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Sentenza 3 luglio 2025
Sentenza 3 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 03/07/2025, n. 738 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 738 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CAGLIARI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, Sezione prima civile, riunito in camera di consiglio e composto dai signori:
Dott. Vincenzo Amato Presidente relatore
Dott. Mario Farina Giudice
Dott.ssa Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 3955 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione per l'anno 2025, promossa da
- C.F. , nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Stefano Siotto Pintor, che lo rappresenta e difende per procura speciale,
e
- C.F. , nata a [...] il Parte_2 C.F._2
22/03/1981, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Stefano Siotto Pintor, che la rappresenta e difende per procura speciale,
ricorrenti
e con l'intervento del
- Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore della Repubblica dott.
Gilberto Ganassi,
intervenuto per legge
Pag. 1 di 3 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I coniugi ricorrenti hanno domandato congiuntamente che il Tribunale pronunciasse la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra loro contratto in data 06/04/2002, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di
Villasimius.
Gli stessi hanno inoltre chiesto che il Tribunale prendesse atto degli accordi tra loro raggiunti.
Il Pubblico Ministero, intervenuto ritualmente, ha concluso per l'accoglimento della domanda.
2. La domanda proposta dai ricorrenti è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
I coniugi, infatti, al momento del deposito del ricorso introduttivo, erano legalmente separati e, dalla data di comparizione davanti al Presidente del
Tribunale nella procedura di separazione personale, era decorso il termine previsto per legge.
Il Tribunale deve prendere atto degli accordi intervenuti tra le parti in quanto gli stessi non sono contrari alla legge o contrastanti con gli interessi di figli minori.
3. Tenuto conto della natura della decisione, le spese del giudizio devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo,
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data
06/04/2002 tra e , trascritto presso il registro dello Parte_1 Parte_2 stato civile del Comune di Villasimius, anno 2002, numero 3, parte 2, serie A, ordinando l'annotazione della presente sentenza a cura dell'Ufficiale dello stato civile dello stesso Comune;
- prende atto degli accordi intervenuti tra le parti, di seguito riportati:
1) dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Villasimius il 6 aprile 2002 tra e , trascritto Parte_2 Parte_1 presso l'Ufficio dello stato civile di Villasimius al n. 3 parte II - serie A Ufficio 1, anno 2002, ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di
Pag. 2 di 3 Villasimius di procedere alla trascrizione delle sentenza nei registri degli atti di matrimonio del Comune di Villasimius.
2) Affidare il minore figlio alla madre con la quale vivrà nella sua Per_1 residenza in Villasimius nella via Roma n. 46.
3) Obbligare il padre alla corresponsione della somma di 300 Parte_1 euro mensile per il mantenimento del minore figlio da corrispondere ogni 15 del mese tramite bonifico bancario e ciò sino alla sua indipendenza economica.
4) Dichiarare che la responsabilità genitoriale sul minore sarà esercitata in modo disgiunto relativamente alle sole questioni di ordinaria amministrazione mentre per le decisioni di maggiore interesse per il figlio saranno esercitate congiuntamente dai genitori.
5) Il padre potrà vedere il figlio secondo i suoi impegni lavorativi e impegni scolastici e volontà del figlio e in ogni caso durante il fine settimana e per 20 giorni nel periodo estivo compatibilmente con gli impegni lavorativi del padre e impegni scolastici o sportivi del figlio.
6) I coniugi confermano di essere economicamente indipendenti e pertanto non richiedono alcun assegno divorzile.
7) Le spese straordinarie sono a carico di entrambi i coniugi in ragione della metà.
- dichiara le spese del giudizio interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione prima civile del
Tribunale, il 03/07/2025.
Il Presidente estensore
(dott. Vincenzo Amato)
Pag. 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, Sezione prima civile, riunito in camera di consiglio e composto dai signori:
Dott. Vincenzo Amato Presidente relatore
Dott. Mario Farina Giudice
Dott.ssa Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 3955 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione per l'anno 2025, promossa da
- C.F. , nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Stefano Siotto Pintor, che lo rappresenta e difende per procura speciale,
e
- C.F. , nata a [...] il Parte_2 C.F._2
22/03/1981, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Stefano Siotto Pintor, che la rappresenta e difende per procura speciale,
ricorrenti
e con l'intervento del
- Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore della Repubblica dott.
Gilberto Ganassi,
intervenuto per legge
Pag. 1 di 3 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I coniugi ricorrenti hanno domandato congiuntamente che il Tribunale pronunciasse la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra loro contratto in data 06/04/2002, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di
Villasimius.
Gli stessi hanno inoltre chiesto che il Tribunale prendesse atto degli accordi tra loro raggiunti.
Il Pubblico Ministero, intervenuto ritualmente, ha concluso per l'accoglimento della domanda.
2. La domanda proposta dai ricorrenti è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
I coniugi, infatti, al momento del deposito del ricorso introduttivo, erano legalmente separati e, dalla data di comparizione davanti al Presidente del
Tribunale nella procedura di separazione personale, era decorso il termine previsto per legge.
Il Tribunale deve prendere atto degli accordi intervenuti tra le parti in quanto gli stessi non sono contrari alla legge o contrastanti con gli interessi di figli minori.
3. Tenuto conto della natura della decisione, le spese del giudizio devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo,
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data
06/04/2002 tra e , trascritto presso il registro dello Parte_1 Parte_2 stato civile del Comune di Villasimius, anno 2002, numero 3, parte 2, serie A, ordinando l'annotazione della presente sentenza a cura dell'Ufficiale dello stato civile dello stesso Comune;
- prende atto degli accordi intervenuti tra le parti, di seguito riportati:
1) dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Villasimius il 6 aprile 2002 tra e , trascritto Parte_2 Parte_1 presso l'Ufficio dello stato civile di Villasimius al n. 3 parte II - serie A Ufficio 1, anno 2002, ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di
Pag. 2 di 3 Villasimius di procedere alla trascrizione delle sentenza nei registri degli atti di matrimonio del Comune di Villasimius.
2) Affidare il minore figlio alla madre con la quale vivrà nella sua Per_1 residenza in Villasimius nella via Roma n. 46.
3) Obbligare il padre alla corresponsione della somma di 300 Parte_1 euro mensile per il mantenimento del minore figlio da corrispondere ogni 15 del mese tramite bonifico bancario e ciò sino alla sua indipendenza economica.
4) Dichiarare che la responsabilità genitoriale sul minore sarà esercitata in modo disgiunto relativamente alle sole questioni di ordinaria amministrazione mentre per le decisioni di maggiore interesse per il figlio saranno esercitate congiuntamente dai genitori.
5) Il padre potrà vedere il figlio secondo i suoi impegni lavorativi e impegni scolastici e volontà del figlio e in ogni caso durante il fine settimana e per 20 giorni nel periodo estivo compatibilmente con gli impegni lavorativi del padre e impegni scolastici o sportivi del figlio.
6) I coniugi confermano di essere economicamente indipendenti e pertanto non richiedono alcun assegno divorzile.
7) Le spese straordinarie sono a carico di entrambi i coniugi in ragione della metà.
- dichiara le spese del giudizio interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione prima civile del
Tribunale, il 03/07/2025.
Il Presidente estensore
(dott. Vincenzo Amato)
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