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Sentenza 19 novembre 2025
Sentenza 19 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 19/11/2025, n. 5071 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 5071 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 9993/2025
TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE LAVORO in persona del giudice NC EO, ha pronunciato in nome del popolo italiano la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 9993 del Ruolo Generale per l'anno 2025
TRA
, con l'avv. Daniele Angelo Beretta. Parte_1
PARTE ATTRICE
E
, in persona del p.t., Controparte_1 CP_2 [...]
, in persona del p.t., con Controparte_3 CP_4
l'avv. Francesco Serafino e l'avv. Stefano Rovelli.
CONVENUTI
CONCLUSIONI: come in atti.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso regolarmente notificato la parte attrice ha chiesto:
“accertare e dichiarare il diritto del ricorrente all'assegnazione della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente ex art. 1 comma 121 della Legge 13.07.15
n. 107 per gli anni scolastici dal 2020/21 al 2024/25 con condanna per l'Amministrazione resistente ad accreditare tale importo mediante il sistema della Carta
Docente secondo le indicazioni che il Tribunale Vorrà indicare in ogni caso con vittoria di diritti, onorari e spese del presente giudizio da distrarsi in favore del procuratore antistatario maggiorate ai sensi dell'art. 4 comma 8 D.M. 55/2014”.
Le parti convenute in epigrafe si sono costituite contestando le avverse pretese.
***
1. Le domande attoree sono fondate e meritano accoglimento nei limiti e per le ragioni che si illustrano di seguito.
2. La cornice normativa di riferimento deve individuarsi nell'art. 1, comma 121, della l. 13 luglio 2015,
n. 107, il quale così dispone: “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze
1 professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro
500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche informato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il , a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a Controparte_5 ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi postlauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”. Il comma 124 stabilisce che “nell'ambito degli adempimenti connessi alla funzione docente, la formazione in servizio dei docenti di ruolo è obbligatoria, permanente e strutturale”.
Il d.P.C.M. 23 settembre 2015 rubricato “modalità di assegnazione e di utilizzo della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado” all'art. 2 ha individuato i destinatari della suddetta Carta elettronica, nei “docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le
Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova”.
Il successivo comma 4 ribadisce che “la Carta è assegnata, nel suo importo massimo complessivo, esclusivamente al personale docente a tempo indeterminato di cui al comma 1”.
Il successivo d.P.C.M. del 28.11.2016, all'art 3, ha confermato che «la Carta è assegnata ai docenti di ruolo a tempo indeterminato delle Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo 514 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari». In tale contesto si inserisce altresì la nota prot. 15219 del 15.10.2015, il cui punto n. 2 rubricato «Destinatari» dispone che «La Carta del CP_6 docente (e il relativo importo nominale di 500 euro/anno) è assegnata ai docenti di ruolo delle Istituzioni scolastiche statali a tempo indeterminato, sia a tempo pieno che a tempo parziale compresi i docenti di periodo di formazione e prova, che non siano stati sospesi per motivi disciplinari (art.2 DPCM)».
3. Con riferimento alla figura dell'educatore (come la parte attrice), la giurisprudenza ha chiarito che, tenuto conto che, nell'ambito dell'area della funzione docente, la funzione educativa partecipa al processo di formazione e di educazione, in un quadro coordinato di rapporti e intese con i docenti delle scuole, sicché, all'istitutore spetterebbe appunto il compito di integrare l'istruzione ricevuta dal corpo docente, oltre che di conferire agli alunni speciali complementi di cultura, la carta docente non può che essere attribuita al personale docente tout court, ivi compresi gli appartenenti al ruolo degli educatori.
2 In tal senso, la Corte di Cassazione nella sentenza n. 32104/2022 ha afferamto che “In tema di personale scolastico, la c.d. carta elettronica del docente, prevista, al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, dall'art. 1, comma 121, della l. n. 107 del 2015, quale beneficio economico utilizzabile per l'acquisto di materiale o per la partecipazione ad iniziative utili all'aggiornamento professionale, spetta anche al personale educativo, atteso che questo, seppur impegnato in una funzione differente rispetto a quella propriamente didattica e di istruzione, tipica del personale docente, partecipa al processo di formazione e di educazione degli allievi ed è soggetto a precisi oneri formativi” (confermata da Cass. nn. 9895/2024, 4810/2025).
4. Tanto affermato, si rileva che nel caso in esame, è pacifico nonché documentale che la parte attrice non abbia usufruito della Carta elettronica nei periodi in cui ha svolto servizio quale educatore.
5. Peraltro, nel caso in esame, la parte attrice è attualmente in servizio (cfr. produzione in atti), con conseguente persistenza dello scopo formativo.
6. Non può poi essere accolta l'eccezione di prescrizione del quanto al beneficio per l'a.s. CP_1
2020/2021.
Ed invero, la carta elettronica si qualifica come prestazione pagata periodicamente – ad anno – e dunque rientrante nell'ambito d'applicazione dell'art. 2948, n. 4, c.c., riconducibile non solo alle somme versate a titolo retributivo ma a «tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi».
La decorrenza del diritto va poi accertata in base all'art. dell'art. 2935 c.c., secondo il quale la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere.
A riprova di ciò, la citata Cass. n. 29961/2023 ha enunciato il seguente principio di diritto: “4) L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, L. n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica”.
Nello specifico, per l'anno scolastico 2016/2017 l'art. 5 DPCM 28.11.2016 ha previsto che i soggetti beneficiari potessero registrarsi sull'applicazione web dedicata dal 30 novembre 2016, mentre per gli anni successivi la registrazione è consentita dal 1° settembre al 30 ottobre di ciascun anno.
Da tale momento decorre pertanto il termine prescrizionale.
Pertanto, poiché nel caso in esame la lettera di messa in mora risale ad agosto 2025, non può ritenersi intervenuta la prescrizione per l'a.s. contestato.
7. Deve, pertanto, concludersi per l'accoglimento della domanda principale ed accertarsi il diritto attoreo ad ottenere la “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente” per gli anni scolastici indicati in ricorso, per l'importo nominale di euro 500,00 annui, con conseguente condanna della parte convenuta a mettere a disposizione tali somme tramite il sistema della carta elettronica, nei limiti degli importi e secondo i criteri di utilizzo previsti dalla normativa richiamata e dai successivi decreti.
8. Le spese seguono la soccombenza.
3
P.Q.M.
- condanna il convenuto all'attribuzione, in favore della parte attrice, del beneficio economico CP_1 di euro 500,00 annui tramite la “Carta elettronica” ex art. 1, co. 121, l. n. 107/2015 per gli a.s. dal
2020/21 al 2024/25, nel rispetto dei vincoli di legge;
- condanna il convenuto al pagamento, in favore dell'attrice, delle spese processuali, che CP_1 determina in complessivi euro 49,00 per esborsi ed euro 1.100,00 per compensi di avvocato, oltre IVA,
CPA e rimborso ex art. 2 d.m. n. 55/2014, da distrarsi in favore del difensore antistatario.
Milano, 19.11.2025
Il giudice
NC EO
4
TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE LAVORO in persona del giudice NC EO, ha pronunciato in nome del popolo italiano la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 9993 del Ruolo Generale per l'anno 2025
TRA
, con l'avv. Daniele Angelo Beretta. Parte_1
PARTE ATTRICE
E
, in persona del p.t., Controparte_1 CP_2 [...]
, in persona del p.t., con Controparte_3 CP_4
l'avv. Francesco Serafino e l'avv. Stefano Rovelli.
CONVENUTI
CONCLUSIONI: come in atti.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso regolarmente notificato la parte attrice ha chiesto:
“accertare e dichiarare il diritto del ricorrente all'assegnazione della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente ex art. 1 comma 121 della Legge 13.07.15
n. 107 per gli anni scolastici dal 2020/21 al 2024/25 con condanna per l'Amministrazione resistente ad accreditare tale importo mediante il sistema della Carta
Docente secondo le indicazioni che il Tribunale Vorrà indicare in ogni caso con vittoria di diritti, onorari e spese del presente giudizio da distrarsi in favore del procuratore antistatario maggiorate ai sensi dell'art. 4 comma 8 D.M. 55/2014”.
Le parti convenute in epigrafe si sono costituite contestando le avverse pretese.
***
1. Le domande attoree sono fondate e meritano accoglimento nei limiti e per le ragioni che si illustrano di seguito.
2. La cornice normativa di riferimento deve individuarsi nell'art. 1, comma 121, della l. 13 luglio 2015,
n. 107, il quale così dispone: “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze
1 professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro
500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche informato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il , a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a Controparte_5 ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi postlauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”. Il comma 124 stabilisce che “nell'ambito degli adempimenti connessi alla funzione docente, la formazione in servizio dei docenti di ruolo è obbligatoria, permanente e strutturale”.
Il d.P.C.M. 23 settembre 2015 rubricato “modalità di assegnazione e di utilizzo della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado” all'art. 2 ha individuato i destinatari della suddetta Carta elettronica, nei “docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le
Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova”.
Il successivo comma 4 ribadisce che “la Carta è assegnata, nel suo importo massimo complessivo, esclusivamente al personale docente a tempo indeterminato di cui al comma 1”.
Il successivo d.P.C.M. del 28.11.2016, all'art 3, ha confermato che «la Carta è assegnata ai docenti di ruolo a tempo indeterminato delle Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo 514 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari». In tale contesto si inserisce altresì la nota prot. 15219 del 15.10.2015, il cui punto n. 2 rubricato «Destinatari» dispone che «La Carta del CP_6 docente (e il relativo importo nominale di 500 euro/anno) è assegnata ai docenti di ruolo delle Istituzioni scolastiche statali a tempo indeterminato, sia a tempo pieno che a tempo parziale compresi i docenti di periodo di formazione e prova, che non siano stati sospesi per motivi disciplinari (art.2 DPCM)».
3. Con riferimento alla figura dell'educatore (come la parte attrice), la giurisprudenza ha chiarito che, tenuto conto che, nell'ambito dell'area della funzione docente, la funzione educativa partecipa al processo di formazione e di educazione, in un quadro coordinato di rapporti e intese con i docenti delle scuole, sicché, all'istitutore spetterebbe appunto il compito di integrare l'istruzione ricevuta dal corpo docente, oltre che di conferire agli alunni speciali complementi di cultura, la carta docente non può che essere attribuita al personale docente tout court, ivi compresi gli appartenenti al ruolo degli educatori.
2 In tal senso, la Corte di Cassazione nella sentenza n. 32104/2022 ha afferamto che “In tema di personale scolastico, la c.d. carta elettronica del docente, prevista, al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, dall'art. 1, comma 121, della l. n. 107 del 2015, quale beneficio economico utilizzabile per l'acquisto di materiale o per la partecipazione ad iniziative utili all'aggiornamento professionale, spetta anche al personale educativo, atteso che questo, seppur impegnato in una funzione differente rispetto a quella propriamente didattica e di istruzione, tipica del personale docente, partecipa al processo di formazione e di educazione degli allievi ed è soggetto a precisi oneri formativi” (confermata da Cass. nn. 9895/2024, 4810/2025).
4. Tanto affermato, si rileva che nel caso in esame, è pacifico nonché documentale che la parte attrice non abbia usufruito della Carta elettronica nei periodi in cui ha svolto servizio quale educatore.
5. Peraltro, nel caso in esame, la parte attrice è attualmente in servizio (cfr. produzione in atti), con conseguente persistenza dello scopo formativo.
6. Non può poi essere accolta l'eccezione di prescrizione del quanto al beneficio per l'a.s. CP_1
2020/2021.
Ed invero, la carta elettronica si qualifica come prestazione pagata periodicamente – ad anno – e dunque rientrante nell'ambito d'applicazione dell'art. 2948, n. 4, c.c., riconducibile non solo alle somme versate a titolo retributivo ma a «tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi».
La decorrenza del diritto va poi accertata in base all'art. dell'art. 2935 c.c., secondo il quale la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere.
A riprova di ciò, la citata Cass. n. 29961/2023 ha enunciato il seguente principio di diritto: “4) L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, L. n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica”.
Nello specifico, per l'anno scolastico 2016/2017 l'art. 5 DPCM 28.11.2016 ha previsto che i soggetti beneficiari potessero registrarsi sull'applicazione web dedicata dal 30 novembre 2016, mentre per gli anni successivi la registrazione è consentita dal 1° settembre al 30 ottobre di ciascun anno.
Da tale momento decorre pertanto il termine prescrizionale.
Pertanto, poiché nel caso in esame la lettera di messa in mora risale ad agosto 2025, non può ritenersi intervenuta la prescrizione per l'a.s. contestato.
7. Deve, pertanto, concludersi per l'accoglimento della domanda principale ed accertarsi il diritto attoreo ad ottenere la “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente” per gli anni scolastici indicati in ricorso, per l'importo nominale di euro 500,00 annui, con conseguente condanna della parte convenuta a mettere a disposizione tali somme tramite il sistema della carta elettronica, nei limiti degli importi e secondo i criteri di utilizzo previsti dalla normativa richiamata e dai successivi decreti.
8. Le spese seguono la soccombenza.
3
P.Q.M.
- condanna il convenuto all'attribuzione, in favore della parte attrice, del beneficio economico CP_1 di euro 500,00 annui tramite la “Carta elettronica” ex art. 1, co. 121, l. n. 107/2015 per gli a.s. dal
2020/21 al 2024/25, nel rispetto dei vincoli di legge;
- condanna il convenuto al pagamento, in favore dell'attrice, delle spese processuali, che CP_1 determina in complessivi euro 49,00 per esborsi ed euro 1.100,00 per compensi di avvocato, oltre IVA,
CPA e rimborso ex art. 2 d.m. n. 55/2014, da distrarsi in favore del difensore antistatario.
Milano, 19.11.2025
Il giudice
NC EO
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