CASS
Sentenza 4 ottobre 2024
Sentenza 4 ottobre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 04/10/2024, n. 26036 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 26036 |
| Data del deposito : | 4 ottobre 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 30813/2018 R.G. proposto da: OR ER, elettivamente domiciliato in ROMA LARGO MESSICO 7, presso lo studio dell’avvocato ER OR ([...]), rappresentato e difeso da sé medesimo unitamente e disgiuntamente all'avvocato TOTINO LAURA ([...]) per procura in calce al ricorso, -ricorrente- contro COMUNE MODUGNO, in persona del Sindaco Nicola Magrone, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DI MONTE FIORE 22, presso lo studio dell’avvocato RENZO CUONZO ([...]), Civile Sent. Sez. 2 Num. 26036 Anno 2024 Presidente: MANNA FELICE Relatore: PICARO VINCENZO Data pubblicazione: 04/10/2024 2 di 20 rappresentato e difeso dall'avvocato ANGELO LANNO ([...]) per procura in calce al controricorso, -controricorrente- avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di BARI n.1603/2018 depositata il 20.9.2018. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22.2.2024 dal Consigliere VINCENZO PICARO. FATTI DI CAUSA Con atto di citazione notificato il 12.1.2005 l'avvocato PI LO chiedeva al Tribunale di Bari, sezione distaccata di NO, la condanna del Comune di NO al pagamento di € 14.14714, oltre interessi e rivalutazione monetaria, per spese, onorari e diritti da lui maturati per l'attività difensiva svolta in favore dello stesso - giusto incarico conferitogli con la delibera della Giunta Municipale n. 603 del 29.8.1996 - nel giudizio promosso contro l'ente pubblico da ER MA davanti al TAR Puglia, conclusosi con la sentenza n.1888/2004, che in accoglimento della domanda del ER aveva annullato il provvedimento comunale di diniego dell'autorizzazione edilizia impugnato. Nella causa di primo grado, nella quale il Comune di NO contestava la pretesa del professionista, venivano concessi i termini ex art. 183 e 184 c.p.c. ed il Tribunale di Bari, sezione distaccata di NO, quale giudice unico, con la sentenza n.3173 del 18/20.6.2014, rigettava la domanda del LO, condannandolo alle spese processuali. Proponeva appello il LO con 19 motivi, chiedendo l'annullamento della sentenza di primo grado per vizi attinenti alla composizione del giudice di primo grado (monocratico anziché collegiale;
giudice della sezione distaccata anziché capo dell'ufficio 3 di 20 giudiziario) ed al rito applicato (ordinario anziché camerale ex art. 28 L. 794/1942), la cancellazione delle frasi offensive contenute nelle memorie del Comune di NO, l'accertamento della temerarietà della resistenza dell'ente pubblico con condanna dello stesso al risarcimento danni ex art. 96 comma 1° c.p.c., l'accertamento che era intervenuta una transazione tra le parti della controversia, la condanna del Comune di NO al pagamento degli interessi di mora automatici e della rivalutazione monetaria spettanti agli esercenti le professioni legali, o degli interessi ex artt. 3 e 4 del D. Lgs. n. 231/2002 a partire dal 30° giorno successivo alla sua richiesta di pagamento ed alla rivalutazione monetaria, nonché al pagamento delle spese processuali del doppio grado e delle spese di recupero del credito da lui vantato. Il Comune di NO, chiedeva il rigetto dell'appello, ed ove ne ricorressero i presupposti, la condanna del LO al risarcimento danni ex art. 96 c.p.c.. La Corte d'Appello di Bari con la sentenza n. 1603 del 20.7/20.9.2018 rigettava l'appello, e condannava il LO al pagamento delle spese processuali di secondo grado. L'impugnata sentenza, in via preliminare, escludeva le lamentate violazioni degli articoli 50 bis e 50 quater c.p.c. (che prevedevano la riserva di collegialità per i procedimenti in camera di consiglio), degli articoli 28 e 29 della L.n.794/1942 (che prevedevano la competenza funzionale del capo dell'ufficio giudiziario in materia di liquidazione delle spese e dei compensi in materia civile dovuti all'avvocato dai propri clienti e dell'art. 28 della L. n. 794/1942 (che prevedeva la procedura speciale in camera di consiglio e non il giudizio di cognizione ordinario), in quanto la procedura camerale regolata dagli articoli 28 e 29 della L. n. 794/1942 era prevista solo per la liquidazione di onorari e diritti di avvocato per prestazioni rese in giudizi civili e non in giudizi amministrativi (in tal senso 4 di 20 sono state richiamate Cass. ord. n. 20269/2014; Cass. ord. n.18070/2013 e Cass. n. 14394/2004), come quello al quale si riferiva la richiesta di compensi in esame, e respingeva l'eccezione di difetto di legittimazione processuale sollevata dall'appellante contro il Comune di NO, ritenendo intervenuta la ratifica retroattiva dell'originaria costituzione dell'ente pubblico, a seguito della costituzione del nuovo difensore, avvenuta sulla base della deliberazione della Giunta Comunale n. 149 del 22.11.2007 (richiamando in tal senso Cass. ord. 18.6.2018 n. 15933; Cass. n.4248/2016; Cass. n.5343/2015; Cass. sez. un. n. 9217/2010). Nel merito, ritenuto inefficace per difetto di specificità il disconoscimento compiuto dal LO della conformità agli originali delle copie di alcuni documenti e della convenzione professionale conclusa col Comune di NO il 19.2.1996 (richiamando Cass. n. 29993/2017 e Cass. n. 7775/2014), ritenuto superato il dedotto vizio della mancata sottoscrizione della convenzione, richiedente la forma scritta ad substantiam, da parte del professionista, per avere lo stesso accettato l'incarico conferitogli con la delibera dell'ente pubblico n. 603 del 1996 facendosi rilasciare dal Sindaco del Comune di NO la procura alla lite, rilevato che non era stata avanzata dal LO tempestiva domanda di risoluzione di diritto ex art. 1454 cod. civ. della convenzione professionale, ed esclusa la nullità di tale convenzione per violazione dei minimi tariffari stabilita dall'art. 24 della L. n.794/1942, in quanto essa prevedeva un compenso mensile forfettario per le attività giudiziali e stragiudiziali del professionista incaricato di £ 5.833.333 (pari ad € 3.012,67 oltre accessori), oltre a £ 500.000 (pari ad € 258,23) per rimborso spese, salvo conguaglio, per la durata dell'incarico, ed all'art. 8 prevedeva per i giudizi pendenti alla cessazione della convenzione la liquidazione degli onorari in misura superiore del 20% ai minimi tariffari, confermava che il Comune di NO, col pagamento a favore del 5 di 20 professionista, a seguito della determina dirigenziale del 21.3.2005 n. 106/RD/I Sett., dell'importo di € 5.218,79, aveva già corrisposto all'avv. LO quanto dovutogli per i diritti maturati in misura fissa dopo la cessazione della convenzione, ed in base alla convenzione per i compensi per le attività difensive svolte sempre dopo quella cessazione, parametrate ai minimi professionali aumentati del 20%. L'impugnata sentenza respingeva, pertanto, le maggiori richieste avanzate in sede giudiziale dal LO sulla base della pretesa applicazione della media delle tariffe professionali, anziché della convenzione professionale conclusa col Comune di NO, rigettando anche le domande degli interessi e della rivalutazione monetaria, in quanto non previsti nelle tabelle forensi applicabili nel caso di specie (il DM 5.10.1994 ed il DM 8.4.2004) e per inapplicabilità retroattiva del D. Lgs. n. 231/2002, ed infine riteneva non invocabile dal LO l'accordo transattivo inoltratogli a mezzo fax dal Comune di NO, che prevedeva una proposta di corresponsione al professionista di € 100.738,57 da parte dell'ente pubblico, per le attività difensive svolte dal LO in più controversie, in quanto quell'atto non recava alcuna sottoscrizione da parte del legale rappresentante dell'ente, non risultavano coinvolti gli organi contabili competenti per la copertura finanziaria (in tal senso sono state richiamate Cass. 13.6.2018 n. 15410; Cass. 18.11.2011 n. 24303; Cass. 28.12.2010 n.26202; Cass. 26.5.2010 n. 12880), né risultava alcuna approvazione da parte della Giunta municipale. Avverso tale sentenza, non notificata, ha proposto ricorso alla Suprema Corte, notificato al Comune di NO il 16.10.2018, LO PI con venti motivi, e resiste il Comune di NO con controricorso notificato il 20.11.2018, chiedendo la condanna del ricorrente al risarcimento danni ex art. 96 comma 3° c.p.c.. 6 di 20 La Procura Generale della Corte ha concluso per la reiezione del ricorso, con condanna del ricorrente al risarcimento danni ex art. 96 comma 3° c.p.c.. Il Comune di NO ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c.. Alla pubblica udienza del 22.2.2024, la causa, previa discussione, alla qualle partecipava solo la difesa del Comune di NO, é stata trattenuta in decisione. RAGIONI DELLA DECISIONE Coi primi quattro motivi, nonché col 14° e 15° motivo, il ricorrente ripropone, peraltro senza minimamente confrontarsi con le compiute ed argomentate motivazioni della sentenza impugnata, le doglianze già avanzate nell'atto di appello per vizi attinenti alla composizione del giudice di primo grado (monocratico anziché collegiale con asserita violazione degli articoli 50 bis ultimo comma e 50 quater c.p.c., che prevedono come causa di nullità per vizio di costituzione del giudice la pronuncia da parte del giudice singolo in materia oggetto di riserva di collegialità, ipotesi nella quale si ritiene ricompreso il caso dei procedimenti in camera di consiglio ex art. 28 della L n. 794/1942; giudice della sezione distaccata anziché capo dell'ufficio giudiziario con asserita violazione dell'art. 28 L. n. 794/1942) ed al rito applicato (giudizio di cognizione ordinario anziché procedimento camerale ex art. 28 L. 794/1942), limitandosi ad aggiungere il richiamo all'asserita violazione dell'art. 14 del D.Lgs. n. 150/2011 (che ha previsto il procedimento camerale monocratico in materia di liquidazione dei compensi degli avvocati), alla sentenza delle sezioni unite della Corte di Cassazione 23.2.2018 n. 4485, che ha individuato i procedimenti utilizzabili da parte dell'avvocato per richiedere la liquidazione dei compensi, escludendo per quelli promossi dopo l'entrata in vigore del D. Lgs. n.150/2011 l'utilizzo del giudizio di cognizione ordinario, 7 di 20 ed alla sentenza delle sezioni unite della Corte di Cassazione n. 12069/2012, pronunciata tra le parti in causa, che ha affermato che ai procedimenti in camera di consiglio relativi alla liquidazione dei compensi di avvocato per cause civili già pendenti alla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 150/2011 (6.10.2011) si applica la riserva di collegialità. I suddetti motivi sono inammissibili ex art. 360 bis n. 1) c.p.c., in quanto la sentenza impugnata ha deciso le questioni di diritto in modo conforme alla giurisprudenza della Corte (Cass. ord. n. 20269/2014; Cass. ord. n.18070/2013 e Cass. n. 14394/2004), spiegando che l'avv. LO, che peraltro aveva fatto personalmente ricorso il 12.1.2005 al giudizio di cognizione ordinario, chiedendo poi solo nella memoria ex art. 183 c.p.c. la conversione in rito sommario, non poteva avvalersi del procedimento camerale regolato dagli articoli 28 e 29 della L. n. 794/1942, in quanto quel procedimento camerale (all'epoca collegiale) era ritenuto applicabile dalla giurisprudenza consolidata della Suprema Corte soltanto per la liquidazione dei compensi spettanti agli avvocati per le attività difensive svolte in cause civili e non in giudizi amministrativi, come il giudizio davanti al TAR Puglia promosso da ER MA nei confronti del Comune di NO, conclusosi con la sentenza n.1888/2004, nel quale tale ente pubblico era stato patrocinato dall'avv. LO, ed il ricorrente non ha mosso alcuna critica al suddetto consolidato orientamento della Suprema Corte, né ha offerto elementi che possano indurre a mutare tale orientamento. Dall'inapplicabilità del procedimento camerale ex artt. 28 e 29 della L. n. 794/1942, derivava evidentemente l'infondatezza della tesi che dovesse pronunciarsi il capo dell'ufficio giudiziario (Presidente del Tribunale di Bari) anziché il giudice del Tribunale di Bari, sezione distaccata di NO, in base alla previsione dell'art. 28 della L. n. 794/1942, e l'infondatezza della tesi della nullità della sentenza di primo grado, 8 di 20 confermata in appello, per vizio di costituzione del giudice, fatta discendere ex art. 50 quater c.p.c. dal fatto che l'art. 50 bis ultimo comma c.p.c. prevedeva nel 2005 la riserva di collegialità per i procedimenti in camera di consiglio e non certo per i giudizi di cognizione ordinaria relativi a compensi di avvocato patrocinante in un giudizio amministrativo. Del tutto irrilevanti sono infatti i richiami del ricorrente all'asserita violazione dell'art. 14 del D. Lgs. n. 150/2011 (che ha previsto il procedimento camerale monocratico in materia di liquidazione dei compensi degli avvocati) ed alla sentenza delle sezioni unite della Corte di Cassazione 23.2.2018 n. 4485, in quanto il suddetto articolo si applica, in base alla norma transitoria, solo ai procedimenti introdotti dopo l'entrata in vigore del D. Lgs. n.150/2011 (6.10.2011), e quindi non al giudizio promosso in primo grado dall'avvocato LO nell'anteriore data del 12.1.2005, e la sentenza delle sezioni unite citata del 2018 ha escluso l'utilizzo del giudizio di cognizione ordinario per le cause promosse per la liquidazione dei compensi di avvocato in materia civile che siano state introdotte dopo e non prima dell'entrata in vigore del D. Lgs. n. 150/2011 (6.10.2011), mentre come detto il presente giudizio ordinario é stato introdotto in primo grado nel 2005. Quanto alla sentenza delle sezioni unite della Corte di Cassazione n.12069/2012, che nei procedimenti camerali ex artt. 28 e 29 della L.n.794/1942 già pendenti alla data del 6.10.2011 ha stabilito il principio della riserva di collegialità in forza dell'art. 50 bis ultimo comma c.p.c., si riferiva ai procedimenti per la liquidazione dei compensi di avvocato per attività svolte in giudizi civili e non in giudizi amministrativi, come quello al quale si riferiva la pretesa avanzata dall'avv. LO in primo grado, ed é quindi irrilevante in questo giudizio. Col 5°, 6° e 7° motivo il ricorrente lamenta, in relazione all'art. 360 comma primo n. 5) c.p.c., l'omesso esame di un fatto decisivo della 9 di 20 controversia oggetto di discussione tra le parti, identificato nel difetto di legittimazione processuale del Comune di NO, in quanto le delibere n. 45 del 9.5.2006 e n. 147 del 22.11.2007 della Giunta comunale di NO non sarebbero state prodotte in copia conforme e definitivamente esecutiva, in quanto la delibera n.149/2007 della Giunta comunale di NO non avrebbe manifestato la volontà di ratificare la precedente condotta del falsus procurator poi sostituito da un nuovo difensore del Comune di NO, ed in quanto il mandato a quest'ultimo sarebbe stato conferito in virtù di determina dirigenziale e non di delibera della Giunta municipale, come richiesto dall'art. 22 dello Statuto del Comune di NO per la legittimazione ad agire. Va anzitutto rilevato, in relazione a tutti i motivi coi quali il LO ha invocato la violazione dell'art. 360 comma primo n. 5) c.p.c., che tale vizio in base all'art. 348 ter ultimo comma c.p.c. non può essere fatto valere in caso di "doppia conforme", ed il ricorrente non ha neppure allegato sotto quale profilo non ci sarebbe stata conformità della sentenza della Corte d'Appello di Bari impugnata alla sentenza di primo grado del Tribunale di Bari, sezione distaccata di NO (vedi sull'onere del ricorrente di dimostrare la diversità delle motivazioni di primo e secondo grado per far valere il vizio dell'art. 360 comma primo n. 5) c.p.c. Cass. n.5947/2023; Cass. n. 26774/2016). A ciò va aggiunto che l'art. 348 ter ultimo comma c.p.c. é certamente applicabile nel caso in esame, in quanto secondo l'art. 54 comma 1 lett. a) del D.L. 22.6.2012 n. 83, convertito con modificazioni nella L. 7.8.2012 n.134, tale disposizione si applica ai giudizi di appello introdotti dopo l'entrata in vigore di tale legge, e nella specie l'appello é stato notificato dal LO l'11.7.2014. Per quanto più specificamente riguarda il 5°, 6° e 7° motivo, peraltro, non sono stati neppure individuati i fatti storici decisivi che non sarebbero stati considerati, ed un'ulteriore ragione 10 di 20 d'inammissibilità, per difetto di autosufficienza, deriva dal fatto che il ricorrente ripropone pedissequamente le proprie doglianze dell'atto di appello, senza confrontarsi con le motivazioni addotte dalla sentenza impugnata. Con l'ottavo motivo il ricorrente lamenta, sempre in relazione all'art. 360 comma primo n. 5) c.p.c., l'omessa considerazione del disconoscimento da lui compiuto della convenzione professionale e di una serie di altri atti, ed il conseguente asserito mancato assolvimento dell'onere probatorio in ordine alla convenzione ed al pagamento di acconti da parte del Comune di NO. Il motivo é inammissibile perché non risultano individuati i fatti storici decisivi che non sarebbero stati considerati, nonché per difetto di autosufficienza, perché il ricorrente non si confronta con la motivazione addotta dalla sentenza impugnata, che richiamando giurisprudenza consolidata della Suprema Corte (Cass. n.29993/2017 e Cass. n. 7775/2014), ha ritenuto privi di specificità e quindi inefficaci i disconoscimenti di copie compiuti dal LO, equiparando quindi le stesse agli originali sotto il profilo probatorio. Col nono motivo il ricorrente lamenta, sempre in relazione all'art. 360 comma primo n. 5) c.p.c., l'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, identificato nell'abrogazione delle tariffe professionali operata dall'art. 9 del D.L. 24.1.2012 n. 1, convertito nella L.24.3.2012 n. 271, e nell'applicabilità dei parametri del D.M. n.55/2014 e non di quelli del D.M. n. 140/2012. Il motivo, che pur formulato impropriamente ex art. 360 comma primo n. 5) c.p.c., in realtà lamenta errores in iudicando per violazioni di legge, é inammissibile, perché per un verso non risultano individuati i fatti storici decisivi che non sarebbero stati considerati, e per altro verso difetta di autosufficienza, in quanto non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata, che ha fatto correttamente applicazione delle tariffe vigenti quando l'attività difensiva davanti al TAR Puglia si é conclusa nel 2004 11 di 20 (D.M.
5.10.1994 e DM 8.4.2004), e non si vede come nella specie potesse essere applicata la sopravvenuta tariffa forense del D.M. n.55/2014. Col decimo motivo il ricorrente lamenta, sempre in relazione all'art. 360 comma primo n. 5) c.p.c., l'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, individuato nell'inefficacia per risoluzione ex art. 1454 cod. civ., nullità per violazione dei minimi tariffari ed inesistenza per intervenuto disconoscimento della convenzione professionale conclusa col Comune di NO il 19.2.1996, che era stata fatta oggetto di disconoscimento da parte del LO e per la quale l'ente pubblico non aveva richiesto la verificazione. Anche tale motivo é inammissibile, in quanto sotto il profilo dell'invocato art. 360 comma primo n. 5) c.p.c., non risultano individuati i fatti storici decisivi che non sarebbero stati considerati, ed allo stesso tempo guardando alla sostanza delle doglianze, difetta l'autosufficienza, in quanto su tutte le questioni indicate la Corte d'Appello di Bari ha compiutamente argomentato, in particolare spiegando che nessuna specifica domanda di risoluzione di diritto della convenzione col Comune di NO era stata avanzata dall'avv. LO, per cui in assenza di domanda, nessun effetto poteva essere fatto discendere dalla diffida ad adempiere la convenzione del LO asseritamente rimasta inadempiuta dall'ente pubblico e che non vi era stato un disconoscimento specifico e tempestivo della convenzione del 19.2.1996 da parte del LO, ed il ricorrente non si confronta con le motivazioni addotte dall'impugnata sentenza, limitandosi a riproporre pedissequamente le proprie tesi in argomento senza addurre argomenti critici contro quelle motivazioni. Con l'undicesimo motivo il ricorrente lamenta, in relazione all'art. 360 comma primo n. 3) c.p.c., la violazione di legge dell'art. 1454 cod. civ., relativo alla risoluzione di diritto della convenzione per l'inerzia serbata dal Comune di NO, nonostante la diffida ad 12 di 20 adempiere ricevuta del 17.4.2003 e l'ulteriore diffida del 30.7.2004. Tale motivo é inammissibile per difetto di specificità, in quanto non si confronta con la motivazione addotta sul punto dall'impugnata sentenza, che ha rilevato come il LO non abbia mai avanzato in primo grado l'indispensabile domanda di accertamento della risoluzione di diritto della convenzione professionale del 19.2.1996 conclusa col Comune di NO per non avere lo stesso dato seguito alla sua diffida ad adempiere, ed il ricorrente non ha mai sostenuto di avere avanzato una domanda giudiziale in tal senso. Il ricorrente, in realtà, pur invocando un'insussistente violazione di legge riferita all'art. 1454 cod. civ., punta ad ottenere inammissibilmente dalla Suprema Corte, giudice di legittimità, una diversa ricostruzione dei fatti attraverso la rivalutazione del materiale istruttorio, che pervenga ad accertare la risoluzione di diritto della convenzione tra le parti del 19.2.1996, che non é stata tempestivamente richiesta dal LO. Col 12° motivo il ricorrente lamenta, in relazione all'art. 360 comma primo n.5) c.p.c., l'omesso esame da parte della Corte d'Appello di Bari della circostanza che il Comune di NO, non corrispondendo al LO neppure le somme ritenute dovute in base alla convenzione professionale del 19.2.1996, lo avrebbe costretto a promuovere il giudizio per il pagamento delle sue spettanze, per cui si sarebbe dovuto condannare in base all'art. 6 del D. Lgs. n.231/2002 alla rifusione delle spese di lite. Anche tale motivo é inammissibile, in quanto non risultano individuati i fatti storici decisivi che non sarebbero stati considerati, e non ci si confronta con le motivazioni dell'impugnata sentenza, che ha ritenuto già liquidati i diritti previsti dalle tariffe forensi ed i compensi spettanti all'avv. LO per il giudizio davanti al TAR Puglia nella misura prevista dalla convenzione del 19.2.1996, non potendosi poi pretendere dalla Suprema Corte, giudice di legittimità 13 di 20 e non del fatto, un riconteggio degli importi avulso da violazioni normative. Col 13° motivo il ricorrente lamenta, in relazione all'art. 360 comma primo n.3) c.p.c., la violazione degli articoli 16 e 17 del R.D. 18.11.1923 n. 2440, riproponendo la doglianza del decimo motivo di appello, per avere la Corte d'Appello di Bari respinto l'eccezione di nullità della convenzione professionale del 19.2.1996, per mancanza di sottoscrizione dell'avvocato LO, e quindi della forma scritta richiesta ad substantiam, e per violazione dei minimi tariffari. Nella parte in cui tale motivo lamenta il vizio di forma scritta della convenzione del 19.2.1996 é inammissibile per difetto di autosufficienza, in quanto non si confronta con la motivazione addotta dall'impugnata sentenza sul decimo motivo di appello, che pur non negando il principio della necessaria forma scritta dei contratti della Pubblica Amministrazione, e pur non menzionando espressamente le pertinenti sentenze della Suprema Corte, ha richiamato l'orientamento consolidato della giurisprudenza della stessa che considera soddisfatto il requisito della forma scritta ad substantiam per i contratti di patrocinio legale della Pubblica Amministrazione (comprensivi della prestazione da eseguire, delle parti del giudizio e del relativo compenso) mediante il rilascio al difensore ai sensi dell'art. 83 c.p.c. con atto pubblico, o scrittura privata autenticata, di una procura generale alle liti purché in essa sia puntualmente fissato l'ambito delle controversie per le quali opera, ed ha evidenziato che nella specie la procura ad litem per il giudizio amministrativo davanti al TAR Puglia era stata validamente rilasciata dal Sindaco del Comune di NO all'avvocato LO sulla base della delibera comunale n. 603 del 1996 e della convenzione del 19.2.1996 ad essa ricollegata, per cui l'avvocato LO dando esecuzione al mandato aveva accettato quanto 14 di 20 previsto in quella delibera e nella collegata convenzione in punto di determinazione del corrispettivo dovutogli. In tema di forma scritta ad substantiam dei contratti della P.A., infatti, "il requisito è soddisfatto, nel contratto di patrocinio, con il rilascio al difensore della procura ai sensi dell'art. 83 c.p.c., atteso che l'esercizio della rappresentanza giudiziale tramite la redazione e la sottoscrizione dell'atto difensivo perfeziona, mediante l'incontro di volontà fra le parti, l'accordo contrattuale in forma scritta, rendendo così possibile l'identificazione del contenuto negoziale ed i controlli dell'autorità tutoria" (Cass. n. 21007/2019; Cass. n. 2266/2012; Cass. n. 8500/2004). In particolare attraverso il meccanismo del collegamento della procura firmata dal legale e dal legale rappresentante dell'ente pubblico, e del richiamo alla delibera che aveva autorizzato la difesa giudiziale dell'ente pubblico, e che a sua volta richiamava la convenzione determinativa dei compensi del professionista per una pluralità di incarichi, é stato ritenuto valido sotto il profilo della forma, per accettazione tacita, il contratto di patrocinio, autonomo rispetto alla convenzione richiamata, dalle sentenze 11.11.2021 n. 33453 e n.33455 e dalla sentenza 9.11.2021 n. 32802 della Corte di Cassazione, ed anche nel caso in esame l'autonomo contratto di patrocinio, del quale solo rileva in questa causa la validità, non essendo stata autonomamente impugnata la convenzione del 19.2.1996 del Comune di NO, alla quale si é fatto solo rinvio per relationem nel contratto di patrocinio per la determinazione del compenso del professionista e della quale peraltro il LO, per sua ammissione, aveva sollecitato l'adempimento tramite diffida, ha soddisfatto il requisito della forma scritta. Nella parte in cui col motivo si lamenta la violazione dei minimi tariffari, l'impugnata sentenza ha compiutamente motivato il rigetto del relativo motivo di appello, da un lato richiamando la giurisprudenza della Suprema Corte sui limiti temporali di 15 di 20 applicabilità del principio dell'inderogabilità dei minimi tariffari (Cass. 6.4.2018 n. 8539), secondo la quale il principio dell'inderogabilità dei minimi tariffari, stabilito dall'art. 24 della L.13.6.1942 n.794, sugli onorari di avvocato e procuratore per prestazioni giudiziali in materia civile, comportava la nullità delle convenzioni stipulate tra una parte ed il proprio legale, ove esse contemplassero una rinuncia totale o parziale ai suddetti minimi, posta in essere strumentalmente per violare la norma imperativa, a meno che non risultasse una causa gratuita - in tutto o in parte - per ragioni varie, oltre che di amicizia e parentela, anche di semplice convenienza, ovvero sussistessero motivi meritevoli di tutela tali da escludere ogni possibilità di conseguire maggiori vantaggi economici attraverso un accaparramento della clientela in ipotesi, come quella in esame di attività difensiva esauritasi nel 2004, di prestazioni svolte in epoca antecedente alla modifica dell'art. 2233 cod. civ. e del D.L. n. 1 del 2012, e dall'altro escludendo che nel caso esaminato vi fosse stata una rinuncia anche solo parziale ai minimi tariffari, essendo previsti nella richiamata convenzione professionale del 19.2.1996 un compenso mensile forfettario per le attività giudiziali e stragiudiziali del professionista incaricato di £ 5.833.333 (pari ad € 3.012,67 oltre accessori), oltre a £ 500.000 (pari ad € 258,23) per rimborso spese, salvo conguaglio, per la durata dell'incarico, ed all'art. 8, per i giudizi ancora pendenti alla cessazione della convenzione, la liquidazione degli onorari in misura superiore del 20% ai minimi tariffari. Col motivo fatto valere il ricorrente pretenderebbe poi inammissibilmente dalla Suprema Corte, giudice di legittimità, una nuova e diversa valutazione in fatto delle risultanze istruttorie rispetto a quella compiuta dall'impugnata sentenza, che porti a ritenere violati dalla convenzione oggetto di causa i minimi tariffari. Col 16° motivo il ricorrente lamenta, in relazione all'art. 360 comma primo n.5) c.p.c., l'omesso esame di un fatto decisivo 16 di 20 oggetto di discussione tra le parti, individuato nel fatto che l'impugnata sentenza non avrebbe considerato che la convenzione professionale del 19.2.1996, prorogata con le delibere della Giunta comunale n. 284/1996, 486/1996 e 691/1996, aveva cessato di produrre i suoi effetti il 15.6.1997, e non poteva quindi essere applicata alle attività difensive dell'avv. LO svolte successivamente. Anche tale motivo é inammissibile sia in quanto non attinge fatti storici che non siano stati considerati, sia in quanto difetta di autosufficienza, perché l'impugnata sentenza ha spiegato che la convenzione prevedeva all'art. 8 l'applicazione dei minimi tariffari maggiorati del 20% per le attività difensive svolte appunto dopo la cessazione della convenzione (e delle sue proroghe), ed in relazione a tale motivazione nulla é stato obiettato. Col 17° motivo il ricorrente lamenta, in relazione all'art. 360 comma primo n.5) c.p.c., l'omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti, in quanto l'impugnata sentenza non avrebbe considerato che i diritti per le attività procuratorie erano stabiliti in misura fissa e non erano regolati dalla convenzione professionale. Anche tale motivo é inammissibile sia in quanto non individua il fatto storico del quale sarebbe stata omessa la considerazione richiesto dall'invocato art. 360 comma primo n. 5) c.p.c., sia in quanto non si confronta con la motivazione addotta dalla sentenza impugnata, che confermando la sentenza di primo grado, ha ritenuto già pagato all'avvocato LO quanto dovutogli per i diritti maturati in misura fissa dopo la cessazione della convenzione del 19.2.1996, ed in base a tale convenzione richiamata nell'autonomo contratto di patrocinio per i compensi per le attività difensive svolte sempre dopo quella cessazione nel giudizio davanti al TAR Puglia, parametrate ai minimi professionali aumentati del 20%, per cui non ha negato la spettanza dei diritti in misura fissa. 17 di 20 Non può poi essere preteso dalla Suprema Corte, giudice di legittimità, un riesame di fatto degli importi liquidati, per verificare se nella somma ritenuta pagata dal Comune di NO fossero ricompresi anche i diritti spettanti in misura fissa. Col 18° motivo il ricorrente lamenta, in relazione all'art. 360 comma primo n.5) c.p.c., l'omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti, individuato nella ritenuta inapplicabilità del D. Lgs. n. 231/2002 agli interessi di mora automatici spettanti agli avvocati sui compensi professionali dovuti, ancorché il cosiddetto Decreto Bersani fosse attuativo della direttiva self executing 2000/35/CE. Tale motivo che ancora una volta attiene ad una presunto error in iudicando per violazione di legge, con conseguente erroneità del richiamo all'art. 360 comma primo n. 5) c.p.c., é inammissibile per difetto di autosufficienza, perché non si confronta con la motivazione dell'impugnata sentenza, che ha espressamente argomentato l'inapplicabilità nella specie del D. Lgs. n.231/2002 in quanto le attività difensive svolte dall'avv. LO nel giudizio amministrativo davanti al TAR Puglia oggetto della richiesta di compenso si erano esaurite nel 2004, ben prima dell'entrata in vigore del D. Lgs. n.231/2002 e le tariffe forensi all'epoca vigenti (DM 5.10.1994 e 8.4.2004) non prevedevano, a differenza della precedente regolamentazione, la rivalutazione monetaria e gli interessi. Col 19° motivo il ricorrente lamenta, in relazione all'art. 360 comma primo n.5) c.p.c., l'omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti, individuato nella circostanza che il giudizio amministrativo per il quale l'avvocato LO aveva chiesto il compenso rientrava tra quelli per i quali il professionista il 29.12.2005 aveva accettato con missiva l'importo totale di €100.738,57, a seguito della ricognizione di debito e della proposta transattiva in pari data fatta dal dirigente del settore affari legali 18 di 20 del Comune di NO, dotato di un autonomo ruolo decisionale all'interno dell'ente territoriale ex art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000, proposta proveniente dal fax del Sindaco del Comune di NO, documenti disconosciuti dall'ente pubblico solo con la comparsa di risposta del 30.1.2008 e non nella memoria di replica ex art. 184 c.p.c. ed in modo generico ed impreciso. Anche tale motivo é inammissibile in quanto non individua un fatto storico decisivo oggetto di discussione tra le parti che non sarebbe stato considerato, posto che a pagina 9 la sentenza impugnata, confermando quella di primo grado, ha espressamente indicato che il suddetto atto transattivo non si é validamente formato, in quanto non vi é traccia di approvazione dello stesso da parte della Giunta municipale del Comune di NO, né del coinvolgimento degli organi contabili competenti, oltre ad essere stato prodotto in copia priva di qualsivoglia sottoscrizione riferibile al legale rappresentante dell'ente pubblico, si trattasse del Sindaco, o del dirigente di settore delegato. Col 20° motivo, formulato alla pagina 70 del ricorso, ed erroneamente indicato col numero 18), il ricorrente lamenta, in relazione all'art. 360 comma primo n.5) c.p.c., l'omesso esame di un fatto decisivo, che nella confusa articolazione del motivo compiuta, infarcita di richiami alla giurisprudenza in tema di imputazione di pagamento privi di specifico riferimento al caso in esame, sembrerebbe essere rappresentato dalla mancata imputazione dei pagamenti documentati dal Comune di NO e disconosciuti dal LO a crediti di quest'ultimo non meglio precisati, diversi da quello oggetto del presente giudizio. Tale ultimo motivo é inammissibile in quanto non individua in quale atto specifico ed in che termini precisi tale diversa imputazione dei pagamenti documentati dal Comune di NO sarebbe stata invocata dal creditore LO, trattandosi di questione confusamente rappresentata per la prima volta in sede di 19 di 20 legittimità e quindi tardivamente (vedi sull'inammissibilità delle questioni di diritto che postulino accertamenti di fatto sollevate per la prima volta in sede di legittimità Cass. 12.6.2018 n. 15196). L'inammissibilità di tutti e venti i motivi di ricorso proposti, la non conformità del ricorso per la sua ingiustificata lunghezza (75 pagine) al protocollo d'intesa sottoscritto con l'Ordine degli Avvocati, la ripetuta erronea invocazione dell'art. 360 comma primo n. 5) c.p.c. in totale difformità rispetto al testo vigente, che impone l'individuazione di un preciso fatto storico oggetto di discussione tra le parti che non sia stato considerato, e non può essere utilizzato per riproporre acriticamente tutte le questioni di fatto e giuridiche che già siano state affrontate e risolte dai giudici di merito in senso negativo per il ricorrente, allo scopo di ottenere un terzo grado di giudizio di merito, la ripetuta invocazione di norme di legge non ancora in vigore all'epoca dell'esaurimento dell'attività difensiva svolta per la quale si é richiesto il compenso, la ripetuta mancata considerazione nell'articolazione dei motivi delle complete motivazioni riportate nella sentenza impugnata, confortate da richiami alla giurisprudenza della Suprema Corte più che consolidata, e la riproposizione pedissequa di motivi già fatti valere nell'atto di appello, dimostrano che il ricorso é stato proposto, se non con mala fede, quanto meno senza l'ordinaria diligenza volta all'acquisizione della consapevolezza dell'infondatezza della domanda, e quindi con colpa grave (vedi in tal senso sull'elemento soggettivo della fattispecie dell'art. 96 comma 3° c.p.c. Cass. sez. un. 13.9.2018 n. 22405), e giustificano, in linea anche con la richiesta della Procura Generale, la condanna di LO PI al risarcimento danni ex art. 96 comma 3° c.p.c., che si quantificano equitativamente a favore del Comune di NO in misura pari all'importo dei compensi liquidati. 20 di 20 Le spese del giudizio di legittimità, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza e vanno poste a carico del ricorrente. Occorre dare atto che sussistono i presupposti processuali di cui all’art. 13 comma 1-quater D.P.R. n. 115/2002 per imporre un ulteriore contributo unificato a carico del ricorrente, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione, dichiara inammissibile il ricorso e condanna LO PI al pagamento in favore del Comune di NO delle spese processuali del giudizio di legittimità, liquidate in € 200,00 per spese ed € 3.000,00 per compensi, oltre IVA, CA e rimborso spese generali del 15%, ed al risarcimento danni ex art. 96 comma 3° c.p.c. in favore del medesimo, liquidati equitativamente in €3.000,00. Visto l'art. 13 comma 1-quater D.P.R. n.115/2002 dà atto che sussistono i presupposti per imporre un ulteriore contributo unificato a carico del ricorrente, se dovuto. Così deciso nella camera di consiglio del 22.2.2024
giudice della sezione distaccata anziché capo dell'ufficio 3 di 20 giudiziario) ed al rito applicato (ordinario anziché camerale ex art. 28 L. 794/1942), la cancellazione delle frasi offensive contenute nelle memorie del Comune di NO, l'accertamento della temerarietà della resistenza dell'ente pubblico con condanna dello stesso al risarcimento danni ex art. 96 comma 1° c.p.c., l'accertamento che era intervenuta una transazione tra le parti della controversia, la condanna del Comune di NO al pagamento degli interessi di mora automatici e della rivalutazione monetaria spettanti agli esercenti le professioni legali, o degli interessi ex artt. 3 e 4 del D. Lgs. n. 231/2002 a partire dal 30° giorno successivo alla sua richiesta di pagamento ed alla rivalutazione monetaria, nonché al pagamento delle spese processuali del doppio grado e delle spese di recupero del credito da lui vantato. Il Comune di NO, chiedeva il rigetto dell'appello, ed ove ne ricorressero i presupposti, la condanna del LO al risarcimento danni ex art. 96 c.p.c.. La Corte d'Appello di Bari con la sentenza n. 1603 del 20.7/20.9.2018 rigettava l'appello, e condannava il LO al pagamento delle spese processuali di secondo grado. L'impugnata sentenza, in via preliminare, escludeva le lamentate violazioni degli articoli 50 bis e 50 quater c.p.c. (che prevedevano la riserva di collegialità per i procedimenti in camera di consiglio), degli articoli 28 e 29 della L.n.794/1942 (che prevedevano la competenza funzionale del capo dell'ufficio giudiziario in materia di liquidazione delle spese e dei compensi in materia civile dovuti all'avvocato dai propri clienti e dell'art. 28 della L. n. 794/1942 (che prevedeva la procedura speciale in camera di consiglio e non il giudizio di cognizione ordinario), in quanto la procedura camerale regolata dagli articoli 28 e 29 della L. n. 794/1942 era prevista solo per la liquidazione di onorari e diritti di avvocato per prestazioni rese in giudizi civili e non in giudizi amministrativi (in tal senso 4 di 20 sono state richiamate Cass. ord. n. 20269/2014; Cass. ord. n.18070/2013 e Cass. n. 14394/2004), come quello al quale si riferiva la richiesta di compensi in esame, e respingeva l'eccezione di difetto di legittimazione processuale sollevata dall'appellante contro il Comune di NO, ritenendo intervenuta la ratifica retroattiva dell'originaria costituzione dell'ente pubblico, a seguito della costituzione del nuovo difensore, avvenuta sulla base della deliberazione della Giunta Comunale n. 149 del 22.11.2007 (richiamando in tal senso Cass. ord. 18.6.2018 n. 15933; Cass. n.4248/2016; Cass. n.5343/2015; Cass. sez. un. n. 9217/2010). Nel merito, ritenuto inefficace per difetto di specificità il disconoscimento compiuto dal LO della conformità agli originali delle copie di alcuni documenti e della convenzione professionale conclusa col Comune di NO il 19.2.1996 (richiamando Cass. n. 29993/2017 e Cass. n. 7775/2014), ritenuto superato il dedotto vizio della mancata sottoscrizione della convenzione, richiedente la forma scritta ad substantiam, da parte del professionista, per avere lo stesso accettato l'incarico conferitogli con la delibera dell'ente pubblico n. 603 del 1996 facendosi rilasciare dal Sindaco del Comune di NO la procura alla lite, rilevato che non era stata avanzata dal LO tempestiva domanda di risoluzione di diritto ex art. 1454 cod. civ. della convenzione professionale, ed esclusa la nullità di tale convenzione per violazione dei minimi tariffari stabilita dall'art. 24 della L. n.794/1942, in quanto essa prevedeva un compenso mensile forfettario per le attività giudiziali e stragiudiziali del professionista incaricato di £ 5.833.333 (pari ad € 3.012,67 oltre accessori), oltre a £ 500.000 (pari ad € 258,23) per rimborso spese, salvo conguaglio, per la durata dell'incarico, ed all'art. 8 prevedeva per i giudizi pendenti alla cessazione della convenzione la liquidazione degli onorari in misura superiore del 20% ai minimi tariffari, confermava che il Comune di NO, col pagamento a favore del 5 di 20 professionista, a seguito della determina dirigenziale del 21.3.2005 n. 106/RD/I Sett., dell'importo di € 5.218,79, aveva già corrisposto all'avv. LO quanto dovutogli per i diritti maturati in misura fissa dopo la cessazione della convenzione, ed in base alla convenzione per i compensi per le attività difensive svolte sempre dopo quella cessazione, parametrate ai minimi professionali aumentati del 20%. L'impugnata sentenza respingeva, pertanto, le maggiori richieste avanzate in sede giudiziale dal LO sulla base della pretesa applicazione della media delle tariffe professionali, anziché della convenzione professionale conclusa col Comune di NO, rigettando anche le domande degli interessi e della rivalutazione monetaria, in quanto non previsti nelle tabelle forensi applicabili nel caso di specie (il DM 5.10.1994 ed il DM 8.4.2004) e per inapplicabilità retroattiva del D. Lgs. n. 231/2002, ed infine riteneva non invocabile dal LO l'accordo transattivo inoltratogli a mezzo fax dal Comune di NO, che prevedeva una proposta di corresponsione al professionista di € 100.738,57 da parte dell'ente pubblico, per le attività difensive svolte dal LO in più controversie, in quanto quell'atto non recava alcuna sottoscrizione da parte del legale rappresentante dell'ente, non risultavano coinvolti gli organi contabili competenti per la copertura finanziaria (in tal senso sono state richiamate Cass. 13.6.2018 n. 15410; Cass. 18.11.2011 n. 24303; Cass. 28.12.2010 n.26202; Cass. 26.5.2010 n. 12880), né risultava alcuna approvazione da parte della Giunta municipale. Avverso tale sentenza, non notificata, ha proposto ricorso alla Suprema Corte, notificato al Comune di NO il 16.10.2018, LO PI con venti motivi, e resiste il Comune di NO con controricorso notificato il 20.11.2018, chiedendo la condanna del ricorrente al risarcimento danni ex art. 96 comma 3° c.p.c.. 6 di 20 La Procura Generale della Corte ha concluso per la reiezione del ricorso, con condanna del ricorrente al risarcimento danni ex art. 96 comma 3° c.p.c.. Il Comune di NO ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c.. Alla pubblica udienza del 22.2.2024, la causa, previa discussione, alla qualle partecipava solo la difesa del Comune di NO, é stata trattenuta in decisione. RAGIONI DELLA DECISIONE Coi primi quattro motivi, nonché col 14° e 15° motivo, il ricorrente ripropone, peraltro senza minimamente confrontarsi con le compiute ed argomentate motivazioni della sentenza impugnata, le doglianze già avanzate nell'atto di appello per vizi attinenti alla composizione del giudice di primo grado (monocratico anziché collegiale con asserita violazione degli articoli 50 bis ultimo comma e 50 quater c.p.c., che prevedono come causa di nullità per vizio di costituzione del giudice la pronuncia da parte del giudice singolo in materia oggetto di riserva di collegialità, ipotesi nella quale si ritiene ricompreso il caso dei procedimenti in camera di consiglio ex art. 28 della L n. 794/1942; giudice della sezione distaccata anziché capo dell'ufficio giudiziario con asserita violazione dell'art. 28 L. n. 794/1942) ed al rito applicato (giudizio di cognizione ordinario anziché procedimento camerale ex art. 28 L. 794/1942), limitandosi ad aggiungere il richiamo all'asserita violazione dell'art. 14 del D.Lgs. n. 150/2011 (che ha previsto il procedimento camerale monocratico in materia di liquidazione dei compensi degli avvocati), alla sentenza delle sezioni unite della Corte di Cassazione 23.2.2018 n. 4485, che ha individuato i procedimenti utilizzabili da parte dell'avvocato per richiedere la liquidazione dei compensi, escludendo per quelli promossi dopo l'entrata in vigore del D. Lgs. n.150/2011 l'utilizzo del giudizio di cognizione ordinario, 7 di 20 ed alla sentenza delle sezioni unite della Corte di Cassazione n. 12069/2012, pronunciata tra le parti in causa, che ha affermato che ai procedimenti in camera di consiglio relativi alla liquidazione dei compensi di avvocato per cause civili già pendenti alla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 150/2011 (6.10.2011) si applica la riserva di collegialità. I suddetti motivi sono inammissibili ex art. 360 bis n. 1) c.p.c., in quanto la sentenza impugnata ha deciso le questioni di diritto in modo conforme alla giurisprudenza della Corte (Cass. ord. n. 20269/2014; Cass. ord. n.18070/2013 e Cass. n. 14394/2004), spiegando che l'avv. LO, che peraltro aveva fatto personalmente ricorso il 12.1.2005 al giudizio di cognizione ordinario, chiedendo poi solo nella memoria ex art. 183 c.p.c. la conversione in rito sommario, non poteva avvalersi del procedimento camerale regolato dagli articoli 28 e 29 della L. n. 794/1942, in quanto quel procedimento camerale (all'epoca collegiale) era ritenuto applicabile dalla giurisprudenza consolidata della Suprema Corte soltanto per la liquidazione dei compensi spettanti agli avvocati per le attività difensive svolte in cause civili e non in giudizi amministrativi, come il giudizio davanti al TAR Puglia promosso da ER MA nei confronti del Comune di NO, conclusosi con la sentenza n.1888/2004, nel quale tale ente pubblico era stato patrocinato dall'avv. LO, ed il ricorrente non ha mosso alcuna critica al suddetto consolidato orientamento della Suprema Corte, né ha offerto elementi che possano indurre a mutare tale orientamento. Dall'inapplicabilità del procedimento camerale ex artt. 28 e 29 della L. n. 794/1942, derivava evidentemente l'infondatezza della tesi che dovesse pronunciarsi il capo dell'ufficio giudiziario (Presidente del Tribunale di Bari) anziché il giudice del Tribunale di Bari, sezione distaccata di NO, in base alla previsione dell'art. 28 della L. n. 794/1942, e l'infondatezza della tesi della nullità della sentenza di primo grado, 8 di 20 confermata in appello, per vizio di costituzione del giudice, fatta discendere ex art. 50 quater c.p.c. dal fatto che l'art. 50 bis ultimo comma c.p.c. prevedeva nel 2005 la riserva di collegialità per i procedimenti in camera di consiglio e non certo per i giudizi di cognizione ordinaria relativi a compensi di avvocato patrocinante in un giudizio amministrativo. Del tutto irrilevanti sono infatti i richiami del ricorrente all'asserita violazione dell'art. 14 del D. Lgs. n. 150/2011 (che ha previsto il procedimento camerale monocratico in materia di liquidazione dei compensi degli avvocati) ed alla sentenza delle sezioni unite della Corte di Cassazione 23.2.2018 n. 4485, in quanto il suddetto articolo si applica, in base alla norma transitoria, solo ai procedimenti introdotti dopo l'entrata in vigore del D. Lgs. n.150/2011 (6.10.2011), e quindi non al giudizio promosso in primo grado dall'avvocato LO nell'anteriore data del 12.1.2005, e la sentenza delle sezioni unite citata del 2018 ha escluso l'utilizzo del giudizio di cognizione ordinario per le cause promosse per la liquidazione dei compensi di avvocato in materia civile che siano state introdotte dopo e non prima dell'entrata in vigore del D. Lgs. n. 150/2011 (6.10.2011), mentre come detto il presente giudizio ordinario é stato introdotto in primo grado nel 2005. Quanto alla sentenza delle sezioni unite della Corte di Cassazione n.12069/2012, che nei procedimenti camerali ex artt. 28 e 29 della L.n.794/1942 già pendenti alla data del 6.10.2011 ha stabilito il principio della riserva di collegialità in forza dell'art. 50 bis ultimo comma c.p.c., si riferiva ai procedimenti per la liquidazione dei compensi di avvocato per attività svolte in giudizi civili e non in giudizi amministrativi, come quello al quale si riferiva la pretesa avanzata dall'avv. LO in primo grado, ed é quindi irrilevante in questo giudizio. Col 5°, 6° e 7° motivo il ricorrente lamenta, in relazione all'art. 360 comma primo n. 5) c.p.c., l'omesso esame di un fatto decisivo della 9 di 20 controversia oggetto di discussione tra le parti, identificato nel difetto di legittimazione processuale del Comune di NO, in quanto le delibere n. 45 del 9.5.2006 e n. 147 del 22.11.2007 della Giunta comunale di NO non sarebbero state prodotte in copia conforme e definitivamente esecutiva, in quanto la delibera n.149/2007 della Giunta comunale di NO non avrebbe manifestato la volontà di ratificare la precedente condotta del falsus procurator poi sostituito da un nuovo difensore del Comune di NO, ed in quanto il mandato a quest'ultimo sarebbe stato conferito in virtù di determina dirigenziale e non di delibera della Giunta municipale, come richiesto dall'art. 22 dello Statuto del Comune di NO per la legittimazione ad agire. Va anzitutto rilevato, in relazione a tutti i motivi coi quali il LO ha invocato la violazione dell'art. 360 comma primo n. 5) c.p.c., che tale vizio in base all'art. 348 ter ultimo comma c.p.c. non può essere fatto valere in caso di "doppia conforme", ed il ricorrente non ha neppure allegato sotto quale profilo non ci sarebbe stata conformità della sentenza della Corte d'Appello di Bari impugnata alla sentenza di primo grado del Tribunale di Bari, sezione distaccata di NO (vedi sull'onere del ricorrente di dimostrare la diversità delle motivazioni di primo e secondo grado per far valere il vizio dell'art. 360 comma primo n. 5) c.p.c. Cass. n.5947/2023; Cass. n. 26774/2016). A ciò va aggiunto che l'art. 348 ter ultimo comma c.p.c. é certamente applicabile nel caso in esame, in quanto secondo l'art. 54 comma 1 lett. a) del D.L. 22.6.2012 n. 83, convertito con modificazioni nella L. 7.8.2012 n.134, tale disposizione si applica ai giudizi di appello introdotti dopo l'entrata in vigore di tale legge, e nella specie l'appello é stato notificato dal LO l'11.7.2014. Per quanto più specificamente riguarda il 5°, 6° e 7° motivo, peraltro, non sono stati neppure individuati i fatti storici decisivi che non sarebbero stati considerati, ed un'ulteriore ragione 10 di 20 d'inammissibilità, per difetto di autosufficienza, deriva dal fatto che il ricorrente ripropone pedissequamente le proprie doglianze dell'atto di appello, senza confrontarsi con le motivazioni addotte dalla sentenza impugnata. Con l'ottavo motivo il ricorrente lamenta, sempre in relazione all'art. 360 comma primo n. 5) c.p.c., l'omessa considerazione del disconoscimento da lui compiuto della convenzione professionale e di una serie di altri atti, ed il conseguente asserito mancato assolvimento dell'onere probatorio in ordine alla convenzione ed al pagamento di acconti da parte del Comune di NO. Il motivo é inammissibile perché non risultano individuati i fatti storici decisivi che non sarebbero stati considerati, nonché per difetto di autosufficienza, perché il ricorrente non si confronta con la motivazione addotta dalla sentenza impugnata, che richiamando giurisprudenza consolidata della Suprema Corte (Cass. n.29993/2017 e Cass. n. 7775/2014), ha ritenuto privi di specificità e quindi inefficaci i disconoscimenti di copie compiuti dal LO, equiparando quindi le stesse agli originali sotto il profilo probatorio. Col nono motivo il ricorrente lamenta, sempre in relazione all'art. 360 comma primo n. 5) c.p.c., l'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, identificato nell'abrogazione delle tariffe professionali operata dall'art. 9 del D.L. 24.1.2012 n. 1, convertito nella L.24.3.2012 n. 271, e nell'applicabilità dei parametri del D.M. n.55/2014 e non di quelli del D.M. n. 140/2012. Il motivo, che pur formulato impropriamente ex art. 360 comma primo n. 5) c.p.c., in realtà lamenta errores in iudicando per violazioni di legge, é inammissibile, perché per un verso non risultano individuati i fatti storici decisivi che non sarebbero stati considerati, e per altro verso difetta di autosufficienza, in quanto non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata, che ha fatto correttamente applicazione delle tariffe vigenti quando l'attività difensiva davanti al TAR Puglia si é conclusa nel 2004 11 di 20 (D.M.
5.10.1994 e DM 8.4.2004), e non si vede come nella specie potesse essere applicata la sopravvenuta tariffa forense del D.M. n.55/2014. Col decimo motivo il ricorrente lamenta, sempre in relazione all'art. 360 comma primo n. 5) c.p.c., l'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, individuato nell'inefficacia per risoluzione ex art. 1454 cod. civ., nullità per violazione dei minimi tariffari ed inesistenza per intervenuto disconoscimento della convenzione professionale conclusa col Comune di NO il 19.2.1996, che era stata fatta oggetto di disconoscimento da parte del LO e per la quale l'ente pubblico non aveva richiesto la verificazione. Anche tale motivo é inammissibile, in quanto sotto il profilo dell'invocato art. 360 comma primo n. 5) c.p.c., non risultano individuati i fatti storici decisivi che non sarebbero stati considerati, ed allo stesso tempo guardando alla sostanza delle doglianze, difetta l'autosufficienza, in quanto su tutte le questioni indicate la Corte d'Appello di Bari ha compiutamente argomentato, in particolare spiegando che nessuna specifica domanda di risoluzione di diritto della convenzione col Comune di NO era stata avanzata dall'avv. LO, per cui in assenza di domanda, nessun effetto poteva essere fatto discendere dalla diffida ad adempiere la convenzione del LO asseritamente rimasta inadempiuta dall'ente pubblico e che non vi era stato un disconoscimento specifico e tempestivo della convenzione del 19.2.1996 da parte del LO, ed il ricorrente non si confronta con le motivazioni addotte dall'impugnata sentenza, limitandosi a riproporre pedissequamente le proprie tesi in argomento senza addurre argomenti critici contro quelle motivazioni. Con l'undicesimo motivo il ricorrente lamenta, in relazione all'art. 360 comma primo n. 3) c.p.c., la violazione di legge dell'art. 1454 cod. civ., relativo alla risoluzione di diritto della convenzione per l'inerzia serbata dal Comune di NO, nonostante la diffida ad 12 di 20 adempiere ricevuta del 17.4.2003 e l'ulteriore diffida del 30.7.2004. Tale motivo é inammissibile per difetto di specificità, in quanto non si confronta con la motivazione addotta sul punto dall'impugnata sentenza, che ha rilevato come il LO non abbia mai avanzato in primo grado l'indispensabile domanda di accertamento della risoluzione di diritto della convenzione professionale del 19.2.1996 conclusa col Comune di NO per non avere lo stesso dato seguito alla sua diffida ad adempiere, ed il ricorrente non ha mai sostenuto di avere avanzato una domanda giudiziale in tal senso. Il ricorrente, in realtà, pur invocando un'insussistente violazione di legge riferita all'art. 1454 cod. civ., punta ad ottenere inammissibilmente dalla Suprema Corte, giudice di legittimità, una diversa ricostruzione dei fatti attraverso la rivalutazione del materiale istruttorio, che pervenga ad accertare la risoluzione di diritto della convenzione tra le parti del 19.2.1996, che non é stata tempestivamente richiesta dal LO. Col 12° motivo il ricorrente lamenta, in relazione all'art. 360 comma primo n.5) c.p.c., l'omesso esame da parte della Corte d'Appello di Bari della circostanza che il Comune di NO, non corrispondendo al LO neppure le somme ritenute dovute in base alla convenzione professionale del 19.2.1996, lo avrebbe costretto a promuovere il giudizio per il pagamento delle sue spettanze, per cui si sarebbe dovuto condannare in base all'art. 6 del D. Lgs. n.231/2002 alla rifusione delle spese di lite. Anche tale motivo é inammissibile, in quanto non risultano individuati i fatti storici decisivi che non sarebbero stati considerati, e non ci si confronta con le motivazioni dell'impugnata sentenza, che ha ritenuto già liquidati i diritti previsti dalle tariffe forensi ed i compensi spettanti all'avv. LO per il giudizio davanti al TAR Puglia nella misura prevista dalla convenzione del 19.2.1996, non potendosi poi pretendere dalla Suprema Corte, giudice di legittimità 13 di 20 e non del fatto, un riconteggio degli importi avulso da violazioni normative. Col 13° motivo il ricorrente lamenta, in relazione all'art. 360 comma primo n.3) c.p.c., la violazione degli articoli 16 e 17 del R.D. 18.11.1923 n. 2440, riproponendo la doglianza del decimo motivo di appello, per avere la Corte d'Appello di Bari respinto l'eccezione di nullità della convenzione professionale del 19.2.1996, per mancanza di sottoscrizione dell'avvocato LO, e quindi della forma scritta richiesta ad substantiam, e per violazione dei minimi tariffari. Nella parte in cui tale motivo lamenta il vizio di forma scritta della convenzione del 19.2.1996 é inammissibile per difetto di autosufficienza, in quanto non si confronta con la motivazione addotta dall'impugnata sentenza sul decimo motivo di appello, che pur non negando il principio della necessaria forma scritta dei contratti della Pubblica Amministrazione, e pur non menzionando espressamente le pertinenti sentenze della Suprema Corte, ha richiamato l'orientamento consolidato della giurisprudenza della stessa che considera soddisfatto il requisito della forma scritta ad substantiam per i contratti di patrocinio legale della Pubblica Amministrazione (comprensivi della prestazione da eseguire, delle parti del giudizio e del relativo compenso) mediante il rilascio al difensore ai sensi dell'art. 83 c.p.c. con atto pubblico, o scrittura privata autenticata, di una procura generale alle liti purché in essa sia puntualmente fissato l'ambito delle controversie per le quali opera, ed ha evidenziato che nella specie la procura ad litem per il giudizio amministrativo davanti al TAR Puglia era stata validamente rilasciata dal Sindaco del Comune di NO all'avvocato LO sulla base della delibera comunale n. 603 del 1996 e della convenzione del 19.2.1996 ad essa ricollegata, per cui l'avvocato LO dando esecuzione al mandato aveva accettato quanto 14 di 20 previsto in quella delibera e nella collegata convenzione in punto di determinazione del corrispettivo dovutogli. In tema di forma scritta ad substantiam dei contratti della P.A., infatti, "il requisito è soddisfatto, nel contratto di patrocinio, con il rilascio al difensore della procura ai sensi dell'art. 83 c.p.c., atteso che l'esercizio della rappresentanza giudiziale tramite la redazione e la sottoscrizione dell'atto difensivo perfeziona, mediante l'incontro di volontà fra le parti, l'accordo contrattuale in forma scritta, rendendo così possibile l'identificazione del contenuto negoziale ed i controlli dell'autorità tutoria" (Cass. n. 21007/2019; Cass. n. 2266/2012; Cass. n. 8500/2004). In particolare attraverso il meccanismo del collegamento della procura firmata dal legale e dal legale rappresentante dell'ente pubblico, e del richiamo alla delibera che aveva autorizzato la difesa giudiziale dell'ente pubblico, e che a sua volta richiamava la convenzione determinativa dei compensi del professionista per una pluralità di incarichi, é stato ritenuto valido sotto il profilo della forma, per accettazione tacita, il contratto di patrocinio, autonomo rispetto alla convenzione richiamata, dalle sentenze 11.11.2021 n. 33453 e n.33455 e dalla sentenza 9.11.2021 n. 32802 della Corte di Cassazione, ed anche nel caso in esame l'autonomo contratto di patrocinio, del quale solo rileva in questa causa la validità, non essendo stata autonomamente impugnata la convenzione del 19.2.1996 del Comune di NO, alla quale si é fatto solo rinvio per relationem nel contratto di patrocinio per la determinazione del compenso del professionista e della quale peraltro il LO, per sua ammissione, aveva sollecitato l'adempimento tramite diffida, ha soddisfatto il requisito della forma scritta. Nella parte in cui col motivo si lamenta la violazione dei minimi tariffari, l'impugnata sentenza ha compiutamente motivato il rigetto del relativo motivo di appello, da un lato richiamando la giurisprudenza della Suprema Corte sui limiti temporali di 15 di 20 applicabilità del principio dell'inderogabilità dei minimi tariffari (Cass. 6.4.2018 n. 8539), secondo la quale il principio dell'inderogabilità dei minimi tariffari, stabilito dall'art. 24 della L.13.6.1942 n.794, sugli onorari di avvocato e procuratore per prestazioni giudiziali in materia civile, comportava la nullità delle convenzioni stipulate tra una parte ed il proprio legale, ove esse contemplassero una rinuncia totale o parziale ai suddetti minimi, posta in essere strumentalmente per violare la norma imperativa, a meno che non risultasse una causa gratuita - in tutto o in parte - per ragioni varie, oltre che di amicizia e parentela, anche di semplice convenienza, ovvero sussistessero motivi meritevoli di tutela tali da escludere ogni possibilità di conseguire maggiori vantaggi economici attraverso un accaparramento della clientela in ipotesi, come quella in esame di attività difensiva esauritasi nel 2004, di prestazioni svolte in epoca antecedente alla modifica dell'art. 2233 cod. civ. e del D.L. n. 1 del 2012, e dall'altro escludendo che nel caso esaminato vi fosse stata una rinuncia anche solo parziale ai minimi tariffari, essendo previsti nella richiamata convenzione professionale del 19.2.1996 un compenso mensile forfettario per le attività giudiziali e stragiudiziali del professionista incaricato di £ 5.833.333 (pari ad € 3.012,67 oltre accessori), oltre a £ 500.000 (pari ad € 258,23) per rimborso spese, salvo conguaglio, per la durata dell'incarico, ed all'art. 8, per i giudizi ancora pendenti alla cessazione della convenzione, la liquidazione degli onorari in misura superiore del 20% ai minimi tariffari. Col motivo fatto valere il ricorrente pretenderebbe poi inammissibilmente dalla Suprema Corte, giudice di legittimità, una nuova e diversa valutazione in fatto delle risultanze istruttorie rispetto a quella compiuta dall'impugnata sentenza, che porti a ritenere violati dalla convenzione oggetto di causa i minimi tariffari. Col 16° motivo il ricorrente lamenta, in relazione all'art. 360 comma primo n.5) c.p.c., l'omesso esame di un fatto decisivo 16 di 20 oggetto di discussione tra le parti, individuato nel fatto che l'impugnata sentenza non avrebbe considerato che la convenzione professionale del 19.2.1996, prorogata con le delibere della Giunta comunale n. 284/1996, 486/1996 e 691/1996, aveva cessato di produrre i suoi effetti il 15.6.1997, e non poteva quindi essere applicata alle attività difensive dell'avv. LO svolte successivamente. Anche tale motivo é inammissibile sia in quanto non attinge fatti storici che non siano stati considerati, sia in quanto difetta di autosufficienza, perché l'impugnata sentenza ha spiegato che la convenzione prevedeva all'art. 8 l'applicazione dei minimi tariffari maggiorati del 20% per le attività difensive svolte appunto dopo la cessazione della convenzione (e delle sue proroghe), ed in relazione a tale motivazione nulla é stato obiettato. Col 17° motivo il ricorrente lamenta, in relazione all'art. 360 comma primo n.5) c.p.c., l'omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti, in quanto l'impugnata sentenza non avrebbe considerato che i diritti per le attività procuratorie erano stabiliti in misura fissa e non erano regolati dalla convenzione professionale. Anche tale motivo é inammissibile sia in quanto non individua il fatto storico del quale sarebbe stata omessa la considerazione richiesto dall'invocato art. 360 comma primo n. 5) c.p.c., sia in quanto non si confronta con la motivazione addotta dalla sentenza impugnata, che confermando la sentenza di primo grado, ha ritenuto già pagato all'avvocato LO quanto dovutogli per i diritti maturati in misura fissa dopo la cessazione della convenzione del 19.2.1996, ed in base a tale convenzione richiamata nell'autonomo contratto di patrocinio per i compensi per le attività difensive svolte sempre dopo quella cessazione nel giudizio davanti al TAR Puglia, parametrate ai minimi professionali aumentati del 20%, per cui non ha negato la spettanza dei diritti in misura fissa. 17 di 20 Non può poi essere preteso dalla Suprema Corte, giudice di legittimità, un riesame di fatto degli importi liquidati, per verificare se nella somma ritenuta pagata dal Comune di NO fossero ricompresi anche i diritti spettanti in misura fissa. Col 18° motivo il ricorrente lamenta, in relazione all'art. 360 comma primo n.5) c.p.c., l'omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti, individuato nella ritenuta inapplicabilità del D. Lgs. n. 231/2002 agli interessi di mora automatici spettanti agli avvocati sui compensi professionali dovuti, ancorché il cosiddetto Decreto Bersani fosse attuativo della direttiva self executing 2000/35/CE. Tale motivo che ancora una volta attiene ad una presunto error in iudicando per violazione di legge, con conseguente erroneità del richiamo all'art. 360 comma primo n. 5) c.p.c., é inammissibile per difetto di autosufficienza, perché non si confronta con la motivazione dell'impugnata sentenza, che ha espressamente argomentato l'inapplicabilità nella specie del D. Lgs. n.231/2002 in quanto le attività difensive svolte dall'avv. LO nel giudizio amministrativo davanti al TAR Puglia oggetto della richiesta di compenso si erano esaurite nel 2004, ben prima dell'entrata in vigore del D. Lgs. n.231/2002 e le tariffe forensi all'epoca vigenti (DM 5.10.1994 e 8.4.2004) non prevedevano, a differenza della precedente regolamentazione, la rivalutazione monetaria e gli interessi. Col 19° motivo il ricorrente lamenta, in relazione all'art. 360 comma primo n.5) c.p.c., l'omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti, individuato nella circostanza che il giudizio amministrativo per il quale l'avvocato LO aveva chiesto il compenso rientrava tra quelli per i quali il professionista il 29.12.2005 aveva accettato con missiva l'importo totale di €100.738,57, a seguito della ricognizione di debito e della proposta transattiva in pari data fatta dal dirigente del settore affari legali 18 di 20 del Comune di NO, dotato di un autonomo ruolo decisionale all'interno dell'ente territoriale ex art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000, proposta proveniente dal fax del Sindaco del Comune di NO, documenti disconosciuti dall'ente pubblico solo con la comparsa di risposta del 30.1.2008 e non nella memoria di replica ex art. 184 c.p.c. ed in modo generico ed impreciso. Anche tale motivo é inammissibile in quanto non individua un fatto storico decisivo oggetto di discussione tra le parti che non sarebbe stato considerato, posto che a pagina 9 la sentenza impugnata, confermando quella di primo grado, ha espressamente indicato che il suddetto atto transattivo non si é validamente formato, in quanto non vi é traccia di approvazione dello stesso da parte della Giunta municipale del Comune di NO, né del coinvolgimento degli organi contabili competenti, oltre ad essere stato prodotto in copia priva di qualsivoglia sottoscrizione riferibile al legale rappresentante dell'ente pubblico, si trattasse del Sindaco, o del dirigente di settore delegato. Col 20° motivo, formulato alla pagina 70 del ricorso, ed erroneamente indicato col numero 18), il ricorrente lamenta, in relazione all'art. 360 comma primo n.5) c.p.c., l'omesso esame di un fatto decisivo, che nella confusa articolazione del motivo compiuta, infarcita di richiami alla giurisprudenza in tema di imputazione di pagamento privi di specifico riferimento al caso in esame, sembrerebbe essere rappresentato dalla mancata imputazione dei pagamenti documentati dal Comune di NO e disconosciuti dal LO a crediti di quest'ultimo non meglio precisati, diversi da quello oggetto del presente giudizio. Tale ultimo motivo é inammissibile in quanto non individua in quale atto specifico ed in che termini precisi tale diversa imputazione dei pagamenti documentati dal Comune di NO sarebbe stata invocata dal creditore LO, trattandosi di questione confusamente rappresentata per la prima volta in sede di 19 di 20 legittimità e quindi tardivamente (vedi sull'inammissibilità delle questioni di diritto che postulino accertamenti di fatto sollevate per la prima volta in sede di legittimità Cass. 12.6.2018 n. 15196). L'inammissibilità di tutti e venti i motivi di ricorso proposti, la non conformità del ricorso per la sua ingiustificata lunghezza (75 pagine) al protocollo d'intesa sottoscritto con l'Ordine degli Avvocati, la ripetuta erronea invocazione dell'art. 360 comma primo n. 5) c.p.c. in totale difformità rispetto al testo vigente, che impone l'individuazione di un preciso fatto storico oggetto di discussione tra le parti che non sia stato considerato, e non può essere utilizzato per riproporre acriticamente tutte le questioni di fatto e giuridiche che già siano state affrontate e risolte dai giudici di merito in senso negativo per il ricorrente, allo scopo di ottenere un terzo grado di giudizio di merito, la ripetuta invocazione di norme di legge non ancora in vigore all'epoca dell'esaurimento dell'attività difensiva svolta per la quale si é richiesto il compenso, la ripetuta mancata considerazione nell'articolazione dei motivi delle complete motivazioni riportate nella sentenza impugnata, confortate da richiami alla giurisprudenza della Suprema Corte più che consolidata, e la riproposizione pedissequa di motivi già fatti valere nell'atto di appello, dimostrano che il ricorso é stato proposto, se non con mala fede, quanto meno senza l'ordinaria diligenza volta all'acquisizione della consapevolezza dell'infondatezza della domanda, e quindi con colpa grave (vedi in tal senso sull'elemento soggettivo della fattispecie dell'art. 96 comma 3° c.p.c. Cass. sez. un. 13.9.2018 n. 22405), e giustificano, in linea anche con la richiesta della Procura Generale, la condanna di LO PI al risarcimento danni ex art. 96 comma 3° c.p.c., che si quantificano equitativamente a favore del Comune di NO in misura pari all'importo dei compensi liquidati. 20 di 20 Le spese del giudizio di legittimità, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza e vanno poste a carico del ricorrente. Occorre dare atto che sussistono i presupposti processuali di cui all’art. 13 comma 1-quater D.P.R. n. 115/2002 per imporre un ulteriore contributo unificato a carico del ricorrente, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione, dichiara inammissibile il ricorso e condanna LO PI al pagamento in favore del Comune di NO delle spese processuali del giudizio di legittimità, liquidate in € 200,00 per spese ed € 3.000,00 per compensi, oltre IVA, CA e rimborso spese generali del 15%, ed al risarcimento danni ex art. 96 comma 3° c.p.c. in favore del medesimo, liquidati equitativamente in €3.000,00. Visto l'art. 13 comma 1-quater D.P.R. n.115/2002 dà atto che sussistono i presupposti per imporre un ulteriore contributo unificato a carico del ricorrente, se dovuto. Così deciso nella camera di consiglio del 22.2.2024