Ordinanza collegiale 23 gennaio 2025
Ordinanza collegiale 30 aprile 2025
Sentenza 18 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Reggio Calabria, sez. I, sentenza 18/06/2025, n. 467 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Reggio Calabria |
| Numero : | 467 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 18/06/2025
N. 00467/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00310/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la AL
Sezione Staccata di EG AL
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 310 del 2024, proposto da
IU SA, RI MA RO, IU SC e IU DR, nella qualità di eredi legittimo di IU RA, rappresentati e difesi dall'avvocato MA Stella Morabito, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Asp - Azienda Sanitaria Provinciale di EG AL, non costituita in giudizio;
per l'ottemperanza
della sentenza n.133/22 del 28/04/2022, corretta con ordinanza del 20/08//2022, r.g.143/2020-1, emessa dalla Corte d’Appello di EG AL – Sezione Lavoro
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 giugno 2025 il dott. Domenico Gaglioti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1- Con atto notificato il 17.5.2024 e depositato in pari data IU SA, RI MA RO, IU SC e IU DR, nella qualità di eredi legittimi di IU RA, hanno chiesto l’esecuzione della sentenza n.133/22 del 28.4.2022, corretta con ordinanza del 20.8.2022, r.g.143/2020-1, emessa dalla Corte d’Appello di EG AL – Sezione Lavoro, con la quale pronunciandosi sull’appello dell’Azienda Sanitaria Provinciale contro IU RA avverso la sentenza del Tribunale di Palmi – Sezione Lavoro n. 225/2020 del 17.3.2020 e sull’appello incidentale proposto da IU RA – in parziale accoglimento delle istanze delle parti, ha condannato l’Azienda Sanitaria Provinciale di EG AL (già ASP n. 10 di Palmi) al pagamento delle differenze tra le retribuzioni spettanti come assistente amministrativo di Cat. C e quelle effettivamente percepite con l’inquadramento nella categoria B, dall’1.2.2007 fino all’11.4.2016, limitatamente ai giorni effettivamente lavorati, ad esclusione, dei giorni di assenza per ferie e malattia ricompresi nel detto periodo, oltre alla maggior somma fra interessi legali e rivalutazione monetaria ed ha altresì condannato la medesima Asp alla rifusione di tre quarti delle spese di lite del primo grado di giudizio, liquidate in € 1.811,00, e del secondo grado di giudizio, liquidate in complessivi 1.417,00, oltre accessori come per legge.
I ricorrenti hanno altresì chiesto la condanna dell’amministrazione intimata alla penalità di mora ( astreinte ) per ogni ulteriore ritardo nella esecuzione del giudicato.
2- La predetta sentenza, munita di formula esecutiva il 14.10.2022, è stata notificata all’Azienda Sanitaria Provinciale di EG AL a mezzo pec il 17.10.2022, per come comprovato dalla ricorrente a seguito di ordinanza collegiale n. 316 del 30.4.2025 (v. allegato 001 alla produzione del 9.5.2025) per cui è decorso il termine di centoventi giorni di cui all'articolo 14, comma 1, del decreto legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30.
3- Il titolo è altresì passato in giudicato, come da attestazione rilasciata il 31.1.2025 a seguito di ordinanza collegiale n. 57 del 23.1.2025.
4- I ricorrenti hanno altresì adeguatamente comprovato la loro qualità di eredi, giusta dichiarazione di successione depositata dai ricorrenti a seguito di ordinanza collegiale n. 57 del 23.1.2025.
5- L'A.S.P. di EG AL, benché regolarmente evocata in giudizio, non si è costituita sicché non vi sono elementi da cui desumere che, contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, la stessa abbia dato ad oggi integrale esecuzione al titolo giudiziale.
6- Sussistono pertanto tutti i requisiti per l'azione in ottemperanza, ai sensi degli artt. 112 ss. del c.p.a., quanto alle somme statuite nel titolo oggetto di ottemperanza e pertanto, deve ordinarsi all'amministrazione convenuta di dare piena ed integrale esecuzione al decreto in epigrafe menzionato mediante il pagamento, in favore dei ricorrenti delle somme ivi indicate, entro il termine di sessanta giorni, decorrenti dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della presente sentenza.
7- Per il caso di inutile scadenza di tale termine viene sin d’ora nominato quale Commissario ad acta, il Prefetto di EG AL, con facoltà di sub-delega nell'ambito dello stesso Ufficio, il quale, su istanza della società ricorrente attestante l'intervenuta ed infruttuosa notifica della presente sentenza in favore dell'amministrazione, entro i sessanta giorni successivi darà corso al procedimento compiendo tutti gli atti necessari all'integrale adempimento del credito avente titolo nel decreto ingiuntivo per cui è ottemperanza, previa verifica degli eventuali pagamenti medio tempore avvenuti.
7.1- In particolare, il Commissario ad acta dovrà:
- procedere sia all'allocazione della somma in bilancio (ove mancasse un apposito stanziamento), che all'espletamento delle fasi di impegno, liquidazione, ordinazione e pagamento della spesa, nonché al reperimento materiale delle somme dovute. Con la precisazione che l'esaurimento dei fondi di bilancio o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono legittima causa di impedimento all'esecuzione del giudicato, dovendo il predetto organo straordinario porre in essere tutte le iniziative necessarie per rendere possibile il pagamento;
- provvedere anche al rimborso delle spese del presente giudizio, come liquidate in dispositivo, nonché del contributo unificato laddove versato e degli interessi successivi maturandi sino al soddisfo effettivo. Una volta espletate le indicate operazioni, sarà cura dell'organismo commissariale far pervenire a questo Tribunale una dettagliata relazione sugli adempimenti realizzati e sull'assolvimento del mandato ricevuto. Il compenso per il Commissario ad acta verrà determinato e liquidato successivamente ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115;
7.2- L'eventuale richiesta di proroga del termine assegnato per l'adempimento delle funzioni commissariali - al ricorrere di documentate circostanze che precludano il compimento delle relative operazioni in tale arco temporale - verrà esaminata e decisa dal magistrato relatore, al quale il Collegio, fin d'ora, delega l'adozione delle conseguenziali statuizioni;
8- Deve invece rigettarsi, in adesione all'orientamento dell'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato di cui alla sentenza n. 5/2014, la domanda di condanna al pagamento di una somma di danaro, ai sensi dell'art. 114 lett. e) c.p.a., tenuto conto delle peculiari e notorie condizioni del debitore pubblico, A.S.P. di EG AL (v. T.A.R. EG AL, n. 347 del 16.5.2025).
9- Le spese di lite seguono il principio della soccombenza e vengono liquidate nella misura di cui in dispositivo, con distrazione.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la AL Sezione Staccata di EG AL accoglie il ricorso nei termini di cui in parte motiva e, per l'effetto:
- ordina all'amministrazione, ex art. 112 e ss. c.p.a., di dare piena ed integrale esecuzione al decreto ingiuntivo in epigrafe menzionato mediante il pagamento, in favore di parte ricorrente, nelle somme ivi indicate nel termine di 60 giorni dalla comunicazione o dalla notificazione della presente sentenza;
- nomina sin d'ora, per il caso di persistente inottemperanza, quale Commissario ad acta, il Prefetto di EG AL, con facoltà di sub-delega nell'ambito dello stesso Ufficio, il quale, su istanza del ricorrente attestante l'intervenuta ed infruttuosa notifica della presente sentenza in favore dell'amministrazione, entro i 60 giorni successivi darà corso al procedimento compiendo tutti gli atti necessari, per come indicati in motivazione, con spese a carico dell'Amministrazione inadempiente;
- rigetta la domanda di penalità di mora;
- condanna l'amministrazione intimata al pagamento delle spese processuali in favore di parte ricorrente, che vengono liquidate in complessivi euro 1.000,00, oltre rimborso forfettario, IVA, CPA e rimborso del contributo unificato, ove versato, con distrazione in favore dell’Avv. MA Stella Morabito, che ne ha fatto richiesta.
Manda alla Segreteria per la comunicazione del presente provvedimento alle parti nonché al Commissario ad acta, Prefetto di EG AL.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in EG AL nella camera di consiglio del giorno 11 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Caterina Criscenti, Presidente
Domenico Gaglioti, Primo Referendario, Estensore
Giuseppe Nicastro, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Domenico Gaglioti | Caterina Criscenti |
IL SEGRETARIO