ricorrente nella misura che verrà indicata in dispositivo alla luce del D.M. n. 55/2014 come modificato dal D.M. n. 147/2022, per i giudizi di cognizione avanti al Tribunale di valore indeterminabile. I compensi sono liquidati attestandosi sui valori minimi di riferimento, attesa la semplicità delle questioni trattate e la sintesi degli atti e dell'iter giudiziale.
19. Dall'art. 282 c.p.c. discende la provvisoria esecutività della presente decisione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Padova, II sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata (r.g. n. 900/2025), disattesa ogni diversa istanza, domanda ed eccezione, così provvede:
- rigetta la domanda attorea;
- condanna il sig. a rifondere alla convenuta le spese di lite, liquidate in € 3.809,00 per Parte_2 compensi, oltre al 15% per spese generali, Iva e Cpa come per legge.
Padova, 26/10/2025
La Giudice
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