Decreto presidenziale 21 marzo 2025
Sentenza 19 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 2Q, sentenza 19/01/2026, n. 1059 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 1059 |
| Data del deposito : | 19 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01059/2026 REG.PROV.COLL.
N. 05752/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5752 del 2024, integrato da motivi aggiunti, proposto da
OF S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Andrea Manzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Alberico II, 33;
contro
Ministero del turismo, Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Ministero dell'economia e delle finanze, in persona dei rispettivi Ministri pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
Domobianca S.r.l., non costituita in giudizio;
Monterosa 2000 S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Marco Salina, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
NT PP S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Maria Dell'Anno, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Monterosa S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Luca Griselli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Sestriere S.p.A. S S.U., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Alberto Savatteri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
del decreto del Segretario generale del Ministero del turismo prot. 33771/23 del 14.12.2023 che ha approvato la graduatoria delle istanze ammissibili a finanziamento nella procedura avviata con avviso pubblico del 27.6.2023 prot. 12233/23 sul fondo istituito dall'articolo 1, comma 592°, della legge 29.12.2022, n. 197 per la realizzazione di interventi finalizzati alla promozione dell'attrattività turistica e all'incentivazione dei flussi turistici nei luoghi montani e nei comprensori sciistici, mediante la realizzazione di interventi di ristrutturazione, ammodernamento e manutenzione degli impianti di risalita a fune e di innevamento artificiale, dei verbali di gara e, per quanto occorre possa, dell'avviso pubblico prot. n. 12223/23 del 27.6.2023 nei termini indicati nel seguito del presente ricorso.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da TO SRL il 19 marzo 2025:
del decreto del Segretario generale del Ministero del turismo prot. 33771/23 del 14.12.2023 che ha approvato la graduatoria delle istanze ammissibili a finanziamento nella procedura avviata con avviso pubblico del 27.6.2023 prot. 12233/23 sul fondo istituito dall’articolo 1, comma 592°, della legge 29.12.2022, n. 197 per la realizzazione di interventi finalizzati alla promozione dell’attrattività turistica e all’incentivazione dei flussi turistici nei luoghi montani e nei comprensori sciistici, mediante la realizzazione di interventi di ristrutturazione, ammodernamento e manutenzione degli impianti di risalita a fune e di innevamento artificiale, dei verbali di gara e, per quanto occorrer possa, dell’avviso pubblico prot. n. 12223/23 del 27.6.2023 nei termini indicati nel ricorso e nel presente atto;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero del turismo, Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Ministero dell'economia e delle finanze, Monterosa 2000 S.p.A., NT PP S.r.l., Monterosa S.p.A. e Sestriere S.p.A. S S.U.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 dicembre 2025 la dott.ssa CA SA CA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con avviso pubblico del 27 giugno 2023 prot. n. 12233/23 è stata avviata una procedura di finanziamento, a valere sul fondo istituito dall’art. 1, co. 592, legge 29 dicembre 2022, n. 197, per la realizzazione di interventi finalizzati alla promozione dell’attrattività turistica e all’incentivazione dei flussi turistici nei luoghi montani e nei comprensori sciistici, mediante la realizzazione di interventi di ristrutturazione, ammodernamento e manutenzione degli impianti di risalita a fune e di innevamento artificiale, stanziando una dotazione finanziaria complessiva pari ad euro 200.000.000,00 (cfr. art. 5 dell’avviso).
L’iter si è concluso con il decreto del Segretario generale del Ministero del turismo prot. 33771/23 del 14 dicembre 2023, con cui è stata approvata la graduatoria delle istanze ammissibili a finanziamento, prevedendo all’art. 2 che “ Si finanziano i potenziali beneficiari nei limiti delle risorse disponibili e precisamente le posizioni da 1 - 40 per un ammontare complessivo pari a Euro 147.987.525,76 ”.
2. La Società OF S.r.l., dopo aver ottenuto la parziale ostensione degli atti della procedura in risposta ad un’istanza di accesso, è insorta avverso il prefato decreto con ricorso straordinario notificato in data 11 aprile 2024 ed esperito nei confronti dei Ministeri del turismo, delle infrastrutture e dei trasporti e dell’economia e delle finanze, nonché di Domobianca S.r.l., evocata in qualità di controinteressata.
A seguito di opposizione delle intimate amministrazioni, espressa con atto notificato il 2 maggio 2024, il ricorso è stato trasposto in sede giurisdizionale con deposito effettato in data 24 maggio 2024, dandone avviso alle controparti in pari data.
La ricorrente ha premesso in fatto di aver partecipato alla procedura in esame (al fine di conseguire il finanziamento pubblico per la realizzazione di un intervento suddiviso in due lotti) e reso noto che la sua istanza non risultava ricompresa nel novero di quelle ammesse a finanziamento, non avendo conseguito il punteggio minimo (di 10 punti) previsto dall’avviso per il criterio B.2. “Sostenibilità finanziaria dell’iniziativa”, per il quale aveva totalizzato 9 punti, sollevando in punto di diritto sei censure, come di seguito sintetizzate:
I . “ Violazione dell’art. 1 della l. n. 241/1990 (Principi di logicità e razionalità) - Eccesso di potere per contraddittorietà e illogicità, carenza di istruttoria e di motivazione ”.
La valutazione espressa dalla Commissione in relazione al criterio B.2. sarebbe irrazionale, illogica e immotivata, ponendosi in contrasto con l’assetto economico-patrimoniale della società risultante dal bilancio prodotto (l’istante avrebbe infatti fornito ampia dimostrazione della sostenibilità dell’iniziativa proposta per tutta la durata dell’investimento, disponendo di un patrimonio netto di euro 13.272.000 e di un positivo flusso di cassa, e potendo contare per il resto su un finanziamento bancario di 1,5 milioni di euro garantito da ipoteca), nonché con il contesto economico-patrimoniale del gruppo societario al quale essa appartiene, parimenti documentato, di acclarata solidità finanziaria (“ OF s.r.l. è una media impresa appartenente ad un gruppo societario (con capogruppo Investimenti Finanziari s.r.l.) in regime di bilancio consolidato e composto da altre società di pacifica solidità (…) socio totalitario della controllata OF 2021 s.r.l. operante nel medesimo settore, dotata di un capitale sociale di € 8.005.000 (…) e che dispone di riserve a copertura dell’indebitamento per un importo di circa € 5.800.000 ”). Deduce altresì che la Commissione era incorsa in un evidente errore, in quanto “ ha riferito il DSCR (Rapporto di copertura del servizio del debito) al criterio B.1, laddove questo era riferito, invece, al criterio B.2 (…) ”;
II . “ Violazione dell’art. 1 della l. n. 241 del 1990 (Principi di logicità e razionalità) – Violazione degli artt. 12 e 13 dell’avviso - Eccesso di potere per carenza di istruttoria e di motivazione, contraddittorietà fra provvedimenti, illogicità e irrazionalità – Violazione dei principi di economicità, par condicio e favor partecipationis ”.
Qualora il punteggio assegnato per il criterio B.2. fosse dipeso dalla mancata dimostrazione della sostenibilità del piano economico-finanziario per mezzo dell’allegazione di documentazione bancaria, una siffatta valutazione si porrebbe in aperto contrasto con l’avviso pubblico, che non prescriveva l’onere di allegare documentazione a supporto, e comunque violerebbe l’obbligo di soccorso istruttorio sancito dall’art. 12.2 del medesimo avviso;
III . “ Violazione dell’art. 1 della l. n. 241 del 1990 (Principi di buon andamento, logicità e ragionevolezza) - Eccesso di potere per illogicità e contraddittorietà ”.
Il terzo mezzo, proposto sul presupposto dell’accoglimento delle precedenti doglianze e della conseguente ammissione della ricorrente a finanziamento ed esperito al fine di farle conseguire un migliore punteggio in graduatoria, si appunta sul criterio C “ Cantierabilità dell’iniziativa e fattibilità tecnica dell’intervento ”, in merito al quale la parte deduce che la Commissione (facendo propria la proposta del commissario ing. Passaniti, formalizzata nel verbale n. 3 del 13 ottobre 2023) aveva considerato la congruità dei preventivi di spesa quale elemento di premialità, ma ciò denoterebbe una palese illogicità, nella misura in cui sono state presumibilmente ritenute valutabili e dunque ammissibili anche domande fondate su preventivi di spesa “non congrui”, laddove invece la non congruità non poteva che determinare l’esclusione della proposta presentata;
IV. “ Incompetenza - Eccesso di potere per contraddittorietà tra atti, illogicità e irrazionalità ”.
V . “ Violazione dell’art. 97 cost. e dell’art. 3 della l. n. 241/1990 (Principio di trasparenza) – Violazione del principio del “collegio perfetto” e della esclusività della commissione come organo giudicante ”.
VI. “ Violazione dell’art. 97 cost. – Violazione del principio di trasparenza (art. 3 della l. n. 241/1990) – Eccesso di potere per carenza di motivazione ”.
Le ultime tre censure si incentrano sul ruolo svolto dalla Segreteria tecnica istituita con decreto del Segretariato generale del Ministero del turismo n. 27241 del 23 ottobre 2023 con l’incarico di offrire supporto alla Commissione per il disbrigo delle attività di natura meramente tecnico-amministrativa, lamentando la ricorrente che, in realtà, essa avrebbe finito per espletare funzioni molto più ampie, di precisazione dei criteri fissati dall’avviso fino “presumibilmente” all’attribuzione dei punteggi ai progetti, finendo così per esercitare competenze valutative che sarebbero spettante esclusivamente alla Commissione, con conseguente violazione dei principi di trasparenza e di buon andamento e oltretutto in assenza di una verbalizzazione dei relativi lavori.
3. In data 17 gennaio 2025 il Ministero del turismo, a seguito di ricorso ex art. 116 cod. proc. amm. proposto dalla OF e accolto da questo Tribunale con sentenza n. 2228 del 9 dicembre 2024, ha messo a disposizione della Società istante la restante parte della documentazione precedentemente non ostesa, e in particolare le domande ammesse a finanziamento riportate nella graduatoria finale dal n. 1 al n. 40, con i relativi punteggi.
4. Con ricorso notificato in data 18 marzo 2025 e depositato il giorno successivo la ricorrente ha formalizzato rinuncia ai motivi quarto, quinto e sesto del ricorso introduttivo e proposto i seguenti motivi aggiunti:
VII (Primo motivo aggiunto). “ Violazione della lex specialis di gara – Violazione dell’art. 1 della l. n. 241 del 1990 (principi di logicità e razionalità) – Eccesso di potere per carenza di istruttoria e contraddittorietà della motivazione ”.
Il criterio B.2. avrebbe dovuto comportare l’attribuzione di punteggi maggiori al diminuire dell’incentivo richiesto e, a parità di incentivo richiesto, l’attribuzione di un punteggio minore al richiedente che dichiarava un ricavo minore, laddove di contro la concreta applicazione di tale parametro aveva portato a risultati valutativi del tutto illogici e irrazionali, avendo la Commissione in alcuni casi assegnato punteggi maggiori all’aumentare dell’incentivo richiesto e, a parità di incentivo richiesto, un punteggio maggiore al richiedente che dichiarava un ricavo minore (a titolo esemplificativo vengono citate le domande presentate dalle imprese Palafavera S.r.l. e Alleghe Funivie S.p.A., che avevano conseguito rispettivamente il punteggio di 16 e 19 per il criterio in esame, pur avendo le partecipanti dichiarato un deficit finanziario del 100% e richiesto il contributo per il massimo delle spese ammissibili, dichiarando che l’intervento non avrebbe comportato ricavi differenti rispetto allo stato attuale). Ne consegue che alla domanda di OF, che “ oltre a richiedere un incentivo di ammontare nettamente inferiore rispetto ai proponenti che hanno ricevuto un punteggio maggiore sul sottocriterio B2, ha dimostrato nella perizia tecnica un aumento dei ricavi a regime ”, avrebbe dovuto essere attribuito un punteggio superiore, così rientrando in graduatoria. Inoltre la Commissione avrebbe illegittimamente riformulato i criteri previsti dall’avviso, con conseguente violazione della lex specialis ;
VIII (Secondo motivo aggiunto). “ Violazione della lex specialis di gara – Violazione dell’art. 1 della l. n. 241 del 1990 (principi di logicità e razionalità) - Illogicità e irrazionalità della valutazione della commissione giudicatrice - Eccesso di potere per carenza di istruttoria e contraddittorietà della motivazione ”.
Si riscontrerebbero evidenti illegittimità anche nell’attribuzione del punteggio relativo al parametro A “ Copertura finanziaria del programma di investimento ”, definito in sede di istruttoria come indice di copertura autonoma degli investimenti, in quanto “ la Commissione ha attribuito punteggi superiori ai richiedenti che coprivano l’investimento con una bassa percentuale di capitali propri oppure non prevedevano neppure l’impiego di capitale proprio ”, come attestato dalla tabella riportata a pag. 21 del ricorso, con la conseguenza che spetterebbe alla ricorrente un punteggio più alto, disponendo essa di maggiori mezzi propri per la realizzazione del programma di investimento e risultando il punteggio conseguito (di 15 punti) del tutto incongruente rispetto a quello di 9 (sostenibilità non adeguata) assegnato al criterio B.2., trattandosi di valutazioni entrambe inerenti ai profili finanziari del progetto;
IX (Terzo motivo aggiunto). “ Eccesso di potere per illogicità e irrazionalità, disparità di trattamento – Eccesso di potere per carenza di istruttoria e di contraddittorietà della motivazione – Eccesso di potere per disparità di trattamento, violazione dell’art. 3 della l. n. 241 del 1990 ”.
Il criterio B.2. imponeva di valutare in modo equivalente, ai fini della copertura dell’investimento, il capitale proprio e il capitale di credito, inteso come finanziamento bancario a breve, medio/lungo termine, laddove invece la Commissione avrebbe considerato esclusivamente le disponibilità liquide dei partecipanti senza tener conto della loro situazione debitoria (“ Nella graduatoria finale approvata dall’amministrazione, infatti, risultano assegnatarie del contributo alcune imprese richiedenti che hanno dichiarato di coprire con mezzi propri il gap finanziario fra costi di investimento e contributo ” e che rivelavano un evidente disequilibrio in bilancio fra posizione creditoria - cassa e crediti - e posizione debitoria: v. tabella a pag. 23 del ricorso), mentre OF sarebbe stata penalizzata essenzialmente per non aver “dimostrato” l’apporto di mezzi propri e l’accesso al credito. Precisato, poi, che altre società erano state ammesse a contributo pur non avendo prodotto documentazione a supporto, il giudizio risulterebbe viziato per disparità di trattamento e violazione del principio di uguaglianza;
X (Quarto motivo aggiunto). “ Violazione dell’art. 55, par. 12 del Regolamento UE 651/2014 - Violazione della lex specialis di gara – Eccesso di potere per carenza di istruttoria e di motivazione ”.
La Commissione non avrebbe verificato il rispetto della condizione prevista dall’art. 8, co. 3 dell’avviso in ordine all’ammontare massimo dell’aiuto erogabile, come fissato dal Regolamento UE n. 651/2014 (80% dei costi ammissibili per gli aiuti di importo non superiore a 2 milioni di euro), avendo alcuni richiedenti superato, anche ampiamente, la quota fissata dal predetto Regolamento comunitario (cfr. tabella riprodotta a pag. 25 del ricorso).
5. Il Ministero del turismo (unitamente alle altre amministrazioni statali intimate in giudizio) si è costituito con atto del 24 giugno 2024, depositando in pari data un rapporto informativo a firma del Dirigente dell’Ufficio I - Direzione Generale Valorizzazione e Promozione Turistica, corredato da documentazione relativa alla procedura di cui trattasi.
6. Si sono altresì costituite in giudizio in qualità di controinteressate, in quanto incluse nella graduatoria dei 40 soggetti ammessi a finanziamento, le Società Monterosa 2000 S.p.A., NT PP S.r.l., Monterosa S.p.a. e Sestriere S.p.a.
La Società Domobianca S.r.l., evocata in causa con il ricorso, non si è costituita in giudizio.
7. Con decreto presidenziale n. 1428/2025 del 21 marzo 2025 è stato autorizzato, su istanza della ricorrente, il deposito dei documenti citati nel ricorso per motivi aggiunti su supporto di memoria USB, e in data 27 marzo 2025 la Società ha prodotto agli atti del fascicolo telematico la relativa documentazione (trattasi essenzialmente delle domande presentate dalle imprese ammesse a finanziamento, collocatesi in graduatoria nelle posizioni da 1 a 40).
8. Nelle date 7 e 8 novembre 2025 la ricorrente e le controinteressate costituitesi in giudizio hanno prodotto memorie ex art. 73, co. 1 cod. proc. amm. e in data 17 novembre 2025 la sola ricorrente ha presentato memoria di replica.
9. All’udienza pubblica del 9 dicembre 2025 il ricorso è stato discusso e trattenuto in decisione.
DIRITTO
1. In limine litis va dato atto che l’impugnativa può essere definita nel merito, non essendo necessario disporre adempimenti processuali, alla luce delle seguenti considerazioni.
1.1. Con il ricorso per motivi aggiunti del 19 marzo 2025 la ricorrente ha formalizzato la rinuncia ai motivi quarto, quinto e sesto del ricorso introduttivo, con i quali erano state proposte censure che si appuntavano sulla pretesa illegittimità, sotto diversi profili (incompetenza, mancanza di verbalizzazione, ecc.), dell’attività svolta dalla Segreteria tecnica istituita con decreto n. 27241/23 del 23 ottobre 2023: ne consegue che il thema decidendum è stato rimodulato, essendo venute meno le doglianze potenzialmente idonee a travolgere l’intera procedura e comportare di conseguenza la totale caducazione del decreto oggi gravato, con pregiudizio per i soggetti inclusi nella relativa graduatoria.
1.2. Peraltro, l’azione di annullamento esperita dalla ricorrente va interpretata anche alla luce di quanto precisato nella memoria di replica del 17 novembre 2025, in cui la Società ha puntualizzato che “ all’esito dell’auspicato annullamento degli atti impugnati e per quanto ciò sia possibile, OF s.r.l. intende preferibilmente essere ammessa nella graduatoria senza che altre istanze precedentemente ammesse vengano estromesse da questa ”, e che risulterebbe “ pienamente satisfattiva dell’interesse della società ricorrente ” una statuizione analoga a quella già resa dalla Sezione con la sentenza n. 11715 del 16 giugno 2025, pronunciata su un diverso ricorso esperito da altro soggetto partecipante alla medesima procedura (tale pronuncia ha disposto l’“ annullamento parziale del decreto del 14 dicembre 2023, prot. n. 0033771/23, ossia nella sola parte in cui non ha incluso il progetto della ricorrente tra quelli ammissibili al finanziamento, ferma restando, pertanto, la validità della graduatoria ad esso allegata, che non viene incisa dall’effetto caducatorio della presente pronuncia di accoglimento, e fatte salve le conseguenti determinazioni demandate al resistente Ministero ”).
1.3. Ed ancora, come messo in luce nelle memorie illustrative delle controinteressate costituitesi in giudizio (che convergono sul punto), le risorse assegnate con il gravato decreto (pari ad euro 147.787.525,76) risultano inferiori alla complessiva dotazione finanziaria del fondo originariamente stanziata con l’avviso pubblico (euro 200.000.000), con un residuo non impiegato di oltre 52 milioni di euro, sicché vi sarebbe capienza per soddisfare la OF (la cui domanda, come emerge dalla documentazione in atti, ammonta ad euro 3.738.053,00) senza intaccare le posizioni delle altre imprese ammesse a finanziamento.
Oltretutto, nella memoria di Monterosa S.p.a. dell’8 novembre 2025 si precisa che dalle premesse del nuovo “ Avviso pubblico impianti di risalita anno 2024” pubblicato in data 3 giugno 2024 risulta che il Ministero del Turismo ha deliberato di “ accantonare in via cautelare un importo pari € 7.500.000,00 per i contenziosi in corso e per l’assistenza tecnica, ferma restando la possibilità di riuso, ove non necessarie né utilizzate ”.
1.4. Alla luce di tutto quanto sopra evidenziato non si ravvisa l’esigenza di disporre l’integrazione del contraddittorio nei confronti di tutte le Società collocatesi in posizione utile in graduatoria, dal momento che l’eventuale accoglimento del presente gravame (così come rimodulato) non lederebbe la loro posizione giuridica, non pregiudicando l’ammissione al contributo statale dei relativi progetti.
2. In via preliminare va disposta l’estromissione dal giudizio del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell’economia e delle finanze per difetto di legittimazione passiva, vertendo il presente gravame esclusivamente su atti addottati nel corso di una procedura di finanziamento gestita integralmente dal (e dunque di esclusiva competenza del) Ministero del turismo.
3. In punto fatto va poi precisato che la ricorrente ha conseguito il punteggio complessivo di 44 punti (cfr. doc. 10 versato in atti dall’Avvocatura dello Stato in data 24 giugno 2024), dunque superiore a quello minimo di 37/100 previsto dall’avviso pubblico, ma non ha ottenuto il minimo (10 punti) previsto per il parametro B.2., per il quale ha conseguito solo 9 punti, con conseguente esclusione dal finanziamento giusta il disposto dell’art. 13, co. 2 dell’avviso (“ A ciascuna domanda di finanziamento viene attribuito un punteggio da 0 a 100 e l’esito della valutazione è riassunto da un punteggio complessivo che non può essere inferiore a 37/100, fermo restando il rispetto delle soglie minime indicate per ciascun criterio di valutazione e per ciascun descrittore. Una valutazione inferiore relativa anche soltanto ad uno dei punteggi minimi attribuiti renda la domanda non finanziabile ”).
4. Ciò premesso, il ricorso va accolto ai sensi e nei limiti di quanto si passa ora ad argomentare, risultando fondate le censure (dedotte con il ricorso introduttivo e integrate con i motivi aggiunti del 19 marzo 2025) che si appuntano sul punteggio (insufficiente) assegnato per il criterio di valutazione B.2.
5. Giova precisare che la valutazione dei progetti presentati dalle imprese partecipanti è stata svolta da un’apposita Commissione esaminatrice e condotta sulla scorta dei criteri previsti dall’art. 13, co. 4 dell’avviso pubblico. Tale disposizione, nel dettaglio, contempla tre macro-criteri, contrassegnati con le lettere A, B e C, per ciascuno dei quali offre la relativa descrizione (cd descrittore), l’indicazione del relativo punteggio massimo e di quello minimo, nonché una “Scala di attribuzione del punteggio” finalizzata a ripartire e “dosare” il sub-punteggio tra le suddette soglie. Il comma 5, poi, prevede alcuni “criteri premiali”, cui è assegnato un ulteriore punteggio fino ad un massimo di 26 punti, precisando che esso non concorre in ogni caso al raggiungimento della soglia minima di 37 punti.
Per quanto qui specificamente rileva, il criterio B della “Sostenibilità del piano economico-finanziario” risulta articolato nei sotto-criteri B.1. “economicità della proposta” e B.2. “sostenibilità finanziaria dell’iniziativa proposta”.
Per il parametro da ultimo citato la tabella fornisce la seguente descrizione: “ In coerenza con il prospetto fonti/impieghi di cui al precedente punto B.1, il proponente deve fornire informazioni sull’attuale e/o futura disponibilità delle risorse finanziarie che saranno apportate in società a titolo di capitale proprio e/o di credito (finanziamenti bancari a breve, medio/lungo termine) per garantire la sostenibilità per tutta la durata dell’investimento (articolo 2, comma 11) ”.
Per tale parametro è stato previsto un punteggio massimo di 20 e uno minimo di 10 punti, da ripartirsi secondo la seguente scala di attribuzione: Sostenibilità elevata (P≥18); Sostenibilità buona (15≤P<18); Sostenibilità sufficiente (10≤P<15); Sostenibilità non adeguata (P<10).
6. La scheda progetto “Modulo A” allegata alla domanda di partecipazione della ricorrente, in corrispondenza del parametro A “Copertura finanziaria del programma di investimento” (prodotta in atti in allegato al ricorso), precisa che: “ La Società OF srl con il suo patrimonio netto di euro 13,272.000 ed il positivo flusso di cassa dimostrato dal risultato positivo prima delle imposte e dall’incremento annuale degli importi ascritti a lavori in corso è da considerarsi solida e liquida. L’esposizione finanziaria attuale prevede un piano di ammortamento finanziario di circa 900 mila euro tra rimborso di capitale ed interessi a significare che ad ottobre 2025 al termine del periodo di costruzione ed inizio di ammortamento di una nuova eventuale linea l’esposizione finanziaria si presenterebbe diminuita di circa 1,8 milioni euro. Tale esposizione giustifica l’acquisizione di una nuova linea di credito per l’iniziativa in oggetto che la Società stima in euro 1,5 milioni ”.
Le fonti di finanziamento dell’investimento preventivate nella domanda sono le seguenti: euro 3.738.052 di contributo pubblico, euro 1.491.047 di autofinanziamento ed euro 1.500.000 di “Nuova linea di credito ipotecario”.
Quanto al parametro B “Sostenibilità del piano economico-finanziario”, la scheda progetto contiene la seguente descrizione: “ Come facilmente riscontrabile dal piano finanziario i flussi di cassa positivi corrispondono a circa il 50% dei ricavi. Il tutto è stato derivato dai dati storici delle presenze di utenti delle ultime tre annualità di esercizio. Un margine operativo lordo del 50% è un indicatore per l’ottima economicità della proposta. Gli obiettivi della proposta progettuale di creare i presupposti per un’anticipata apertura della stagione invernale valgono anche nel caso di carenza di neve o precipitazioni scarse all’inizio della stagione stessa che potrebbero influenzare negativamente l’attività industriale. Da questo punto di vista gli elementi, basati su dati storici (ricavi) e sull’indicazione dei leader di settore (costi) attestano la congruenza tra il piano finanziario e gli obiettivi del progetto. Il rapporto favorevole fra i costi e i benefici che si traduce nel margine operativo lordo ne attesta l’efficacia ”.
7. In sede di ricorso è stato dedotto che la Commissione di valutazione non avrebbe adeguatamente tenuto conto né della situazione economico-finanziaria, solida e affidabile, della OF, come da risultanze di bilancio, né della complessiva solidità patrimoniale del gruppo societario di appartenenza, che fornirebbe idonea garanzia in ordine alla “bancabilità” del progetto, precisando altresì che l’indice DSCR sarebbe stato ricondotto erroneamente al criterio B.1. e non al criterio in esame B.2. (primo motivo). Né l’avviso conteneva alcuna clausola che imponesse l’obbligo di dimostrare la sostenibilità del Piano economico-finanziario per mezzo dell’allegazione di documentazione bancaria, limitandosi a richiedere di “ fornire informazioni ”, ed essendo comunque l’amministrazione tenuta ad attivare il soccorso istruttorio laddove ritenesse la documentazione carente, ai sensi dell’art. 12.2. dell’avviso (secondo motivo). Tali censure sono state confermate e integrate in sede di motivi aggiunti sulla base del raffronto con alcune delle proposte presentate da altre concorrenti ammesse a finanziamento, essendo emersa in alcuni casi l’attribuzione di punteggi maggiori pur a fronte di un più elevato importo dell’incentivo richiesto o di un minor valore di ricavi attesi, la mancata considerazione del ricorso al capitale di debito (in violazione della lex specialis , che imponeva di considerare in maniera equivalente, ai fini della copertura dell’investimento, il capitale proprio e di debito), l’incongruenza con il punteggio assegnato in relazione al parametro A e l’illegittima modifica postuma, ad opera della Commissione, dei criteri di valutazione previsti dall’avviso.
Nella memoria di replica del 17 novembre 2025 la ricorrente, ribadendo che le censure proposte non attengono direttamente al merito delle valutazioni discrezionali operate dall’amministrazione ma si appuntano su profili di manifesta illegittimità dell’operato amministrativo in ragione della loro evidente contraddittorietà e illogicità, insiste nel ribadire che il giudizio (numerico) espresso dalla Commissione sarebbe inficiato da difetto di motivazione (“ alla luce della documentazione presente in atti, pare confermato il vizio istruttorio che ha condotto all’impossibilità di apprezzare come sia stato effettivamente applicato il parametro valutativo in questione e come sia stata concretamente valutata la domanda della ricorrente e, quindi, la carenza di motivazione della determinazione che ha condotto all’attribuzione alla ricorrente di un punteggio sul criterio B.2 inferiore al minimo richiesto ”: cfr. pag. 7), richiamando altresì il precedente di questa Sezione n. 11715/2025.
8. Va precisato che, ad avviso del Collegio, alcune di tali doglianze non meritano pregio.
8.1. Innanzitutto, non consta che in sede di istruttoria la Commissione abbia indebitamente riformulato il parametro B.2. in esame: invero, come documentato nel verbale n. 3 della seduta della Commissione del 13 ottobre 2023 (in atti), su proposta del commissario dott. Dicorato (che aveva definito gli indicatori utili per l’applicazione dei criteri di valutazione A, B.1. e B.2.) l’indicatore del criterio in esame è stato definito in termini di “ esistenza o meno disponibilità capitale proprio da bilancio e/o impegni bancari ”, attenendosi pertanto alla descrizione fornitane dalla lex specialis .
8.2. Ed ancora, non assume rilievo dirimente la circostanza che OF avesse allegato e dimostrato (con apposita perizia tecnica) un aumento dei ricavi a regime, perché il relativo dato economico-aziendale (peraltro meramente prospettico) non sembrerebbe essere calzante in relazione al parametro di cui trattasi, che impone di valutare le fonti finanziarie a sostegno dell’investimento.
8.3. Né è dato ravvisare una pretesa erroneità nell’applicazione dell’indice “ DSCR – Rapporto di copertura del servizio del debito ”, che in sede di istruttoria la Commissione ha riferito al criterio B.1., laddove la ricorrente deduce essere pertinente per il parametro B.2.
In disparte il fatto che la censura è stata prospettata in termini generici e poco perspicui, anche avuto riguardo al livello di tecnicismo della questione, che avrebbe richiesto un maggiore sforzo argomentativo, in ogni caso si osserva che l’indice contrassegnato con tale acronimo, pari al rapporto tra “ cash flow operativo/quota capitale + quota interessi ” e diretto, nell’economia aziendale, a misurare il grado di solvibilità di un’impresa, sembra ben calibrato proprio in relazione al parametro B.1., avente a riferimento l’economicità della proposta in termini di rapporto tra l’importo del sostegno, le attività intraprese e il conseguimento degli obiettivi “ valutata come congruenza tra il piano finanziario e gli obiettivi del progetto, in termini di miglior rapporto tra costi e benefici che si intende ottenere per effetto del progetto ”, e dunque imponendo un esame in chiave prospettica circa la “resa” dell’investimento (e dunque la generazione di flussi di cassa per effetto della gestione operativa) per la misurazione della quale non appare illegittimo l’impiego dell’indice di cui sopra, laddove il parametro B.2. impone solo un giudizio in merito alla effettiva disponibilità delle risorse finanziarie atte a garantire la sostenibilità dell’investimento per tutta la sua durata.
8.4. Risulta inoltre infondato anche il secondo mezzo del ricorso per motivi aggiunti, che si appunta sull’analisi dei punteggi assegnati ai progetti in gara per il criterio A “Copertura finanziaria del programma di investimento” e che, secondo la prospettazione di parte, risulterebbero incongruenti con i punteggi attribuiti per il criterio B.2.: invero, dalla lettura della lex specialis non emergono elementi che lascino desumere una “interrelazione” tra i due parametri in esame (A e B.2.), tale per cui il punteggio assegnato all’uno finisca per influenzare quello espresso per l’altro, trattandosi di criteri valutativi autonomi, incentrati su distinti presupposti.
9. Il gravame risulta invece fondato laddove diretto a censure il vizio di motivazione che inficia la valutazione ministeriale.
10. Va precisato che l’amministrazione resistente si è limitata a produrre in giudizio i verbali delle sedute della Commissione, con elencazione dei punteggi assegnati alle imprese non ammesse al finanziamento, e un rapporto informativo sui fatti di causa che, con specifico riferimento al criterio B.2., ha chiarito che “ Si tratta (…) di una scelta volta a ricondurre la valutazione del criterio in parola a una metodologia oggettiva e fondata su dati estrapolabili facendo esclusivo riferimento alla documentazione inoltrata in sede di proposizione della domanda, nonché, al pari degli indicatori scelti per valutare i criteri A e B1, su alcune elementari nozioni di analisi di bilancio (…) Vale, in proposito, appena la pena di osservare che nel virgolettato richiamato dalla ricorrente nel primo motivo di ricorso si fa riferimento a un’analisi prognostica dei flussi di cassa futuri, frutto, peraltro, di una valutazione della stessa ricorrente, mentre, più oltre, si fa riferimento ad altre scelte e circostanze che attengono alle sue scelte finanziarie e vicende societarie, che la Commissione non ha alcun modo, né motivo di conoscere e quindi di valutare ”. Non vi è traccia documentale, invece, dell’attività di “ausilio tecnico-istruttorio” che sarebbe stata svolta dalla Segreteria tecnica, né delle ulteriori interlocuzioni intercorse tra i Commissari in merito all’esame e alla valutazione dei progetti.
La documentazione e le delucidazioni prodotte dalla parte resistente non appaiono sufficienti a rendere conto delle motivazioni sottese al giudizio (numerico) espresso per il parametro B.2.
È stato già chiarito che, secondo la definizione fornita dalla lex specialis , il criterio valutativo in esame è teso a misurare l’effettiva esistenza di fonti di finanziamento che consentano di sostenere l’investimento per tutta la sua durata, apportate a titolo di capitale proprio e/o di credito (fonti che l’avviso pone sullo stesso piano, considerandole equivalenti): sembrerebbe dunque desumersi che la relativa valutazione sia incentrata sui dati e gli elementi indicati nella domanda (senza peraltro che fosse stato previsto un onere di allegazione documentale), idonea a rendere la misura della attuale e/o futura disponibilità delle risorse finanziarie a disposizione per la realizzazione del progetto.
Ciò premesso, avuto riguardo ai contenuti della domanda di partecipazione presentata dalla OF, non è dato cogliere le ragioni per cui, in presenza di un quadro di copertura finanziaria dell’investimento che prevede il duplice impiego di capitale di debito (finanziamento bancario ipotecario per 1,5 milioni di euro) e capitale proprio (pari ad euro 1.491.047), oltre all’aiuto pubblico richiesto (per il residuo valore di euro 3.738.052), con un totale pari ad euro 6.729.100 (v. “Modulo A – Requisiti scheda progetto”), la Commissione abbia espresso una valutazione di “Sostenibilità non adeguata”, con punteggio di 9, inferiore al minimo.
Ad avvalorare i profili di incomprensibilità di cui sopra soccorre anche il raffronto con i punteggi (di gran lunga più elevati, pari a 19 e 16 punti) assegnati ad altri progetti ammessi a finanziamento, e in particolare a quelli di Palafavera s.r.l. e Alleghe Funivie S.p.A., citati nel ricorso per motivi aggiunti (le cui domande sono state prodotte agli atti del giudizio), per i quali invece “ L’importo del sostegno richiesto è del 100% del costo dell’opera ”, e dunque non risultano indicati valori relativi al capitale proprio e/o di debito impiegato.
Da tutto quanto sin qui rappresentato emerge che il punteggio di 9 assegnato alla domanda della OF per il parametro B.2. non è idoneo a disvelare l’iter logico-giuridico seguito dall’amministrazione, di talché la determinazione di non includere la domanda della ricorrente tra quelle ammissibili a finanziamento risulta inficiata da difetto di motivazione.
11. Va poi precisato che le ulteriori censure dedotte dalla parte sono inammissibili per difetto di interesse.
11.1. In particolare, non si ravvisa, allo stato, un interesse attuale ad esaminare il terzo motivo del ricorso introduttivo, che si appunta sul sub-punteggio (comunque superiore al minimo) assegnato al progetto della ricorrente in relazione al criterio di valutazione C e per il quale è rivendicato un punteggio più elevato, sul presupposto (espressamente dichiarato) dell’avvenuto conseguimento del minimo per il parametro B.2., atteso che (come infra si preciserà) l’amministrazione è tenuta a rieditare il potere ed esprimere una nuova valutazione (limitatamente al criterio da ultimo menzionato), restando impregiudicati gli esiti di tale rinnovato giudizio.
Ciò a tacere del fatto che, in ogni caso, anche una volta conseguito per ipotesi il minimo per il parametro B.2., con conseguente ammissione a finanziamento, un eventuale incremento degli altri sub-punteggi e migliore posizionamento in graduatoria non risulta tradursi in un vantaggio concreto ed effettivo per la parte, quale ad esempio un maggior importo erogabile, tenuto conto delle specifiche prescrizioni della lex specialis in merito alle modalità di calcolo dell’aiuto (v. segnatamente art. 8), e considerato altresì che il fondo stanziato a monte dal Ministero risulta ancora capiente, presentando un residuo non impegnato sufficiente a soddisfare per intero la pretesa della parte senza necessariamente rimodulare gli importi già riconosciuti alle altre imprese collocatesi utilmente in graduatoria.
11.2. Alla luce della appena sopra accennata attuale disponibilità di risorse, non sussiste nemmeno un interesse concreto ed effettivo ad esaminare le doglianze dedotte con l’ultimo motivo del ricorso per motivi aggiunti, atteso che, pur in presenza (in ipotesi) di eventuali errori nell’applicazione del metodo di calcolo del funding gap di cui all’art. 8 dell’avviso (circostanza peraltro puntualmente contestata da alcune delle controinteressate costituitesi in giudizio: v. ad es. memoria di NT PP), con sforamento del limite dell’80% ivi previsto, l’accoglimento della relativa censura non apporterebbe alla ricorrente nessun vantaggio concreto.
12. In conclusione, il ricorso va accolto ai sensi e nei limiti di quanto sopra argomentato e, per l’effetto, va disposto l’annullamento parziale del decreto del 14 dicembre 2023, prot. n. 0033771/23, ossia nella sola parte in cui non ha incluso il progetto della ricorrente tra quelli ammissibili al finanziamento, ferma restando, per il resto, la validità della graduatoria ad esso allegata, che non viene incisa dall’effetto caducatorio della presente pronuncia di accoglimento, e fatte salve le conseguenti determinazioni demandate al resistente Ministero.
In particolare, va precisato che, quale effetto conformativo dell’accoglimento come sopra disposto, la resistente amministrazione ha l’obbligo di rideterminarsi sulla domanda di finanziamento della OF S.r.l., esprimendo una nuova valutazione limitatamente al criterio di valutazione B.2. “Sostenibilità finanziaria dell’iniziativa proposta” previsto dall’avviso pubblico del 27 giugno 2023, a ciò dovendovi provvedere una Commissione in diversa composizione, con conseguente ed eventuale integrazione della graduatoria delle istanze ammissibili al beneficio qualora, all’esito della ridetta rinnovata rivalutazione, il progetto della ricorrente dovesse conseguire il punteggio minimo.
13. Le spese di lite vanno poste a carico del resistente Ministero del turismo nella misura liquidata in dispositivo, mentre possono essere compensate nei confronti dei soggetti controinteressati costituitisi in giudizio. Nulla si dispone nei confronti di Domobianca S.r.l., non costituita.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:
- estromette dal giudizio il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministero dell’economia e delle finanze;
- accoglie il ricorso e per l’effetto annulla in parte qua il decreto del 14.12.2023, prot. n. 0033771/23, ai sensi, nei limiti e con gli effetti precisati in parte motiva.
Condanna il Ministero del turismo al pagamento in favore della ricorrente delle spese di lite, che liquida in euro 3.000,00, oltre accessori di legge. Compensa le spese nei confronti dei soggetti controinteressati costituitisi in giudizio. Nulla spese nei confronti di Domobianca S.r.l.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 9 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
TO AN, Presidente
CA SA CA, Primo Referendario, Estensore
Virginia Giorgini, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| CA SA CA | TO AN |
IL SEGRETARIO