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Sentenza 14 febbraio 2025
Sentenza 14 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 14/02/2025, n. 372 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 372 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3326/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE SECONDA CIVILE composta dai magistrati
Dott. Carlo Maddaloni Presidente
Dott.ssa Silvia Brat Consigliere
Dott.ssa Natalia Imarisio Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado, iscritta al n. 3326 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023, promossa con atto di citazione notificato il 21
novembre 2023 ai sensi della legge n. 53 del 1994
da
(c.f. ), nata a [...] il Parte_1 CodiceFiscale_1
10/05/1972 e residente in [...], elettivamente domiciliata in Novara Via Dolores Bello n. 3, presso lo studio dell'Avv. Fabio
Mondello, che la rappresenta e difende giusta procura in atti.
APPELLANTE
Contro
pagina 1 di 5 (C.F.: ), residente in 20018, Controparte_1 CodiceFiscale_2
Sedriano (MI), Via Salvo d'Acquisto 26, (C.F: Controparte_2 [...]
), residente in [...] e C.F._3
(C.F.: ), in qualità di eredi di Parte_2 CodiceFiscale_4 Per_1
tutti elettivamente domiciliati in Corbetta (MI), C.so Garibaldi, 18 presso lo
[...]
studio degli Avv.ti Daniela Maria Grassi e Federica Bonfiglio che li rappresentano e difendono giusta procura in calce alla comparsa di risposta in appello.
APPELLATI
PER LA RIFORMA
Della sentenza n. 3275/2023, pubblicata il 20 aprile 2023 dal Tribunale di
Milano nella causa n. 5445/2021 R.G.
OGGETTO: Responsabilità ex artt. 2049 – 2051 – 2052 c.c.
Conclusioni: come da note scritte di pc, depositate rispettivamente il 26
novembre e il 6 dicembre 2024, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Decidendo la causa instaurata da nei confronti di Persona_1 Parte_1
al fine di conseguire l'integrale risarcimento dei danni patiti per effetto delle
[...]
lesioni procuratele dalla stessa in data 21 novembre 2013 - così come Pt_1
accertate nelle sentenze penali n. 6/18 emessa dal Tribunale di Busto Arsizio e n.
3466/2020 emessa dalla Corte D'Appello di Milano - con sentenza n. 3275/2023, pubblicata il 20 aprile 2023, il Tribunale di Milano ha disposto nei seguenti termini:
“1. condanna a risarcire a i danni Parte_1 Persona_1
patrimoniali e non patrimoniali da lei patiti, che, già operate la compensazione con i
pagina 2 di 5 crediti di nei suoi confronti e la maggiorazione di rivalutazione Parte_1
monetaria e interessi legali come indicato in parte motiva, si liquidano in euro
34.378,08;
2. compensa le spese di lite tra le parti nella misura della metà e condanna
a rifondere in favore di la restante metà delle Parte_1 Persona_1 spese di lite sostenute dall'attrice, che si liquidano in euro 3.696,00 per compensi, ed in euro 393,00 per le spese, oltre al rimborso forfettario spese generali nella misura del 15% sull'indicato compenso, oltre ad I.V.A. (se non recuperabile in virtù del regime fiscale della parte) e C.P.A.;
3. pone definitivamente a carico di entrambe le parti nella misura della metà le spese della consulenza tecnica d'ufficio, come liquidate in corso di causa”.
Con atto di citazione ritualmente notificato il 21 novembre 2023, Parte_1
ha proposto appello avverso tale sentenza, chiedendone la riforma mediante
[...] riduzione dell'importo liquidato a titolo di risarcimento, in considerazione del concorso causale del fatto dell'appellata ex art. 1227 co. 1 c.c., e in ogni Per_1 caso mediante compensazione tra la somma eventualmente riconosciuta all'attrice e quella già liquidata alla convenuta dalle sentenze n. 25/16 Giudice di Pace di Rho e n.
3/18 del Tribunale di Milano, relative allo stesso episodio per cui è causa.
All'udienza del 5 marzo 2024 il Consigliere istruttore, previa riunione del sub- procedimento n. 3326-1/2023, relativo alla istanza di sospensiva proposta dall'appellante, preso atto della comunicazione del difensore di Persona_1
circa il decesso della propria assistita, avvenuto il 13 settembre 2023, ha dichiarato l'interruzione del processo.
A seguito della proposizione del ricorso per riassunzione del giudizio interrotto ex art. 303 c.p.c., depositato dall'appellante il 29 marzo 2024, si sono costituiti in giudizio i signori e , Controparte_1 Controparte_2 Parte_2
rispettivamente marito e figli della defunta eccependo Persona_1
l'inammissibilità dell'appello avversario e chiedendone in ogni caso l'integrale rigetto in quanto infondato in fatto e in diritto.
Con ordinanza del 8 ottobre 2024, la Corte ha respinto la richiesta di sospensione della provvisoria esecutorietà della sentenza appellata, rinviando la causa all'udienza del 4 febbraio 2025 per la rimessione della stessa in decisione, e pagina 3 di 5 assegnando termini di legge per il deposito di note scritte di precisazione delle conclusioni, comparse conclusionali e note di replica.
Entrambe le parti hanno depositato tempestivamente i propri atti difensivi.
Il 3 febbraio 2025 la difesa dell'appellante ha depositato Parte_1
rinuncia agli atti del giudizio, allegando separate dichiarazioni, sottoscritte rispettivamente dalla Sig.ra e dai signori oltreché dai difensori degli Pt_1 CP_1 appellati, nelle quali si dà atto che “l'appellante e gli appellati hanno raggiunto un accordo per la definizione della loro vertenza, pertanto, congiuntamente i Sigg.
e i Sigg. , e rinunziano al Parte_1 Controparte_1 CP_2 Parte_2 presente giudizio che sarà abbandonato come da dichiarazioni di rinunzia”.
In pari data, anche la difesa degli appellati ha depositato le medesime CP_1
dichiarazioni sottoscritte.
Benché tali dichiarazioni facciano genericamente riferimento ad una “rinuncia al giudizio” concordemente stabilita, e che soltanto l'appellante qualifichi espressamente la stessa come “rinuncia agli atti” ai sensi dell'art. 306 c.p.c.,
l'identico tenore delle stesse, le sottoscrizioni di tutte le parti e dei rispettivi difensori oltre alla qualifica data all'accordo dalla parte direttamente interessata alle eventuali conseguenze in punto di spese di lite, ossia l'appellante, inducono a configurare la dichiarazione degli appellati come accettazione della rinuncia agli atti operata dall'appellante, a nulla rilevando che la stessa si sia perfezionata mediante sottoscrizioni separate anziché contestuali a quella della Sig.ra Trattasi Pt_1
d'altronde di convenuti che non hanno proposto appelli incidentali ed in capo ai quali, pertanto, non risulta di per sé configurabile interesse all'ulteriore prosecuzione del giudizio.
Sia la rinunzia agli atti del giudizio sia l'accettazione risultano sottoscritte dai rispettivi difensori delle parti, espressamente muniti dello speciale potere di rinunciare agli atti del giudizio e di accettare la rinunzia (l'avv. Mondello in forza di procura speciale del 28 aprile 2021, gli avv. Grassi e Bonfiglio in forza della procura in calce alla comparsa di risposta in appello).
Le dette dichiarazioni (di rinunzia e di accettazione) devono, pertanto, ritenersi valide ai sensi e per gli effetti dell'art. 306 c.p.c., con la conseguenza che deve essere dichiarata l'estinzione del processo.
pagina 4 di 5 L'esplicito congiunto rinvio delle parti agli accordi tra le medesime intervenuti
(ragionevolmente regolativi anche delle spese di lite), in uno con la mancata richiesta, da parte degli appellati (che anzi, come detto, non qualificano l'opposta rinuncia ai sensi dell'art. 306 c.p.c.) di condanna della controparte alle spese, giustifica la compensazione di queste.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, così decide:
• Dichiara l'estinzione del processo;
• Dispone la compensazione fra le parti delle spese del giudizio di appello.
Così deciso in Milano, dalla Seconda Sezione Civile della Corte d'Appello, nella camera di consiglio del 12 febbraio 2025.
Il Presidente
Dott. Carlo Maddaloni
Il consigliere estensore
Dott.ssa Natalia Imarisio
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