CA
Sentenza 20 novembre 2025
Sentenza 20 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sentenza 20/11/2025, n. 456 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | 456 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE CIVILE
Composta da
Dott. Donatella Aru Presidente
Dott. Grazia Bagella Consigliere
Dott. Giacomo Dominijanni Giudice ausiliario rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 468/2020 R.G. promossa da
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, Parte_1
giusta procura in atti, dall'Avv. Marcello Colamatteo, presso il cui studio, in Cagliari, in Via
Bellini, 26 ha eletto domicilio;
appellante
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata Controparte_1
e difesa, in forza di procura in atti, dall'Avv. Benedetto Gargani, presso il cui studio, in
Cagliari, in Roma, in Via Benedetto Gargani, 15 ha eletto domicilio;
appellata
, in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_2
rappresentata e difesa, in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta depositata in secondo grado, dagli Avv.ti Angela Serra e Massimo Cambule dell'Ufficio legale dell'ente, con domicilio eletto presso il medesimo ufficio, in Cagliari in Viale Trento,
69;
appellata
CONCLUSIONI
Nell'interesse della appellante: in riforma della sentenza impugnata, previo richiamo a
1 chiarimenti del CTU, o disposizione di nuova CTU, determinare l'esatto dare – avere tra le parti in causa in base ai risultati del ricalcolo: - in via principale, con l'eliminazione di tutti gli interessi, spese e competenze (escluse imposte e tasse) in caso di applicazione dell'art. 1815 comma 2 codice civile a far data dall'entrata in vigore della legge n.
108/1996; - in via subordinata, data l'indeterminatezza delle clausole di quantificazione degli interessi, con eliminazione di tuti gli interessi superiori al tasso legale e con ricalcolo del piano di ammortamento all'italiana; - in ogni caso, con eliminazione di tutti gli interessi
(corrispettivi, convenzionali e di mora) pattuiti, applicati e superiori al tasso soglia usura per tempo vigente;
poi accogliere le seguenti conclusioni: in via principale: accertare e dichiarare la nullità di tutte le clausola di determinazione degli interessi all'interno del contratto di mutuo a rogito notaio stipulato in data 06.05.1985, Rep. n. 5694, Persona_1
Vol. n. 3166 (in particolare gli artt. 4,5,7, e 10 ultimo comma), a causa del superamento del tasso soglia usura nella determinazione degli interessi dovuti, formulate in violazione degli artt. 1815, comma 2, 1325, 1346, 1418 e 1419 c.c., nonché per violazione dell'art. 1322 c.c (Equilibrio e giustizia contrattuale in quanto non meritevole di tutela prevista dall'ordinamento giuridico), e conseguentemente accertare e dichiarare la gratuità del mutuo in parola e che la attrice deve restituire la sola quota capitale;
in via subordinata,
salvo gravame, accertare e dichiarare la nullità di tutte le clausole di determinazione degli interessi all'interno del contratto di mutuo (in particolare gli artt. 4,5,7 e 10 ultimo comma),
a causa dell'indeterminatezza dell'individuazione degli interessi dovuti, formulate in violazione degli artt. 1346, 1325, 1418 e 1419 c.c., nonché per violazione degli artt. 1283,
1284, 1322 c.c. (Equilibrio e giustizia contrattuale in quanto non meritevole di tutela prevista dall'ordinamento giuridico), e conseguentemente accertare e dichiarare che la attrice deve restituire la sola quota capitale con gli interessi determinati al tasso legale e con applicazione del tassi di ammortamento all'italiana; in via ulteriormente subordinata, salvo gravame, accertare e dichiarare l'illegittimità e la nullità dell'applicazione e/o riscossione di interessi usurari relativamente al contratto di mutuo a rogito notaio Per_1
(in particolare gli artt. 4,5,7 e 10 ultimo comma) a causa del superamento del tasso
[...]
soglia usura nella determinazione e/o applicazione e/o riscossione degli interessi dovuti, in
2 violazione degli artt. 1325, 1346, 1418 e 1419 c.c., nonché per violazione dell'art. 1322
c.c. (Equilibrio e giustizia contrattuale in quanto non meritevole di tutela prevista dall'ordinamento giuridico) ,e conseguentemente accertare e dichiarare che la attrice deve restituire la sola quota capitale e gli interessi che, per tutta la durata del contratto, non superano il tasso soglia usura tempo per tempo vigente. In ogni caso, accertare e determinare l'esatto dare - avere tra le parti in base ai risultati del ricalcolo con eliminazione di tutti gli interessi determinati e/o applicati e/o riscossi usurari e anatocistici e di quanto illegittimamente preteso dalle convenute, che potrà essere effettuato sulla base dell'intera documentazione relativa al contratto di mutuo in oggetto del 6 maggio 1985
(Rep. n. 5964, Vol. n. 3166). Con vittoria di spese, diritti ed onorari di legge. Con riserva di richiesta di risarcimento del danno;
nell'interesse della appellata dichiarare e inammissibile o Controparte_1
comunque rigettare il gravame avversario in quanto infondato, sia in fatto che in diritto;
con vittoria di spese, competenze ed onorari;
nell'interesse della appellata dichiarare Controparte_2
inammissibile e comunque rigettare, perché destituito di fondamento in fatto e in diritto,
l'appello, e, per l'effetto, confermare integralmente la sentenza impugnata. In ogni caso,
condannare parte appellante alle spese e competenze difensive del doppio grado di giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
ha convenuto in giudizio, davanti al Tribunale di Cagliari, Parte_1 [...]
(che aveva incorporato il , e la Controparte_1 Controparte_3 CP_4 [...]
, deducendo: che il C.I.S. le aveva concesso, nel 1985, un Controparte_2
finanziamento dell'importo di € 439.435,18 a valere sul fondo costituito presso il
[...]
ai sensi della legge regionale della 18 marzo 1964, n. 8, a Controparte_3 CP_2
integrazione dei capitali necessari per la ristrutturazione dell'albergo “ , in Parte_1
Arborea; che il piano di ammortamento previsto era del tipo “alla francese”, contemplando rate costanti costituite da una quota di interessi, calcolati sul debito del capitale residuo della rata precedente, e una quota capitale pari alla differenza tra la rata di importo
3 prestabilito e la quota interessi, che, nel caso in esame, la rata era calcolata con la formula del cd. “interesse composto”, non prevista dal contratto, ciò comportando aumento progressivo del costo del finanziamento, contemplando interessi anatocistici in quanto gli interessi diventavano capitale e gli interessi dovuti venivano calcolati non sul solo capitale ma su questo e sugli interessi;
che nel contratto non vi era menzione del metodo di calcolo adottato per l'ammortamento, vi era indeterminatezza del tasso di interesse adottato
(8,25% annuo) poiché non indicato come tasso effettivo annuo (T.E.G.), come previsto dalla normativa, non era stato indicato l' indicatore sintetico di costo (I.S.C.) o il Tasso
Effettivo Globale (T.A.E.G.), obbligatorio per i mutui, era stato utilizzato, per il calcolo degli interessi, come denominatore, l'anno commerciale (360 giorni) e non l'anno civile (365
giorni), ciò determinando un aggravio dei costi del mutuo;
che nel periodo dal 16 maggio
1997 al 16 novembre 2003 il tasso di interesse di mora convenuto aveva superato il vigente tasso soglia di usura.
La attrice ha, quindi, chiesto, previo accertamento della nullità delle clausole contrattuali di determinazione degli interessi, la rideterminazione del saldo dare/avere, con declaratoria, in via principale, di essere debitrice della sola quota del capitale,
subordinatamente, del capitale e degli interessi ma nella misura legale, in via ulteriormente subordinata, del capitale e degli interessi ma senza superamento del tasso soglia.
Si sono costituiti in giudizio e la Controparte_1 Controparte_2
che hanno contestato il fondamento della domanda chiedendone il rigetto.
[...]
Istruita la causa con documenti e Consulenza Tecnica d'Ufficio, il Tribunale di
Cagliari, con sentenza n. 757 del 6 aprile 2020 ha rigettato la domanda, dichiarando che
è debitrice, in forza del contratto di finanziamento, della somma di € Parte_1
227.242,52, oltre interessi al saggio convenzionale di mora sul capitale dall'1 gennaio
2015 al saldo, e ha condannato la attrice alla rifusione delle spese processuali a beneficio dei convenuti.
Il Tribunale ha, in sintesi, ritenuto:
- che il piano di ammortamento del mutuo a rate costanti (cd. “alla francese”) non generi anatocismo, poiché ogni rata, dell'importo contrattualmente prestabilito, comprende,
4 coerentemente al criterio di imputazione del pagamento previsto dall'art. 1194 c.c., la quota di interessi maturata fino a quel momento nel periodo precedente sul solo capitale residuo dopo il pagamento dell'ultima rata, ciò non comportando capitalizzazione degli interessi, in quanto gli interessi conglobati nella rata successiva sono a loro volta calcolati unicamente sulla residua quota di capitale, ovvero sul capitale originario con detrazione dell'importo già pagato con le rate o la rata precedenti e unicamente per il periodo successivo al pagamento della rata immediatamente precedente;
- che le doglianze della attrice fossero infondate, in quanto il contratto di finanziamento concluso, al quale era stato allegato il piano di ammortamento sottoscritto dalle parti, pur non recando la dicitura di “ammortamento alla francese”, contemplava chiaramente tale metodo di ammortamento progressivo, con precisa determinazione sia del tasso di interesse corrispettivo che del tasso di interesse di mora;
- che, come il CTU aveva affermato, l'originario importo delle rate fosse aumentato, a partire dalla quinta, conseguentemente all'applicazione dell'interesse di differimento (nella misura prevista dalla normativa regionale) per effetto dell'accoglimento della relativa domanda avanzata dalla mutuataria il 15 novembre 1993, che aveva comportato una traslazione di due anni del pagamento di tutte le rate e, quindi, della scadenza del piano di ammortamento dal 16 maggio 2011 al 16 maggio 2013;
- che non fosse obbligatoria l'indicazione del TAEG nel contratto, atteso che esso era stato stipulato prima della entrata in vigore della l. n. 154/1992 e del TUB;
- che, come ha statuito la Corte di Cassazione a Sezioni Unite (Sent.. n. 24675/2017), nel contratto di mutuo, in caso di superamento, nel corso dello svolgimento del rapporto, da parte del tasso di interessi concordato, della soglia dell'usura come determinata dalla l. n.
108/1996, non sussista nullità o inefficacia della clausola contrattuale di determinazione convenzionale del tasso di interessi stipulata prima dell'entrata in vigore della suddetta legge o successivamente per un tasso non eccedente tale soglia quale risultante al momento della stipula, e la pretesa, del mutuante, di riscuotere gli interessi secondo il tasso validamente concordato non può essere qualificata come comportamento contrario al dovere di buona fede nell'esecuzione del contratto
5 - che, comunque, non sia condivisibile l'assunto del CTU che il tasso soglia sarebbe stato superato in corrispondenza delle rate nn. 39 e 40 del piano di rinegoziazione del 9 luglio
2012, poiché l'importo fisso dell'interesse di differimento non è cumulabile, a tale fine, con gli interessi corrispettivi;
- che l'interesse di differimento dovesse essere rimodulato sulle ultime diciannove rate il cui importo era stato diminuito dopo la rinegoziazione dei tassi nel luglio 2005, così
pervenendo alla declaratoria, appunto, che è debitrice, in forza del contratto Parte_1
di finanziamento, della somma sopra indicata.
Avverso la suddetta sentenza è stato proposto appello da che la ha Parte_1
censurata:
1)per avere, il Tribunale, trascurato che la giurisprudenza ha ripetutamente dichiarato l'illegittimità del piano di ammortamento alla francese e dell'anatocismo nei mutui e nei finanziamenti, con particolare riferimento alle clausole di determinazione degli interessi,
che non soddisfano i requisiti di determinatezza e determinabilità di cui all'art. 1346 c.c.,
con conseguente necessità di sostituzione di diritto delle clausole nulle con quelle di cui all'art. 1284, comma 3 c.c. e ricalcolo con piano di ammortamento all'italiana al tasso legale;
2)per non avere, il Tribunale, considerato che il contratto stipulato non sarebbe meritevole di tutela ai sensi dell'art. 1322 c.c. poiché occultamente mirato a ottenere per il mutuante un vantaggio ingiusto e sproporzionato, non coerente all'equilibrio del sinallagma e ai doveri di buona fede e solidarietà, ciò integrando “misselling” e determinando nullità del contratto stesso;
3) per non avere, il giudice di primo grado, considerato, che l'istituto di credito aveva applicato tassi di interesse diversi (e occulti) rispetto a quanto pattuito nel contratto di mutuo (toccando addirittura la misura del 23,41% annuo) e senza previa determinazione,
nel piano di ammortamento, della quota del capitale e di quelle degli interessi e indicazione dell'indice ISC e del TAEG, obbligatoria per i contratti di mutuo, nonché del
TAE, anche considerando che la rinegoziazione era avvenuta nel dicembre 2003, quindi,
successivamente alla delibera CICR del 4 marzo 2003;
6 4) per non avere tenuto in conto il superamento, in alcune fasi del rapporto contrattuale, di tassi usurari, rilevato dal CTU;
5) per avere condannato parte attrice alla rifusione delle spese processuali nei confronti delle convenute.
Si sono costituiti, in secondo grado, e Controparte_1 Controparte_2
, le quali hanno il rigetto dell'appello, con la conferma della sentenza
[...]
impugnata.
Sulle conclusioni sopra trascritte, la causa è stata trattenuta in decisione nella udienza del 6 maggio 2022.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1)I primi tre motivi di appello, che possono essere esaminati congiuntamente poiché
collegati, sono infondati.
La Corte di Cassazione a Sezioni Unite (ordinanza n. 15130/2024) - nella sua scia,
v. anche Cass., Ord. n. 1167/2025) - in merito alla legittimità dei mutui con piano di ammortamento “alla francese”, ha statuito:
- che deve escludersi che la quota di interessi in ciascuna rata sia il risultato di un calcolo che li determini sugli interessi relativi al periodo precedente;
- che, infatti, l'ammortamento “alla francese” prevede che l'obbligazione per interessi sia calcolata sin da subito sull'intero capitale erogato, benché quest'ultimo non sia ancora integralmente esigibile, ma non che sugli interessi scaduti maturino altri interessi;
– che, quindi, non è, anche solo astrattamente, ipotizzabile che siffatto ammortamento sia fondato su un meccanismo che trasforma l'obbligazione per interessi in base di calcolo di successivi ulteriori interessi;
-che non potrebbe diversamente argomentarsi sul presupposto che nel mutuo “alla francese” la capitalizzazione avviene in regime “composto”, che è una espressione descrittiva del fenomeno per cui la quota capitale è incrementata con gli interessi,
generati, però, non su altri interessi ma sul capitale (debito) residuo, né destinati a generare a loro volta (diventando parte della somma fruttifera di) ulteriori interessi nel periodo successivo (quantomeno nel regime di ammortamento “alla francese” standard e
7 nella dinamica fisiologica del rapporto);
- che, infatti, come statuito dalla giurisprudenza di legittimità, nessuna contraddizione può
essere ravvisata fra la suddetta qualificazione di tale regime come “composto”, in relazione alla specifica natura del mutuo in esame, e la circostanza che la quota di interessi dovuta per ciascuna rata è calcolata applicando il tasso convenuto solo sul capitale residuo, il che esclude l'anatocismo (Cass. n. 34677/2022);
- che la capitalizzazione “composta” è, quindi, nel caso di specie, del tutto eterogenea rispetto all'anatocismo ed è solo un modo per calcolare la somma dovuta da una parte all'altra in esecuzione del contratto concluso tra loro.
Le Sezioni Unite hanno, quindi, nella citata ordinanza, negato che si possa,
dichiarare, in generale, la invalidità dei piani di ammortamento “alla francese”, almeno con riguardo ai piani standardizzati tradizionali, rispetto ai quali deve escludersi che si verifichi la situazione patologica dell'anatocismo.
Quanto alla questione se il mutuo con ammortamento “alla francese” sia meritevole dell'interesse perseguito, ai sensi dell'art. 1322, comma 2 c.c., le Sezioni unite hanno, innanzitutto, precisato, sempre nell'ordinanza n. 15130/2024, come tale controllo non sia previsto per i contratti tipici, qual è il mutuo bancario, e che esso, come stabilito da Cass.
SU n. 22437/2018 e n. 12981/2022, possa investire soltanto, ai sensi del comma 1 dell'art. 1322 c.c., la rispondenza del contratto tipico, come conformato in concreto, ai limiti imposti dalla legge, pervenendo, peraltro, alla conclusione che il mutuo con ammortamento alla francese è conforme alle norme codicistiche, sulla scorta - in sintesi - delle seguenti considerazioni:
- lo scarto temporale tra il godimento immediato e il rimborso del capitale da parte del mutuatario non può andare a detrimento del creditore mutuante (v. art. 821, comma 3,
c.c., che prevede che gli “interessi maturano giorno per giorno in ragione della durata del diritto”);
- il mutuatario acquista la proprietà della somma mutuata (e il vantaggio della liquidità) ed
è tenuto al pagamento degli interessi “compensativi”, e tale natura degli interessi “fa sì che essi decorrano sul capitale anche se questo non è ancora (o non interamente) esigibile
8 (cfr. art. 1499 c.c.);
- ciò è coerente con la onerosità del mutuo di danaro nel quale l'interesse è il corrispettivo della disponibilità per un certo periodo di tempo della somma mutuata o, più precisamente,
della parte non ancora rimborsata e cioè del debito residuo (“sono frutti civili quelli che si ritraggono dalla cosa come corrispettivo del godimento che altri ne abbia”, art. 820, comma 3 c.c.)”, mentre condizionare la esigibilità degli interessi alla esigibilità dell'intero capitale, con la conseguenza che il creditore potrebbe ritrarre i frutti tutti in una volta soltanto alla fine dell'operazione, metterebbe in crisi il funzionamento della regola, coerente con l'ordinato svolgimento della vita economica e sociale, della remunerazione periodica del capitale e della conseguente esigibilità periodica degli interessi, a favore di una regola – diversa da quella negozialmente assunta – che non potrebbe essere unilateralmente imposta al creditore ex post;
- “la regola della esigibilità periodica degli interessi – che fonda la piena libertà delle parti di concordarla – è ulteriormente dimostrata dall'accostamento, nell'art. 820, comma 3 c.c.,
degli interessi a ogni tipo di rendita e ai corrispettivi delle locazioni cioè a prestazioni con cadenza tipicamente periodica”;
- dunque, gli interessi possono essere esigibili anche quando maturati su un capitale non ancora (o non interamente) esigibile, come è “confermato dall'art. 1820 c.c., che prevede che il contratto di mutuo possa essere risolto per inadempimento della obbligazione per interessi, ciò dimostrando che la scadenza degli interessi non coincide necessariamente con la scadenza del capitale;
- ulteriore conferma della coerenza sistematica del mutuo con ammortamento “alla francese” risiede negli artt. 1193 e 1194 c.c., che non attribuiscono al debitore, in mancanza del consenso del creditore, il diritto di imputare il pagamento al capitale anziché
agli interessi, e che legittimano le parti del mutuo a pattuire un piano di rimborso che prevede l'imputazione prioritaria e prevalente dei versamenti iniziali agli interessi determinati in misura decrescente.
- è, quindi, senz'altro legittimo che gli interessi diventino convenzionalmente esigibili prima che diventi esigibile (in tutto o in parte) il capitale, potendo le parti convenzionalmente
9 stabilire che gli interessi si versino nel corso del rapporto prima del capitale o in un'unica soluzione alla fine del rapporto contestualmente al rimborso del capitale.
Dunque, diversamente da quanto sostenuto dalla appellante, il mutuo con ammortamento “alla francese”, non genera anatocismo ed è un contratto tipico ossequioso dei limiti imposti dalla legge, ai sensi dell'art. 1322, comma 1 c.c.
Le Sezioni Unite hanno anche escluso che la mancata indicazione, nel contratto di mutuo a tasso fisso, delle modalità di ammortamento “alla francese” comporti la indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto e di conseguenza, la nullità parziale del contratto di mutuo bancario, ai sensi degli artt. 1346 e 1418 c.c., argomentando che l'indagine sulla determinatezza dell'oggetto del contratto:
- attiene alla costruzione strutturale dell'operazione negoziale, essendo volta a verificare che essa abbia confini ben definiti con riguardo all'an e al quantum degli interessi (non legali) che devono essere pattuiti sulla scorta di criteri oggettivi e insuscettibili di dar luogo a margini di incertezza, e non di elementi indefiniti o rimessi alla discrezionalità di uno dei contraenti (Cass., nn. 28824 e 36026/2023, 17110/2019, 8028/2018, 25205/2014);
- approda a esito di determinatezza dell'oggetto allorquando il contratto di mutuo contenga le indicazioni proprie del tipo legale (artt. 1813 e segg. c.c.), cioè la chiara e inequivoca indicazione dell'importo erogato, della durata del prestito, della periodicità del rimborso e del tasso di interesse predeterminato;
- non va compiuta con riferimento alla convenienza del contratto e delle sue clausole,
profilo a tal fine irrilevante;
Nella fattispecie, tutti i suddetti requisiti di determinatezza dell'oggetto del contratto sussistevano, atteso che nei piani di ammortamento a esso allegati, sottoscritti dalle parti,
erano indicati il numero e la composizione delle rate costanti di rimborso con la ripartizione per capitale e interessi, essendo, quindi, soddisfatta la possibilità per il mutuatario di ricavare agevolmente l'importo totale del rimborso con una semplice sommatoria.
Ne consegue, pertanto, che, coerentemente a quanto rilevato dalle Sezioni Unite, la doglianza della appellante fondata sulla maggiore onerosità e, quindi, sulla minor convenienza per il mutuatario rispetto ad altri possibili piani di ammortamento - non
10 concordati dalle parti - non è pertinente, ed è decentrata, rispetto alla censura di indeterminatezza dell'oggetto del contratto.
Inoltre, la medesima ordinanza delle S.U. n. 15130/2024 ha chiarito che, come la giurisprudenza ha costantemente affermato (cfr. Cass. n. 4597,17187 e 34889/2023, n.
39169/2021), il TAEG è solo un indicatore sintetico del costo complessivo del finanziamento e non rientra nel novero dei tassi, prezzi e altre condizioni di cui all'art. 117 comma 4 del TUB, sicché l'eventuale, mancata previsione di esso non determina, di per sé, una maggiore onerosità del finanziamento, ma solo l'omessa rappresentazione del suo costo globale che, tuttavia, è ricavabile dalla sommatoria degli oneri e delle singole voci di costo elencate in contratto.
Peraltro, come correttamente argomentato dal Tribunale, l'obbligo di indicazione dell'ISC/TAEG è stato esteso ai mutui solo nel 2003, dopo la sottoscrizione del contratto per cui è causa, con le “Istruzioni di vigilanza per le banche in tela di trasparenza” adottate dalla Banca d'Italia il 25 luglio 2003, attuative della delibera CICR del 4 marzo 2003.
Ancora, l'ordinanza n. 15130/2024 delle Sezioni Unite ha escluso che la maggior quota di interessi complessivamente dovuti in presenza di ammortamento “alla francese” rispetto a quello “all'italiana” costituisca un prezzo ulteriore e “occulto” che rende il tasso di interesse effettivo maggiore di quello nominale (TAN) e di cui il cliente dovrebbe essere informato, con conseguente nullità parziale, in caso contrario, della relativa clausola contrattuale per violazione dell'art. 117, comma 4 TUB, sulla scorta delle seguenti considerazioni:
- il suddetto effetto, nel caso di ammortamento “alla francese”, non dipende dal fatto che il tasso di interesse effettivo sia complessivamente maggiore di quello nominale, quanto,
piuttosto, dalla scelta contrattualmente concordata del tempo e del modo del rimborso del capitale, in virtù della quale le rate iniziali prevedono interessi più elevati perché è più
elevato il capitale (non ancora restituito) di cui il debitore ha beneficiato, mentre nell'ammortamento “all'italiana” si abbatte più velocemente il capitale (con pagamento di rate iniziali più alte) e, quindi, gli interessi che maturano sul capitale residuo inferiore sono inevitabilmente più bassi;
11 - dunque, il maggior carico di interessi derivante dalla tipologia di ammortamento “alla francese” non deriva da un fenomeno di moltiplicazione in senso tecnico di interessi anatocistici (come rilevato, tale ammortamento contempla solo interessi sul capitale e non su altri interessi) e non si traduce in una maggiore voce di costo, prezzo o esborso da esplicare nel contratto, non incidendo sul TAN e sul TAEG, ma costituisce il naturale effetto della scelta contrattualmente concordata di prevedere che il piano di rimborso si articoli nel pagamento di una rata costante (inizialmente calmierata) e non decrescente;
- l'art. 117 del TUB non richiedeva e non richiede tuttora, a pena di nullità, l'esplicitazione del regime di ammortamento nel contratto (al pari - sul piano sistematico - della normativa più recente, anche secondaria.
Nella fattispecie è, dunque, da ritenere, conformemente al dictum delle Sezioni
Unite, che gli elementi indicati nel contratto (tasso di interesse nominale, periodicità,
numero e composizione delle rate di rimborso con ripartizione tra capitale e interesse)
consentissero alla mutuataria di conoscere l'importo totale del rimborso mediante sommatoria di essi, consentendole di avere contezza, al momento della conclusione, delle condizioni di sua futura esecuzione e di essere in possesso di tutti gli elementi idonei a verificare la rispondenza dell'offerta alle proprie esigenze e alla propria situazione finanziaria e di valutarne la convenienza confrontandola con altre offerte eventualmente presenti sul mercato indipendentemente dall'indicazione del TAE, la cui voce deve essere espressa in contratto soltanto nel caso in cui ricorrano le condizioni stabilite con la delibera
CICR del 9-02-2000 laddove l'indicazione del TAE è prescritta per una valida applicazione dell'anatocismo, mentre non è sanzionata a termini dell'art. 117 TUB (cfr. Cass. Civ. n.
18664/2023; n. 9672/2024).
Ne consegue l'infondatezza, anche sotto tale profilo, dei primi tre motivi di gravame.
2) È altresì infondato il motivo incentrato sull'usura sopravvenuta, che, come correttamente rilevato dal Tribunale, si infrange contro il dictum della Corte di Cassazione
a Sezioni Unite n. 24675/2017, che ha statuito:
- che nei contratti di mutuo, allorché il tasso di interessi concordato tra mutuante e mutuatario superi, nel corso dello svolgimento del rapporto, la soglia dell'usura, come
12 determinata dalle disposizioni della legge n. 108/1996, non si verifica la nullità o l'inefficacia della clausola contrattuale di determinazione del tasso di interesse stipulata anteriormente all'entrata in vigore della predetta legge o della clausola stipulata successivamente per un tasso non eccedente tale soglia quale risultante al momento della stipula;
- che la pretesa del mutuante di riscuotere gli interessi secondo il tasso validamente concordato non può essere qualificata, per il solo fatto del sopraggiunto superamento di detta soglia, contraria al dovere di buona fede nell'esecuzione del contratto.
Ciò posto e nell'ottica segnata da Cass. Civ. n. 27547/2023 (cfr. anche S.U. n.
19597/2020), va peraltro osservato che, come rilevato dal primo giudice, non possono essere cumulati, ai fini di cui si discute - come erroneamente ha fatto il CTU nel rilevare il superamento del tasso soglia in corrispondenza delle rate nn. 39 e 40 del piano oggetto della rinegoziazione del 9 luglio 2012 - gli interessi di differimento e quelli corrispettivi,
assolventi, evidentemente, a funzioni diverse, i primi, coerentemente alla normativa regionale, di penalità per la ottenuta traslazione di due anni del piano di ammortamento, i secondi di remunerazione dell'istituto di credito per la ottenuta elargizione del denaro.
Al riguardo l'appellante non ha formulato specifica censura, limitandosi a ribadire che dalla sommatoria di tali tassi conseguiva il superamento della soglia usuraria.
Alle considerazioni che precedono conseguono il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata.
Coerentemente al principio della soccombenza, la appellante deve essere condannata alla rifusione, in favore delle appellate, delle spese processuali del grado,
liquidate in dispositivo ai sensi del d.m. n. 55/2014 e successive modificazioni secondo valori tabellari medi dello scaglione di valore indeterminabile basso, esclusa la fase di trattazione e istruttoria,.
Si deve dare atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 c. 1 quater
D.P.R. 115/02.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunziando, respinta ogni altra domanda ed eccezione:
13 1) Rigetta l'appello.
2) Condanna in persona del legale rappresentante, alla rifusione, a Parte_1
beneficio di e , delle spese Controparte_1 Controparte_2
processuali del secondo grado del giudizio, che liquida, per ciascuna delle appellate, in €
6.946,00, oltre accessori di legge.
3) Si dà atto del ricorrere dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater del DPR n.
115/2002 e successive modificazioni comportanti l'obbligo di versamento, da parte della appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato corrispondente a quello versato all'atto della proposizione dell'appello.
Così deciso nella Camera di Consiglio del 15 novembre 2025.
Il Presidente Dott. Donatella Aru
Il Giudice Ausiliario estensore Dott. Giacomo Dominijanni
14
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE CIVILE
Composta da
Dott. Donatella Aru Presidente
Dott. Grazia Bagella Consigliere
Dott. Giacomo Dominijanni Giudice ausiliario rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 468/2020 R.G. promossa da
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, Parte_1
giusta procura in atti, dall'Avv. Marcello Colamatteo, presso il cui studio, in Cagliari, in Via
Bellini, 26 ha eletto domicilio;
appellante
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata Controparte_1
e difesa, in forza di procura in atti, dall'Avv. Benedetto Gargani, presso il cui studio, in
Cagliari, in Roma, in Via Benedetto Gargani, 15 ha eletto domicilio;
appellata
, in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_2
rappresentata e difesa, in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta depositata in secondo grado, dagli Avv.ti Angela Serra e Massimo Cambule dell'Ufficio legale dell'ente, con domicilio eletto presso il medesimo ufficio, in Cagliari in Viale Trento,
69;
appellata
CONCLUSIONI
Nell'interesse della appellante: in riforma della sentenza impugnata, previo richiamo a
1 chiarimenti del CTU, o disposizione di nuova CTU, determinare l'esatto dare – avere tra le parti in causa in base ai risultati del ricalcolo: - in via principale, con l'eliminazione di tutti gli interessi, spese e competenze (escluse imposte e tasse) in caso di applicazione dell'art. 1815 comma 2 codice civile a far data dall'entrata in vigore della legge n.
108/1996; - in via subordinata, data l'indeterminatezza delle clausole di quantificazione degli interessi, con eliminazione di tuti gli interessi superiori al tasso legale e con ricalcolo del piano di ammortamento all'italiana; - in ogni caso, con eliminazione di tutti gli interessi
(corrispettivi, convenzionali e di mora) pattuiti, applicati e superiori al tasso soglia usura per tempo vigente;
poi accogliere le seguenti conclusioni: in via principale: accertare e dichiarare la nullità di tutte le clausola di determinazione degli interessi all'interno del contratto di mutuo a rogito notaio stipulato in data 06.05.1985, Rep. n. 5694, Persona_1
Vol. n. 3166 (in particolare gli artt. 4,5,7, e 10 ultimo comma), a causa del superamento del tasso soglia usura nella determinazione degli interessi dovuti, formulate in violazione degli artt. 1815, comma 2, 1325, 1346, 1418 e 1419 c.c., nonché per violazione dell'art. 1322 c.c (Equilibrio e giustizia contrattuale in quanto non meritevole di tutela prevista dall'ordinamento giuridico), e conseguentemente accertare e dichiarare la gratuità del mutuo in parola e che la attrice deve restituire la sola quota capitale;
in via subordinata,
salvo gravame, accertare e dichiarare la nullità di tutte le clausole di determinazione degli interessi all'interno del contratto di mutuo (in particolare gli artt. 4,5,7 e 10 ultimo comma),
a causa dell'indeterminatezza dell'individuazione degli interessi dovuti, formulate in violazione degli artt. 1346, 1325, 1418 e 1419 c.c., nonché per violazione degli artt. 1283,
1284, 1322 c.c. (Equilibrio e giustizia contrattuale in quanto non meritevole di tutela prevista dall'ordinamento giuridico), e conseguentemente accertare e dichiarare che la attrice deve restituire la sola quota capitale con gli interessi determinati al tasso legale e con applicazione del tassi di ammortamento all'italiana; in via ulteriormente subordinata, salvo gravame, accertare e dichiarare l'illegittimità e la nullità dell'applicazione e/o riscossione di interessi usurari relativamente al contratto di mutuo a rogito notaio Per_1
(in particolare gli artt. 4,5,7 e 10 ultimo comma) a causa del superamento del tasso
[...]
soglia usura nella determinazione e/o applicazione e/o riscossione degli interessi dovuti, in
2 violazione degli artt. 1325, 1346, 1418 e 1419 c.c., nonché per violazione dell'art. 1322
c.c. (Equilibrio e giustizia contrattuale in quanto non meritevole di tutela prevista dall'ordinamento giuridico) ,e conseguentemente accertare e dichiarare che la attrice deve restituire la sola quota capitale e gli interessi che, per tutta la durata del contratto, non superano il tasso soglia usura tempo per tempo vigente. In ogni caso, accertare e determinare l'esatto dare - avere tra le parti in base ai risultati del ricalcolo con eliminazione di tutti gli interessi determinati e/o applicati e/o riscossi usurari e anatocistici e di quanto illegittimamente preteso dalle convenute, che potrà essere effettuato sulla base dell'intera documentazione relativa al contratto di mutuo in oggetto del 6 maggio 1985
(Rep. n. 5964, Vol. n. 3166). Con vittoria di spese, diritti ed onorari di legge. Con riserva di richiesta di risarcimento del danno;
nell'interesse della appellata dichiarare e inammissibile o Controparte_1
comunque rigettare il gravame avversario in quanto infondato, sia in fatto che in diritto;
con vittoria di spese, competenze ed onorari;
nell'interesse della appellata dichiarare Controparte_2
inammissibile e comunque rigettare, perché destituito di fondamento in fatto e in diritto,
l'appello, e, per l'effetto, confermare integralmente la sentenza impugnata. In ogni caso,
condannare parte appellante alle spese e competenze difensive del doppio grado di giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
ha convenuto in giudizio, davanti al Tribunale di Cagliari, Parte_1 [...]
(che aveva incorporato il , e la Controparte_1 Controparte_3 CP_4 [...]
, deducendo: che il C.I.S. le aveva concesso, nel 1985, un Controparte_2
finanziamento dell'importo di € 439.435,18 a valere sul fondo costituito presso il
[...]
ai sensi della legge regionale della 18 marzo 1964, n. 8, a Controparte_3 CP_2
integrazione dei capitali necessari per la ristrutturazione dell'albergo “ , in Parte_1
Arborea; che il piano di ammortamento previsto era del tipo “alla francese”, contemplando rate costanti costituite da una quota di interessi, calcolati sul debito del capitale residuo della rata precedente, e una quota capitale pari alla differenza tra la rata di importo
3 prestabilito e la quota interessi, che, nel caso in esame, la rata era calcolata con la formula del cd. “interesse composto”, non prevista dal contratto, ciò comportando aumento progressivo del costo del finanziamento, contemplando interessi anatocistici in quanto gli interessi diventavano capitale e gli interessi dovuti venivano calcolati non sul solo capitale ma su questo e sugli interessi;
che nel contratto non vi era menzione del metodo di calcolo adottato per l'ammortamento, vi era indeterminatezza del tasso di interesse adottato
(8,25% annuo) poiché non indicato come tasso effettivo annuo (T.E.G.), come previsto dalla normativa, non era stato indicato l' indicatore sintetico di costo (I.S.C.) o il Tasso
Effettivo Globale (T.A.E.G.), obbligatorio per i mutui, era stato utilizzato, per il calcolo degli interessi, come denominatore, l'anno commerciale (360 giorni) e non l'anno civile (365
giorni), ciò determinando un aggravio dei costi del mutuo;
che nel periodo dal 16 maggio
1997 al 16 novembre 2003 il tasso di interesse di mora convenuto aveva superato il vigente tasso soglia di usura.
La attrice ha, quindi, chiesto, previo accertamento della nullità delle clausole contrattuali di determinazione degli interessi, la rideterminazione del saldo dare/avere, con declaratoria, in via principale, di essere debitrice della sola quota del capitale,
subordinatamente, del capitale e degli interessi ma nella misura legale, in via ulteriormente subordinata, del capitale e degli interessi ma senza superamento del tasso soglia.
Si sono costituiti in giudizio e la Controparte_1 Controparte_2
che hanno contestato il fondamento della domanda chiedendone il rigetto.
[...]
Istruita la causa con documenti e Consulenza Tecnica d'Ufficio, il Tribunale di
Cagliari, con sentenza n. 757 del 6 aprile 2020 ha rigettato la domanda, dichiarando che
è debitrice, in forza del contratto di finanziamento, della somma di € Parte_1
227.242,52, oltre interessi al saggio convenzionale di mora sul capitale dall'1 gennaio
2015 al saldo, e ha condannato la attrice alla rifusione delle spese processuali a beneficio dei convenuti.
Il Tribunale ha, in sintesi, ritenuto:
- che il piano di ammortamento del mutuo a rate costanti (cd. “alla francese”) non generi anatocismo, poiché ogni rata, dell'importo contrattualmente prestabilito, comprende,
4 coerentemente al criterio di imputazione del pagamento previsto dall'art. 1194 c.c., la quota di interessi maturata fino a quel momento nel periodo precedente sul solo capitale residuo dopo il pagamento dell'ultima rata, ciò non comportando capitalizzazione degli interessi, in quanto gli interessi conglobati nella rata successiva sono a loro volta calcolati unicamente sulla residua quota di capitale, ovvero sul capitale originario con detrazione dell'importo già pagato con le rate o la rata precedenti e unicamente per il periodo successivo al pagamento della rata immediatamente precedente;
- che le doglianze della attrice fossero infondate, in quanto il contratto di finanziamento concluso, al quale era stato allegato il piano di ammortamento sottoscritto dalle parti, pur non recando la dicitura di “ammortamento alla francese”, contemplava chiaramente tale metodo di ammortamento progressivo, con precisa determinazione sia del tasso di interesse corrispettivo che del tasso di interesse di mora;
- che, come il CTU aveva affermato, l'originario importo delle rate fosse aumentato, a partire dalla quinta, conseguentemente all'applicazione dell'interesse di differimento (nella misura prevista dalla normativa regionale) per effetto dell'accoglimento della relativa domanda avanzata dalla mutuataria il 15 novembre 1993, che aveva comportato una traslazione di due anni del pagamento di tutte le rate e, quindi, della scadenza del piano di ammortamento dal 16 maggio 2011 al 16 maggio 2013;
- che non fosse obbligatoria l'indicazione del TAEG nel contratto, atteso che esso era stato stipulato prima della entrata in vigore della l. n. 154/1992 e del TUB;
- che, come ha statuito la Corte di Cassazione a Sezioni Unite (Sent.. n. 24675/2017), nel contratto di mutuo, in caso di superamento, nel corso dello svolgimento del rapporto, da parte del tasso di interessi concordato, della soglia dell'usura come determinata dalla l. n.
108/1996, non sussista nullità o inefficacia della clausola contrattuale di determinazione convenzionale del tasso di interessi stipulata prima dell'entrata in vigore della suddetta legge o successivamente per un tasso non eccedente tale soglia quale risultante al momento della stipula, e la pretesa, del mutuante, di riscuotere gli interessi secondo il tasso validamente concordato non può essere qualificata come comportamento contrario al dovere di buona fede nell'esecuzione del contratto
5 - che, comunque, non sia condivisibile l'assunto del CTU che il tasso soglia sarebbe stato superato in corrispondenza delle rate nn. 39 e 40 del piano di rinegoziazione del 9 luglio
2012, poiché l'importo fisso dell'interesse di differimento non è cumulabile, a tale fine, con gli interessi corrispettivi;
- che l'interesse di differimento dovesse essere rimodulato sulle ultime diciannove rate il cui importo era stato diminuito dopo la rinegoziazione dei tassi nel luglio 2005, così
pervenendo alla declaratoria, appunto, che è debitrice, in forza del contratto Parte_1
di finanziamento, della somma sopra indicata.
Avverso la suddetta sentenza è stato proposto appello da che la ha Parte_1
censurata:
1)per avere, il Tribunale, trascurato che la giurisprudenza ha ripetutamente dichiarato l'illegittimità del piano di ammortamento alla francese e dell'anatocismo nei mutui e nei finanziamenti, con particolare riferimento alle clausole di determinazione degli interessi,
che non soddisfano i requisiti di determinatezza e determinabilità di cui all'art. 1346 c.c.,
con conseguente necessità di sostituzione di diritto delle clausole nulle con quelle di cui all'art. 1284, comma 3 c.c. e ricalcolo con piano di ammortamento all'italiana al tasso legale;
2)per non avere, il Tribunale, considerato che il contratto stipulato non sarebbe meritevole di tutela ai sensi dell'art. 1322 c.c. poiché occultamente mirato a ottenere per il mutuante un vantaggio ingiusto e sproporzionato, non coerente all'equilibrio del sinallagma e ai doveri di buona fede e solidarietà, ciò integrando “misselling” e determinando nullità del contratto stesso;
3) per non avere, il giudice di primo grado, considerato, che l'istituto di credito aveva applicato tassi di interesse diversi (e occulti) rispetto a quanto pattuito nel contratto di mutuo (toccando addirittura la misura del 23,41% annuo) e senza previa determinazione,
nel piano di ammortamento, della quota del capitale e di quelle degli interessi e indicazione dell'indice ISC e del TAEG, obbligatoria per i contratti di mutuo, nonché del
TAE, anche considerando che la rinegoziazione era avvenuta nel dicembre 2003, quindi,
successivamente alla delibera CICR del 4 marzo 2003;
6 4) per non avere tenuto in conto il superamento, in alcune fasi del rapporto contrattuale, di tassi usurari, rilevato dal CTU;
5) per avere condannato parte attrice alla rifusione delle spese processuali nei confronti delle convenute.
Si sono costituiti, in secondo grado, e Controparte_1 Controparte_2
, le quali hanno il rigetto dell'appello, con la conferma della sentenza
[...]
impugnata.
Sulle conclusioni sopra trascritte, la causa è stata trattenuta in decisione nella udienza del 6 maggio 2022.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1)I primi tre motivi di appello, che possono essere esaminati congiuntamente poiché
collegati, sono infondati.
La Corte di Cassazione a Sezioni Unite (ordinanza n. 15130/2024) - nella sua scia,
v. anche Cass., Ord. n. 1167/2025) - in merito alla legittimità dei mutui con piano di ammortamento “alla francese”, ha statuito:
- che deve escludersi che la quota di interessi in ciascuna rata sia il risultato di un calcolo che li determini sugli interessi relativi al periodo precedente;
- che, infatti, l'ammortamento “alla francese” prevede che l'obbligazione per interessi sia calcolata sin da subito sull'intero capitale erogato, benché quest'ultimo non sia ancora integralmente esigibile, ma non che sugli interessi scaduti maturino altri interessi;
– che, quindi, non è, anche solo astrattamente, ipotizzabile che siffatto ammortamento sia fondato su un meccanismo che trasforma l'obbligazione per interessi in base di calcolo di successivi ulteriori interessi;
-che non potrebbe diversamente argomentarsi sul presupposto che nel mutuo “alla francese” la capitalizzazione avviene in regime “composto”, che è una espressione descrittiva del fenomeno per cui la quota capitale è incrementata con gli interessi,
generati, però, non su altri interessi ma sul capitale (debito) residuo, né destinati a generare a loro volta (diventando parte della somma fruttifera di) ulteriori interessi nel periodo successivo (quantomeno nel regime di ammortamento “alla francese” standard e
7 nella dinamica fisiologica del rapporto);
- che, infatti, come statuito dalla giurisprudenza di legittimità, nessuna contraddizione può
essere ravvisata fra la suddetta qualificazione di tale regime come “composto”, in relazione alla specifica natura del mutuo in esame, e la circostanza che la quota di interessi dovuta per ciascuna rata è calcolata applicando il tasso convenuto solo sul capitale residuo, il che esclude l'anatocismo (Cass. n. 34677/2022);
- che la capitalizzazione “composta” è, quindi, nel caso di specie, del tutto eterogenea rispetto all'anatocismo ed è solo un modo per calcolare la somma dovuta da una parte all'altra in esecuzione del contratto concluso tra loro.
Le Sezioni Unite hanno, quindi, nella citata ordinanza, negato che si possa,
dichiarare, in generale, la invalidità dei piani di ammortamento “alla francese”, almeno con riguardo ai piani standardizzati tradizionali, rispetto ai quali deve escludersi che si verifichi la situazione patologica dell'anatocismo.
Quanto alla questione se il mutuo con ammortamento “alla francese” sia meritevole dell'interesse perseguito, ai sensi dell'art. 1322, comma 2 c.c., le Sezioni unite hanno, innanzitutto, precisato, sempre nell'ordinanza n. 15130/2024, come tale controllo non sia previsto per i contratti tipici, qual è il mutuo bancario, e che esso, come stabilito da Cass.
SU n. 22437/2018 e n. 12981/2022, possa investire soltanto, ai sensi del comma 1 dell'art. 1322 c.c., la rispondenza del contratto tipico, come conformato in concreto, ai limiti imposti dalla legge, pervenendo, peraltro, alla conclusione che il mutuo con ammortamento alla francese è conforme alle norme codicistiche, sulla scorta - in sintesi - delle seguenti considerazioni:
- lo scarto temporale tra il godimento immediato e il rimborso del capitale da parte del mutuatario non può andare a detrimento del creditore mutuante (v. art. 821, comma 3,
c.c., che prevede che gli “interessi maturano giorno per giorno in ragione della durata del diritto”);
- il mutuatario acquista la proprietà della somma mutuata (e il vantaggio della liquidità) ed
è tenuto al pagamento degli interessi “compensativi”, e tale natura degli interessi “fa sì che essi decorrano sul capitale anche se questo non è ancora (o non interamente) esigibile
8 (cfr. art. 1499 c.c.);
- ciò è coerente con la onerosità del mutuo di danaro nel quale l'interesse è il corrispettivo della disponibilità per un certo periodo di tempo della somma mutuata o, più precisamente,
della parte non ancora rimborsata e cioè del debito residuo (“sono frutti civili quelli che si ritraggono dalla cosa come corrispettivo del godimento che altri ne abbia”, art. 820, comma 3 c.c.)”, mentre condizionare la esigibilità degli interessi alla esigibilità dell'intero capitale, con la conseguenza che il creditore potrebbe ritrarre i frutti tutti in una volta soltanto alla fine dell'operazione, metterebbe in crisi il funzionamento della regola, coerente con l'ordinato svolgimento della vita economica e sociale, della remunerazione periodica del capitale e della conseguente esigibilità periodica degli interessi, a favore di una regola – diversa da quella negozialmente assunta – che non potrebbe essere unilateralmente imposta al creditore ex post;
- “la regola della esigibilità periodica degli interessi – che fonda la piena libertà delle parti di concordarla – è ulteriormente dimostrata dall'accostamento, nell'art. 820, comma 3 c.c.,
degli interessi a ogni tipo di rendita e ai corrispettivi delle locazioni cioè a prestazioni con cadenza tipicamente periodica”;
- dunque, gli interessi possono essere esigibili anche quando maturati su un capitale non ancora (o non interamente) esigibile, come è “confermato dall'art. 1820 c.c., che prevede che il contratto di mutuo possa essere risolto per inadempimento della obbligazione per interessi, ciò dimostrando che la scadenza degli interessi non coincide necessariamente con la scadenza del capitale;
- ulteriore conferma della coerenza sistematica del mutuo con ammortamento “alla francese” risiede negli artt. 1193 e 1194 c.c., che non attribuiscono al debitore, in mancanza del consenso del creditore, il diritto di imputare il pagamento al capitale anziché
agli interessi, e che legittimano le parti del mutuo a pattuire un piano di rimborso che prevede l'imputazione prioritaria e prevalente dei versamenti iniziali agli interessi determinati in misura decrescente.
- è, quindi, senz'altro legittimo che gli interessi diventino convenzionalmente esigibili prima che diventi esigibile (in tutto o in parte) il capitale, potendo le parti convenzionalmente
9 stabilire che gli interessi si versino nel corso del rapporto prima del capitale o in un'unica soluzione alla fine del rapporto contestualmente al rimborso del capitale.
Dunque, diversamente da quanto sostenuto dalla appellante, il mutuo con ammortamento “alla francese”, non genera anatocismo ed è un contratto tipico ossequioso dei limiti imposti dalla legge, ai sensi dell'art. 1322, comma 1 c.c.
Le Sezioni Unite hanno anche escluso che la mancata indicazione, nel contratto di mutuo a tasso fisso, delle modalità di ammortamento “alla francese” comporti la indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto e di conseguenza, la nullità parziale del contratto di mutuo bancario, ai sensi degli artt. 1346 e 1418 c.c., argomentando che l'indagine sulla determinatezza dell'oggetto del contratto:
- attiene alla costruzione strutturale dell'operazione negoziale, essendo volta a verificare che essa abbia confini ben definiti con riguardo all'an e al quantum degli interessi (non legali) che devono essere pattuiti sulla scorta di criteri oggettivi e insuscettibili di dar luogo a margini di incertezza, e non di elementi indefiniti o rimessi alla discrezionalità di uno dei contraenti (Cass., nn. 28824 e 36026/2023, 17110/2019, 8028/2018, 25205/2014);
- approda a esito di determinatezza dell'oggetto allorquando il contratto di mutuo contenga le indicazioni proprie del tipo legale (artt. 1813 e segg. c.c.), cioè la chiara e inequivoca indicazione dell'importo erogato, della durata del prestito, della periodicità del rimborso e del tasso di interesse predeterminato;
- non va compiuta con riferimento alla convenienza del contratto e delle sue clausole,
profilo a tal fine irrilevante;
Nella fattispecie, tutti i suddetti requisiti di determinatezza dell'oggetto del contratto sussistevano, atteso che nei piani di ammortamento a esso allegati, sottoscritti dalle parti,
erano indicati il numero e la composizione delle rate costanti di rimborso con la ripartizione per capitale e interessi, essendo, quindi, soddisfatta la possibilità per il mutuatario di ricavare agevolmente l'importo totale del rimborso con una semplice sommatoria.
Ne consegue, pertanto, che, coerentemente a quanto rilevato dalle Sezioni Unite, la doglianza della appellante fondata sulla maggiore onerosità e, quindi, sulla minor convenienza per il mutuatario rispetto ad altri possibili piani di ammortamento - non
10 concordati dalle parti - non è pertinente, ed è decentrata, rispetto alla censura di indeterminatezza dell'oggetto del contratto.
Inoltre, la medesima ordinanza delle S.U. n. 15130/2024 ha chiarito che, come la giurisprudenza ha costantemente affermato (cfr. Cass. n. 4597,17187 e 34889/2023, n.
39169/2021), il TAEG è solo un indicatore sintetico del costo complessivo del finanziamento e non rientra nel novero dei tassi, prezzi e altre condizioni di cui all'art. 117 comma 4 del TUB, sicché l'eventuale, mancata previsione di esso non determina, di per sé, una maggiore onerosità del finanziamento, ma solo l'omessa rappresentazione del suo costo globale che, tuttavia, è ricavabile dalla sommatoria degli oneri e delle singole voci di costo elencate in contratto.
Peraltro, come correttamente argomentato dal Tribunale, l'obbligo di indicazione dell'ISC/TAEG è stato esteso ai mutui solo nel 2003, dopo la sottoscrizione del contratto per cui è causa, con le “Istruzioni di vigilanza per le banche in tela di trasparenza” adottate dalla Banca d'Italia il 25 luglio 2003, attuative della delibera CICR del 4 marzo 2003.
Ancora, l'ordinanza n. 15130/2024 delle Sezioni Unite ha escluso che la maggior quota di interessi complessivamente dovuti in presenza di ammortamento “alla francese” rispetto a quello “all'italiana” costituisca un prezzo ulteriore e “occulto” che rende il tasso di interesse effettivo maggiore di quello nominale (TAN) e di cui il cliente dovrebbe essere informato, con conseguente nullità parziale, in caso contrario, della relativa clausola contrattuale per violazione dell'art. 117, comma 4 TUB, sulla scorta delle seguenti considerazioni:
- il suddetto effetto, nel caso di ammortamento “alla francese”, non dipende dal fatto che il tasso di interesse effettivo sia complessivamente maggiore di quello nominale, quanto,
piuttosto, dalla scelta contrattualmente concordata del tempo e del modo del rimborso del capitale, in virtù della quale le rate iniziali prevedono interessi più elevati perché è più
elevato il capitale (non ancora restituito) di cui il debitore ha beneficiato, mentre nell'ammortamento “all'italiana” si abbatte più velocemente il capitale (con pagamento di rate iniziali più alte) e, quindi, gli interessi che maturano sul capitale residuo inferiore sono inevitabilmente più bassi;
11 - dunque, il maggior carico di interessi derivante dalla tipologia di ammortamento “alla francese” non deriva da un fenomeno di moltiplicazione in senso tecnico di interessi anatocistici (come rilevato, tale ammortamento contempla solo interessi sul capitale e non su altri interessi) e non si traduce in una maggiore voce di costo, prezzo o esborso da esplicare nel contratto, non incidendo sul TAN e sul TAEG, ma costituisce il naturale effetto della scelta contrattualmente concordata di prevedere che il piano di rimborso si articoli nel pagamento di una rata costante (inizialmente calmierata) e non decrescente;
- l'art. 117 del TUB non richiedeva e non richiede tuttora, a pena di nullità, l'esplicitazione del regime di ammortamento nel contratto (al pari - sul piano sistematico - della normativa più recente, anche secondaria.
Nella fattispecie è, dunque, da ritenere, conformemente al dictum delle Sezioni
Unite, che gli elementi indicati nel contratto (tasso di interesse nominale, periodicità,
numero e composizione delle rate di rimborso con ripartizione tra capitale e interesse)
consentissero alla mutuataria di conoscere l'importo totale del rimborso mediante sommatoria di essi, consentendole di avere contezza, al momento della conclusione, delle condizioni di sua futura esecuzione e di essere in possesso di tutti gli elementi idonei a verificare la rispondenza dell'offerta alle proprie esigenze e alla propria situazione finanziaria e di valutarne la convenienza confrontandola con altre offerte eventualmente presenti sul mercato indipendentemente dall'indicazione del TAE, la cui voce deve essere espressa in contratto soltanto nel caso in cui ricorrano le condizioni stabilite con la delibera
CICR del 9-02-2000 laddove l'indicazione del TAE è prescritta per una valida applicazione dell'anatocismo, mentre non è sanzionata a termini dell'art. 117 TUB (cfr. Cass. Civ. n.
18664/2023; n. 9672/2024).
Ne consegue l'infondatezza, anche sotto tale profilo, dei primi tre motivi di gravame.
2) È altresì infondato il motivo incentrato sull'usura sopravvenuta, che, come correttamente rilevato dal Tribunale, si infrange contro il dictum della Corte di Cassazione
a Sezioni Unite n. 24675/2017, che ha statuito:
- che nei contratti di mutuo, allorché il tasso di interessi concordato tra mutuante e mutuatario superi, nel corso dello svolgimento del rapporto, la soglia dell'usura, come
12 determinata dalle disposizioni della legge n. 108/1996, non si verifica la nullità o l'inefficacia della clausola contrattuale di determinazione del tasso di interesse stipulata anteriormente all'entrata in vigore della predetta legge o della clausola stipulata successivamente per un tasso non eccedente tale soglia quale risultante al momento della stipula;
- che la pretesa del mutuante di riscuotere gli interessi secondo il tasso validamente concordato non può essere qualificata, per il solo fatto del sopraggiunto superamento di detta soglia, contraria al dovere di buona fede nell'esecuzione del contratto.
Ciò posto e nell'ottica segnata da Cass. Civ. n. 27547/2023 (cfr. anche S.U. n.
19597/2020), va peraltro osservato che, come rilevato dal primo giudice, non possono essere cumulati, ai fini di cui si discute - come erroneamente ha fatto il CTU nel rilevare il superamento del tasso soglia in corrispondenza delle rate nn. 39 e 40 del piano oggetto della rinegoziazione del 9 luglio 2012 - gli interessi di differimento e quelli corrispettivi,
assolventi, evidentemente, a funzioni diverse, i primi, coerentemente alla normativa regionale, di penalità per la ottenuta traslazione di due anni del piano di ammortamento, i secondi di remunerazione dell'istituto di credito per la ottenuta elargizione del denaro.
Al riguardo l'appellante non ha formulato specifica censura, limitandosi a ribadire che dalla sommatoria di tali tassi conseguiva il superamento della soglia usuraria.
Alle considerazioni che precedono conseguono il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata.
Coerentemente al principio della soccombenza, la appellante deve essere condannata alla rifusione, in favore delle appellate, delle spese processuali del grado,
liquidate in dispositivo ai sensi del d.m. n. 55/2014 e successive modificazioni secondo valori tabellari medi dello scaglione di valore indeterminabile basso, esclusa la fase di trattazione e istruttoria,.
Si deve dare atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 c. 1 quater
D.P.R. 115/02.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunziando, respinta ogni altra domanda ed eccezione:
13 1) Rigetta l'appello.
2) Condanna in persona del legale rappresentante, alla rifusione, a Parte_1
beneficio di e , delle spese Controparte_1 Controparte_2
processuali del secondo grado del giudizio, che liquida, per ciascuna delle appellate, in €
6.946,00, oltre accessori di legge.
3) Si dà atto del ricorrere dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater del DPR n.
115/2002 e successive modificazioni comportanti l'obbligo di versamento, da parte della appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato corrispondente a quello versato all'atto della proposizione dell'appello.
Così deciso nella Camera di Consiglio del 15 novembre 2025.
Il Presidente Dott. Donatella Aru
Il Giudice Ausiliario estensore Dott. Giacomo Dominijanni
14