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Sentenza 13 ottobre 2025
Sentenza 13 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 13/10/2025, n. 94 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 94 |
| Data del deposito : | 13 ottobre 2025 |
Testo completo
r.g. n. 179-1/2024 p.u.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI TERAMO Ufficio Procedure Concorsuali Il Tribunale ordinario di Teramo, in composizione collegiale nella persona dei Signori Magistrati: Dott. Carlo Calvaresi Presidente Dott. Flavio Conciatori Giudice Dott.ssa Ninetta D'Ignazio Giudice relatore a scioglimento della riserva assunta alla udienza che precede, riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente SENTENZA nel procedimento n. 179-1/2024 r.g. p.u. promosso da: rappresentata e difesa dall'Avv. Andrea Rescigno (C.F. Parte_1
) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Milano (MI), alla Piazza C.F._1 Pio XI, n. 1, in forza di procura in calce al ricorso;
-ricorrente- nei confronti di C.F./P.IVA ), con sede legale in Alba Controparte_1 P.IVA_1 Adriatica (TE), al Viale Mazzini, n. 56;
-resistente contumace- P.M.;
-intervenuto- OGGETTO: dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale;
______________ MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE Letto il ricorso per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale depositato in data 28/10/2024 da nei confronti di Parte_1 [...]
Controparte_1 esaminati gli atti ed i documenti e viste le risultanze delle informative acquisite;
sentito il Giudice relatore in camera di consiglio;
rilevato che la resistente non si è costituita nonostante la ritualità della notifica del ricorso e del decreto di fissazione della udienza dinanzi al Giudice relatore, e ritenuto doversi, pertanto, dichiararne la contumacia;
dato atto dell'intervento del P.M. in data 02/05/2025; ritenuta la competenza del Tribunale adito ai sensi degli artt. 27, co. 2 e co. 3, lett. c) e 28 CCII atteso che la resistente ha la sede legale nel circondario del medesimo Ufficio da oltre un anno dal deposito del ricorso, rilievo che consente di ritenere che la stessa abbia il centro degli interessi principali all'interno del medesimo circondario;
rilevato che la ricorrente vanta nei confronti della resistente un credito di euro 168.066,76, oltre interessi e spese, in forza del decreto ingiuntivo, provvisoriamente esecutivo, del Tribunale di Monza n. 2321 del 02/08/2024 (successivamente precettato per il maggiore importo di euro 184.470,60), con conseguente sussistenza, in capo alla stessa, della legittimazione attiva ai sensi dell'art. 37, co. 2 CCII;
rilevato che l'ammontare dei debiti esigibili supera la soglia di cui all'art. 49, co. 5 CCII avendo riguardo al credito fatto valere dalla ricorrente ed alla esposizione gravante a carico della resistente nei confronti dei creditori istituzionali, pari a complessivi euro 86.020,91 (al netto dell'importo
1 r.g. n. 179-1/2024 p.u.
sospeso, nella specie pari a zero) al 11/02/2025 (cfr. nota informativa di Agenzia delle Entrate Riscossione del 11/02/2025 acquisita in pari data); considerato che la debitrice è soggetta alla disciplina sui procedimenti concorsuali ex artt. 1, 2 e 121 CCII in quanto imprenditore commerciale avente quale oggetto sociale “l'esercizio di impresa edile in genere per conto proprio e di terzi;
l'attività di sterri e movimento terra, noleggio di attrezzature e macchinari edili a caldo (…)” (cfr. visura camerale storica in atti); ritenuto, in mancanza di elementi di prova di segno contrario evincibili dalla istruttoria espletata, che difetti in relazione alla debitrice il possesso congiunto dei requisiti di cui all'art. 2, co. 1, lett. d) CCII negli ultimi tre esercizi anteriori alla data di deposito del ricorso non essendosi la resistente costituita nonostante la rituale notifica del ricorso e del decreto di fissazione della udienza dinanzi al Giudice relatore, nella specie perfezionatasi presso la casella pec attiva, al fine di contrastare l'istanza di apertura della liquidazione giudiziale e non avendo, pertanto, assolto all'onere della prova su di essa gravante ai sensi dell'art. 121 CCII;
ritenuti, infatti, inattendibili i bilanci degli ultimi tre esercizi – acquisiti ex officio oltre che depositati, in parte, dalla ricorrente – con particolare riguardo alle poste passive in esso iscritte, alla luce delle considerazioni di seguito svolte e dei principi ermeneutici costantemente affermati dalla Suprema Corte in tema di fallimento ma validi anche per la liquidazione giudiziale secondo cui “In tema di fallimento, ai fini della prova della sussistenza dei requisiti di non fallibilità di cui all'art. 1, comma 2, l.fall., i bilanci degli ultimi tre esercizi che l'imprenditore è tenuto a depositare, ai sensi dell'art. 15, comma 4, l.fall., costituiscono strumento di prova privilegiato dell'allegazione della non fallibilità, in quanto idonei a chiarire la situazione patrimoniale e finanziaria dell'impresa, senza assurgere però a prova legale, essendo soggetti alla valutazione, da parte del giudice, dell'attendibilità dei dati contabili in essi contenuti secondo il suo prudente apprezzamento ex art. 116 c.p.c., sicché, se reputati motivatamente inattendibili, l'imprenditore rimane onerato della prova della sussistenza dei requisiti della non fallibilità.” (Cass., ord. n. 30516/2018; Cass. n. 24548/2016) e secondo cui “ai fini della prova della sussistenza dei requisiti di non fallibilità di cui all'art. 1, comma 2, l.fall., i bilanci degli ultimi tre esercizi che l'imprenditore è tenuto a depositare, ai sensi dell'art. 15, comma 4, l.fall., sono quelli già approvati e depositati nel registro delle imprese, ex art. 2435 c.c., sicché, ove difettino tali requisiti o essi non siano ritualmente osservati, il giudice può motivatamente non tenere conto dei bilanci prodotti, rimanendo l'imprenditore onerato della prova circa la sussistenza dei requisiti della non fallibilità.” (Cass., ord. n. 33091/2018; cfr., altresì, Cass. n. 13746/2017); rilevato che i bilanci chiusi al 31/12/2022 ed al 31/12/2021 (unitamente al bilancio chiuso al 31/12/2020, che non rileva, tuttavia, ai fini dell'art. 2, co. 1, lett. d) CCII), risultano approvati tutti nella stessa data dal 31/05/2023 per “questioni pandemiche del covid 19” e per il “fatto che gli altri soci sono sempre all'estero”, motivazioni che, per la loro genericità, contribuiscono a rendere maggiormente evidente l'anomala approvazione contestuale degli stessi e che, per tale ragione e per le considerazioni di seguito svolte, ne inficiano l'attendibilità alla luce della giurisprudenza di legittimità sopra richiamata;
rilevato, inoltre, che a carico della resistente sono emersi gravi elementi di prova che consentono di presumere che la stessa abbia inviato alla ricorrente una garanzia fideiussoria contraffatta, di euro 180.000,00, asseritamente rilasciata in suo favore da noto istituto di credito e rivelatasi inesistente in sede di escussione della medesima garanzia da parte della ricorrente allorché l'istituto di credito ha comunicato alla ricorrente di non avere mai rilasciato garanzie bancarie in favore della resistente esprimendosi nei seguenti termini: “con riferimento alla Vs. richiesta di Conferma Validita' della Garanzia in allegato, visionato il testo della stessa, Vi significhiamo che non si tratta di Garanzia emessa dal nostro Istituto. Non ne riconosciamo ne' la numerazione, ne' il contenuto, ne' la forma. La PEC a cui ha inviato la richiesta di escussione della garanzia Email_1 non è, e non è mai stata, una casella in uso a . La Banca agirà, a propria tutela, nelle CP_2 opportune sedi”;
2 r.g. n. 179-1/2024 p.u.
ritenuto che la richiamata inesistenza della garanzia, per come riferibile alla resistente ed in quanto risalente, all'incirca, al novembre 2023, essendo il relativo contratto datato 22/11/2023, contrasti vistosamente con i dati concernenti l'utile di esercizio e il patrimonio netto iscritti nel bilancio chiuso al 31/12/2023, rispettivamente, di euro 697.461,00 e di euro 1.559.130,00, evidenziandone la inattendibilità e la esistenza di significative problematiche economico-finanziarie in relazione alla resistente nell'esercizio chiuso al 31/12/2023;
ritenuto che
la resistente versi effettivamente in stato di insolvenza rilevante ai fini degli artt. 121 e 2, co. 1 lett. b) CCII, non essendo più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni, come desumibile dai seguenti elementi sintomatici: inadempimento del debito fatto valere da parte ricorrente nonostante la rituale notifica dell'atto di precetto presso la casella pec attiva;
inadempimento dell'esposizione debitoria in essere nei confronti dei creditori istituzionali;
mancata costituzione nel presente procedimento nonostante la rituale notifica del ricorso e del decreto di fissazione di udienza presso la casella pec attiva;
inesistenza della garanzia fideiussoria trasmessa alla ricorrente;
inattendibilità dei bilanci degli ultimi tre esercizi per le ragioni sopra svolte;
mancanza di titolarità di beni immobili alla data dell'11/10/2024 (cfr. visura estratta dalla banca dati dell'Agenzia delle Entrate, aggiornata al 11/10/2024, in atti) e di beni mobili registrati (cfr. visura PRA 10/10/2024 in atti), quantomeno nel territorio nazionale (nei bilanci degli ultimi tre esercizi, ancorché inattendibili per le considerazioni sopra svolte, risultano, infatti, iscritte immobilizzazioni materiali), circostanza anomala rispetto all'oggetto sociale della resistente, di costruzione di edifici per conto proprio e di terzi;
aumento del capitale da euro 100.000,00 ad euro 800.000,00 in data 29/03/2024 (cfr. visura camerale storica in atti), operazione straordinaria che, se valutata unitamente ai rilievi sopra svolti in relazione alle problematiche economico-finanziarie desumibili dalla inesistenza della garanzia fideiussoria suddetta, consente di fondatamente presumere la sua correlazione a perdite di esercizio;
ritenuto, pertanto, che ricorrano tutti i presupposti di legge per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della resistente;
ritenuto, alla luce della istruttoria svolta, che non ricorrano i presupposti per la nomina di uno o più esperti ai sensi dell'art. 49, co. 3, lett. b) CCII;
tenuto conto, ai fini della nomina del Curatore, dei criteri indicati dagli artt. 125, 356 e 358 CCII;
visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49, 54 e 121 CCII;
dichiara la contumacia di C.F./P.IVA ), in Controparte_1 P.IVA_1 persona del l.r.p.t.; dichiara l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di Controparte_1
(C.F./P.IVA ), con sede legale in Alba Adriatica (TE), al Viale Mazzini n. 56;
[...] P.IVA_1 nomina la Dott.ssa Ninetta D'Ignazio Giudice Delegato per la procedura;
nomina Curatore il Dott. il quale, alla luce dell'organizzazione dello studio e sulla base Persona_1 dei presupposti di cui all'art. 130 u.c. CCII risulta, allo stato, in grado di rispettare i termini di cui all'art. 213 CCI, con invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina;
autorizza il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla L.30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice,
3 r.g. n. 179-1/2024 p.u.
ordina al legale rappresentante della società sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCII;
stabilisce il giorno 11 febbraio 2026 ore 09:45 per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al Giudice Delegato;
assegna il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCII mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
avvisa i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art.10, co. 3, CCII;
segnala al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della debitrice;
dispone la prenotazione a debito del presente atto e sue conseguenze ai sensi dell'art. 146 DPR 30/05/2002 n. 115; dispone che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, comunicata al Curatore ed al ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49, co.4, CCII. Così deciso in Teramo, nella camera di consiglio del 13/10/2025.
Il Giudice relatore est. Il Presidente
Dott.ssa Ninetta D'Ignazio Dott. Carlo Calvaresi
4
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI TERAMO Ufficio Procedure Concorsuali Il Tribunale ordinario di Teramo, in composizione collegiale nella persona dei Signori Magistrati: Dott. Carlo Calvaresi Presidente Dott. Flavio Conciatori Giudice Dott.ssa Ninetta D'Ignazio Giudice relatore a scioglimento della riserva assunta alla udienza che precede, riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente SENTENZA nel procedimento n. 179-1/2024 r.g. p.u. promosso da: rappresentata e difesa dall'Avv. Andrea Rescigno (C.F. Parte_1
) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Milano (MI), alla Piazza C.F._1 Pio XI, n. 1, in forza di procura in calce al ricorso;
-ricorrente- nei confronti di C.F./P.IVA ), con sede legale in Alba Controparte_1 P.IVA_1 Adriatica (TE), al Viale Mazzini, n. 56;
-resistente contumace- P.M.;
-intervenuto- OGGETTO: dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale;
______________ MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE Letto il ricorso per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale depositato in data 28/10/2024 da nei confronti di Parte_1 [...]
Controparte_1 esaminati gli atti ed i documenti e viste le risultanze delle informative acquisite;
sentito il Giudice relatore in camera di consiglio;
rilevato che la resistente non si è costituita nonostante la ritualità della notifica del ricorso e del decreto di fissazione della udienza dinanzi al Giudice relatore, e ritenuto doversi, pertanto, dichiararne la contumacia;
dato atto dell'intervento del P.M. in data 02/05/2025; ritenuta la competenza del Tribunale adito ai sensi degli artt. 27, co. 2 e co. 3, lett. c) e 28 CCII atteso che la resistente ha la sede legale nel circondario del medesimo Ufficio da oltre un anno dal deposito del ricorso, rilievo che consente di ritenere che la stessa abbia il centro degli interessi principali all'interno del medesimo circondario;
rilevato che la ricorrente vanta nei confronti della resistente un credito di euro 168.066,76, oltre interessi e spese, in forza del decreto ingiuntivo, provvisoriamente esecutivo, del Tribunale di Monza n. 2321 del 02/08/2024 (successivamente precettato per il maggiore importo di euro 184.470,60), con conseguente sussistenza, in capo alla stessa, della legittimazione attiva ai sensi dell'art. 37, co. 2 CCII;
rilevato che l'ammontare dei debiti esigibili supera la soglia di cui all'art. 49, co. 5 CCII avendo riguardo al credito fatto valere dalla ricorrente ed alla esposizione gravante a carico della resistente nei confronti dei creditori istituzionali, pari a complessivi euro 86.020,91 (al netto dell'importo
1 r.g. n. 179-1/2024 p.u.
sospeso, nella specie pari a zero) al 11/02/2025 (cfr. nota informativa di Agenzia delle Entrate Riscossione del 11/02/2025 acquisita in pari data); considerato che la debitrice è soggetta alla disciplina sui procedimenti concorsuali ex artt. 1, 2 e 121 CCII in quanto imprenditore commerciale avente quale oggetto sociale “l'esercizio di impresa edile in genere per conto proprio e di terzi;
l'attività di sterri e movimento terra, noleggio di attrezzature e macchinari edili a caldo (…)” (cfr. visura camerale storica in atti); ritenuto, in mancanza di elementi di prova di segno contrario evincibili dalla istruttoria espletata, che difetti in relazione alla debitrice il possesso congiunto dei requisiti di cui all'art. 2, co. 1, lett. d) CCII negli ultimi tre esercizi anteriori alla data di deposito del ricorso non essendosi la resistente costituita nonostante la rituale notifica del ricorso e del decreto di fissazione della udienza dinanzi al Giudice relatore, nella specie perfezionatasi presso la casella pec attiva, al fine di contrastare l'istanza di apertura della liquidazione giudiziale e non avendo, pertanto, assolto all'onere della prova su di essa gravante ai sensi dell'art. 121 CCII;
ritenuti, infatti, inattendibili i bilanci degli ultimi tre esercizi – acquisiti ex officio oltre che depositati, in parte, dalla ricorrente – con particolare riguardo alle poste passive in esso iscritte, alla luce delle considerazioni di seguito svolte e dei principi ermeneutici costantemente affermati dalla Suprema Corte in tema di fallimento ma validi anche per la liquidazione giudiziale secondo cui “In tema di fallimento, ai fini della prova della sussistenza dei requisiti di non fallibilità di cui all'art. 1, comma 2, l.fall., i bilanci degli ultimi tre esercizi che l'imprenditore è tenuto a depositare, ai sensi dell'art. 15, comma 4, l.fall., costituiscono strumento di prova privilegiato dell'allegazione della non fallibilità, in quanto idonei a chiarire la situazione patrimoniale e finanziaria dell'impresa, senza assurgere però a prova legale, essendo soggetti alla valutazione, da parte del giudice, dell'attendibilità dei dati contabili in essi contenuti secondo il suo prudente apprezzamento ex art. 116 c.p.c., sicché, se reputati motivatamente inattendibili, l'imprenditore rimane onerato della prova della sussistenza dei requisiti della non fallibilità.” (Cass., ord. n. 30516/2018; Cass. n. 24548/2016) e secondo cui “ai fini della prova della sussistenza dei requisiti di non fallibilità di cui all'art. 1, comma 2, l.fall., i bilanci degli ultimi tre esercizi che l'imprenditore è tenuto a depositare, ai sensi dell'art. 15, comma 4, l.fall., sono quelli già approvati e depositati nel registro delle imprese, ex art. 2435 c.c., sicché, ove difettino tali requisiti o essi non siano ritualmente osservati, il giudice può motivatamente non tenere conto dei bilanci prodotti, rimanendo l'imprenditore onerato della prova circa la sussistenza dei requisiti della non fallibilità.” (Cass., ord. n. 33091/2018; cfr., altresì, Cass. n. 13746/2017); rilevato che i bilanci chiusi al 31/12/2022 ed al 31/12/2021 (unitamente al bilancio chiuso al 31/12/2020, che non rileva, tuttavia, ai fini dell'art. 2, co. 1, lett. d) CCII), risultano approvati tutti nella stessa data dal 31/05/2023 per “questioni pandemiche del covid 19” e per il “fatto che gli altri soci sono sempre all'estero”, motivazioni che, per la loro genericità, contribuiscono a rendere maggiormente evidente l'anomala approvazione contestuale degli stessi e che, per tale ragione e per le considerazioni di seguito svolte, ne inficiano l'attendibilità alla luce della giurisprudenza di legittimità sopra richiamata;
rilevato, inoltre, che a carico della resistente sono emersi gravi elementi di prova che consentono di presumere che la stessa abbia inviato alla ricorrente una garanzia fideiussoria contraffatta, di euro 180.000,00, asseritamente rilasciata in suo favore da noto istituto di credito e rivelatasi inesistente in sede di escussione della medesima garanzia da parte della ricorrente allorché l'istituto di credito ha comunicato alla ricorrente di non avere mai rilasciato garanzie bancarie in favore della resistente esprimendosi nei seguenti termini: “con riferimento alla Vs. richiesta di Conferma Validita' della Garanzia in allegato, visionato il testo della stessa, Vi significhiamo che non si tratta di Garanzia emessa dal nostro Istituto. Non ne riconosciamo ne' la numerazione, ne' il contenuto, ne' la forma. La PEC a cui ha inviato la richiesta di escussione della garanzia Email_1 non è, e non è mai stata, una casella in uso a . La Banca agirà, a propria tutela, nelle CP_2 opportune sedi”;
2 r.g. n. 179-1/2024 p.u.
ritenuto che la richiamata inesistenza della garanzia, per come riferibile alla resistente ed in quanto risalente, all'incirca, al novembre 2023, essendo il relativo contratto datato 22/11/2023, contrasti vistosamente con i dati concernenti l'utile di esercizio e il patrimonio netto iscritti nel bilancio chiuso al 31/12/2023, rispettivamente, di euro 697.461,00 e di euro 1.559.130,00, evidenziandone la inattendibilità e la esistenza di significative problematiche economico-finanziarie in relazione alla resistente nell'esercizio chiuso al 31/12/2023;
ritenuto che
la resistente versi effettivamente in stato di insolvenza rilevante ai fini degli artt. 121 e 2, co. 1 lett. b) CCII, non essendo più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni, come desumibile dai seguenti elementi sintomatici: inadempimento del debito fatto valere da parte ricorrente nonostante la rituale notifica dell'atto di precetto presso la casella pec attiva;
inadempimento dell'esposizione debitoria in essere nei confronti dei creditori istituzionali;
mancata costituzione nel presente procedimento nonostante la rituale notifica del ricorso e del decreto di fissazione di udienza presso la casella pec attiva;
inesistenza della garanzia fideiussoria trasmessa alla ricorrente;
inattendibilità dei bilanci degli ultimi tre esercizi per le ragioni sopra svolte;
mancanza di titolarità di beni immobili alla data dell'11/10/2024 (cfr. visura estratta dalla banca dati dell'Agenzia delle Entrate, aggiornata al 11/10/2024, in atti) e di beni mobili registrati (cfr. visura PRA 10/10/2024 in atti), quantomeno nel territorio nazionale (nei bilanci degli ultimi tre esercizi, ancorché inattendibili per le considerazioni sopra svolte, risultano, infatti, iscritte immobilizzazioni materiali), circostanza anomala rispetto all'oggetto sociale della resistente, di costruzione di edifici per conto proprio e di terzi;
aumento del capitale da euro 100.000,00 ad euro 800.000,00 in data 29/03/2024 (cfr. visura camerale storica in atti), operazione straordinaria che, se valutata unitamente ai rilievi sopra svolti in relazione alle problematiche economico-finanziarie desumibili dalla inesistenza della garanzia fideiussoria suddetta, consente di fondatamente presumere la sua correlazione a perdite di esercizio;
ritenuto, pertanto, che ricorrano tutti i presupposti di legge per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della resistente;
ritenuto, alla luce della istruttoria svolta, che non ricorrano i presupposti per la nomina di uno o più esperti ai sensi dell'art. 49, co. 3, lett. b) CCII;
tenuto conto, ai fini della nomina del Curatore, dei criteri indicati dagli artt. 125, 356 e 358 CCII;
visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49, 54 e 121 CCII;
dichiara la contumacia di C.F./P.IVA ), in Controparte_1 P.IVA_1 persona del l.r.p.t.; dichiara l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di Controparte_1
(C.F./P.IVA ), con sede legale in Alba Adriatica (TE), al Viale Mazzini n. 56;
[...] P.IVA_1 nomina la Dott.ssa Ninetta D'Ignazio Giudice Delegato per la procedura;
nomina Curatore il Dott. il quale, alla luce dell'organizzazione dello studio e sulla base Persona_1 dei presupposti di cui all'art. 130 u.c. CCII risulta, allo stato, in grado di rispettare i termini di cui all'art. 213 CCI, con invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina;
autorizza il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla L.30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice,
3 r.g. n. 179-1/2024 p.u.
ordina al legale rappresentante della società sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCII;
stabilisce il giorno 11 febbraio 2026 ore 09:45 per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al Giudice Delegato;
assegna il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCII mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
avvisa i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art.10, co. 3, CCII;
segnala al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della debitrice;
dispone la prenotazione a debito del presente atto e sue conseguenze ai sensi dell'art. 146 DPR 30/05/2002 n. 115; dispone che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, comunicata al Curatore ed al ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49, co.4, CCII. Così deciso in Teramo, nella camera di consiglio del 13/10/2025.
Il Giudice relatore est. Il Presidente
Dott.ssa Ninetta D'Ignazio Dott. Carlo Calvaresi
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