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Sentenza 8 maggio 2025
Sentenza 8 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovereto, sentenza 08/05/2025, n. 81 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovereto |
| Numero : | 81 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Rovereto, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
1) Dott. Giulio Adilardi Presidente rel.
2) Dott. Riccardo Dies Giudice
3) Dott. Giulia Paoli Giudice
Ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Sulla domanda proposta congiuntamente dai coniugi
, nata a [...] il [...] Parte_1
E
, nato a [...] il [...] Parte_2
Entrambi rappresentati e difesi dall' avv. Perenzoni Marisa e domiciliati presso il suo studio in Rovereto via Tartarotti 45, giusta delega allegata al ricorso per ottenere la pronuncia di separazione consensuale del matrimonio contratto dagli stessi il 23.05.2009 in Mori preso atto che all'udienza del 29.03.2025 i coniugi predetti hanno concordemente richiesto la pronuncia di separazione consensuale del matrimonio;
- visti i documenti dimessi e sentiti i ricorrenti i quali hanno confermato tale loro comune volontà ;
- che la comunione spirituale e materiale dei coniugi non può essere ricostituita;
- sentito il Pubblico Ministero;
- visto l'art.8 n.13 Legge 6.3.1987 n.74;
P.Q.M.
Pronuncia l'omologa della separazione consensuale del matrimonio contratto da e alle seguenti condizioni: Parte_1 Parte_2
1. pronunciare la separazione personale dei coniugi autorizzandoli a vivere separati;
2. disporre l'affidamento condiviso dei figli minori ad entrambi i coniugi con dimora prevalente presso l'abitazione della madre, con esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale relativamente alle questioni di ordinaria amministrazione e congiunto relativamente alle questioni di straordinaria amministrazione, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni degli stessi;
3. in considerazione della prevalente permanenza dei figli presso la residenza materna, assegnare la residenza coniugale sita in S. Margherita di
Ala (TN), Via F. Vanga nr. 9, in comproprietà tra i coniugi, alla Signora
Parte_1
4. disporre che il Signor provveda al mantenimento dei Parte_2
figli versando la somma di € 340,00 mensili (€ 170,00 per ciascun figlio), importo rivalutabile annualmente secondo gli indici I.S.T.A.T. e da corrispondersi entro il giorno 05 di ogni mese mediante bonifico bancario direttamente sul c/c della Signora le cui coordinate Parte_1
bancarie sono già note all'onerato e ciò sino a quando entrambi i figli non saranno economicamente autosufficienti;
5. disporre a carico dei genitori il 50% del rimborso/pagamento delle spese straordinarie che si renderanno necessarie per i figli, per tali intendendosi quelle indicate nelle Linee Guida del Protocollo del C.N.F.,
pag. 2 di 4 tutte da documentarsi e da concordarsi previamente fra i genitori qualora la singola spesa sia uguale o superiore ad € 100,00 e da rimborsarsi al genitore che le ha effettuate entro il giorno 05 del mese successivo all'esborso, provvedendo, anche per il rimborso delle spese straordinarie, a bonifico bancario sul c/c del genitore che le ha anticipate e ciò sino a quando e non saranno entrambi economicamente Per_1 Per_2
autosufficienti;
6. il padre potrà tenere con sé i figli a fine settimana alternati dal venerdì prelevando i figli da scuola ivi riportandoli il lunedì mattina, oltre a due pernotti durante la settimana, tendenzialmente dal mercoledì all'uscita da scuola ed ivi riportandoli il venerdì nella settimana nella quale il padre non ha i figli il fine settimana ed un pernotto nella settimana nella quale ha i figli il fine settimana, prelevando e direttamente dalla Scuola Per_1 Per_2
il mercoledì ed ivi riportandoli il giovedì mattina;
7. disporre la facoltà per il padre di vedere e tenere con sé i figli la metà delle Vacanze Natalizie (ad anni alterni il Natale ed il Capodanno), la metà delle Vacanze Pasquali (ad anni alterni Pasqua e Pasquetta) con modalità da concordarsi almeno 15 giorni prima fra i genitori prevedendo, sia per
Natale che per Pasqua, mezza giornata con il genitore che non ha i figli in tale giorno per lo scambio degli auguri e dei regali;
8. disporre la facoltà per il padre di vedere e tenere con sé e Per_1
almeno tre settimane durante l'estate di cui due anche consecutive, Per_2
con modalità da concordarsi tra i genitori entro il 30 aprile di ogni anno;
9. entrambi i genitori percepiranno il 50% dell'assegno unico universale, mentre l'assegno provinciale e ogni altra agevolazione/ indennità/contributo/sgravio previsti dalla Legge verranno usufruiti dalla pag. 3 di 4 Signora mentre le detrazioni per spese straordinarie saranno al Parte_1
50% per ciascun genitore;
10. La Signora dalla firma del presente ricorso, provvederà a Parte_1
pagare il 50% della rata del finanziamento acceso per l'acquisto dell'abitazione familiare in comproprietà;
11. stabilire che ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento personale, essendo titolare di redditi propri;
12. i coniugi dichiarano di avere con le presenti pattuizioni definito ogni loro rapporto di carattere patrimoniale derivante dalla comunione legale, per cui nessuno di essi potrà pretendere alcunché dall'altro a tale titolo, salvo il perfetto e puntuale adempimento di tutte le clausole della presente convenzione.
13. Spese legali e competenze tutte rifuse.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune predetto di provvedere all'annotazione della presente sentenza.
Così deciso in Rovereto in Camera di Consiglio
Addì 8.5.2025
Il Presidente
Dott. Adilardi Giulio
pag. 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Rovereto, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
1) Dott. Giulio Adilardi Presidente rel.
2) Dott. Riccardo Dies Giudice
3) Dott. Giulia Paoli Giudice
Ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Sulla domanda proposta congiuntamente dai coniugi
, nata a [...] il [...] Parte_1
E
, nato a [...] il [...] Parte_2
Entrambi rappresentati e difesi dall' avv. Perenzoni Marisa e domiciliati presso il suo studio in Rovereto via Tartarotti 45, giusta delega allegata al ricorso per ottenere la pronuncia di separazione consensuale del matrimonio contratto dagli stessi il 23.05.2009 in Mori preso atto che all'udienza del 29.03.2025 i coniugi predetti hanno concordemente richiesto la pronuncia di separazione consensuale del matrimonio;
- visti i documenti dimessi e sentiti i ricorrenti i quali hanno confermato tale loro comune volontà ;
- che la comunione spirituale e materiale dei coniugi non può essere ricostituita;
- sentito il Pubblico Ministero;
- visto l'art.8 n.13 Legge 6.3.1987 n.74;
P.Q.M.
Pronuncia l'omologa della separazione consensuale del matrimonio contratto da e alle seguenti condizioni: Parte_1 Parte_2
1. pronunciare la separazione personale dei coniugi autorizzandoli a vivere separati;
2. disporre l'affidamento condiviso dei figli minori ad entrambi i coniugi con dimora prevalente presso l'abitazione della madre, con esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale relativamente alle questioni di ordinaria amministrazione e congiunto relativamente alle questioni di straordinaria amministrazione, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni degli stessi;
3. in considerazione della prevalente permanenza dei figli presso la residenza materna, assegnare la residenza coniugale sita in S. Margherita di
Ala (TN), Via F. Vanga nr. 9, in comproprietà tra i coniugi, alla Signora
Parte_1
4. disporre che il Signor provveda al mantenimento dei Parte_2
figli versando la somma di € 340,00 mensili (€ 170,00 per ciascun figlio), importo rivalutabile annualmente secondo gli indici I.S.T.A.T. e da corrispondersi entro il giorno 05 di ogni mese mediante bonifico bancario direttamente sul c/c della Signora le cui coordinate Parte_1
bancarie sono già note all'onerato e ciò sino a quando entrambi i figli non saranno economicamente autosufficienti;
5. disporre a carico dei genitori il 50% del rimborso/pagamento delle spese straordinarie che si renderanno necessarie per i figli, per tali intendendosi quelle indicate nelle Linee Guida del Protocollo del C.N.F.,
pag. 2 di 4 tutte da documentarsi e da concordarsi previamente fra i genitori qualora la singola spesa sia uguale o superiore ad € 100,00 e da rimborsarsi al genitore che le ha effettuate entro il giorno 05 del mese successivo all'esborso, provvedendo, anche per il rimborso delle spese straordinarie, a bonifico bancario sul c/c del genitore che le ha anticipate e ciò sino a quando e non saranno entrambi economicamente Per_1 Per_2
autosufficienti;
6. il padre potrà tenere con sé i figli a fine settimana alternati dal venerdì prelevando i figli da scuola ivi riportandoli il lunedì mattina, oltre a due pernotti durante la settimana, tendenzialmente dal mercoledì all'uscita da scuola ed ivi riportandoli il venerdì nella settimana nella quale il padre non ha i figli il fine settimana ed un pernotto nella settimana nella quale ha i figli il fine settimana, prelevando e direttamente dalla Scuola Per_1 Per_2
il mercoledì ed ivi riportandoli il giovedì mattina;
7. disporre la facoltà per il padre di vedere e tenere con sé i figli la metà delle Vacanze Natalizie (ad anni alterni il Natale ed il Capodanno), la metà delle Vacanze Pasquali (ad anni alterni Pasqua e Pasquetta) con modalità da concordarsi almeno 15 giorni prima fra i genitori prevedendo, sia per
Natale che per Pasqua, mezza giornata con il genitore che non ha i figli in tale giorno per lo scambio degli auguri e dei regali;
8. disporre la facoltà per il padre di vedere e tenere con sé e Per_1
almeno tre settimane durante l'estate di cui due anche consecutive, Per_2
con modalità da concordarsi tra i genitori entro il 30 aprile di ogni anno;
9. entrambi i genitori percepiranno il 50% dell'assegno unico universale, mentre l'assegno provinciale e ogni altra agevolazione/ indennità/contributo/sgravio previsti dalla Legge verranno usufruiti dalla pag. 3 di 4 Signora mentre le detrazioni per spese straordinarie saranno al Parte_1
50% per ciascun genitore;
10. La Signora dalla firma del presente ricorso, provvederà a Parte_1
pagare il 50% della rata del finanziamento acceso per l'acquisto dell'abitazione familiare in comproprietà;
11. stabilire che ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento personale, essendo titolare di redditi propri;
12. i coniugi dichiarano di avere con le presenti pattuizioni definito ogni loro rapporto di carattere patrimoniale derivante dalla comunione legale, per cui nessuno di essi potrà pretendere alcunché dall'altro a tale titolo, salvo il perfetto e puntuale adempimento di tutte le clausole della presente convenzione.
13. Spese legali e competenze tutte rifuse.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune predetto di provvedere all'annotazione della presente sentenza.
Così deciso in Rovereto in Camera di Consiglio
Addì 8.5.2025
Il Presidente
Dott. Adilardi Giulio
pag. 4 di 4