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Sentenza 19 marzo 2025
Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 19/03/2025, n. 402 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 402 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Carla Hubler - Presidente rel. -
Dott. Immacolata Cozzolino - Giudice -
Dott. Ivana Sassi - Giudice - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 17438 del Ruolo Generale dell'Anno 2024, avente per oggetto: separazione consensuale ex art. 158 c.c e 473 bis.51 cpc
DI rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Parte_1
SECONDINA ABETE presso cui elettivamente domicilia
E
rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. FABIANA Controparte_1
LOPARCO presso cui elettivamente domicilia
RICORRENTI con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso come in atti.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 09/10/2024 e Parte_1 CP_1
premettendo di aver contratto matrimonio in NAPOLI il 12/07/2012 e che dall'unione
[...]
era nata il [...], rappresentavano la volontà di separarsi in quanto vivevano una insanabile Per_1
situazione di contrasto che aveva reso non più tollerabile la loro convivenza, con il conseguente venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 51 cpc.
1 Con decreto di fissazione udienza, il Giudice relatore, tra l'altro, onerava le parti ad integrare la documentazione depositata e le invitava ad indicare i giorni infrasettimanali in cui il genitore non collocatario avrebbe esercitato il diritto di visita nei confronti della minore. Le parti procedevano al deposito di ulteriore documentazione e, per l'udienza del 23.1.25, pervenivano note di trattazione scritta nell'interesse di entrambe le parti, con allegata dichiarazione sottoscritta dalle stesse, nella quale i ricorrenti si avvalevano della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, dichiaravano di non volersi riconciliare e di confermare la volontà di separarsi alle condizioni di cui al ricorso e precisavano la calendarizzazione delle visite padre-minore. Il
Tribunale, raccolte le conclusioni del PM, si riservava la decisione.
La domanda è fondata e merita accoglimento in quanto si sono realizzate le condizioni di cui all'art.151 c.c.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni, con le precisazioni da ultimo contenute nella dichiarazione sottoscritta allegata alle note per l'udienza del 23.1.25:
“1) I coniugi vivranno separati, fermo restando l'obbligo di comunicare eventuali mutamenti di residenza o domicilio e di assumere un comportamento di reciproco rispetto;
2) La figlia resta affidata, congiuntamente, ad entrambi i coniugi con residenza Per_1 privilegiata presso la madre, la quale continuerà a risiedere nella casa coniugale sita in Napoli alla Via Orsolone a Santacroce n. 42, condotta in locazione;
3) Tale immobile, unitamente agli arredi resteranno nella totale disponibilità della Sig.ra
[...] la quale ne sosterrà tutte le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria;
CP_1
4) Per il mantenimento della figlia , il Sig. corrisponderà il primo Per_1 Parte_1 di ogni mese alla Sig.ra la somma di euro 550,00 che saranno versati in contanti e/o su CP_1
PostePay intestata alla Sig.ra oltre il 50% delle spese straordinarie (previamente CP_1 concordate) mediche, scolastiche, ludiche, sportive, intendendo come tali quelle indicate nel Protocollo d'intesa tra il Coa Napoli e il Tribunale di Napoli, ad eccezione di quelle relative all'alloggio, vitto ed abbigliamento che resteranno a carico del genitore convivente;
5) L'assegno unico spettante per la figlia sarà interamente incassato dalla Sig.ra Per_1 [...]
CP_1
6) Il Sig. potrà frequentare la figlia anche tutti i giorni al fine di mantenere vivo il Parte_1 rapporto con quest'ultima, essere partecipe della sua quotidianità e quindi sempre presente nella sua vita. Potrà inoltre, previo accordo con la madre, vedere e tenere con sé la figlia a fine Per_1 settimana alterni (sabato e domenica) prelevandola e riaccompagnandola presso l'abitazione della madre.
Previo accordo con la madre, il Sig. accompagnerà la figlia a scuola almeno Parte_1 Per_1 due volte a settimana in giorni prestabiliti.
2 La figlia trascorrerà almeno due settimane di vacanze estive con il padre, preferibilmente nei mesi di luglio e/o agosto che i coniugi concorderanno entro il mese di maggio.
La figlia trascorrerà le principali festività (Natale, Capodanno, Epifania, Pasqua, Lunedì Per_1 dell'Angelo e Compleanno) alternativamente con la madre e col padre, concordando di anno in anno l'organizzazione più congeniale alle esigenze della minore;
I coniugi si impegnano sin da adesso affinché le decisioni più rilevanti Parte_2 riguardanti la crescita, l'educazione e la salute della propria figlia, saranno adottate di comune accordo, garantendo a quest'ultima armonia e serenità, evitando al contempo intromissioni di terzi nelle predette scelte;
in caso di dissenso tra i coniugi in merito a specifiche decisioni, sarà tenuto conto anche della volontà e soprattutto delle esigenze della figlia;
7) I coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e, pertanto, rinunciano, reciprocamente a qualsivoglia assegno di mantenimento;
8) I ricorrenti hanno comunque definito ogni e qualsiasi precedente rapporto economico tra loro
e dichiarano, anche in via transattiva, di non aver nulla a pretendere reciprocamente, per qualsiasi titolo o causa. La Sig.ra dichiara di aver emesso a favore della minore CP_1 Per_1 buoni fruttiferi vincolati fino al raggiungimento della maggiore età per un importo pari ad euro
9.500,00 giacenti sul libretto postale 000051859878;
9) Relativamente al finanziamento stipulato dalla Sig.ra con l'istituto di credito CP_1
finalizzato all'acquisto dell'autovettura ad uso esclusivo del Sig. , Fiat CP_2 Parte_1
500 X - numero di targa FF181NF, resta ad esclusivo carico di quest'ultimo, il quale corrisponderà tempestivamente i restanti ratei fino all'estinzione dello stesso finanziamento;
10) Le parti prestano reciproco consenso al rilascio ed al rinnovo del passaporto;
11) I coniugi si impegnano ad una positiva collaborazione per una gestione coesa della genitorialità e per incrementare la serenità psicologica della minore;
”
Nella dichiarazione allegata alle note per l'udienza cartolare del 23.1.25, le parti hanno precisato:
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (affidamento dei figli, poteri di visita, assegni di mantenimento e assegnazione della casa familiare) di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, e rispondenti agli interessi della minore, il Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione.
3 Ai sensi dell'art. 473-bis.4 non si è proceduto all'ascolto della minore, non ritenuto necessario atteso l'accordo dei genitori conforme ai suoi interessi.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
a) pronunzia la separazione personale dei coniugi e Parte_1
atto n. 66, parte II, s. A, sez. AR, reg. Atti Matrimonio anno 2012); Controparte_1
b) omologa le condizioni necessarie di cui in motivazione;
c) prende atto delle ulteriori pattuizioni;
d) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di NAPOLI per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. D)
D.P.R 3.11.2000 n.396 (Ordinamento dello Stato Civile);
e) nulla per le spese.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 24/01/2025
Il Presidente estensore
Dott. Carla Hubler
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