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Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lodi, sentenza 30/10/2025, n. 555 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lodi |
| Numero : | 555 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 531 / 2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LODI
Sezione Civile
Il Tribunale Civile di DI, riunito in Camera di Consiglio, in persona delle signore magistrate:
dott.ssa Elena Giuppi Presidente dott.ssa Giulia I. Loi Giudice
dott.ssa Luisa Dalla Via Giudice rel./est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA di SCIOGLIMENTO del MATRIMONIO
Nella causa iscritta al n. r.g. 531/2025 promossa da
(c.f. ) rappresentato, difeso ed elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliato presso lo studio dell'avv.ta Silvia Andreani (c.f. ) in Massa (MS), C.F._2
alla via Marina Vecchia n. 75;
- Ricorrente nei confronti di c.f. ) rappresentata, difesa ed elettivamente domiciliata Controparte_1 C.F._3
presso lo studio degli avv.ti Elisa Grilli (c.f. ) e Mario Palladini (c.f. C.F._4
) in DI (LO), alla via Marsala n. 24; C.F._5
- Resistente
Data regolare comunicazione degli atti del procedimento al PUBBLICO MINISTERO in sede ex artt.
70 e 71 c.p.c. Conclusioni delle parti: come precisate congiuntamente con note scritte per l'udienza del
10.10.2025, sostituita dal deposito di note scritte, ex art. 127 ter c.p.c.., che qui integralmente si riportano:
“STATO
1. Dichiarare lo scioglimento del matrimonio civile contratto, in data 8 gennaio 1994, tra la signora ed il signor nel Comune di DI, trascritto nei registri dello Stato Controparte_1 Parte_1
Civile del Comune di DI, in data 8 gennaio 1994, quale Atto n. 1, Parte I, anno 1994 e, per l'effetto, ordinare al competente Ufficiale di stato civile di procedere ad ogni dovuta annotazione ed incombenza di prassi e di legge.
ACCORDI PATRIMONIALI
2. I coniugi stabiliscono, a definizione integrale dei reciproci rapporti di dare avere come maturati negli anni di fidanzamento, di convivenza e di matrimonio, di dividere il proprio patrimonio immobiliare come segue:
a) la signora sottoscriverà idonea procura irrevocabile a vendere in favore del signor Controparte_1
con cui nomina questi suo procuratore a vendere a terzi o ad assegnare a sé stesso Parte_1
il diritto di piena proprietà della quota del 50% (cinquanta per cento), attualmente a sé intestata, dell'immobile sito in Comune di l'Ile Rousse (OR, Francia), ubicato nel complesso immobiliare
denominato “Residence Napoleon”, in Avenue Calizzi, costituito da appartamento al piano terra sito al numero 31 della palazzina D, composto da ingresso, soggiorno e cucina con loggia, una camera con guardaroba ed un bagno, il tutto censito al competente Ufficio del Catasto del predetto
Comune Settore B;
numero 1 579; M.2 3950; Località l'Ile-Rousse; il tutto salvo errori ed omissioni
e come meglio in fatto1. Detta procura indicherà altresì che, nel rispetto ed in esecuzione dei presenti accordi, la signora rinuncerà, come con il presente atto rinuncia espressamente, CP_1
all'attribuzione dei proventi derivanti dalla vendita in commento, i quali dovranno essere versati
integralmente e direttamente sul conto corrente intestato al signor e/o su altro conto Pt_1
corrente indicato da questo e/o dal notaio rogante in OR. La sig.ra riconosce ora per CP_1
allora che i proventi della vendita sono di debenza e di competenza esclusiva del sig. e di Pt_1
non avere alcun diritto e pretesa sugli stessi, ottenendo contestualmente alla vendita della quota di
1 Doc. 4: atto di Vendita immobiliare dell'8 giugno 2000, Dott. Cpte n. 11755. Per_1
2 sua proprietà dell'immobile in OR, l'assegnazione della quota del 50% dell'immobile di DI attualmente di titolarità del sig. La sottoscrizione della procura irrevocabile a vendere dovrà Pt_1
avvenire entro venti giorni dalla comunicazione della pronuncia della sentenza di omologa delle presenti condizioni, presso notaio di DI di Fiducia del sig. in Persona_2 Pt_1
difetto della sottoscrizione di detta procura entro il termine suddetto per inadempimento imputabile alla sig.ra il presente accordo, in merito alle condizioni economiche, si intenderà risolto di CP_1
diritto. Il signor s'impegna e si obbliga al pagamento integrale di ogni eventuale Parte_1
costo, onere od imposta, comunque qualificato e definito, che dovesse rendersi necessario in ragione ed a causa del trasferimento immobiliare al presente punto “a” che precede comprese tutte le
eventuali ulteriori somme che dovessero essere richieste alla signora a qualunque titolo, CP_1
esemplificativamente di costo, onere, tassa od imposta, comunque qualificati e definiti derivanti dalla vendita del suddetto immobile, sia in Italia che all'estero, nessuno escluso. Il signor inoltre, Pt_1
dovrà farsi carico in via diretta ed esclusiva di ogni e qualsiasi spesa, costo, onere od imposta,
comunque definiti necessari e relativi all'immobile sito in OR compresi quelli già maturati ma non ancora richiesti e/o corrisposti così come tutti quelli maturandi, nessuno escluso, sin d'ora espressamente dichiarando di ritenere manlevata ed indenne la signora per tutto quanto CP_1
sopra. Il signor si impegna ed obbliga sin d'ora a porre in vendita l'immobile sopra Pt_1
menzionato entro e non oltre venti giorni dalla comunicazione della sentenza di omologa del presente accordo.
b) Il signor trasferirà, come con il presente atto si impegna ed obbliga irrevocabilmente Parte_1
a trasferire, contestualmente all'atto di vendita della casa sita in OR, meglio identificata al punto
“a” che precede, ma comunque entro e non oltre la data ultima ed indifferibile del 30 settembre 2026, alla signora che sin d'ora dichiara di accettare,, la piena proprietà Controparte_1
della quota del 50% (cinquanta per cento), attualmente intestata al sig. dell'immobile sito Pt_1
in Comune di DI (LO), Località Olmo, via Arbasi n. 4 (già via dell'Olmo), costituito da villetta di civile abitazione composta da cinque locali oltre i servizi al piano rialzato, con terrazzo, locale cantina, box, veranda e rustico al piano terra;
il tutto distinto nel Comune di DI al Catasto
Fabbricati come segue:
3 • Foglio 71; Particella 174-177, subalterno 101-101, Cat. C-2; Cl. 2; consistenza 80 mq;
sup. cat. 118 mq;
rendita € 243,77;
• Foglio 71; Particella 174-177, subalterno 102-102, Cat. C-2; Cl. 1; consistenza 13 mq;
sup. cat. 18 mq;
rendita € 33,57;
• Foglio 71; Particella 174-177, subalterno 103-103, Cat. A-7; Cl. 1; consistenza 6,5 vani;
Superficie catastale escluse aree scoperte 128 mq;
rendita € 772,10,
il tutto salvo errori ed omissioni e come meglio in fatto2.
Anche qualora la vendita della casa in OR a terzi non avvenga entro il 30.09.2026, la quota di ½ della casa di DI, attualmente intestata al signor dovrà comunque essere trasferita alla sig.ra Pt_1 CP_1
entro il termine indifferibile del 30.09.2026, rimanendo ferma la rinuncia della sig.ra alla metà del CP_1
prezzo di vendita dell'immobile in OR a terzi e valida la procura irrevocabile a vendere a favore del sig.
non costituendo la mancata vendita entro tale termine della casa in OR motivo di revoca per Pt_1
giusta causa della procura. In ogni caso, anche in caso di vendita della casa in OR per procura
successivamente alla data del 30.09.2026, il prezzo della vendita sarà di esclusiva spettanza del sig. Pt_1
avendo la sig.ra avuto in assegnazione l'immobile di DI e quale contropartita di tale assegnazione. CP_1
In ogni caso, anche successivamente al 30.09.2026, qualora non si sia proceduto alla vendita dell'immobile in OR per qualsiasi ragione, a insindacabile scelta del sig. e su comunicazione di questi, la sig.ra Pt_1
si obbliga a trasferire al sig. a spese totali ed esclusive di quest'ultimo, nessuna esclusa, la CP_1 Pt_1
propria quota di ½ della casa della OR, senza nulla versare a questa, atteso l'assegnazione della casa di
DI in contropartita impegnandosi a rilasciare eventuale ulteriore procura speciale, sempre a spese totali ed
esclusive dei signor ad assegnare e vendere e trasferire detta quota a persona di fiducia del sig. Pt_1
e da questi indicata. In caso di eventuale sottoscrizione di ulteriore procura speciale, l'indicazione Pt_1
del cui contenuto sarà di esclusiva responsabilità del signor la signora deve intendersi Pt_1 CP_1
totalmente manlevata ed indenne da ogni e qualsiasi conseguenza ed evenienza, anche e soprattutto di
carattere economico, derivante dal contenuto della procura e dalle azioni del terzo indicato dal signor
Parimenti, con l'assolvimento dell'eventuale predetto obbligo, la signora avrà interamente Pt_1 CP_1
assolto alle obbligazioni di natura economica del presente accordo e null'altro potrà esserle richiesto.
2 Doc. 5: Atto di compravendita del 14 maggio 1993, Dott. N. Rep. 12397/22845. Per_3
4 c) La signora s'impegna ed obbliga al pagamento integrale del compenso del notaio ed Controparte_1
di ogni eventuale costo, onere o imposta, comunque qualificato e definito, che dovesse rendersi
necessario per il trasferimento immobiliare, di cui al punto “b”, che precede comprese tutte le eventuali ulteriori somme che dovessero essere richieste al signor a qualunque titolo, Pt_1
esemplificativamente di costo, onere, tassa od imposta, comunque qualificati e definiti derivanti dalla vendita del suddetto immobile, nessuno escluso. La signora inoltre, dovrà farsi carico in CP_1
via diretta ed esclusiva di ogni e qualsiasi spesa, costo, onere od imposta, comunque definiti necessari
e relativi all'immobile sito in DI compresi quelli già maturati ma non ancora richiesti e/o corrisposti così come tutti quelli maturandi, nessuno escluso, sin d'ora espressamente dichiarando
di ritenere manlevato ed indenne il signor per tutto quanto sopra. Pt_1
d) Le parti dichiarano di non aver nulla a pretendere l'una dall'altra per ogni e qualsiasi spesa o costo sino ad ora sostenuti in riferimento agli immobili in commento e che l'una malleverà l'altra di eventuali oneri e spese non pagate nel corso degli anni successivamente alla separazione afferenti
all'immobile da ciascuno posseduto e detenuto sebbene tali oneri, imposte tasse siano a nome di entrambi o a nome di uno solo (l'immobile di DI, la sig.ra l'immobile della OR, il sig. CP_1
. Pt_1
e) Ciascuna parte provvederà ad ogni e qualsiasi spesa di qualsiasi natura e genere, nessuna esclusa,
che si dovesse rendere necessaria, per ogni ragione o titolo, al fine del perfezionamento dei presenti accordi e, più precisamente, dovranno intendersi a carico diretto ed esclusivo:
- della signora ogni spesa necessaria all'intestazione alla stessa della quota del 50 % dell'immobile CP_1
di DI, originariamente di titolarità del signor espressamente compreso ogni eventuale necessario Pt_1
onere manutentivo e catastale in particolare, ogni e qualsiasi onere relativo al compenso del notaio e dei professionisti e/o altri oneri per la conformità catastale, urbanistica ed edilizia, l'APE ed ogni altro adempimento previsto con espresso riferimento anche all'eventuale tassazione e/o imposizione prevista dalla
vigente normativa e o non ancora entrata in vigore che possa fare capo giuridicamente al sig. Pt_1
- del signor ogni spesa necessaria alla vendita dell'immobile sito in OR di titolarità di entrambe Pt_1
le parti, in particolare, ogni e qualsiasi onere relativo al compenso del notaio e dei professionisti e/o altri oneri
per la conformità catastale, urbanistica ed edilizia, l'APE ed ogni altro adempimento previsto e con espresso riferimento anche all'eventuale tassazione e/o imposizione prevista dalla vigente normativa e o non ancora
5 entrata in vigore, sia italiana che francese, che possa fare capo giuridicamente alla signora , compresa CP_1
quella derivante dall'eventuale plusvalenza generata dalla vendita il cui ricavato sarà integralmente incassato
dal signor senza che la sig.ra abbia nulla pretendere. Pt_1 CP_1
f) Le parti dichiarano espressamente che il presente accordo tacita e supera ogni precedente accordo, con particolare espresso riguardo alla sentenza della Corte d'Appello di Milano n. 1274/2014, pubblicata il 29.03.2014; R.G. n. 35/2013, in riferimento alla quale le parti sin d'ora rinunciano ad
ogni diritto ed azione dalla stessa scaturente, nessuno escluso.
g) Le parti dichiarano inoltre espressamente di rinunciare ad ogni e qualsiasi pretesa ed eccezione formulata negli atti depositati nel presente giudizio di divorzio, dichiarando che la puntuale
esecuzione degli obblighi sopra riportati estinguerà ogni e qualsiasi rapporto di debito-credito sussistente tra le stesse, nessuno escluso, e che, pertanto, l'effettivo adempimento degli obblighi e delle condizioni tutte sopra menzionati, le parti non avranno più nulla a pretendere l'una dall'altra per nessuna ragione o titolo, in particolare a titolo di mantenimento per il figlio maggiorenne ed ad
ogni titolo legato ai precedenti provvedimenti emessi in sede di separazione sia in via d'urgenza sia con sentenza di primo grado, sia con sentenza di secondo grado.
h) L'impegno all'assegnazioni in proprietà esclusiva della casa di DI da parte del sig. alla Pt_1
sig.ra ha quale contropartita il riconoscimento del prezzo di vendita della casa in OR, CP_1
rinunciando la sig.ra allo stesso. Per contro l'attribuzione della quota del 50% oggi di CP_1
titolarità del signor in favore della signora ha quale contropartita e controvalore Pt_1 CP_1
il trasferimento della propria quota del prezzo di vendita dell'immobile in OR e/o (a discrezione
del signor la cessione a quest'ultimo o a persona dallo stesso designata del 50% della quota Pt_1
di proprietà dell'immobile della OR oggi di titolarità della signora rinunciando CP_1
definitivamente il signor ad ogni pretesa di qualunque tipo sulla propria metà dell'immobile Pt_1
di DI e a sua volta rinunciando definitivamente la sig.ra ad ogni pretesa di qualunque CP_1
tipo sulla propria metà dell'immobile della OR. Le attribuzioni patrimoniali di cui sopra sono un elemento essenziale ed imprescindibile per la definizione consensuale del presente divorzio, senza la quale non si sarebbe addivenuti alla soluzione conciliativa e i coniugi chiedono al momento del
trasferimento – assegnazione delle proprietà che vengano applicate le esenzioni da imposta di registro, bollo, ipotecarie e catastali ai sensi dell'art. 19 L. 74/1987.
6 i) Le parti dichiarano di essere autonome ed autosufficienti economicamente e di non avere da pretende nulla l'una dall'altra a titolo di mantenimento o assegno alimentare.
j) Le parti dichiarando che collaboreranno in buona fede e correttezza per l'adempimento degli impegni assunti nel presente accordo, ponendo in essere tutte le attività che risulteranno necessarie per gli adempimenti relativi ai trasferimenti immobiliari a cui si sono obbligati.
k) Spese legali integralmente compensate, con rinuncia degli avvocati al beneficio della solidarietà ex
art. 13 Forense.
l) Le parti rinunciano espressamente ai termini per l'impugnativa dell'emananda sentenza”.
IL TRIBUNALE
udita la relazione della causa fatta dalla Giudice relatrice;
udita la lettura delle conclusioni delle parti;
letti ed esaminati gli atti e i documenti del processo, ha così deciso:
RAGIONI di FATTO e di DIRITTO della DECISIONE
Per quanto riguarda il completo svolgimento del processo, ex art. 132 comma II n. 4 c.p.c., si fa rinvio agli atti delle parti e ai verbali di causa.
1. Con ricorso depositato il 24.03.2025 il sig. ha adito l'intestato Tribunale Parte_1
domandando lo scioglimento del matrimonio contratto con la resistente, di ordinare alla
Cancelleria la comunicazione dell'intervenuto divorzio al Comune di DI, con relativa annotazione della sentenza a margine dell'atto di matrimonio.
A fondamento delle proprie domande il ricorrente ha dedotto le seguenti circostanze:
- i coniugi hanno avviato una relazione nel 1986, contratto matrimonio in data 08.01.1994 e dall'unione è nato il figlio (09.01.1989), ad oggi maggiorenne ed Persona_4
economicamente autosufficiente;
- a causa di gravi incompatibilità caratteriali la comunione materiale e spirituale e la convivenza sono venute meno;
- con sentenza n. 576/2012 del 27.06.2012, pubblicata il 10.07.2012, le parti si sono separate;
- avverso a tale sentenza il ricorrente ha proposto appello, definito con sentenza n. 1274/2014
del 05.02.2014, pubblicata il 29.03.2014;
- il sig. ha instaurato da diversi anni una nuova relazione;
Pt_1
7 - il 31.01.2024 il ricorrente ha inviato una raccomandata alla resistente per informarla della sua volontà di addivenire al divorzio, seguita in data 08.03.2024 da una raccomandata che avvisava la sig.ra di voler attuare una convenzione di negoziazione. Tuttavia, ad CP_1
oggi la moglie non ha ancora concesso il divorzio.
2. Con comparsa di risposta si è costituita la sig.ra aderendo alla domanda di Controparte_1
divorzio.
3. Le parti hanno depositato memorie ex art. 473 bis.17 comma I, II e III c.p.c.
Il 07.07.2025 le parti hanno presentato istanza di fissazione d'udienza per la precisazione di note conclusive congiunte, avendo raggiunto un accordo in merito alle condizioni di divorzio.
Il 09.07.2025 la Giudice, ritenuta la necessità di conoscere i termini dell'accordo raggiunto dalle parti, ha invitato le parti a depositare copia delle condizioni di divorzio concordate entro l'udienza dell'11.07.2025, e all'esito ha rinviato all'udienza del 10.10.2025, sostituita dal deposito di note scritte.
Alla predetta udienza la causa è stata rimessa al Collegio.
4. Sulla domanda di divorzio
La domanda di dichiarazione di scioglimento del matrimonio va accolta, sussistendone i presupposti, in quanto risulta provato che la separazione si è protratta per un periodo superiore a quello minimo previsto dalla legge – art. 3 Legge 898/1970, nel testo modificato dalla Legge 74/1987.
Rilevato che la separazione personale dei coniugi è stata pronunciata con sentenza n. 576/2012 del
27.06.2012, pubblicata il 10.07.2012 emessa dal Tribunale di DI.
Considerato che sin dalla pronuncia di separazione non vi è stata riconciliazione tra le parti, né hanno ripreso la convivenza coniugale, non potendo, quindi, essere neppure ricostituita la comunione materiale e spirituale fra i coniugi. Sono pertanto decorsi i termini di legge per la presentazione della domanda di scioglimento del matrimonio.
Deve pertanto pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio di ed Parte_1 Controparte_1
contratto il 08.01.1994 in DI (LO), con conseguente comunicazione della presente sentenza
8 all'Ufficiale dello Stato Civile competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al d.P.R. 396/2000.
La domanda dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici.
Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, la domanda non appare contraria a norme imperative o di ordine pubblico.
Stante l'accordo raggiunto, le spese legali sono integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione,
definitivamente pronunciando, così decide:
1) dichiara lo scioglimento del matrimonio tra ed contratto in data Parte_1 Controparte_1
08.01.1994 in DI (LO), regolarmente trascritto nei Registri di Stato Civile del predetto Comune con atto n. 1, parte I, anno 1994;
2) prende atto che i coniugi stabiliscono, a definizione integrale dei reciproci rapporti di dare avere come maturati negli anni di fidanzamento, di convivenza e di matrimonio, di dividere il proprio patrimonio immobiliare come segue:
a) la sig.ra sottoscriverà idonea procura irrevocabile a vendere in favore del sig. Controparte_1
, con cui nomina questi suo procuratore a vendere a terzi o ad assegnare a sé stesso Parte_1
il diritto di piena proprietà della quota del 50%, attualmente a sé intestata, dell'immobile sito in
Comune di l'Ile Rousse (OR, Francia), ubicato nel complesso immobiliare denominato
“Residence Napoleon”, in Avenue Calizzi, costituito da appartamento al piano terra sito al numero
31 della palazzina D, composto da ingresso, soggiorno e cucina con loggia, una camera con guardaroba ed un bagno, il tutto censito al competente Ufficio del Catasto del predetto Comune
Settore B;
numero 1 579; M.2 3950; Località l'Ile-Rousse; il tutto salvo errori ed omissioni e come meglio in fatto. Detta procura indicherà altresì che, nel rispetto ed in esecuzione dei presenti
9 accordi, la sig.ra rinuncerà, come con il presente atto rinuncia espressamente, CP_1
all'attribuzione dei proventi derivanti dalla vendita in commento, i quali dovranno essere versati integralmente e direttamente sul c/c intestato al sig. e/o su altro c/c indicato da questo e/o Pt_1
dal notaio rogante in OR. La sig.ra riconosce ora per allora che i proventi della vendita CP_1
sono di debenza e di competenza esclusiva del sig. e di non avere alcun diritto e pretesa Pt_1
sugli stessi, ottenendo contestualmente alla vendita della quota di sua proprietà dell'immobile in
OR, l'assegnazione della quota del 50% dell'immobile di DI attualmente di titolarità del sig.
. La sottoscrizione della procura irrevocabile a vendere dovrà avvenire entro 20 giorni dalla Pt_1
comunicazione della pronuncia della sentenza di omologa delle presenti condizioni, presso notaio di DI di Fiducia del sig. ; in difetto della sottoscrizione di detta procura Persona_2 Pt_1
entro il termine suddetto per inadempimento imputabile alla sig.ra il presente accordo, in CP_1
merito alle condizioni economiche, si intenderà risolto di diritto. Il sig. si impegna Parte_1
e si obbliga al pagamento integrale di ogni eventuale costo, onere od imposta, comunque qualificato e definito, che dovesse rendersi necessario in ragione ed a causa del trasferimento immobiliare al presente punto “a” che precede comprese tutte le eventuali ulteriori somme che dovessero essere richieste alla sig.ra a qualunque titolo, esemplificativamente di costo, onere, tassa od CP_1
imposta, comunque qualificati e definiti derivanti dalla vendita del suddetto immobile, sia in Italia
che all'estero, nessuno escluso. Il sig. , inoltre, dovrà farsi carico in via diretta ed esclusiva Pt_1
di ogni e qualsiasi spesa, costo, onere od imposta, comunque definiti necessari e relativi all'immobile sito in OR compresi quelli già maturati ma non ancora richiesti e/o corrisposti così
come tutti quelli maturandi, nessuno escluso, sin da ora espressamente dichiarando di ritenere manlevata ed indenne la sig.ra per tutto quanto sopra. Il sig. si impegna ed CP_1 Pt_1
obbliga sin da ora a porre in vendita l'immobile sopra menzionato entro e non oltre venti giorni dalla comunicazione della sentenza di omologa del presente accordo;
b) il sig. trasferirà, come con il presente atto si impegna ed obbliga Parte_1
irrevocabilmente a trasferire, contestualmente all'atto di vendita della casa sita in OR, meglio identificata al punto “a” che precede, ma comunque entro e non oltre la data ultima ed indifferibile del 30 settembre 2026, alla sig.ra che sin da ora dichiara di accettare, la piena Controparte_1
proprietà della quota del 50%, attualmente intestata al sig. , dell'immobile sito in Comune Pt_1
10 di DI (LO), Località Olmo, via Arbasi n. 4 (già via dell'Olmo), costituito da villetta di civile abitazione composta da cinque locali oltre i servizi al piano rialzato, con terrazzo, locale cantina,
box, veranda e rustico al piano terra;
il tutto distinto nel Comune di DI al Catasto Fabbricati come segue:
• Foglio 71; Particella 174-177, subalterno 101-101, Cat. C-2; Cl. 2; consistenza 80 mq;
sup. cat.
118 mq;
rendita € 243,77;
• Foglio 71; Particella 174-177, subalterno 102-102, Cat. C-2; Cl. 1; consistenza 13 mq;
sup. cat.
18 mq;
rendita € 33,57;
• Foglio 71; Particella 174-177, subalterno 103-103, Cat. A-7; Cl. 1; consistenza 6,5 vani;
Superficie catastale escluse aree scoperte 128 mq;
rendita € 772,10,
il tutto salvo errori ed omissioni e come meglio in fatto.
Anche qualora la vendita della casa in OR a terzi non avvenga entro il 30.09.2026, la quota di
½ della casa di DI, attualmente intestata al sig. , dovrà comunque essere trasferita alla Pt_1
sig.ra entro il termine indifferibile del 30.09.2026, rimanendo ferma la rinuncia della sig.ra CP_1
alla metà del prezzo di vendita dell'immobile in OR a terzi e valida la procura CP_1
irrevocabile a vendere a favore del sig. , non costituendo la mancata vendita entro tale Pt_1
termine della casa in OR motivo di revoca per giusta causa della procura. In ogni caso, anche in caso di vendita della casa in OR per procura successivamente alla data del 30.09.2026, il prezzo della vendita sarà di esclusiva spettanza del sig. , avendo la sig.ra avuto in Pt_1 CP_1
assegnazione l'immobile di DI e quale contropartita di tale assegnazione. In ogni caso, anche successivamente al 30.09.2026, qualora non si sia proceduto alla vendita dell'immobile in OR per qualsiasi ragione, a insindacabile scelta del sig. e su comunicazione di questi, la sig.ra Pt_1
si obbliga a trasferire al sig. , a spese totali ed esclusive di quest'ultimo, nessuna CP_1 Pt_1
esclusa, la propria quota di ½ della casa della OR, senza nulla versare a questa, atteso l'assegnazione della casa di DI in contropartita impegnandosi a rilasciare eventuale ulteriore procura speciale, sempre a spese totali ed esclusive dei signor , ad assegnare e vendere e Pt_1
trasferire detta quota a persona di fiducia del sig. e da questi indicata. In caso di eventuale Pt_1
sottoscrizione di ulteriore procura speciale, l'indicazione del cui contenuto sarà di esclusiva
11 responsabilità del sig. , la sig.ra deve intendersi totalmente manlevata ed indenne Pt_1 CP_1
da ogni e qualsiasi conseguenza ed evenienza, anche e soprattutto di carattere economico, derivante dal contenuto della procura e dalle azioni del terzo indicato dal sig. . Parimenti, con Pt_1
l'assolvimento dell'eventuale predetto obbligo, la sig.ra avrà interamente assolto alle CP_1
obbligazioni di natura economica del presente accordo e null'altro potrà esserle richiesto;
c) la sig.ra si impegna ed obbliga al pagamento integrale del compenso del notaio Controparte_1
ed di ogni eventuale costo, onere o imposta, comunque qualificato e definito, che dovesse rendersi necessario per il trasferimento immobiliare, di cui al punto “b”, che precede comprese tutte le eventuali ulteriori somme che dovessero essere richieste al sig. a qualunque titolo, Pt_1
esemplificativamente di costo, onere, tassa od imposta, comunque qualificati e definiti derivanti dalla vendita del suddetto immobile, nessuno escluso. La sig.ra inoltre, dovrà farsi carico CP_1
in via diretta ed esclusiva di ogni e qualsiasi spesa, costo, onere od imposta, comunque definiti necessari e relativi all'immobile sito in DI compresi quelli già maturati ma non ancora richiesti e/o corrisposti così come tutti quelli maturandi, nessuno escluso, sin d'ora espressamente dichiarando di ritenere manlevato ed indenne il sig. per tutto quanto sopra;
Pt_1
d) le parti dichiarano di non aver nulla a pretendere l'una dall'altra per ogni e qualsiasi spesa o costo sino ad ora sostenuti in riferimento agli immobili in commento e che l'una malleverà l'altra di eventuali oneri e spese non pagate nel corso degli anni successivamente alla separazione afferenti all'immobile da ciascuno posseduto e detenuto sebbene tali oneri, imposte tasse siano a nome di entrambi o a nome di uno solo (l'immobile di DI, la sig.ra l'immobile della OR, il CP_1
sig. ); Pt_1
e) ciascuna parte provvederà ad ogni e qualsiasi spesa di qualsiasi natura e genere, nessuna esclusa, che si dovesse rendere necessaria, per ogni ragione o titolo, al fine del perfezionamento dei presenti accordi e, più precisamente, dovranno intendersi a carico diretto ed esclusivo:
- della sig.ra ogni spesa necessaria all'intestazione alla stessa della quota del 50% CP_1
dell'immobile di DI, originariamente di titolarità del sig. espressamente compreso ogni Pt_1
eventuale necessario onere manutentivo e catastale in particolare, ogni e qualsiasi onere relativo al
12 compenso del notaio e dei professionisti e/o altri oneri per la conformità catastale, urbanistica ed edilizia, l'APE ed ogni altro adempimento previsto con espresso riferimento anche all'eventuale tassazione e/o imposizione prevista dalla vigente normativa e o non ancora entrata in vigore che possa fare capo giuridicamente al sig. ; Pt_1
- del sig. : ogni spesa necessaria alla vendita dell'immobile sito in OR di titolarità di Pt_1
entrambe le parti, in particolare, ogni e qualsiasi onere relativo al compenso del notaio e dei professionisti e/o altri oneri per la conformità catastale, urbanistica ed edilizia, l'APE ed ogni altro adempimento previsto e con espresso riferimento anche all'eventuale tassazione e/o imposizione prevista dalla vigente normativa e o non ancora entrata in vigore, sia italiana che francese, che possa fare capo giuridicamente alla sig.ra compresa quella derivante dall'eventuale plusvalenza CP_1
generata dalla vendita il cui ricavato sarà integralmente incassato dal sig. , senza che la Pt_1
sig.ra abbia nulla pretendere;
CP_1
3) prende atto che le parti dichiarano espressamente che il presente accordo tacita e supera ogni precedente accordo, con particolare espresso riguardo alla sentenza della Corte d'Appello di
Milano n. 1274/2014, pubblicata il 29.03.2014, R.G. n. 35/2013, in riferimento alla quale le parti sin da ora rinunciano ad ogni diritto ed azione dalla stessa scaturente, nessuno escluso;
4) prende atto che le parti dichiarano inoltre espressamente di rinunciare ad ogni e qualsiasi pretesa ed eccezione formulata negli atti depositati nel presente giudizio di divorzio, dichiarando che la puntuale esecuzione degli obblighi sopra riportati estinguerà ogni e qualsiasi rapporto di debito–credito sussistente tra le stesse, nessuno escluso, e che, pertanto, l'effettivo adempimento degli obblighi e delle condizioni tutte sopra menzionati, le parti non avranno più nulla a pretendere l'una dall'altra per nessuna ragione o titolo, in particolare a titolo di mantenimento per il figlio maggiorenne ed ad ogni titolo legato ai precedenti provvedimenti emessi in sede di separazione sia in via d'urgenza sia con sentenza di primo grado, sia con sentenza di secondo grado;
5) prende atto che l'impegno all'assegnazioni in proprietà esclusiva della casa di DI da parte del sig. alla sig.ra ha quale contropartita il riconoscimento del prezzo di vendita della Pt_1 CP_1
casa in OR, rinunciando la sig.ra allo stesso. Per contro l'attribuzione della quota del CP_1
13 50% oggi di titolarità del sig. , in favore della sig.ra ha quale contropartita e Pt_1 CP_1
controvalore il trasferimento della propria quota del prezzo di vendita dell'immobile in OR e/o
(a discrezione del sig. ) la cessione a quest'ultimo o a persona dallo stesso designata del Pt_1
50% della quota di proprietà dell'immobile della OR oggi di titolarità della sig.ra CP_1
rinunciando definitivamente il sig. ad ogni pretesa di qualunque tipo sulla propria metà Pt_1
dell'immobile di DI e a sua volta rinunciando definitivamente la sig.ra ad ogni pretesa CP_1
di qualunque tipo sulla propria metà dell'immobile della OR. Le attribuzioni patrimoniali di cui sopra sono un elemento essenziale ed imprescindibile per la definizione consensuale del presente divorzio, senza la quale non si sarebbe addivenuti alla soluzione conciliativa e i coniugi chiedono al momento del trasferimento – assegnazione delle proprietà che vengano applicate le esenzioni da imposta di registro, bollo, ipotecarie e catastali ai sensi dell'art. 19 L. 74/1987;
6) prende atto che le parti dichiarano di essere autonome ed autosufficienti economicamente e di non avere da pretende nulla l'una dall'altra a titolo di mantenimento o assegno alimentare;
7) prende atto che le parti dichiarando che collaboreranno in buona fede e correttezza per l'adempimento degli impegni assunti nel presente accordo, ponendo in essere tutte le attività che risulteranno necessarie per gli adempimenti relativi ai trasferimenti immobiliari a cui si sono obbligati;
8) prende atto che le parti rinunciano espressamente ai termini per l'impugnativa dell'emananda sentenza;
9) compensa le spese legali;
10) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di DI (LO) di procedere alle annotazioni ex art. 69 d.P.R. 396/2000 ed alle altre incombenze di legge.
Così deciso in DI, nella Camera di Consiglio del 21.10.2025
La Giudice rel./est. La Presidente
dott.ssa Luisa Dalla Via dott.ssa Elena Giuppi
14
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LODI
Sezione Civile
Il Tribunale Civile di DI, riunito in Camera di Consiglio, in persona delle signore magistrate:
dott.ssa Elena Giuppi Presidente dott.ssa Giulia I. Loi Giudice
dott.ssa Luisa Dalla Via Giudice rel./est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA di SCIOGLIMENTO del MATRIMONIO
Nella causa iscritta al n. r.g. 531/2025 promossa da
(c.f. ) rappresentato, difeso ed elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliato presso lo studio dell'avv.ta Silvia Andreani (c.f. ) in Massa (MS), C.F._2
alla via Marina Vecchia n. 75;
- Ricorrente nei confronti di c.f. ) rappresentata, difesa ed elettivamente domiciliata Controparte_1 C.F._3
presso lo studio degli avv.ti Elisa Grilli (c.f. ) e Mario Palladini (c.f. C.F._4
) in DI (LO), alla via Marsala n. 24; C.F._5
- Resistente
Data regolare comunicazione degli atti del procedimento al PUBBLICO MINISTERO in sede ex artt.
70 e 71 c.p.c. Conclusioni delle parti: come precisate congiuntamente con note scritte per l'udienza del
10.10.2025, sostituita dal deposito di note scritte, ex art. 127 ter c.p.c.., che qui integralmente si riportano:
“STATO
1. Dichiarare lo scioglimento del matrimonio civile contratto, in data 8 gennaio 1994, tra la signora ed il signor nel Comune di DI, trascritto nei registri dello Stato Controparte_1 Parte_1
Civile del Comune di DI, in data 8 gennaio 1994, quale Atto n. 1, Parte I, anno 1994 e, per l'effetto, ordinare al competente Ufficiale di stato civile di procedere ad ogni dovuta annotazione ed incombenza di prassi e di legge.
ACCORDI PATRIMONIALI
2. I coniugi stabiliscono, a definizione integrale dei reciproci rapporti di dare avere come maturati negli anni di fidanzamento, di convivenza e di matrimonio, di dividere il proprio patrimonio immobiliare come segue:
a) la signora sottoscriverà idonea procura irrevocabile a vendere in favore del signor Controparte_1
con cui nomina questi suo procuratore a vendere a terzi o ad assegnare a sé stesso Parte_1
il diritto di piena proprietà della quota del 50% (cinquanta per cento), attualmente a sé intestata, dell'immobile sito in Comune di l'Ile Rousse (OR, Francia), ubicato nel complesso immobiliare
denominato “Residence Napoleon”, in Avenue Calizzi, costituito da appartamento al piano terra sito al numero 31 della palazzina D, composto da ingresso, soggiorno e cucina con loggia, una camera con guardaroba ed un bagno, il tutto censito al competente Ufficio del Catasto del predetto
Comune Settore B;
numero 1 579; M.2 3950; Località l'Ile-Rousse; il tutto salvo errori ed omissioni
e come meglio in fatto1. Detta procura indicherà altresì che, nel rispetto ed in esecuzione dei presenti accordi, la signora rinuncerà, come con il presente atto rinuncia espressamente, CP_1
all'attribuzione dei proventi derivanti dalla vendita in commento, i quali dovranno essere versati
integralmente e direttamente sul conto corrente intestato al signor e/o su altro conto Pt_1
corrente indicato da questo e/o dal notaio rogante in OR. La sig.ra riconosce ora per CP_1
allora che i proventi della vendita sono di debenza e di competenza esclusiva del sig. e di Pt_1
non avere alcun diritto e pretesa sugli stessi, ottenendo contestualmente alla vendita della quota di
1 Doc. 4: atto di Vendita immobiliare dell'8 giugno 2000, Dott. Cpte n. 11755. Per_1
2 sua proprietà dell'immobile in OR, l'assegnazione della quota del 50% dell'immobile di DI attualmente di titolarità del sig. La sottoscrizione della procura irrevocabile a vendere dovrà Pt_1
avvenire entro venti giorni dalla comunicazione della pronuncia della sentenza di omologa delle presenti condizioni, presso notaio di DI di Fiducia del sig. in Persona_2 Pt_1
difetto della sottoscrizione di detta procura entro il termine suddetto per inadempimento imputabile alla sig.ra il presente accordo, in merito alle condizioni economiche, si intenderà risolto di CP_1
diritto. Il signor s'impegna e si obbliga al pagamento integrale di ogni eventuale Parte_1
costo, onere od imposta, comunque qualificato e definito, che dovesse rendersi necessario in ragione ed a causa del trasferimento immobiliare al presente punto “a” che precede comprese tutte le
eventuali ulteriori somme che dovessero essere richieste alla signora a qualunque titolo, CP_1
esemplificativamente di costo, onere, tassa od imposta, comunque qualificati e definiti derivanti dalla vendita del suddetto immobile, sia in Italia che all'estero, nessuno escluso. Il signor inoltre, Pt_1
dovrà farsi carico in via diretta ed esclusiva di ogni e qualsiasi spesa, costo, onere od imposta,
comunque definiti necessari e relativi all'immobile sito in OR compresi quelli già maturati ma non ancora richiesti e/o corrisposti così come tutti quelli maturandi, nessuno escluso, sin d'ora espressamente dichiarando di ritenere manlevata ed indenne la signora per tutto quanto CP_1
sopra. Il signor si impegna ed obbliga sin d'ora a porre in vendita l'immobile sopra Pt_1
menzionato entro e non oltre venti giorni dalla comunicazione della sentenza di omologa del presente accordo.
b) Il signor trasferirà, come con il presente atto si impegna ed obbliga irrevocabilmente Parte_1
a trasferire, contestualmente all'atto di vendita della casa sita in OR, meglio identificata al punto
“a” che precede, ma comunque entro e non oltre la data ultima ed indifferibile del 30 settembre 2026, alla signora che sin d'ora dichiara di accettare,, la piena proprietà Controparte_1
della quota del 50% (cinquanta per cento), attualmente intestata al sig. dell'immobile sito Pt_1
in Comune di DI (LO), Località Olmo, via Arbasi n. 4 (già via dell'Olmo), costituito da villetta di civile abitazione composta da cinque locali oltre i servizi al piano rialzato, con terrazzo, locale cantina, box, veranda e rustico al piano terra;
il tutto distinto nel Comune di DI al Catasto
Fabbricati come segue:
3 • Foglio 71; Particella 174-177, subalterno 101-101, Cat. C-2; Cl. 2; consistenza 80 mq;
sup. cat. 118 mq;
rendita € 243,77;
• Foglio 71; Particella 174-177, subalterno 102-102, Cat. C-2; Cl. 1; consistenza 13 mq;
sup. cat. 18 mq;
rendita € 33,57;
• Foglio 71; Particella 174-177, subalterno 103-103, Cat. A-7; Cl. 1; consistenza 6,5 vani;
Superficie catastale escluse aree scoperte 128 mq;
rendita € 772,10,
il tutto salvo errori ed omissioni e come meglio in fatto2.
Anche qualora la vendita della casa in OR a terzi non avvenga entro il 30.09.2026, la quota di ½ della casa di DI, attualmente intestata al signor dovrà comunque essere trasferita alla sig.ra Pt_1 CP_1
entro il termine indifferibile del 30.09.2026, rimanendo ferma la rinuncia della sig.ra alla metà del CP_1
prezzo di vendita dell'immobile in OR a terzi e valida la procura irrevocabile a vendere a favore del sig.
non costituendo la mancata vendita entro tale termine della casa in OR motivo di revoca per Pt_1
giusta causa della procura. In ogni caso, anche in caso di vendita della casa in OR per procura
successivamente alla data del 30.09.2026, il prezzo della vendita sarà di esclusiva spettanza del sig. Pt_1
avendo la sig.ra avuto in assegnazione l'immobile di DI e quale contropartita di tale assegnazione. CP_1
In ogni caso, anche successivamente al 30.09.2026, qualora non si sia proceduto alla vendita dell'immobile in OR per qualsiasi ragione, a insindacabile scelta del sig. e su comunicazione di questi, la sig.ra Pt_1
si obbliga a trasferire al sig. a spese totali ed esclusive di quest'ultimo, nessuna esclusa, la CP_1 Pt_1
propria quota di ½ della casa della OR, senza nulla versare a questa, atteso l'assegnazione della casa di
DI in contropartita impegnandosi a rilasciare eventuale ulteriore procura speciale, sempre a spese totali ed
esclusive dei signor ad assegnare e vendere e trasferire detta quota a persona di fiducia del sig. Pt_1
e da questi indicata. In caso di eventuale sottoscrizione di ulteriore procura speciale, l'indicazione Pt_1
del cui contenuto sarà di esclusiva responsabilità del signor la signora deve intendersi Pt_1 CP_1
totalmente manlevata ed indenne da ogni e qualsiasi conseguenza ed evenienza, anche e soprattutto di
carattere economico, derivante dal contenuto della procura e dalle azioni del terzo indicato dal signor
Parimenti, con l'assolvimento dell'eventuale predetto obbligo, la signora avrà interamente Pt_1 CP_1
assolto alle obbligazioni di natura economica del presente accordo e null'altro potrà esserle richiesto.
2 Doc. 5: Atto di compravendita del 14 maggio 1993, Dott. N. Rep. 12397/22845. Per_3
4 c) La signora s'impegna ed obbliga al pagamento integrale del compenso del notaio ed Controparte_1
di ogni eventuale costo, onere o imposta, comunque qualificato e definito, che dovesse rendersi
necessario per il trasferimento immobiliare, di cui al punto “b”, che precede comprese tutte le eventuali ulteriori somme che dovessero essere richieste al signor a qualunque titolo, Pt_1
esemplificativamente di costo, onere, tassa od imposta, comunque qualificati e definiti derivanti dalla vendita del suddetto immobile, nessuno escluso. La signora inoltre, dovrà farsi carico in CP_1
via diretta ed esclusiva di ogni e qualsiasi spesa, costo, onere od imposta, comunque definiti necessari
e relativi all'immobile sito in DI compresi quelli già maturati ma non ancora richiesti e/o corrisposti così come tutti quelli maturandi, nessuno escluso, sin d'ora espressamente dichiarando
di ritenere manlevato ed indenne il signor per tutto quanto sopra. Pt_1
d) Le parti dichiarano di non aver nulla a pretendere l'una dall'altra per ogni e qualsiasi spesa o costo sino ad ora sostenuti in riferimento agli immobili in commento e che l'una malleverà l'altra di eventuali oneri e spese non pagate nel corso degli anni successivamente alla separazione afferenti
all'immobile da ciascuno posseduto e detenuto sebbene tali oneri, imposte tasse siano a nome di entrambi o a nome di uno solo (l'immobile di DI, la sig.ra l'immobile della OR, il sig. CP_1
. Pt_1
e) Ciascuna parte provvederà ad ogni e qualsiasi spesa di qualsiasi natura e genere, nessuna esclusa,
che si dovesse rendere necessaria, per ogni ragione o titolo, al fine del perfezionamento dei presenti accordi e, più precisamente, dovranno intendersi a carico diretto ed esclusivo:
- della signora ogni spesa necessaria all'intestazione alla stessa della quota del 50 % dell'immobile CP_1
di DI, originariamente di titolarità del signor espressamente compreso ogni eventuale necessario Pt_1
onere manutentivo e catastale in particolare, ogni e qualsiasi onere relativo al compenso del notaio e dei professionisti e/o altri oneri per la conformità catastale, urbanistica ed edilizia, l'APE ed ogni altro adempimento previsto con espresso riferimento anche all'eventuale tassazione e/o imposizione prevista dalla
vigente normativa e o non ancora entrata in vigore che possa fare capo giuridicamente al sig. Pt_1
- del signor ogni spesa necessaria alla vendita dell'immobile sito in OR di titolarità di entrambe Pt_1
le parti, in particolare, ogni e qualsiasi onere relativo al compenso del notaio e dei professionisti e/o altri oneri
per la conformità catastale, urbanistica ed edilizia, l'APE ed ogni altro adempimento previsto e con espresso riferimento anche all'eventuale tassazione e/o imposizione prevista dalla vigente normativa e o non ancora
5 entrata in vigore, sia italiana che francese, che possa fare capo giuridicamente alla signora , compresa CP_1
quella derivante dall'eventuale plusvalenza generata dalla vendita il cui ricavato sarà integralmente incassato
dal signor senza che la sig.ra abbia nulla pretendere. Pt_1 CP_1
f) Le parti dichiarano espressamente che il presente accordo tacita e supera ogni precedente accordo, con particolare espresso riguardo alla sentenza della Corte d'Appello di Milano n. 1274/2014, pubblicata il 29.03.2014; R.G. n. 35/2013, in riferimento alla quale le parti sin d'ora rinunciano ad
ogni diritto ed azione dalla stessa scaturente, nessuno escluso.
g) Le parti dichiarano inoltre espressamente di rinunciare ad ogni e qualsiasi pretesa ed eccezione formulata negli atti depositati nel presente giudizio di divorzio, dichiarando che la puntuale
esecuzione degli obblighi sopra riportati estinguerà ogni e qualsiasi rapporto di debito-credito sussistente tra le stesse, nessuno escluso, e che, pertanto, l'effettivo adempimento degli obblighi e delle condizioni tutte sopra menzionati, le parti non avranno più nulla a pretendere l'una dall'altra per nessuna ragione o titolo, in particolare a titolo di mantenimento per il figlio maggiorenne ed ad
ogni titolo legato ai precedenti provvedimenti emessi in sede di separazione sia in via d'urgenza sia con sentenza di primo grado, sia con sentenza di secondo grado.
h) L'impegno all'assegnazioni in proprietà esclusiva della casa di DI da parte del sig. alla Pt_1
sig.ra ha quale contropartita il riconoscimento del prezzo di vendita della casa in OR, CP_1
rinunciando la sig.ra allo stesso. Per contro l'attribuzione della quota del 50% oggi di CP_1
titolarità del signor in favore della signora ha quale contropartita e controvalore Pt_1 CP_1
il trasferimento della propria quota del prezzo di vendita dell'immobile in OR e/o (a discrezione
del signor la cessione a quest'ultimo o a persona dallo stesso designata del 50% della quota Pt_1
di proprietà dell'immobile della OR oggi di titolarità della signora rinunciando CP_1
definitivamente il signor ad ogni pretesa di qualunque tipo sulla propria metà dell'immobile Pt_1
di DI e a sua volta rinunciando definitivamente la sig.ra ad ogni pretesa di qualunque CP_1
tipo sulla propria metà dell'immobile della OR. Le attribuzioni patrimoniali di cui sopra sono un elemento essenziale ed imprescindibile per la definizione consensuale del presente divorzio, senza la quale non si sarebbe addivenuti alla soluzione conciliativa e i coniugi chiedono al momento del
trasferimento – assegnazione delle proprietà che vengano applicate le esenzioni da imposta di registro, bollo, ipotecarie e catastali ai sensi dell'art. 19 L. 74/1987.
6 i) Le parti dichiarano di essere autonome ed autosufficienti economicamente e di non avere da pretende nulla l'una dall'altra a titolo di mantenimento o assegno alimentare.
j) Le parti dichiarando che collaboreranno in buona fede e correttezza per l'adempimento degli impegni assunti nel presente accordo, ponendo in essere tutte le attività che risulteranno necessarie per gli adempimenti relativi ai trasferimenti immobiliari a cui si sono obbligati.
k) Spese legali integralmente compensate, con rinuncia degli avvocati al beneficio della solidarietà ex
art. 13 Forense.
l) Le parti rinunciano espressamente ai termini per l'impugnativa dell'emananda sentenza”.
IL TRIBUNALE
udita la relazione della causa fatta dalla Giudice relatrice;
udita la lettura delle conclusioni delle parti;
letti ed esaminati gli atti e i documenti del processo, ha così deciso:
RAGIONI di FATTO e di DIRITTO della DECISIONE
Per quanto riguarda il completo svolgimento del processo, ex art. 132 comma II n. 4 c.p.c., si fa rinvio agli atti delle parti e ai verbali di causa.
1. Con ricorso depositato il 24.03.2025 il sig. ha adito l'intestato Tribunale Parte_1
domandando lo scioglimento del matrimonio contratto con la resistente, di ordinare alla
Cancelleria la comunicazione dell'intervenuto divorzio al Comune di DI, con relativa annotazione della sentenza a margine dell'atto di matrimonio.
A fondamento delle proprie domande il ricorrente ha dedotto le seguenti circostanze:
- i coniugi hanno avviato una relazione nel 1986, contratto matrimonio in data 08.01.1994 e dall'unione è nato il figlio (09.01.1989), ad oggi maggiorenne ed Persona_4
economicamente autosufficiente;
- a causa di gravi incompatibilità caratteriali la comunione materiale e spirituale e la convivenza sono venute meno;
- con sentenza n. 576/2012 del 27.06.2012, pubblicata il 10.07.2012, le parti si sono separate;
- avverso a tale sentenza il ricorrente ha proposto appello, definito con sentenza n. 1274/2014
del 05.02.2014, pubblicata il 29.03.2014;
- il sig. ha instaurato da diversi anni una nuova relazione;
Pt_1
7 - il 31.01.2024 il ricorrente ha inviato una raccomandata alla resistente per informarla della sua volontà di addivenire al divorzio, seguita in data 08.03.2024 da una raccomandata che avvisava la sig.ra di voler attuare una convenzione di negoziazione. Tuttavia, ad CP_1
oggi la moglie non ha ancora concesso il divorzio.
2. Con comparsa di risposta si è costituita la sig.ra aderendo alla domanda di Controparte_1
divorzio.
3. Le parti hanno depositato memorie ex art. 473 bis.17 comma I, II e III c.p.c.
Il 07.07.2025 le parti hanno presentato istanza di fissazione d'udienza per la precisazione di note conclusive congiunte, avendo raggiunto un accordo in merito alle condizioni di divorzio.
Il 09.07.2025 la Giudice, ritenuta la necessità di conoscere i termini dell'accordo raggiunto dalle parti, ha invitato le parti a depositare copia delle condizioni di divorzio concordate entro l'udienza dell'11.07.2025, e all'esito ha rinviato all'udienza del 10.10.2025, sostituita dal deposito di note scritte.
Alla predetta udienza la causa è stata rimessa al Collegio.
4. Sulla domanda di divorzio
La domanda di dichiarazione di scioglimento del matrimonio va accolta, sussistendone i presupposti, in quanto risulta provato che la separazione si è protratta per un periodo superiore a quello minimo previsto dalla legge – art. 3 Legge 898/1970, nel testo modificato dalla Legge 74/1987.
Rilevato che la separazione personale dei coniugi è stata pronunciata con sentenza n. 576/2012 del
27.06.2012, pubblicata il 10.07.2012 emessa dal Tribunale di DI.
Considerato che sin dalla pronuncia di separazione non vi è stata riconciliazione tra le parti, né hanno ripreso la convivenza coniugale, non potendo, quindi, essere neppure ricostituita la comunione materiale e spirituale fra i coniugi. Sono pertanto decorsi i termini di legge per la presentazione della domanda di scioglimento del matrimonio.
Deve pertanto pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio di ed Parte_1 Controparte_1
contratto il 08.01.1994 in DI (LO), con conseguente comunicazione della presente sentenza
8 all'Ufficiale dello Stato Civile competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al d.P.R. 396/2000.
La domanda dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici.
Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, la domanda non appare contraria a norme imperative o di ordine pubblico.
Stante l'accordo raggiunto, le spese legali sono integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione,
definitivamente pronunciando, così decide:
1) dichiara lo scioglimento del matrimonio tra ed contratto in data Parte_1 Controparte_1
08.01.1994 in DI (LO), regolarmente trascritto nei Registri di Stato Civile del predetto Comune con atto n. 1, parte I, anno 1994;
2) prende atto che i coniugi stabiliscono, a definizione integrale dei reciproci rapporti di dare avere come maturati negli anni di fidanzamento, di convivenza e di matrimonio, di dividere il proprio patrimonio immobiliare come segue:
a) la sig.ra sottoscriverà idonea procura irrevocabile a vendere in favore del sig. Controparte_1
, con cui nomina questi suo procuratore a vendere a terzi o ad assegnare a sé stesso Parte_1
il diritto di piena proprietà della quota del 50%, attualmente a sé intestata, dell'immobile sito in
Comune di l'Ile Rousse (OR, Francia), ubicato nel complesso immobiliare denominato
“Residence Napoleon”, in Avenue Calizzi, costituito da appartamento al piano terra sito al numero
31 della palazzina D, composto da ingresso, soggiorno e cucina con loggia, una camera con guardaroba ed un bagno, il tutto censito al competente Ufficio del Catasto del predetto Comune
Settore B;
numero 1 579; M.2 3950; Località l'Ile-Rousse; il tutto salvo errori ed omissioni e come meglio in fatto. Detta procura indicherà altresì che, nel rispetto ed in esecuzione dei presenti
9 accordi, la sig.ra rinuncerà, come con il presente atto rinuncia espressamente, CP_1
all'attribuzione dei proventi derivanti dalla vendita in commento, i quali dovranno essere versati integralmente e direttamente sul c/c intestato al sig. e/o su altro c/c indicato da questo e/o Pt_1
dal notaio rogante in OR. La sig.ra riconosce ora per allora che i proventi della vendita CP_1
sono di debenza e di competenza esclusiva del sig. e di non avere alcun diritto e pretesa Pt_1
sugli stessi, ottenendo contestualmente alla vendita della quota di sua proprietà dell'immobile in
OR, l'assegnazione della quota del 50% dell'immobile di DI attualmente di titolarità del sig.
. La sottoscrizione della procura irrevocabile a vendere dovrà avvenire entro 20 giorni dalla Pt_1
comunicazione della pronuncia della sentenza di omologa delle presenti condizioni, presso notaio di DI di Fiducia del sig. ; in difetto della sottoscrizione di detta procura Persona_2 Pt_1
entro il termine suddetto per inadempimento imputabile alla sig.ra il presente accordo, in CP_1
merito alle condizioni economiche, si intenderà risolto di diritto. Il sig. si impegna Parte_1
e si obbliga al pagamento integrale di ogni eventuale costo, onere od imposta, comunque qualificato e definito, che dovesse rendersi necessario in ragione ed a causa del trasferimento immobiliare al presente punto “a” che precede comprese tutte le eventuali ulteriori somme che dovessero essere richieste alla sig.ra a qualunque titolo, esemplificativamente di costo, onere, tassa od CP_1
imposta, comunque qualificati e definiti derivanti dalla vendita del suddetto immobile, sia in Italia
che all'estero, nessuno escluso. Il sig. , inoltre, dovrà farsi carico in via diretta ed esclusiva Pt_1
di ogni e qualsiasi spesa, costo, onere od imposta, comunque definiti necessari e relativi all'immobile sito in OR compresi quelli già maturati ma non ancora richiesti e/o corrisposti così
come tutti quelli maturandi, nessuno escluso, sin da ora espressamente dichiarando di ritenere manlevata ed indenne la sig.ra per tutto quanto sopra. Il sig. si impegna ed CP_1 Pt_1
obbliga sin da ora a porre in vendita l'immobile sopra menzionato entro e non oltre venti giorni dalla comunicazione della sentenza di omologa del presente accordo;
b) il sig. trasferirà, come con il presente atto si impegna ed obbliga Parte_1
irrevocabilmente a trasferire, contestualmente all'atto di vendita della casa sita in OR, meglio identificata al punto “a” che precede, ma comunque entro e non oltre la data ultima ed indifferibile del 30 settembre 2026, alla sig.ra che sin da ora dichiara di accettare, la piena Controparte_1
proprietà della quota del 50%, attualmente intestata al sig. , dell'immobile sito in Comune Pt_1
10 di DI (LO), Località Olmo, via Arbasi n. 4 (già via dell'Olmo), costituito da villetta di civile abitazione composta da cinque locali oltre i servizi al piano rialzato, con terrazzo, locale cantina,
box, veranda e rustico al piano terra;
il tutto distinto nel Comune di DI al Catasto Fabbricati come segue:
• Foglio 71; Particella 174-177, subalterno 101-101, Cat. C-2; Cl. 2; consistenza 80 mq;
sup. cat.
118 mq;
rendita € 243,77;
• Foglio 71; Particella 174-177, subalterno 102-102, Cat. C-2; Cl. 1; consistenza 13 mq;
sup. cat.
18 mq;
rendita € 33,57;
• Foglio 71; Particella 174-177, subalterno 103-103, Cat. A-7; Cl. 1; consistenza 6,5 vani;
Superficie catastale escluse aree scoperte 128 mq;
rendita € 772,10,
il tutto salvo errori ed omissioni e come meglio in fatto.
Anche qualora la vendita della casa in OR a terzi non avvenga entro il 30.09.2026, la quota di
½ della casa di DI, attualmente intestata al sig. , dovrà comunque essere trasferita alla Pt_1
sig.ra entro il termine indifferibile del 30.09.2026, rimanendo ferma la rinuncia della sig.ra CP_1
alla metà del prezzo di vendita dell'immobile in OR a terzi e valida la procura CP_1
irrevocabile a vendere a favore del sig. , non costituendo la mancata vendita entro tale Pt_1
termine della casa in OR motivo di revoca per giusta causa della procura. In ogni caso, anche in caso di vendita della casa in OR per procura successivamente alla data del 30.09.2026, il prezzo della vendita sarà di esclusiva spettanza del sig. , avendo la sig.ra avuto in Pt_1 CP_1
assegnazione l'immobile di DI e quale contropartita di tale assegnazione. In ogni caso, anche successivamente al 30.09.2026, qualora non si sia proceduto alla vendita dell'immobile in OR per qualsiasi ragione, a insindacabile scelta del sig. e su comunicazione di questi, la sig.ra Pt_1
si obbliga a trasferire al sig. , a spese totali ed esclusive di quest'ultimo, nessuna CP_1 Pt_1
esclusa, la propria quota di ½ della casa della OR, senza nulla versare a questa, atteso l'assegnazione della casa di DI in contropartita impegnandosi a rilasciare eventuale ulteriore procura speciale, sempre a spese totali ed esclusive dei signor , ad assegnare e vendere e Pt_1
trasferire detta quota a persona di fiducia del sig. e da questi indicata. In caso di eventuale Pt_1
sottoscrizione di ulteriore procura speciale, l'indicazione del cui contenuto sarà di esclusiva
11 responsabilità del sig. , la sig.ra deve intendersi totalmente manlevata ed indenne Pt_1 CP_1
da ogni e qualsiasi conseguenza ed evenienza, anche e soprattutto di carattere economico, derivante dal contenuto della procura e dalle azioni del terzo indicato dal sig. . Parimenti, con Pt_1
l'assolvimento dell'eventuale predetto obbligo, la sig.ra avrà interamente assolto alle CP_1
obbligazioni di natura economica del presente accordo e null'altro potrà esserle richiesto;
c) la sig.ra si impegna ed obbliga al pagamento integrale del compenso del notaio Controparte_1
ed di ogni eventuale costo, onere o imposta, comunque qualificato e definito, che dovesse rendersi necessario per il trasferimento immobiliare, di cui al punto “b”, che precede comprese tutte le eventuali ulteriori somme che dovessero essere richieste al sig. a qualunque titolo, Pt_1
esemplificativamente di costo, onere, tassa od imposta, comunque qualificati e definiti derivanti dalla vendita del suddetto immobile, nessuno escluso. La sig.ra inoltre, dovrà farsi carico CP_1
in via diretta ed esclusiva di ogni e qualsiasi spesa, costo, onere od imposta, comunque definiti necessari e relativi all'immobile sito in DI compresi quelli già maturati ma non ancora richiesti e/o corrisposti così come tutti quelli maturandi, nessuno escluso, sin d'ora espressamente dichiarando di ritenere manlevato ed indenne il sig. per tutto quanto sopra;
Pt_1
d) le parti dichiarano di non aver nulla a pretendere l'una dall'altra per ogni e qualsiasi spesa o costo sino ad ora sostenuti in riferimento agli immobili in commento e che l'una malleverà l'altra di eventuali oneri e spese non pagate nel corso degli anni successivamente alla separazione afferenti all'immobile da ciascuno posseduto e detenuto sebbene tali oneri, imposte tasse siano a nome di entrambi o a nome di uno solo (l'immobile di DI, la sig.ra l'immobile della OR, il CP_1
sig. ); Pt_1
e) ciascuna parte provvederà ad ogni e qualsiasi spesa di qualsiasi natura e genere, nessuna esclusa, che si dovesse rendere necessaria, per ogni ragione o titolo, al fine del perfezionamento dei presenti accordi e, più precisamente, dovranno intendersi a carico diretto ed esclusivo:
- della sig.ra ogni spesa necessaria all'intestazione alla stessa della quota del 50% CP_1
dell'immobile di DI, originariamente di titolarità del sig. espressamente compreso ogni Pt_1
eventuale necessario onere manutentivo e catastale in particolare, ogni e qualsiasi onere relativo al
12 compenso del notaio e dei professionisti e/o altri oneri per la conformità catastale, urbanistica ed edilizia, l'APE ed ogni altro adempimento previsto con espresso riferimento anche all'eventuale tassazione e/o imposizione prevista dalla vigente normativa e o non ancora entrata in vigore che possa fare capo giuridicamente al sig. ; Pt_1
- del sig. : ogni spesa necessaria alla vendita dell'immobile sito in OR di titolarità di Pt_1
entrambe le parti, in particolare, ogni e qualsiasi onere relativo al compenso del notaio e dei professionisti e/o altri oneri per la conformità catastale, urbanistica ed edilizia, l'APE ed ogni altro adempimento previsto e con espresso riferimento anche all'eventuale tassazione e/o imposizione prevista dalla vigente normativa e o non ancora entrata in vigore, sia italiana che francese, che possa fare capo giuridicamente alla sig.ra compresa quella derivante dall'eventuale plusvalenza CP_1
generata dalla vendita il cui ricavato sarà integralmente incassato dal sig. , senza che la Pt_1
sig.ra abbia nulla pretendere;
CP_1
3) prende atto che le parti dichiarano espressamente che il presente accordo tacita e supera ogni precedente accordo, con particolare espresso riguardo alla sentenza della Corte d'Appello di
Milano n. 1274/2014, pubblicata il 29.03.2014, R.G. n. 35/2013, in riferimento alla quale le parti sin da ora rinunciano ad ogni diritto ed azione dalla stessa scaturente, nessuno escluso;
4) prende atto che le parti dichiarano inoltre espressamente di rinunciare ad ogni e qualsiasi pretesa ed eccezione formulata negli atti depositati nel presente giudizio di divorzio, dichiarando che la puntuale esecuzione degli obblighi sopra riportati estinguerà ogni e qualsiasi rapporto di debito–credito sussistente tra le stesse, nessuno escluso, e che, pertanto, l'effettivo adempimento degli obblighi e delle condizioni tutte sopra menzionati, le parti non avranno più nulla a pretendere l'una dall'altra per nessuna ragione o titolo, in particolare a titolo di mantenimento per il figlio maggiorenne ed ad ogni titolo legato ai precedenti provvedimenti emessi in sede di separazione sia in via d'urgenza sia con sentenza di primo grado, sia con sentenza di secondo grado;
5) prende atto che l'impegno all'assegnazioni in proprietà esclusiva della casa di DI da parte del sig. alla sig.ra ha quale contropartita il riconoscimento del prezzo di vendita della Pt_1 CP_1
casa in OR, rinunciando la sig.ra allo stesso. Per contro l'attribuzione della quota del CP_1
13 50% oggi di titolarità del sig. , in favore della sig.ra ha quale contropartita e Pt_1 CP_1
controvalore il trasferimento della propria quota del prezzo di vendita dell'immobile in OR e/o
(a discrezione del sig. ) la cessione a quest'ultimo o a persona dallo stesso designata del Pt_1
50% della quota di proprietà dell'immobile della OR oggi di titolarità della sig.ra CP_1
rinunciando definitivamente il sig. ad ogni pretesa di qualunque tipo sulla propria metà Pt_1
dell'immobile di DI e a sua volta rinunciando definitivamente la sig.ra ad ogni pretesa CP_1
di qualunque tipo sulla propria metà dell'immobile della OR. Le attribuzioni patrimoniali di cui sopra sono un elemento essenziale ed imprescindibile per la definizione consensuale del presente divorzio, senza la quale non si sarebbe addivenuti alla soluzione conciliativa e i coniugi chiedono al momento del trasferimento – assegnazione delle proprietà che vengano applicate le esenzioni da imposta di registro, bollo, ipotecarie e catastali ai sensi dell'art. 19 L. 74/1987;
6) prende atto che le parti dichiarano di essere autonome ed autosufficienti economicamente e di non avere da pretende nulla l'una dall'altra a titolo di mantenimento o assegno alimentare;
7) prende atto che le parti dichiarando che collaboreranno in buona fede e correttezza per l'adempimento degli impegni assunti nel presente accordo, ponendo in essere tutte le attività che risulteranno necessarie per gli adempimenti relativi ai trasferimenti immobiliari a cui si sono obbligati;
8) prende atto che le parti rinunciano espressamente ai termini per l'impugnativa dell'emananda sentenza;
9) compensa le spese legali;
10) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di DI (LO) di procedere alle annotazioni ex art. 69 d.P.R. 396/2000 ed alle altre incombenze di legge.
Così deciso in DI, nella Camera di Consiglio del 21.10.2025
La Giudice rel./est. La Presidente
dott.ssa Luisa Dalla Via dott.ssa Elena Giuppi
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