Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Varese, sentenza 29/05/2025, n. 284 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Varese |
| Numero : | 284 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 712/2025 SEPARAZIONE PERSONALE
SU RICORSO CONGIUNTO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VARESE
SEZIONE I CIVILE
riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Elena FUMAGALLI PRESIDENTE
Dott.ssa Arianna CARIMATI GIUDICE
Dott.ssa Elisabetta DONELLI GIUDICE
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa R.G. n. 712/2025, promossa con ricorso depositato il 20 febbraio 2025 da:
1) Parte_1
nata a [...], il [...], residente in [...]
C.F. C.F._1
e
2) Parte_2 nato a [...], il [...], residente in [...],
C.F. C.F._2 entrambi con l'Avv. Giacomo Garancini del Foro di Varese
i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in Comabbio in data 21 luglio 2014,
(anno 2014 atto n. 3 Parte I) con i seguenti figli maggiorenni:
nata il [...]. Persona_1
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, con ricorso depositato in data 20 febbraio 2025 richiedevano pronuncia di separazione personale alle seguenti condizioni:
1) i coniugi vivranno separati nel reciproco rispetto:
2) il sig. verserà a titolo di contributo al mantenimento della Parte_2 figlia , maggiorenne non autosufficiente, la somma di euro 750,00= Per_1 mensili, somma che sarà versata alla signora entro il giorno 5 Parte_1 pagina1 di 2
3) il sig. terrà a proprio carico l'80% delle spese extra Parte_2 assegno relative alla figlia, determinate ed individuate secondo il protocollo del
Tribunale di Varese;
4) a titolo di contributo al mantenimento della moglie, il sig. Parte_2 verserà alla stessa la somma di euro 750,00= mensili, somma che sarà versata alla anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese, e sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat, costo vita, tenendo come base il numero indice relativo al 75%.
Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., venivano depositate note scritte contenenti quanto indicato nel decreto di fissazione e veniva data comunicazione al
Pubblico Ministero ex artt. 70, 71 e 473bis.51 comma 3 c.p.c.
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di omologa della separazione personale;
infatti, la domanda congiunta dei coniugi indica compiutamente le condizioni inerenti i rapporti personali ed economici.
Il Tribunale stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze anche per quanto concerne le questioni economiche ed in particolare il mantenimento/supporto economico della figlia, maggiorenne ma non autosufficiente, sino alla sua indipendenza economica.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di Varese, Sezione I civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
OMOLOGA per ogni effetto di legge la separazione personale, in relazione al matrimonio contratto dai coniugi in Comabbio (VA), in data 21 luglio 2014, con atto trascritto nei
Registri dello stato civile del Comune di Comabbio (anno 2014 atto n. 3 Parte I) alle condizioni stabilite dalle parti, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte;
DÀ ATTO che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza.
MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, al competente Ufficiale di Stato Civile perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Varese, nella Camera di Consiglio del 22 maggio 2025.
Il Presidente Relatore
Dott.ssa Elena FUMAGALLI
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione.
In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 l. 196\03 s.m.i.
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