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Sentenza 14 febbraio 2025
Sentenza 14 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 14/02/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2025 |
Testo completo
Tribunale di Napoli
13 SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Marida Corso Presidente dott. Mario De Simone Giudice dott.ssa Alessandra Aiello Giudice riunito in camera di consiglio, sciogliendo la riserva del 12.2.2025, ha emesso la seguente ORDINANZA nella causa civile iscritta al n. 362 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2023, ivi riunito 10002\2023 avente ad oggetto: accertamento diritto al rinnovo della protezione speciale, e vertente TRA
nato il [...] in [...] (C.F.: ), Parte_1 C.F._1 dimorante in Giugliano in Campania alla via Pozzo Nuovo, rapp.to e difeso dall'avv. Jacopo Russo (C.F. ), con il quale elettivamente domicilia, in CodiceFiscale_2
Benevento al Viale Principe di Napoli, 118 in virtù di procura in atti RICORRENTE E
, in persona del Ministro pro tempore, Controparte_1 in persona del Questore p.t. rapp.ti e difesi ex lege Controparte_2 dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, con sede a Napoli, via Diaz n. 11 RESISTENTI
MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 14.1.2023, il ricorrente ha chiesto l'accertamento del diritto al rinnovo del permesso di soggiorno per protezione speciale ex art. 19, comma 1.1, nr. 286/98, con rilascio di un titolo di soggiorno della durata di due anni. Integrato il contraddittorio della causa, il si costituiva in giudizio Controparte_1 depositando una memoria con la quale chiedeva il rigetto del ricorso. Con separato ricorso il ricorrente ha impugnato il decreto della Questore della Provincia di Napoli, Cat. A/12/2022/Imm./1 Sez/Din/IV/ 216 di respingimento dell' istanza di rinnovo del permesso di soggiorno, notificato in data 07/04/2023, con istanza di sospensione in via cautelare del provvedimento impugnato. Integrato il contraddittorio della causa, il si costituiva in giudizio depositando una memoria Controparte_1 con la quale chiedeva il rigetto del ricorso. Sospesa l'efficacia esecutiva del provvedimento in questione con ordinanza collegiale, si disponeva la riunione dei giudizi e si fissava l'udienza del 12.2.2025 per la pagina 1 di 5 comparizione delle parti, sostituita dallo scambio di note con termine del 12.2.2025. Il giudice riservava al Collegio la decisione delle cause riunite. Premesso che con il secondo ricorso il ricorrente ha impugnato il decreto n. 216, emesso dal Questore di Napoli l'01/04/2023 e notificato al ricorrente il 7/4/2023, di rigetto della domanda di protezione speciale, fondato sul parere negativo comunicato il 27/12/2022 dalla Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Salerno, sezione di Napoli e che la domanda di accertamento del diritto al riconoscimento del permesso per protezione speciale risulta implicita in tale diniego, va confermata la disposta riunione dei giudizi per continenza ed identità soggettiva delle parti. Nel merito, all'atto dell'adozione del rigetto da parte del Questore e del deposito del ricorso introduttivo della lite era già entrato in vigore il decreto-legge 21 ottobre 2020, n.
130, convertito con modificazioni nella legge 173\2020. L'articolo 1, comma 1, lettera e) del citato d-l 130 ha modificato nuovamente l'articolo 19, comma 1.1, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, così statuendo « 1.1. Non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'articolo 5, comma 6. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani. Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, a meno che esso sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonche' di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettivita' dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonche' dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine.». Si prevede inoltre che “1.2 Nelle ipotesi di rigetto della domanda di protezione internazionale, ove ricorrano i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1., la Commissione territoriale trasmette gli atti al Questore per il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale. Nel caso in cui sia presentata una domanda di rilascio di un permesso di soggiorno, ove ricorrano i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1, il Questore, previo parere della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, rilascia un permesso di soggiorno per protezione speciale.” L'articolo 1, comma 1, lettera a) del d-l 130/20 ha ripristinato il riferimento nell'articolo 5, comma 6, al «rispetto degli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano». Circa le disposizioni transitorie, l'articolo 15, comma 1, prevede, infine, che le norme di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), e) ed f) si applicano anche ai procedimenti pendenti alla data di entrata in pagina 2 di 5 vigore del decreto-legge avanti alle commissioni territoriali, al questore e alle sezioni specializzate dei tribunali. Ritiene, dunque, questo Collegio che il diritto invocato nel presente procedimento debba essere regolato dalla nuova disciplina, attesa la pendenza del giudizio al 22 ottobre 2020, data di entrata in vigore del decreto-legge cit. Con le nuove disposizioni, come reso evidente anche dalla lettura dei lavori preparatori del d-l 130, il legislatore ha nuovamente conformato il diritto d'asilo ex articolo 10, comma 3, Costituzione, nel rispetto dei vincoli costituzionali, a partire dai doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale della comunità verso i cittadini, nel caso stranieri (articolo 2, comma 2, Costituzione), e di quelli europei ed internazionali ex articolo 117, comma 1, Costituzione (articoli 19, paragrafo 2, Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, 3 e 8 Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali). I fatti ai quali il legislatore ha attribuito rilevanza giuridica con le nuove disposizioni sono sostanzialmente sovrapponibili a quelli che fondavano la protezione cosiddetta “umanitaria”, per come conformata dalla più diffusa giurisprudenza di legittimità e di merito, prima della novella di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), numero 2), del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito in legge 1 dicembre 2018, n. 132, e definita dalla Corte di Cassazione come espressione del diritto di asilo sancito in Costituzione (tra le tante, Cass. civ., sez. I, 13 ottobre 2020, n. 22057). Essi, invero, sono espressivi del diritto dello straniero, che versi in condizioni di un concreto bisogno di aiuto, di ricevere protezione dallo Stato ospitante in virtù del dovere di solidarietà sociale assicurato dall'art. 2 Cost., affinchè egli non subisca, in caso di rimpatrio nel paese di origine, il rischio di una grave deprivazione dei diritti fondamentali, che gli spettano non in quanto partecipe di una determinata comunità politica, ma in quanto essere umano, non potendo la sua condizione giuridica di straniero giustificare trattamenti diversificati e peggiorativi (Corte Cost. 10 aprile 2001, n. 105; 8 luglio 2010, n. 249). Con riguardo, in particolare, alla fattispecie prevista dal primo periodo dell'art. 19, comma 1.1. – divieto di respingimento o di espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'articolo 5, comma 6 – richiamata anche dall'art. 32 co. 3 d.lgs 25/08 come una delle ipotesi in cui può essere riconosciuta la protezione speciale, in caso di rigetto della domanda di protezione internazionale, ritiene il Collegio che la sostanziale continuità con la disciplina della (precedente) protezione umanitaria emerga con chiarezza ove si tengano presenti, da un lato, le numerose pronunzie dei giudici nazionali di legittimità e di merito, in cui si evidenzia che la condizione di vulnerabilità del richiedente asilo, su cui fondare il permesso per motivi umanitari, è rappresentata "dalla privazione della titolarità dell'esercizio dei diritti umani, al di sotto del nucleo ineliminabile e costitutivo della dignità personale” (cfr., tra le altre, Cass. 4455/18, cass. 11912/20, SU 29454/19); dall'altro, la giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo e della Corte di Giustizia sull'interpretazione dell'art. 3 CEDU e dell'art. 4 della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea. A questo proposito vale la pena ricordare la sentenza della CGUE C 163/17 che,
pagina 3 di 5 richiamata la giurisprudenza della CEDU sull'art. 3 in tema di unità Dublino, ha ravvisato una violazione del principio del non refoulement, codificato dall'art. 3 CEDU e dall'art. 4 della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea, qualora una persona sia rinviata in un paese in cui si venga a trovare, indipendentemente dalla sua volontà e dalle sue scelte personali, in una situazione di estrema deprivazione materiale che non le consenta di far fronte ai suoi bisogni più elementari quali, segnatamente, nutrirsi, lavarsi e disporre di un alloggio, e che pregiudichi la sua salute fisica o psichica o che la ponga in uno stato di degrado incompatibile con la dignità umana (v., in tal senso, Corte EDU, 21 gennaio 2011, M.S.S. c. Belgio e Grecia, § da 252 a 263). Con riguardo alla previsione di cui al secondo periodo dell'art. 19, comma 1.1., il diritto dello straniero al riconoscimento della protezione interna è riconosciuto ogniqualvolta il respingimento (o l'espulsione) rappresenti, per fondati motivi, una violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare. Gli elementi che costituiscono parametro di valutazione sono la natura e l'effettività dei vincoli familiari dell'interessato, l'effettivo inserimento sociale in Italia, la durata del suo soggiorno nel territorio nazionale, l'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine. Venendo alla disamina del caso concreto, come già anticipato con l'ordinanza collegiale che ha accolto l'istanza di sospensione del provvedimento impugnato, il ricorrente ha diritto al conseguimento della protezione speciale ai sensi dell'art. 19, comma 1 e 1.1. cit. Nel caso di specie, deve ritenersi integrato il presupposto per il riconoscimento della protezione speciale alla luce del livello di integrazione socio-lavorativa raggiunta dal ricorrente. Invero, il ricorrente ha documentato di svolgere regolare attività lavorativa dal 2019 e di avere avuto in Italia un figlio nato l'[...] con la propria compagna. Al riguardo, giova ricordare che “... la vulnerabilità di minori nati in Italia ed integrati nel tessuto socio-territoriale e nei percorsi scolastici, deve essere presunta, in applicazione dei criteri di rilevanza decrescente dell'età, per i minori in età prescolare, e di rilevanza crescente del grado di integrazione, per i minori in età scolare. Ne consegue che la condizione di vulnerabilità di tali minori deve essere ritenuta prevalente, sino a prova contraria, rispetto alle norme regolanti il diritto di ingresso e soggiorno degli stranieri sul territorio nazionale, dovendosi dare primario rilievo al danno che deriverebbe loro per effetto del rimpatrio in un contesto socio-territoriale con il quale il minore stesso non abbia alcun concreto rapporto” (Cass. n. 18188/2020). La Suprema Corte di Cassazione ha anche chiarito che la presenza di prole minore è uno degli elementi da considerare nell'apprezzamento generale della vulnerabilità della richiedente. “Tale presenza, infatti, si risolve in una condizione familiare idonea a dimostrare da un lato una peculiare fragilità, tanto dei genitori che della giovane prole, e dunque della famiglia nel suo complesso, e dall'altro lato uno specifico profilo di radicamento del nucleo sul territorio nazionale, proprio in dipendenza dell'inserimento dei figli nei percorsi sociali e scolastici esistenti in Italia, e quindi della loro naturale tendenza ad assimilare i valori ed i concetti fondativi della società italiana” (Cass. n. 5506/2021). Il ricorrente ha, quindi, creato in Italia la propria rete familiare. Tali circostanze conducono, quindi, a scongiurare il rimpatrio, che esporrebbe l'istante,
pagina 4 di 5 in questo momento, al rischio concreto di subire la violazione dei suoi fondamentali diritti alla vita privata e familiare, di cui all'art. 8 CEDU. Lo stesso ha, quindi, diritto al riconoscimento della protezione speciale. Dagli atti non sono emersi motivi ostativi di sicurezza nazionale o di ordine e di sicurezza pubblica. In ordine alle spese processuali, si provvede alla loro compensazione, soccorrendo i gravi motivi previsti dall'art. 92 c.p.c., dovuti all'insorgenza dei fatti costitutivi del diritto al momento della presente decisione.
PQM
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla il provvedimento emesso dal Questore della Provincia di Caserta;
- riconosce al ricorrente il diritto alla protezione speciale ex art. 32, comma 3, d.lgs.
25\2008, come modificato dal d-l 130\2020, e dispone la trasmissione degli atti al Questore per quanto di competenza;
- compensa le spese processuali.
Così deciso in Napoli il 14.2.2025 Il Presidente
Dr.ssa Marida Corso
pagina 5 di 5
13 SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Marida Corso Presidente dott. Mario De Simone Giudice dott.ssa Alessandra Aiello Giudice riunito in camera di consiglio, sciogliendo la riserva del 12.2.2025, ha emesso la seguente ORDINANZA nella causa civile iscritta al n. 362 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2023, ivi riunito 10002\2023 avente ad oggetto: accertamento diritto al rinnovo della protezione speciale, e vertente TRA
nato il [...] in [...] (C.F.: ), Parte_1 C.F._1 dimorante in Giugliano in Campania alla via Pozzo Nuovo, rapp.to e difeso dall'avv. Jacopo Russo (C.F. ), con il quale elettivamente domicilia, in CodiceFiscale_2
Benevento al Viale Principe di Napoli, 118 in virtù di procura in atti RICORRENTE E
, in persona del Ministro pro tempore, Controparte_1 in persona del Questore p.t. rapp.ti e difesi ex lege Controparte_2 dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, con sede a Napoli, via Diaz n. 11 RESISTENTI
MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 14.1.2023, il ricorrente ha chiesto l'accertamento del diritto al rinnovo del permesso di soggiorno per protezione speciale ex art. 19, comma 1.1, nr. 286/98, con rilascio di un titolo di soggiorno della durata di due anni. Integrato il contraddittorio della causa, il si costituiva in giudizio Controparte_1 depositando una memoria con la quale chiedeva il rigetto del ricorso. Con separato ricorso il ricorrente ha impugnato il decreto della Questore della Provincia di Napoli, Cat. A/12/2022/Imm./1 Sez/Din/IV/ 216 di respingimento dell' istanza di rinnovo del permesso di soggiorno, notificato in data 07/04/2023, con istanza di sospensione in via cautelare del provvedimento impugnato. Integrato il contraddittorio della causa, il si costituiva in giudizio depositando una memoria Controparte_1 con la quale chiedeva il rigetto del ricorso. Sospesa l'efficacia esecutiva del provvedimento in questione con ordinanza collegiale, si disponeva la riunione dei giudizi e si fissava l'udienza del 12.2.2025 per la pagina 1 di 5 comparizione delle parti, sostituita dallo scambio di note con termine del 12.2.2025. Il giudice riservava al Collegio la decisione delle cause riunite. Premesso che con il secondo ricorso il ricorrente ha impugnato il decreto n. 216, emesso dal Questore di Napoli l'01/04/2023 e notificato al ricorrente il 7/4/2023, di rigetto della domanda di protezione speciale, fondato sul parere negativo comunicato il 27/12/2022 dalla Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Salerno, sezione di Napoli e che la domanda di accertamento del diritto al riconoscimento del permesso per protezione speciale risulta implicita in tale diniego, va confermata la disposta riunione dei giudizi per continenza ed identità soggettiva delle parti. Nel merito, all'atto dell'adozione del rigetto da parte del Questore e del deposito del ricorso introduttivo della lite era già entrato in vigore il decreto-legge 21 ottobre 2020, n.
130, convertito con modificazioni nella legge 173\2020. L'articolo 1, comma 1, lettera e) del citato d-l 130 ha modificato nuovamente l'articolo 19, comma 1.1, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, così statuendo « 1.1. Non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'articolo 5, comma 6. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani. Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, a meno che esso sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonche' di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettivita' dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonche' dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine.». Si prevede inoltre che “1.2 Nelle ipotesi di rigetto della domanda di protezione internazionale, ove ricorrano i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1., la Commissione territoriale trasmette gli atti al Questore per il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale. Nel caso in cui sia presentata una domanda di rilascio di un permesso di soggiorno, ove ricorrano i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1, il Questore, previo parere della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, rilascia un permesso di soggiorno per protezione speciale.” L'articolo 1, comma 1, lettera a) del d-l 130/20 ha ripristinato il riferimento nell'articolo 5, comma 6, al «rispetto degli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano». Circa le disposizioni transitorie, l'articolo 15, comma 1, prevede, infine, che le norme di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), e) ed f) si applicano anche ai procedimenti pendenti alla data di entrata in pagina 2 di 5 vigore del decreto-legge avanti alle commissioni territoriali, al questore e alle sezioni specializzate dei tribunali. Ritiene, dunque, questo Collegio che il diritto invocato nel presente procedimento debba essere regolato dalla nuova disciplina, attesa la pendenza del giudizio al 22 ottobre 2020, data di entrata in vigore del decreto-legge cit. Con le nuove disposizioni, come reso evidente anche dalla lettura dei lavori preparatori del d-l 130, il legislatore ha nuovamente conformato il diritto d'asilo ex articolo 10, comma 3, Costituzione, nel rispetto dei vincoli costituzionali, a partire dai doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale della comunità verso i cittadini, nel caso stranieri (articolo 2, comma 2, Costituzione), e di quelli europei ed internazionali ex articolo 117, comma 1, Costituzione (articoli 19, paragrafo 2, Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, 3 e 8 Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali). I fatti ai quali il legislatore ha attribuito rilevanza giuridica con le nuove disposizioni sono sostanzialmente sovrapponibili a quelli che fondavano la protezione cosiddetta “umanitaria”, per come conformata dalla più diffusa giurisprudenza di legittimità e di merito, prima della novella di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), numero 2), del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito in legge 1 dicembre 2018, n. 132, e definita dalla Corte di Cassazione come espressione del diritto di asilo sancito in Costituzione (tra le tante, Cass. civ., sez. I, 13 ottobre 2020, n. 22057). Essi, invero, sono espressivi del diritto dello straniero, che versi in condizioni di un concreto bisogno di aiuto, di ricevere protezione dallo Stato ospitante in virtù del dovere di solidarietà sociale assicurato dall'art. 2 Cost., affinchè egli non subisca, in caso di rimpatrio nel paese di origine, il rischio di una grave deprivazione dei diritti fondamentali, che gli spettano non in quanto partecipe di una determinata comunità politica, ma in quanto essere umano, non potendo la sua condizione giuridica di straniero giustificare trattamenti diversificati e peggiorativi (Corte Cost. 10 aprile 2001, n. 105; 8 luglio 2010, n. 249). Con riguardo, in particolare, alla fattispecie prevista dal primo periodo dell'art. 19, comma 1.1. – divieto di respingimento o di espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'articolo 5, comma 6 – richiamata anche dall'art. 32 co. 3 d.lgs 25/08 come una delle ipotesi in cui può essere riconosciuta la protezione speciale, in caso di rigetto della domanda di protezione internazionale, ritiene il Collegio che la sostanziale continuità con la disciplina della (precedente) protezione umanitaria emerga con chiarezza ove si tengano presenti, da un lato, le numerose pronunzie dei giudici nazionali di legittimità e di merito, in cui si evidenzia che la condizione di vulnerabilità del richiedente asilo, su cui fondare il permesso per motivi umanitari, è rappresentata "dalla privazione della titolarità dell'esercizio dei diritti umani, al di sotto del nucleo ineliminabile e costitutivo della dignità personale” (cfr., tra le altre, Cass. 4455/18, cass. 11912/20, SU 29454/19); dall'altro, la giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo e della Corte di Giustizia sull'interpretazione dell'art. 3 CEDU e dell'art. 4 della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea. A questo proposito vale la pena ricordare la sentenza della CGUE C 163/17 che,
pagina 3 di 5 richiamata la giurisprudenza della CEDU sull'art. 3 in tema di unità Dublino, ha ravvisato una violazione del principio del non refoulement, codificato dall'art. 3 CEDU e dall'art. 4 della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea, qualora una persona sia rinviata in un paese in cui si venga a trovare, indipendentemente dalla sua volontà e dalle sue scelte personali, in una situazione di estrema deprivazione materiale che non le consenta di far fronte ai suoi bisogni più elementari quali, segnatamente, nutrirsi, lavarsi e disporre di un alloggio, e che pregiudichi la sua salute fisica o psichica o che la ponga in uno stato di degrado incompatibile con la dignità umana (v., in tal senso, Corte EDU, 21 gennaio 2011, M.S.S. c. Belgio e Grecia, § da 252 a 263). Con riguardo alla previsione di cui al secondo periodo dell'art. 19, comma 1.1., il diritto dello straniero al riconoscimento della protezione interna è riconosciuto ogniqualvolta il respingimento (o l'espulsione) rappresenti, per fondati motivi, una violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare. Gli elementi che costituiscono parametro di valutazione sono la natura e l'effettività dei vincoli familiari dell'interessato, l'effettivo inserimento sociale in Italia, la durata del suo soggiorno nel territorio nazionale, l'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine. Venendo alla disamina del caso concreto, come già anticipato con l'ordinanza collegiale che ha accolto l'istanza di sospensione del provvedimento impugnato, il ricorrente ha diritto al conseguimento della protezione speciale ai sensi dell'art. 19, comma 1 e 1.1. cit. Nel caso di specie, deve ritenersi integrato il presupposto per il riconoscimento della protezione speciale alla luce del livello di integrazione socio-lavorativa raggiunta dal ricorrente. Invero, il ricorrente ha documentato di svolgere regolare attività lavorativa dal 2019 e di avere avuto in Italia un figlio nato l'[...] con la propria compagna. Al riguardo, giova ricordare che “... la vulnerabilità di minori nati in Italia ed integrati nel tessuto socio-territoriale e nei percorsi scolastici, deve essere presunta, in applicazione dei criteri di rilevanza decrescente dell'età, per i minori in età prescolare, e di rilevanza crescente del grado di integrazione, per i minori in età scolare. Ne consegue che la condizione di vulnerabilità di tali minori deve essere ritenuta prevalente, sino a prova contraria, rispetto alle norme regolanti il diritto di ingresso e soggiorno degli stranieri sul territorio nazionale, dovendosi dare primario rilievo al danno che deriverebbe loro per effetto del rimpatrio in un contesto socio-territoriale con il quale il minore stesso non abbia alcun concreto rapporto” (Cass. n. 18188/2020). La Suprema Corte di Cassazione ha anche chiarito che la presenza di prole minore è uno degli elementi da considerare nell'apprezzamento generale della vulnerabilità della richiedente. “Tale presenza, infatti, si risolve in una condizione familiare idonea a dimostrare da un lato una peculiare fragilità, tanto dei genitori che della giovane prole, e dunque della famiglia nel suo complesso, e dall'altro lato uno specifico profilo di radicamento del nucleo sul territorio nazionale, proprio in dipendenza dell'inserimento dei figli nei percorsi sociali e scolastici esistenti in Italia, e quindi della loro naturale tendenza ad assimilare i valori ed i concetti fondativi della società italiana” (Cass. n. 5506/2021). Il ricorrente ha, quindi, creato in Italia la propria rete familiare. Tali circostanze conducono, quindi, a scongiurare il rimpatrio, che esporrebbe l'istante,
pagina 4 di 5 in questo momento, al rischio concreto di subire la violazione dei suoi fondamentali diritti alla vita privata e familiare, di cui all'art. 8 CEDU. Lo stesso ha, quindi, diritto al riconoscimento della protezione speciale. Dagli atti non sono emersi motivi ostativi di sicurezza nazionale o di ordine e di sicurezza pubblica. In ordine alle spese processuali, si provvede alla loro compensazione, soccorrendo i gravi motivi previsti dall'art. 92 c.p.c., dovuti all'insorgenza dei fatti costitutivi del diritto al momento della presente decisione.
PQM
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla il provvedimento emesso dal Questore della Provincia di Caserta;
- riconosce al ricorrente il diritto alla protezione speciale ex art. 32, comma 3, d.lgs.
25\2008, come modificato dal d-l 130\2020, e dispone la trasmissione degli atti al Questore per quanto di competenza;
- compensa le spese processuali.
Così deciso in Napoli il 14.2.2025 Il Presidente
Dr.ssa Marida Corso
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