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Sentenza 22 novembre 2025
Sentenza 22 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 22/11/2025, n. 3981 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3981 |
| Data del deposito : | 22 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI SEZIONE LAVORO E DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA
composta dai magistrati:
1.dr.ssa Rosa Bernardina Cristofano Presidente
2.dr.ssa Laura Scarlatelli Consigliere
3.dott.ssa Laura Laureti Consigliere rel.
riunita in camera di consiglio alla udienza del 10/11/2025, celebrata mediante il deposito di note di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato in grado di appello la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 285/2022
T R A
con sede centrale in Parte_1
Roma, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Erminio Capasso, Ida Verrengia, Gianluca Tellone, Mauro Elberti, Itala De Benedictis e Vincenzo di Maio, che lo rappresentano congiuntamente e disgiuntamente all'avv.to Luca Cuzzupoli, elettivamente domiciliato in Napoli alla Via A. de Gasperi Ufficio Legale Pt_1
Appellante
E
Controparte_1
Appellato non costituito
E
in persona del legale rappresentante;
Controparte_2
Appellato non costituito
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato presso questa Corte territoriale in data 16.2.2022 l' ha proposto Pt_1 appello per la riforma della sentenza n. 427/2022 depositata il 14.2.2022 del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere che ha parzialmente accolto l'opposizione avverso l'estratto di ruolo azionata da concernente venti cartelle di pagamento e sei avvisi di addebito. Controparte_1
L'odierno appellato aveva esposto nel precedente grado di essersi recato in data 22.9.2017 presso l'Agente della Riscossione per un controllo della sua posizione debitoria e di essere venuto a
1 conoscenza, in quella occasione, della esistenza di cartelle di pagamento e avvisi di addebito a suo carico per contributi IVS coltivatore diretto o operaio dipendente relativi a diverse annualità tra il 1999 e il 2015. Ha impugnato i predetti titoli lamentando l'omessa notificazione e la prescrizione quinquennale.
Con la sentenza gravata, il Giudice ha così statuito: “1) Dichiara la parziale cessazione della materia del contendere, limitatamente alle cartelle di pagamento portanti debiti con poste inferiori ad € 1.000,00 e affidate al Concessionario tra il 2000 e il 2010;
2) Dichiara l'inammissibilità dell'opposizione ad estratto di ruolo per le restanti cartelle;
3) Dichiara non dovuti i contributi previdenziali portati dagli avvisi di addebito nn. 328 2011 200 0503 538; 328 2013 000 3462 744; 328 2013 000 3806 440 per maturata prescrizione quinquennale;
4) Annulla gli avvisi di addebito nn. 328 2015 000 2593 863; 328 2016 000 5628 373; 328 2016 000 5674 671 per omessa notifica;
Cont
5) Compensa integralmente le spese di lite con;
6) Condanna l' al pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente, che liquida in euro Pt_1
844,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, se dovute, in base ai valori minimi del DM 55/2014, da distrarsi al procuratore antistatario”.
L' ha impugnato detta statuizione nella parte in cui ha dichiarato prescritti i contributi Pt_1 previdenziali ovvero annullato gli avvisi di addebito per omessa notifica, eccependo l'inammissibilità del ricorso per assenza della preventiva domanda amministrativa;
la carenza di interesse ad agire ex art. 100 c.p.c., stante la regolare notifica degli avvisi di addebito, in assenza di azioni esecutive iniziate e comprovate dal Concessionario della Riscossione;
l'inammissibilità della impugnazione di estratto di ruolo ex art. 3 bis del D.L. 146/2021 convertito in L. 215/2021; nel merito la regolare notifica degli avvisi di addebito e la tempestiva interruzione della prescrizione.
Ha concluso chiedendo in via preliminare, di dichiarare la improponibilità e/o inammissibilità del giudizio per difetto di domanda amministrativa di sgravio e carenza di interesse ex art. 100 cpc;
comunque, rigettare la domanda perché infondata in fatto e diritto, sempre con condanna dell'opponente alle somme dovute all' indicate nelle cartelle esattoriali e negli avvisi di Pt_1 addebito o alla diversa maggiore o minore somma da accertarsi in corso di causa. Con vittoria di spese.
Effettuata la comunicazione del decreto ex art. 435 c.p.c., la Corte ha disposto la trattazione scritta con decreto comunicato al difensore, onerando la parte appellante del deposito dell'atto notificato.
Ritualmente comunicato il decreto per la trattazione scritta, l'appellante non ha depositato le note per l'udienza del 13.10.2025 entro la data dell'udienza stessa, né ha dato prova di aver notificato l'atto di appello alle controparti non costituite.
Quindi – dopo un rinvio ex art. 348 c.p.c. comunicato dalla cancelleria –all'udienza odierna come
“sostituita” ex art. 127 ter c.p.c., verificato il deposito tardivo in data 14.10.2025 delle note scritte per l'udienza del 13.10.2025, difettando tuttora la produzione di note per l'odierna udienza del 10.11.2025, non risultando costituito l'appellato né essendovi prova della notifica dell'atto di gravame, la Corte ha trattenuto la causa in decisione.
2 L'appello è improcedibile.
Trova applicazione la disposizione di cui all'art. 348, 2° comma, c.p.c., che sancisce l'improcedibilità dell'appello nel caso che l'appellante, pur costituito in giudizio, non comparisca né alla prima udienza, né a quella successiva di cui gli sia stata data comunicazione. La norma si applica anche alle controversie di lavoro, mancando nel titolo IV del codice di procedura civile una disposizione speciale che regoli la medesima situazione processuale (cfr., anche di recente, Cass. Sez. Lav., sentenza n. 5643 del 09/03/2009; n. 5238 del 4/3/2011).
Nel decreto di trattazione scritta, ritualmente comunicato, è contenuto l'avviso che “in caso di mancato deposito delle note conclusive di trattazione scritta sarà assegnato un nuovo termine perentorio per il deposito delle note scritte o fissa udienza. Se nessuna delle parti deposita le note nel nuovo termine o compare all'udienza, si applicheranno le conseguenze di legge”.
Poiché l'appellante non è comparso all'udienza fissata per la discussione, né alla udienza successiva cui la trattazione della causa è stata rinviata per la sua assenza, pur avendo avuto rituale comunicazione del rinvio, l'impugnazione dev'essere dichiarata improcedibile.
Ad integrazione delle considerazioni sopra esposte, si osserva che secondo l'orientamento della Suprema Corte nel rito del lavoro l'appello, pur tempestivamente proposto nel termine previsto dalla legge, è improcedibile ove la notificazione del ricorso depositato e del decreto di fissazione dell'udienza non sia avvenuta, non essendo consentito – alla stregua di un'interpretazione costituzionalmente orientata imposta dal principio della cosiddetta ragionevole durata del processo ex art. 111, secondo comma, Cost. - al giudice di assegnare, ex art. 421 cod. proc. civ., all'appellante un termine perentorio per provvedere ad una nuova notifica a norma dell'art. 291 cod. proc. civ. (Cass. Sezioni Unite, n. 20604 del 30/7/2008)
Nel caso in esame, le parti appellate non risultano costituite e l'appellante non ha depositato le richieste note scritte neppure entro il nuovo termine perentorio fissato ex art. 127-ter c.p.c., né ha dato prova – come dovuto - di aver ritualmente notificato il gravame per la prima udienza fissata per la discussione.
In difetto di notifica dell'appello, nonostante la rituale comunicazione del decreto ex art. 435 c.p.c., si è determinata certamente la predetta situazione di improcedibilità, la quale va dichiarata d'ufficio a prescindere da ogni sollecitazione proveniente dalle parti, coerentemente con l'orientamento sopra richiamato delle Sezioni Unite.
Nulla è dovuto per le spese, non risultando costituite le parti appellate.
Nella fattispecie è applicabile ratione temporis l'art. 1 comma 17 della legge 24 dicembre 2012 n. 228 che ha modificato il DPR 115/2002 (Testo unico in materia di spese di giustizia, inserendo all'articolo 13, dopo il comma 1-ter, il comma 1- quater), in ordine al pagamento del doppio del contributo unificato previsto per il caso in cui l'impugnazione, anche incidentale, sia respinta integralmente o dichiarata inammissibile o improcedibile.
P.Q.M.
La Corte così provvede: 1) dichiara l'improcedibilità dell'appello; 3 2) nulla per le spese del grado.
3) Dà atto, ai fini delle valutazioni di competenza di questo Collegio, della sussistenza dei presupposti di cui al co.
1-quater dell'art. 13 D.P.R. n. 115 del 2002, come introdotto dall'art. 1 co. 17 L. 24.12.2012 n. 228, per l'insorgenza dell'obbligo di pagamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi del comma 1-bis del medesimo art. 13, se dovuto.
Napoli, 10.11.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Laura Laureti dott.ssa Rosa Bernardina Cristofano
4
composta dai magistrati:
1.dr.ssa Rosa Bernardina Cristofano Presidente
2.dr.ssa Laura Scarlatelli Consigliere
3.dott.ssa Laura Laureti Consigliere rel.
riunita in camera di consiglio alla udienza del 10/11/2025, celebrata mediante il deposito di note di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato in grado di appello la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 285/2022
T R A
con sede centrale in Parte_1
Roma, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Erminio Capasso, Ida Verrengia, Gianluca Tellone, Mauro Elberti, Itala De Benedictis e Vincenzo di Maio, che lo rappresentano congiuntamente e disgiuntamente all'avv.to Luca Cuzzupoli, elettivamente domiciliato in Napoli alla Via A. de Gasperi Ufficio Legale Pt_1
Appellante
E
Controparte_1
Appellato non costituito
E
in persona del legale rappresentante;
Controparte_2
Appellato non costituito
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato presso questa Corte territoriale in data 16.2.2022 l' ha proposto Pt_1 appello per la riforma della sentenza n. 427/2022 depositata il 14.2.2022 del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere che ha parzialmente accolto l'opposizione avverso l'estratto di ruolo azionata da concernente venti cartelle di pagamento e sei avvisi di addebito. Controparte_1
L'odierno appellato aveva esposto nel precedente grado di essersi recato in data 22.9.2017 presso l'Agente della Riscossione per un controllo della sua posizione debitoria e di essere venuto a
1 conoscenza, in quella occasione, della esistenza di cartelle di pagamento e avvisi di addebito a suo carico per contributi IVS coltivatore diretto o operaio dipendente relativi a diverse annualità tra il 1999 e il 2015. Ha impugnato i predetti titoli lamentando l'omessa notificazione e la prescrizione quinquennale.
Con la sentenza gravata, il Giudice ha così statuito: “1) Dichiara la parziale cessazione della materia del contendere, limitatamente alle cartelle di pagamento portanti debiti con poste inferiori ad € 1.000,00 e affidate al Concessionario tra il 2000 e il 2010;
2) Dichiara l'inammissibilità dell'opposizione ad estratto di ruolo per le restanti cartelle;
3) Dichiara non dovuti i contributi previdenziali portati dagli avvisi di addebito nn. 328 2011 200 0503 538; 328 2013 000 3462 744; 328 2013 000 3806 440 per maturata prescrizione quinquennale;
4) Annulla gli avvisi di addebito nn. 328 2015 000 2593 863; 328 2016 000 5628 373; 328 2016 000 5674 671 per omessa notifica;
Cont
5) Compensa integralmente le spese di lite con;
6) Condanna l' al pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente, che liquida in euro Pt_1
844,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, se dovute, in base ai valori minimi del DM 55/2014, da distrarsi al procuratore antistatario”.
L' ha impugnato detta statuizione nella parte in cui ha dichiarato prescritti i contributi Pt_1 previdenziali ovvero annullato gli avvisi di addebito per omessa notifica, eccependo l'inammissibilità del ricorso per assenza della preventiva domanda amministrativa;
la carenza di interesse ad agire ex art. 100 c.p.c., stante la regolare notifica degli avvisi di addebito, in assenza di azioni esecutive iniziate e comprovate dal Concessionario della Riscossione;
l'inammissibilità della impugnazione di estratto di ruolo ex art. 3 bis del D.L. 146/2021 convertito in L. 215/2021; nel merito la regolare notifica degli avvisi di addebito e la tempestiva interruzione della prescrizione.
Ha concluso chiedendo in via preliminare, di dichiarare la improponibilità e/o inammissibilità del giudizio per difetto di domanda amministrativa di sgravio e carenza di interesse ex art. 100 cpc;
comunque, rigettare la domanda perché infondata in fatto e diritto, sempre con condanna dell'opponente alle somme dovute all' indicate nelle cartelle esattoriali e negli avvisi di Pt_1 addebito o alla diversa maggiore o minore somma da accertarsi in corso di causa. Con vittoria di spese.
Effettuata la comunicazione del decreto ex art. 435 c.p.c., la Corte ha disposto la trattazione scritta con decreto comunicato al difensore, onerando la parte appellante del deposito dell'atto notificato.
Ritualmente comunicato il decreto per la trattazione scritta, l'appellante non ha depositato le note per l'udienza del 13.10.2025 entro la data dell'udienza stessa, né ha dato prova di aver notificato l'atto di appello alle controparti non costituite.
Quindi – dopo un rinvio ex art. 348 c.p.c. comunicato dalla cancelleria –all'udienza odierna come
“sostituita” ex art. 127 ter c.p.c., verificato il deposito tardivo in data 14.10.2025 delle note scritte per l'udienza del 13.10.2025, difettando tuttora la produzione di note per l'odierna udienza del 10.11.2025, non risultando costituito l'appellato né essendovi prova della notifica dell'atto di gravame, la Corte ha trattenuto la causa in decisione.
2 L'appello è improcedibile.
Trova applicazione la disposizione di cui all'art. 348, 2° comma, c.p.c., che sancisce l'improcedibilità dell'appello nel caso che l'appellante, pur costituito in giudizio, non comparisca né alla prima udienza, né a quella successiva di cui gli sia stata data comunicazione. La norma si applica anche alle controversie di lavoro, mancando nel titolo IV del codice di procedura civile una disposizione speciale che regoli la medesima situazione processuale (cfr., anche di recente, Cass. Sez. Lav., sentenza n. 5643 del 09/03/2009; n. 5238 del 4/3/2011).
Nel decreto di trattazione scritta, ritualmente comunicato, è contenuto l'avviso che “in caso di mancato deposito delle note conclusive di trattazione scritta sarà assegnato un nuovo termine perentorio per il deposito delle note scritte o fissa udienza. Se nessuna delle parti deposita le note nel nuovo termine o compare all'udienza, si applicheranno le conseguenze di legge”.
Poiché l'appellante non è comparso all'udienza fissata per la discussione, né alla udienza successiva cui la trattazione della causa è stata rinviata per la sua assenza, pur avendo avuto rituale comunicazione del rinvio, l'impugnazione dev'essere dichiarata improcedibile.
Ad integrazione delle considerazioni sopra esposte, si osserva che secondo l'orientamento della Suprema Corte nel rito del lavoro l'appello, pur tempestivamente proposto nel termine previsto dalla legge, è improcedibile ove la notificazione del ricorso depositato e del decreto di fissazione dell'udienza non sia avvenuta, non essendo consentito – alla stregua di un'interpretazione costituzionalmente orientata imposta dal principio della cosiddetta ragionevole durata del processo ex art. 111, secondo comma, Cost. - al giudice di assegnare, ex art. 421 cod. proc. civ., all'appellante un termine perentorio per provvedere ad una nuova notifica a norma dell'art. 291 cod. proc. civ. (Cass. Sezioni Unite, n. 20604 del 30/7/2008)
Nel caso in esame, le parti appellate non risultano costituite e l'appellante non ha depositato le richieste note scritte neppure entro il nuovo termine perentorio fissato ex art. 127-ter c.p.c., né ha dato prova – come dovuto - di aver ritualmente notificato il gravame per la prima udienza fissata per la discussione.
In difetto di notifica dell'appello, nonostante la rituale comunicazione del decreto ex art. 435 c.p.c., si è determinata certamente la predetta situazione di improcedibilità, la quale va dichiarata d'ufficio a prescindere da ogni sollecitazione proveniente dalle parti, coerentemente con l'orientamento sopra richiamato delle Sezioni Unite.
Nulla è dovuto per le spese, non risultando costituite le parti appellate.
Nella fattispecie è applicabile ratione temporis l'art. 1 comma 17 della legge 24 dicembre 2012 n. 228 che ha modificato il DPR 115/2002 (Testo unico in materia di spese di giustizia, inserendo all'articolo 13, dopo il comma 1-ter, il comma 1- quater), in ordine al pagamento del doppio del contributo unificato previsto per il caso in cui l'impugnazione, anche incidentale, sia respinta integralmente o dichiarata inammissibile o improcedibile.
P.Q.M.
La Corte così provvede: 1) dichiara l'improcedibilità dell'appello; 3 2) nulla per le spese del grado.
3) Dà atto, ai fini delle valutazioni di competenza di questo Collegio, della sussistenza dei presupposti di cui al co.
1-quater dell'art. 13 D.P.R. n. 115 del 2002, come introdotto dall'art. 1 co. 17 L. 24.12.2012 n. 228, per l'insorgenza dell'obbligo di pagamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi del comma 1-bis del medesimo art. 13, se dovuto.
Napoli, 10.11.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Laura Laureti dott.ssa Rosa Bernardina Cristofano
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