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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 17/12/2025, n. 1366 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 1366 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori
Magistrati: dott.ssa Elena Sollazzo Presidente dott. Edoardo Martinelli Giudice dott.ssa Francesca Grassi Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3868 del ruolo generale di volontaria giurisdizione dell'anno 2025, promossa congiuntamente dai coniugi:
, C.F. nata ad [...] il [...], rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa dall'avvocato PANTANO ERIKA
e
SA RG, C.F. , nato a [...] il [...], rappresentato C.F._2
e difeso dall'avvocato ZABEO MICHELE e dall'avvocato PETRACCA PANDOLFO BEATRICE
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Vicenza.
In punto: separazione personale dei coniugi.
Conclusioni delle parti:
1) Autorizzare i sigg.ri e ES AN a vivere separati nel reciproco rispetto. Darsi Parte_1 atto che il sig. ES si è già allontanato dalla casa familiare, con il consenso della sig.ra e Pt_1 che trasferirà formalmente la propria residenza entro due settimane dalla omologazione giudiziale;
2) Dichiarare la separazione personale dei sigg.ri e ES AN (matrimonio Parte_1 contratto in Asiago in data 11.09.2010, trascritto al n. 18 Parte II, Serie A, anno 2010);
3) Ordinare all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Asiago (VI) di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
pagina 1 di 5 4) Affidare i figli minori nato ad [...] il [...] (C.F. RSona_1
e nata a [...] il [...] (C.F. C.F._3 RSona_2
), in modo condiviso ad entrambi i genitori i quali, limitatamente alle questioni di C.F._4 ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente. I figli avranno la residenza abituale presso la casa familiare in Asiago (VI), via Berardi n. 2/A con collocamento prevalente presso la madre. Le decisioni di maggior interesse per i figli relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale dovranno essere assunte di comune accordo, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli;
5) Assegnare la casa familiare, situata in Asiago (VI), via Berardi n. 2/A, di esclusiva proprietà della sig.ra a quest'ultima, con ogni arredo e pertinenza salvo gli oggetti ed effetti personali del sig. Pt_1
ES che quest'ultimo provvederà ad asportare previo accordo con la sig.ra Pt_1
6) Regolare i tempi di frequentazione tra il genitore non collocatario, sig. ES AN, e i figli come segue e secondo quanto previsto dal piano genitoriale che si allega (doc. n. 12):
- il sig. ES resterà con i figli dal lunedì, prelevandoli all'uscita da scuola, fino al mercoledì mattina con riaccompagnamento a scuola durante l'anno scolastico, o a casa della sig.ra nel periodo di Pt_1 vacanze, con possibilità di stare con loro anche qualche pomeriggio infrasettimanalmente, da concordare con la sig.ra entro la domenica per la settimana successiva, in base agli impegni extrascolastici Pt_1
RS dei figli e agli impegni lavorativi del sig. ES. Quest'ultimo starà inoltre con i figli e un Per_1 weekend di ciascun mese, da concordare e comunicare alla sig.ra on almeno 10 giorni di anticipo, Pt_1 dal sabato mattina fino alla domenica sera previo accordo con la sig.ra circa gli orari e Pt_1 riaccompagnamento presso la casa della sig.ra Pt_1
- Durante le vacanze estive, i figli trascorreranno due settimane con il padre e due con la madre, per i primi due anni non consecutive, da concordare entro il 31 maggio di ogni anno. I genitori avranno cura di darsi reciproca comunicazione riguardo la località in cui intenderanno recarsi con i minori durante i rispettivi periodi di vacanza ed in ogni caso sarà garantito il contatto telefonico quotidiano.
- Per quanto riguarda i giorni di Pasqua e Pasquetta i figli staranno ad anni alterni con i genitori così come per Natale e Santo Stefano, Capodanno e 1° gennaio.
- Per le altre festività e/o ponti (carnevale, 25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, 1° novembre, 8 dicembre) i genitori si accorderanno di volta in volta, in modo comunque che esse siano equamente ripartite nel corso dell'anno. RS 7) Entrambi i genitori avranno la responsabilità di seguire e nel loro andamento scolastico in Per_1 ogni ordine di scuola;
potranno richiedere e/o recarsi individualmente ai colloqui con gli insegnanti ed pagina 2 di 5 informarsi autonomamente sulle attività didattiche ed extrascolastiche previste;
per questo si procureranno il calendario delle riunioni all'inizio dell'anno scolastico. Il genitore che ha comunque acquisito una informazione rilevante dalla scuola ha l'onere di comunicarla tempestivamente anche all'altro genitore.
8) Ciascun genitore dovrà farsi carico di seguire i figli nei compiti per casa e per le vacanze con funzione normativa e stimolando la loro autonomia.
9) I viaggi di istruzione scolastica fanno parte delle attività didattiche programmate dalla scuola e come tali non possono essere osteggiate da un genitore, ma dovranno essere oggetto di previo accordo tra i genitori.
10) Entrambi i genitori dovranno autonomamente permettere e garantire la frequentazione delle attività per le quali i figli esprimeranno la loro preferenza, cercando sempre di ascoltare i loro desideri, compatibilmente con le proprie possibilità economiche.
11) Il sig. ES corrisponderà alla sig.ra a titolo di concorso al mantenimento dei figli Pt_1 Per_1
RS e l'importo mensile di euro 600,00 (euro 300,00 per ciascuno di essi). Tale somma si intende rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT e deve essere corrisposta entro il giorno 27 di ogni mese, a decorrere dal mese di settembre 2025.
12) L'Assegno Unico Universale verrà percepito dai coniugi al 50% ciascuno. Poiché al momento tale sussidio viene ancora versato sul conto corrente cointestato n. 00001006700164536 presso Banca
Fideuram SpA, i sig.ri e ES provvederanno a richiedere che l'Assegno venga accreditato, Pt_1 per la quota spettante a ciascuno, sui rispettivi conti correnti personali.
13) Le spese straordinarie mediche, scolastiche, sportive e di tempo libero saranno a carico di ciascun genitore al 50%. Le Parti dichiarano di aderire al protocollo in vigore presso il Tribunale di Milano ed ai suoi aggiornamenti successivi.
Le spese, ove anticipate da un genitore, saranno rimborsate dall'altro dietro esibizione delle pezze giustificative, entro il 10 del mese successivo alla spesa.
14) Le Parti si danno il reciproco consenso per recarsi all'estero con i figli, e per il rilascio e rinnovo dei documenti dei figli validi ai fini dell'espatrio.
15) Nulla sarà dovuto a titolo di contributo al mantenimento delle parti, per essere le stesse economicamente indipendenti.
16) Le Parti danno atto di aver provveduto a regolare i rimanenti rapporti patrimoniali mediante scrittura privata a latere.
17) Spese legali compensate. pagina 3 di 5 Conclusioni del Pubblico Ministero: il PM conclude per l'accoglimento del ricorso.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 21/10/2025 i coniugi indicati in epigrafe, premesso di aver contratto matrimonio in Asiago (VI) in data 11/09/2010, che l'unione era entrata in irreversibile crisi, chiedevano all'intestato Tribunale di dichiarare la loro separazione personale.
All'esito dell'udienza del 20/11/2025 dinanzi al Giudice Relatore, sostituita dal deposito di note scritte,
i coniugi hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Le domande formulate congiuntamente dalle parti sono meritevoli di accoglimento in quanto:
-i coniugi concordano sulla irreversibilità della crisi del loro rapporto matrimoniale e sulla intollerabilità della prosecuzione della convivenza e, pertanto, deve dichiararsi la separazione personale delle parti;
-nulla osta alla conferma delle condizioni concordate dalle parti in ordine all'affidamento condiviso dei RS figli minori (nato il [...]) e (nata il [...]), alla prevalente collocazione degli stessi Per_1 presso la madre ed alla disciplina dei tempi di visita da parte del padre;
-neppure vi è motivo di disattendere la determinazione del contributo al mantenimento dei figli a carico del padre così come concordato dalle parti, che si ritiene congruo e adeguato alle condizioni economiche dei genitori ed alle esigenze dei minori;
-le spese straordinarie relative ai figli minori, come regolamentate dal protocollo del Tribunale di
Vicenza, vanno poste a carico di entrambi i genitori al 50%;
-sussistono i presupposti per disporre l'assegnazione della casa coniugale, sita in Asiago (VI), via Berardi
n. 2/A, in favore di quale genitore convivente con i figli minori;
Parte_1
-quanto alle disposizioni di natura economica, concordemente le parti hanno dichiarato di essere economicamente autosufficienti e di non avere pretese economiche l'una nei confronti dell'altra, avendo già regolato tutti i loro rapporti economici, ed il Collegio non può che statuire conformemente a tale richiesta;
-si dà atto che le parti si danno il reciproco consenso per recarsi all'estero con i figli e per il rilascio e rinnovo dei documenti dei figli validi ai fini dell'espatrio
-delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del Tribunale;
-le spese vanno integralmente compensate in quanto la domanda è stata proposta dalle parti in forma congiunta.
pagina 4 di 5
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) omologa la separazione personale dei coniugi e ES AN, uniti in Parte_1 matrimonio in Asiago (VI) in data 11/09/2010 con atto trascritto al n. 18, Parte II, Serie A, Anno 2010, alle condizioni in epigrafe riportate;
b) ordina alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Asiago (VI) perché provveda alle annotazioni ed agli ulteriori incombenti di legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale, ove esistente;
c) dichiara la compensazione delle spese di lite.
Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio del 16/12/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Francesca Grassi Dott.ssa Elena Sollazzo
pagina 5 di 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori
Magistrati: dott.ssa Elena Sollazzo Presidente dott. Edoardo Martinelli Giudice dott.ssa Francesca Grassi Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3868 del ruolo generale di volontaria giurisdizione dell'anno 2025, promossa congiuntamente dai coniugi:
, C.F. nata ad [...] il [...], rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa dall'avvocato PANTANO ERIKA
e
SA RG, C.F. , nato a [...] il [...], rappresentato C.F._2
e difeso dall'avvocato ZABEO MICHELE e dall'avvocato PETRACCA PANDOLFO BEATRICE
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Vicenza.
In punto: separazione personale dei coniugi.
Conclusioni delle parti:
1) Autorizzare i sigg.ri e ES AN a vivere separati nel reciproco rispetto. Darsi Parte_1 atto che il sig. ES si è già allontanato dalla casa familiare, con il consenso della sig.ra e Pt_1 che trasferirà formalmente la propria residenza entro due settimane dalla omologazione giudiziale;
2) Dichiarare la separazione personale dei sigg.ri e ES AN (matrimonio Parte_1 contratto in Asiago in data 11.09.2010, trascritto al n. 18 Parte II, Serie A, anno 2010);
3) Ordinare all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Asiago (VI) di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
pagina 1 di 5 4) Affidare i figli minori nato ad [...] il [...] (C.F. RSona_1
e nata a [...] il [...] (C.F. C.F._3 RSona_2
), in modo condiviso ad entrambi i genitori i quali, limitatamente alle questioni di C.F._4 ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente. I figli avranno la residenza abituale presso la casa familiare in Asiago (VI), via Berardi n. 2/A con collocamento prevalente presso la madre. Le decisioni di maggior interesse per i figli relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale dovranno essere assunte di comune accordo, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli;
5) Assegnare la casa familiare, situata in Asiago (VI), via Berardi n. 2/A, di esclusiva proprietà della sig.ra a quest'ultima, con ogni arredo e pertinenza salvo gli oggetti ed effetti personali del sig. Pt_1
ES che quest'ultimo provvederà ad asportare previo accordo con la sig.ra Pt_1
6) Regolare i tempi di frequentazione tra il genitore non collocatario, sig. ES AN, e i figli come segue e secondo quanto previsto dal piano genitoriale che si allega (doc. n. 12):
- il sig. ES resterà con i figli dal lunedì, prelevandoli all'uscita da scuola, fino al mercoledì mattina con riaccompagnamento a scuola durante l'anno scolastico, o a casa della sig.ra nel periodo di Pt_1 vacanze, con possibilità di stare con loro anche qualche pomeriggio infrasettimanalmente, da concordare con la sig.ra entro la domenica per la settimana successiva, in base agli impegni extrascolastici Pt_1
RS dei figli e agli impegni lavorativi del sig. ES. Quest'ultimo starà inoltre con i figli e un Per_1 weekend di ciascun mese, da concordare e comunicare alla sig.ra on almeno 10 giorni di anticipo, Pt_1 dal sabato mattina fino alla domenica sera previo accordo con la sig.ra circa gli orari e Pt_1 riaccompagnamento presso la casa della sig.ra Pt_1
- Durante le vacanze estive, i figli trascorreranno due settimane con il padre e due con la madre, per i primi due anni non consecutive, da concordare entro il 31 maggio di ogni anno. I genitori avranno cura di darsi reciproca comunicazione riguardo la località in cui intenderanno recarsi con i minori durante i rispettivi periodi di vacanza ed in ogni caso sarà garantito il contatto telefonico quotidiano.
- Per quanto riguarda i giorni di Pasqua e Pasquetta i figli staranno ad anni alterni con i genitori così come per Natale e Santo Stefano, Capodanno e 1° gennaio.
- Per le altre festività e/o ponti (carnevale, 25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, 1° novembre, 8 dicembre) i genitori si accorderanno di volta in volta, in modo comunque che esse siano equamente ripartite nel corso dell'anno. RS 7) Entrambi i genitori avranno la responsabilità di seguire e nel loro andamento scolastico in Per_1 ogni ordine di scuola;
potranno richiedere e/o recarsi individualmente ai colloqui con gli insegnanti ed pagina 2 di 5 informarsi autonomamente sulle attività didattiche ed extrascolastiche previste;
per questo si procureranno il calendario delle riunioni all'inizio dell'anno scolastico. Il genitore che ha comunque acquisito una informazione rilevante dalla scuola ha l'onere di comunicarla tempestivamente anche all'altro genitore.
8) Ciascun genitore dovrà farsi carico di seguire i figli nei compiti per casa e per le vacanze con funzione normativa e stimolando la loro autonomia.
9) I viaggi di istruzione scolastica fanno parte delle attività didattiche programmate dalla scuola e come tali non possono essere osteggiate da un genitore, ma dovranno essere oggetto di previo accordo tra i genitori.
10) Entrambi i genitori dovranno autonomamente permettere e garantire la frequentazione delle attività per le quali i figli esprimeranno la loro preferenza, cercando sempre di ascoltare i loro desideri, compatibilmente con le proprie possibilità economiche.
11) Il sig. ES corrisponderà alla sig.ra a titolo di concorso al mantenimento dei figli Pt_1 Per_1
RS e l'importo mensile di euro 600,00 (euro 300,00 per ciascuno di essi). Tale somma si intende rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT e deve essere corrisposta entro il giorno 27 di ogni mese, a decorrere dal mese di settembre 2025.
12) L'Assegno Unico Universale verrà percepito dai coniugi al 50% ciascuno. Poiché al momento tale sussidio viene ancora versato sul conto corrente cointestato n. 00001006700164536 presso Banca
Fideuram SpA, i sig.ri e ES provvederanno a richiedere che l'Assegno venga accreditato, Pt_1 per la quota spettante a ciascuno, sui rispettivi conti correnti personali.
13) Le spese straordinarie mediche, scolastiche, sportive e di tempo libero saranno a carico di ciascun genitore al 50%. Le Parti dichiarano di aderire al protocollo in vigore presso il Tribunale di Milano ed ai suoi aggiornamenti successivi.
Le spese, ove anticipate da un genitore, saranno rimborsate dall'altro dietro esibizione delle pezze giustificative, entro il 10 del mese successivo alla spesa.
14) Le Parti si danno il reciproco consenso per recarsi all'estero con i figli, e per il rilascio e rinnovo dei documenti dei figli validi ai fini dell'espatrio.
15) Nulla sarà dovuto a titolo di contributo al mantenimento delle parti, per essere le stesse economicamente indipendenti.
16) Le Parti danno atto di aver provveduto a regolare i rimanenti rapporti patrimoniali mediante scrittura privata a latere.
17) Spese legali compensate. pagina 3 di 5 Conclusioni del Pubblico Ministero: il PM conclude per l'accoglimento del ricorso.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 21/10/2025 i coniugi indicati in epigrafe, premesso di aver contratto matrimonio in Asiago (VI) in data 11/09/2010, che l'unione era entrata in irreversibile crisi, chiedevano all'intestato Tribunale di dichiarare la loro separazione personale.
All'esito dell'udienza del 20/11/2025 dinanzi al Giudice Relatore, sostituita dal deposito di note scritte,
i coniugi hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Le domande formulate congiuntamente dalle parti sono meritevoli di accoglimento in quanto:
-i coniugi concordano sulla irreversibilità della crisi del loro rapporto matrimoniale e sulla intollerabilità della prosecuzione della convivenza e, pertanto, deve dichiararsi la separazione personale delle parti;
-nulla osta alla conferma delle condizioni concordate dalle parti in ordine all'affidamento condiviso dei RS figli minori (nato il [...]) e (nata il [...]), alla prevalente collocazione degli stessi Per_1 presso la madre ed alla disciplina dei tempi di visita da parte del padre;
-neppure vi è motivo di disattendere la determinazione del contributo al mantenimento dei figli a carico del padre così come concordato dalle parti, che si ritiene congruo e adeguato alle condizioni economiche dei genitori ed alle esigenze dei minori;
-le spese straordinarie relative ai figli minori, come regolamentate dal protocollo del Tribunale di
Vicenza, vanno poste a carico di entrambi i genitori al 50%;
-sussistono i presupposti per disporre l'assegnazione della casa coniugale, sita in Asiago (VI), via Berardi
n. 2/A, in favore di quale genitore convivente con i figli minori;
Parte_1
-quanto alle disposizioni di natura economica, concordemente le parti hanno dichiarato di essere economicamente autosufficienti e di non avere pretese economiche l'una nei confronti dell'altra, avendo già regolato tutti i loro rapporti economici, ed il Collegio non può che statuire conformemente a tale richiesta;
-si dà atto che le parti si danno il reciproco consenso per recarsi all'estero con i figli e per il rilascio e rinnovo dei documenti dei figli validi ai fini dell'espatrio
-delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del Tribunale;
-le spese vanno integralmente compensate in quanto la domanda è stata proposta dalle parti in forma congiunta.
pagina 4 di 5
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) omologa la separazione personale dei coniugi e ES AN, uniti in Parte_1 matrimonio in Asiago (VI) in data 11/09/2010 con atto trascritto al n. 18, Parte II, Serie A, Anno 2010, alle condizioni in epigrafe riportate;
b) ordina alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Asiago (VI) perché provveda alle annotazioni ed agli ulteriori incombenti di legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale, ove esistente;
c) dichiara la compensazione delle spese di lite.
Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio del 16/12/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Francesca Grassi Dott.ssa Elena Sollazzo
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