TRIB
Sentenza 2 luglio 2025
Sentenza 2 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 02/07/2025, n. 1120 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 1120 |
| Data del deposito : | 2 luglio 2025 |
Testo completo
N. 2177/2024 R.Gen.
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Seconda Sezione Civile - Settore Lavoro e Previdenza
Il G.L., letto l'art.127 ter c.p.c.; richiamato il proprio decreto di sostituzione dell'udienza del 2.7.2025; dichiarata la contumacia dell;
Controparte_1
letti gli atti di causa e le note conclusive delle parti costituite ove tempestivamente depositate pronuncia il seguente provvedimento
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Reggio Calabria – Seconda Sezione Civile – Settore Lavoro e Previdenza, in persona del G.L. dott. Antonio Salvati, ha emesso la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 2177 del R.G. dell'anno 2024, riservato in decisione ex art.127 ter c.p.c. e vertente tra (7.1.1976 – c.f.: - domiciliato Parte_1 C.F._1
come in atti;
rappresentato e difeso per procura in calce al ricorso dall' avv. Raffaella
Modafferi del Foro di Locri) e l' Controparte_2
in persona del l.r.p.t.(contumace).
1. Il ricorso proposto da è fondato e va pertanto accolto per i motivi di Parte_1
seguito esposti.
A mezzo dello stesso, il predetto ricorrente ha chiesto accogliersi le seguenti conclusioni:
“accertare e dichiarare che è affetto da gravi patologie necessitanti di terapia salvavita temporaneamente e parzialmente invalidante ai fini dei benefici ad esso connessi”.
Ai fini dell'accoglimento di queste ultime, il ricorrente ha dedotto nell'atto introduttivo:
1 - di svolgere, al momento della presentazione del ricorso, l'attività di collaboratore scolastico nei termini ivi meglio esplicati;
- di essere affetto dal 2004 da un complesso di patologie per le quali è costretto ad osservare terapia con farmaci cd. salvavita che hanno determinato un profondo deterioramento della qualità della sua vita;
- che, in particolare, dal 2020 la sua condizione fisica ha subito un sensibile peggioramento con necessità di assunzione di specifica terapia farmacologica con conseguenti effetti collaterali anche di natura psichiatrica con alterazione dell'umore;
- che proprio a seguito dell' assunzione della specifica terapia medica prescrittagli è stato costretto ad assentarsi dal lavoro per lunghi periodi;
- che in data 26.3.2023 ha presentato alla Commissione medica istanza per il riconoscimento della grave patologia con necessità di terapia salvavita e/o invalidante;
- che in data 12.2.2024 la predetta Commissione ha riconosciuto le morbosità relazionate alla patologia grave solo per i periodi dal 30.10.2021 al 28.2.2022.
Di qui, la proposizione del ricorso volto all'accoglimento delle conclusioni sopra indicate.
L' , regolarmente citata in giudizio, è rimasta contumace. Controparte_2
La causa è stata decisa sulla base della documentazione medica in atti e della c.t.u. esperita nel corso della fase istruttoria.
2. Tanto sinteticamente premesso, e considerato qui di seguito espressamente richiamato sempre per esigenze di sintesi il contenuto degli atti processuali di parte, il Tribunale ritiene che il ricorso vada come detto accolto per le ragioni qui di seguito esposte.
Il c.t.u. incaricato ha depositato in data 28.3.2025 la consulenza medica riconoscendo al ricorrente il beneficio richiesto anche per il periodo non riconosciuto dalla Parte_1
Commisione Medica.
Con motivazione integralmente condivisa dal giudicante e da considerarsi quindi come parte integrante dell'iter logico-giuridico sotteso alla presente motivazione, lo stesso consulente ha ritenuto che “é indubbio che il grave complesso invalidante e inabilitante riguarda patologie croniche che determinano temporanea e permanente riduzione e perdita dell'autonomia personale, essendo affezioni croniche di natura reumatica, ossea, tendinea, psichiatrica, a carattere evolutivo e soggette a riacutizzazioni periodiche;
le stesse richiedono assistenza continuativa e frequenti monitoraggi clinici, ematochimici, strumentali, nonché la partecipazione attiva dei familiari nel trattamento sanitario del malato. Pertanto, dall'esame obiettivo e dalle certificazioni sanitarie presenti agli atti, ritengo che il quadro morboso da cui il periziando è affetto, sia da considerarsi grave, con necessità di terapia salvavita
2 temporaneamente e/o parzialmente invalidante anche per i periodi: 1.3.2022-30.6.2022;
6.9./2022 – 6.7.2023”.
Da ciò discende l'accoglimento del ricorso, con conseguente accertamento della sussistenza degli estremi richiesti per la declaratoria di necessità di ricorso a terapia salvavita temporaneamente e/o parzialmente invalidante per i periodi: 1.3.2022-30.6.2022; 6.9./2022 –
6.7.2023.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza nella misura di seguito meglio specificata in dispositivo, previa liquidazione ex D.M. 55/2014 (ivi inclusa decurtazione ex art.4 co.1 per singola voce dei parametri ivi indicati, stante la natura documentale e di facile spedizione della causa;
attività: studio, introduzione, istruzione, decisione;
scaglione di valore della causa: indeterminato non rilevante).
Le stesse vanno poste a carico della parte soccombente con distrazione in favore della procuratrice di parte ricorrente, avv. Raffaella Modafferi, dichiaratasi antistataria.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti Parte_1
dell in persona del l.r.p.t. Controparte_3
(contumace) ogni altra istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, accerta e dichiara sussistenti gli estremi richiesti per la declaratoria di necessità di ricorso a terapia salvavita temporaneamente e/o parzialmente invalidante per i periodi: 1.3.2022-30.6.2022; 6.9./2022 – 6.7.2023;
- pone a carico della parte soccombente l'onere di rifusione delle spese di lite di parte ricorrente, che liquida ex D.M. 55/2014 in complessivi € 1.312,00 oltre spese documentate,
IVA, CPA e rimborso spese generali forfettarie come per legge: il tutto con distrazione in favore della procuratrice di parte ricorrente, avv. Raffaella Modafferi, dichiaratasi antistataria.
Manda alla Cancelleria per la comunicazione telematica in forma integrale alle parti costituite.
Così deciso in Reggio Calabria, in data 2.7.2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
dott. Antonio Salvati
3 4
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Seconda Sezione Civile - Settore Lavoro e Previdenza
Il G.L., letto l'art.127 ter c.p.c.; richiamato il proprio decreto di sostituzione dell'udienza del 2.7.2025; dichiarata la contumacia dell;
Controparte_1
letti gli atti di causa e le note conclusive delle parti costituite ove tempestivamente depositate pronuncia il seguente provvedimento
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Reggio Calabria – Seconda Sezione Civile – Settore Lavoro e Previdenza, in persona del G.L. dott. Antonio Salvati, ha emesso la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 2177 del R.G. dell'anno 2024, riservato in decisione ex art.127 ter c.p.c. e vertente tra (7.1.1976 – c.f.: - domiciliato Parte_1 C.F._1
come in atti;
rappresentato e difeso per procura in calce al ricorso dall' avv. Raffaella
Modafferi del Foro di Locri) e l' Controparte_2
in persona del l.r.p.t.(contumace).
1. Il ricorso proposto da è fondato e va pertanto accolto per i motivi di Parte_1
seguito esposti.
A mezzo dello stesso, il predetto ricorrente ha chiesto accogliersi le seguenti conclusioni:
“accertare e dichiarare che è affetto da gravi patologie necessitanti di terapia salvavita temporaneamente e parzialmente invalidante ai fini dei benefici ad esso connessi”.
Ai fini dell'accoglimento di queste ultime, il ricorrente ha dedotto nell'atto introduttivo:
1 - di svolgere, al momento della presentazione del ricorso, l'attività di collaboratore scolastico nei termini ivi meglio esplicati;
- di essere affetto dal 2004 da un complesso di patologie per le quali è costretto ad osservare terapia con farmaci cd. salvavita che hanno determinato un profondo deterioramento della qualità della sua vita;
- che, in particolare, dal 2020 la sua condizione fisica ha subito un sensibile peggioramento con necessità di assunzione di specifica terapia farmacologica con conseguenti effetti collaterali anche di natura psichiatrica con alterazione dell'umore;
- che proprio a seguito dell' assunzione della specifica terapia medica prescrittagli è stato costretto ad assentarsi dal lavoro per lunghi periodi;
- che in data 26.3.2023 ha presentato alla Commissione medica istanza per il riconoscimento della grave patologia con necessità di terapia salvavita e/o invalidante;
- che in data 12.2.2024 la predetta Commissione ha riconosciuto le morbosità relazionate alla patologia grave solo per i periodi dal 30.10.2021 al 28.2.2022.
Di qui, la proposizione del ricorso volto all'accoglimento delle conclusioni sopra indicate.
L' , regolarmente citata in giudizio, è rimasta contumace. Controparte_2
La causa è stata decisa sulla base della documentazione medica in atti e della c.t.u. esperita nel corso della fase istruttoria.
2. Tanto sinteticamente premesso, e considerato qui di seguito espressamente richiamato sempre per esigenze di sintesi il contenuto degli atti processuali di parte, il Tribunale ritiene che il ricorso vada come detto accolto per le ragioni qui di seguito esposte.
Il c.t.u. incaricato ha depositato in data 28.3.2025 la consulenza medica riconoscendo al ricorrente il beneficio richiesto anche per il periodo non riconosciuto dalla Parte_1
Commisione Medica.
Con motivazione integralmente condivisa dal giudicante e da considerarsi quindi come parte integrante dell'iter logico-giuridico sotteso alla presente motivazione, lo stesso consulente ha ritenuto che “é indubbio che il grave complesso invalidante e inabilitante riguarda patologie croniche che determinano temporanea e permanente riduzione e perdita dell'autonomia personale, essendo affezioni croniche di natura reumatica, ossea, tendinea, psichiatrica, a carattere evolutivo e soggette a riacutizzazioni periodiche;
le stesse richiedono assistenza continuativa e frequenti monitoraggi clinici, ematochimici, strumentali, nonché la partecipazione attiva dei familiari nel trattamento sanitario del malato. Pertanto, dall'esame obiettivo e dalle certificazioni sanitarie presenti agli atti, ritengo che il quadro morboso da cui il periziando è affetto, sia da considerarsi grave, con necessità di terapia salvavita
2 temporaneamente e/o parzialmente invalidante anche per i periodi: 1.3.2022-30.6.2022;
6.9./2022 – 6.7.2023”.
Da ciò discende l'accoglimento del ricorso, con conseguente accertamento della sussistenza degli estremi richiesti per la declaratoria di necessità di ricorso a terapia salvavita temporaneamente e/o parzialmente invalidante per i periodi: 1.3.2022-30.6.2022; 6.9./2022 –
6.7.2023.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza nella misura di seguito meglio specificata in dispositivo, previa liquidazione ex D.M. 55/2014 (ivi inclusa decurtazione ex art.4 co.1 per singola voce dei parametri ivi indicati, stante la natura documentale e di facile spedizione della causa;
attività: studio, introduzione, istruzione, decisione;
scaglione di valore della causa: indeterminato non rilevante).
Le stesse vanno poste a carico della parte soccombente con distrazione in favore della procuratrice di parte ricorrente, avv. Raffaella Modafferi, dichiaratasi antistataria.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti Parte_1
dell in persona del l.r.p.t. Controparte_3
(contumace) ogni altra istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, accerta e dichiara sussistenti gli estremi richiesti per la declaratoria di necessità di ricorso a terapia salvavita temporaneamente e/o parzialmente invalidante per i periodi: 1.3.2022-30.6.2022; 6.9./2022 – 6.7.2023;
- pone a carico della parte soccombente l'onere di rifusione delle spese di lite di parte ricorrente, che liquida ex D.M. 55/2014 in complessivi € 1.312,00 oltre spese documentate,
IVA, CPA e rimborso spese generali forfettarie come per legge: il tutto con distrazione in favore della procuratrice di parte ricorrente, avv. Raffaella Modafferi, dichiaratasi antistataria.
Manda alla Cancelleria per la comunicazione telematica in forma integrale alle parti costituite.
Così deciso in Reggio Calabria, in data 2.7.2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
dott. Antonio Salvati
3 4