Sentenza breve 9 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. III, sentenza breve 09/06/2025, n. 920 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 920 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 09/06/2025
N. 00920/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00856/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 856 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Andrea Formenton, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’Interno - Prefettura Di Rovigo, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Venezia, domiciliataria ex lege , con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio in Venezia, piazza S. Marco 63 (Palazzo ex Rea);
nei confronti
Società Agricola -OMISSIS-, non costituita in giudizio;
per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia
del provvedimento in data-OMISSIS- al ricorrente per il tramite del difensore, con il quale lo Sportello Unico per l’Immigrazione della Prefettura di Rovigo ha rigettato la «domanda di verifica della sussistenza di una quota per lavoro subordinato ai sensi dell’art. 38 c. 7 del DPR n. 394/99 s.m.i.» , presentata dal ricorrente in data -OMISSIS-, nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale,
con conseguente condanna dell’Amministrazione a provvedere sulla domanda del ricorrente di conversione del permesso di soggiorno entro il termine di giorni trenta dalla comunicazione della sentenza, ovvero dalla sua notificazione, e con l’avvertenza che, se l’Amministrazione resterà inadempiente oltre il predetto termine, su richiesta della parte ricorrente, sarà nominato, entro trenta giorni, un commissario ad acta, che provvederà in sostituzione dell’Amministrazione inadempiente;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno, Ufficio Territoriale del Governo Rovigo;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 giugno 2025 il dott. Carlo Polidori e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Il ricorrente, -OMISSIS-, ha chiesto l’annullamento del provvedimento in epigrafe indicato con cui - a seguito della sentenza di questo Tribunale n.-OMISSIS- - è stata nuovamente rigettata la domanda presentata dal ricorrente medesimo in data -OMISSIS-, da qualificare come una domanda di conversione del permesso di soggiorno da lavoro stagionale a lavoro subordinato, ai sensi dell’art. 24, comma 10, del decreto legislativo n. 286/1998.
2. In punto di fatto il ricorrente espone che: A) egli è entrato legalmente in Italia grazie al c.d. decreto flussi 2023, venendo impiegato come lavoratore stagionale nel settore dell’agricoltura; B) egli ha presentato la suddetta domanda avendo ricevuto l’offerta di un contratto di lavoro a tempo determinato dalla Società Agricola -OMISSIS- (di seguito, Società Agricola -OMISSIS-); C) in data -OMISSIS- lo Sportello Unico per l’Immigrazione di Rovigo ha notificato il preavviso di rigetto della domanda asserendo che i redditi d’impresa della predetta società non fossero sufficienti per ritenere rispettati i requisiti fissati dall’art. 9 del D.M. 27 maggio 2020 per l’assunzione di ulteriori lavoratori; D) in pari data egli, per il tramite del proprio datore di lavoro, ha trasmesso a mezzo PEC osservazioni procedimentali, ivi precisando il possesso dei predetti requisiti reddituali, da parte della Società Agricola -OMISSIS-, e allegando a tal riguardo la dichiarazione IVA 2024 della società stessa, da cui risulta un volume di affari di € -OMISSIS-, in netto aumento rispetto l’analoga dichiarazione considerata nel preavviso di rigetto, relativa all’anno 2022, da cui risulta un volume di affari di € -OMISSIS-; E) ciononostante in data 9 settembre 2024 è stato notificato un primo provvedimento di rigetto, ove si affermava che, «decorso il termine previso, il richiedente non ha prodotto ulteriori chiarimenti/elementi di valutazione utili ai fini di un eventuale riesame della pratica» e che «il volume d’affari pari ad € -OMISSIS- non soddisfa i requisiti reddituali» ; F) tale provvedimento è stato annullato, in ragione dell’acclarata violazione dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990, con la predetta sentenza n. 111 del 2025 - nella cui motivazione si legge che nel provvedimento stesso erroneamente si afferma che, «decorso il termine previso, il richiedente non ha prodotto ulteriori chiarimenti/elementi di valutazione utili ai fini di un eventuale riesame della pratica» e si continua a fare riferimento ad un «volume d’affari pari ad € -OMISSIS-» , mentre nelle osservazioni procedimentali del ricorrente è stato evidenziato che «dalla dichiarazione IVA per l’anno 2024 risulta un volume di affari di € -OMISSIS-, in netto aumento rispetto l’analoga dichiarazione considerata nel preavviso di rigetto relativa all’anno 2022, per l’appunto pari a € -OMISSIS-» - e questo Tribunale ha contestualmente ordinato all’Amministrazione di provvedere nuovamente sulla domanda di conversione del permesso di soggiorno entro il termine di trenta giorni; G) lo Sportello Unico per l’Immigrazione della Prefettura di Rovigo con l’avversato provvedimento in data 20 febbraio 2025 ha nuovamente rigettato tale domanda.
3. Il nuovo provvedimento di rigetto, adottato in ottemperanza a quanto disposto con la predetta sentenza n. -OMISSIS-, nel dare atto delle osservazioni procedimentali del ricorrente risulta supportato dalla seguente motivazione:
«questo Ufficio ha provveduto a trasmettere nuovamente tutti gli atti al competente Ispettorato Territoriale del Lavoro di Padova - Rovigo, al fine di una nuova ed attenta valutazione della pratica e della documentazione integrativa prodotta dal ricorrente.
L’Ispettorato Territoriale del Lavoro di Padova - Rovigo, a seguito di ulteriore valutazione della documentazione integrativa trasmessa, con propria nota trasmessa a questo Ufficio, ha provveduto alla riconferma del parere negativo già espresso nelle precedenti valutazioni, ribadendo che la capacità economica dimostrata dalla “Società Agricola -OMISSIS-Servizi e Lavoro s.r.l.”, non risulta idonea a soddisfare i requisiti reddituali previsti dall’art. 9 del D.M. 27/05/2020, e ciò tenuto conto: - del numero dei lavoratori già in forza all’azienda, ovvero 50 (cinquanta); - del numero di lavoratori per il quali è stato già espresso parere favorevole per la conversione da lavoro stagionale a lavoro subordinato (mod. VB), nel numero di 7 (sette); - del totale delle istanze per lavoro stagionale presentate da detta società, per i decreti flussi anni 2022 e 2023 che ammontano a numero 52 (cinquantadue), le quali si trovano quasi tutte nello stato “permesso di soggiorno”; - della documentazione integrativa consistente nella Dichiarazione IVA 2024 riferita al periodo d’imposta 2023, ritenuta insufficiente, in quanto il volume di affari riportato, benché pari ad € -OMISSIS-, al netto dei costi sostenuti nel medesimo periodo, risulta pari ad € -OMISSIS- dunque inferiore al precedente periodo di imposta anno 2022, pari ad € -OMISSIS-, già valutato insufficiente per procedere all’assunzione di ulteriore forza lavoro.
Per tali ragioni, sulla scorta del nuovo parere espresso dall’Ispettorato Territoriale del Lavoro di Padova – Rovigo, secondo quanto previsto dalla Circolare n. 3/2022 dell’I.N.L., si ritiene che il datore di lavoro “Società Agricola -OMISSIS-Servizi e Lavoro s.r.l.” non possegga la capacità economica per far fronte ai costi diretti e indiretti del personale in forza e per ulteriori assunzioni, secondo una valutazione necessariamente globale e non atomistica rapportata al numero delle istanze di assunzione di lavoratori stagionali per flussi e di conversione, afferenti alla stessa, in relazione al volume d’affari dimostrato al netto dei costi e della capacità economica complessiva posseduta».
4. Del nuovo provvedimento di rigetto il ricorrente chiede l’annullamento, affidando la propria domanda ai seguenti motivi.
I) Violazione dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990; violazione del principio del c.d. “one shot puro”.
A detta del ricorrente - posto che, a seguito dell’ultima novella dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990, nell’ordinamento vige il principio del c.d . “one shot puro” - l’Amministrazione, chiamata nuovamente a provvedere a seguito dell’annullamento giudiziale di un proprio provvedimento, non può addurre per la prima volta, nel nuovo provvedimento, motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza già emersi nell’istruttoria, dovendo limitare la propria valutazione «ai soli fatti sopravvenuti ovvero a quelli rilevati successivamente per causa non imputabile alla stessa amministrazione». Invece dalla motivazione del provvedimento impugnato si evince che lo stesso si fonda su elementi già emersi, ovvero colpevolmente omessi dall’amministrazione, nell’istruttoria prodromica all’adozione del primo provvedimento di rigetto. Rientrano infatti nel novero degli elementi già emersi le considerazioni circa l’effettiva capacità reddituale della società Agricola -OMISSIS-, atteso che tali elementi erano stati già acquisiti in data 7 maggio 2024, in ragione dell’invio delle osservazioni presentate dal ricorrente a seguito del preavviso di rigetto, ed erano stati inoltrati dalla Prefettura all’Ispettorato Territoriale del Lavoro con nota del 14 maggio 2024.
II) Violazione dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990; omessa comunicazione del preavviso di rigetto e violazione del contraddittorio procedimentale.
In via subordinata, per il caso di mancato accoglimento del primo motivo, il ricorrente deduce che risulta comunque violato l’art. 10-bis della legge n. 241/1990 perché il nuovo diniego avrebbe dovuto essere preceduto da un nuovo preavviso di rigetto, in modo da garantire il contraddittorio procedimentale e, in particolare, la possibilità di contestare l’erronea interpretazione della circolare dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro (di seguito INL) n. 3/2022, fatta propria dall’Ispettorato Territoriale del Lavoro (di seguito ITL) e pedissequamente recepita dalla Prefettura di Rovigo, con riferimento alla valutazione dei requisiti reddituali della Società Agricola -OMISSIS-, così come desumibili dalla dichiarazione IVA 2024 relativa al periodo d’imposta 2023.
III) Violazione dell’art. 24, comma 10, del decreto legislativo n. 286/1998; eccesso di potere per travisamento ed erronea valutazione dei fatti e per motivazione insufficiente e incongrua.
Premesso che i requisiti economici per l’accoglimento della domanda di cui trattasi sono individuati dall’art. 9 del D.M. 27 maggio 2020, mentre le modalità di verifica degli stessi sono state chiarite dall’INL con la nota n. 2066 del 21 marzo 2023, relativa alla programmazione dei flussi di ingresso per il triennio 2023 – 2025, il provvedimento impugnato risulta palesemente illegittimo con particolare riguardo ai seguenti aspetti: A) non è motivata l’asserita mancanza di un’adeguata capacità economica in capo al datore di lavoro, nonostante un fatturato, al netto degli acquisti, pari a € -OMISSIS- per l’anno 2023, abbondantemente superiore alla soglia stabilita dalla legge; B) non sono stati valutati i crediti di imposta, per un importo pari a € -OMISSIS-, rientranti tra gli “indicatori ulteriori rispetto al fatturato ricavabili dalla dichiarazione IVA” , che l’amministrazione deve considerare nella determinazione della capacità economica del datore di lavoro in conformità alle linee guida di cui alla nota predetta n. 2066 del 21 marzo 2023; C) non sono note le ragioni per cui non sono state ritenute accoglibili una o più delle domande di conversione presentate dalla suddetta società, non risultando esplicitate le valutazioni che hanno condotto a ritenere inidonea la posizione del datore di lavoro rispetto a ciascuna domanda.
A supporto di tali censure il ricorrente ha illustrato le osservazioni ed i documenti che ha potuto produrre all’amministrazione prima dell’adozione del provvedimento impugnato, in ragione dell’omessa comunicazione del preavviso di rigetto.
In particolare, a detta del ricorrente, le tabelle dei costi del personale della Società Agricola -OMISSIS-per il periodo 2023 – 2024 dimostrerebbero che i rapporti di lavoro instaurati dalla società stessa sono, per la quasi totalità, a tempo determinato e di breve durata, in ragione della natura stagionale delle attività svolte. Pertanto il carico retributivo e contributivo effettivo sarebbe contenuto, in termini sia assoluti, sia proporzionali rispetto al volume d’affari. Inoltre tali dati smentirebbero l’assunto secondo il quale la società avrebbe in forza 50 lavoratori. Difatti dalle predette tabelle emergerebbe che la maggior parte dei rapporti era già cessata alla data di riferimento e, quindi, la valutazione dell’organico risulterebbe artificiosamente sovrastimata e priva di attinenza rispetto alla reale capacità di assumere della società al momento della presentazione dell’istanza.
Sempre a detta del ricorrente, la dichiarazione IVA 2025 della Società Agricola -OMISSIS-(relativa all’anno d’imposta 2024) evidenzia un volume d’affari complessivo pari ad € -OMISSIS- al netto degli acquisti, e tali dati costituirebbero un indice inequivocabile della capacità economica della società, specie considerando, in una prospettiva comparativa, le dichiarazioni fiscali relative agli anni precedenti.
5. Il Ministero dell’Interno si è costituito in giudizio per resistere al ricorso in data 19 maggio 2025 e con memoria depositata in data 30 maggio 2025 ha replicato alle suesposte censure richiamando i limiti che incontra il sindacato giurisdizionale sulle valutazioni operate dall’Ispettorato Territoriale del Lavoro, nell’esercizio della discrezionalità tecnica ad esso riservata, e sottolineando come i parametri per la valutazione della capacità del datore di lavoro ad assumere nuovi lavoratori «debbano esser commisurati al numero di rapporti lavorativi».
6. Alla camera di consiglio del 4 giugno 2025, fissata per l’esame della domanda cautelare, la causa è passata in decisione, previo avviso alle parti della possibile definizione del giudizio ai sensi dell’art. 60 c.p.a..
DIRITTO
1. Preliminarmente il Collegio ritiene sussistenti i presupposti per definire il giudizio con sentenza ai sensi dall’art. 60 c.p.a..
2. Passando al merito, l’esame del ricorso deve iniziare dalla prima censura incentrata sulla violazione dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990, che a detta del ricorrente dev’essere interpretato nel senso l’amministrazione - chiamata ad esercitare nuovamente il proprio potere a seguito dell’annullamento giudiziale di un provvedimento di rigetto - non può addurre per la prima volta, nel nuovo provvedimento di rigetto, motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza già emersi dall’istruttoria, dovendo limitare la propria valutazione «ai soli fatti sopravvenuti ovvero a quelli rilevati successivamente per causa non imputabile alla stessa amministrazione».
Effettivamente nel procedimento avviato ad istanza di parte l’art. 10-bis della legge n. 241/1990 limita il potere dell’amministrazione, in caso di nuovo esercizio del potere stesso a seguito di un annullamento giudiziale, laddove l’interessato abbia attivamente partecipato al procedimento conclusosi con il provvedimento annullato, presentando osservazioni a seguito della ricezione del preavviso di rigetto. In particolare, secondo l’art. 10-bis, “Nei procedimenti ad istanza di parte il responsabile del procedimento o l’autorità competente, prima della formale adozione di un provvedimento negativo, comunica tempestivamente agli istanti i motivi che ostano all’accoglimento della domanda. Entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, gli istanti hanno il diritto di presentare per iscritto le loro osservazioni, eventualmente corredate da documenti. ... Qualora gli istanti abbiano presentato osservazioni, del loro eventuale mancato accoglimento il responsabile del procedimento o l’autorità competente sono tenuti a dare ragione nella motivazione del provvedimento finale di diniego indicando, se ve ne sono, i soli motivi ostativi ulteriori che sono conseguenza delle osservazioni. In caso di annullamento in giudizio del provvedimento così adottato, nell’esercitare nuovamente il suo potere l’amministrazione non può addurre per la prima volta motivi ostativi già emergenti dall’istruttoria del provvedimento annullato”.
Tuttavia la censura in esame non è fondata perché - a differenza di quanto dedotto dal ricorrente - nel caso in esame l’amministrazione nel nuovo diniego non ha addotto “per la prima volta motivi ostativi già emergenti dall’istruttoria del provvedimento annullato” , perché il motivo ostativo all’accoglimento dell’istanza di cui trattasi è lo stesso già posto a fondamento del primo diniego: la Società Agricola -OMISSIS-non possiede «la capacità economica per far fronte ai costi diretti e indiretti del personale in forza e per ulteriori assunzioni». Invece il ricorrente - quando lamenta che il nuovo diniego si fonda su elementi già emersi, ovvero colpevolmente omessi dall’amministrazione, nell’istruttoria prodromica all’adozione del primo diniego - confonde il divieto (effettivamente posto dall’art. 10-bis della legge n. 241/1990) di fondare il nuovo diniego su motivi nuovi, mai addotti in precedenza, con la circostanza che gli elementi addotti dal ricorrente medesimo nelle osservazioni procedimentali (presentate a seguito del preavviso di rigetto) fossero noti all’amministrazione prima dell’adozione del primo diniego, facendo da ciò derivare un inesistente divieto di fondare il nuovo diniego su una negativa valutazione di tali elementi: difatti tale divieto non trova fondamento né nella disposizione dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990, né tantomeno nella sentenza di questo Tribunale n. -OMISSIS- (che non risulta appellata), che anzi aveva espressamente imposto all’amministrazione solamente di «riesaminare la domanda del ricorrente, avendo cura di valutare le osservazioni presentate dal ricorrente» , ossia di valutare gli elementi addotti nelle predette osservazioni procedimentali.
Pertanto il primo motivo non può essere accolto in quanto - come si evince dalla motivazione del provvedimento impugnato con il presente ricorso - l’amministrazione, nel riesercitare il proprio potere in esecuzione della sentenza di questo Tribunale n. -OMISSIS-, ha correttamente provveduto a rivalutare l’istanza del ricorrente tenendo conto anche degli elementi da questi addotti nelle proprie osservazioni procedimentali per dimostrare che il datore di lavoro possiede «la capacità economica per far fronte ai costi diretti e indiretti del personale in forza e per ulteriori assunzioni».
3. Palesemente infondato, anche alla luce delle considerazioni sin qui svolte, è il secondo motivo, con cui il ricorrente deduce un’ulteriore violazione dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990, lamentando che l’amministrazione, nel riesercitare il proprio potere, non abbia provveduto a comunicare un nuovo preavviso di rigetto.
Come si evince inequivocabilmente dal dispositivo della sentenza n. -OMISSIS- questo Tribunale, nell’annullare il primo diniego per violazione dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990, non ha annullato anche il preavviso di rigetto, né ha imposto un’integrale rinnovazione del procedimento. Dunque, posto che l’effetto costitutivo di tale sentenza non ha ad oggetto anche il preavviso di rigetto dell’istanza notificato dallo Sportello Unico per l’Immigrazione in data -OMISSIS-, correttamente l’amministrazione, nel riesercitare il proprio potere ha provveduto soltanto a rivalutare l’istanza del ricorrente tenendo conto anche degli elementi da questi addotti nelle proprie osservazioni procedimentali, mentre non era affatto tenuta a comunicare un nuovo preavviso di rigetto.
Né può opinarsi diversamente sol perché la ricorrente lamenta di non aver potuto contestare l’interpretazione della circolare dell’INL n. 3/2022 - fatta propria dall’Ispettorato Territoriale del Lavoro e pedissequamente recepita dalla Prefettura di Rovigo - con riferimento alla valutazione dei requisiti reddituali della Società Agricola -OMISSIS-, così come desumibili dalla Dichiarazione IVA 2024 relativa al periodo d’imposta 2023.
In tale circolare l’INL ha evidenziato che l’art. 44 del decreto legge n. 73/2022 - nell’introdurre una procedura semplificata per le verifiche di cui all’art. 30-bis, comma 8, del D.P.R. n. 394/1999 - «prevede, in relazione agli ingressi previsti per le annualità 2021 e 2022, una diversa modalità delle verifiche, già rimesse agli Ispettorati del lavoro, “dell’osservanza delle prescrizioni del contratto collettivo di lavoro applicabile alla fattispecie e la congruità del numero delle richieste presentate, per il medesimo periodo, dallo stesso datore di lavoro, in relazione alla sua capacità economica e alle esigenze dell’impresa, anche in relazione agli impegni retributivi ed assicurativi previsti dalla normativa vigente e dai contratti collettivi nazionali di lavoro di categoria applicabili”. Dette verifiche, al fine di una semplificazione delle procedure, sono infatti demandate, in via esclusiva e fatti salvi eventuali controlli a campione da parte di questo Ispettorato in collaborazione con l’Agenzia delle entrate: - ai professionisti di cui all’art. 1 della L. n. 12/1979 e cioè a coloro che siano iscritti nell’albo dei consulenti del lavoro nonché a coloro che siano iscritti negli albi degli avvocati o dei dottori commercialisti ed esperti contabili fermo restando, per tali ultime due categorie di professionisti, l’assolvimento dell’obbligo di comunicazione agli Ispettorati del lavoro ai sensi dello stesso art. 1 della L. n. 12/1979; - alle organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale ai quali il datore di lavoro aderisce o conferisce mandato. Ai sensi del comma 2 dell’art. 44 in esame le verifiche in questione devono attenersi all’osservanza dei seguenti criteri: - capacità patrimoniale, da intendersi come capacità dell’impresa di sostenere tutti gli oneri di assunzione in relazione al numero di personale richiesto e di mantenere, nel corso del tempo, una struttura patrimoniale bilanciata che le permetta di operare in modo equilibrato; - equilibrio economico-finanziario e cioè la possibilità per l’impresa di far fronte con le proprie entrate agli obblighi di pagamento assunti in precedenza e agli investimenti che si rendono necessari, nonché ad operare in condizioni che consentano almeno di ripristinare la ricchezza consumata nello svolgimento della gestione; - fatturato, ossia la somma dei ricavi ottenuti dall’impresa attraverso cessioni di beni e/o prestazioni di servizi per i quali è stata emessa fattura; - numero dei dipendenti, ivi compresi quelli già richiesti ai sensi del D.Lgs. n. 286/1998, da intendersi come unità di personale dipendente mediamente occupato, almeno negli ultimi due anni, con contratti di lavoro subordinato; - tipo di attività svolta dall’impresa, anche con riferimento al carattere continuativo o stagionale della stessa. In relazione a tali elementi si evidenzia che le relative verifiche vanno effettuate in correlazione le une con le altre e, per un maggior dettaglio, si ritiene possibile ricorrere alle indicazioni già contenute nell’art. 9 del D.M. 27 maggio 2020 relativo ai “requisiti reddituali del datore di lavoro” interessato ad accedere alla procedura di emersione di cui all’art. 103 del D.L. n. 34/2020 (conv. da L. n. 77/20202). In particolare, in relazione alla capacità patrimoniale e all’equilibrio economico-finanziario del datore di lavoro sarà necessario verificare il possesso, in relazione a ciascun lavoratore che si intende assumere, di un reddito imponibile o un fatturato non inferiore a 30.000 euro annui, risultanti dall’ultima dichiarazione dei redditi o dall’ultimo bilancio di esercizio. In ogni caso, ai sensi dell’art. 30-bis, comma 8, del D.P.R. n. 394/1999, la congruità della capacità economica andrà valutata in riferimento al numero di domande presentate dal medesimo datore di lavoro sulla base dei contratti collettivi di lavoro indicati dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e delle tabelle del costo medio orario del lavoro emanate dal medesimo Ministero».
Nel preavviso di rigetto notificato in data -OMISSIS- lo Sportello Unico per l’Immigrazione richiama il parere sfavorevole all’assunzione di ulteriore personale espresso dall’ITL - alla luce del reddito d’impresa e del volume d’affari relativo all’anno d’imposta 2022, nonché «dell’attuale capacità economica del datore di lavoro, tenuto conto del personale in forza, del numero dei lavoratori per il quale è stato già espresso parere favorevole (n. 7 lavoratori per conversione da lavoro stagionale a lavoro subordinato VB) e del numero delle istanze presentate» - in conformità a quanto previsto dalla circolare dell’INL n. 3/2022, non sussistendo «la congruità della capacità economica in rapporto al numero delle istanze presentate».
Inoltre - come si evince dalla motivazione del provvedimento impugnato con il presente ricorso - i pareri dell’ITL posti a fondamento del primo e del secondo diniego sono entrambi applicativi della predetta circolare, secondo la quale, ai fini della valutazione della congruità della capacità economica del datore di lavoro in relazione all’istanza presentata, si rende necessaria «una valutazione globale di detta capacità economica in relazione al numero di istanze di assunzione - per conversione da lavoro stagionale a subordinato - contestualmente presentate dalla ditta medesima, dati ricavati dalle banche dati in uso all’Ispettorato» , ossia una «valutazione necessariamente globale e non atomistica rapportata al numero delle istanze di assunzione di lavoratori stagionali per flussi e di conversione, afferenti alla stessa, in relazione al volume d’affari dimostrato al netto dei costi e della capacità economica complessiva posseduta».
Risulta allora evidente che la ricorrente con le osservazioni procedimentali presentate a seguito del preavviso di rigetto dell’istanza notificato dallo Sportello Unico per l’Immigrazione in data -OMISSIS- ha potuto replicare alle direttive impartite dall’INL per uniformare le valutazioni relative alla congruità della capacità economica dei datori di lavoro «in rapporto al numero delle istanze presentate», perché a tal fine ha prodotto la Dichiarazione IVA 2024 (relativa al periodo d’imposta 2023) che sarebbe idonea, a suo dire, a giustificare l’elevato numero di lavoratori per i quali era stato richiesto il nulla osta all’assunzione. Dunque, anche sotto tale profilo, non v’è motivo di ritenere che l’amministrazione avrebbe dovuto dare una nuova comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza.
4. Né miglior sorte meritano le censure dedotte con il terzo motivo, sia perché il ricorrente con tali censure mira a stimolare un inammissibile sindacato di merito, da parte di questo Tribunale, sulle valutazioni di natura tecnico-discrezionale dell’amministrazione sulla capacità della Società Agricola -OMISSIS-di assumere ulteriori lavoratori, ivi compreso il ricorrente, sia perché il provvedimento impugnato è supportato da una dettagliata motivazione volta a dimostrate l’incapacità della società ad assumere ulteriori lavoratori, sia perché l’ulteriore documentazione prodotta a supporto delle predette censure (ossia le tabelle dei costi del personale della Società Agricola -OMISSIS-e la Dichiarazione IVA 2025 della società stessa) non possono assumere alcun rilievo nel presente giudizio, avuto riguardo al limitato effetto conformativo della sentenza di questo Tribunale n. -OMISSIS- (che, come si detto, non risulta appellata).
Innanzi tutto, come già evidenziato, dalla motivazione e dal dispositivo della sentenza n. -OMISSIS- si evince inequivocabilmente che questo Tribunale non ha imposto un’integrale rinnovazione del procedimento, ma si è limitato ad ordinare all’amministrazione di riesaminare l’istanza relativa al ricorrente, «avendo cura di valutare le osservazioni presentate dal ricorrente» , ossia di valutare gli elementi addotti nelle predette osservazioni procedimentali e, in particolare, la dichiarazione IVA 2024 della Società Agricola -OMISSIS-. Dunque - posto che nell’ambito della giurisdizione di legittimità il giudice amministrativo non è giudice del rapporto e che, per le ragioni esposte in occasione dello scrutinio del terzo motivo, il ricorrente non può dolersi per non aver potuto produrre ulteriore documentazione - nel presente giudizio questo Tribunale è chiamato solamente a verificare se l’amministrazione abbia adeguatamente valutato gli elementi addotti dal ricorrente medesimo nelle predette osservazioni procedimentali.
Deve poi ribadirsi che il parere dell’ITL posto a fondamento del provvedimento impugnato (così come il parere posto a fondamento del primo diniego) richiama la circolare dell’INL n. 3/2022, nella quale viene posto in rilievo che nel verificare la capacità di un’impresa di assumere ulteriori lavoratori si deve tenere conto «dei seguenti criteri: - capacità patrimoniale, da intendersi come capacità dell’impresa di sostenere tutti gli oneri di assunzione in relazione al numero di personale richiesto e di mantenere, nel corso del tempo, una struttura patrimoniale bilanciata che le permetta di operare in modo equilibrato; - equilibrio economico-finanziario e cioè la possibilità per l’impresa di far fronte con le proprie entrate agli obblighi di pagamento assunti in precedenza e agli investimenti che si rendono necessari, nonché ad operare in condizioni che consentano almeno di ripristinare la ricchezza consumata nello svolgimento della gestione; - fatturato, ossia la somma dei ricavi ottenuti dall’impresa attraverso cessioni di beni e/o prestazioni di servizi per i quali è stata emessa fattura; - numero dei dipendenti, ivi compresi quelli già richiesti ai sensi del D.Lgs. n. 286/1998, da intendersi come unità di personale dipendente mediamente occupato, almeno negli ultimi due anni, con contratti di lavoro subordinato; - tipo di attività svolta dall’impresa, anche con riferimento al carattere continuativo o stagionale della stessa» . Risultano, quindi, evidenti la natura tecnico-discrezionale del provvedimento impugnato ed i limiti che incontra il sindacato di legittimità di questo Tribunale, chiamato a verificare se le valutazioni formulate dell’ITL in conformità alla predetta sentenza n. -OMISSIS- e fatte proprie dalla Prefettura di Rovigo siano palesemente illogiche, manifestamente inattendibili, ovvero viziate da travisamento in fatto.
Tanto premesso, non è fondata la censura con cui il ricorrente lamenta che non è motivata la contestata mancanza di un’adeguata capacità economica in capo al datore di lavoro, nonostante un fatturato, al netto degli acquisti, pari a € -OMISSIS- per l’anno 2023, abbondantemente superiore alla soglia stabilita dalla legge e che non sono stati valutati i crediti di imposta, per un importo pari a € -OMISSIS-, rientranti tra gli “indicatori ulteriori rispetto al fatturato ricavabili dalla dichiarazione IVA”.
Tale censura risulta evidentemente formulata non solo con riferimento alla circolare dell’INL n. 3/2022 - nella parte in cui viene precisato che «in relazione alla capacità patrimoniale e all’equilibrio economico-finanziario del datore di lavoro sarà necessario verificare il possesso, in relazione a ciascun lavoratore che si intende assumere, di un reddito imponibile o un fatturato non inferiore a 30.000 euro annui, risultanti dall’ultima dichiarazione dei redditi o dall’ultimo bilancio di esercizio. In ogni caso, ai sensi dell’art. 30-bis, comma 8, del D.P.R. n. 394/1999, la congruità della capacità economica andrà valutata in riferimento al numero di domande presentate dal medesimo datore di lavoro sulla base dei contratti collettivi di lavoro indicati dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e delle tabelle del costo medio orario del lavoro emanate dal medesimo Ministero» - ma anche con riferimento alla circolare dell’INL di cui alla nota n. 2066 del 21 marzo 2023. Difatti in tale circolare si legge quanto segue:
«In ordine alla valutazione della capacità economica dell’impresa in caso di richieste plurime di assunzione, ai sensi del comma 4 dell’art. 9 D.M. 27.05.2020, deve confermarsi l’esclusione di meccanismi di sommatoria del fatturato/reddito imponibile di 30.000 euro annui. La disciplina in questione, da un lato, pone una soglia minima per la presentazione di una sola istanza nei settori di cui trattasi (30.000,00 euro), dall’altro, non prevede che detta soglia minima debba essere automaticamente moltiplicata per il numero dei lavoratori da assumere ponendo in risalto il giudizio sulla congruità della capacità economica del datore di lavoro in rapporto al numero di richieste presentate, e quindi la verifica sulla loro accoglibilità. ... Nel caso in cui il medesimo datore di lavoro presenti più richieste di autorizzazione all’ingresso la congruità del numero delle richieste presentate in relazione alla sua capacità economica andrà di volta in volta valutata, non essendo riconducibile a quote reddituali prefissate o ad altri automatismi e il datore di lavoro dovrà essere in possesso, in alternativa, di tali requisiti reddituali: a) fatturato al netto degli acquisti superiore ad € 30.000 e comunque, sufficiente a coprire il costo di tutti i dipendenti in forza, compresi i lavoratori stranieri a cui si riferiscono le istanze; b) reddito imponibile superiore ad € 30.000 e comunque, sufficiente a coprire il costo del lavoro di tutti i lavoratori in for za, compresi i lavoratori stranieri a cui si riferiscono le istanze».
Tuttavia non giova al ricorrente porre a confronto il dato relativo al «reddito imponibile o un fatturato non inferiore a 30.000 euro annui», richiamato nelle predette circolari, con il dato relativo al fatturato, al netto degli acquisti, pari a € -OMISSIS- unitamente a quello relativo ai crediti di imposta pari a € -OMISSIS-, desunti dalla dichiarazione IVA 2024 della Società Agricola -OMISSIS-.
Giova infatti ribadire che il parere dell’ITL richiamato nel provvedimento impugnato risulta così motivato: la Società Agricola -OMISSIS- «non risulta idonea a soddisfare i requisiti reddituali previsti dall’art. 9 del D.M. 27/05/2020, e ciò tenuto conto: - del numero dei lavoratori già in forza all’azienda, ovvero 50 (cinquanta); - del numero di lavoratori per il quali è stato già espresso parere favorevole per la conversione da lavoro stagionale a lavoro subordinato (mod. VB), nel numero di 7 (sette); - del totale delle istanze per lavoro stagionale presentate da detta società, per i decreti flussi anni 2022 e 2023 che ammontano a numero 52 (cinquantadue), le quali si trovano quasi tutte nello stato “permesso di soggiorno”; - della documentazione integrativa consistente nella Dichiarazione IVA 2024 riferita al periodo d’imposta 2023, ritenuta insufficiente, in quanto il volume di affari riportato, benché pari ad € -OMISSIS-, al netto dei costi sostenuti nel medesimo periodo, risulta pari ad € -OMISSIS- dunque inferiore al precedente periodo di imposta anno 2022, pari ad € -OMISSIS-, già valutato insufficiente per procedere all’assunzione di ulteriore forza lavoro». Inoltre la Prefettura Di Rovigo, sulla scorta di tale parere e circolare dell’INL n. 3/2022, ha conclusivamente ritenuto che la Società Agricola -OMISSIS-«non possegga la capacità economica per far fronte ai costi diretti e indiretti del personale in forza e per ulteriori assunzioni, secondo una valutazione necessariamente globale e non atomistica rapportata al numero delle istanze di assunzione di lavoratori stagionali per flussi e di conversione, afferenti alla stessa, in relazione al volume d’affari dimostrato al netto dei costi e della capacità economica complessiva posseduta».
Ebbene, avuto riguardo a tali motivazioni, il Collegio osserva che: A) l’ITL prima e la Prefettura Di Rovigo poi - conformandosi alle (non contestate) indicazioni fornite dall’INL - hanno fondato il giudizio di inidoneità della Società Agricola -OMISSIS-, che ha presento più richieste di autorizzazione all’ingresso, non già su un automatismo, ossia su un mero calcolo matematico, bensì su una «valutazione globale» , che ha tenuto conto del numero complessivo delle istanze di assunzione di lavoratori stagionali presentate dalla predetta società, parametrandolo «al volume d’affari dimostrato al netto dei costi e della capacità economica complessiva» della medesima società; B) i dati numerici relativi al numero dei lavoratori già assunti dalla società (cinquanta), al numero di lavoratori per il quali è stato già espresso parere favorevole per la conversione da lavoro stagionale a lavoro subordinato (sette) e alle istanze per lavoro stagionale presentate in relazione ai decreti flussi anni 2022 e 2023 (cinquantadue), dimostrano con ogni evidenza che il provvedimento impugnato resiste alle cesure in esame.
Né miglior sorte merita l’ulteriore censura con cui il ricorrente lamenta che non sono state esplicitate in motivazione le valutazioni che hanno condotto al giudizio di inidoneità della predetta Società con riferimento a ciascuna domanda dalla stessa presentata, ivi compresa quella relativa al ricorrente. A tal riguardo è sufficiente evidenziare che la motivazione del provvedimento impugnato evidenzia la complessiva inidoneità della predetta Società con riferimento alle domande di conversione dalla stessa presentate, che tiene conto anche dei pareri favorevoli alla conversione già espressi con riferimento a ben sette lavoratori.
5. Tenuto conto di quanto precede, il ricorso dev’essere respinto perché infondato.
6. Le spese di lite, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge perché infondato.
Condanna il ricorrente al pagamento, in favore del Ministero dell’Interno, delle spese del presente giudizio che liquida in € 1.000,00 (mille/00), oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità del ricorrente, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità del ricorrente medesimo, nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificarlo.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 4 giugno 2025 con l’intervento dei magistrati:
Carlo Polidori, Presidente, Estensore
Andrea De Col, Primo Referendario
Giampaolo De Piazzi, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Carlo Polidori |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.