TRIB
Sentenza 16 settembre 2025
Sentenza 16 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 16/09/2025, n. 1959 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 1959 |
| Data del deposito : | 16 settembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1250/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TARANTO
AREA CIVILE-SEZ. 2°
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dr. Valerio L.G. Seclì ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1250/2024 promossa da:
e rappresentati e difesi dall'Avv. Antonio Mele (PEC: Parte_1 Parte_2
Email_1
ATTORI contro
, in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione, Controparte_1 rappresentato e difeso dagli Avv. Rossella Farnelli (PEC e Maria Email_2
Grazia Chiumarulo (PEC: e Email_3
CONVENUTA
CONCLUSIONI come da verbale dell'udienza del 16/09/2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
e proprietari di locali commerciali posti al piano terra e di Parte_1 Parte_2 un appartamento sito al primo piano dell'edificio condominiale sito in Taranto, alla via Puglie n° 113, esperito un ricorso ex art. 700 c.p.c. per la riattivazione della fornitura idrica, rigettato dall'intestato Tribunale, evocavano in giudizio l' , per ivi sentir dichiarare l'illegittimità della sospensione della Controparte_1 fornitura idrica condominiale e del preavviso di risoluzione del contratto di somministrazione comunicata dall'Ente gestore del servizio idrico nel caso in cui i locali commerciali posti al piano terra, non avessero proceduto alla richiesta di somministrazione individuale ovvero a dotarsi di contatori autonomi come previsto dalle norme del Servizio Idrico Integrato. Si costituiva l' la quale contestava le deduzioni attoree deducendone l'infondatezza; esponeva che CP_1 le norme del Servizio Idrico Integrato vietano l'uso promiscuo delle forniture idriche e prevede la risoluzione del contratto di somministrazione in caso di violazioni;
che la tariffa agevolata per uso domestico non può essere applicata ai locali commerciali, che prevedono un profilo tariffario più oneroso;
nelle conclusioni chiede dichiararsi la legittimità del proprio operato volto alla risoluzione contrattuale in presenza di accertato uso promiscuo e, correlativamente, l'illegittimità dell'uso della fornitura idrica condominiale da parte degli odierni attori, titolari di locali con uso diverso da quello abitativo.
Disposta la prosecuzione del processo nelle forme del rito semplificato, il giudizio, di natura documentale, approdava per la decisione ex art. 281-terdecies all'udienza del 18 marzo 2025, con assegnazione alle parti del termine per il deposito di note conclusive sino all'udienza.
Con ordinanza in data 22/07/2025 il giudizio veniva rimesso sul ruolo per chiarimenti. Agli esposti fini e, all'esito, per la decisione previa discussione orale, veniva fissata l'udienza del 16/09/2025. All'odierna udienza, resi i chiarimenti opportuni ed esaurita la discussione orale, la causa è stata decisa con separato provvedimento mediante lettura alle parti.
In ordine agli assunti delle parti, si osserva quanto segue.
Dalle emergenze processuali risulta che, il contratto di fornitura idrica condominiale per uso domestico, attivo dal 1969 e rinnovato nel 1985, è stato utilizzato dai condomini, odierni attori, anche per i locali destinati ad uso commerciale. A seguito della segnalazione, da parte di un condomino, di detto utilizzo promiscuo,
[...] ha sollecitato al condominio la separazione delle utenze per i locali commerciali, preavvisando la CP_1 sospensione della fornitura e la risoluzione contrattuale in caso di inottemperanza.
Gli odierni attori deducono l'illegittimità dell'operato di sulla base dell'asserita inapplicabilità delle CP_1 disposizioni richiamate da esso gestore (art. 14 e art. 22 del Regolamento del S.I.I.) al contratto condominiale, il quale prevede l'uso comune dell'acqua per diverse destinazioni, non sussistendo evidenza alcuna che i locali commerciali abbiano usato l'acqua per fini industriali.
L'assunto non è condivisibile.
Il Dlgs 152/2006 all'art. 146 dispone che le Regioni debbano adottare misure volte ad «…f) installare contatori per il consumo dell'acqua in ogni singola unità abitativa nonché contatori differenziati per le attività produttive e del settore terziario esercitate nel contesto urbano»
Le norme del Servizio Idrico integrato, applicate dal gestore (ex art. 2 Dlgs. n. 141/1999) nell'Ambito CP_1
Territoriale Ottimale Puglia, definiscono le condizioni generali di contratto vincolanti per gli utenti del contratto di somministrazione idrica ex art. 1559 c.c., come previsto dal medesimo Regolamento.
L'art. 2 recita testualmente: “Il presente Regolamento…è parte integrante di ogni contratto di fornitura del
Servizio idrico (punto 2.) e che “Ciascun contratto in essere, preesistente all'approvazione del presente
Regolamento, si intende adeguato alle prescrizioni del presente Regolamento” (punto 3.); ciò viene ribadito nelle norme transitorie e finali all'art. 62 (Adeguamento dei contratti esistenti) “Ciascun contratto in essere si intende adeguato alle prescrizioni del presente Regolamento” ed all'art. 64 (Obbligatorietà) “Il presente
Regolamento è obbligatorio ed efficace per tutti gli utenti e costituisce parte integrante e sostanziale di ogni contratto di somministrazione, senza che ne occorra la materiale trascrizione”. Tali norme stabiliscono che le unità immobiliari destinate ad attività commerciali debbano dotarsi di un'utenza apposita vietando le utenze promiscue, cioè quelle che, pur restando unitarie, assicurano al contempo servizi idrici per usi diversi (domestico, commerciale, artigianale, ecc.).
L' (Autorità di regolazione per l'energia reti e ambiente) con deliberazione n. 665/2017/R/IDR del CP_2
28/9/2017 all'art. 26.7 dell'all. A, ha stabilito che «Con l'obiettivo finale di rendere più consapevoli gli utenti Cont circa i propri consumi tramite l'installazione di un misuratore per ogni singola unità immobiliare, l o altro soggetto competente richiede al gestore del servizio di acquedotto di promuovere, nei casi di utenze condominiali che sottendono unità immobiliari con tipologie di utenza sia domestiche che non domestiche,
l'installazione di misuratori differenziati, atti almeno a separare i consumi relativi alle tipologie di utenza domestiche da quelli relativi alle non domestiche».
L'art. 14 del Regolamento del S.I.I.-Puglia (Destinatario della somministrazione) al punto 3 stabilisce che «Al fine della corretta individuazione della tipologia d'uso e della conseguente fatturazione dei consumi, la somministrazione avverrà per singolo utente/unità immobiliare servita e per ogni uso;
non sono consentite somministrazioni plurime o promiscue»
Nel caso in cui, all'interno del medesimo condominio, vi siano oltre alle abitazioni anche attività commerciali,
è dovere dell'assemblea deliberare l'installazione di contatori individuali, quantomeno in corrispondenza dei negozi e dei magazzini, anche al fine di rendere possibile una corretta ripartizione delle spese per i servizi idrici.
Le norme del S.I.I. nell'Ambito Territoriale Ottimale Puglia escludono l'applicazione della tariffa domestica per immobili con attività commerciali o fini di lucro, per i quali prevede invece un profilo tariffario più oneroso.
La ratio è garantire la disponibilità della risorsa idrica per uso umano a tariffa agevolata.
L'art. 12 del Regolamento definisce, infatti, gli usi e tipologie di forniture «…ai quali corrisponde una specifica tariffa e articolazione delle quote fisse e dei corrispettivi variabili di acquedotto, fognatura e depurazione…», differenziando quelle ad uso (A. potabile ed igienico-sanitario) domestico (lett. “a”) che «…riguarda
l'erogazione di acqua ad abitazioni e a comunità che non esercitano attività commerciali o comunque aventi fine di lucro» (uso domestico residente - uso domestico non residente - uso condominiale: fornitura effettuata con unico contatore destinato a servire più unità immobiliari, anche con diverse destinazioni d'uso) da quelle ad uso non domestico (lett. “b”) nelle quali rientra espressamente l'uso commerciale.
Il regolamento evidenzia, quindi, una chiara distinzione tra abitazioni da un lato ed immobili nei quali viene esercitata attività commerciale dall'altro, in cui vanno installati «contatori differenziati» (differenziazione ovvia in quanto rispondente alla diversa utilizzazione dell'immobile).
La tesi, sostenuta dagli attori, secondo cui, nella specie, la fornitura dei n. 4 locali a piano terra facenti parti del , adibiti ad attività commerciali, rientrerebbe nello “uso condominiale” per Controparte_4 la “fornitura effettuata con unico contratto destinato a servire più unità immobiliari, anche con diverse destinazioni d'uso” non è pertanto sostenibile.
Parimenti, la circostanza che la fornitura, concessa a suo tempo al condominio per uso domestico, sia stata utilizzata anche dagli attori nei locali a piano terra destinati ad uso (diverso) commerciale, certamente non legittima né attribuisce agli attori il diritto di (continuare ad) usufruire della tipologia di utenza domestica in contrasto ed in violazione delle norme del Servizio Idrico Integrato, stante altresì il chiaro disposto di cui agli artt. 62: (Adeguamento dei contratti esistenti – 1. Ciascun contratto in essere si intende adeguato alle prescrizioni del presente Regolamento) e 11: (Uso dell'acqua e delle opere di acquedotto, fognatura e depurazione – punto 6 - L'acqua si intende erogata esclusivamente per gli usi previsti dal contratto, nel luogo indicato nel medesimo e resta, altresì, vietata qualsiasi utilizzazione della fognatura diversa da quella concessa per contratto pena la risoluzione in tronco - del contratto stesso…) del Regolamento.
La risoluzione contrattuale, nei casi di somministrazione per un immobile, o un uso, diverso da quello stabilito in contratto è ribadita all'art. 22 punto 3 lett. f) del Regolamento.
In conclusione, le norme del S.I.I., vincolanti per gli utenti del contratto di somministrazione ex art. 1559 c.c., vietano l'uso promiscuo delle forniture idriche, prevedono l'obbligo di separazione delle utenze mediante l'installazione di contatori singoli e la risoluzione del contratto in caso di inottemperanza.
La tariffa agevolata per uso domestico non può essere applicata ai locali commerciali, che richiedono un profilo tariffario più oneroso.
L'operato del gestore si appalesa, pertanto, perfettamente aderente alle norme del S.I.I. oltreché CP_1 ispirato a criteri di equità e sostenibilità della risorsa idrica.
La domanda attorea va conseguentemente respinta, siccome infondata.
Non sussistono i presupposti per la declaratoria di cessata materia del contendere, atteso il permanere delle posizione di contrasto e l'interesse della convenuta ad ottenere una pronuncia di merito sulle questioni oggetto di causa.
La peculiarità della vicenda processuale giustifica la compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Taranto, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dai sigg. e nei confronti di ogni diversa istanza ed Parte_1 Parte_2 CP_1 eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
- Rigetta la domanda;
- spese di giudizio interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Taranto il 16/9/2025.
Il Giudice
dr. Valerio L.G. Seclì
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TARANTO
AREA CIVILE-SEZ. 2°
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dr. Valerio L.G. Seclì ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1250/2024 promossa da:
e rappresentati e difesi dall'Avv. Antonio Mele (PEC: Parte_1 Parte_2
Email_1
ATTORI contro
, in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione, Controparte_1 rappresentato e difeso dagli Avv. Rossella Farnelli (PEC e Maria Email_2
Grazia Chiumarulo (PEC: e Email_3
CONVENUTA
CONCLUSIONI come da verbale dell'udienza del 16/09/2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
e proprietari di locali commerciali posti al piano terra e di Parte_1 Parte_2 un appartamento sito al primo piano dell'edificio condominiale sito in Taranto, alla via Puglie n° 113, esperito un ricorso ex art. 700 c.p.c. per la riattivazione della fornitura idrica, rigettato dall'intestato Tribunale, evocavano in giudizio l' , per ivi sentir dichiarare l'illegittimità della sospensione della Controparte_1 fornitura idrica condominiale e del preavviso di risoluzione del contratto di somministrazione comunicata dall'Ente gestore del servizio idrico nel caso in cui i locali commerciali posti al piano terra, non avessero proceduto alla richiesta di somministrazione individuale ovvero a dotarsi di contatori autonomi come previsto dalle norme del Servizio Idrico Integrato. Si costituiva l' la quale contestava le deduzioni attoree deducendone l'infondatezza; esponeva che CP_1 le norme del Servizio Idrico Integrato vietano l'uso promiscuo delle forniture idriche e prevede la risoluzione del contratto di somministrazione in caso di violazioni;
che la tariffa agevolata per uso domestico non può essere applicata ai locali commerciali, che prevedono un profilo tariffario più oneroso;
nelle conclusioni chiede dichiararsi la legittimità del proprio operato volto alla risoluzione contrattuale in presenza di accertato uso promiscuo e, correlativamente, l'illegittimità dell'uso della fornitura idrica condominiale da parte degli odierni attori, titolari di locali con uso diverso da quello abitativo.
Disposta la prosecuzione del processo nelle forme del rito semplificato, il giudizio, di natura documentale, approdava per la decisione ex art. 281-terdecies all'udienza del 18 marzo 2025, con assegnazione alle parti del termine per il deposito di note conclusive sino all'udienza.
Con ordinanza in data 22/07/2025 il giudizio veniva rimesso sul ruolo per chiarimenti. Agli esposti fini e, all'esito, per la decisione previa discussione orale, veniva fissata l'udienza del 16/09/2025. All'odierna udienza, resi i chiarimenti opportuni ed esaurita la discussione orale, la causa è stata decisa con separato provvedimento mediante lettura alle parti.
In ordine agli assunti delle parti, si osserva quanto segue.
Dalle emergenze processuali risulta che, il contratto di fornitura idrica condominiale per uso domestico, attivo dal 1969 e rinnovato nel 1985, è stato utilizzato dai condomini, odierni attori, anche per i locali destinati ad uso commerciale. A seguito della segnalazione, da parte di un condomino, di detto utilizzo promiscuo,
[...] ha sollecitato al condominio la separazione delle utenze per i locali commerciali, preavvisando la CP_1 sospensione della fornitura e la risoluzione contrattuale in caso di inottemperanza.
Gli odierni attori deducono l'illegittimità dell'operato di sulla base dell'asserita inapplicabilità delle CP_1 disposizioni richiamate da esso gestore (art. 14 e art. 22 del Regolamento del S.I.I.) al contratto condominiale, il quale prevede l'uso comune dell'acqua per diverse destinazioni, non sussistendo evidenza alcuna che i locali commerciali abbiano usato l'acqua per fini industriali.
L'assunto non è condivisibile.
Il Dlgs 152/2006 all'art. 146 dispone che le Regioni debbano adottare misure volte ad «…f) installare contatori per il consumo dell'acqua in ogni singola unità abitativa nonché contatori differenziati per le attività produttive e del settore terziario esercitate nel contesto urbano»
Le norme del Servizio Idrico integrato, applicate dal gestore (ex art. 2 Dlgs. n. 141/1999) nell'Ambito CP_1
Territoriale Ottimale Puglia, definiscono le condizioni generali di contratto vincolanti per gli utenti del contratto di somministrazione idrica ex art. 1559 c.c., come previsto dal medesimo Regolamento.
L'art. 2 recita testualmente: “Il presente Regolamento…è parte integrante di ogni contratto di fornitura del
Servizio idrico (punto 2.) e che “Ciascun contratto in essere, preesistente all'approvazione del presente
Regolamento, si intende adeguato alle prescrizioni del presente Regolamento” (punto 3.); ciò viene ribadito nelle norme transitorie e finali all'art. 62 (Adeguamento dei contratti esistenti) “Ciascun contratto in essere si intende adeguato alle prescrizioni del presente Regolamento” ed all'art. 64 (Obbligatorietà) “Il presente
Regolamento è obbligatorio ed efficace per tutti gli utenti e costituisce parte integrante e sostanziale di ogni contratto di somministrazione, senza che ne occorra la materiale trascrizione”. Tali norme stabiliscono che le unità immobiliari destinate ad attività commerciali debbano dotarsi di un'utenza apposita vietando le utenze promiscue, cioè quelle che, pur restando unitarie, assicurano al contempo servizi idrici per usi diversi (domestico, commerciale, artigianale, ecc.).
L' (Autorità di regolazione per l'energia reti e ambiente) con deliberazione n. 665/2017/R/IDR del CP_2
28/9/2017 all'art. 26.7 dell'all. A, ha stabilito che «Con l'obiettivo finale di rendere più consapevoli gli utenti Cont circa i propri consumi tramite l'installazione di un misuratore per ogni singola unità immobiliare, l o altro soggetto competente richiede al gestore del servizio di acquedotto di promuovere, nei casi di utenze condominiali che sottendono unità immobiliari con tipologie di utenza sia domestiche che non domestiche,
l'installazione di misuratori differenziati, atti almeno a separare i consumi relativi alle tipologie di utenza domestiche da quelli relativi alle non domestiche».
L'art. 14 del Regolamento del S.I.I.-Puglia (Destinatario della somministrazione) al punto 3 stabilisce che «Al fine della corretta individuazione della tipologia d'uso e della conseguente fatturazione dei consumi, la somministrazione avverrà per singolo utente/unità immobiliare servita e per ogni uso;
non sono consentite somministrazioni plurime o promiscue»
Nel caso in cui, all'interno del medesimo condominio, vi siano oltre alle abitazioni anche attività commerciali,
è dovere dell'assemblea deliberare l'installazione di contatori individuali, quantomeno in corrispondenza dei negozi e dei magazzini, anche al fine di rendere possibile una corretta ripartizione delle spese per i servizi idrici.
Le norme del S.I.I. nell'Ambito Territoriale Ottimale Puglia escludono l'applicazione della tariffa domestica per immobili con attività commerciali o fini di lucro, per i quali prevede invece un profilo tariffario più oneroso.
La ratio è garantire la disponibilità della risorsa idrica per uso umano a tariffa agevolata.
L'art. 12 del Regolamento definisce, infatti, gli usi e tipologie di forniture «…ai quali corrisponde una specifica tariffa e articolazione delle quote fisse e dei corrispettivi variabili di acquedotto, fognatura e depurazione…», differenziando quelle ad uso (A. potabile ed igienico-sanitario) domestico (lett. “a”) che «…riguarda
l'erogazione di acqua ad abitazioni e a comunità che non esercitano attività commerciali o comunque aventi fine di lucro» (uso domestico residente - uso domestico non residente - uso condominiale: fornitura effettuata con unico contatore destinato a servire più unità immobiliari, anche con diverse destinazioni d'uso) da quelle ad uso non domestico (lett. “b”) nelle quali rientra espressamente l'uso commerciale.
Il regolamento evidenzia, quindi, una chiara distinzione tra abitazioni da un lato ed immobili nei quali viene esercitata attività commerciale dall'altro, in cui vanno installati «contatori differenziati» (differenziazione ovvia in quanto rispondente alla diversa utilizzazione dell'immobile).
La tesi, sostenuta dagli attori, secondo cui, nella specie, la fornitura dei n. 4 locali a piano terra facenti parti del , adibiti ad attività commerciali, rientrerebbe nello “uso condominiale” per Controparte_4 la “fornitura effettuata con unico contratto destinato a servire più unità immobiliari, anche con diverse destinazioni d'uso” non è pertanto sostenibile.
Parimenti, la circostanza che la fornitura, concessa a suo tempo al condominio per uso domestico, sia stata utilizzata anche dagli attori nei locali a piano terra destinati ad uso (diverso) commerciale, certamente non legittima né attribuisce agli attori il diritto di (continuare ad) usufruire della tipologia di utenza domestica in contrasto ed in violazione delle norme del Servizio Idrico Integrato, stante altresì il chiaro disposto di cui agli artt. 62: (Adeguamento dei contratti esistenti – 1. Ciascun contratto in essere si intende adeguato alle prescrizioni del presente Regolamento) e 11: (Uso dell'acqua e delle opere di acquedotto, fognatura e depurazione – punto 6 - L'acqua si intende erogata esclusivamente per gli usi previsti dal contratto, nel luogo indicato nel medesimo e resta, altresì, vietata qualsiasi utilizzazione della fognatura diversa da quella concessa per contratto pena la risoluzione in tronco - del contratto stesso…) del Regolamento.
La risoluzione contrattuale, nei casi di somministrazione per un immobile, o un uso, diverso da quello stabilito in contratto è ribadita all'art. 22 punto 3 lett. f) del Regolamento.
In conclusione, le norme del S.I.I., vincolanti per gli utenti del contratto di somministrazione ex art. 1559 c.c., vietano l'uso promiscuo delle forniture idriche, prevedono l'obbligo di separazione delle utenze mediante l'installazione di contatori singoli e la risoluzione del contratto in caso di inottemperanza.
La tariffa agevolata per uso domestico non può essere applicata ai locali commerciali, che richiedono un profilo tariffario più oneroso.
L'operato del gestore si appalesa, pertanto, perfettamente aderente alle norme del S.I.I. oltreché CP_1 ispirato a criteri di equità e sostenibilità della risorsa idrica.
La domanda attorea va conseguentemente respinta, siccome infondata.
Non sussistono i presupposti per la declaratoria di cessata materia del contendere, atteso il permanere delle posizione di contrasto e l'interesse della convenuta ad ottenere una pronuncia di merito sulle questioni oggetto di causa.
La peculiarità della vicenda processuale giustifica la compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Taranto, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dai sigg. e nei confronti di ogni diversa istanza ed Parte_1 Parte_2 CP_1 eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
- Rigetta la domanda;
- spese di giudizio interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Taranto il 16/9/2025.
Il Giudice
dr. Valerio L.G. Seclì