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Sentenza 21 marzo 2025
Sentenza 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 21/03/2025, n. 1303 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1303 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. 5057/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro nella persona della dott.ssa Fabiana Colameo ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 20.3.2025, ex art. 127ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 5057/2024 R.G. LAVORO
TRA
TRA
rapp.to e difeso dall'Avv. MAZZUCCHIELLO MASSIMO Parte_1
-ricorrente -
E
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso come in CP_1 atti dall'Avv. CALAMIA EMANUELA
-resistente –
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 18/04/2024, l'istante in epigrafe esponeva di aver depositato un ricorso per accertamento tecnico preventivo onde ottenere il riconoscimento del requisito sanitario dell'assegno ordinario di invalidità ex L. 222/84 ma il ctu nominato dal tribunale non aveva riconosciuto tale beneficio.
Contestava le risultanze della ctu e chiedeva l'accertamento del requisito sanitario della prestazione in esame.
CP_ L' si costituiva in giudizio e chiedeva il rigetto della domanda attorea.
In corso di causa, il giudice disponeva il rinnovo delle operazioni peritali assegnando l'incarico peritale ad un CTU (dr. ) diverso da quello già nominato nella Persona_1 fase dell'ATP (dott. . Persona_2
1 Disposta la sostituzione dell'udienza del 20.3.2025 con la trattazione scritta, la causa è stata decisa sulle note di parte, con la presente sentenza, completa di motivazione.
Nel merito la domanda proposta con la presente opposizione è parzialmente fondata.
Alla stregua delle risultanze in atti va detto che la consulenza tecnica effettuata nella fase di opposizione è stata espletata, dopo attento esame clinico, corredato da ogni ulteriore accertamento ritenuto necessario;
l'interessato è così risultato affetto dalle patologie indicate nell'elaborato peritale depositato in atti (cfr. conclusioni medico-legali della perizia).
Sul punto, va detto che gli accertamenti eseguiti risultano espressione della migliore scienza medica e le conclusioni cui il consulente è giunto sono sostenute da rigoroso criterio medico legale e sono motivate in maniera ragionevole, congrua e puntuale, pertanto, possono essere fatte proprie da questo giudice.
Davvero non vi è spazio per l'effettuazione di critiche di qualsivoglia nei confronti della consulenza in atti (di tipo tecnico medico-legale e/o di tipo procedimentale avendo il CTU pedissequamente seguito quanto imposto dal giudice in sede di conferimento dell'incarico).
Sussiste, pertanto, proprio in base agli accertamenti medico-legali effettuati dal CTU, il requisito sanitario richiesto dalla legge per la corresponsione del beneficio assistenziale dell'assegno ordinario di invalidità ex L. 222/84 anche se solo con decorrenza dal mese di aprile 2023 (v. CTU, in atti).
Di conseguenza, deve precisarsi che l'opposizione è parzialmente fondata, in quanto ricorrono gli estremi di legge per il riconoscimento del requisito sanitario dell'assegno ordinario di invalidità (cfr. conclusioni contenute nella perizia del CTU il quale ha, condivisibilmente scritto che: “……si ritiene che il signor , alla luce della sua Parte_1 attivita' (operaio/carrellista), ha diritto al riconoscimento di un assegno ordinario di invalidita' ai sensi della legge 222/84 in quanto le suddette infermita' per i motivi sopraindicati determinano una permanente riduzione a meno di un terzo della sua capacità lavorativa in occupazioni confacenti alle attitudini personali (art. 1 legge
222/84).Tale condizione si e' concretizzata nel mese di Aprile del 2023).
La scrivente, quindi, anche per l'assenza di ogni ulteriore e specifica censura formulata dalle parti nell'udienza all'uopo fissata, ritiene di recepire le conclusioni del CTU effettuate nella fase (oggetto della presente pronuncia) di opposizione.
Le risultanze finali non risultano scardinate dalle eccezioni delle parti in ordine ad una diversa valutazione del quadro patologico ritenuto sussistente, anche con riferimento alle
2 modalità temporali di insorgenza, non essendo le stesse supportate da alcun riferimento di tipo scientifico e non potendosi ritenere acquisiti elementi significativi al punto da disporre un supplemento di perizia.
Il ricorso va, pertanto, parzialmente accolto dichiarando il ricorrente affetto da infermità che determinano una permanente riduzione a meno di un terzo della sua capacità lavorativa in occupazioni confacenti alle attitudini personali a decorrere da Aprile 2023, secondo quanto rilevato nella CTU, in atti. CP_ Alcuna condanna può essere emessa in questa sede nei confronti dell' secondo quanto sancito dalla recente giurisprudenza di legittimità (v. Cass. n.9876/2019).
A questo punto spetterà all' ente previdenziale di compiere la verifica in ordine alla sussistenza degli altri requisiti socio-economici, ancorché in molti casi essa debba essere effettuata alla luce di elementi probatori che è necessariamente onere della parte interessata di fornire.
Le spese di lite delle due fasi del giudizio possono essere per metà compensate in ragione della decorrenza differita dell'accertamento in epoca successiva alla domanda amministrativa ma precedente all'istanza di ATP ex art. 445 bis c.p.c. e al presente ricorso in opposizione;
le restanti spese nella misura di 1/2 seguono la regola della soccombenza
CP_ prevalente dell' e vanno liquidate in tale misura ridotta come da dispositivo.
Le spese delle CTU seguono la regola della soccombenza prevalente e vanno poste a
CP_ carico dell'
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro, così provvede:
a) Accoglie parzialmente l'opposizione ad ATPO e per l'effetto dichiara Parte_1
affetto da infermità che determinano una permanente riduzione a meno di un terzo della sua capacità lavorativa in occupazioni confacenti alle attitudini personali (art.
1 legge 222/84) a decorrere da Aprile 2023;
CP_ b) Condanna l al pagamento di 1/2 delle spese di lite delle due fasi del giudizio che liquida – in tale misura ridotta – in euro 1.500,00, oltre rimborso forfettario spese generali al 15 %, IVA E CPA, con attribuzione al Procuratore antistatario;
c) compensa le restanti spese di lite;
d) pone le spese di entrambe le CTU a carico dell' . CP_1
Così deciso in Aversa, il 21/03/2025
Il Tribunale Giudice del lavoro
Dott.ssa Fabiana Colameo
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro nella persona della dott.ssa Fabiana Colameo ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 20.3.2025, ex art. 127ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 5057/2024 R.G. LAVORO
TRA
TRA
rapp.to e difeso dall'Avv. MAZZUCCHIELLO MASSIMO Parte_1
-ricorrente -
E
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso come in CP_1 atti dall'Avv. CALAMIA EMANUELA
-resistente –
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 18/04/2024, l'istante in epigrafe esponeva di aver depositato un ricorso per accertamento tecnico preventivo onde ottenere il riconoscimento del requisito sanitario dell'assegno ordinario di invalidità ex L. 222/84 ma il ctu nominato dal tribunale non aveva riconosciuto tale beneficio.
Contestava le risultanze della ctu e chiedeva l'accertamento del requisito sanitario della prestazione in esame.
CP_ L' si costituiva in giudizio e chiedeva il rigetto della domanda attorea.
In corso di causa, il giudice disponeva il rinnovo delle operazioni peritali assegnando l'incarico peritale ad un CTU (dr. ) diverso da quello già nominato nella Persona_1 fase dell'ATP (dott. . Persona_2
1 Disposta la sostituzione dell'udienza del 20.3.2025 con la trattazione scritta, la causa è stata decisa sulle note di parte, con la presente sentenza, completa di motivazione.
Nel merito la domanda proposta con la presente opposizione è parzialmente fondata.
Alla stregua delle risultanze in atti va detto che la consulenza tecnica effettuata nella fase di opposizione è stata espletata, dopo attento esame clinico, corredato da ogni ulteriore accertamento ritenuto necessario;
l'interessato è così risultato affetto dalle patologie indicate nell'elaborato peritale depositato in atti (cfr. conclusioni medico-legali della perizia).
Sul punto, va detto che gli accertamenti eseguiti risultano espressione della migliore scienza medica e le conclusioni cui il consulente è giunto sono sostenute da rigoroso criterio medico legale e sono motivate in maniera ragionevole, congrua e puntuale, pertanto, possono essere fatte proprie da questo giudice.
Davvero non vi è spazio per l'effettuazione di critiche di qualsivoglia nei confronti della consulenza in atti (di tipo tecnico medico-legale e/o di tipo procedimentale avendo il CTU pedissequamente seguito quanto imposto dal giudice in sede di conferimento dell'incarico).
Sussiste, pertanto, proprio in base agli accertamenti medico-legali effettuati dal CTU, il requisito sanitario richiesto dalla legge per la corresponsione del beneficio assistenziale dell'assegno ordinario di invalidità ex L. 222/84 anche se solo con decorrenza dal mese di aprile 2023 (v. CTU, in atti).
Di conseguenza, deve precisarsi che l'opposizione è parzialmente fondata, in quanto ricorrono gli estremi di legge per il riconoscimento del requisito sanitario dell'assegno ordinario di invalidità (cfr. conclusioni contenute nella perizia del CTU il quale ha, condivisibilmente scritto che: “……si ritiene che il signor , alla luce della sua Parte_1 attivita' (operaio/carrellista), ha diritto al riconoscimento di un assegno ordinario di invalidita' ai sensi della legge 222/84 in quanto le suddette infermita' per i motivi sopraindicati determinano una permanente riduzione a meno di un terzo della sua capacità lavorativa in occupazioni confacenti alle attitudini personali (art. 1 legge
222/84).Tale condizione si e' concretizzata nel mese di Aprile del 2023).
La scrivente, quindi, anche per l'assenza di ogni ulteriore e specifica censura formulata dalle parti nell'udienza all'uopo fissata, ritiene di recepire le conclusioni del CTU effettuate nella fase (oggetto della presente pronuncia) di opposizione.
Le risultanze finali non risultano scardinate dalle eccezioni delle parti in ordine ad una diversa valutazione del quadro patologico ritenuto sussistente, anche con riferimento alle
2 modalità temporali di insorgenza, non essendo le stesse supportate da alcun riferimento di tipo scientifico e non potendosi ritenere acquisiti elementi significativi al punto da disporre un supplemento di perizia.
Il ricorso va, pertanto, parzialmente accolto dichiarando il ricorrente affetto da infermità che determinano una permanente riduzione a meno di un terzo della sua capacità lavorativa in occupazioni confacenti alle attitudini personali a decorrere da Aprile 2023, secondo quanto rilevato nella CTU, in atti. CP_ Alcuna condanna può essere emessa in questa sede nei confronti dell' secondo quanto sancito dalla recente giurisprudenza di legittimità (v. Cass. n.9876/2019).
A questo punto spetterà all' ente previdenziale di compiere la verifica in ordine alla sussistenza degli altri requisiti socio-economici, ancorché in molti casi essa debba essere effettuata alla luce di elementi probatori che è necessariamente onere della parte interessata di fornire.
Le spese di lite delle due fasi del giudizio possono essere per metà compensate in ragione della decorrenza differita dell'accertamento in epoca successiva alla domanda amministrativa ma precedente all'istanza di ATP ex art. 445 bis c.p.c. e al presente ricorso in opposizione;
le restanti spese nella misura di 1/2 seguono la regola della soccombenza
CP_ prevalente dell' e vanno liquidate in tale misura ridotta come da dispositivo.
Le spese delle CTU seguono la regola della soccombenza prevalente e vanno poste a
CP_ carico dell'
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro, così provvede:
a) Accoglie parzialmente l'opposizione ad ATPO e per l'effetto dichiara Parte_1
affetto da infermità che determinano una permanente riduzione a meno di un terzo della sua capacità lavorativa in occupazioni confacenti alle attitudini personali (art.
1 legge 222/84) a decorrere da Aprile 2023;
CP_ b) Condanna l al pagamento di 1/2 delle spese di lite delle due fasi del giudizio che liquida – in tale misura ridotta – in euro 1.500,00, oltre rimborso forfettario spese generali al 15 %, IVA E CPA, con attribuzione al Procuratore antistatario;
c) compensa le restanti spese di lite;
d) pone le spese di entrambe le CTU a carico dell' . CP_1
Così deciso in Aversa, il 21/03/2025
Il Tribunale Giudice del lavoro
Dott.ssa Fabiana Colameo
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