TAR Roma, sez. 2Q, sentenza 19/01/2026, n. 1059
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Decreto presidenziale 21 marzo 2025
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Sentenza 19 gennaio 2026

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  • Accolto
    Violazione dei principi di logicità e razionalità per errata valutazione del criterio B.2. (Sostenibilità finanziaria dell’iniziativa)

    Il Tribunale ritiene che il punteggio di 9 assegnato al criterio B.2. sia inficiato da difetto di motivazione, non essendo comprensibili le ragioni di tale valutazione alla luce della documentazione presentata dalla ricorrente e del confronto con altre imprese ammesse a finanziamento. Si evidenzia che la valutazione della sostenibilità finanziaria doveva considerare sia il capitale proprio che il capitale di debito.

  • Rigettato
    Violazione della lex specialis per errata applicazione del criterio B.2.

    Il Tribunale ritiene che la Commissione non abbia riformulato il parametro B.2., ma che la valutazione sia stata inficiata da difetto di motivazione. Non rileva la dimostrazione di un aumento dei ricavi a regime in quanto il parametro valutava le fonti finanziarie a sostegno dell'investimento.

  • Rigettato
    Violazione della lex specialis e dei principi di logicità e razionalità per errata valutazione del criterio A (Copertura finanziaria del programma di investimento)

    Il Tribunale ritiene infondato questo motivo, non essendovi interrelazione tra i criteri A e B.2. e trattandosi di parametri autonomi.

  • Inammissibile
    Eccesso di potere per illogicità, disparità di trattamento e carenza di istruttoria nella valutazione del criterio B.2.

    Il Tribunale ritiene che il punteggio assegnato al criterio B.2. sia inficiato da difetto di motivazione, ma non esamina nel dettaglio questo specifico aspetto in quanto assorbito dalla censura principale sul difetto di motivazione.

  • Inammissibile
    Violazione del Regolamento UE 651/2014 e della lex specialis per mancata verifica dell'ammontare massimo dell'aiuto erogabile

    Il Tribunale ritiene inammissibile questo motivo per difetto di interesse concreto ed effettivo, poiché l'eventuale accoglimento non apporterebbe alcun vantaggio alla ricorrente, data la capienza del fondo e la possibilità di soddisfare la sua richiesta senza intaccare le posizioni altrui.

  • Improcedibile
    Annullamento del decreto per incompetenza, eccesso di potere e violazione del principio del collegio perfetto

    La ricorrente ha rinunciato a questi motivi, pertanto non sono stati esaminati nel merito.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Roma, sez. 2Q, sentenza 19/01/2026, n. 1059
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
    Numero : 1059
    Data del deposito : 19 gennaio 2026
    Fonte ufficiale :

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