TRIB
Sentenza 5 novembre 2025
Sentenza 5 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 05/11/2025, n. 624 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 624 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2025 |
Testo completo
N. 632/23 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LOCRI
Il Tribunale di Locri, Sezione Civile, in composizione collegiale , nelle persone dei giudici: dott. Andrea Amadei Presidente dott.ssa Mariagrazia Galati Giudice dott.ssa Sarah Previti Giudice relatore ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 632/23 R.G., promossa
DA
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Bovalino (RC), Parte_1 C.F._1 viale Kennedy n. 13, nello studio dell'Avv. Fernanda Cicciarello, che lo rappresenta e difende, giusta procura alle liti in atti;
ricorrente
CONTRO
(C.F. ), elettivamente domiciliata in Controparte_1 C.F._2
Reggio Calabria, Via G. D'annunzio n. 20/A, rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente dagli Avv.ti Rosa Cilea e Michele Gallucci, giusta procura alle liti in atti;
resistente con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Locri.
Conclusioni: come da note in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nei limiti di quanto strettamente rileva ai fini della decisione (artt. 132 co. 2 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.), le posizioni delle parti e l'iter del processo possono sinteticamente riepilogarsi come segue.
Pag. 1 a 13 Con ricorso ex art. 473 bis.49 c.p.c., ritualmente notificato unitamente al pedissequo decreto di comparizione, premesso di aver contratto matrimonio con Parte_1 Controparte_1 con rito concordatario (atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di AN UC
(RC), anno 2003, atto n. 7, p.2, serie A, uff. 1) da cui erano nati quattro figli ( , nato Persona_1
a Reggio Calabria, il 4 novembre 2006; nata a [...], il [...]; Controparte_2
nato a [...], l'[...]; , nato a [...], l'[...]) CP_3 Controparte_4 adiva questo Tribunale affinché fosse dichiarata la separazione personale dei coniugi con addebito alla moglie e con contestuale statuizione di cessazione degli effetti civili del matrimonio. A sostegno del ricorso, deduceva che, sebbene egli stesso si fosse prodigato per soddisfare i bisogni della famiglia, trasferendosi in Germania per trovare una stabile e adeguata occupazione, la
, nell'ultimo triennio, aveva mostrato una graduale disaffezione nei suoi confronti, così CP_1 rendendo insostenibile la prosecuzione della convivenza. In merito alla regolamentazione del rapporto con i figli minori nati dal matrimonio, insisteva per il loro affido condiviso, con collocazione prevalente presso la madre, a cui andava assegnata la casa familiare, con onere di sopportare tutte le relative spese, e con regolamentazione delle visite paterne nei termini indicati in ricorso;
chiedeva che, in considerazione delle sue attuali capacità economiche, la misura del contributo di mantenimento per i figli fosse fissata in misura non superiore a complessivi € 300,00, oltre al 50% delle spese straordinarie. Insisteva, inoltre, affinché fossero restituite dalla controparte i seguenti beni di sua proprietà: “a) arredamento cucina, con elettrodomestici annessi, e divano collocati all'ultimo piano dell'abitazione; b) sala da pranzo e salotto posti al piano terra;
c) capi di pregio del corredo appartenente al sig. d) anello e parure di fidanzamento” e che fosse Pt_1 disposto che la rimanesse nella titolarità dell'autovettura acquistata dal ricorrente, con CP_1 onere di sopportare le relative spese.
Si costituiva in giudizio la resistente la quale si opponeva all'addebito Controparte_1 della separazione a suo carico, evidenziando che aveva tenuto lungo il corso della Parte_1 vita coniugale atteggiamenti aggressivi e vessatori nei suoi confronti;
pur non opponendosi all'affido condiviso dei figli minori, con collocazione prevalente presso di sé, evidenziava la necessità di disporre un'attenta regolazione del diritto di visita paterno e insisteva per la corresponsione di un contributo di mantenimento per i figli di almeno € 700,00, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Depositata da parte ricorrente memoria ex art. 473bis.17 c.p.c. in data 19.9.2023, all'udienza del
10.10.2023, comparivano personalmente i coniugi, e, fallito il tentativo di conciliazione, il Giudice
Pag. 2 a 13 delegato allora assegnatario del procedimento emetteva ordinanza con cui, adottati i provvedimenti provvisori e urgenti di cui all'art. 473 bis.22 c.p.c., rigettava le istanze istruttorie formulate dalle parti e rinviava la causa per la rimessione in decisione.
Nelle more, parte ricorrente formulava ricorso ex art. 473 bis 23 c.p.c. volto alla modifica delle statuizioni temporanee e urgenti adottate in punto di contributo di mantenimento dovuto nei confronti dei figli, rigettato con ordinanza del 19.12.2023.
Riassegnata la causa alla scrivente, quale Giudice delegato, a partire dal 25.01.2024, preso atto di quanto emerso in giudizio in ordine al rifiuto dei figli minori di vedere il padre, ne veniva disposta la loro immediata audizione ai sensi dell'art. 473 bis.6 c.p.c.. Alla successiva udienza del
20.06.2024, si procedeva all'ascolto di e Controparte_2 CP_3 Controparte_4
e, preso atto delle dichiarazioni rese dagli stessi, trasmessi gli atti al P.M. per le determinazioni di competenza, era disposta l'attivazione di un'attività di monitoraggio a cura dei Servizi Sociali territorialmente competenti, da porre in essere anche per il tramite di accessi domiciliari e attraverso l'interazione con le figura significative di riferimento per i minori (quali la famiglia di origine, la scuola, le società sportive), volto all'osservazione e alla valutazione del benessere generale dei minori, delle relazioni genitori-figli, del funzionamento psicologico e della personalità dei genitori, con particolare approfondimento volto all'attualità e alla serietà del rifiuto dei minori ad intrattenere rapporti con il padre, alle ragioni sottese a tale scelta e alla sussistenza di margini per una eventuale graduale ripresa della relazione genitoriale.
Eseguite le necessarie indagini dai Servizi Sociali, la causa era, da ultimo, rinviata all'udienza del
23.10.2025 per la rimessione della causa in decisione, con concessione dei termini di cui all'art. 473 bis.28 c.p.c.. Alla predetta udienza, il giudice delegato rimetteva la causa in decisione, riservando di riferire al Collegio.
***
In via preliminare, deve dichiararsi l'inammissibilità della nota contenente le precisazioni delle conclusioni depositata da parte resistente oltre il termine imposto dall'art. 473 bis.28 n. 1 c.p.c.
(nella specie, depositata solo in data 6.8.2025). Devono, pertanto, ritenersi richiamate le conclusioni precedentemente rassegnate in atti (cfr. Cass. n. 5018 del 4/3/2014).
Ancora in via preliminare, deve confermarsi la statuizione di rigetto delle prove richieste dalle parti contenuta nell'ordinanza emessa in data 11.10.2023 dall'allora giudice delegato, per i motivi ivi espressi, condivisi dal Collegio.
Pag. 3 a 13 Tanto premesso, nel merito, la domanda principale tendente ad ottenere la pronuncia di separazione personale dei coniugi deve essere accolta poiché come emerge chiaramente dagli atti processuali – segnatamente, dal fallimento del tentativo di conciliazione, dal complessivo tenore delle allegazioni contenute negli atti del giudizio e dalle dichiarazioni rese nel corso dell'udienza tenuta innanzi al giudice delegato – si è verificata una condizione di assoluta incompatibilità personale tra i coniugi tale da rendere impossibile una comunione di vita fondata sull'affectio coniugalis e sulla reciproca assistenza.
La domanda di addebito formulata da parte ricorrente risulta infondata e, per l'effetto, va rigettata per quanto di seguito esposto.
In punto di diritto, occorre richiamare il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo il quale la pronuncia di addebito non può fondarsi sulla sola violazione dei doveri che l'art. 143 c.c. pone a carico dei coniugi, essendo, invece, necessario accertare se tale violazione abbia assunto efficacia causale nella determinazione della crisi coniugale ovvero se essa sia intervenuta quando era già maturata una situazione di intollerabilità della convivenza;
sono, pertanto, irrilevanti i comportamenti successivi al determinarsi di tale intollerabilità (in tal senso, ex plurimis, Cass. n.
13431 del 23/05/2008). L'indagine sull'intollerabilità della convivenza deve essere svolta sulla base della valutazione globale e sulla comparazione dei comportamenti di entrambi i coniugi, non potendo la condotta dell'uno essere giudicata senza un raffronto con quella dell'altro, consentendo solo tale comparazione di riscontrare se e quale incidenza esse abbiano riservato, nel loro reciproco interferire, nel verificarsi della crisi matrimoniale (Cass. n. 14162 del 14/11/2001). In ossequio al generale riparto degli oneri probatori, scolpito dall'art. 2697 c.c., occorre, poi, precisare che grava proprio sulla parte che richieda l'addebito a carico dell'altro coniuge l'onere di dimostrare la relativa condotta e la sua efficacia causale nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, mentre
è onere di chi eccepisce l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda, provare le circostanze su cui l'eccezione si fonda, vale a dire l'anteriorità della crisi matrimoniale ai fatti ad esso ascritti.
Alla luce delle superiori premesse, nel caso di specie, va esclusa la pronuncia di addebito a carico di
Controparte_1
Al riguardo, giova premettere che l'allegazione contenuta per la prima volta nella comparsa conclusionale di parte ricorrente relativa alla presunta ufficializzazione, nel corso del giudizio, del rapporto adulterino intrattenuto dalla è inammissibile, dovendosi sul punto ricordare che CP_1 le comparse conclusionali e le memorie di replica depositate dopo la rimessione della causa al
Pag. 4 a 13 collegio per la decisione devono contenere “le sole conclusioni già fissate dinanzi all'istruttore, e il compiuto svolgimento delle ragioni di fatto e di diritto su cui esse si fondano” in forza della loro natura di atto difensivo che ha la sola funzione di illustrare le domande e le eccezioni già ritualmente proposte, in modo da garantire che nella fase decisionale del procedimento non venga alterato – in pregiudizio dei diritti di difesa della controparte – l'ambito obiettivo della controversia, quale precisato nella fase istruttoria. In ogni caso, in applicazione dei principi giurisprudenziali sopra richiamati, una tale allegazione appare, oltre che generica, irrilevante ai fini del decidere in quanto non supportata dall'emersione di un'evidente prova - che il ricorrente non si è, invero, neppure premurato di offrire nelle ordinarie scansioni processuali - sia sull'esistenza di una relazione adulterina intrattenuta dalla resistente sia sulla riconducibilità della crisi extraconiugale ad una tale asserita condotta.
Tanto premesso, il ricorrente ha chiesto l'addebito della separazione alla moglie, deducendo che la sopravvenuta intollerabilità della convivenza coniugale fosse da ricondurre in via esclusiva alla violazione agli obblighi di fedeltà e assistenza morale e materiale di cui all'art. 143 c.c.. Più in particolare, in base alla prospettazione del la avrebbe, nell'ultimo triennio di vita Pt_1 CP_1 coniugale, mostrato distacco nei suoi confronti tanto che, nel mese di novembre 2022, lo avrebbe dissuaso dal fare ritorno a casa, con ciò ingenerando il mero sospetto di un possibile tradimento.
La resistente, di contro, ha chiesto il rigetto della domanda di addebito della separazione, contestando tutto quanto ex adverso dedotto e rappresentando come la crisi coniugale dovesse ricondursi alle continue vessazioni sopportate nel corso della vita coniugale imputabili al Pt_1
Il Collegio reputa che le allegazioni del ricorrente, in verità generiche, non abbiano trovato adeguato riscontro negli elementi acquisiti nel corso del giudizio.
Dalle stesse dichiarazioni rese da in sede di audizione (cfr. verbale di udienza del Parte_1
10.10.2023 “l'ultima volta che sono tornato in Calabria, lo scorso novembre, lei non mi ha fatto dormire a casa e sono andato da un amico, poi dopo tentativi sono stato a casa per una settimana ma lei era assente (…) Anche prima il rapporto con mia moglie andava male, non so il motivo, io ho sempre lavorato. Lavoro in Germania da dieci anni. Rientravo in Calabria ogni sette-otto mesi per permanere 15-20 giorni per avere contatto con la famiglia.”), oltre che dalle dichiarazioni rese dalla (cfr. verbale di udienza del 10.10.2023 “Il rapporto con mio marito è stato negativo CP_1 fin dall'inizio(…)”, si desume che la condotta tenuta dalla resistente, nel mese di novembre 2022, lungi dall'essere un evento privo di plausibili spiegazioni, ha costituito (ulteriore) manifestazione di una crisi del rapporto matrimoniale già da tempo consumatasi. Alla luce delle predette
Pag. 5 a 13 dichiarazioni, è ragionevole ritenere che la rottura della comunione di vita e di affetti non sia imputabile esclusivamente alle condotte tenute dalla ma, piuttosto, che siano stati i CP_1 prolungati periodi di distanza fisica tra i coniugi a determinare progressivamente una condizione di marcato distacco tra i due, tale da impedire una comunanza di vita fondata sull'affectio coniugalis e sulla reciproca assistenza.
L'addebitabilità della separazione alla resistente e, nello specifico, la prova circa la riconducibilità della crisi coniugale alla condotta tenuta dalla , è, quindi, rimasta priva di qualsivoglia CP_1 conforto istruttorio.
Le richieste di prova orale formulate sul punto da parte ricorrente sono apparse in modo condivisibile al giudice delegato non meritevoli di accoglimento.
L'unico fatto specifico oggetto di capitolazione – quello avvenuto nel mese di novembre 2022 – verte, infatti, su una circostanza che, per stessa ammissione del ricorrente, si collocava in un momento in cui la crisi del rapporto matrimoniale era già in atto. Gli ulteriori capitoli di prova testimoniale, per un verso, appaiono formulati in termini generici in relazione alla loro specifica collocazione temporale, e, per altro verso, appaiono irrilevanti, in quanto volti a stigmatizzare la sommaria e complessiva condotta dell'altro coniuge nel corso di un ampio lasso temporale e a valorizzare, in via analogamente sommaria e complessiva, la positiva condotta tenuta dal Pt_1
Quanto all'interrogatorio formale, deve ribadirsi che esso, come sostenuto dalla giurisprudenza di legittimità, non è ammissibile al fine di dimostrare in giudizio i fatti dedotti come motivi di separazione vertendosi in materia sottratta alla disponibilità delle parti e che, in ogni caso, i temi di prova che ne costituivano oggetto appaiono irrilevanti ai fini del decidere per i motivi suddetti (cfr.
Cass. n. 29 del 5/1/1972).
D'altro canto, alcun rilievo assumono le prove documentali allegate al ricorso. Le conversazioni
WhatsApp prodotte in atti riproducono messaggi che appaiono riconducibili allo stesso Pt_1
e che sembrano dallo stesso inoltrati, e rispetto cui, oltretutto, è impossibile desumerne la
[...] collocazione temporale. Di contro, la richiesta di acquisizione delle conversazioni WhatsApp sul telefono in uso alla resistente, oltre a non essere stata specificamente reiterata dal ricorrente, appare all'evidenza esplorativa.
Per tali ragioni, dunque, la domanda di addebito proposta dal ricorrente deve, senz'altro, essere rigettata.
Quanto alla regolazione dei rapporti con i figli, si osserva quanto segue.
Pag. 6 a 13 Nulla deve disporsi in ordine all'affido e al collocamento di e di Persona_1 CP_5
essendo divenuti maggiorenni nelle more del giudizio. Vanno, invece, confermate le
[...] statuizioni del giudice delegato in ordine all'affidamento condiviso dei figli minori, e CP_3
. CP_4
In punto di diritto, deve ricordarsi che, nell'attuale sistema normativo, il legislatore ha previsto come regola generale l'affidamento dei figli ad entrambi i genitori e quale ipotesi eccezionale e residuale l'affidamento esclusivo ad uno di essi. Come precisato dalla Suprema Corte, la regola dell'affidamento condiviso costituisce la scelta preferenziale onde garantire il diritto del minore di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, tanto che, la sua derogabilità, neppure consentita in caso di grave conflittualità tra i genitori, è possibile solo ove la sua applicazione risulti pregiudizievole per l'interesse del minore (Cass. n. 977 del 17/01/2017). Nel valutare le deduzioni delle parti in tema di affidamento dei figli occorre, dunque, tenere presente che secondo un orientamento che si è ormai consolidato nella giurisprudenza di legittimità – e a cui questo collegio intende dare continuità – “in materia di affidamento dei figli minori, il giudice deve attenersi al criterio fondamentale rappresentato dall'esclusivo interesse morale e materiale della prole, privilegiando quel genitore che appaia il più idoneo a ridurre al massimo il pregiudizio derivante dalla disgregazione del nucleo familiare e ad assicurare il migliore sviluppo della personalità del minore. L'individuazione di tale genitore deve essere fatta sulla base di un giudizio prognostico circa la capacità del padre o della madre di crescere ed educare il figlio, che potrà fondarsi sulle modalità con cui il medesimo ha svolto in passato il proprio ruolo, con particolare riguardo alla sua capacità di relazione affettiva, di attenzione, di comprensione, di educazione, di disponibilità ad un assiduo rapporto, nonché sull'apprezzamento della personalità del genitore, delle sue consuetudini di vita e dell'ambiente che è in grado di offrire al minore” (cfr. n. 28244 del
4/11/2019).
Applicando tali principi nel caso di specie, deve evidenziarsi come non siano emerse in giudizio ragioni per derogare all'affido condiviso dei minori, con collocazione prevalente presso la madre
(tra l'altro, invocato da entrambe le parti). Occorre, infatti, valorizzare, per un verso, quanto emerso in merito alla posizione genitoriale di assunta, descritta come principale figura CP_1 genitoriale di riferimento per i minori e, per altro verso, la condotta tenuta dal il quale, Pt_1 seppur nella difficoltà di coltivare il proprio rapporto con i figli, anche a causa della sua lontananza fisica e della conflittualità esistente con la , ha manifestato, pure in sede di audizione, il CP_1
Pag. 7 a 13 proprio interesse a ricostituire la relazione genitoriale e non ha mai mostrato un atteggiamento ostativo all'adozione delle principali decisioni nell'interesse dei minori.
Per quanto riguarda il diritto di visita paterno, il Collegio reputa opportuno osservare quanto segue.
Deve darsi atto che, nel corso del giudizio, è emerso un netto rifiuto dei minori di intrattenere rapporti con il padre. In base alle risultanze dell'attività di monitoraggio espletata dai Servizi
Sociali, riscontrata in sede di audizione dei minori, un tale contegno appare ascrivibile ad una frattura della relazione padre-figli motivata da una pluralità di circostanze (la lontananza fisica ed emotiva del e l'aver vissuto il contesto di conflittualità coniugale nel corso del tempo, cfr. Pt_1 relazione dei Servizi Sociali del 10.3.2025 secondo cui “Le ragioni sottese alla scelta dei tre minori sembrerebbero associate ai ricordi delle esperienze di rifiuto vissute quando il padre faceva rientro
e alla grande sofferenza provata dalla genitrice inferta dalla figura paterna”, non emergendo, di contro, inequivoci elementi da cui desumere l'esistenza di condotte fisicamente violente tenute dal padre direttamente ai danni dei figli) che non appare in alcun modo riconducibile ad un atteggiamento ostruzionistico della madre.
Ritiene, quindi, il Collegio che – in ragione dell'età dei minori (quindici anni), del loro persistente atteggiamento di sfiducia nei confronti del padre e della distanza fisica del genitore non collocatario
– sia opportuno confermare un regime di frequentazione tra padre e figli subordinato alla previa manifestazione della loro volontà, come già indicato nell'ordinanza del 11.10.2025 adottata dal giudice delegato ai sensi dell'art. 473 bis.22 c.p.c.. Deve, pertanto, disporsi che, fatti salvi diversi accordi che i genitori potranno raggiungere nell'interesse della prole, il padre, ogniqualvolta rientra in Calabria e nel rispetto della loro volontà, potrà vedere e tenere con sé i figli minori a giorni alterni, dalle ore 16:00 (o, comunque, dalla fine dell'impegno scolastico e nel rispetto dei loro impegni extrascolastici) alle ore 21:30, nonché, a settimane alterne, dalle ore 16:00 del sabato alle ore 21:30 della domenica, nonché, sempre ove presente in Calabria, per sette giorni consecutivi, comprensivi del giorno di Natale o del giorno di Capodanno, nel periodo natalizio, per quindici giorni consecutivi nel periodo estivo, giorni da meglio individuare in base all'accordo di entrambi i genitori, rispettivamente entro il 15 dicembre ed entro il 30 maggio di ogni anno, e, ad anni alterni, il giorno di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo. È opportuno altresì disporre che il padre, sempre nel rispetto della volontà dei figli minori e dei loro impegni scolastici ed extrascolastici, possa liberamente effettuare videochiamate con ciascuno dei figli.
Pag. 8 a 13 Tuttavia, tenuto conto della necessità di offrire gli strumenti opportuni per garantire l'eventuale ripresa della relazione genitoriale, appare essenziale demandare ai Servizi Sociali territorialmente competenti il compito di:
a) attivare – previa manifestazione del consenso da parte degli interessati – un percorso di sostegno alla genitorialità finalizzato, principalmente, a favorire il consolidamento di schemi comportamentali idonei ad assicurare il rispetto della bigenitorialità e a preservare l'immagine dell'altro genitore nei confronti dei figli;
b) proseguire nell'attività di monitoraggio del nucleo familiare al fine di verificare la persistenza del rifiuto manifestato dei minori nei confronti del padre, elaborando – solo in caso di ravvisata disponibilità da parte dei minori – un programma finalizzato al recupero della relazione personale e affettiva tra questi ultimi e il genitore.
Lo svolgimento del superiore incarico dovrà essere oggetto di relazione a carattere semestrale da depositare nel presente procedimento a cura dei Servizi Sociali.
Il Collegio ritiene opportuno altresì espressamente disporre che, sulle questioni di ordinaria amministrazione, ciascun genitore con il quale i minori anche temporaneamente si trovano possano esercitare la responsabilità genitoriale separatamente.
Tenuto conto della domiciliazione prevalente dei minori presso la madre, la casa coniugale, sita in
AN UC (RC), via T. Campanella n. 1, va assegnata, con ogni effetto di legge conseguente, a ai sensi dell'art. 337 sexies c.c.. Controparte_1
Va, infine, confermata la statuizione contenuta nell'ordinanza del giudice delegato circa l'imposizione a carico del ricorrente dell'obbligo di corrispondere il contributo di mantenimento in favore della prole nella misura complessiva di € 680,00 mensili, trattandosi di statuizione proporzionata alle rispettive capacità reddituali dei coniugi.
A quest'ultimo proposito, invero, giova considerare che l'obbligo di mantenimento dei figli minori da parte del genitore non domiciliatario deve far fronte ad una molteplicità di esigenze, non riconducibili al solo obbligo alimentare ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione di una stabile organizzazione domestica, idonea a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione, secondo uno standard di soddisfacimento correlato a quello economico e sociale della famiglia di modo che si possa valutare il tenore di vita corrispondente a quello goduto in precedenza (Cfr. Cass. n. 16739 del 6/8/2020). In ordine all'ammontare di tale contributo, l'art. 337 ter, quarto comma, c.c., nell'imporre a ciascuno dei coniugi l'obbligo di provvedere al mantenimento dei figli in misura
Pag. 9 a 13 proporzionale al proprio reddito, individua, quali elementi da tenere in conto nella determinazione dell'assegno, oltre alle esigenze del figlio, il tenore di vita dallo stesso goduto in costanza di convivenza e le risorse economiche dei genitori, nonché i tempi di permanenza presso ciascuno di essi e la valenza economica dei compiti domestici e di cura da loro assunti (cfr. Cass. Sez. I, 10 luglio 2013, n. 17089). Tale valutazione deve essere, ad ogni modo, effettuata considerando che l'art. 337 ter c.c. non detta un criterio automatico per la determinazione dell'ammontare dei rispettivi contributi ma prevede un sistema più completo ed elastico di valutazione, che tenga conto non solo dei redditi, ma anche di ogni altra risorsa economica e delle capacità di svolgere un'attività professionale o domestica, e che si esprima sulla base di un'indagine comparativa delle condizioni di entrambi i genitori e della loro evoluzione rispetto al momento di disgregazione del nucleo familiare. Ciò è funzionale a garantire che il minore non venga pregiudicato nel suo percorso evolutivo e di crescita a causa della crisi della coppia genitoriale attraverso l'edificazione di un assetto di obblighi posti a carico di entrambi i genitori che abbia l'effetto – se non proprio di annullare – quanto meno di minimizzare le ricadute economiche della disgregazione del consorzio familiare.
Nella specie, è pacifico che i figli vivono con la madre e proprio su quest'ultima cade il maggior carico derivante dal soddisfacimento delle loro quotidiane necessità, anche in considerazione della lontananza fisica del Inoltre, in ordine alla capacità reddituale dei genitori, il Collegio non Pt_1 può esimersi dall'osservare che, se, per un verso, emerge che attualmente la percepisce un CP_1 reddito da lavoro dipendente di circa 18.000€ netti annuali, per altro verso, si desume chiaramente dal narrato reso dallo stesso ricorrente in sede di audizione che l'attuale misura del suo stipendio mensile - ammontante a circa € 800,00, rispetto alla cifra di € 1.400,00 percepite fino a “quattro, cinque mesi” prima di essere sentito dal giudice delegato - costituisce la conseguenza di una sua scelta volontaria avendo egli stesso richiesto ed ottenuto dal proprio datore di lavoro una diminuzione dell'orario lavorativo. Sebbene parte ricorrente abbia dichiarato che la richiesta di riduzione dell'orario di lavoro sia stata motivata dai disagi emotivi sorti in conseguenza della separazione, non è stata prodotta in atti idonea documentazione idonea ad attestare un'oggettiva e sopravvenuta riduzione della sua capacità lavorativa (a tal fine, si reputa insufficiente il certificato medico prodotto in atti, dove è genericamente attestata una diagnosi di “depressione”, senza nessun ulteriore riferimento al momento di insorgenza della patologia, alla sintomatologia manifestata dal e alle sue ricadute nella sua vita quotidiana e lavorativa). La determinazione del contributo Pt_1 di mantenimento, allora, non può che essere influenzata dalla capacità reddituale specifica
Pag. 10 a 13 riscontrabile in capo al ricorrente, anche tenuto conto della sussistenza dell'obbligo del genitore di attivarsi per porsi nelle condizioni di fare fronte agli impegni intrinseci alla scelta della genitorialità.
Tali circostanze, unitamente considerate, giustificano la quantificazione del contributo mensile per il mantenimento della prole per la somma complessiva di € 680,00 (€ 170,00 per ciascun figlio), rivalutabile annualmente in base agli indici ISTAT. Si conferma, ancora, l'obbligo del padre di corrispondere il 50% delle spese straordinarie per i figli.
Si precisa che l'obbligo di mantenimento è posto a favore non solo dei figli minori, e CP_4
ma anche dei figli, e , che nelle more del giudizio, hanno raggiunto la CP_3 CP_2 Per_1 maggiore età. L'obbligo di mantenimento del figlio maggiorenne può dichiararsi cessato solo quando il genitore onerato fornisca la prova del fatto estintivo della propria obbligazione e, cioè,
l'espletamento di una prestazione lavorativa da parte del figlio, con una prospettiva concreta di continuità, tale da affermare il raggiungimento dell'indipendenza economica, circostanze che, nella specie, non sono pacificamente emerse nel corso del giudizio.
Tutte le ulteriori domande formulate dal ricorrente – quelle relative alle spese per la casa coniugale, all'autovettura acquistata dal ricorrente e alla restituzione dei beni asseritamente di sua proprietà – appaiono, come già rilevato dal giudice delegato nell'ordinanza pronunciata in data 11.10.2023, al
Collegio inammissibili in quanto prive di connessione forte con l'oggetto del giudizio, condividendosi sul punto l'orientamento espresso dalla giurisprudenza della Suprema Corte a mente del quale va esclusa la possibilità del simultaneus processus, nell'ambito dell'azione di separazione,
o in quella di divorzio, con le azioni di scioglimento della comunione di beni immobili, di restituzione di beni mobili, di restituzione e pagamento di somme che sono soggette al rito ordinario, trattandosi di domande non legate dal vincolo di connessione, ma in tutto autonome e distinte dalla domanda di separazione (cfr. in tal senso Cass., n. 6660 del 15/05/2001).
Occorre, infine, considerare che l'art. 473 bis.49 c.p.c. ha introdotto la facoltà di presentare contestualmente la domanda di separazione e quella di divorzio, pur restando la seconda procedibile unicamente decorso il termine a tal fine previsto dalla L. n. 898/1970.
Considerata la contestuale proposizione della domanda di separazione personale e di cessazione degli effetti di civili del matrimonio concordatario, nella specie, la causa deve essere rimessa sul ruolo per la trattazione della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, come da separata ordinanza emessa in pari data.
La regolamentazione delle spese di lite è demandata alla sentenza definitiva.
P.Q.M.
Pag. 11 a 13 Il Tribunale di Locri, Sezione Civile, in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando nella causa come in epigrafe promossa, disattesa e assorbita ogni contraria domanda, eccezione e difesa, così provvede:
- pronuncia la separazione tra i coniugi nato a Locri (RC), in [...] Parte_1
28.09.1974, e nata a [...], in data [...], i quali hanno Controparte_1 contratto matrimonio a AN UC (RC), in data 24.05.2003 (atto n. 7, Parte II, Serie A, Uff. 1
– anno 2003 del Registro degli atti di matrimonio del Comune di AN UC (RC));
- rigetta la domanda di addebito della separazione formulata da Parte_1
- affida i figli minori nato a [...], in data [...], e , CP_3 Controparte_4 nato a Locri in data [...], ad [...] i genitori, con domiciliazione prevalente presso la madre, Controparte_1
- dispone che, fatti salvi diversi accordi che i genitori potranno raggiungere nell'interesse della prole, il padre, ogniqualvolta rientra in Calabria e nel rispetto della volontà dei figli minori, possa vedere e tenere con sé e a giorni alterni, CP_3 Controparte_4 dalle ore 16:00 del sabato alle ore 21:30 della domenica, nonché, sempre ove presente in
Calabria, per sette giorni consecutivi, comprensivi del giorno di Natale o del giorno di
Capodanno, nel periodo natalizio, per quindici giorni consecutivi nel periodo estivo, giorni da meglio individuare in base all'accordo di entrambi i genitori, rispettivamente entro il 15 dicembre ed entro il 30 maggio di ogni anno, e, ad anni alterni, il giorno di Pasqua o il
Lunedì dell'Angelo;
- dispone altresì che il padre, nel rispetto della volontà dei figli minori e dei loro impegni scolastici ed extrascolastici, possa liberamente effettuare videochiamate con ciascuno dei figli;
- dispone che, sulle questioni di ordinaria amministrazione, ciascun genitore con il quale il minore anche temporaneamente si trova possa esercitare la responsabilità genitoriale separatamente;
- demanda ai Servizi Sociali territorialmente competenti che hanno già preso in carico il nucleo familiare il compito di:
a) attivare – previa manifestazione del consenso da parte degli interessati ( e Parte_1
– un percorso di sostegno alla genitorialità finalizzato, Controparte_1 principalmente, a favorire il consolidamento di schemi comportamentali idonei ad
Pag. 12 a 13 assicurare il rispetto della bigenitorialità già messi in campo e a preservare l'immagine dell'altro genitore nei confronti dei figli;
b) proseguire nell'attività di monitoraggio del nucleo familiare al fine di verificare la persistenza del rifiuto manifestato da e nei confronti CP_3 Controparte_4 del padre, elaborando – solo in caso di ravvisata disponibilità da parte dei minori – un programma finalizzato al recupero della relazione personale e affettiva tra questi ultimi e il genitore;
- dispone che i Servizi Sociali incaricati trasmettano al Tribunale nel presente procedimento una relazione sull'attività svolta con periodicità semestrale;
- pone a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento della prole Parte_1 mediante la corresponsione di complessivi € 680,00 mensili, annualmente rivalutabili secondo gli indici Istat, da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese presso il domicilio della ricorrente, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie in favore dei figli;
- assegna la casa coniugale sita in AN UC (RC), via T. Campanella n. 1 a Controparte_1
[...]
- dichiara inammissibili le ulteriori domande formulate in giudizio;
- dispone che la presente sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficiale di Stato civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre
2000 n. 396.
- rimette la causa sul ruolo per la trattazione della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, come da separata ordinanza emessa in pari data;
- riserva la regolamentazione delle spese di lite alla sentenza definitiva.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso nella camera di consiglio del 03/11/2025, tenutasi tramite l'applicativo Microsoft
Teams.
Il Giudice estensore Il Presidente dott.ssa Sarah Previti dott. Andrea Amadei
Pag. 13 a 13
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LOCRI
Il Tribunale di Locri, Sezione Civile, in composizione collegiale , nelle persone dei giudici: dott. Andrea Amadei Presidente dott.ssa Mariagrazia Galati Giudice dott.ssa Sarah Previti Giudice relatore ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 632/23 R.G., promossa
DA
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Bovalino (RC), Parte_1 C.F._1 viale Kennedy n. 13, nello studio dell'Avv. Fernanda Cicciarello, che lo rappresenta e difende, giusta procura alle liti in atti;
ricorrente
CONTRO
(C.F. ), elettivamente domiciliata in Controparte_1 C.F._2
Reggio Calabria, Via G. D'annunzio n. 20/A, rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente dagli Avv.ti Rosa Cilea e Michele Gallucci, giusta procura alle liti in atti;
resistente con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Locri.
Conclusioni: come da note in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nei limiti di quanto strettamente rileva ai fini della decisione (artt. 132 co. 2 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.), le posizioni delle parti e l'iter del processo possono sinteticamente riepilogarsi come segue.
Pag. 1 a 13 Con ricorso ex art. 473 bis.49 c.p.c., ritualmente notificato unitamente al pedissequo decreto di comparizione, premesso di aver contratto matrimonio con Parte_1 Controparte_1 con rito concordatario (atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di AN UC
(RC), anno 2003, atto n. 7, p.2, serie A, uff. 1) da cui erano nati quattro figli ( , nato Persona_1
a Reggio Calabria, il 4 novembre 2006; nata a [...], il [...]; Controparte_2
nato a [...], l'[...]; , nato a [...], l'[...]) CP_3 Controparte_4 adiva questo Tribunale affinché fosse dichiarata la separazione personale dei coniugi con addebito alla moglie e con contestuale statuizione di cessazione degli effetti civili del matrimonio. A sostegno del ricorso, deduceva che, sebbene egli stesso si fosse prodigato per soddisfare i bisogni della famiglia, trasferendosi in Germania per trovare una stabile e adeguata occupazione, la
, nell'ultimo triennio, aveva mostrato una graduale disaffezione nei suoi confronti, così CP_1 rendendo insostenibile la prosecuzione della convivenza. In merito alla regolamentazione del rapporto con i figli minori nati dal matrimonio, insisteva per il loro affido condiviso, con collocazione prevalente presso la madre, a cui andava assegnata la casa familiare, con onere di sopportare tutte le relative spese, e con regolamentazione delle visite paterne nei termini indicati in ricorso;
chiedeva che, in considerazione delle sue attuali capacità economiche, la misura del contributo di mantenimento per i figli fosse fissata in misura non superiore a complessivi € 300,00, oltre al 50% delle spese straordinarie. Insisteva, inoltre, affinché fossero restituite dalla controparte i seguenti beni di sua proprietà: “a) arredamento cucina, con elettrodomestici annessi, e divano collocati all'ultimo piano dell'abitazione; b) sala da pranzo e salotto posti al piano terra;
c) capi di pregio del corredo appartenente al sig. d) anello e parure di fidanzamento” e che fosse Pt_1 disposto che la rimanesse nella titolarità dell'autovettura acquistata dal ricorrente, con CP_1 onere di sopportare le relative spese.
Si costituiva in giudizio la resistente la quale si opponeva all'addebito Controparte_1 della separazione a suo carico, evidenziando che aveva tenuto lungo il corso della Parte_1 vita coniugale atteggiamenti aggressivi e vessatori nei suoi confronti;
pur non opponendosi all'affido condiviso dei figli minori, con collocazione prevalente presso di sé, evidenziava la necessità di disporre un'attenta regolazione del diritto di visita paterno e insisteva per la corresponsione di un contributo di mantenimento per i figli di almeno € 700,00, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Depositata da parte ricorrente memoria ex art. 473bis.17 c.p.c. in data 19.9.2023, all'udienza del
10.10.2023, comparivano personalmente i coniugi, e, fallito il tentativo di conciliazione, il Giudice
Pag. 2 a 13 delegato allora assegnatario del procedimento emetteva ordinanza con cui, adottati i provvedimenti provvisori e urgenti di cui all'art. 473 bis.22 c.p.c., rigettava le istanze istruttorie formulate dalle parti e rinviava la causa per la rimessione in decisione.
Nelle more, parte ricorrente formulava ricorso ex art. 473 bis 23 c.p.c. volto alla modifica delle statuizioni temporanee e urgenti adottate in punto di contributo di mantenimento dovuto nei confronti dei figli, rigettato con ordinanza del 19.12.2023.
Riassegnata la causa alla scrivente, quale Giudice delegato, a partire dal 25.01.2024, preso atto di quanto emerso in giudizio in ordine al rifiuto dei figli minori di vedere il padre, ne veniva disposta la loro immediata audizione ai sensi dell'art. 473 bis.6 c.p.c.. Alla successiva udienza del
20.06.2024, si procedeva all'ascolto di e Controparte_2 CP_3 Controparte_4
e, preso atto delle dichiarazioni rese dagli stessi, trasmessi gli atti al P.M. per le determinazioni di competenza, era disposta l'attivazione di un'attività di monitoraggio a cura dei Servizi Sociali territorialmente competenti, da porre in essere anche per il tramite di accessi domiciliari e attraverso l'interazione con le figura significative di riferimento per i minori (quali la famiglia di origine, la scuola, le società sportive), volto all'osservazione e alla valutazione del benessere generale dei minori, delle relazioni genitori-figli, del funzionamento psicologico e della personalità dei genitori, con particolare approfondimento volto all'attualità e alla serietà del rifiuto dei minori ad intrattenere rapporti con il padre, alle ragioni sottese a tale scelta e alla sussistenza di margini per una eventuale graduale ripresa della relazione genitoriale.
Eseguite le necessarie indagini dai Servizi Sociali, la causa era, da ultimo, rinviata all'udienza del
23.10.2025 per la rimessione della causa in decisione, con concessione dei termini di cui all'art. 473 bis.28 c.p.c.. Alla predetta udienza, il giudice delegato rimetteva la causa in decisione, riservando di riferire al Collegio.
***
In via preliminare, deve dichiararsi l'inammissibilità della nota contenente le precisazioni delle conclusioni depositata da parte resistente oltre il termine imposto dall'art. 473 bis.28 n. 1 c.p.c.
(nella specie, depositata solo in data 6.8.2025). Devono, pertanto, ritenersi richiamate le conclusioni precedentemente rassegnate in atti (cfr. Cass. n. 5018 del 4/3/2014).
Ancora in via preliminare, deve confermarsi la statuizione di rigetto delle prove richieste dalle parti contenuta nell'ordinanza emessa in data 11.10.2023 dall'allora giudice delegato, per i motivi ivi espressi, condivisi dal Collegio.
Pag. 3 a 13 Tanto premesso, nel merito, la domanda principale tendente ad ottenere la pronuncia di separazione personale dei coniugi deve essere accolta poiché come emerge chiaramente dagli atti processuali – segnatamente, dal fallimento del tentativo di conciliazione, dal complessivo tenore delle allegazioni contenute negli atti del giudizio e dalle dichiarazioni rese nel corso dell'udienza tenuta innanzi al giudice delegato – si è verificata una condizione di assoluta incompatibilità personale tra i coniugi tale da rendere impossibile una comunione di vita fondata sull'affectio coniugalis e sulla reciproca assistenza.
La domanda di addebito formulata da parte ricorrente risulta infondata e, per l'effetto, va rigettata per quanto di seguito esposto.
In punto di diritto, occorre richiamare il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo il quale la pronuncia di addebito non può fondarsi sulla sola violazione dei doveri che l'art. 143 c.c. pone a carico dei coniugi, essendo, invece, necessario accertare se tale violazione abbia assunto efficacia causale nella determinazione della crisi coniugale ovvero se essa sia intervenuta quando era già maturata una situazione di intollerabilità della convivenza;
sono, pertanto, irrilevanti i comportamenti successivi al determinarsi di tale intollerabilità (in tal senso, ex plurimis, Cass. n.
13431 del 23/05/2008). L'indagine sull'intollerabilità della convivenza deve essere svolta sulla base della valutazione globale e sulla comparazione dei comportamenti di entrambi i coniugi, non potendo la condotta dell'uno essere giudicata senza un raffronto con quella dell'altro, consentendo solo tale comparazione di riscontrare se e quale incidenza esse abbiano riservato, nel loro reciproco interferire, nel verificarsi della crisi matrimoniale (Cass. n. 14162 del 14/11/2001). In ossequio al generale riparto degli oneri probatori, scolpito dall'art. 2697 c.c., occorre, poi, precisare che grava proprio sulla parte che richieda l'addebito a carico dell'altro coniuge l'onere di dimostrare la relativa condotta e la sua efficacia causale nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, mentre
è onere di chi eccepisce l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda, provare le circostanze su cui l'eccezione si fonda, vale a dire l'anteriorità della crisi matrimoniale ai fatti ad esso ascritti.
Alla luce delle superiori premesse, nel caso di specie, va esclusa la pronuncia di addebito a carico di
Controparte_1
Al riguardo, giova premettere che l'allegazione contenuta per la prima volta nella comparsa conclusionale di parte ricorrente relativa alla presunta ufficializzazione, nel corso del giudizio, del rapporto adulterino intrattenuto dalla è inammissibile, dovendosi sul punto ricordare che CP_1 le comparse conclusionali e le memorie di replica depositate dopo la rimessione della causa al
Pag. 4 a 13 collegio per la decisione devono contenere “le sole conclusioni già fissate dinanzi all'istruttore, e il compiuto svolgimento delle ragioni di fatto e di diritto su cui esse si fondano” in forza della loro natura di atto difensivo che ha la sola funzione di illustrare le domande e le eccezioni già ritualmente proposte, in modo da garantire che nella fase decisionale del procedimento non venga alterato – in pregiudizio dei diritti di difesa della controparte – l'ambito obiettivo della controversia, quale precisato nella fase istruttoria. In ogni caso, in applicazione dei principi giurisprudenziali sopra richiamati, una tale allegazione appare, oltre che generica, irrilevante ai fini del decidere in quanto non supportata dall'emersione di un'evidente prova - che il ricorrente non si è, invero, neppure premurato di offrire nelle ordinarie scansioni processuali - sia sull'esistenza di una relazione adulterina intrattenuta dalla resistente sia sulla riconducibilità della crisi extraconiugale ad una tale asserita condotta.
Tanto premesso, il ricorrente ha chiesto l'addebito della separazione alla moglie, deducendo che la sopravvenuta intollerabilità della convivenza coniugale fosse da ricondurre in via esclusiva alla violazione agli obblighi di fedeltà e assistenza morale e materiale di cui all'art. 143 c.c.. Più in particolare, in base alla prospettazione del la avrebbe, nell'ultimo triennio di vita Pt_1 CP_1 coniugale, mostrato distacco nei suoi confronti tanto che, nel mese di novembre 2022, lo avrebbe dissuaso dal fare ritorno a casa, con ciò ingenerando il mero sospetto di un possibile tradimento.
La resistente, di contro, ha chiesto il rigetto della domanda di addebito della separazione, contestando tutto quanto ex adverso dedotto e rappresentando come la crisi coniugale dovesse ricondursi alle continue vessazioni sopportate nel corso della vita coniugale imputabili al Pt_1
Il Collegio reputa che le allegazioni del ricorrente, in verità generiche, non abbiano trovato adeguato riscontro negli elementi acquisiti nel corso del giudizio.
Dalle stesse dichiarazioni rese da in sede di audizione (cfr. verbale di udienza del Parte_1
10.10.2023 “l'ultima volta che sono tornato in Calabria, lo scorso novembre, lei non mi ha fatto dormire a casa e sono andato da un amico, poi dopo tentativi sono stato a casa per una settimana ma lei era assente (…) Anche prima il rapporto con mia moglie andava male, non so il motivo, io ho sempre lavorato. Lavoro in Germania da dieci anni. Rientravo in Calabria ogni sette-otto mesi per permanere 15-20 giorni per avere contatto con la famiglia.”), oltre che dalle dichiarazioni rese dalla (cfr. verbale di udienza del 10.10.2023 “Il rapporto con mio marito è stato negativo CP_1 fin dall'inizio(…)”, si desume che la condotta tenuta dalla resistente, nel mese di novembre 2022, lungi dall'essere un evento privo di plausibili spiegazioni, ha costituito (ulteriore) manifestazione di una crisi del rapporto matrimoniale già da tempo consumatasi. Alla luce delle predette
Pag. 5 a 13 dichiarazioni, è ragionevole ritenere che la rottura della comunione di vita e di affetti non sia imputabile esclusivamente alle condotte tenute dalla ma, piuttosto, che siano stati i CP_1 prolungati periodi di distanza fisica tra i coniugi a determinare progressivamente una condizione di marcato distacco tra i due, tale da impedire una comunanza di vita fondata sull'affectio coniugalis e sulla reciproca assistenza.
L'addebitabilità della separazione alla resistente e, nello specifico, la prova circa la riconducibilità della crisi coniugale alla condotta tenuta dalla , è, quindi, rimasta priva di qualsivoglia CP_1 conforto istruttorio.
Le richieste di prova orale formulate sul punto da parte ricorrente sono apparse in modo condivisibile al giudice delegato non meritevoli di accoglimento.
L'unico fatto specifico oggetto di capitolazione – quello avvenuto nel mese di novembre 2022 – verte, infatti, su una circostanza che, per stessa ammissione del ricorrente, si collocava in un momento in cui la crisi del rapporto matrimoniale era già in atto. Gli ulteriori capitoli di prova testimoniale, per un verso, appaiono formulati in termini generici in relazione alla loro specifica collocazione temporale, e, per altro verso, appaiono irrilevanti, in quanto volti a stigmatizzare la sommaria e complessiva condotta dell'altro coniuge nel corso di un ampio lasso temporale e a valorizzare, in via analogamente sommaria e complessiva, la positiva condotta tenuta dal Pt_1
Quanto all'interrogatorio formale, deve ribadirsi che esso, come sostenuto dalla giurisprudenza di legittimità, non è ammissibile al fine di dimostrare in giudizio i fatti dedotti come motivi di separazione vertendosi in materia sottratta alla disponibilità delle parti e che, in ogni caso, i temi di prova che ne costituivano oggetto appaiono irrilevanti ai fini del decidere per i motivi suddetti (cfr.
Cass. n. 29 del 5/1/1972).
D'altro canto, alcun rilievo assumono le prove documentali allegate al ricorso. Le conversazioni
WhatsApp prodotte in atti riproducono messaggi che appaiono riconducibili allo stesso Pt_1
e che sembrano dallo stesso inoltrati, e rispetto cui, oltretutto, è impossibile desumerne la
[...] collocazione temporale. Di contro, la richiesta di acquisizione delle conversazioni WhatsApp sul telefono in uso alla resistente, oltre a non essere stata specificamente reiterata dal ricorrente, appare all'evidenza esplorativa.
Per tali ragioni, dunque, la domanda di addebito proposta dal ricorrente deve, senz'altro, essere rigettata.
Quanto alla regolazione dei rapporti con i figli, si osserva quanto segue.
Pag. 6 a 13 Nulla deve disporsi in ordine all'affido e al collocamento di e di Persona_1 CP_5
essendo divenuti maggiorenni nelle more del giudizio. Vanno, invece, confermate le
[...] statuizioni del giudice delegato in ordine all'affidamento condiviso dei figli minori, e CP_3
. CP_4
In punto di diritto, deve ricordarsi che, nell'attuale sistema normativo, il legislatore ha previsto come regola generale l'affidamento dei figli ad entrambi i genitori e quale ipotesi eccezionale e residuale l'affidamento esclusivo ad uno di essi. Come precisato dalla Suprema Corte, la regola dell'affidamento condiviso costituisce la scelta preferenziale onde garantire il diritto del minore di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, tanto che, la sua derogabilità, neppure consentita in caso di grave conflittualità tra i genitori, è possibile solo ove la sua applicazione risulti pregiudizievole per l'interesse del minore (Cass. n. 977 del 17/01/2017). Nel valutare le deduzioni delle parti in tema di affidamento dei figli occorre, dunque, tenere presente che secondo un orientamento che si è ormai consolidato nella giurisprudenza di legittimità – e a cui questo collegio intende dare continuità – “in materia di affidamento dei figli minori, il giudice deve attenersi al criterio fondamentale rappresentato dall'esclusivo interesse morale e materiale della prole, privilegiando quel genitore che appaia il più idoneo a ridurre al massimo il pregiudizio derivante dalla disgregazione del nucleo familiare e ad assicurare il migliore sviluppo della personalità del minore. L'individuazione di tale genitore deve essere fatta sulla base di un giudizio prognostico circa la capacità del padre o della madre di crescere ed educare il figlio, che potrà fondarsi sulle modalità con cui il medesimo ha svolto in passato il proprio ruolo, con particolare riguardo alla sua capacità di relazione affettiva, di attenzione, di comprensione, di educazione, di disponibilità ad un assiduo rapporto, nonché sull'apprezzamento della personalità del genitore, delle sue consuetudini di vita e dell'ambiente che è in grado di offrire al minore” (cfr. n. 28244 del
4/11/2019).
Applicando tali principi nel caso di specie, deve evidenziarsi come non siano emerse in giudizio ragioni per derogare all'affido condiviso dei minori, con collocazione prevalente presso la madre
(tra l'altro, invocato da entrambe le parti). Occorre, infatti, valorizzare, per un verso, quanto emerso in merito alla posizione genitoriale di assunta, descritta come principale figura CP_1 genitoriale di riferimento per i minori e, per altro verso, la condotta tenuta dal il quale, Pt_1 seppur nella difficoltà di coltivare il proprio rapporto con i figli, anche a causa della sua lontananza fisica e della conflittualità esistente con la , ha manifestato, pure in sede di audizione, il CP_1
Pag. 7 a 13 proprio interesse a ricostituire la relazione genitoriale e non ha mai mostrato un atteggiamento ostativo all'adozione delle principali decisioni nell'interesse dei minori.
Per quanto riguarda il diritto di visita paterno, il Collegio reputa opportuno osservare quanto segue.
Deve darsi atto che, nel corso del giudizio, è emerso un netto rifiuto dei minori di intrattenere rapporti con il padre. In base alle risultanze dell'attività di monitoraggio espletata dai Servizi
Sociali, riscontrata in sede di audizione dei minori, un tale contegno appare ascrivibile ad una frattura della relazione padre-figli motivata da una pluralità di circostanze (la lontananza fisica ed emotiva del e l'aver vissuto il contesto di conflittualità coniugale nel corso del tempo, cfr. Pt_1 relazione dei Servizi Sociali del 10.3.2025 secondo cui “Le ragioni sottese alla scelta dei tre minori sembrerebbero associate ai ricordi delle esperienze di rifiuto vissute quando il padre faceva rientro
e alla grande sofferenza provata dalla genitrice inferta dalla figura paterna”, non emergendo, di contro, inequivoci elementi da cui desumere l'esistenza di condotte fisicamente violente tenute dal padre direttamente ai danni dei figli) che non appare in alcun modo riconducibile ad un atteggiamento ostruzionistico della madre.
Ritiene, quindi, il Collegio che – in ragione dell'età dei minori (quindici anni), del loro persistente atteggiamento di sfiducia nei confronti del padre e della distanza fisica del genitore non collocatario
– sia opportuno confermare un regime di frequentazione tra padre e figli subordinato alla previa manifestazione della loro volontà, come già indicato nell'ordinanza del 11.10.2025 adottata dal giudice delegato ai sensi dell'art. 473 bis.22 c.p.c.. Deve, pertanto, disporsi che, fatti salvi diversi accordi che i genitori potranno raggiungere nell'interesse della prole, il padre, ogniqualvolta rientra in Calabria e nel rispetto della loro volontà, potrà vedere e tenere con sé i figli minori a giorni alterni, dalle ore 16:00 (o, comunque, dalla fine dell'impegno scolastico e nel rispetto dei loro impegni extrascolastici) alle ore 21:30, nonché, a settimane alterne, dalle ore 16:00 del sabato alle ore 21:30 della domenica, nonché, sempre ove presente in Calabria, per sette giorni consecutivi, comprensivi del giorno di Natale o del giorno di Capodanno, nel periodo natalizio, per quindici giorni consecutivi nel periodo estivo, giorni da meglio individuare in base all'accordo di entrambi i genitori, rispettivamente entro il 15 dicembre ed entro il 30 maggio di ogni anno, e, ad anni alterni, il giorno di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo. È opportuno altresì disporre che il padre, sempre nel rispetto della volontà dei figli minori e dei loro impegni scolastici ed extrascolastici, possa liberamente effettuare videochiamate con ciascuno dei figli.
Pag. 8 a 13 Tuttavia, tenuto conto della necessità di offrire gli strumenti opportuni per garantire l'eventuale ripresa della relazione genitoriale, appare essenziale demandare ai Servizi Sociali territorialmente competenti il compito di:
a) attivare – previa manifestazione del consenso da parte degli interessati – un percorso di sostegno alla genitorialità finalizzato, principalmente, a favorire il consolidamento di schemi comportamentali idonei ad assicurare il rispetto della bigenitorialità e a preservare l'immagine dell'altro genitore nei confronti dei figli;
b) proseguire nell'attività di monitoraggio del nucleo familiare al fine di verificare la persistenza del rifiuto manifestato dei minori nei confronti del padre, elaborando – solo in caso di ravvisata disponibilità da parte dei minori – un programma finalizzato al recupero della relazione personale e affettiva tra questi ultimi e il genitore.
Lo svolgimento del superiore incarico dovrà essere oggetto di relazione a carattere semestrale da depositare nel presente procedimento a cura dei Servizi Sociali.
Il Collegio ritiene opportuno altresì espressamente disporre che, sulle questioni di ordinaria amministrazione, ciascun genitore con il quale i minori anche temporaneamente si trovano possano esercitare la responsabilità genitoriale separatamente.
Tenuto conto della domiciliazione prevalente dei minori presso la madre, la casa coniugale, sita in
AN UC (RC), via T. Campanella n. 1, va assegnata, con ogni effetto di legge conseguente, a ai sensi dell'art. 337 sexies c.c.. Controparte_1
Va, infine, confermata la statuizione contenuta nell'ordinanza del giudice delegato circa l'imposizione a carico del ricorrente dell'obbligo di corrispondere il contributo di mantenimento in favore della prole nella misura complessiva di € 680,00 mensili, trattandosi di statuizione proporzionata alle rispettive capacità reddituali dei coniugi.
A quest'ultimo proposito, invero, giova considerare che l'obbligo di mantenimento dei figli minori da parte del genitore non domiciliatario deve far fronte ad una molteplicità di esigenze, non riconducibili al solo obbligo alimentare ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione di una stabile organizzazione domestica, idonea a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione, secondo uno standard di soddisfacimento correlato a quello economico e sociale della famiglia di modo che si possa valutare il tenore di vita corrispondente a quello goduto in precedenza (Cfr. Cass. n. 16739 del 6/8/2020). In ordine all'ammontare di tale contributo, l'art. 337 ter, quarto comma, c.c., nell'imporre a ciascuno dei coniugi l'obbligo di provvedere al mantenimento dei figli in misura
Pag. 9 a 13 proporzionale al proprio reddito, individua, quali elementi da tenere in conto nella determinazione dell'assegno, oltre alle esigenze del figlio, il tenore di vita dallo stesso goduto in costanza di convivenza e le risorse economiche dei genitori, nonché i tempi di permanenza presso ciascuno di essi e la valenza economica dei compiti domestici e di cura da loro assunti (cfr. Cass. Sez. I, 10 luglio 2013, n. 17089). Tale valutazione deve essere, ad ogni modo, effettuata considerando che l'art. 337 ter c.c. non detta un criterio automatico per la determinazione dell'ammontare dei rispettivi contributi ma prevede un sistema più completo ed elastico di valutazione, che tenga conto non solo dei redditi, ma anche di ogni altra risorsa economica e delle capacità di svolgere un'attività professionale o domestica, e che si esprima sulla base di un'indagine comparativa delle condizioni di entrambi i genitori e della loro evoluzione rispetto al momento di disgregazione del nucleo familiare. Ciò è funzionale a garantire che il minore non venga pregiudicato nel suo percorso evolutivo e di crescita a causa della crisi della coppia genitoriale attraverso l'edificazione di un assetto di obblighi posti a carico di entrambi i genitori che abbia l'effetto – se non proprio di annullare – quanto meno di minimizzare le ricadute economiche della disgregazione del consorzio familiare.
Nella specie, è pacifico che i figli vivono con la madre e proprio su quest'ultima cade il maggior carico derivante dal soddisfacimento delle loro quotidiane necessità, anche in considerazione della lontananza fisica del Inoltre, in ordine alla capacità reddituale dei genitori, il Collegio non Pt_1 può esimersi dall'osservare che, se, per un verso, emerge che attualmente la percepisce un CP_1 reddito da lavoro dipendente di circa 18.000€ netti annuali, per altro verso, si desume chiaramente dal narrato reso dallo stesso ricorrente in sede di audizione che l'attuale misura del suo stipendio mensile - ammontante a circa € 800,00, rispetto alla cifra di € 1.400,00 percepite fino a “quattro, cinque mesi” prima di essere sentito dal giudice delegato - costituisce la conseguenza di una sua scelta volontaria avendo egli stesso richiesto ed ottenuto dal proprio datore di lavoro una diminuzione dell'orario lavorativo. Sebbene parte ricorrente abbia dichiarato che la richiesta di riduzione dell'orario di lavoro sia stata motivata dai disagi emotivi sorti in conseguenza della separazione, non è stata prodotta in atti idonea documentazione idonea ad attestare un'oggettiva e sopravvenuta riduzione della sua capacità lavorativa (a tal fine, si reputa insufficiente il certificato medico prodotto in atti, dove è genericamente attestata una diagnosi di “depressione”, senza nessun ulteriore riferimento al momento di insorgenza della patologia, alla sintomatologia manifestata dal e alle sue ricadute nella sua vita quotidiana e lavorativa). La determinazione del contributo Pt_1 di mantenimento, allora, non può che essere influenzata dalla capacità reddituale specifica
Pag. 10 a 13 riscontrabile in capo al ricorrente, anche tenuto conto della sussistenza dell'obbligo del genitore di attivarsi per porsi nelle condizioni di fare fronte agli impegni intrinseci alla scelta della genitorialità.
Tali circostanze, unitamente considerate, giustificano la quantificazione del contributo mensile per il mantenimento della prole per la somma complessiva di € 680,00 (€ 170,00 per ciascun figlio), rivalutabile annualmente in base agli indici ISTAT. Si conferma, ancora, l'obbligo del padre di corrispondere il 50% delle spese straordinarie per i figli.
Si precisa che l'obbligo di mantenimento è posto a favore non solo dei figli minori, e CP_4
ma anche dei figli, e , che nelle more del giudizio, hanno raggiunto la CP_3 CP_2 Per_1 maggiore età. L'obbligo di mantenimento del figlio maggiorenne può dichiararsi cessato solo quando il genitore onerato fornisca la prova del fatto estintivo della propria obbligazione e, cioè,
l'espletamento di una prestazione lavorativa da parte del figlio, con una prospettiva concreta di continuità, tale da affermare il raggiungimento dell'indipendenza economica, circostanze che, nella specie, non sono pacificamente emerse nel corso del giudizio.
Tutte le ulteriori domande formulate dal ricorrente – quelle relative alle spese per la casa coniugale, all'autovettura acquistata dal ricorrente e alla restituzione dei beni asseritamente di sua proprietà – appaiono, come già rilevato dal giudice delegato nell'ordinanza pronunciata in data 11.10.2023, al
Collegio inammissibili in quanto prive di connessione forte con l'oggetto del giudizio, condividendosi sul punto l'orientamento espresso dalla giurisprudenza della Suprema Corte a mente del quale va esclusa la possibilità del simultaneus processus, nell'ambito dell'azione di separazione,
o in quella di divorzio, con le azioni di scioglimento della comunione di beni immobili, di restituzione di beni mobili, di restituzione e pagamento di somme che sono soggette al rito ordinario, trattandosi di domande non legate dal vincolo di connessione, ma in tutto autonome e distinte dalla domanda di separazione (cfr. in tal senso Cass., n. 6660 del 15/05/2001).
Occorre, infine, considerare che l'art. 473 bis.49 c.p.c. ha introdotto la facoltà di presentare contestualmente la domanda di separazione e quella di divorzio, pur restando la seconda procedibile unicamente decorso il termine a tal fine previsto dalla L. n. 898/1970.
Considerata la contestuale proposizione della domanda di separazione personale e di cessazione degli effetti di civili del matrimonio concordatario, nella specie, la causa deve essere rimessa sul ruolo per la trattazione della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, come da separata ordinanza emessa in pari data.
La regolamentazione delle spese di lite è demandata alla sentenza definitiva.
P.Q.M.
Pag. 11 a 13 Il Tribunale di Locri, Sezione Civile, in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando nella causa come in epigrafe promossa, disattesa e assorbita ogni contraria domanda, eccezione e difesa, così provvede:
- pronuncia la separazione tra i coniugi nato a Locri (RC), in [...] Parte_1
28.09.1974, e nata a [...], in data [...], i quali hanno Controparte_1 contratto matrimonio a AN UC (RC), in data 24.05.2003 (atto n. 7, Parte II, Serie A, Uff. 1
– anno 2003 del Registro degli atti di matrimonio del Comune di AN UC (RC));
- rigetta la domanda di addebito della separazione formulata da Parte_1
- affida i figli minori nato a [...], in data [...], e , CP_3 Controparte_4 nato a Locri in data [...], ad [...] i genitori, con domiciliazione prevalente presso la madre, Controparte_1
- dispone che, fatti salvi diversi accordi che i genitori potranno raggiungere nell'interesse della prole, il padre, ogniqualvolta rientra in Calabria e nel rispetto della volontà dei figli minori, possa vedere e tenere con sé e a giorni alterni, CP_3 Controparte_4 dalle ore 16:00 del sabato alle ore 21:30 della domenica, nonché, sempre ove presente in
Calabria, per sette giorni consecutivi, comprensivi del giorno di Natale o del giorno di
Capodanno, nel periodo natalizio, per quindici giorni consecutivi nel periodo estivo, giorni da meglio individuare in base all'accordo di entrambi i genitori, rispettivamente entro il 15 dicembre ed entro il 30 maggio di ogni anno, e, ad anni alterni, il giorno di Pasqua o il
Lunedì dell'Angelo;
- dispone altresì che il padre, nel rispetto della volontà dei figli minori e dei loro impegni scolastici ed extrascolastici, possa liberamente effettuare videochiamate con ciascuno dei figli;
- dispone che, sulle questioni di ordinaria amministrazione, ciascun genitore con il quale il minore anche temporaneamente si trova possa esercitare la responsabilità genitoriale separatamente;
- demanda ai Servizi Sociali territorialmente competenti che hanno già preso in carico il nucleo familiare il compito di:
a) attivare – previa manifestazione del consenso da parte degli interessati ( e Parte_1
– un percorso di sostegno alla genitorialità finalizzato, Controparte_1 principalmente, a favorire il consolidamento di schemi comportamentali idonei ad
Pag. 12 a 13 assicurare il rispetto della bigenitorialità già messi in campo e a preservare l'immagine dell'altro genitore nei confronti dei figli;
b) proseguire nell'attività di monitoraggio del nucleo familiare al fine di verificare la persistenza del rifiuto manifestato da e nei confronti CP_3 Controparte_4 del padre, elaborando – solo in caso di ravvisata disponibilità da parte dei minori – un programma finalizzato al recupero della relazione personale e affettiva tra questi ultimi e il genitore;
- dispone che i Servizi Sociali incaricati trasmettano al Tribunale nel presente procedimento una relazione sull'attività svolta con periodicità semestrale;
- pone a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento della prole Parte_1 mediante la corresponsione di complessivi € 680,00 mensili, annualmente rivalutabili secondo gli indici Istat, da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese presso il domicilio della ricorrente, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie in favore dei figli;
- assegna la casa coniugale sita in AN UC (RC), via T. Campanella n. 1 a Controparte_1
[...]
- dichiara inammissibili le ulteriori domande formulate in giudizio;
- dispone che la presente sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficiale di Stato civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre
2000 n. 396.
- rimette la causa sul ruolo per la trattazione della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, come da separata ordinanza emessa in pari data;
- riserva la regolamentazione delle spese di lite alla sentenza definitiva.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso nella camera di consiglio del 03/11/2025, tenutasi tramite l'applicativo Microsoft
Teams.
Il Giudice estensore Il Presidente dott.ssa Sarah Previti dott. Andrea Amadei
Pag. 13 a 13