Art. 8. (Modifiche in materia di ICI) 1. All' articolo 3 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 , il comma 2 e' sostituito dal seguente:
"2. Nel caso di concessione su aree demaniali, soggetto passivo e' il concessionario. Per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria, soggetto passivo e' il locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto".
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano ai contratti di locazione finanziaria stipulati dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Note all'art. 8:
- Si riporta il testo dell' art. 3 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 recante «Riordino della finanza degli enti territoriali, a norma dell' art. 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421 », come da ultimo modificato dalla presente legge:
«Art. 3 (Soggetti passivi). - 1. Soggetti passivi dell'imposta sono il proprietario di immobili di cui al comma 2 dell'art. 1, ovvero il titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie, sugli stessi, anche se non residenti nel territorio dello Stato o se non hanno ivi la sede legale o amministrativa o non vi esercitano l'attivita'.
2. Per gli immobili concessi in locazione finanziaria, soggetto passivo e' il locatario. In caso di fabbricati di cui all'art. 5, comma 3, il locatario assume la qualita' di soggetto passivo a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo a quello nel corso del quale e' stato stipulato il contratto di locazione finanziaria. Nel caso di concessione su aree demaniali soggetto passivo e' il concessionario.».
"2. Nel caso di concessione su aree demaniali, soggetto passivo e' il concessionario. Per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria, soggetto passivo e' il locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto".
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano ai contratti di locazione finanziaria stipulati dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Note all'art. 8:
- Si riporta il testo dell' art. 3 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 recante «Riordino della finanza degli enti territoriali, a norma dell' art. 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421 », come da ultimo modificato dalla presente legge:
«Art. 3 (Soggetti passivi). - 1. Soggetti passivi dell'imposta sono il proprietario di immobili di cui al comma 2 dell'art. 1, ovvero il titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie, sugli stessi, anche se non residenti nel territorio dello Stato o se non hanno ivi la sede legale o amministrativa o non vi esercitano l'attivita'.
2. Per gli immobili concessi in locazione finanziaria, soggetto passivo e' il locatario. In caso di fabbricati di cui all'art. 5, comma 3, il locatario assume la qualita' di soggetto passivo a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo a quello nel corso del quale e' stato stipulato il contratto di locazione finanziaria. Nel caso di concessione su aree demaniali soggetto passivo e' il concessionario.».