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Sentenza 6 febbraio 2025
Sentenza 6 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 06/02/2025, n. 1058 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 1058 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2025 |
Testo completo
N.18557/2022 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE IX CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Maria Laura Amato Presidente
Dott. Giuseppe Gennari Giudice
Dott.ssa Valentina Maderna Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale in data 17.05.2022, rimessa al
Collegio in data 30.01.2025 e discussa nella camera di consiglio del 05.02.2025.
promossa da
(C.F.: ), nata il [...] a [...] e Parte_1 C.F._1 residente in [...], rappresentata e difesa dall'Avv. BAGGI LUIGI, presso il cui studio, sito in Pioltello, Via Jacopo della Quercia n. 4, ha eletto domicilio, giusta procura in atti;
-parte ricorrente- nei confronti di
(C.F.: ), nato il [...] a Controparte_1 C.F._2
Piombino e residente in [...], rappresentato e difeso dagli Avv.ti RANCATI
MASSIMO e RANCATI DEBORAH, presso il cui studio, sito in Liscate (MI), Via Donatori di
Sangue n.
6-C, ha eletto domicilio, giusta procura in atti;
-parte resistente-
Atti trasmessi al Pubblico Ministero ex artt. 70 e 71 c.p.c. in data 02.06.2022.
OGGETTO: SEPARAZIONE GIUDIZIALE
CONCLUSIONI congiuntamente rassegnate dalle parti all'udienza del 30.01.2025:
1. affido dei figli minori e in via esclusiva alla madre, presso la Per_1 Persona_2 quale rimarranno collocati, che eserciterà in via esclusiva la responsabilità genitoriale sui figli minori anche con riguardo alle decisioni maggiormente importanti per gli stessi (cd. affido super esclusivo) concernenti, l'istruzione, la salute, la scelta ella residenza abituale, l'espletamento di tutte le pratiche di natura amministrativa ivi compreso il rilascio e il
Pagina 1 di 8 rinnovo dei documenti anche validi per l'espatrio, tenuto conto delle aspirazioni e delle inclinazioni della prole con il solo diritto dover del padre di vigilanza
2. limitazione di entrambi i genitori con riferimento alla regolamentazione dei tempi e alle modalità delle frequentazioni padre/figli che verranno stabiliti dai SS del comune di Vignate di concerto con i SS del comune di Liscate, sentiti i genitori tenuto esclusivamente conto del benessere psico fisico dei minori e dell'andamento dei supporti attivati in favore del nucleo
3. incarico ai SS del comune di Liscate e di vignate di concerto tra loro, anche per il tramite dei servizi specialistici sul territorio :
-proseguire il supporto alla genitorialità in favore di entrambi i genitori;
Cont
-proseguire la presa in carico del padre da parte del
-attivare ogni supporto anche socio educativo ritenuto necessario nell'interesse dei minori
4. detrminazione del contributo paterno al mantenimento dei minori nella misura di € 700,00 mensili (€ 350,00) per ciascun figlio oltre al 50% delle spese extra assegno individuate come da linee Guida del protocollo del tribunale di Milano
4.il padre si impegna – a titolo di integrazione del contributo ordinario al mantenimento dei figli
– a richiedere l'assegno unico universale e a versarlo interamente alla madre
5.spese di lite compensate
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Le parti hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Liscate (MI) il 06.09.2008 (atto trascritto nel Registri dello Stato Civile del Comune di Liscate al n. 8, parte II, serie A, anno 2008).
Dall'unione sono nati il 06.01.2010, e , il 12.04.2015. Per_1 Persona_2
Con ricorso depositato in data 16.05.2022 ha chiesto a questo Tribunale Parte_1 di pronunciare la separazione personale dei coniugi, disponendo altresì l'affido in via condivisa dei figli minori, il collocamento prevalente degli stessi presso l'abitazione materna e la regolamentazione delle frequentazioni tra il padre e i figli minori a fine settimana alternati e un giorno infrasettimanale nelle settimane in cui il weekend è di spettanza materna (sempre con pernottamento presso i nonni paterni) e ponendo a carico del padre l'obbligo di contribuire nel mantenimento dei minori versando alla madre la somma mensile di € 1.100 (€ 550 a figlio), oltre al 50% delle spese straordinarie.
Con memoria difensiva depositata in data 18.11.2022 , aderendo Controparte_1 alla pronuncia di separazione e alle domande in punto di affido, collocamento e mantenimento ordinario dei minori, ha chiesto la regolamentazione delle frequentazioni con i minori con pernottamento presso di sé e il concorso paterno, in ragione del 50%, nel pagamento delle spese straordinarie limitatamente alle spese mediche non differibili e non coperte dal SSN.
All'udienza presidenziale del 22.11.2022 il Presidente f.f., dopo ampia e approfondita discussione, anche sull'accordo delle parti, ha adottato i seguenti provvedimenti provvisori nell'interesse della prole e dei coniugi:
1) autorizza le parti a vivere separatamente nel reciproco rispetto;
2) affida e in modo condiviso ad entrambi i genitori con collocamento Per_1 Persona_2 prevalente presso e con la mamma;
3)dispone, anche sull'accordo delle parti, che il padre, nell'attesa della conclusione delle indagini e delle valutazioni delegate ai Servizi Sociali, potrà vedere i figli a fine settimana alternati dal sabato mattina - all'orario che verrà concordato settimanalmente tra i genitori sulla base degli impegni sportivi dei minori - alla domenica sera ore 21 sempre alla presenza del nonno paterno e/o della di
Pagina 2 di 8 lui moglie, presso i quali e pernotteranno, oltre al mercoledì dall'uscita Per_1 Persona_2 da scuola alle ore 20.30, alla presenza del nonno paterno e/o della di lui moglie , nelle settimane che terminano che il week-end di competenza del papà, dal giovedì all'uscita da scuola al sabato mattina ore 10, sempre alla presenza del nonno paterno e/o della di lui moglie, presso i quali e Per_1
pernotteranno, nelle settimane che terminano che il week-end di competenza Persona_2 della mamma.
4)dispone, sull'accordo delle parti, che e trascorreranno il 24 dicembre Per_1 Persona_2
2022 dalle ore 10 alle ore 15 con il papà alla presenza del nonno paterno e/o della di lui moglie;
alle ore 15 la mamma si recherà a prendere i minori e li terrà con sé. Il 25 dicembre 2022 i bambini staranno con la mamma. Il 26 dicembre 2022 e staranno con il papà Per_1 Persona_2 alla presenza del nonno paterno e/o della di lui moglie, dalle ore 11 alle ore 18.30, allorquando la mamma andrà a riprenderli. I minori trascorreranno il 31 dicembre 2022 con la mamma e la cena del 1.01.2023 con il papà, alla presenza del nonno paterno e/o della di lui moglie dalle ore 18 alle ore 21. Il 6 gennaio 2023 e con il papà, alla presenza del nonno paterno Per_1 Persona_2
e/o della di lui moglie, dalle ore 10 alle ore 15, allorquando la mamma andrà a riprednerli.
4)dà atto dell'accordo delle parti in ordine al fatto che, qualora nei sabati di sua competenza, la mamma fosse impegnata al lavoro, verrà accompagnato alla partita di calcio Persona_2 dal nonno paterno eventualmente insieme al papà. Il nonno paterno riaccompegnerà il minore presso la casa della mamma al termine della partita.
5) pone a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli Controparte_1 mediante versamento, in via anticipata ed entro il giorno 5 di ogni mese, dell'importo mensile di € 1.100,00 (€ 550,00per figlio) da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat (Foi), oltre al 50% delle spese mediche obbligatorie e di istruzione scolastica
6)incarica i Servizi Sociali del Comune di Vignate, competenti per il luogo di residenza dei minori, in collaborazione con i Servizi Sociali del Comune di Liscate (competenti per il luogo di residenza del papà) dell'immediata presa in carico del nucleo familiare, delegandoli di:
-inviare senza ritardo presso il NOA e il CPS competenti per territorio per le Controparte_1 valutazioni di competenza;
-effettuare accessi domiciliari presso le abitazioni di entrambi i genitori e dei nonni paterni;
-assumere informazioni dalle insegnanti e dal pediatra dei minori;
-effettuare una valutazione in ordine alla qualità della relazione dei minori con ciascun genitore
-monitorare il rispetto del calendario e delle modalità delle frequentazioni padre/figli sopra indicati
Il Presidente f.f. ha quindi nominato se stesso Giudice Istruttore e fissato l'udienza di comparizione e trattazione al 06.04.2023.
Il convenuto si è costituito in giudizio in data 09.03.2023.
All'udienza del 06.04.2023 il Giudice Istruttore, esaminata la relazione dei SS e sentite le parti, ha disposto che i SS incaricati curassero l'effettuazione della valutazione psico-diagnostica del padre, proseguendo il percorso di supporto alla genitorialità attivato in favore dello stesso e completando la valutazione già iniziata presso il NOA.
All'udienza del 04.10.2023 il Giudice, sentite le parti, ha così provveduto:
Conferma allo stato le statuizioni attualmente vigenti tra le parti
Incarica i SS di Vignate di dare immediato avvio ad un percorso di supporto psicologico in favore dei minori
Pagina 3 di 8 Incarica i SS del Comune di Vignate, valutato l'andamento del percorso di supporto psicologico dei minori e lo stato di benessere psico fisico degli stessi, di calendarizzare incontri padre/figli alla presenza di un educatore
Incarica i SS del Comune di Liscate avviare senza ritardo il resistente al CPS competente per territorio per la valutazione di spettanza e l''eventuale presa in carico
All'udienza del 25.09.2024 il Giudice, stante la disponibilità in tal senso di entrambe le parti, ha disposto che i SS già incaricati attivassero un massiccio intervento di supporto alla genitorialità con incontri anche congiunti, al fine di fornir loro gli strumenti minimi per una comunicazione serena sulle principali tematiche che concernono la vita dei figli.
All'udienza del 30.01.2025 il Giudice, preso atto delle conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti (come sopra integralmente trascritte), con rinuncia ai termini ex art. 190 c.p.c., ha trattenuto la causa in decisione riservandosi di riferire al Collegio.
La causa è stata discussa e decisa nella camera di consiglio del 12 febbraio 2025.
***
Sulla pronuncia di separazione personale dei coniugi.
La domanda di separazione personale dei coniugi deve essere accolta, in quanto fondata.
Dagli atti del processo è emerso il venir meno, allo stato, della comunione materiale e spirituale fra i coniugi in questione, essendosi verificate circostanze tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza fra gli stessi.
In particolare, le circostanze come riferite ed evidenziate dai coniugi negli atti difensivi, l'interruzione da tempo della convivenza e di qualsivoglia contatto tra i coniugi non lasciano dubbi in merito all'esistenza dei suesposti presupposti richiesti per pronunciare la separazione personale dei coniugi, tenuto altresì conto del fatto che i coniugi sono stati autorizzati a vivere separati con l'obbligo del mutuo rispetto in data 22.11.2022.
Deve, pertanto, essere pronunciata la separazione personale ai sensi dell'art. 151, comma I, c.c. in conformità alle domande formulate dalle parti.
Sull'esercizio della responsabilità genitoriale. Le conclusioni congiunte delle parti in merito all'affidamento super esclusivo di e Per_1
alla madre e al mantenimento del loro collocamento prevalente presso la stessa Persona_2 devono essere accolte.
Invero, i SS hanno descritto la sig.ra come una madre attenta e adeguata, capace di rivestire Parte_1 con serietà e costanza il proprio ruolo genitoriale, dimostrandosi “collaborativa con il Servizio riconoscendo l'intervento degli operatori come un supporto per la gestione della situazione”. Hanno potuto altresì apprezzare come la stessa abbia attorno a sé un ampio ventaglio di figure di riferimento
(nonni e zii) rappresentativo di una rete di sostegno per lei e per i ragazzi (cfr. relazione dei SS del
30.03.2023).
Quanto al padre, invece, i SS hanno sin da subito rilevato come il sig. non riuscisse a CP_1 riconoscere appieno “le proprie responsabilità, anche in termini di proattività alla ricerca di soluzioni” e come – pur avendo “competenze di ragionamento e un genuino interesse verso i figli” – manifestasse “elementi di fragilità personale che sembrano incidere in modo importante nella lettura della realtà, nelle relazioni e nell'intenzione con i familiari” (cfr. relazione SS del 30.03.2023).
Pagina 4 di 8 Anche rispetto al rapporto con gli altri familiari di riferimento per i minori, il padre ha manifestato un atteggiamento restio e poco propenso a mettere in discussione le “modalità da lui messe in atto per comunicare con le altre figure coinvolte nella gestione e cura dei figli. Pare che lo stesso ritenendo buone le relazioni con i figli, in particolare con , mantenga una posizione di Per_2 conoscenza a priori rispetto ai loro bisogni e desideri” (cfr. relazione dei SS del 26.09.2023). Infine, è emersa “una focalizzazione del sig. in termini di “colpe” e “capi espiatori” dove CP_1 appare difficile aprire uno spazio di dialogo soprattutto relativamente alla necessità di confrontarsi con i familiari per ciò che riguarda la quotidianità e il benessere dei figli. Pare che il rapporto con i figli venga idealizzato senza tuttavia cogliere un coinvolgimento concreto del padre negli aspetti legati alla quotidianità o alla crescita.” (cfr. relazione dei SS del 26.09.2023). I SS hanno quindi concluso evidenziando “le difficoltà del sig. ad accedere ad una CP_1 dimensione di sereno confronto relativamente alla complessa situazione venutasi a creare:
l'ancoraggio alle proprie posizioni e rivendicazioni ancora non consente di promuovere uno scarto deciso verso una riduzione della frammentazione dell'assetto del nucleo, anche in virtù delle posizioni che le sue scelte passate hanno generato negli altri membri (figli, ex-moglie, padre e compagna)”, rilevandosi la necessità di “un approfondimento del lavoro psicologico personale che possa accompagnarlo nella comprensione delle esigenze dei minori, anche in relazione al proprio progetto di riavvicinamento (che nasce da un evidente affetto ed attaccamento) e sostenerlo nella proattività in relazione alla separazione e alla necessità di trovare modalità positive di interazione con gli altri membri del nucleo coinvolti nella gestione dei minori” (cfr. relazione dei SS del
26.09.2023).
Non può dunque prescindersi dal fatto che le descritte problematiche nella relazione padre-figli rappresentano un elemento costante nelle valutazioni eseguite dai SS, a parere dei quali “il permanere della difficoltà del sig. di confronto e di riconoscimento della complessa situazione […] di CP_1 porsi come parte attiva e capace di cambiamento utilizzando in diverse occasioni invece … modalità fortemente autoreferenziali e deleganti della responsabilità” richiede un percorso di preparazione e di indirizzamento del padre verso “modalità consone e comprensive dei bisogni dei figli” (cfr. relazione dei SS del 30.01.2024).
Come da ultimo suggerito dai SS (cfr. relazione del 20.01.2025), risulta necessario, anche al fine di ripristinare una genitorialità condivisa, che entrambi i genitori vengano accompagnati nella ricostruzione di un dialogo sano e costruttivo, esclusivamente orientato a tutelare il primario interesse dei minori e a rispondere alle loro esigenze, e che il sig. venga supportato nella ricostruzione CP_1 di una relazione con i figli che si basi sulla fiducia e su di un'immagine responsabile che il padre potrà offrire di sé ai figli, diversa quindi da quella che gli stessi (in particolare si sono Per_1 costruiti di lui negli anni.
Deve, peraltro, osservarsi, da un lato, che la valutazione alcologica cui si è sottoposto il sig. CP_1 ha avuto esito negativo, con risultati complessivamente nella norma, e ha quindi escluso una diagnosi di dipendenza e di abuso cronico di alcol (cfr. relazione clinica del 23.08.2023); dall'altro, che “pur permanendo alcune criticità […] si sono aperti spazi di lavoro innovativi che depongono a favore del fatto che il Servizio valuti l'utilità della prosecuzione della consulenza genitoriale” (cfr. relazione dei SS del 12.09.2024).
Pertanto, alla luce di tutto quanto sopra esposto, ritiene il Collegio che la complessità delle vicissitudini che hanno caratterizzato il nucleo familiare, la volontà del padre di riprendere la relazione con i figli e l'atteggiamento di apertura manifestato da , controbilanciato da Per_2
Pagina 5 di 8 quello di chiusura e timore espresso da impongono di limitare la responsabilità di entrambi Per_1
i genitori con riferimento a tempi e modalità di frequentazione tra padre e figli, con espressa delega ai SS già incaricati di gestire e scandire gli incontri, sentiti i genitori, tenuto esclusivamente conto del benessere psico-fisico dei minori e dell'andamento dei supporti attivati in favore del nucleo.
Il Collegio ritiene altresì necessario, anche sull'accordo dei genitori, incaricare i SS, in collaborazione delle competenti ASST, di:
- proseguire il supporto alla genitorialità in favore di entrambi i genitori;
Cont
- proseguire la presa in carico del padre da parte del
- attivare ogni supporto anche socioeducativo ritenuto necessario nell'interesse dei minori.
Sul contributo nel mantenimento della prole.
Le intese economiche raggiunte dai genitori circa il mantenimento dei figli – sopra integralmente trascritte – non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, risultando, alla luce dei dati e delle risultanze acquisite, idonee ad assicurare alla prole condizioni di vita funzionali alla sua crescita ed evoluzione, nonché eque e congrue rispetto alla rispettiva situazione economica e patrimoniale delle parti come emersa.
Pertanto, le istanze come sopra avanzate possono trovare integrale accoglimento e il Tribunale potrà, di conseguenza, pronunciarsi in senso conforme.
All'affido super esclusivo consegue il diritto della madre di percepire interamente l'AUU per i figli. Sul punto, il Collegio dà atto dell'impegno del sig. a richiedere l'AUU e a versarlo CP_1 interamente alla madre, a titolo di integrazione del contributo ordinario al mantenimento dei figli.
Sulle spese di lite.
Stante l'accordo raggiunto dalle parti, le spese di lite devono essere interamente compensate tra le stesse.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, sezione IX civile, definitivamente pronunciando nella controversia tra le parti di cui in epigrafe, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. Dichiara la separazione personale tra i coniugi e Parte_1 [...]
, che hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Liscate Controparte_1
(MI) il 06.09.2008 (atto trascritto nel Registri dello Stato Civile del Comune di Liscate al n.
8, parte II, serie A, anno 2008);
2. Dispone l'affido di (nata il [...]) e di (nato il [...]) Per_1 Persona_2 in via esclusiva alla madre, presso la quale rimarranno collocati, anche ai fini della residenza anagrafica, e che eserciterà in via esclusiva ex art. 337 quater, comma 3, c.c. (c.d. affidamento super esclusivo) la responsabilità genitoriale anche in relazione alle decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, alla scelta della residenza abituale e alle pratiche amministrative relative a tutte le questioni che riguardano la prole, compresi i documenti di identità validi anche per l'espatrio, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli, con solo diritto/dovere del padre di vigilare;
3. Limita la responsabilità di entrambi i genitori con riferimento alla regolamentazione dei tempi e delle modalità di frequentazione padre/figli, che verranno stabiliti dai SS del Comune di
Pagina 6 di 8 Vignate (luogo di residenza di madre e minori), di concerto con i SS del Comune di Liscate
(luogo di residenza del padre), sentiti i genitori, tenuto esclusivamente conto del benessere psico-fisico dei minori e dell'andamento dei supporti attivati in favore del nucleo;
4. Incarica i SS dei Comuni di Liscate e Vignate, di concerto tra loro, in collaborazione delle competenti ASST, di
- proseguire il supporto alla genitorialità in favore di entrambi i genitori;
Cont
- proseguire la presa in carico del padre da parte del
- attivare ogni supporto anche socioeducativo ritenuto necessario nell'interesse dei minori.
5. Pone, anche sull'accordo delle parti, a carico del padre l'obbligo di contribuire nel mantenimento dei figli versando alla madre la somma complessiva di € 700,00 mensili (€
350,00 per ciascun figlio), oltre al 50% delle spese extra-assegno individuate come da Linee
Guida approvate dalla Corte d'Appello di Milano congiuntamente al Tribunale di Milano, all'Ordine degli Avvocati di Milano e all'Osservatorio della giustizia civile di Milano il 14 novembre 2017, qui di seguito trascritte:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal
Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio
Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/ tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento
e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche
e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida
Pagina 7 di 8 (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto della figlia;
Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o e mail con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta.
6. Dispone che l'AUU venga percepito interamente dalla madre, affidataria esclusiva della prole;
7. Dà atto dell'impegno del sig. a richiedere l'AUU e a versarlo interamente alla madre, CP_1
a titolo di integrazione del contributo ordinario al mantenimento dei figli;
8. Compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Si comunichi anche ai SS dei Comuni di Liscate e di Vignate.
Così deciso in Milano, il 05 febbraio 2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Valentina Maderna Dott.ssa Maria Laura Amato
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE IX CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Maria Laura Amato Presidente
Dott. Giuseppe Gennari Giudice
Dott.ssa Valentina Maderna Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale in data 17.05.2022, rimessa al
Collegio in data 30.01.2025 e discussa nella camera di consiglio del 05.02.2025.
promossa da
(C.F.: ), nata il [...] a [...] e Parte_1 C.F._1 residente in [...], rappresentata e difesa dall'Avv. BAGGI LUIGI, presso il cui studio, sito in Pioltello, Via Jacopo della Quercia n. 4, ha eletto domicilio, giusta procura in atti;
-parte ricorrente- nei confronti di
(C.F.: ), nato il [...] a Controparte_1 C.F._2
Piombino e residente in [...], rappresentato e difeso dagli Avv.ti RANCATI
MASSIMO e RANCATI DEBORAH, presso il cui studio, sito in Liscate (MI), Via Donatori di
Sangue n.
6-C, ha eletto domicilio, giusta procura in atti;
-parte resistente-
Atti trasmessi al Pubblico Ministero ex artt. 70 e 71 c.p.c. in data 02.06.2022.
OGGETTO: SEPARAZIONE GIUDIZIALE
CONCLUSIONI congiuntamente rassegnate dalle parti all'udienza del 30.01.2025:
1. affido dei figli minori e in via esclusiva alla madre, presso la Per_1 Persona_2 quale rimarranno collocati, che eserciterà in via esclusiva la responsabilità genitoriale sui figli minori anche con riguardo alle decisioni maggiormente importanti per gli stessi (cd. affido super esclusivo) concernenti, l'istruzione, la salute, la scelta ella residenza abituale, l'espletamento di tutte le pratiche di natura amministrativa ivi compreso il rilascio e il
Pagina 1 di 8 rinnovo dei documenti anche validi per l'espatrio, tenuto conto delle aspirazioni e delle inclinazioni della prole con il solo diritto dover del padre di vigilanza
2. limitazione di entrambi i genitori con riferimento alla regolamentazione dei tempi e alle modalità delle frequentazioni padre/figli che verranno stabiliti dai SS del comune di Vignate di concerto con i SS del comune di Liscate, sentiti i genitori tenuto esclusivamente conto del benessere psico fisico dei minori e dell'andamento dei supporti attivati in favore del nucleo
3. incarico ai SS del comune di Liscate e di vignate di concerto tra loro, anche per il tramite dei servizi specialistici sul territorio :
-proseguire il supporto alla genitorialità in favore di entrambi i genitori;
Cont
-proseguire la presa in carico del padre da parte del
-attivare ogni supporto anche socio educativo ritenuto necessario nell'interesse dei minori
4. detrminazione del contributo paterno al mantenimento dei minori nella misura di € 700,00 mensili (€ 350,00) per ciascun figlio oltre al 50% delle spese extra assegno individuate come da linee Guida del protocollo del tribunale di Milano
4.il padre si impegna – a titolo di integrazione del contributo ordinario al mantenimento dei figli
– a richiedere l'assegno unico universale e a versarlo interamente alla madre
5.spese di lite compensate
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Le parti hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Liscate (MI) il 06.09.2008 (atto trascritto nel Registri dello Stato Civile del Comune di Liscate al n. 8, parte II, serie A, anno 2008).
Dall'unione sono nati il 06.01.2010, e , il 12.04.2015. Per_1 Persona_2
Con ricorso depositato in data 16.05.2022 ha chiesto a questo Tribunale Parte_1 di pronunciare la separazione personale dei coniugi, disponendo altresì l'affido in via condivisa dei figli minori, il collocamento prevalente degli stessi presso l'abitazione materna e la regolamentazione delle frequentazioni tra il padre e i figli minori a fine settimana alternati e un giorno infrasettimanale nelle settimane in cui il weekend è di spettanza materna (sempre con pernottamento presso i nonni paterni) e ponendo a carico del padre l'obbligo di contribuire nel mantenimento dei minori versando alla madre la somma mensile di € 1.100 (€ 550 a figlio), oltre al 50% delle spese straordinarie.
Con memoria difensiva depositata in data 18.11.2022 , aderendo Controparte_1 alla pronuncia di separazione e alle domande in punto di affido, collocamento e mantenimento ordinario dei minori, ha chiesto la regolamentazione delle frequentazioni con i minori con pernottamento presso di sé e il concorso paterno, in ragione del 50%, nel pagamento delle spese straordinarie limitatamente alle spese mediche non differibili e non coperte dal SSN.
All'udienza presidenziale del 22.11.2022 il Presidente f.f., dopo ampia e approfondita discussione, anche sull'accordo delle parti, ha adottato i seguenti provvedimenti provvisori nell'interesse della prole e dei coniugi:
1) autorizza le parti a vivere separatamente nel reciproco rispetto;
2) affida e in modo condiviso ad entrambi i genitori con collocamento Per_1 Persona_2 prevalente presso e con la mamma;
3)dispone, anche sull'accordo delle parti, che il padre, nell'attesa della conclusione delle indagini e delle valutazioni delegate ai Servizi Sociali, potrà vedere i figli a fine settimana alternati dal sabato mattina - all'orario che verrà concordato settimanalmente tra i genitori sulla base degli impegni sportivi dei minori - alla domenica sera ore 21 sempre alla presenza del nonno paterno e/o della di
Pagina 2 di 8 lui moglie, presso i quali e pernotteranno, oltre al mercoledì dall'uscita Per_1 Persona_2 da scuola alle ore 20.30, alla presenza del nonno paterno e/o della di lui moglie , nelle settimane che terminano che il week-end di competenza del papà, dal giovedì all'uscita da scuola al sabato mattina ore 10, sempre alla presenza del nonno paterno e/o della di lui moglie, presso i quali e Per_1
pernotteranno, nelle settimane che terminano che il week-end di competenza Persona_2 della mamma.
4)dispone, sull'accordo delle parti, che e trascorreranno il 24 dicembre Per_1 Persona_2
2022 dalle ore 10 alle ore 15 con il papà alla presenza del nonno paterno e/o della di lui moglie;
alle ore 15 la mamma si recherà a prendere i minori e li terrà con sé. Il 25 dicembre 2022 i bambini staranno con la mamma. Il 26 dicembre 2022 e staranno con il papà Per_1 Persona_2 alla presenza del nonno paterno e/o della di lui moglie, dalle ore 11 alle ore 18.30, allorquando la mamma andrà a riprenderli. I minori trascorreranno il 31 dicembre 2022 con la mamma e la cena del 1.01.2023 con il papà, alla presenza del nonno paterno e/o della di lui moglie dalle ore 18 alle ore 21. Il 6 gennaio 2023 e con il papà, alla presenza del nonno paterno Per_1 Persona_2
e/o della di lui moglie, dalle ore 10 alle ore 15, allorquando la mamma andrà a riprednerli.
4)dà atto dell'accordo delle parti in ordine al fatto che, qualora nei sabati di sua competenza, la mamma fosse impegnata al lavoro, verrà accompagnato alla partita di calcio Persona_2 dal nonno paterno eventualmente insieme al papà. Il nonno paterno riaccompegnerà il minore presso la casa della mamma al termine della partita.
5) pone a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli Controparte_1 mediante versamento, in via anticipata ed entro il giorno 5 di ogni mese, dell'importo mensile di € 1.100,00 (€ 550,00per figlio) da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat (Foi), oltre al 50% delle spese mediche obbligatorie e di istruzione scolastica
6)incarica i Servizi Sociali del Comune di Vignate, competenti per il luogo di residenza dei minori, in collaborazione con i Servizi Sociali del Comune di Liscate (competenti per il luogo di residenza del papà) dell'immediata presa in carico del nucleo familiare, delegandoli di:
-inviare senza ritardo presso il NOA e il CPS competenti per territorio per le Controparte_1 valutazioni di competenza;
-effettuare accessi domiciliari presso le abitazioni di entrambi i genitori e dei nonni paterni;
-assumere informazioni dalle insegnanti e dal pediatra dei minori;
-effettuare una valutazione in ordine alla qualità della relazione dei minori con ciascun genitore
-monitorare il rispetto del calendario e delle modalità delle frequentazioni padre/figli sopra indicati
Il Presidente f.f. ha quindi nominato se stesso Giudice Istruttore e fissato l'udienza di comparizione e trattazione al 06.04.2023.
Il convenuto si è costituito in giudizio in data 09.03.2023.
All'udienza del 06.04.2023 il Giudice Istruttore, esaminata la relazione dei SS e sentite le parti, ha disposto che i SS incaricati curassero l'effettuazione della valutazione psico-diagnostica del padre, proseguendo il percorso di supporto alla genitorialità attivato in favore dello stesso e completando la valutazione già iniziata presso il NOA.
All'udienza del 04.10.2023 il Giudice, sentite le parti, ha così provveduto:
Conferma allo stato le statuizioni attualmente vigenti tra le parti
Incarica i SS di Vignate di dare immediato avvio ad un percorso di supporto psicologico in favore dei minori
Pagina 3 di 8 Incarica i SS del Comune di Vignate, valutato l'andamento del percorso di supporto psicologico dei minori e lo stato di benessere psico fisico degli stessi, di calendarizzare incontri padre/figli alla presenza di un educatore
Incarica i SS del Comune di Liscate avviare senza ritardo il resistente al CPS competente per territorio per la valutazione di spettanza e l''eventuale presa in carico
All'udienza del 25.09.2024 il Giudice, stante la disponibilità in tal senso di entrambe le parti, ha disposto che i SS già incaricati attivassero un massiccio intervento di supporto alla genitorialità con incontri anche congiunti, al fine di fornir loro gli strumenti minimi per una comunicazione serena sulle principali tematiche che concernono la vita dei figli.
All'udienza del 30.01.2025 il Giudice, preso atto delle conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti (come sopra integralmente trascritte), con rinuncia ai termini ex art. 190 c.p.c., ha trattenuto la causa in decisione riservandosi di riferire al Collegio.
La causa è stata discussa e decisa nella camera di consiglio del 12 febbraio 2025.
***
Sulla pronuncia di separazione personale dei coniugi.
La domanda di separazione personale dei coniugi deve essere accolta, in quanto fondata.
Dagli atti del processo è emerso il venir meno, allo stato, della comunione materiale e spirituale fra i coniugi in questione, essendosi verificate circostanze tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza fra gli stessi.
In particolare, le circostanze come riferite ed evidenziate dai coniugi negli atti difensivi, l'interruzione da tempo della convivenza e di qualsivoglia contatto tra i coniugi non lasciano dubbi in merito all'esistenza dei suesposti presupposti richiesti per pronunciare la separazione personale dei coniugi, tenuto altresì conto del fatto che i coniugi sono stati autorizzati a vivere separati con l'obbligo del mutuo rispetto in data 22.11.2022.
Deve, pertanto, essere pronunciata la separazione personale ai sensi dell'art. 151, comma I, c.c. in conformità alle domande formulate dalle parti.
Sull'esercizio della responsabilità genitoriale. Le conclusioni congiunte delle parti in merito all'affidamento super esclusivo di e Per_1
alla madre e al mantenimento del loro collocamento prevalente presso la stessa Persona_2 devono essere accolte.
Invero, i SS hanno descritto la sig.ra come una madre attenta e adeguata, capace di rivestire Parte_1 con serietà e costanza il proprio ruolo genitoriale, dimostrandosi “collaborativa con il Servizio riconoscendo l'intervento degli operatori come un supporto per la gestione della situazione”. Hanno potuto altresì apprezzare come la stessa abbia attorno a sé un ampio ventaglio di figure di riferimento
(nonni e zii) rappresentativo di una rete di sostegno per lei e per i ragazzi (cfr. relazione dei SS del
30.03.2023).
Quanto al padre, invece, i SS hanno sin da subito rilevato come il sig. non riuscisse a CP_1 riconoscere appieno “le proprie responsabilità, anche in termini di proattività alla ricerca di soluzioni” e come – pur avendo “competenze di ragionamento e un genuino interesse verso i figli” – manifestasse “elementi di fragilità personale che sembrano incidere in modo importante nella lettura della realtà, nelle relazioni e nell'intenzione con i familiari” (cfr. relazione SS del 30.03.2023).
Pagina 4 di 8 Anche rispetto al rapporto con gli altri familiari di riferimento per i minori, il padre ha manifestato un atteggiamento restio e poco propenso a mettere in discussione le “modalità da lui messe in atto per comunicare con le altre figure coinvolte nella gestione e cura dei figli. Pare che lo stesso ritenendo buone le relazioni con i figli, in particolare con , mantenga una posizione di Per_2 conoscenza a priori rispetto ai loro bisogni e desideri” (cfr. relazione dei SS del 26.09.2023). Infine, è emersa “una focalizzazione del sig. in termini di “colpe” e “capi espiatori” dove CP_1 appare difficile aprire uno spazio di dialogo soprattutto relativamente alla necessità di confrontarsi con i familiari per ciò che riguarda la quotidianità e il benessere dei figli. Pare che il rapporto con i figli venga idealizzato senza tuttavia cogliere un coinvolgimento concreto del padre negli aspetti legati alla quotidianità o alla crescita.” (cfr. relazione dei SS del 26.09.2023). I SS hanno quindi concluso evidenziando “le difficoltà del sig. ad accedere ad una CP_1 dimensione di sereno confronto relativamente alla complessa situazione venutasi a creare:
l'ancoraggio alle proprie posizioni e rivendicazioni ancora non consente di promuovere uno scarto deciso verso una riduzione della frammentazione dell'assetto del nucleo, anche in virtù delle posizioni che le sue scelte passate hanno generato negli altri membri (figli, ex-moglie, padre e compagna)”, rilevandosi la necessità di “un approfondimento del lavoro psicologico personale che possa accompagnarlo nella comprensione delle esigenze dei minori, anche in relazione al proprio progetto di riavvicinamento (che nasce da un evidente affetto ed attaccamento) e sostenerlo nella proattività in relazione alla separazione e alla necessità di trovare modalità positive di interazione con gli altri membri del nucleo coinvolti nella gestione dei minori” (cfr. relazione dei SS del
26.09.2023).
Non può dunque prescindersi dal fatto che le descritte problematiche nella relazione padre-figli rappresentano un elemento costante nelle valutazioni eseguite dai SS, a parere dei quali “il permanere della difficoltà del sig. di confronto e di riconoscimento della complessa situazione […] di CP_1 porsi come parte attiva e capace di cambiamento utilizzando in diverse occasioni invece … modalità fortemente autoreferenziali e deleganti della responsabilità” richiede un percorso di preparazione e di indirizzamento del padre verso “modalità consone e comprensive dei bisogni dei figli” (cfr. relazione dei SS del 30.01.2024).
Come da ultimo suggerito dai SS (cfr. relazione del 20.01.2025), risulta necessario, anche al fine di ripristinare una genitorialità condivisa, che entrambi i genitori vengano accompagnati nella ricostruzione di un dialogo sano e costruttivo, esclusivamente orientato a tutelare il primario interesse dei minori e a rispondere alle loro esigenze, e che il sig. venga supportato nella ricostruzione CP_1 di una relazione con i figli che si basi sulla fiducia e su di un'immagine responsabile che il padre potrà offrire di sé ai figli, diversa quindi da quella che gli stessi (in particolare si sono Per_1 costruiti di lui negli anni.
Deve, peraltro, osservarsi, da un lato, che la valutazione alcologica cui si è sottoposto il sig. CP_1 ha avuto esito negativo, con risultati complessivamente nella norma, e ha quindi escluso una diagnosi di dipendenza e di abuso cronico di alcol (cfr. relazione clinica del 23.08.2023); dall'altro, che “pur permanendo alcune criticità […] si sono aperti spazi di lavoro innovativi che depongono a favore del fatto che il Servizio valuti l'utilità della prosecuzione della consulenza genitoriale” (cfr. relazione dei SS del 12.09.2024).
Pertanto, alla luce di tutto quanto sopra esposto, ritiene il Collegio che la complessità delle vicissitudini che hanno caratterizzato il nucleo familiare, la volontà del padre di riprendere la relazione con i figli e l'atteggiamento di apertura manifestato da , controbilanciato da Per_2
Pagina 5 di 8 quello di chiusura e timore espresso da impongono di limitare la responsabilità di entrambi Per_1
i genitori con riferimento a tempi e modalità di frequentazione tra padre e figli, con espressa delega ai SS già incaricati di gestire e scandire gli incontri, sentiti i genitori, tenuto esclusivamente conto del benessere psico-fisico dei minori e dell'andamento dei supporti attivati in favore del nucleo.
Il Collegio ritiene altresì necessario, anche sull'accordo dei genitori, incaricare i SS, in collaborazione delle competenti ASST, di:
- proseguire il supporto alla genitorialità in favore di entrambi i genitori;
Cont
- proseguire la presa in carico del padre da parte del
- attivare ogni supporto anche socioeducativo ritenuto necessario nell'interesse dei minori.
Sul contributo nel mantenimento della prole.
Le intese economiche raggiunte dai genitori circa il mantenimento dei figli – sopra integralmente trascritte – non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, risultando, alla luce dei dati e delle risultanze acquisite, idonee ad assicurare alla prole condizioni di vita funzionali alla sua crescita ed evoluzione, nonché eque e congrue rispetto alla rispettiva situazione economica e patrimoniale delle parti come emersa.
Pertanto, le istanze come sopra avanzate possono trovare integrale accoglimento e il Tribunale potrà, di conseguenza, pronunciarsi in senso conforme.
All'affido super esclusivo consegue il diritto della madre di percepire interamente l'AUU per i figli. Sul punto, il Collegio dà atto dell'impegno del sig. a richiedere l'AUU e a versarlo CP_1 interamente alla madre, a titolo di integrazione del contributo ordinario al mantenimento dei figli.
Sulle spese di lite.
Stante l'accordo raggiunto dalle parti, le spese di lite devono essere interamente compensate tra le stesse.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, sezione IX civile, definitivamente pronunciando nella controversia tra le parti di cui in epigrafe, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. Dichiara la separazione personale tra i coniugi e Parte_1 [...]
, che hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Liscate Controparte_1
(MI) il 06.09.2008 (atto trascritto nel Registri dello Stato Civile del Comune di Liscate al n.
8, parte II, serie A, anno 2008);
2. Dispone l'affido di (nata il [...]) e di (nato il [...]) Per_1 Persona_2 in via esclusiva alla madre, presso la quale rimarranno collocati, anche ai fini della residenza anagrafica, e che eserciterà in via esclusiva ex art. 337 quater, comma 3, c.c. (c.d. affidamento super esclusivo) la responsabilità genitoriale anche in relazione alle decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, alla scelta della residenza abituale e alle pratiche amministrative relative a tutte le questioni che riguardano la prole, compresi i documenti di identità validi anche per l'espatrio, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli, con solo diritto/dovere del padre di vigilare;
3. Limita la responsabilità di entrambi i genitori con riferimento alla regolamentazione dei tempi e delle modalità di frequentazione padre/figli, che verranno stabiliti dai SS del Comune di
Pagina 6 di 8 Vignate (luogo di residenza di madre e minori), di concerto con i SS del Comune di Liscate
(luogo di residenza del padre), sentiti i genitori, tenuto esclusivamente conto del benessere psico-fisico dei minori e dell'andamento dei supporti attivati in favore del nucleo;
4. Incarica i SS dei Comuni di Liscate e Vignate, di concerto tra loro, in collaborazione delle competenti ASST, di
- proseguire il supporto alla genitorialità in favore di entrambi i genitori;
Cont
- proseguire la presa in carico del padre da parte del
- attivare ogni supporto anche socioeducativo ritenuto necessario nell'interesse dei minori.
5. Pone, anche sull'accordo delle parti, a carico del padre l'obbligo di contribuire nel mantenimento dei figli versando alla madre la somma complessiva di € 700,00 mensili (€
350,00 per ciascun figlio), oltre al 50% delle spese extra-assegno individuate come da Linee
Guida approvate dalla Corte d'Appello di Milano congiuntamente al Tribunale di Milano, all'Ordine degli Avvocati di Milano e all'Osservatorio della giustizia civile di Milano il 14 novembre 2017, qui di seguito trascritte:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal
Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio
Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/ tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento
e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche
e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida
Pagina 7 di 8 (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto della figlia;
Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o e mail con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta.
6. Dispone che l'AUU venga percepito interamente dalla madre, affidataria esclusiva della prole;
7. Dà atto dell'impegno del sig. a richiedere l'AUU e a versarlo interamente alla madre, CP_1
a titolo di integrazione del contributo ordinario al mantenimento dei figli;
8. Compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Si comunichi anche ai SS dei Comuni di Liscate e di Vignate.
Così deciso in Milano, il 05 febbraio 2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Valentina Maderna Dott.ssa Maria Laura Amato
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