Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 25/03/2025, n. 328 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 328 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. n° 1165/2017
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Tribunale di Patti Sezione Civile
___________
Il Tribunale di Patti, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott.
Giovanni Genovese, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A ai sensi degli artt. 189 e 281-quinquies c.p.c. (nella versione applicabile ex art. 23-bis comma 7 D.L. 19/2024), nella causa iscritta al R.G. n° 1165/2017
TRA
(C.F. ) – Avv. Paolo Starvaggi Parte_1 P.IVA_1
attore
E
(C.F. ) – Avv. Maurizio Parisi Controparte_1 P.IVA_2
Convenuto
E
(C.F. ) – Avv. Renato Controparte_2 P.IVA_3
Piero Biasci
terza chiamata
Conclusioni di parte attrice:
1) ritenere e dichiarare il diritto del correntista di ripetere e/ di ottenere la rideterminazione dei rapporti dare-avere per ogni somma versata e non dovuta nei confronti dell'istituto di credito per tutte le causali riportate in epigrafe;
2) Nel merito, ritenere e dichiarare la nullità assoluta ed insanabile e, comunque,
l'inefficacia delle clausole apposte ai rapporti dedotti in causa che autorizzavano illegittimamente la banca convenuta ad operare l'anatocismo in danno al correntista, nonché ad applicare un tasso di interessi debitore
1
3) Inoltre, ritenere e dichiarare la nullità assoluta ed insanabile delle clausole apposte ai rapporti dedotti in causa, in forza delle quali la banca tratteneva ed incassava la tutte le altre spese e commissioni non dovute ed illegittime Pt_2 ed in particolare la pattuizione sulle valute, il tutto anche ai sensi e per gli effetti degli artt. 1284 e 1346 c.c.
4) Ancora in via preliminare, ritenere e dichiarare che nel corso dei rapporti oggetto del giudizio la banca convenuta, anche per effetto della applicazione dell'anatocismo trimestrale, di interessi ultralegali illegittimi, di illegittime e non dovute spese, valute e commissioni (in particolare ha di fatto Pt_2 applicato, contabilizzato e preteso un tasso di interesse effettivo globale che ha oltrepassato il tasso soglia di cui alla legge n. 108/1996 successivamente alla sua entrata in vigore;
5) Conseguentemente, ritenere e dichiarare che il correntista ha il diritto di vedersi restituire e/o compensare tutte le somme pretese ed incassate dalla banca convenuta a titolo di interessi ultralegali illegittimi, interessi anatocistici, illegittime spese, valute e commissioni (in particolare C.M.S.) sulla movimentazione contabile, il tutto con interessi legali e rivalutazione dalle singole scadenze al soddisfo, condannando la banca convenuta al relativo pagamento in favore dell'attore ovvero portando in compensazione tali voci con l'eventuale residuo credito della banca convenuta, nonché ritenere e dichiarare che tutti gli interessi contabilizzati, incassati e pretesi in occasione dei superamenti del tasso soglia ex legge 108/96, non sono dovuti e vanno restituiti al correntista con interessi dalle singole scadenze al soddisfo ovvero portati in compensazione con l'eventuale residuo credito della banca convenuta.
6) In ogni caso, ritenere e dichiarare che la convenuta ha violato, nell'esecuzione dei rapporti intercorsi, i principi di correttezza e buona fede e risulta inadempiente agli obblighi connessi con il proprio mandato, ed in conseguenza condannare la stessa, a titolo contrattuale e/o extracontrattuale e per violazione della normativa sul trattamento dei dati personali, al risarcimento dei danni nei confronti del correntista e dei garanti, nella misura che sarà accertata e quantificata in corso di causa o liquidata in via equitativa ad opera del Sig.
Giudice adito;
2 7) Con vittoria di spese e compensi dì causa, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Conclusioni di parte convenuta:
1) dichiarare inammissibili, improcedibili, prescritte e comunque rigettare tutte le domande attrici perché infondate in fatto e in diritto, nonché sprovviste di prove a sostegno;
2) condannare parte attrice al pagamento delle spese e dei compensi di causa.
Conclusioni della terza chiamata:
- rigettare le domande ex adverso proposte dall'attrice in Parte_1 quanto generiche, inammissibili, prescritte ed infondate in fatto e in diritto.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con l'atto introduttivo del presente giudizio, l'attrice esponeva di aver intrattenuto con la banca convenuta i seguenti rapporti:
- conti corrente: c/c n. 13275/75; c/c anticipi n. 16747602/67; c/c n. 14398/71;
c/c n. 16747602/67; c/c n. 28976605/86; c/c n. 25480405/57, c/c n.
26330905/61, c/c n. 42639608/57, c/c n. 66997611/02;
- mutui: polizza n. 0116811, polizza n. 401081617/01, polizza, RE20176334, mutui n. Ipotecario Rep 21942, Rep 11572, mutuo rep.n. Persona_1
23391; in relazione ai quali contestava l'illegittima applicazione:
- di interessi ultralegali non vincolati a parametri certi e determinati, o quanto meno determinabili a priori;
- della capitalizzazione trimestrale degli interessi, in violazione dell'art. 1283
c.c.;
- della cms, di altre spese non previste e di giorni valuta non ancorati all'effettiva disponibilità delle somme;
- di interessi superiori al tasso soglia antiusura.
Chiedeva quindi, previo accertamento delle relative nullità, di accertare i saldi effettivi e condannare la al pagamento degli eventuali saldi attivi, oltre al CP_3 risarcimento dei danni subiti.
La convenuta si costituiva eccependo la nullità dell'atto di citazione per genericità, il difetto di legittimazione in relazione alle polizze assicurative stipulate con
[...]
(n. 0116811, n. 401081617/01 e n. RE20176334), la Controparte_2 decadenza del cliente per mancata impugnazione degli estratti conto trimestrali e la prescrizione decennale delle somme chieste a rimborso;
nel merito, deduceva come tutte
3 le condizioni praticate fossero state specificamente pattuite, il mancato superamento del tasso soglia, la legittimità della capitalizzazione degli interessi così come applicata, la legittima applicazione della cms e l'infondatezza della domanda risarcitoria, chiedendo pertanto il rigetto di tutte le domande attoree.
Alla prima udienza, l'attrice chiedeva di essere autorizzata a chiamare in causa la
Controparte_2 Contr Autorizzata ed effettuata la chiamata, si costituiva eccependo l'assenza di domanda nei propri confronti, atteso che le polizze stipulate con l'attrice riguardavano l'assicurazione dei danni per il rischio infortuni, e la nullità dell'atto introduttivo per genericità; deduceva nel merito l'assenza di collegamento delle polizze con i finanziamenti concessi dalla banca e chiedeva pertanto di essere estromessa, ovvero il rigetto delle domande attoree.
La presente controversia è stata individuata fra quelle di cui all'art. 23-bis comma 5
D.L. 19/2024, con conseguente applicazione, ai sensi del successivo comma 7, del modello decisionale introdotto dal D.Lgs. 149/2022.
L'eccezione di nullità della citazione è fondata, potendosene cogliere dalla lettura complessiva il petitum e la causa petendi.
L'eccezione di decadenza del cliente dalla facoltà di opporre eccezioni ex artt. 1832
c.c. e 119 comma 3 TUB, per essere espressamente previsto nei contratti in parola che l'estratto conto non contestato dal cliente entro 40 giorni dal ricevimento renda inoppugnabili le partite in esso indicate, è infondata.
Pur trattandosi di decadenza convenzionale pienamente legittima ex art. 2965 c.c., in quanto non rende l'esercizio del diritto eccessivamente oneroso ed è comunque riproduttiva di una norma di legge (Cass. 18650/2003), è stato tuttavia esattamente osservato che, sebbene “In tema di conto corrente bancario, l'estratto conto comunicato dalla banca al debitore principale e dal medesimo non impugnato nel termine di cui all'art. 1832 c.c., assume carattere di incontestabilità, sicché è idoneo a fungere da mezzo di prova anche nel successivo giudizio contenzioso instaurato nei confronti del fideiussore” (Cass. 817/2016), la rilevanza della mancata contestazione è però limitata al mero profilo contabile, impregiudicata ogni questione relativa alla validità ed efficacia della fonte contrattuale (Cass. 12505/1999).
Quanto alla cms, ai sensi dell'art. 117-bis TUB (entrato in vigore il 06/12/2011),
“1. I contratti di apertura di credito possono prevedere, quali unici oneri a carico del cliente, una commissione onnicomprensiva, calcolata in maniera proporzionale rispetto alla somma messa a disposizione del cliente e alla durata dell'affidamento, e un tasso di
4 interesse debitore sulle somme prelevate. L'ammontare della commissione, determinata in coerenza con la delibera del CICR anche in relazione alle specifiche tipologie di apertura di credito e con particolare riguardo per i conti correnti, non può superare lo
0,5 per cento, per trimestre, della somma messa a disposizione del cliente.
2. A fronte di sconfinamenti in assenza di affidamento ovvero oltre il limite del fido,
i contratti di conto corrente e di apertura di credito possono prevedere, quali unici oneri a carico del cliente, una commissione di istruttoria veloce determinata in misura fissa, espressa in valore assoluto, commisurata ai costi e un tasso di interesse debitore sull'ammontare dello sconfinamento.
3. Le clausole che prevedono oneri diversi o non conformi rispetto a quanto stabilito nei commi 1 e 2 sono nulle. La nullità della clausola non comporta la nullità del contratto.”
La giurisprudenza di legittimità ritiene pertanto che “in tema di conto corrente bancario, è nulla, per indeterminatezza dell'oggetto, la clausola negoziale che prevede la commissione di massimo scoperto indicandone semplicemente la misura percentuale, senza contenere alcun riferimento al valore sul quale tale percentuale deve essere calcolata. Si è osservato al riguardo, rilevando il vulnus informativo che in tal modo si determina in suo danno, che il correntista, a fronte degli obblighi cui è tenuta la banca a mente dell'art. 117 TUB, in difetto di un'indicazione che espliciti i criteri e le modalità di calcolo della stessa, non è in grado di conoscere quando e come sorgerà l'obbligo di dover corrispondere la suddetta commissione alla banca, da ciò discendendo appunto la ragione per ritenere affetta da nullità la c.m.s. che si limiti ad indicare unicamente la percentuale di calcolo (Cass., Sez. I, 20/06/2022, n. 19825)” (Cass. 5359/2024).
La clausola in questione deve perciò essere considerata nulla ove determinata in percentuale, con conseguente esclusione dell'applicazione della commissione.
Essa va inoltre espunta, al pari di ogni altro onere contrattualmente non previsto, in mancanza di apposita pattuizione contrattuale.
In merito all'anatocismo, per il periodo successivo al 22/04/2000 l'art. 120 comma
2 T.U.B., inserito dal D.Lgs. 342/1999, prevede che “il CICR stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi sugli interessi maturati nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria, prevedendo in ogni caso che nelle operazioni in conto corrente sia assicurata nei confronti della clientela la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori”.
Si tratta evidentemente di una disposizione speciale rispetto a quella generale di cui all'art. 1283 c.c.
5 La delibera del CICR, emanata il 09/02/2000, prevede poi, all'art. 2, che l'anatocismo su conto corrente debba comunque avvenire secondo le previsioni contrattuali, condizione che presuppone l'avvenuta comunicazione da parte della banca.
Infine, l'art. 3 comma 3 del Decreto del CICR del 03/08/2016 stabilisce che “Nei rapporti di conto corrente o di conto di pagamento è assicurata la stessa periodicità, comunque non inferiore a un anno, nel conteggio degli interessi creditori e debitori. Gli interessi sono conteggiati il 31 dicembre di ciascun anno e, comunque, al termine del rapporto per cui sono dovuti;
per i contratti stipulati nel corso dell'anno, il conteggio è effettuato il 31 dicembre”. L'art. 4 disciplina invece gli “interessi maturati in relazione alle aperture di credito regolate in conto corrente e conto di pagamento e agli sconfinamenti”, prevedendo, fra le altre cose, che “Gli interessi debitori maturati sono contabilizzati separatamente rispetto alla sorte capitale” (comma 3), e che, alla chiusura del conto, “Il saldo relativo alla sorte capitale può produrre interessi, secondo quanto previsto dal contratto;
quanto dovuto a titolo di interessi non produce ulteriori interessi”
(comma 7).
La ctu espletata incorso di giudizio ha ricalcolato l'andamento dei conti corrente secondo i principi sopra delineati, evidenziando che:
“Relativamente al conto corrente n. 14398/71 Dall'esame della documentazione in atti si premette che è stato rinvenuto il contratto del conto corrente. Dall'analisi degli estratti conto in atti, per il conto in esame è stato inoltre possibile ricostruire l'andamento del contratto oggetto di causa partendo dal primo saldo utile sino alla fine. Tuttavia relativamente al presente conto non risultano addebitate trimestralmente interessi debitori;
si registrano solo spese di tenuta conto trimestrali per €-32,00.
Relativamente al conto anticipi n. 16747602/67 Dall'esame dei documenti in atti si rileva prodotto il contratto di apertura del conto in esame. In merito agli estratti conto depositati sono stati prodotti i rapporti dal 14/02/2003 al 12/06/2009 con allegati le modifiche periodiche delle condizioni contrattuali, fatta eccezione per i movimenti relativi ai periodi relativi al 2 trimestre 2006 al 4 trimestre 2007. Dai conteggi effettuati rispetto al conto anticipi oggetto di analisi si è provveduto ad espungere somme per €.
3.410,50 a titolo di commissione di massimo scoperto. Pertanto, rispetto alle competenze originariamente addebitate sul conto corrente principale n. 1375.75 pari ad €.
37.057,83, considerando i periodi successivi al 01/01/2008, le competenze corrette ammontano ad €. 33.647,33. In merito all'analisi dell'usura originaria e sopravvenuta dai conteggi effettuati non si rileva superamento del relativo tasso soglia.
6 Relativamente al conto anticipi n. 28976605/86 Dall'esame dei documenti in atti non è stato prodotto il contratto di apertura del conto in esame. In merito agli estratti conto depositati sono stati prodotti i rapporti dal 4 trimestre 2005 al 2 trimestre 2006 con allegati le modifiche periodiche delle condizioni contrattuali. Per quanto sopra, le competenze addebitate, presumibilmente sul conto corrente principale come riportato sulle liquidazioni trimestrali depositate, pari ad €. 6.127,49 sarebbero da escludere in mancanza di regolazione contrattuale. In merito all'analisi dell'usura originaria non è stato possibile effettuare il relativo esame a causa della mancanza del contratto di apertura;
per quanto concerne l'usura sopravvenuta dai conteggi effettuati non si rileva superamento del relativo tasso soglia.
Relativamente al conto anticipi n. 26330905/61 Dall'esame dei documenti in atti sono stati prodotti i rapporti dal 2 trimestre 2005 al 4 trimestre 2005 con allegati le modifiche periodiche delle condizioni contrattuali, non è stato prodotto il contratto di apertura del conto in esame. Per quanto sopra, le competenze addebitate, presumibilmente sul conto corrente principale come riportato sulle liquidazioni trimestrali depositate, pari ad €. 2.917,78 sarebbero da escludere in mancanza di regolazione contrattuale. In merito all'analisi dell'usura originaria non è stato possibile effettuare il relativo esame a causa della mancanza del contratto di apertura;
per quanto concerne l'usura sopravvenuta dai conteggi effettuati non si rileva superamento del relativo tasso soglia.
Relativamente al conto anticipi n. 42639608/57 Dall'esame dei documenti in atti non è stato prodotto il contratto di apertura del conto in esame. In merito agli estratti conto depositati sono stati prodotti i rapporti dal 3 trimestre 2008 al 3 trimestre 2009 con allegati le modifiche periodiche delle condizioni contrattuali. Per quanto sopra, le competenze addebitate, presumibilmente sul conto corrente principale come riportato sulle liquidazioni trimestrali depositate, pari ad €. 12.305,15 sarebbero da escludere in mancanza di regolazione contrattuale. In merito all'analisi dell'usura originaria non è stato possibile effettuare il relativo esame a causa della mancanza del contratto di apertura;
per quanto concerne l'usura sopravvenuta dai conteggi effettuati non si rileva superamento del relativo tasso soglia.
Relativamente al conto anticipi n. 66997511/02 Dall'esame dei documenti in atti non si rinviene il contratto di apertura ma i documenti successivi riportanti le modifiche delle condizioni contrattuali. In merito agli estratti conto depositati sono stati prodotti i rapporti dal 3 trimestre 2011 al 2 trimestre 2014 con allegati le modifiche periodiche delle condizioni contrattuali. Dai conteggi effettuati rispetto al conto anticipi oggetto di
7 analisi si è provveduto ad espungere somme per €. 8.080,00 a titolo di commissione di utilizzo. Pertanto, rispetto alle competenze originariamente addebitate sul conto corrente principale n. 1375.75 pari ad €. 28.628,62, le competenze corrette ammontano ad €.
20.548,62 In merito alla verifica dell'usura, per quanto concerne l'usura originaria, ossia in corrispondenza con i documenti riportanti le variazioni contrattuali, il tasso soglia di periodo non risulta superato.”
Nessuna anomalia è stata invece riscontrata dal ctu riguardo ai contratti di mutuo:
“Relativamente al contratto di MUTUO rep. n. 23.391 RAC. 5490 del 27/11/2007
Dai documenti depositati agli atti di causa il predetto mutuo è suddiviso in due linee di finanziamento. La linea 1 Per quanto concerne la linea n. 1 pari ad €. 150.000,00 dai documenti rinvenuti agli atti non sono state depositate le quietanze delle somme effettivamente pagate dal correntista all'istituto di credito. Nell'atto di citazione di parte attrice sono indicate le seguenti spese addebitate dalla banca, ove viene indicata come data di stipula del mutuo il 09/08/2006. Dai documenti prodotti il mutuo in questione è stato stipulato in data 27/11/2007 e di quest'ultima data, a parere della scrivente, si dovrebbe tenere conto ai fini dei conteggi che seguono. In merito agli altri costi indicati non si comprende se siano stati effettivamente sostenuti o siano soltanto potenziali. In ogni caso, gli interessi di preammortamento, pagati in data 2 gennaio 2007 e 2 luglio
2007 non sono sicuramente riconducibili al mutuo in questione, stipulato in data
27/11/2007. Riguardo alla verifica dell'usura, il TEG calcolato secondo le prescrizioni del quesito peritale non ha mai superato il tasso soglia di periodo, sia per quanto concerne il tasso convenzionale che il tasso di mora. La linea 2 Per quanto concerne la linea n. 2 pari ad €. 35.000,00 dai documenti rinvenuti agli atti non sono state depositate le quietanze delle somme effettivamente pagate dal correntista all'istituto di credito.
Nell'atto di citazione di parte attrice nulla viene detto in merito ai costi imputati alla predetta linea. Dai documenti prodotti il mutuo in questione è stato stipulato in data
27/11/2007 e di quest'ultima data, a parere della scrivente, si dovrebbe tenere conto ai fini dei conteggi che seguono. In merito ai costi imputati negli atti di causa è indicata la sola spesa di €. 2,50 relativa alla comunicazione ex art. 119 d.lgs 385/93. Riguardo alla verifica dell'usura, il TEG calcolato secondo le prescrizioni del quesito peritale non ha mai superato il tasso soglia di periodo, sia per quanto concerne il tasso convenzionale che il tasso di mora.
Relativamente al contratto di MUTUO Ipotecario Rep 11572 del 29/04/2003 Il predetto mutuo veniva stipulato in data 29/04/2003 e prevedeva un importo finanziato di
€. 130.000,00. Era previsto un periodo di preammortamento fino al giorno
8 immediatamente precedente a quello di inizio dell'ammortamento, ossia fino al
30/06/2003. Il tasso di interesse per tale periodo è fisso e pari al 5,98%. Il contratto prevede un periodo di ammortamento di 130 mesi, durante il quale il contraente si impegna a corrispondere 2 rate annue, comprensive di quote di rimborso del capitale e di interessi determinati secondo le condizioni convenute. Si stabilisce che il tasso di interesse per il giorno di ammortamento è fisso ed è pari al 5,98%. Per quanto concerne il tasso di mora lo stesso è fisso, nella misura del 8,98%, da applicarsi in caso di ritardato pagamento delle rate previste dal piano di ammortamento.
In mancanza di deposito delle quietanze di pagamento, in merito alla misura degli interessi di preammortamento ed oneri addebitati si è fatto riferimento alla perizia di parte attrice, non contestata da parte convenuta. Per quanto concerne le spese iniziali
(spese di istruttoria e polizza assicurativa) ammontano ad €. 450,00. Le spese incasso rata ammontano ad €. 1,29 Riguardo alla verifica dell'usura, il TEG calcolato secondo le prescrizioni del quesito peritale non ha mai superato il tasso soglia di periodo, sia per quanto concerne il tasso convenzionale che il tasso di mora.”
Le domande di parte attrice vanno perciò parzialmente accolte con riferimento ai conti corrente, dovendosene rideterminare i saldi finali come da ctu, mentre vanno rigettate con riferimento ai mutui.
Infondata risulta altresì la domanda risarcitoria, in difetto degli elementi minimi di allegazione dei danni asseritamente subiti.
Va infine dichiarato il difetto di legittimazione passiva della terza chiamata, del tutto estranea alle doglianze fatte valere da parte attrice anche sulla base della prospettazione dell'attrice stessa, che non ha sollevato nessuna rimostranza rispetto alle polizze stipulate con CP_2
In ragione della reciproca soccombenza, le spese fra l'attrice e la convenuta devono essere interamente compensate.
Le spese fra l'attrice e la terza chiamata seguono la soccombenza e vanno liquidate, ai sensi dell'art. 9 D.L. 1/2012 e del successivo D.M. 55/2014, in € 850,00,00 per la fase di studio, € 750,00 per la fase introduttiva, € 1.600,00 per la fase di trattazione ed €
1.700,00 per la fase decisoria, per un compenso totale di € 4.900,00, oltre spese generali ex art. 2 D.M. 55/2014 nella misura ordinaria del 15%.
Le spese di ctu, come già liquidate per anticipazione, vanno definitivamente poste a carico di parte convenuta, essendosi rese necessarie in relazione alle domande sulle quali le domande di parte attrice sono risultate parzialmente fondate.
P. Q. M.
9 Il Tribunale di Patti, Sezione Civile, in persona del Giudice monocratico Dott. Giovanni
Genovese, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n° 1165/2017 del Registro
Generale Contenzioso, così decide:
1) accoglie parzialmente le domande di parte attrice e, per l'effetto, ridetermina:
a. il saldo debitorio del conto anticipi n. 16747602/67 in € 33.647,33;
b. il saldo debitorio del conto anticipi n. 26330905/61 a zero;
c. il saldo debitorio del conto anticipi n. 42639608/57 a zero;
d. il saldo debitorio del conto anticipi n. 66997511/02 in € 20.548,62;
e. il saldo debitorio del conto anticipi n. 28976605/86 a zero;
2) rigetta tutte le ulteriori domande proposte da parte attrice;
3) compensa interamente le spese di giudizio fra l'attrice e la convenuta
4) condanna parte attrice alla rifusione delle spese di giudizio in favore della terza chiamata, che liquida in complessivi € 4.900,00,00 per compensi, oltre spese generali nella misura del 15%, iva e c.p.a. se dovute;
5) pone le spese di ctu, come già liquidate per anticipazione, definitivamente a carico di parte convenuta.
Patti, 25/03/2025 Il Giudice Dott. Giovanni Genovese
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