Sentenza 1 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bologna, sez. I, sentenza 01/08/2025, n. 916 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bologna |
| Numero : | 916 |
| Data del deposito : | 1 agosto 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00916/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00631/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia OM
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 631 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avv. Fabio Cacciamani del Foro di Bologna con studio a Bologna in via del Pratello 86, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Ministero dell’Interno, Questura di Bologna, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso ex lege dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Bologna, presso i cui uffici in Bologna, via A. Testoni, 6, è ope legis domiciliato;
per l'annullamento, previa sospensione dell’efficacia
«del decreto del Questore di Bologna MIPG nr -OMISSIS- del 23.10.2020, notificato il 04.04.2025, con il quale è stato rifiutato il rinnovo del permesso di soggiorno, nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale».
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno – Questura di Bologna;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 30 luglio 2025 il dott. Paolo Carpentieri e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso in esame, notificato il 15 maggio 2025, il ricorrente, cittadino nigeriano, titolare di un permesso di soggiorno per motivi commerciali scaduto il 31 ottobre 2017, ha impugnato il decreto del Questore di Bologna MIPG nr -OMISSIS- del 23 ottobre 2020, notificato il 4 aprile 2025, con il quale è stata respinta la sua istanza del 22 dicembre 2017 volta ad ottenere il rinnovo, per il medesimo motivo, del suddetto permesso di soggiorno.
2. Questa la motivazione del provvedimento impugnato: “ Rilevato che, dagli accertamenti svolti presso la Banca Dati SILER del Centro per l'Impiego della Provincia di Bologna, nulla risulta in capo al richiedente; Visti gli accertamenti effettuati presso la Banca Dati dell'Agenzia dell'Entrate, l'ultimo dei quali effettuato in data odierna, dal quale si evince che il cittadino straniero è titolare di ditta individuale, che svolge attività di commercio al dettaglio ambulante, attiva dal 01.04.2011; Considerato che dallo stesso accertamento effettuato presso la Banca Dati dell'Agenzia dell'Entrate è emerso anche che il richiedente per l'anno 2017 ha presentato un modello PF 2018 con reddito pari ad euro 6.534 € e per l'anno 2018 ha presentato un modello PF 2019 con reddito pari ad euro 7.452 €, mentre nulla risulta avere presentato per il 2019 attraverso un modello PF 2020; Rilevato quindi che l'istante non dimostra con quali mezzi leciti ha provveduto al proprio mantenimento nel periodo di validità del titolo di soggiorno; Rilevato infine, sempre dall'accertamento effettuato presso l'Agenzia delle Entrate, che l'istante non risulta in regola con il pagamento delle imposte dovute all'erario, tanto più che la stessa Equitalia ci ha comunicato che l'istante presenta un debito totale di oltre 44.000 €, peraltro non rateizzato; Considerato che il mancato pagamento delle tasse, pone il sopradetto nella condizione d'inadempiente agli obblighi fiscali previsti dalla Direttiva UE n. 109/2003 - Considerando n. 7 e art. 5 e tali inadempienze risultano in contrasto con l'accordo d'integrazione (art. 4 bis T.U.L.I.); Considerato che dagli accertamenti presso la Banca dati I.N.P.S. dell'estratto previdenziale, risulta che l'istante si è versato contributi previdenziali, quale titolare d'impresa commerciale solo per gli anni 2011 e 2012; Rilevato quindi che l'istante non risulta neppure in regola con il pagamento dei contributi previdenziali dovuti allo Stato; Letto l'art. 26, comma 1 e comma 3 del D.Lgs. 286/98, che prevede che "In ogni caso lo straniero che intenda esercitare in Italia una attività industriale, professionale, artigianale o commerciale, ovvero costituire società di capitale o di persone o accedere a cariche societarie deve altresì dimostrare di disporre di risorse adeguate per l'esercizio dell'attività che intende intraprendere in Italia" e "deve comunque dimostrare di disporre di idonea sistemazione alloggiativa e di un reddito minimo, proveniente da finiti lecite, di importo superiore al livello minimo previsto dalla legge per l'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria"; Considerato che per il rilascio e rinnovo del permesso di soggiorno lo straniero deve dimostrare, tra l'altro, il possesso di adeguati mezzi di sostentamento (come richiesto peri lavoratori autonomi dall'art. 26 co 3 D.Lgs n. 286/98 e per i lavoratori subordinati dalli articolo 29 co 3 lett. b) T.U.I. D.Lgs n. 286/98, in combinato disposto con gli articoli 4 e 5 stesso Decreto) e che tale elemento costituisce requisito indefettibile e che comunque deve essere dimostrato con idonea certificazione fiscale e prima dell'adozione dell'atto conclusivo del procedimento (come affermato dalla recente giurisprudenza amministrativa: si confrontino al riguardo le sentenze TAR Veneto n. 1142/08, C.di S. Sez. VI n. 1238/10, n. 4789/10 e la sentenza TAR Toscana n. 1752/10); Vista la comunicazione di esistenza dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza di rinnovo del permesso di soggiorno, che prevede la facoltà per il cittadino straniero di presentare proprie osservazioni ex art. 10 bis L. 241/90, notificata brevi manu il 29.01.2018; Esaminate le memorie difensive qui pervenute, nulla emerge ai fini di una conclusione positiva del provvedimento amministrativo, in quanto in due momenti successivi ovvero il 08.02.2018 e il 17.02.2020, l'istante inviava due modelli F24 con cui dimostrava di aver pagato all'erario, nel 2018, un totale di 231 €. Inoltre in data 23.11.2019 il richiedente faceva qui pervenire documentazione relativa all'alloggio; Considerato che la normativa di riferimento consente la permanenza sul Territorio Nazionale a quegli stranieri in grado di documentare un reddito minimo, derivante da fonte lecita, che permetta loro un sostentamento dignitoso al fine di non favorire la produzione di eventuali redditi derivanti da attività illecite; Letto l'art. 5, comma 5 del T.U. n. 286/98 che prevede che il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno è rifiutato e qualora lo stesso fosse stato rilasciato è revocato, qualora manchino o vengano a mancare i requisiti richiesti per l'ingresso ed il soggiorno nel territorio dello Stato e al rispetto degli adempimenti e delle formalità prescritti nel regolamento di esecuzione; Considerato che non risultano presenti requisiti per la conversione del permesso di soggiorno in analogo titolo rilasciato per motivi diversi da quello richiesto, ovvero cause di inespellibilità ex Art. 19 co 2 D.Lvo. ”.
3. Il ricorrente riferisce che la sua attività imprenditoriale ha generato i seguenti redditi, come risulta dalle dichiarazioni dei redditi: anno 2018: euro 6.534; anno 2019: euro 7.452; anno 2020: euro 6.723; anno 2021: euro 6.831. Afferma di disporre di idonea sistemazione alloggiativa, in quanto è ospitato dalla signora -OMISSIS-, nata a -OMISSIS-(Nigeria), cittadina italiana residente a-OMISSIS-. Adduce una dichiarazione di disponibilità all'assunzione sottoscritta dalla ditta -OMISSIS-.
4. Su tali premesse, parte ricorrente ha articolato i seguenti motivi di censura.
4.1. “ Violazione dell'art. 5, comma 5, del d.lgs. n. 286 del 1998 - Omessa valutazione dei legami familiari e sociali - Difetto di istruttoria e motivazione ”: l'Amministrazione, nell'adottare il provvedimento di diniego del rinnovo del permesso di soggiorno, avrebbe dovuto procedere ad una valutazione complessiva della posizione dello straniero; non sarebbe stata minimamente considerata la sua presenza ventennale sul territorio italiano, dove risiede stabilmente dal 2005, né l'attuale disponibilità di un'offerta di lavoro presso la ditta -OMISSIS-, che non può essere accettata proprio a causa della mancanza del titolo di soggiorno. L'Amministrazione avrebbe inoltre completamente omesso di considerare l'assenza di significativi legami con il paese d'origine.
4.2. “ Violazione e falsa applicazione dell'art. 26 d.lgs. 286/98 e dell'art. 39, comma 3, d.p.r. 394/99 - erronea applicazione dei requisiti reddituali - eccesso di potere per difetto di istruttoria e travisamento dei presupposti ”: l’Amministrazione avrebbe erroneamente applicato i requisiti reddituali richiesti per il rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro autonomo, poiché in sede di rinnovo del permesso per motivi di lavoro autonomo non si applicherebbe la soglia di reddito richiesta per il rilascio del primo permesso, pari ad euro 8.263,31 (art. 26, d.lgs. n. 286 del 1998), ma quella più bassa di euro 5.830,75 (art. 39, comma 3, d.P.R. n. 394 del 1999), come chiarito dal TAR Bologna nelle sentenze n. 247/2020 e n. 1004/2022). Inoltre, secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, come affermato dal Tar Lombardia, Milano, sez. I, nella sentenza n. 137 del 2021, anche ai fini del rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro autonomo, non sarebbe richiesto l'accertamento puntuale del superamento della soglia reddituale minima, in quanto deve essere effettuato un giudizio prognostico sulla futura capacità reddituale dello straniero.
4.3. “ Violazione degli artt. 6, comma 5 t.u. immigrazione e 13 d.p.r. 394/99 - Illegittima richiesta di documentazione reddituale pregressa - Eccesso di potere per sviamento ”: l’Amministrazione avrebbe illegittimamente richiesto al ricorrente la documentazione reddituale relativa agli anni pregressi, senza motivare tale richiesta, ponendo a fondamento del diniego proprio la mancata produzione di documentazione ulteriore rispetto a quella prevista dalla normativa.
4.4. “ Violazione dell'art. 8 Cedu - diritto al rispetto della vita privata e familiare ”: il provvedimento impugnato violerebbe l'art. 8 della CEDU, che tutela il diritto al rispetto della vita privata e familiare.
4.5. “ Eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione - omessa valutazione degli elementi favorevoli ”: l'Amministrazione avrebbe omesso di considerare e valutare numerosi elementi favorevoli che caratterizzano la posizione del ricorrente e che avrebbero dovuto essere necessariamente presi in considerazione ai fini di una corretta ponderazione degli interessi in gioco (la stabile attività lavorativa svolta dal ricorrente per oltre un ventennio, l'elevato grado di integrazione sociale, l’assenza di pregiudizi penali, la stabile convivenza con una cittadina italiana, la disponibilità di una concreta opportunità di lavoro subordinato presso la ditta -OMISSIS-) e non avrebbe minimamente preso in considerazione la possibilità di concedere al ricorrente un termine per la regolarizzazione della sua posizione debitoria.
5. Il Ministero si è costituito e ha depositato documenti - con una relazione amministrativa - il 22 luglio 2025.
6. Alla camera di consiglio del 30 luglio 2025 la causa è stata chiamata e assegnata in decisione, sentite le parti come da verbale e dato avviso ai sensi dell’art. 60 c.p.a. della possibilità di definizione del giudizio in esito all’udienza cautelare con sentenza in forma semplificata.
7. Il ricorso è infondato e non può ricevere accoglimento.
8. La carenza reddituale che ha giustificato il provvedimento di diniego qui impugnato è comprovata in atti. La stessa parte ricorrente ha dichiarato (§ 5 di pag. 2 del ricorso) di aver prodotto i seguenti redditi, come risulta dalle dichiarazioni dei redditi: anno 2018: euro 6.534; anno 2019: euro 7.452; anno 2020: euro 6.723; anno 2021: euro 6.831. Il ricorrente, inoltre, risulta aver dichiarato redditi solo fino al 2022. Egli, inoltre, elemento, questo, non contestato, ha un debito erariale di oltre 44.000 euro (58.500, secondo la relazione amministrativa del 22 luglio 2025), non rateizzato e risulta aver versato contributi previdenziali, quale titolare d'impresa commerciale, solo per gli anni 2011 e 2012. Ciò posto, anche a voler accedere - in linea puramente ipotetica - alla più favorevole tesi richiamata dal ricorrente, secondo la quale in sede di rinnovo del permesso per motivi di lavoro autonomo non si applicherebbe la soglia di reddito richiesta per il rilascio del primo permesso, pari ad euro 8.263,31 (art. 26, d.lgs. n. 286 del 1998), ma quella più bassa di euro 5.830,75 (art. 39, comma 3, d.P.R. n. 394 del 1999), risulta comunque evidente la complessiva carenza reddituale ai fini del rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro autonomo - commerciale, chiesta dal ricorrente e oggetto dell’atto impugnato.
9. Così superati i primi due motivi di censura, può precedersi all’esame delle ulteriori doglianze dedotte in ricorso, anch’esse infondate e da respingere.
9.1. Quanto al terzo motivo proposto nell’atto introduttivo, il Collegio non ravvisa alcuna illegittima richiesta di documentazione reddituale pregressa, atteso che appare del tutto logico e coerente che l’amministrazione compia una verifica a più ampio spettro sulla condizione economica del soggetto, come del resto verrebbe sostenuto dalla stessa giurisprudenza invocata a suo favore dal ricorrente medesimo (il richiamato Tar Lombardia, Milano, sez. I, sentenza n. 137 del 2021), giurisprudenza secondo la quale, in sede di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro autonomo, al di là dell’accertamento puntuale del superamento della soglia reddituale minima, dovrebbe essere effettuato un giudizio prognostico complessivo sulla capacità reddituale dello straniero.
9.2. Escluso che nell’atto gravato possa ragionevolmente ravvisarsi alcuna violazione dell'art. 8 Cedu e del diritto al rispetto della vita privata e familiare (quarto motivo), le ulteriori doglianze (quinto motivo) intese a contestare un asserito difetto di istruttoria e di motivazione per la omessa valutazione degli elementi favorevoli spendibili a vantaggio del ricorrente (la stabile attività lavorativa svolta dal ricorrente per oltre un ventennio, l'elevato grado di integrazione sociale, l’assenza di pregiudizi penali, la stabile convivenza con una cittadina italiana, la disponibilità di una concreta opportunità di lavoro subordinato presso la ditta -OMISSIS-, etc .), risultano essere fuori fuoco, poiché avrebbero potuto assumere una loro rilevanza se la parte avesse domandato il rilascio di un permesso di lavoro subordinato (o per altri motivi), mentre non appaiono significative nella fattispecie in esame, riferita a un diniego di rinnovo di permesse di soggiorno per lavoro autonomo (e ciò in disparte ogni ulteriore considerazione circa l’inconsistenza di tali elementi favorevolmente valutabili: ad esempio, non risulta significativo, ai fini della prova di una stabile integrazione, l’esibizione degli abbonamenti ferroviari annuali Trenitalia dal 2015 al 2024, mentre la dichiarata stabile convivenza con una cittadina italiana non risulta comprovata, poiché il documento n. 10 allegato al ricorso consiste in una mera dichiarazione della sig.ra -OMISSIS- di essere disponibile ad ospitare il ricorrente presso la propria abitazione; l’offerta di lavoro subordinato, come è evidente, avrebbe potuto assumere un suo rilievo in un diverso contesto, ma certo non anche in sede di domanda di rinnovo del permesso per lavoro autonomo). Irrilevante si appalesa infine, sul piano del giudizio di legittimità del diniego impugnato, la mancata valutazione, che si imputa all’Amministrazione, della possibilità di concedere al ricorrente un termine per la regolarizzazione della sua posizione debitoria nei confronti del fisco, non spettando, evidentemente, alla Questura una siffatta valutazione, appartenente alla competenza dell’Amministrazione finanziaria.
10. Il provvedimento gravato risulta, in definitiva, più che adeguatamente motivato, sulla base di un’istruttoria completa, all’esito della quale la Questura, nel responsabile esercizio delle sue competenze discrezionali in subiecta materia , è infine pervenuta a conclusioni che non appaiono manifestamente erronee o illogiche, di talché l’atto oggetto di lite si sottrae senz’altro alle plurime censure dedotte nel ricorso, che dunque deve giudicarsi infondato e va come tale respinto.
11. Stimasi comunque equo e conforme a diritto regolare le spese di lite nel senso della loro integrale compensazione tra le parti.
12. Il ricorrente risulta ammesso a godere del beneficio del gratuito patrocinio a spese dello Stato con decreto dell’apposita Commissione n. -OMISSIS- del 15 maggio 2025. Si provvederà con separato decreto alla liquidazione del compenso dovuto, a seguito della presentazione della parcella presentata dal difensore.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia OM (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del giorno 30 luglio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Paolo Carpentieri, Presidente, Estensore
Mara Bertagnolli, Consigliere
Alessandra Tagliasacchi, Consigliere
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Paolo Carpentieri |
IL SEGRETARIO