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Sentenza 28 marzo 2025
Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 28/03/2025, n. 602 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 602 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano Il Tribunale di Potenza
Sezione Civile in composizione monocratica, nella persona del G.O.P. dott. Angelo Raffaele Violante, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado, iscritta al nr. 1783 del ruolo generale dei procedimenti dell'anno 2018, avente ad oggetto una controversia in materia di risarcimento del danno da responsabilità extracontrattuale,
TRA
(C.F.: ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dall'avv. Carmela Monaco nel cui studio in Potenza alla via IV Novembre n. 46 è elettivamente domiciliata, in virtù di procura stesa a margine dell'atto di citazione;
ATTRICE
E
(C.F.: ), in persona del Sindaco pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1
rappresentato e difeso dall'avv. Giovanni Rumma, nel cui studio in al C.so CP_1
Umberto I n. 11, è elettivamente domiciliato, in virtù di mandato apposto a margine della comparsa di costituzione;
CONVENUTO
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1) Con atto di citazione notificato in data 13/06/2018, , conveniva Parte_1 in giudizio dinanzi l'intestato Tribunale, il in persona del Sindaco Controparte_1 pro tempore, per sentirne “Accertare e dichiarare la responsabilità del CP_1
nella causazione dell'evento per cui e causa e, per l'effetto; condannare l'Ente
[...]
convenuto per le ragioni di cui in premessa, a risarcire i danni subiti da parte attrice nel sinistro de quo mediante il pagamento in suo favore della somma di € 17.877,19 o di quella maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, anche equitativamente, il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge, dalla data dell'evento sino all'effettivo soddisfo;
condannare l'Ente convenuto al pagamento delle spese e competenze di causa da attribuirsi al sottoscritto difensore antistatario”. In particolare, l'istante esponeva che in data 31/07/2017 alle ore 6:20 circa, la sig.ra appena uscita di casa, gli si avventavano tre cani medio-grande di Parte_1
colore bianco che sbucarono da un fondo abbandonato adiacente la strada comunale.
L'attrice nel tentativo di difendersi indietreggiando rovinava a terra riportando lesioni diagnosticate, presso il pronto Soccorso dell'Ospedale San Carlo di Potenza ove si recava, in una “frattura del polso sx, frattura amielica di L3, trauma cranico minore”, che ha dato seguito ad una invalidità temporanea totale (ITT) di 20 giorni, una invalidità temporanea parziale (ITP) al 50% di 128 giorni ed un danno biologico valutato dal CTP in una percentuale dell'8%.
Ritenendo la responsabilità del per quanto accaduto all'attrice, in virtù della L. CP_1
R. n. 6/93, che le ha affidato il compito di cattura, custodia e ricovero dei cani randagi e poiché sebbene informato già nei giorni precedenti il sinistro, della presenza di cani randagi sul territorio che avevano molestato e aggredito altre persone, ha omesso di adottare quanto di competenza per arginare il fenomeno.
2) Si costituiva in giudizio il con comparsa di costituzione e Controparte_1
risposta del 19/11/2018, il quale chiedeva nel merito il rigetto della domanda attorea in quanto infondata in fatto e diritto con vittoria di spese e competenze di causa.
Il convenuto evidenziava che è onere di parte attrice provare le circostanze CP_1
poste a fondamento della domanda, quindi, suo onere allegare e dimostrare il mancato adempimento di una condotta obbligatoria esigibile dal in caso di danni CP_1
provocati da animale randagio non è sufficiente individuare l'Ente preposto alla cattura e custodia degli stessi ma nello specifico che la cattura dell'animale randagio che ha causato il danno era possibile ed esigibile.
Quindi, contestava, nel caso di specie, che nessun addebito poteva essere mosso nei confronti del che aveva esercitato per il tramite della Polizia Locale Controparte_1
un controllo costante del proprio territorio;
specificamente provvedeva, sia nei giorni precedenti che in quelli successivi all'evento denunciato, a controlli in via Valle d'Aosta con esito negativo.
***
Espletata l'istruttoria attraverso l'interrogatorio formale del Sindaco e l'escussione dei testi ammessi, la causa veniva ritenuta matura per la decisione, ed all'udienza del
06/12/2024, precisate le conclusioni, la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per memorie conclusionali e repliche.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE 3) Tanto puntualizzato, la vicenda che ci occupa, all'esito dell'attività istruttoria orale e documentale compiuta, deve essere ricostruita come segue.
In data 31/07/2017, verso le ore 6,00 circa, in alla via Valle d'Aosta la Sig.ra CP_1
era uscita di casa e dopo aver percorso pochi metri, al fine di Parte_1
difendersi da tre cani bianchi di taglia medio-grande che sbucarono da un fondo abbandonato, nel mentre indietreggiava cadeva a terra riportando lesioni.
Dalla versione riferita dall'attrice, si rileva che le lesioni riportate non sono dovute all'aggressione dei cani, ma alla caduta dell'attrice che nel mentre indietreggiava alla vista dei cani cadeva a terra.
Il Sindaco del sentito all'udienza del 07/10/2022 a seguito di deferito CP_1 CP_1 interrogatorio formale, riferiva che “alla data indicata non ho ricevuto alcuna segnalazione di cani randagi presenti sul territorio;
… a quella data, vi è una relazione della Polizia Locale nella quale si evince che non vi erano cani randagi sul territorio comunale … il Canile comunale è gestito dall'Associazione ADA e che svolge anche
l'attività di accalappiamento … Preciso che come amministrazione comunale Cont procediamo alla sterilizzazione in collaborazione con l' e alla installazione di microchip, sia dei cani randagi presenti sul territorio che dei cani patronali …”.
Alla successiva udienza del 20/01/2023 il teste riferiva che “… la mattina Tes_1 dell'incidente … verso le 6:40 … dovevo andare a prendere con la mia macchina il figlio dell'attrice e portarlo sul posto di lavoro … ero in macchina di fronte all'abitazione della Sig.ra uscita la Sig.ra che mi salutava Pt_1 Parte_1
… Nel mentre percorreva la strada, dopo circa 30 metri, veniva aggredita dai 5 ai 7 cani che tutti insieme le si avventarono contro e la facevano cadere per terra … Nel frattempo è uscito il figlio il quale è intervenuto … Nel momento in cui è sopraggiunto il figlio io e l'operaio rumeno siamo andati via e quindi non so cosa sia successo dopo
…”.
Dalla deposizione del teste si evince che l'attrice sarebbe stata aggredita non dai tre cani riferiti dall'attrice, ma da 5 o 7 cani che la fecero cadere, quindi, non vi è coincidenza tra quanto riportato nell'atto introduttivo del giudizio con quanto riferito dal teste nemmeno sull'ora dell'accadimento, inoltre, va evidenziato che secondo quanto riferito dal teste si trovava in zona perché doveva prendere il figlio dell'attrice per Tes_1 portarlo al lavoro mentre, invece, nel prosieguo della testimonianza riferiva che “nel momento in cui è sopraggiunto il figlio, io e l'operaio rumeno siamo andati via …”, senza portarlo al lavoro che era il motivo per cui si trovavano sul luogo dell'incidente. All'udienza del 23/06/2023 veniva escusso il teste , dipendente del Testimone_2
e parte della Polizia Locale, il quale confermava che “… in data 31/07/2017 CP_1 intorno a mezzogiorno abbiamo eseguito un sopralluogo in Via Valle d'Aosta che diede esito negativo … dal 2004 è operativo un canile municipale nonché un servizio di Cont sterilizzazione di concerto con l' … dichiaro di non aver ricevuto nessuna dichiarazione e/o denuncia per la presenza di cani randagi prima del 31/07/2017”.
Alla medesima udienza il teste , il quale riferiva che “in quel periodo ho Testimone_3
visto dei cani di colore bianco che si aggiravano intorno alla mia abitazione in via Valle
D'Aosta … qualche giorno dopo l'incidente … mia figlia veniva aggredita dai cani che avevo visto i giorni precedenti prima … del 31/07/2017, non ho fatto alcuna denuncia di cani randagi al Agli inizi di agosto dopo l'aggressione a mia figlia, mi sono CP_1 recato al Comune di Pignola … ed ho riferito l'episodio dell'aggressione di mia figlia da parte dei cani randagi;
Mi hanno risposto che erano a conoscenza del fatto poiché già un altro signore con la propria autovettura aveva evitato l'aggressione di mia figlia disperdendo i cani …”.
Quanto riferito dal teste oltre all'eventuale aggressione subita dalla figlia Testimone_3
e non denunciata, non può ritenersi prova a supporto dell'incidente dell'attrice in quanto per come riferito non era presente la mattina dell'incidente occorso all'attrice.
Il teste escusso all'udienza del 08/11/2023, riferiva che “… in data Testimone_4
29/08/2017 mia moglie mi riferiva di essere stata morsa da un cane come da referto … nulla so in relazione ai tre cani di taglia media di colore bianco …”.
L'attrice, nell'incidente per cui è causa non ha riportato nessun segno di aggressione da parte di cani, la lesione è conseguente alla sola caduta dell'attrice nel mentre indietreggiava per allontanarsi dai cani, per come dalla stessa riferita.
Il teste riferiva alla medesima udienza che il “… canile è stato Testimone_5 sottoposto a sequestro giudiziario dall'estate 2016, circa e lo è tutt'ora. Dal 2016 ci serviamo di altre strutture quali i canili di Paterno di Savoia di Lucania e Potenza per il ricovero dei cani segnalati come pericolosi o feriti o malati … posso riferire che la
P.L. effettua vigilanza giornaliera del territorio, verificando la presenza di eventuali cani randagi …”.
La teste sentita all'udienza del 06/03/2024 nulla riferiva in relazione Testimone_6 all'incidente dell'attrice, “… io personalmente in data 29/08/2017 nei pressi della farmacia di sono stata morsa da un cane bianco di media taglia, non ho fatto CP_1 caso se portava o meno il collare … ho sporto denuncia alla locale Stazione dei
Carabinieri. Non ho segnalato nulla al . CP_1
Il teste , sentito alla medesima udienza, riferiva che “… unitamente Testimone_7 all'agente ho eseguito un sopralluogo in via Valle D'Aosta per verificare Testimone_2
la presenza di cani randagi tale sopralluogo seguiva temporalmente la denuncia della
Sig.ra ma rientrava nelle ordinarie attività d'istituto. Ricordo che in seguito al Pt_1
sopralluogo nessun avvistamento di cani randagi si è avuto, sia nei giorni successivi
…”, confermava la presenza di un canile sul territorio comunale e precisava che “fino al 2021, prima del mio pensionamento, erano ricoverati circa 150 cani randagi. Oltre al ricovero … si procedeva anche alla sterilizzazione …”.
4) Tanto premesso in relazione ai profili dinamici del sinistro de quo, l'esame del merito della controversia suppone un breve inquadramento della pretesa risarcitoria azionata, anche al fine di individuare il criterio di riparto dell'onere della prova. Orbene, dall'interpretazione dell'atto introduttivo del giudizio si ricava come l'odierna parte attrice invochi, a fondamento della propria pretesa, la responsabilità ex art. 2043 c.c., dell'ente.
5) Innanzitutto, è doveroso specificare che la responsabilità per i danni causati dagli animali liberi e privi di proprietario, spetta “esclusivamente all'ente, o agli enti, cui è attribuito dalla legge il compito di prevenire il pericolo specifico per l'incolumità della popolazione connesso al randagismo, e cioè il compito della cattura e della custodia dei cani vaganti o randagi”. La materia è regolamentata in Italia dalla legge quadro nazionale n. 281/1991 e il principio, che ne è alla base, è confermato da numerosi precedenti giurisprudenziali in materia (Cass. Civ. sent. n. 15167/2017, Cass. Civ. sent.
n. 12495/2017, Cass. Civ. sent. n. 17528/2011 e Cass. Civ. sent. n. 10190/2010).
Tale dovere, tuttavia, è chiarito ed integrato dalle singole leggi regionali attuative della legge quadro n. 281/1991. Poiché la legge quadro statale non indica direttamente a quale ente spetta il compito di cattura e custodia dei cani randagi, ma rimette alle Regioni la regolamentazione concreta della materia, spetta appunto alle singole regioni il compito di attribuire, con propria legge, ad uno o più enti pubblici il compito della cattura e custodia degli animali randagi. Tale attribuzione degli obblighi di cattura e custodia ad uno o più enti pubblici, costituisce il fondamento della responsabilità per i danni arrecati alla popolazione anche relativamente ai profili civilistici conseguenti all'inosservanza di detti obblighi. In particolare, la legge n. 6 del 25/01/1993, della Regione Basilicata, in attuazione della legge quadro, ha previsto che i Comuni provvedono alla cattura, custodia e ricovero dei cani vaganti o randagi avvalendosi, se necessario, della collaborazione delle
Associazioni di volontariato protezionistiche.
6) Preliminarmente occorre chiarire che la responsabilità per i danni causati dagli animali randagi deve ritenersi disciplinata dalle regole generali di cui all'art. 2043 c.c.
e non dalle regole di cui agli artt. 2051, 2052 c.c., che non sono applicabili – così come pacificamente si ritiene per l'analoga fattispecie dei danni causati dagli animali selvatici
(ex plurimis: Cass. Civ. sent. del 25/11/2005 n. 24895; Cass. Civ. sent. del 24/04/2014
n. 9276; Cass. Civ. sent. del 10/11/2015 n. 22886) – in considerazione della natura stessa di detti animali e dell'impossibilità di ritenere sussistente un rapporto di proprietà o di uso in relazione ad essi, da parte degli enti pubblici preposti alla gestione del fenomeno del randagismo.
Ai fini dell'affermazione della responsabilità occorre di conseguenza la precisa individuazione di un concreto comportamento colposo ascrivibile al CP_1
Ciò implica che non è possibile riconoscere una siffatta responsabilità semplicemente sulla base della individuazione dell'ente cui la normativa nazionale e regionale affida in generale il compito di controllo e gestione del fenomeno del randagismo e neanche quello più specifico di provvedere alla cattura ed alla custodia degli animali randagi, in mancanza della puntuale allegazione della prova, il cui onere certamente spetta all'attore danneggiato in base alle regole generali della condotta obbligatoria esigibile dall'ente e nella specie omessa e della riconducibilità dell'evento dannoso, in base ai principi sulla causalità omissiva, al mancato adempimento di tale condotta obbligatoria. Ciò equivale a dire che, applicandosi i principi generali in tema di responsabilità per colpa di cui all'art. 2043 c.c., non è sufficiente – per affermarne la responsabilità in caso di danni provocati da un animale randagio – individuare semplicemente l'ente preposto alla cattura dei randagi ed alla custodia degli stessi, non essendo materialmente esigibile, anche in considerazione della possibilità di spostamento di tali animali, un controllo del territorio così penetrante e diffuso ed uno svolgimento dell'attività di cattura così puntuale e tempestiva da impedire del tutto che possano, comunque, trovarsi sul territorio in un determinato momento degli animali randagi.
Occorre dunque che sia specificamente allegato e provato dall'attore che, nel caso di specie, la cattura e la custodia dello specifico animale randagio che ha provocato il danno era nella specie possibile ed esigibile, e che l'omissione sia derivata da un comportamento colposo dell'ente preposto (ad esempio perché vi erano state specifiche segnalazioni della presenza abituale dell'animale in un determinato luogo, rientrante nel territorio di competenza dell'ente preposto, e ciò nonostante quest'ultimo non si era adeguatamente attivato per la sua cattura).
Diversamente, si finirebbe per applicare ad un caso certamente regolato dalla fattispecie generale della responsabilità ordinaria per colpa di cui all'art. 2043 c.c., principi analoghi o addirittura più rigorosi di quelli previsti per le ipotesi di responsabilità oggettiva da custodia di cui agli artt. 2051, 2052 e 2053 c.c.
7) Nella specie, nessuna prova della condotta colposa omissiva del e del CP_1
rapporto di causalità tra la suddetta condotta colposa omissiva e l'evento dannoso è stata offerta;
non basta affermare che il aveva l'obbligo di vigilare sul territorio e che CP_1
il testimone riferisce di avere notato alcuni cani nella zona, ma è necessario accertare che vi fossero state specifiche segnalazioni al in relazione alla presenza CP_1 dell'animale nel territorio comunale e, questo, non si è attivato omettendo di intervenire per la cattura dei randagi, ovvero, richiedere l'intervento all'associazione che per contratto doveva intervenire.
Dunque, affinché l'art. 2043 c.c. possa essere applicato ed il dichiarato CP_1 responsabile è necessario l'accertamento di una sua specifica condotta colposa omissiva in rapporto di causalità con l'evento dannoso.
In subiecta materia trova applicazione, quindi, il principio di diritto secondo il quale "la responsabilità per i danni causati dagli animali randagi deve ritenersi disciplinata dalle regole generali di cui all'art. 2043 c.c.; non è quindi possibile riconoscere una siffatta responsabilità semplicemente sulla base della individuazione dell'ente cui le leggi nazionali e regionali affidano in generale il compito di controllo e gestione del fenomeno del randagismo e neanche quello più specifico di provvedere alla cattura ed alla custodia degli animali randagi, occorrendo la puntuale allegazione e la prova, il cui onere spetta all'attore danneggiato in base alle regole generali, di una concreta condotta colposa ascrivibile all'ente, e della riconducibilità dell'evento dannoso, in base ai principi sulla causalità omissiva, al mancato adempimento di tale condotta obbligatoria. Occorre, dunque, che sia specificamente allegato e provato dall'attore che, nel caso di specie, la cattura e la custodia degli animali randagi che hanno provocato il lamentato danno era, nella specie, possibile ed esigibile, e che tale condotta omissiva sia derivata da un comportamento colposo dell'ente preposto. (Corte di Cassazione – VI sez. civ. – ordinanza n. 11591 del 14-05-2018). 8) Dalle allegazioni documentali in atti e dalle prove testimoniali raccolte, si può affermare che parte attrice non ha documentato e provato la condotta omissiva ed il comportamento colposo del limitandosi ad allegazioni relative a Controparte_1
provare il quantum del danno. Dalla prova testimoniale non si rilevano elementi in grado di ascrivere al comune la responsabilità dell'occorso, poiché non offre elementi precisi e concordanti a conferma della tesi prospettata dall'attore. La stessa dinamica descritta in atti risulta contraddittoria con quella riferita dall'unico teste presente Tes_1
poiché dai tre cani bianchi descritti in atto di citazione si passa ai cinque o sette indicati dal teste che parla di caduta dell'attrice conseguente all'aggressione dei cani, e non di caduta nel mentre indietreggiava per difendersi dai tre cani bianchi. Incerto risulta essere non solo il numero dei cani ed il colore, ma anche la dinamica poiché la caduta può essere stata causata semplicemente dalla perdita di equilibrio o dall'inciampo, nel mentre indietreggiava dai cani che comunque, non hanno aggredito l'attrice, anche se era stato dedotto altro, ovvero, che i cani “a grande velocità le si avventarono contro”.
Così come nessuna prova è stata offerta a conferma che i cani “bianchi” fossero randagi e non, invece, cani patronali considerato che via Valle D'Aosta è comunque, zona periferica di . CP_1
8.1) Va qui affermato che anche l'eventuale assenza sul territorio del comune di un canile, non è circostanza sufficiente ad ascrivere allo stesso una responsabilità per condotta omissiva in relazione al servizio che la gli ha demandato Controparte_3
con L. R. n. 6/93. Infatti, l'art. 7 della predetta legge dispone che “I Comuni provvedono alla cattura, custodia e ricovero di cani vaganti o randagi avvalendosi, se necessario, della collaborazione delle Associazioni di volontariato protezionistiche. La cattura deve essere effettuata con sistemi indolori". Il compito delegato al non è la CP_1
realizzazione di un canile sul proprio territorio ma, avvalendosi anche della collaborazione di associazioni operanti nel settore, provveda alla cattura, custodia e ricovero dei cani randagi. Nella fattispecie, il è dotato di un canile Controparte_1
comunale che, anche se sottoposto a sequestro giudiziario, lo stesso risultava ospitare come riferito dall'ex Comandante della Polizia Locale di almeno 150 cani CP_1
randagi. Inoltre, svolgeva il compito di vigilanza del territorio come riferito dai testi escussi, nonché provvedeva alla custodia ed all'accalappiamento dei cani randagi attraverso l'associazione ADA e la sterilizzazione in collaborazione dell' CP_4
[...] Quindi, il ha dato prova di aver affidato ad associazioni di Controparte_1
volontariato il servizio di tutela e prevenzione del randagismo, anche attraverso la Cont sterilizzazione dei randagi in collaborazione dell' nonché del servizio di microchippatura eseguito sui randagi e su quelli patronali a richiesta, ottemperando ai compiti delegati in materia di randagismo, attraverso la vigilanza del territorio,
l'accalappiamento, la custodia e mantenimento dei randagi, adempiendo al servizio delegato dalla legge regionale.
8.2) Quindi, nella fattispecie non trova applicazione il principio secondo il quale
"L'omissione di una condotta rileva, quale condizione determinativa del processo causale dell'evento dannoso, allorché si tratti di omissione di un comportamento di cautela imposto da una norma giuridica specifica, ovvero da una posizione del soggetto che implichi l'esistenza di particolari obblighi di prevenzione dell'evento, in caso di
«concretizzazione» del rischio che la norma violata tende a prevenire, il nesso di causalità che astringe a quest'ultimo i danni conseguenti, rimane presuntivamente provato" (cfr. Cass. Civ. SS. UU. 11/01/2008, n. 584; Cass. Civ. sent. del 11/01/2008,
n. 582; Cass. Civ. sent. n. 2741 del 2015; Cass. Civ. sent. n. 9671 del 2020), poiché il non è stato colpevolmente omissivo ab origine ma ha attivato il Controparte_1
servizio di accalappiamento, di custodia e mantenimento dei cani randagi, come sopra provato, nonché di tutela e prevenzione del randagismo.
Parte attrice, invero, non ha allegato e provato che nel caso di specie la cattura e la custodia degli animali randagi che avrebbe provocato il danno, erano nella specie possibile ed esigibile e che l'omissione della cattura fosse stata conseguenza del comportamento colposo dell'ente preposto.
Infatti, non è stato allegato che vi erano specifiche segnalazioni della presenza abituale dei cani bianchi nella zona e che ciò nonostante, il non si fosse adeguatamente CP_1
attivato per la loro cattura.
9) In conclusione, la domanda de qua è regolata dall'art. 2043 c.c. che prevede specificamente che "Qualunque fatto doloso, o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno", e poiché il danno, non può considerarsi in re ipsa, risultando altrimenti snaturata la funzione del risarcimento che verrebbe ad essere concesso non in conseguenza dell'effettivo accertamento di un danno, bensì quale pena privata per un comportamento lesivo; l'onere della prova dei danni lamentati, dell'evento e del nesso di causalità verte sul danneggiato, secondo la regola generale ex art. 2697 c.c.. Prova che non è stata raggiunta sia in relazione alla condotta omissiva del per CP_1
quanto sopra riportato, che della causa dell'evento, la cui descrizione di parte attorea non trova riscontro nelle dichiarazioni testimoniali e nella documentazione medica allegata, ove non è evincibile alcun segno di aggressione da parte di cani, ma conseguente ad una caduta nel mentre indietreggiava;
sia in relazione alla dinamica dell'incidente che alla prova che si trattassero realmente di cani randagi, il cui numero
è rimasto incerto ed indicato in tre cani bianchi per l'attrice, mentre si trattava di cinque o sette per il teste . Tes_1
Per tutto quanto sopra argomentato e motivato, la domanda attorea non può trovare accoglimento e va rigettata.
10) Le spese di lite, in ragione dell'obiettiva controvertibilità delle questioni prospettate, si ritiene equo compensarle integralmente tra le parti costituite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Potenza, sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del
G.O.P. dott. Angelo Raffaele Violante, in funzione di giudice unico, definitivamente pronunciando nel processo RGT 1783/2018 tra contro Parte_1 CP_1
, in persona del Sindaco pro tempore, ogni ulteriore istanza ed eccezione
[...]
disattesa e questione assorbita, così provvede:
1) Rigetta la domanda di parte attrice per quanto in parte motiva;
2) Compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Potenza in data27/03/2025
Il G.O.P. (dott. Angelo Raffaele Violante)
In nome del popolo italiano Il Tribunale di Potenza
Sezione Civile in composizione monocratica, nella persona del G.O.P. dott. Angelo Raffaele Violante, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado, iscritta al nr. 1783 del ruolo generale dei procedimenti dell'anno 2018, avente ad oggetto una controversia in materia di risarcimento del danno da responsabilità extracontrattuale,
TRA
(C.F.: ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dall'avv. Carmela Monaco nel cui studio in Potenza alla via IV Novembre n. 46 è elettivamente domiciliata, in virtù di procura stesa a margine dell'atto di citazione;
ATTRICE
E
(C.F.: ), in persona del Sindaco pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1
rappresentato e difeso dall'avv. Giovanni Rumma, nel cui studio in al C.so CP_1
Umberto I n. 11, è elettivamente domiciliato, in virtù di mandato apposto a margine della comparsa di costituzione;
CONVENUTO
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1) Con atto di citazione notificato in data 13/06/2018, , conveniva Parte_1 in giudizio dinanzi l'intestato Tribunale, il in persona del Sindaco Controparte_1 pro tempore, per sentirne “Accertare e dichiarare la responsabilità del CP_1
nella causazione dell'evento per cui e causa e, per l'effetto; condannare l'Ente
[...]
convenuto per le ragioni di cui in premessa, a risarcire i danni subiti da parte attrice nel sinistro de quo mediante il pagamento in suo favore della somma di € 17.877,19 o di quella maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, anche equitativamente, il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge, dalla data dell'evento sino all'effettivo soddisfo;
condannare l'Ente convenuto al pagamento delle spese e competenze di causa da attribuirsi al sottoscritto difensore antistatario”. In particolare, l'istante esponeva che in data 31/07/2017 alle ore 6:20 circa, la sig.ra appena uscita di casa, gli si avventavano tre cani medio-grande di Parte_1
colore bianco che sbucarono da un fondo abbandonato adiacente la strada comunale.
L'attrice nel tentativo di difendersi indietreggiando rovinava a terra riportando lesioni diagnosticate, presso il pronto Soccorso dell'Ospedale San Carlo di Potenza ove si recava, in una “frattura del polso sx, frattura amielica di L3, trauma cranico minore”, che ha dato seguito ad una invalidità temporanea totale (ITT) di 20 giorni, una invalidità temporanea parziale (ITP) al 50% di 128 giorni ed un danno biologico valutato dal CTP in una percentuale dell'8%.
Ritenendo la responsabilità del per quanto accaduto all'attrice, in virtù della L. CP_1
R. n. 6/93, che le ha affidato il compito di cattura, custodia e ricovero dei cani randagi e poiché sebbene informato già nei giorni precedenti il sinistro, della presenza di cani randagi sul territorio che avevano molestato e aggredito altre persone, ha omesso di adottare quanto di competenza per arginare il fenomeno.
2) Si costituiva in giudizio il con comparsa di costituzione e Controparte_1
risposta del 19/11/2018, il quale chiedeva nel merito il rigetto della domanda attorea in quanto infondata in fatto e diritto con vittoria di spese e competenze di causa.
Il convenuto evidenziava che è onere di parte attrice provare le circostanze CP_1
poste a fondamento della domanda, quindi, suo onere allegare e dimostrare il mancato adempimento di una condotta obbligatoria esigibile dal in caso di danni CP_1
provocati da animale randagio non è sufficiente individuare l'Ente preposto alla cattura e custodia degli stessi ma nello specifico che la cattura dell'animale randagio che ha causato il danno era possibile ed esigibile.
Quindi, contestava, nel caso di specie, che nessun addebito poteva essere mosso nei confronti del che aveva esercitato per il tramite della Polizia Locale Controparte_1
un controllo costante del proprio territorio;
specificamente provvedeva, sia nei giorni precedenti che in quelli successivi all'evento denunciato, a controlli in via Valle d'Aosta con esito negativo.
***
Espletata l'istruttoria attraverso l'interrogatorio formale del Sindaco e l'escussione dei testi ammessi, la causa veniva ritenuta matura per la decisione, ed all'udienza del
06/12/2024, precisate le conclusioni, la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per memorie conclusionali e repliche.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE 3) Tanto puntualizzato, la vicenda che ci occupa, all'esito dell'attività istruttoria orale e documentale compiuta, deve essere ricostruita come segue.
In data 31/07/2017, verso le ore 6,00 circa, in alla via Valle d'Aosta la Sig.ra CP_1
era uscita di casa e dopo aver percorso pochi metri, al fine di Parte_1
difendersi da tre cani bianchi di taglia medio-grande che sbucarono da un fondo abbandonato, nel mentre indietreggiava cadeva a terra riportando lesioni.
Dalla versione riferita dall'attrice, si rileva che le lesioni riportate non sono dovute all'aggressione dei cani, ma alla caduta dell'attrice che nel mentre indietreggiava alla vista dei cani cadeva a terra.
Il Sindaco del sentito all'udienza del 07/10/2022 a seguito di deferito CP_1 CP_1 interrogatorio formale, riferiva che “alla data indicata non ho ricevuto alcuna segnalazione di cani randagi presenti sul territorio;
… a quella data, vi è una relazione della Polizia Locale nella quale si evince che non vi erano cani randagi sul territorio comunale … il Canile comunale è gestito dall'Associazione ADA e che svolge anche
l'attività di accalappiamento … Preciso che come amministrazione comunale Cont procediamo alla sterilizzazione in collaborazione con l' e alla installazione di microchip, sia dei cani randagi presenti sul territorio che dei cani patronali …”.
Alla successiva udienza del 20/01/2023 il teste riferiva che “… la mattina Tes_1 dell'incidente … verso le 6:40 … dovevo andare a prendere con la mia macchina il figlio dell'attrice e portarlo sul posto di lavoro … ero in macchina di fronte all'abitazione della Sig.ra uscita la Sig.ra che mi salutava Pt_1 Parte_1
… Nel mentre percorreva la strada, dopo circa 30 metri, veniva aggredita dai 5 ai 7 cani che tutti insieme le si avventarono contro e la facevano cadere per terra … Nel frattempo è uscito il figlio il quale è intervenuto … Nel momento in cui è sopraggiunto il figlio io e l'operaio rumeno siamo andati via e quindi non so cosa sia successo dopo
…”.
Dalla deposizione del teste si evince che l'attrice sarebbe stata aggredita non dai tre cani riferiti dall'attrice, ma da 5 o 7 cani che la fecero cadere, quindi, non vi è coincidenza tra quanto riportato nell'atto introduttivo del giudizio con quanto riferito dal teste nemmeno sull'ora dell'accadimento, inoltre, va evidenziato che secondo quanto riferito dal teste si trovava in zona perché doveva prendere il figlio dell'attrice per Tes_1 portarlo al lavoro mentre, invece, nel prosieguo della testimonianza riferiva che “nel momento in cui è sopraggiunto il figlio, io e l'operaio rumeno siamo andati via …”, senza portarlo al lavoro che era il motivo per cui si trovavano sul luogo dell'incidente. All'udienza del 23/06/2023 veniva escusso il teste , dipendente del Testimone_2
e parte della Polizia Locale, il quale confermava che “… in data 31/07/2017 CP_1 intorno a mezzogiorno abbiamo eseguito un sopralluogo in Via Valle d'Aosta che diede esito negativo … dal 2004 è operativo un canile municipale nonché un servizio di Cont sterilizzazione di concerto con l' … dichiaro di non aver ricevuto nessuna dichiarazione e/o denuncia per la presenza di cani randagi prima del 31/07/2017”.
Alla medesima udienza il teste , il quale riferiva che “in quel periodo ho Testimone_3
visto dei cani di colore bianco che si aggiravano intorno alla mia abitazione in via Valle
D'Aosta … qualche giorno dopo l'incidente … mia figlia veniva aggredita dai cani che avevo visto i giorni precedenti prima … del 31/07/2017, non ho fatto alcuna denuncia di cani randagi al Agli inizi di agosto dopo l'aggressione a mia figlia, mi sono CP_1 recato al Comune di Pignola … ed ho riferito l'episodio dell'aggressione di mia figlia da parte dei cani randagi;
Mi hanno risposto che erano a conoscenza del fatto poiché già un altro signore con la propria autovettura aveva evitato l'aggressione di mia figlia disperdendo i cani …”.
Quanto riferito dal teste oltre all'eventuale aggressione subita dalla figlia Testimone_3
e non denunciata, non può ritenersi prova a supporto dell'incidente dell'attrice in quanto per come riferito non era presente la mattina dell'incidente occorso all'attrice.
Il teste escusso all'udienza del 08/11/2023, riferiva che “… in data Testimone_4
29/08/2017 mia moglie mi riferiva di essere stata morsa da un cane come da referto … nulla so in relazione ai tre cani di taglia media di colore bianco …”.
L'attrice, nell'incidente per cui è causa non ha riportato nessun segno di aggressione da parte di cani, la lesione è conseguente alla sola caduta dell'attrice nel mentre indietreggiava per allontanarsi dai cani, per come dalla stessa riferita.
Il teste riferiva alla medesima udienza che il “… canile è stato Testimone_5 sottoposto a sequestro giudiziario dall'estate 2016, circa e lo è tutt'ora. Dal 2016 ci serviamo di altre strutture quali i canili di Paterno di Savoia di Lucania e Potenza per il ricovero dei cani segnalati come pericolosi o feriti o malati … posso riferire che la
P.L. effettua vigilanza giornaliera del territorio, verificando la presenza di eventuali cani randagi …”.
La teste sentita all'udienza del 06/03/2024 nulla riferiva in relazione Testimone_6 all'incidente dell'attrice, “… io personalmente in data 29/08/2017 nei pressi della farmacia di sono stata morsa da un cane bianco di media taglia, non ho fatto CP_1 caso se portava o meno il collare … ho sporto denuncia alla locale Stazione dei
Carabinieri. Non ho segnalato nulla al . CP_1
Il teste , sentito alla medesima udienza, riferiva che “… unitamente Testimone_7 all'agente ho eseguito un sopralluogo in via Valle D'Aosta per verificare Testimone_2
la presenza di cani randagi tale sopralluogo seguiva temporalmente la denuncia della
Sig.ra ma rientrava nelle ordinarie attività d'istituto. Ricordo che in seguito al Pt_1
sopralluogo nessun avvistamento di cani randagi si è avuto, sia nei giorni successivi
…”, confermava la presenza di un canile sul territorio comunale e precisava che “fino al 2021, prima del mio pensionamento, erano ricoverati circa 150 cani randagi. Oltre al ricovero … si procedeva anche alla sterilizzazione …”.
4) Tanto premesso in relazione ai profili dinamici del sinistro de quo, l'esame del merito della controversia suppone un breve inquadramento della pretesa risarcitoria azionata, anche al fine di individuare il criterio di riparto dell'onere della prova. Orbene, dall'interpretazione dell'atto introduttivo del giudizio si ricava come l'odierna parte attrice invochi, a fondamento della propria pretesa, la responsabilità ex art. 2043 c.c., dell'ente.
5) Innanzitutto, è doveroso specificare che la responsabilità per i danni causati dagli animali liberi e privi di proprietario, spetta “esclusivamente all'ente, o agli enti, cui è attribuito dalla legge il compito di prevenire il pericolo specifico per l'incolumità della popolazione connesso al randagismo, e cioè il compito della cattura e della custodia dei cani vaganti o randagi”. La materia è regolamentata in Italia dalla legge quadro nazionale n. 281/1991 e il principio, che ne è alla base, è confermato da numerosi precedenti giurisprudenziali in materia (Cass. Civ. sent. n. 15167/2017, Cass. Civ. sent.
n. 12495/2017, Cass. Civ. sent. n. 17528/2011 e Cass. Civ. sent. n. 10190/2010).
Tale dovere, tuttavia, è chiarito ed integrato dalle singole leggi regionali attuative della legge quadro n. 281/1991. Poiché la legge quadro statale non indica direttamente a quale ente spetta il compito di cattura e custodia dei cani randagi, ma rimette alle Regioni la regolamentazione concreta della materia, spetta appunto alle singole regioni il compito di attribuire, con propria legge, ad uno o più enti pubblici il compito della cattura e custodia degli animali randagi. Tale attribuzione degli obblighi di cattura e custodia ad uno o più enti pubblici, costituisce il fondamento della responsabilità per i danni arrecati alla popolazione anche relativamente ai profili civilistici conseguenti all'inosservanza di detti obblighi. In particolare, la legge n. 6 del 25/01/1993, della Regione Basilicata, in attuazione della legge quadro, ha previsto che i Comuni provvedono alla cattura, custodia e ricovero dei cani vaganti o randagi avvalendosi, se necessario, della collaborazione delle
Associazioni di volontariato protezionistiche.
6) Preliminarmente occorre chiarire che la responsabilità per i danni causati dagli animali randagi deve ritenersi disciplinata dalle regole generali di cui all'art. 2043 c.c.
e non dalle regole di cui agli artt. 2051, 2052 c.c., che non sono applicabili – così come pacificamente si ritiene per l'analoga fattispecie dei danni causati dagli animali selvatici
(ex plurimis: Cass. Civ. sent. del 25/11/2005 n. 24895; Cass. Civ. sent. del 24/04/2014
n. 9276; Cass. Civ. sent. del 10/11/2015 n. 22886) – in considerazione della natura stessa di detti animali e dell'impossibilità di ritenere sussistente un rapporto di proprietà o di uso in relazione ad essi, da parte degli enti pubblici preposti alla gestione del fenomeno del randagismo.
Ai fini dell'affermazione della responsabilità occorre di conseguenza la precisa individuazione di un concreto comportamento colposo ascrivibile al CP_1
Ciò implica che non è possibile riconoscere una siffatta responsabilità semplicemente sulla base della individuazione dell'ente cui la normativa nazionale e regionale affida in generale il compito di controllo e gestione del fenomeno del randagismo e neanche quello più specifico di provvedere alla cattura ed alla custodia degli animali randagi, in mancanza della puntuale allegazione della prova, il cui onere certamente spetta all'attore danneggiato in base alle regole generali della condotta obbligatoria esigibile dall'ente e nella specie omessa e della riconducibilità dell'evento dannoso, in base ai principi sulla causalità omissiva, al mancato adempimento di tale condotta obbligatoria. Ciò equivale a dire che, applicandosi i principi generali in tema di responsabilità per colpa di cui all'art. 2043 c.c., non è sufficiente – per affermarne la responsabilità in caso di danni provocati da un animale randagio – individuare semplicemente l'ente preposto alla cattura dei randagi ed alla custodia degli stessi, non essendo materialmente esigibile, anche in considerazione della possibilità di spostamento di tali animali, un controllo del territorio così penetrante e diffuso ed uno svolgimento dell'attività di cattura così puntuale e tempestiva da impedire del tutto che possano, comunque, trovarsi sul territorio in un determinato momento degli animali randagi.
Occorre dunque che sia specificamente allegato e provato dall'attore che, nel caso di specie, la cattura e la custodia dello specifico animale randagio che ha provocato il danno era nella specie possibile ed esigibile, e che l'omissione sia derivata da un comportamento colposo dell'ente preposto (ad esempio perché vi erano state specifiche segnalazioni della presenza abituale dell'animale in un determinato luogo, rientrante nel territorio di competenza dell'ente preposto, e ciò nonostante quest'ultimo non si era adeguatamente attivato per la sua cattura).
Diversamente, si finirebbe per applicare ad un caso certamente regolato dalla fattispecie generale della responsabilità ordinaria per colpa di cui all'art. 2043 c.c., principi analoghi o addirittura più rigorosi di quelli previsti per le ipotesi di responsabilità oggettiva da custodia di cui agli artt. 2051, 2052 e 2053 c.c.
7) Nella specie, nessuna prova della condotta colposa omissiva del e del CP_1
rapporto di causalità tra la suddetta condotta colposa omissiva e l'evento dannoso è stata offerta;
non basta affermare che il aveva l'obbligo di vigilare sul territorio e che CP_1
il testimone riferisce di avere notato alcuni cani nella zona, ma è necessario accertare che vi fossero state specifiche segnalazioni al in relazione alla presenza CP_1 dell'animale nel territorio comunale e, questo, non si è attivato omettendo di intervenire per la cattura dei randagi, ovvero, richiedere l'intervento all'associazione che per contratto doveva intervenire.
Dunque, affinché l'art. 2043 c.c. possa essere applicato ed il dichiarato CP_1 responsabile è necessario l'accertamento di una sua specifica condotta colposa omissiva in rapporto di causalità con l'evento dannoso.
In subiecta materia trova applicazione, quindi, il principio di diritto secondo il quale "la responsabilità per i danni causati dagli animali randagi deve ritenersi disciplinata dalle regole generali di cui all'art. 2043 c.c.; non è quindi possibile riconoscere una siffatta responsabilità semplicemente sulla base della individuazione dell'ente cui le leggi nazionali e regionali affidano in generale il compito di controllo e gestione del fenomeno del randagismo e neanche quello più specifico di provvedere alla cattura ed alla custodia degli animali randagi, occorrendo la puntuale allegazione e la prova, il cui onere spetta all'attore danneggiato in base alle regole generali, di una concreta condotta colposa ascrivibile all'ente, e della riconducibilità dell'evento dannoso, in base ai principi sulla causalità omissiva, al mancato adempimento di tale condotta obbligatoria. Occorre, dunque, che sia specificamente allegato e provato dall'attore che, nel caso di specie, la cattura e la custodia degli animali randagi che hanno provocato il lamentato danno era, nella specie, possibile ed esigibile, e che tale condotta omissiva sia derivata da un comportamento colposo dell'ente preposto. (Corte di Cassazione – VI sez. civ. – ordinanza n. 11591 del 14-05-2018). 8) Dalle allegazioni documentali in atti e dalle prove testimoniali raccolte, si può affermare che parte attrice non ha documentato e provato la condotta omissiva ed il comportamento colposo del limitandosi ad allegazioni relative a Controparte_1
provare il quantum del danno. Dalla prova testimoniale non si rilevano elementi in grado di ascrivere al comune la responsabilità dell'occorso, poiché non offre elementi precisi e concordanti a conferma della tesi prospettata dall'attore. La stessa dinamica descritta in atti risulta contraddittoria con quella riferita dall'unico teste presente Tes_1
poiché dai tre cani bianchi descritti in atto di citazione si passa ai cinque o sette indicati dal teste che parla di caduta dell'attrice conseguente all'aggressione dei cani, e non di caduta nel mentre indietreggiava per difendersi dai tre cani bianchi. Incerto risulta essere non solo il numero dei cani ed il colore, ma anche la dinamica poiché la caduta può essere stata causata semplicemente dalla perdita di equilibrio o dall'inciampo, nel mentre indietreggiava dai cani che comunque, non hanno aggredito l'attrice, anche se era stato dedotto altro, ovvero, che i cani “a grande velocità le si avventarono contro”.
Così come nessuna prova è stata offerta a conferma che i cani “bianchi” fossero randagi e non, invece, cani patronali considerato che via Valle D'Aosta è comunque, zona periferica di . CP_1
8.1) Va qui affermato che anche l'eventuale assenza sul territorio del comune di un canile, non è circostanza sufficiente ad ascrivere allo stesso una responsabilità per condotta omissiva in relazione al servizio che la gli ha demandato Controparte_3
con L. R. n. 6/93. Infatti, l'art. 7 della predetta legge dispone che “I Comuni provvedono alla cattura, custodia e ricovero di cani vaganti o randagi avvalendosi, se necessario, della collaborazione delle Associazioni di volontariato protezionistiche. La cattura deve essere effettuata con sistemi indolori". Il compito delegato al non è la CP_1
realizzazione di un canile sul proprio territorio ma, avvalendosi anche della collaborazione di associazioni operanti nel settore, provveda alla cattura, custodia e ricovero dei cani randagi. Nella fattispecie, il è dotato di un canile Controparte_1
comunale che, anche se sottoposto a sequestro giudiziario, lo stesso risultava ospitare come riferito dall'ex Comandante della Polizia Locale di almeno 150 cani CP_1
randagi. Inoltre, svolgeva il compito di vigilanza del territorio come riferito dai testi escussi, nonché provvedeva alla custodia ed all'accalappiamento dei cani randagi attraverso l'associazione ADA e la sterilizzazione in collaborazione dell' CP_4
[...] Quindi, il ha dato prova di aver affidato ad associazioni di Controparte_1
volontariato il servizio di tutela e prevenzione del randagismo, anche attraverso la Cont sterilizzazione dei randagi in collaborazione dell' nonché del servizio di microchippatura eseguito sui randagi e su quelli patronali a richiesta, ottemperando ai compiti delegati in materia di randagismo, attraverso la vigilanza del territorio,
l'accalappiamento, la custodia e mantenimento dei randagi, adempiendo al servizio delegato dalla legge regionale.
8.2) Quindi, nella fattispecie non trova applicazione il principio secondo il quale
"L'omissione di una condotta rileva, quale condizione determinativa del processo causale dell'evento dannoso, allorché si tratti di omissione di un comportamento di cautela imposto da una norma giuridica specifica, ovvero da una posizione del soggetto che implichi l'esistenza di particolari obblighi di prevenzione dell'evento, in caso di
«concretizzazione» del rischio che la norma violata tende a prevenire, il nesso di causalità che astringe a quest'ultimo i danni conseguenti, rimane presuntivamente provato" (cfr. Cass. Civ. SS. UU. 11/01/2008, n. 584; Cass. Civ. sent. del 11/01/2008,
n. 582; Cass. Civ. sent. n. 2741 del 2015; Cass. Civ. sent. n. 9671 del 2020), poiché il non è stato colpevolmente omissivo ab origine ma ha attivato il Controparte_1
servizio di accalappiamento, di custodia e mantenimento dei cani randagi, come sopra provato, nonché di tutela e prevenzione del randagismo.
Parte attrice, invero, non ha allegato e provato che nel caso di specie la cattura e la custodia degli animali randagi che avrebbe provocato il danno, erano nella specie possibile ed esigibile e che l'omissione della cattura fosse stata conseguenza del comportamento colposo dell'ente preposto.
Infatti, non è stato allegato che vi erano specifiche segnalazioni della presenza abituale dei cani bianchi nella zona e che ciò nonostante, il non si fosse adeguatamente CP_1
attivato per la loro cattura.
9) In conclusione, la domanda de qua è regolata dall'art. 2043 c.c. che prevede specificamente che "Qualunque fatto doloso, o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno", e poiché il danno, non può considerarsi in re ipsa, risultando altrimenti snaturata la funzione del risarcimento che verrebbe ad essere concesso non in conseguenza dell'effettivo accertamento di un danno, bensì quale pena privata per un comportamento lesivo; l'onere della prova dei danni lamentati, dell'evento e del nesso di causalità verte sul danneggiato, secondo la regola generale ex art. 2697 c.c.. Prova che non è stata raggiunta sia in relazione alla condotta omissiva del per CP_1
quanto sopra riportato, che della causa dell'evento, la cui descrizione di parte attorea non trova riscontro nelle dichiarazioni testimoniali e nella documentazione medica allegata, ove non è evincibile alcun segno di aggressione da parte di cani, ma conseguente ad una caduta nel mentre indietreggiava;
sia in relazione alla dinamica dell'incidente che alla prova che si trattassero realmente di cani randagi, il cui numero
è rimasto incerto ed indicato in tre cani bianchi per l'attrice, mentre si trattava di cinque o sette per il teste . Tes_1
Per tutto quanto sopra argomentato e motivato, la domanda attorea non può trovare accoglimento e va rigettata.
10) Le spese di lite, in ragione dell'obiettiva controvertibilità delle questioni prospettate, si ritiene equo compensarle integralmente tra le parti costituite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Potenza, sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del
G.O.P. dott. Angelo Raffaele Violante, in funzione di giudice unico, definitivamente pronunciando nel processo RGT 1783/2018 tra contro Parte_1 CP_1
, in persona del Sindaco pro tempore, ogni ulteriore istanza ed eccezione
[...]
disattesa e questione assorbita, così provvede:
1) Rigetta la domanda di parte attrice per quanto in parte motiva;
2) Compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Potenza in data27/03/2025
Il G.O.P. (dott. Angelo Raffaele Violante)