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Sentenza 12 giugno 2024
Sentenza 12 giugno 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 12/06/2024, n. 720 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 720 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2024 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI
VERBALE DI UDIENZA
Il giorno 12/06/2024 all'udienza tenuta dalla dott.ssa Rosalia Russo
Femminella, in funzione di Giudice monocratico, viene chiamata la causa iscritta al N. 209 /2020 R.G. promossa
DA
, rappresentata e difesa per procura in atti dall'avv. Parte_1
CAFARELLI MELITA
ATTORE
CONTRO
Controparte_1 C.F._1
CONVENUTO CONTUMACE avente per OGGETTO: Responsabilita professionale
Sono comparsi: l'avv. Melita Cafarelli, la quale precisa le conclusioni riportandosi a tutto quanto chiesto, dedotto ed eccepito in atti e verbali di causa con il rigetto di tutte le contrarie istanze, eccezioni e difese e con vittoria di spese e compensi e discute la causa.
IL GIUDICE ISTRUTTORE pronuncia, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, la seguente
SENTENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Con atto di citazione, regolarmente notificato, ha convenuto Parte_1
in giudizio , per sentire accogliere le seguenti conclusioni: Controparte_1
1) In via principale dichiarare la responsabilità di la quale Controparte_1
agendo con negligenza, imprudenza ed imperizia, ha cagionato un danno patrimoniale al sig. pari ad Euro 43.150,60; Parte_1
1 2) per l'effetto condannare al pagamento della somma pari Controparte_1
Euro 43.150,60 o nella misura maggiore o minore che Codesto Tribunale riterrà opportuna;
In ogni caso, con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio con rimborso spese generali al 15 %, maggiorati dei contributi fiscali e previdenziali, come per legge.
In via istruttoria si chiede che il Giudice adito voglia disporre la nomina di
CTU, al fine di accertare l'esatto ammontare del danno patrimoniale patito dal sig. . Parte_1
A sostegno della domanda ha allegato di avere conferito incarico alla CP_1
di consulenza del lavoro;
che nel corso del tempo, ha riscontrato delle irregolarità nell'attività dei per quanto riguarda la Organizzazione_1
Consulenza del Lavoro per il periodo 2010 – luglio 2014 ed esattamente nel calcolo, in busta paga, delle indennità previste per i dipendenti;
che in conseguenza di ciò ha messo in mora la consulente del lavoro con lettera del
12.03.2015 contestando che erano stati ravvisati degli errori nella predisposizione delle buste paga dei dipendenti della ditta con conseguente aumento sia degli importi versati ai medesimi dipendenti sia degli importi versati a titolo di tributi e tasse;
che la ha riconosciuto di aver CP_1
commesso degli errori e ha provveduto a denunciare il sinistro alla Compagnia
Assicurativa che, in particolare, gli errori sarebbero scaturiti dal fatto CP_2
che per i dipendenti assunti con contratto part – time era stato applicato il
C.C.N.L. applicato previsto in materia di Servizi Postali in Appalto e, nello sviluppare le buste paga, le varie indennità (come Mensa, Presenza, ecc.) sono state calcolate per i giorni lavorativi e non per le ore effettivamente svolte;
che per circa nove dipendenti è stata inserita nella busta paga l'indennità di vestiario, non dovuta;
che l'errore commesso ha determinato una spesa non dovuta da parte del sig. pari ad Euro 34.513,00; che, per la medesima Parte_1
attività, in data 26.08.2014 ha richiesto di assumere il lavoratore Parte_2
a tempo determinato sino al 30.09.2014 allo scopo di sostituire un
[...]
lavoratore momentaneamente assente, mentre l'assunzione è stata fatta a tempo
2 indeterminato, impedendo così al lavoratore di percepire la NASPI – dal momento in cui non ha più prestato l'attività lavorativa – risultando assunto senza però percepire alcuna retribuzione, di talché è stato raggiunto un accordo transattivo per il pagamento al lavoratore di € 8.637,00, versati per la metà dalla la quale aveva riconosciuto il proprio errore;
ciò posto, previo CP_1
accertamento della responsabilità della professionista nello svolgimento dell'incarico, ha chiesto il risarcimento di € 43.150,60 per come indicato nella denuncia di sinistro.
La convenuta non si è costituita.
Risulta documentalmente provata l'inadempienza della professionista. Si veda, in particolare, la pec inoltrata alla compagnia assicurativa per l'apertura del sinistro, in cui la stessa afferma di avere errato nella compilazione CP_1
delle buste paga e nella procedura di assunzione del lavoratore . Parte_2
La richiesta risarcitoria pertanto può trovare accoglimento.
La pretesa deve, tuttavia, essere ridotta, atteso che, per come allegato da parte attrice, la convenuta ha pagato la metà dell'importo convenuto a titolo transattivo con il . Parte_2
Per quanto precede la convenuta va condannata al pagamento, in favore di parte attrice, di € 38.831,50, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Definitivamente decidendo, così provvede: nella contumacia di , condanna la stessa al pagamento, in Controparte_1
favore di parte attrice, di € € 38.831,50, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo;
condanna la convenuta al pagamento, in favore di parte attrice, di € 545,00 per spese ed € 3.809,00 per compensi, oltre spese generali, iva e cpa come per legge.
Il Giudice
Rosalia Russo Femminella
3
VERBALE DI UDIENZA
Il giorno 12/06/2024 all'udienza tenuta dalla dott.ssa Rosalia Russo
Femminella, in funzione di Giudice monocratico, viene chiamata la causa iscritta al N. 209 /2020 R.G. promossa
DA
, rappresentata e difesa per procura in atti dall'avv. Parte_1
CAFARELLI MELITA
ATTORE
CONTRO
Controparte_1 C.F._1
CONVENUTO CONTUMACE avente per OGGETTO: Responsabilita professionale
Sono comparsi: l'avv. Melita Cafarelli, la quale precisa le conclusioni riportandosi a tutto quanto chiesto, dedotto ed eccepito in atti e verbali di causa con il rigetto di tutte le contrarie istanze, eccezioni e difese e con vittoria di spese e compensi e discute la causa.
IL GIUDICE ISTRUTTORE pronuncia, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, la seguente
SENTENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Con atto di citazione, regolarmente notificato, ha convenuto Parte_1
in giudizio , per sentire accogliere le seguenti conclusioni: Controparte_1
1) In via principale dichiarare la responsabilità di la quale Controparte_1
agendo con negligenza, imprudenza ed imperizia, ha cagionato un danno patrimoniale al sig. pari ad Euro 43.150,60; Parte_1
1 2) per l'effetto condannare al pagamento della somma pari Controparte_1
Euro 43.150,60 o nella misura maggiore o minore che Codesto Tribunale riterrà opportuna;
In ogni caso, con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio con rimborso spese generali al 15 %, maggiorati dei contributi fiscali e previdenziali, come per legge.
In via istruttoria si chiede che il Giudice adito voglia disporre la nomina di
CTU, al fine di accertare l'esatto ammontare del danno patrimoniale patito dal sig. . Parte_1
A sostegno della domanda ha allegato di avere conferito incarico alla CP_1
di consulenza del lavoro;
che nel corso del tempo, ha riscontrato delle irregolarità nell'attività dei per quanto riguarda la Organizzazione_1
Consulenza del Lavoro per il periodo 2010 – luglio 2014 ed esattamente nel calcolo, in busta paga, delle indennità previste per i dipendenti;
che in conseguenza di ciò ha messo in mora la consulente del lavoro con lettera del
12.03.2015 contestando che erano stati ravvisati degli errori nella predisposizione delle buste paga dei dipendenti della ditta con conseguente aumento sia degli importi versati ai medesimi dipendenti sia degli importi versati a titolo di tributi e tasse;
che la ha riconosciuto di aver CP_1
commesso degli errori e ha provveduto a denunciare il sinistro alla Compagnia
Assicurativa che, in particolare, gli errori sarebbero scaturiti dal fatto CP_2
che per i dipendenti assunti con contratto part – time era stato applicato il
C.C.N.L. applicato previsto in materia di Servizi Postali in Appalto e, nello sviluppare le buste paga, le varie indennità (come Mensa, Presenza, ecc.) sono state calcolate per i giorni lavorativi e non per le ore effettivamente svolte;
che per circa nove dipendenti è stata inserita nella busta paga l'indennità di vestiario, non dovuta;
che l'errore commesso ha determinato una spesa non dovuta da parte del sig. pari ad Euro 34.513,00; che, per la medesima Parte_1
attività, in data 26.08.2014 ha richiesto di assumere il lavoratore Parte_2
a tempo determinato sino al 30.09.2014 allo scopo di sostituire un
[...]
lavoratore momentaneamente assente, mentre l'assunzione è stata fatta a tempo
2 indeterminato, impedendo così al lavoratore di percepire la NASPI – dal momento in cui non ha più prestato l'attività lavorativa – risultando assunto senza però percepire alcuna retribuzione, di talché è stato raggiunto un accordo transattivo per il pagamento al lavoratore di € 8.637,00, versati per la metà dalla la quale aveva riconosciuto il proprio errore;
ciò posto, previo CP_1
accertamento della responsabilità della professionista nello svolgimento dell'incarico, ha chiesto il risarcimento di € 43.150,60 per come indicato nella denuncia di sinistro.
La convenuta non si è costituita.
Risulta documentalmente provata l'inadempienza della professionista. Si veda, in particolare, la pec inoltrata alla compagnia assicurativa per l'apertura del sinistro, in cui la stessa afferma di avere errato nella compilazione CP_1
delle buste paga e nella procedura di assunzione del lavoratore . Parte_2
La richiesta risarcitoria pertanto può trovare accoglimento.
La pretesa deve, tuttavia, essere ridotta, atteso che, per come allegato da parte attrice, la convenuta ha pagato la metà dell'importo convenuto a titolo transattivo con il . Parte_2
Per quanto precede la convenuta va condannata al pagamento, in favore di parte attrice, di € 38.831,50, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Definitivamente decidendo, così provvede: nella contumacia di , condanna la stessa al pagamento, in Controparte_1
favore di parte attrice, di € € 38.831,50, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo;
condanna la convenuta al pagamento, in favore di parte attrice, di € 545,00 per spese ed € 3.809,00 per compensi, oltre spese generali, iva e cpa come per legge.
Il Giudice
Rosalia Russo Femminella
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