Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 17/03/2025, n. 959 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 959 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
N. 5317/2013 R.G.A.C.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Nocera Inferiore, Prima Civile, composto dai seguenti magistrati: dott.ssa Stefania Fontanarosa Presidente est.
Dott.ssa Enrica De Sire Giudice
Dott.ssa Aurelia Cuomo Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 5317/2013 R.G.A.C. assegnata in decisione all'udienza a trattazione scritta del 21.11.2024 con la fissazione dei termini previsti dagli artt. 190 e 281-quinquies, comma 1, c.p.c.,
TRA
(c.f.: ), elettivamente domiciliato in VIA Parte_1 C.F._1
F. ALFIERI N. 30 CAVA DE' TIRRENI, presso lo studio dell'Avv. RISPOLI GIUSEPPE
(c.f.: ), dal quale è rappresentato e difeso;
C.F._2
ATTRICE
(c.f.: ), elettivamente domiciliato in VIA F. Parte_2 C.F._3
ALFIERI N. 30 CAVA DE' TIRRENI, presso lo studio dell'Avv. RISPOLI GIUSEPPE (c.f.:
) e dell'Avv. D'AMATO LUCIANO ( C.F._2 C.F._4
CORSO UMBERTO I, 314 84013 CAVA DE' TIRRENI, dal quale è rappresentata e difesa;
ATTRICE
E
(c.f.: ), in proprio ed in qualità di legale CP_1 C.F._5
rapp.te di e , elettivamente domiciliata in Controparte_2 Controparte_3
G. MARCONI, 20 84013 CAVA DE' TIRRENI, presso lo studio dell'Avv. PETRONE
MICHELE (c.f.: , dal quale è rappresentata e difesa;
C.F._6
CONVENUTA
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NU UM
; CP_4
NU UM
; Controparte_5
NU UM
; CP_6
NU UM
Oggetto: Altri istituti relativi alle successioni.
Conclusioni: Come in atti, come segue e come da verbale dell'udienza del 08/02/2024.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Preliminarmente, va dichiarata la contumacia di LL RE, , CP_4 CP_6
, non costituitisi in giudizio sebbene ritualmente citati.
[...] Controparte_5
Sempre in via preliminare, va esaminata la domanda di nullità del contratto di costituzione di assistenza mediante alienazione stipulato per atto pubblico in data 10.11.2003 tra (de cuius) e . CP_7 CP_1
Essa è infondata e va rigettata per quanto di ragione.
Invero, la S.C. ha affermato che “Il contratto mediante il quale un soggetto aliena la nuda proprietà della quota di comproprietà di alcuni beni immobili a fronte dell'obbligo degli acquirenti di prestare all'alienante assistenza e sostegno per tutta la residua durata della sua vita deve essere qualificato in termini di vitalizio alimentare (o assistenziale), e non di rendita vitalizia, in ragione dell'intuitus personae che ha determinato la scelta degli obbligati, nonché sulla base dell'infungibilità e del carattere non meramente patrimoniale delle prestazioni di assistenza materiale e morale cui si obbligano i vitalizianti.” (cfr. Cass. 10191/2024).
Come è noto, con il contratto atipico di mantenimento (o di vitalizio alimentare o assistenziale), il TE si obbliga, in corrispettivo dell'alienazione di un bene, a prestare al vitaliziato mantenimento ed assistenza vita natural durante.
Il contratto atipico di vitalizio alimentare si differenzia da quello, nominato, di rendita vitalizia di cui all'art. 1872 c.c.in quanto:
Pagina 2 di 11 1. il primo ha come prestazione essenziale un dare et facere, consistente in una assistenza materiale, mentre il secondo ha come prestazione essenziale un dare di denaro o altre cose fungibili;
2. la prestazione della rendita è fungibile, mentre la prestazione del vitalizio alimentare è di regola infungibile, in quanto caratterizzato dall'intuitus personae che determina la scelta dell'obbligato (Cass. 25 maggio 2017 n. 13232, Cass. 22 aprile 2016 n. 8209);
3. pur essendo entrambi contratti aleatori, nel vitalizio alimentare l'alea sarebbe ulteriormente accentuata, risultando incerta sia la durata dell'obbligo di prestazioni assistenziali, sia la quantità e la qualità di dette prestazioni a seconda del variare delle esigenze del beneficiario (cfr. Cass. 22 novembre 2023 n. 32439 secondo cui tale contratto “è caratterizzato al momento della sua conclusione dall'alea inerente sia alla durata della vita del vitaliziato, sia alla entità delle prestazioni a carico del TE, le quali tuttavia, proprio in quanto negoziabili come corrispettivo, sono necessariamente suscettibili di valutazione economica, così da comparare secondo dati omogenei, in termini di presumibile equivalenza o, al contrario, di palese sproporzione, la capitalizzazione della rendita reale del bene trasferito e la capitalizzazione delle rendite e delle utilità periodiche dovute nel complesso dal TE”);
4. pur essendo entrambi contratti di durata, la prestazione di rendita è un contratto ad esecuzione periodica a tratti successivi, mentre quella di vitalizio alimentare è ad esecuzione continuata senza soluzione di continuità.
Quanto al requisito dell'alea, esso deve ritenersi sussistente, sulla base delle risultanze dell'istruzione probatoria (documentali e testimoniali), in considerazione della circostanza che al momento della stipula del contratto si presume che si trovava in buone CP_7 condizioni di salute in relazione alla propria età, tant'è che il decesso è intervenuto a distanza di dieci anni dalla suddetta stipula.
In ogni caso, la giurisprudenza di legittimità ha più volte chiarito che il contratto di vitalizio alimentare è valido se al momento della stipula il giudizio prognostico circa la probabile durata della sopravvenienza del vitaliziato poteva essere formulato sia in termini di mesi che di anni, avuto riguardo alle possibili forme di evoluzione, più o meno rapida, della patologia pregressa (Cass. 27 ottobre 2017 n. 25624).
Pagina 3 di 11 Nel caso di specie, il Tribunale ritiene, contrariamente a quanto sostenuto dalle attrici, che il contratto in esame non dissimuli una donazione, in considerazione della non manifesta sproporzione tra il valore dei beni ceduti dal vitaliziato e le prestazioni della controparte.
Pertanto, tenuto conto dell'entità degli impegni assunti dal soggetto ( ) CP_1
che eroga il vitalizio (mantenimento vita natural durante fornendo vitto, alloggio, vestiario, medicinali, assistenza diurna e notturna ecc.) e del valore della nuda proprietà dei beni alienati
(diritti pari a 6/18 della nuda proprietà su un piccolo quartino;
diritti pari a 6/18 della nuda proprietà su un piccolo giardino;
diritti pari a 3/18 della nuda proprietà su un appartamento con annesse pertinenze), il Tribunale ritiene che vi sia un equilibrio ragionevole tra le prestazioni delle controparti.
Quanto alla domanda di risoluzione del contratto del 10.11.03 per inadempimento agli obblighi assunti da , si osserva quanto segue. CP_1
Qualora sia proposta domanda di risoluzione di un contratto atipico di vitalizio alimentare (o assistenziale) per inadempimento del TE occorre distinguere a seconda che la domanda sia proposta dal beneficiario delle prestazioni assistenziali o da un terzo. Nel primo caso l'attore deve solo provare la fonte negoziale del suo diritto, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte e il TE convenuto è gravato dall'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento. Nel secondo - diversamente - è necessario che l'attore - in quanto terzo rispetto a tale contratto - alleghi i fatti sui quali si fonda l'asserito inadempimento imputabile al TE, assolvendo, poi, al relativo onere probatorio, relativo ai fatti costitutivi dell'addotto inadempimento (cfr. Cass. 20150/2022).
Nel caso di specie, le attrici, in quanto terze rispetto al contratto di vitalizio, avrebbero dovuto specificamente allegare i fatti sui quali si fondava l'asserito inadempimento imputabile alla TE ed assolvere, poi, al relativo onere probatorio relativo ai fatti costitutivi dell'addotto inadempimento di . CP_1
Il Tribunale ritiene che tale onere probatorio non sia stato assolto dalle attrici.
Di contro, dall'esame delle dichiarazioni rese dai testi di parte convenuta, si evince l'adempimento da parte del TE (MI IZ) degli obblighi assunti con il contratto del 10.11.2003.
Pagina 4 di 11 Peraltro, nel corso dei dieci anni di esecuzione del contratto de quo, mai CP_7 ha sollevato contestazioni in ordine all'assolvimento delle obbligazioni assunte dalla figlia
. CP_1
Ne discende, il rigetto della domanda di risoluzione.
A questo punto, va esaminata la domanda di riduzione delle disposizioni testamentarie formulate dalle attrici.
A tutela dell'interesse generale alla solidarietà familiare, l'ordinamento giuridico prevede - con disposizioni che hanno carattere inderogabile - che i più stretti congiunti del de cuius abbiano il diritto di ottenere, anche contro la volontà del defunto ed in contrasto con gli atti di disposizione dallo stesso posti in essere, una quota di valore del patrimonio ereditario e dei beni donati in vita dal defunto stesso (c.d. diritto di legittima o di riserva).
La legge configura così una "successione necessaria", in forza della quale le disposizioni del defunto lesive della "quota di legittima", pur non essendo invalide (nulle o annullabili), sono tuttavia soggette a riduzione, sono cioè suscettibili - su domanda del legittimario leso (c.d. azione di riduzione) - di essere private della loro efficacia giuridica nella misura necessaria e sufficiente a reintegrare il diritto del legittimario.
In tal senso, l'azione di riduzione (art. 557 c.c.) si distingue dalle azioni dirette ad impugnare il testamento o le donazioni per vizi di volontà o di forma e si configura propriamente come un'azione a carattere costitutivo, con la quale il legittimario, leso nel suo diritto di legittima dalle disposizioni testamentarie o dagli atti di donazione posti in essere dal de cuius, può ottenere la pronuncia di inefficacia, nei suoi confronti, delle disposizioni del defunto lesive della sua quota di riserva.
La legge, infatti, non riserva ai legittimari tutta l'eredità, ma riserva loro solo una quota o frazione di essa (c.d. quota non disponibile o di riserva), consentendo che la restante parte
(c.d. quota disponibile) possa mantenere la destinazione voluta dal de cuius.
L'azione di riduzione, quindi, ha come causa petendi la qualità di erede necessario e l'avvenuta lesione della quota di legittima per effetto delle disposizioni testamentarie ovvero degli atti di liberalità posti in essere in vita dal de cuius, e come petitum la diminuzione quantitativa od anche la totale eliminazione delle attribuzioni patrimoniali compiute in favore
Pagina 5 di 11 degli eredi, o dei terzi, mirando a far dichiarare inefficaci nei confronti del legittimario che agisce in giudizio le disposizioni testamentarie o le donazioni nella misura necessaria per reintegrare la quota di riserva e ciò con effetto retroattivo al momento dell'apertura della successione.
Si tratta, come detto, di un'azione di accertamento costitutivo, in quanto diretta ad accertare l'esistenza della lesione di legittima e la sussistenza delle altre condizioni dell'azione, conseguendo automaticamente da tale accertamento la modificazione giuridica del contenuto del diritto del legittimario, ossia l'integrazione della quota a lui riservata.
Segnatamente, in materia successoria l'accertamento della lesione della legittima presuppone che si determini il valore della massa ereditaria e, quindi, quello della quota disponibile e della quota di legittima, che della massa ereditaria costituiscono una frazione.
A tal fine deve prima di tutto determinarsi la massa dei beni relitti ed il valore al momento dell'apertura della successione;
detrarre dal "relictum" i debiti da valutare con riferimento alla stessa data, procedere alla riunione fittizia tra attivo netto e "donatum", costituito dai beni di cui sia stato disposto a titolo di donazione, da stimare secondo il loro valore al momento dell'apertura della successione. In tal modo si determina la quota disponibile e la quota indisponibile sulla massa risultante dalla somma del valore del
"relictum" al netto e del valore del "donatum", imputando, le liberalità fatte al legittimario con conseguente diminuzione, in concreto, della quota ad esso spettante (Trib. Trento, 8 maggio
2015).
La giurisprudenza è, invero, particolarmente rigorosa nell'individuare quale debba essere l'onere probatorio gravante sull'attore che propone domanda di riduzione:
"il legittimario che propone azione di riduzione ha l'onere di indicare entro quali limiti è stata lesa la legittima, determinando con esattezza il valore della massa ereditaria, nonchè il valore della quota di legittima violata dal testatore" (Cass. n. 13310/2002); "L'assolvimento dell'onere probatorio gravante sull'attore di indicare l'esatto valore della massa ereditaria, è presupposto necessario per l'accertamento della lamentata lesione della quota legittima"
(Cass. n. 14473/2011; Cass. n. 4848/2012).
Sul punto, è stato più volte ribadito che il legittimario che propone l'azione di riduzione ha l'onere di allegare e comprovare tutti gli elementi occorrenti per
Pagina 6 di 11 stabilire se sia o meno avvenuta, ed in quale misura, la lesione della quota di riserva (cfr., in tal senso, Cass. civ., sentenza n. 11432 del 17.10.1992).
Con riguardo al caso di specie, parte attrice ha assolto all'onere probatorio su di essa incombente: essa ha, infatti, allegato che il testamento pubblico del 16.7.2013 ha violato i loro diritti di figlie legittimarie, in quanto con lo stesso il de cuius ha nominato erede universale la figlia e ha lasciato la somma di euro 15.000,00 a ciascuno dei sei nipoti, CP_1
Del resto, giova segnalare, al riguardo, la sentenza n. 16535/2020 con cui la Suprema
Corte ha specificato che "Il principio secondo cui il legittimario che propone l'azione di riduzione ha l'onere di indicare e comprovare tutti gli elementi occorrenti per stabilire se, e in quale misura, sia avvenuta la lesione della sua quota di riserva, non può essere applicato qualora il "de cuius" abbia integralmente esaurito in vita il suo patrimonio con donazioni. In questo caso, infatti, il legittimario non ha altra via, per reintegrare la quota riservata, se non quella di agire in riduzione contro i donatari, essendo quindi la compiuta denuncia della lesione già implicita nella deduzione della manifesta insufficienza del
'relictum'".
La domanda attorea è fondata e va accolta nei limiti di seguito precisati.
Invero, ai sensi dell'art. 537, co. II, c.c., se il genitore lascia più figli legittimi, a costoro
è riservata la quota dei due terzi del patrimonio, da dividersi in parti uguali tra tutti i figli ed, ai sensi dell'art. 556 c.c. per determinare l'ammontare della quota di cui il defunto poteva disporre si deve formare una massa di tutti i beni che appartenevano al defunto al tempo della morte, detraendo i debiti;
quindi, si riuniscono fittiziamente i beni di cui sia stato disposto con testamento, secondo il loro valore determinato in base alle regole negli articoli 747 a 750 c.c.,
e sull'asse così formato si calcola la quota di cui il defunto poteva disporre.
Al fine di valutare la fondatezza delle doglianze degli attori, ai sensi dell'art. 556 c.c., occorre procedere, previa detrazione dei debiti (che nel caso in esame non si rivengono), alla riunione fittizia di tutti i beni relitti, sulla base del valore che essi avevano al momento dell'apertura della successione;
si riuniscono, quindi, fittiziamente i beni di cui sia stato disposto con testamento, secondo il loro valore determinato ai sensi degli articoli da 747 a 750
c.c. e sull'asse così formato si calcola la quota di cui i defunti potevano disporre e quale, invece, la quota riservata al legittimario.
Pagina 7 di 11 È stata espletata ctu, le cui conclusioni il Tribunale ritiene di condividere in considerazione della correttezza della metodologia adoperata e dei rilievi ed accertamenti eseguiti, la quale ha stabilito che al momento del decesso risultava intestatario CP_7 dei diritti pari a 9/18 dei seguenti beni: 1) Unità immobiliare sita in Cava E' IR (SA) alla
Via Ido Longo – Frazione Sant'Arcangelo, individuata presso l'Agenzia delle Entrate –
Territorio di Salerno al Foglio 22, Particella n.974, Sub 30; 2) Locale box-garage sito in Cava E' IR (SA) alla Via Ido Longo, Frazione Sant'Arcangelo, individuato presso l'Agenzia delle Entrate – Territorio di Salerno al Foglio 22, Particella n.974, Sub 14; 3 ) beni mobili di vario genere dal valore stimato dal ctu di euro 12.150,00; 4) depositi presso la CP_8 per circa €. 146.837,39 – saldo del conto n.00021622 al 27.09.2013
[...]
I beni immobili siti in via Longo sono stati valutati complessivamente dal ctu nella misura di euro 86.114,73 (euro 172.222,45×9/18).
Pertanto, l'asse ereditario al momento del decesso del de cuius è pari complessivamente ad euro (€.86.114,73 + €.12.150,00 + €.146.837,39) 245.102,12, pertanto la quota di cui il de cuius poteva disporre era pari (€. 245.102,12 x 1/3) ad €. 81.700,71 e la quota di legittima spettante a ciascuno dei tre figli è pari ad euro 54.467,13.
Passando ad esaminare la posizione di , si rileva che costei ha ricevuto, CP_1
dal padre, beni immobili, mobili e denaro per euro 155.102,12 (€.86.114,73 + €.12.150,00
+56.837,39).
Emerge in maniera univoca che la disposizione testamentaria suscettibile di riduzione è quella operata in favore di , in quanto è l'unica che integra i presupposti di cui CP_1 all'art.554 c.c., ovvero l'eccedenza rispetto alla quota di patrimonio cd. “disponibile”.
Ritiene questo Tribunale che la quota disponibile (pari ad euro 81.700,71, come si evince dalla depositata ctu) vada imputata alla disposizione testamentaria eccedente prevista in favore della figlia . CP_1
Invero, circa la posizione dei sei nipoti convenuti, va precisato che gli stessi hanno assunto, per effetto della disposizione a titolo particolare predisposta in loro favore dal de cuius, la qualità di eredi non legittimari.
Pagina 8 di 11 Pertanto, non avendo parte attrice dato prova di aver accettato l'eredità con beneficio d'inventario, la domanda di riduzione proposta nei loro confronti, va dichiarata inammissibile.
(Cass., Sez. 2°, sentenza n. 22632 del 3 ottobre 2013).
Nel procedere all'imputazione occorre, poi, seguire un criterio rigorosamente proporzionale, soluzione che può ricavarsi in via interpretativa dall'art.558 c.c. secondo cui
“la riduzione delle disposizioni testamentarie avviene proporzionalmente, senza distinguere tra eredi e legatari”; ed invero può ritenersi ragionevole che anche i benefici derivanti dall'imputazione della quota disponibile, ciò al fine di evitare nei propri confronti l'esercizio dell'azione di riduzione da parte dei coeredi lesi dalle disposizioni testamentarie, vadano ripartiti secondo il medesimo criterio.
Orbene, venendo all'analisi delle attribuzioni patrimoniali a favore di , CP_1
dalle risultanze della ctu emerge che costei ha ricevuto beni per un valore pari ad euro
155.102,12.
L'imputazione della disponibile (pari ad euro 81.700,71) dovrà avvenire in favore delle disposizioni testamentarie che hanno favorito ed avrà, quindi, ad oggetto una CP_1
somma superiore alla rilevata eccedenza delle disposizioni testamentarie di cui è beneficiaria rispetto alla quota legittima (eccedenza di euro 100.634,99, pari alla differenza tra quanto ricevuto, euro 155.102,12, e quanto spettante a titolo di legittima, pari ad euro 54.467,13).
Alla luce di quanto sopra la predetta eccedenza, detratta la quota disponibile imputata a
, è pari ad euro 46.167,86, circostanza che determina l'accoglimento soltanto CP_1 parziale dell'azione di riduzione.
Pertanto, la disposizione testamentaria in favore di dovrà essere ridotta CP_1
fino alla concorrenza della somma di euro 46.167,86.
Orbene stante l'impossibilità di procedere ad una riduzione con frazionamento dei beni costituenti l'asse e rilevata l'impossibilità dell'azione di riduzione nei confronti dei sei nipoti, si ritiene opportuno attribuire l'importo sopra determinato da corrispondere alle attrici,
(46.167,86:2=euro 23.083,93 in favore di ciascuna di esse), oltre la rivalutazione all'attualità
e gli interessi di legge sulla somma così rivalutata, dalla pubblicazione del presente provvedimento al saldo.
Pagina 9 di 11 Quanto alla domanda riconvenzionale formulata da di rimborso delle CP_1
spese sostenute, essa è inammissibile.
Invero, dalla documentazione allegata in atti, si evince che le somme di cui la convenuta ha chiesto il rimborso concernono le spese sostenute per la manutenzione della casa in via
Pastore, la quale, in quanto oggetto del contratto di alienazione del 10.11.2003 in favore di
, non è entrata a far parte dell'asse ereditario di . CP_1 CP_7
Pertanto, alcun diritto di rimborso può essere riconosciuto nel caso di specie.
Quanto all'azione risarcitoria, essa è inammissibile per difetto di legittimazione passiva delle attrici, atteso che l'eventuale danno subito avrebbe dovuto essere richiesto all'istituto di credito che ha bloccato il conto.
Invero, La Corte di Cassazione, dapprima con la sentenza n. 24657/2007 a Sezioni
Unite e, successivamente, con l'ordinanza n. 27417/2017, ha affermato che "ogni coerede può agire anche per l'adempimento del credito ereditario pro quota, e senza che la banca possa opporsi adducendo il mancato consenso degli altri coeredi”.
Le spese di lite seguono la soccombenza della convenuta e si liquidano Parte_1
in base ai parametri di cui al D.M. 2014/55, tenuto conto del valore effettivo della causa e dell'attività esercitata.
Non va disposta la distrazione delle spese in favore dell'avv. Rispoli, difensore di e codifensore di (agli atti non vi è alcuna revoca del mandato per Parte_1 Parte_2 quanto concerne quest'ultima) unitamente all'avv. D'Amato.
Invero, la S.C. ha affermato il principio secondo cui «se la parte è assistita da più difensori, la distrazione delle spese processuali ai sensi dell'art. 93 c.p.c. richiede l'attestazione che nessuno di essi abbia riscosso gli onorari oggetto della richiesta. Tale dichiarazione può essere resa anche da uno solo dei difensori, se munito di procura ad agire disgiuntamente, ma deve essere necessariamente riferita all'intero collegio difensivo» (cfr.
Cass.21281/2018).
Nella fattispecie in esame, l'istanza di distrazione va dichiarata inammissibile in quanto l'avvocato richiedente (avv. Rispoli) ha dichiarato solo di essere antistatario senza nulla precisare circa la posizione del codifensore.
Pagina 10 di 11
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore definitivamente pronunciando così provvede:
1) Dichiara aperta la successione testamentaria di , nato a [...] il CP_7
27.2.1935 e deceduto in Cava E'IR il 25.10.2013 come da testamento pubblico del 16.7.2013 redatto per atto del notaio , pubblicato il 5.11.2023; Persona_1
2) Accoglie parzialmente la domanda di riduzione e per l'effetto condanna CP_1
al pagamento: a) in favore di della somma di euro 23.083,93,
[...] Parte_1
da rivalutarsi alla data odierna e su cui decorreranno gli interessi legali dalla pubblicazione del presente provvedimento fino all'effettivo soddisfo;
b) in favore di della somma di euro 23.083,93, da rivalutarsi alla data odierna e su cui Parte_2
decorreranno gli interessi legali dalla pubblicazione del presente provvedimento fino all'effettivo soddisfo;
3) Dichiara inammissibile la domanda di riduzione nei confronti degli altri convenuti;
4) Rigetta le domande riconvenzionali;
5) Condanna al pagamento delle spese di lite in favore delle attrici che si CP_1
liquidano in euro 790,54 per spese vive ed euro 6.500,00 per compenso, oltre iva, cpa e rimb. forf. del 15%;
Così deciso in Nocera Inferiore, 12/03/2025
IL PRESIDENTE ESTENSORE
dott.ssa Stefania Fontanarosa
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209, e succ. mod..
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