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Sentenza 7 maggio 2025
Sentenza 7 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 07/05/2025, n. 395 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 395 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE PER LE CONTROVERSIE DI LAVORO
Il Giudice dott.ssa ANNA MENEGAZZO ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE AI SENSI DELL'ART. 429 c.p.c.
Nella controversia iscritta al n. 2373/2023 R.G., promossa con ricorso depositato in data
29.12.2023
da
, Parte_1
- ricorrente –
rappresentata e difesa dall'Avv. CANCELLIER ENRICO, come da mandato in calce al ricorso,
con domicilio eletto presso il suo studio in San Donà di Piave (VE), Galleria Leon Bianco 1,
con tro
, in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1
– resistente -
rappresentata e difesa dall'Avv. SAITTA SEBASTIANO, come da mandato in calce alla comparsa di costituzione, con domicilio eletto presso il suo studio in Via Gorghi 5, Udine
O G G ETTO : qual i fi cazi one .
CONCLUS IONI
Per parte ricorrente:
A) in via principale:
1 accertata e dichiarata, in via preliminare e in ogni caso: I) la natura simulata del rapporto di collaborazione intercorso in forza delle fatture sub docc. 2, 3 e 4 in luogo di un effettivo rapporto di lavoro continuativo e subordinato iniziato nel giugno 2020 presso l'hotel “Villa Giulietta” di
Fiesso D'Artico; II) la natura simulata dell'inquadramento contrattuale di CNL turismo livello 7
indicato in busta paga in luogo del contratto CNL turismo livello 3, corrispondente quest'ultimo alle mansioni in concreto svolte dalla ricorrente;
III) la natura simulata dell'orario “part time”
indicato in busta paga in luogo di un “full time” di 16 ore giornaliere (06-22) con reperibilità 24
ore su 24 giornaliere, senza ferie né festività da giugno 2020 a dicembre 2021, tanto premesso condannare la resistente, applicando il rapporto contrattuale dissimulato ovvero corrispondente a un CNL turismo livello 3, da giugno 2020 a dicembre 2021 per le ore effettivamente lavorate dalla ricorrente, al pagamento di euro 95.156,38 a favore di quest'ultima.
B) in via subordinata:
accertata e dichiarata, in via preliminare e in ogni caso: I) la natura simulata del rapporto di collaborazione intercorso in forza delle fatture sub docc. 2, 3 e 4 in luogo di un effettivo rapporto di lavoro continuativo e subordinato iniziato nel giugno 2020 presso l'hotel “Villa Giulietta” di
Fiesso D'Artico; II) la natura simulata dell'orario “part time” indicato in busta paga in luogo di un
“full time” di 16 ore giornaliere (06-22) con reperibilità 24 ore su 24 giornaliere, senza ferie né
festività da giugno 2020 a dicembre 2021; III) applicato l'inquadramento contrattuale di CNL
turismo livello 7 indicato in busta paga, tanto premesso condannare la resistente, applicando il rapporto contrattuale CNL turismo livello 7, da giugno 2020 a dicembre 2021 per le ore effettivamente lavorate dalla ricorrente, al pagamento di euro 63.695,73 a favore di quest'ultima.
C) in via di estremo ed ulteriore subordine:
accertato e dichiarato che rispetto agli importi esposti nelle buste paga elaborate dalla resistente
(doc. 6) la ricorrente ha ricevuto solo il minor importo risultate dai bonifici (doc. 7), tanto premesso condannare la resistente al pagamento della differenza di euro 7.377,00 a favore della ricorrente.
In ogni caso, spese rifuse.
Per parte resistente:
rigettare le domande avversarie, inammissibili ed infondate in ogni loro parte.
con vittoria di spese ed onorari del giudizio.
2 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. La ricorrente esponeva di avere prestato attività lavorativa a favore della società
resistente dal giugno 2020 al dicembre 2021 nell'ambito di rapporto di lavoro subordinato con orario dalle 6 alle 22 e reperibilità 24 ore su 24 quale tuttofare e responsabile dell'Hotel “Villa Giulietta”, nonostante l'assenza di regolarizzazione e la formalizzazione del rapporto quale consulenza gestionale e pagamento a fattura in un primo periodo, fino all'1.3.2021, ed in seguito con contratto subordinato a part time ed inquadramento al 7°
livello del CCNL. Sosteneva che in relazione all'attività effettivamente prestata avrebbe dovuto essere retribuita, in relazione alle ore effettivamente prestate, con riferimento al livello 3 del CCNL, ed agiva in giudizio in via principale per la condanna della controparte al pagamento di importo di € 95.156,38, ed in subordine – laddove accertato il corretto inquadramento al livello 7 - di € 63.695,73. In estremo subordine chiedeva che fosse condannata a corrisponderle l'importo di € 7.377,00 quale residuo CP_1
dovuto rispetto a quanto previsto contrattualmente ed indicato in busta paga.
2. Costituendosi in giudizio la società convenuta, premesso di avere affittato nel febbraio
2020 il ramo di azienda relativo all'”Hotel Villa Giulietta” di Fiesso d'Artico (VE) da società (SanFrancesco s.r.l.) di cui era legale rappresentante il fratello della ricorrente il qual era anche amministratore di fatto della fino a giugno 2022, negava CP_1
fondatezza alle pretese della , sostenendo che essa aveva svolto attività di Pt_1
collaborazione da novembre 2020 a gennaio 2021, per essere poi assunta a tempo determinato ed il rapporto era proseguito fino alla cessazione della scadenza pattuita, nel dicembre 2021, evidenziando la carenza di deduzioni e offerte di prova in ricorso a proposito del carattere asseritamente simulato del rapporto di consulenza, della mansioni concretamente svolte e della loro riconducibilità ad inquadramento superiore nonché
degli orari effettivi;
lamentava inoltre la mancata esplicitazione delle voci retributive richieste in conteggi non inseriti in ricorso e l'omessa formulazione di richiesta di CTU
3 contabile. Ammetteva la debenza di € 1.500,00 quale importo residuato a credito in base al contratto intercorso tra le parti.
3. La causa veniva istruita mediante assunzione di alcune deposizioni testimoniali, avvenuta alle udienze del 10.7.2024, 6.11.2024 e 5.2.2025. All'udienza del 10.7.2024 parte ricorrente proponeva a controparte la conciliazione della causa a fronte della corresponsione di importo di € 30.000,00, proposta che tuttavia non veniva accettata dalla controparte.
4. La causa perveniva infine in decisione all'udienza odierna, previo deposito di note conclusive.
§ § § § § § § § § § § § §
5. ha corrisposto alla ricorrente sulla base di fatture di novembre 2020, dicembre CP_1
2020 e gennaio 2021 l'importo complessivo di € 4.500,00 (1.500 + 1.500 + 1.500) con causale “compenso forfetario per attività di organizzazione consulenza gestionale” (docc.
2, 3 e 4 ric.); in seguito la risulta assunta con contratto a tempo determinato dal Pt_1
2.3.2021 al 30.9.2021 quale “addetto alla portineria” ed inquadramento al 7° livello del
CCNL settore alberghi – Confcommercio a tempo pieno (doc. 5 ric.), ed il rapporto è
proseguito fino al 31.12.2021 apparentemente sulla base di proroga del contratto (cfr.
buste paga sub doc. ric.).
6. In relazione al periodo giugno 2020-febbraio 2021: per questo periodo non vi è alcuna formalizzazione del rapporto tra le parti, risultano solamente - come già evidenziato - 3
pagamenti effettuati con fattura per “consulenza gestionale” di novembre 2020 , dicembre
2020 e gennaio 2021. Non essendo emersa alcuna evidenza di attività di carattere consulenziale della ricorrente né della documentazione in atti né dall'attività istruttoria orale svolta, deve ritenersi che i pagamenti in questione trovino causa nell'attività
lavorativa svolta dalla ricorrente, tuttavia non vi è prova di una continuità della prestazione né comunque della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato – come chiesto di accertare con il ricorso – atteso che i testimoni hanno fatto riferimento a limitate
4 occasioni in cui si sono recati, peraltro in relazione all'intero periodo di causa, presso l'hotel Villa Giulietta, e nulla è emerso in relazione a modalità di corresponsione e quantificazione del compenso, assoggettamento a direttive datoriali ed al potere disciplinare. In sostanza, non risulta provata l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato né per prova diretta né facendo riferimento ai cd. “indici sintomatici”.
7. Quanto al periodo da marzo 2021 a dicembre 2021, in cui il rapporto venne formalizzato come contratto a tempo determinato con inquadramento al 7° livello del CCNL:
l'istruttoria svolta non consente di ritenere provato né l'espletamento di lavoro straordinario – alcuno dei testi ha potuto riferire l'orario di lavoro specifico della ricorrente, mentre si rileva che il contratto prevedeva l'orario pieno – né che le mansioni svolte in prevalenza corrispondessero a quelle previste per i lavoratori assunti al 3° livello del CCNL e non fossero coerenti con il 7° livello formalmente attribuito, sia per i limiti già evidenziati delle testimonianze assunte sia per mancata allegazione in ricorso delle declaratorie di riferimento – il CCNL neppure risulta prodotto. Si rileva peraltro che nelle buste paga la retribuzione base, coerente con il 7° livello, è integrata mensilmente di un premio di circa € 1.000,00 (per dicembre 2021 di oltre € 1.600,00), tanto che le differenze retributive rivendicate (cfr. conteggi sub docc. 9 e 10 ric.) sono sostanzialmente riferite al lavoro straordinario ed ai mancati riposi, per i quali in ogni caso la prova è
assolutamente insufficiente.
8. E' invece fondata e va accolta la domanda svolta in ricorso in via di estremo subordine,
posto che parte resistente non ha documentato pagamenti coerenti con gli importi dovuti secondo le buste paga, per cui a fronte di importi netti per € 20.377,00 risultano corrisposti solo € 13.000,00 (doc. 7 ric.). Ne consegue che debba essere condannata a CP_1
corrispondere alla ricorrente importo netto di € 7.377,00, oltre alla rivalutazione secondo indici ISTAT ed interessi legali sulla somma via via rivalutata dalle singole scadenze al saldo.
5 9. Le spese di lite sono compensate nella misura della metà atteso il rigetto delle domande svolte in ricorso in via principale ed in via subordinata, e per il residuo – per l'importo di cui al dispositivo – sono poste a carico della società resistente in quanto soccombente, sia pure con riferimento alla domanda svolta in via di estremo subordine.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, ogni contraria istanza disattesa, condanna la società convenuta a corrispondere alla ricorrente l'importo netto di € 7.377,00, oltre alla rivalutazione secondo indici ISTAT ed interessi legali sulla somma via via rivalutata dalle singole scadenze al saldo.
Compensa per metà le spese di lite tra le parti, e condanna altresì parte resistente a rifondere alla ricorrente le spese di lite, che liquida in complessivi € 2.000,00, oltre ad IVA e CPA ed al rimborso forfetario di cui alla legge professionale.
Venezia, 06/05/2025.
Il Giudice del Lavoro
dott. Anna Menegazzo
6