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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Frosinone, sentenza 12/12/2025, n. 832 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Frosinone |
| Numero : | 832 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI FROSINONE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice di Frosinone, Dott. Stefano Troiani, ha pronunziato la seguente:
SENTENZA
Nella causa civile di primo grado iscritta al numero 1199 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno
2024 promossa
DA
(P.iva ), in persona del legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1 tempore, con sede a Frosinone (FR) in Via A. Vona 5, rappresentata e difesa dall'Avv. Pino Cefaloni (c.f.
, giusta procura alle liti allegata all'atto di citazione, versata nel fascicolo telematico C.F._1 di causa, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito a Frosinone (FR) in Viale Mazzini 120.
-Opponente-
CONTRO
(P.I. , in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede a Frosinone CP_1 P.IVA_2
(FR), Via Colle Iannini 23, rappresentata e difesa dall'Avv. Erica Antonucci (c.f. , C.F._2 giusta procura alle liti versata nel fascicolo telematico di causa, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito a Frosinone (FR), in Via Firenze 73.
-Opposta-
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. 280/2024 (R.G. 782/2024) emesso dal Tribunale di
Frosinone in data 22.04.2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione proponeva opposizione al decreto ingiuntivo n. Parte_1
280/2024 (R.G. 782/2024) emesso dal Tribunale di Frosinone in favore di per l'importo di € CP_1
13.043,89, oltre interessi al tasso e decorrenza di cui al D.Lgs. 231/2002, nonché, spese della procedura di ingiunzione liquidate in € 145,50 per esborsi, € 567,00 per compensi, oltre rimborso spese forfettarie al
15%, iva e cpa come per legge.
Argomentava la società opponente di aver intrattenuto rapporti economico commerciali con CP_1 relativamente a forniture di materiali e beni.
In merito alle forniture sottese alle fatture azionate in via monitoria dall'opposta, lamentava la società opponente di aver rappresentato più volte alla che talune forniture erano risultate “errate CP_1 rispetto agli acquisti”, tanto che non era stato possibile l'utilizzo e la merce era stata rimessa a disposizione della stessa società opposta.
Sosteneva sempre l'opponente, che in merito ad altre partite di merce, le stesse sarebbero risultate viziate ed inutilizzabili, tanto da averne richiesto la sostituzione e scomputo dalle fatture dei relativi importi e costi. In considerazione di tali contestazioni, si opponeva alla concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, chiedendo nel merito la revoca e/o l'annullamento e comunque la declaratoria di inefficacia del decreto ingiuntivo opposto n. 280/2024.
Si costitutiva in giudizio, con comparsa di costituzione e risposta, la società contestando le CP_1 argomentazioni svolte dall'opponente.
In particolare, rilevava la società opposta che, prima del presente giudizio, la Parte_1
mai aveva contestato le fatture in questione, né aveva sollevato eccezioni e contestazioni alle diffide
[...]
e richieste di pagamento inviatele dall'opposta.
Sul punto, evidenziava altresì che le fatture oggetto del decreto ingiuntivo erano state emesse con il sistema di scambio SDI, pertanto, erano state ricevute dalla società opponente che mai ne aveva contestato la doverosità ed importi.
Infine, eccepiva che le contestazioni sollevate dall'opponente non erano state supportate da alcuna prova documentale, pertanto, erano da considerarsi mere asserzioni prive di fondamento.
Viceversa, sosteneva l'opposta che il credito era stato provato dalle fatture e per stessa ammissione di parte opponente la consegna delle merci era stato effettuato correttamente.
Concludeva, pertanto, chiedendo la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, nonché, il rigetto dell'opposizione con conferma del decreto ingiuntivo n. 280/2024 del Tribunale di Frosinone.
All'udienza del 20.05.2025, rilevato che l'opposizione non era fondata su prova scritta veniva concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, ai sensi dell'art. 648 cpc.
Inoltre, ritenuta la causa matura per la decisione, previa concessione dei termini di cui all'art. 281 quinquies cpc, la stessa veniva rinviata per la rimessione in decisione all'udienza del 28.11.2025.
L'opposizione proposta è risultata infondata.
Parte opponente con il proprio atto introduttivo non ha contestato il sotteso rapporto contrattuale intercorso tra le parti, consistente nella fornitura/vendita di beni e merce.
Dunque, è da ritenersi incontestato e provato che tra le parti siano intercorsi dei rapporti commerciali e vendita di beni e merce.
Quale unico motivo di contestazione ed opposizione, sostenuto da parte opponente, era che le merci vendutele dall'opposta, sottese all'emissione delle fatture azionate, fossero in parte errate rispetto all'acquisto, altre viziate ed inutilizzabili.
Tuttavia, tali motivi di opposizione sono rimasti mere asserzioni prive di ogni sostegno probatorio.
Infatti, parte opponente non ha allegato alcun documento a sostegno di quanto contestato né, tantomeno, ha articolato mezzi di prova volti a dimostrare quanto sostenuto.
In ragione di ciò l'opposizione è risultata infondata.
Viceversa, per quanto attiene il credito azionato deve osservarsi che lo stesso è stato provato documentalmente con le fatture elettroniche versate in atti e diffida e messa in mora rimasta priva di riscontro, nonché, sostanzialmente riconosciuto da parte opponente stante l'assenza di contestazioni sulla consegna delle merci. Infatti, proprio nell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo parte opponente ha testualmente affermato che “Relativamente alla parte economica di cui alle fatture citate nel decreto monitorio, le forniture sono avvenute attraverso l'ordine di acquisto, emissione di DDT e consegna forniture/materiale”.
Sulla scorta di tale riconoscimento e in assenza di prove, cui era onerata l'opponente circa la non conformità delle merci vendute, il credito azionato in via monitoria deve ritenersi provato.
Per il principio della soccombenza le spese di lite del presente giudizio vengono poste a carico di parte opponente e liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta l'opposizione proposta da , in persona del legale rappresentante Parte_1 pro tempore.
Dichiara definitivamente esecutivo il decreto ingiuntivo opposto n. 280/2024 (R.G. 782/2024) emesso dal
Tribunale di Frosinone.
Condanna in persona del legale rappresentante pro tempore, al Parte_1 pagamento delle spese di lite del presente giudizio che vengono liquidate in € 2.540,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese forfettarie al 15%, iva se dovuta e cpa come per legge.
Frosinone, 11/12/25
Il Giudice
Dott. Stefano Troiani
Alla stesura della presente sentenza ha contribuito l nella persona del dott. G. Controparte_2
Fratarcangeli.