Sentenza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 04/04/2025, n. 1511 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 1511 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
Segue verbale udienza del 4.4.2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Salerno, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, ed in persona del
G.O.P. Marino Pelosi, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di I° grado iscritta al n. 1021/2019 R.G. avente ad oggetto: risarcimento danni;
TRA
, rappresentata e difesa dall'Avv. Raffaele Romanelli come da procura in atti;
Parte_1
Attrice
Contro
in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. Controparte_1
Antonio Stoppani come da procura in atti;
Convenuto
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. regolarmente notificato unitamente a pedissequo decreto la sig.ra conveniva il innanzi al Tribunale di Salerno Parte_1 Controparte_1
al fine di ivi sentire accertare e dichiarare che la responsabilità del sinistro occorso alla Sig.ra in data 29.8.2017 in Conca dei Marini (Sa), sia da ascriversi, ex art. 2051 c.c. o Parte_1
ex art. 2043 c.c., in via totale ed esclusiva in capo al in persona Controparte_1
del pro-tempore e, per l'effetto, condannare il in persona CP_2 Controparte_1
del pro-tempore, al risarcimento dei danni subiti per un importo pari ad €. 13.410,47, CP_2
oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla data dell'evento sino all'effettivo soddisfo o nella diversa misura ritenuta di Giustizia dall'Onorevole Tribunale adito o, comunque, accertata in corso di causa mediante nomina di C.T.U.
Conca dei Marini (SA), dopo essere sbarcata dal natante che aveva effettuato la tratta dal
Comune di Minori (SA) alla marina di Conca Dei Marini (SA) nel mentre percorreva il pontile galleggiante ivi posto al limitare della spiaggia al fine di raggiungere il ristorante “La Tonnarella”,
a causa di un spazio non visibile e non segnalato creatosi tra i tronconi dello stesso metteva il piede nel vuoto rimanendovi incastrata con la gamba sinistra fino all'altezza dell'anca; che tale pontile è costituito da vari tronconi uniti tra di loro attraverso anelli di ritegno, il cui cedimento o dilatazione per evidente usura e/o danneggiamento degli stessi ha cagionato il verificarsi dell'insidia con conseguente caduta della Sig.ra che gli astanti sono riusciti a liberare la Pt_1
gamba della malcapitata dalla trappola in cui era finita prima che la naturale risacca determinasse la richiusura dello spazio tra i tronconi con conseguenze solo immaginabili;
che la Sig.ra eniva prontamente soccorsa ed aiutata ad estrarre la gamba dalla trappola dal Pt_1
personale di bordo della motonave della Parte_2
dalla quale era appena sbarcata, oltre che dai numerosi passeggeri che scendevano
[...]
dalla motonave e dal proprietario del suddetto ristorante;
che il pontile galleggiante nei giorni successivi l'accaduto, e prima che si potesse svolgere alcuna ispezione dello stesso, veniva rimosso sì da precludere ogni altro approfondimento sulle ragioni del suo cedimento;
che a seguito del sinistro, la Sig.ra ubiva lesioni fisiche che rendevano necessario il ricorso a Pt_1
cure mediche, tant'è che in data 30.8.2017 la stessa si recava presso il Pronto Soccorso dell'Azienda Ospedaliera San Giovanni di Dio e Ruggi D'Aragona sita in Ravello (SA), alla Frazione
Castiglione, ove a seguito di una visita generale ed es. radiografico del ginocchio sinistro gli veniva diagnosticata “contusione del ginocchio sinistro”; che, successivamente, stante il persistere dei dolori all'arto sinistro si sottoponeva ad innumerevoli visite mediche ed in data
15.9.2017 veniva sottoposta, presso l'Ospedale Umberto I di Nocera Inferiore, in regime di Day
Surgery, ad un intervento di incisione e drenaggio degli ematomi stessi e dimessa con prescrizione di terapia antibiotica;
che nei giorni seguenti fu sottoposta ad ulteriori controlli medici ed esami clinici;
che il danno così riportato dalla ricorrente, in applicazione dei paramenti ex lege previsti, ammonta ad €.13.410,47, stima confortata da documentazione e relazione medica versata in atti;
Si costituiva l'Ente convenuto contestando la domanda e chiedendone il rigetto siccome del tutto infondata sia in fatto, sia in diritto;
in via gradata chiedeva accertare, riconoscere e dichiarare quantomeno il concorso di responsabilità a carico del danneggiato;
in via ancora più gradata stabilire l'esatta e reale danno subito dal danneggiato per i fatti per cui è causa e liquidare in favore di essa ricorrente la somma ad essi realmente spettante sulla base anche di quanto previsto dall'art. 138 D.Lgs. 209/2005.
Disposto il mutamento del rito da sommario ad ordinario, espletata la prova testimoniale, disposta ed espletata la CTU, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni sino a pervenire alla odierna udienza ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
La domanda è fondata e va accolta per quanto di ragione.
Come è noto l'art. 2051 cc sancisce la responsabilità del custode per il danno cagionato dalle cose in custodia, salvo che provi il caso fortuito, responsabilità che si fonda, secondo il più recente orientamento della giurisprudenza della Suprema Corte, non su un comportamento o un'attività del custode, ma su una relazione (di custodia appunto) intercorrente tra questi e la cosa dannosa.
La norma in questione contempla difatti un'ipotesi di responsabilità oggettiva che prescinde pertanto dall'accertamento del carattere colposo dell'attività o del comportamento del custode, necessitandosi, per la sua affermazione, “che sia accertata la sussistenza di un nesso di causalità tra la cosa ed il danno patito dal terzo, dovendo, a tal fine, ricorrere la duplice condizione che il fatto costituisca un antecedente necessario dell'evento, nel senso che quest'ultimo rientri tra le conseguenze normali ed ordinarie di esso, e che l'antecedente medesimo non sia poi neutralizzato, sul piano causale, dalla sopravvenienza di circostanze da sole idonee a determinare l'evento” (Cass. civ. sent. n. 24804/08).
La responsabilità del custode, in base alla suddetta norma, è esclusa in tutti i casi in cui l'evento sia imputabile ad un caso fortuito riconducibile al profilo causale dell'evento, ossia ad un fattore esterno che abbia di per sé prodotto l'evento (c.d. fortuito autonomo), o ad un fatto estraneo del tutto eccezionale e per ciò stesso imprevedibile, ancorché dipendente dalla condotta colpevole di un terzo o della stessa vittima, che abbia fatto sì che la cosa si sia resa fattore eziologico dell'evento dannoso (c.d. fortuito incidentale) (cfr. Cass. civ. sent. n. 2563/07).
È stato in particolare osservato che il caso fortuito può essere rappresentato anche dalla condotta di un terzo, ovvero dello stesso danneggiato;
e tuttavia, per integrare l'esimente, tale condotta deve assumere un'efficacia causale esclusiva nella produzione del danno, il che si verifica quando il fatto del terzo, o del danneggiato, si atteggi – sulla base di tutti gli elementi della fattispecie concreta – in termini di autonomia, eccezionalità, imprevedibilità ed inevitabilità; così da risultare in definitiva idoneo a produrre da solo l'evento lesivo, cioè escludendo fattori causali concorrenti.
Si osserva, in particolare, che, sotto il profilo della distribuzione dell'onere probatorio spetta al danneggiato fornire la prova del danno e della sua derivazione causale dalla cosa, mentre al custode, per contro, per andare esente da responsabilità non sarà sufficiente provare la propria diligenza nella custodia, dovendo egli provare che il danno è derivato da caso fortuito, con la precisazione che nell'eventualità della persistenza dell'incertezza sull'individuazione della concreta causa del danno, rimane a carico del custode il fatto ignoto, in quanto non idoneo ad eliminare il dubbio in ordine allo svolgimento eziologico dell'accadimento (cfr. Cass. civ. sent.
n. 5741/09).
“In linea di diritto si osserva che anche recentemente questa stessa sezione ha ribadito (Cass.
Sez. 3^, n 2284 del 2006) che, per il verificarsi della responsabilità prevista dall'art. 2051 c.c., è necessaria e sufficiente una relazione tra la cosa in custodia e l'evento dannoso, nonché
l'esistenza dell'effettivo potere fisico su di essa da parte del custode, sul quale incombe l'obbligo di vigilarla e di mantenerne il controllo onde evitare che produca danni a terzi, per cui resta a carico del custode convenuto offrire la prova contraria alla presunzione "iuris tantum" della sua responsabilità, mediante la dimostrazione positiva del caso fortuito, cioè del fatto estraneo alla sua sfera di custodia, avente impulso causale autonomo e carattere di imprevedibilità e di assoluta eccezionalità. Nell'eventualità della persistenza dell'incertezza sull'individuazione della concreta causa del danno, rimane a carico del custode il fatto ignoto, in quanto non idoneo ad eliminare il dubbio in ordine allo svolgimento eziologico dell'accadimento”
Ciò detto, l'espletata istruttoria fa confermato l'assunto attoreo;
il teste , Testimone_1
escusso all'udienza del 21.6.2021 dichiarava: “Nell'occasione mi trovavo a sbarcare ed a percorrere lo stesso pontile galleggiante”… che “detto pontile era costituito da vari tronconi, non so però se gli elementi che li univano tra di loro fossero anelli”; confermava che il pontile era privo di illuminazione e carente di segnaletica riferita al pericolo nel transito;
avendo assistito alla scena della caduta, confermava che la sig.ra a causa di uno spazio creatosi Pt_1
tra i tronconi dello stesso pontile, metteva il piede nel vuoto rimanendovi incastrata con la gamba sinistra fino all'altezza dell'anca; precisava che, più di allontanamento ed avvicinamento dei tronconi del pontile, il movimento che ebbero i medesimi tronconi nell'occasione poteva definirsi basculante, di abbassamento ed innalzamento delle estremità secondo il ritmo dettato dalla risacca;
confermava altresì che la Sig.ra eniva prontamente soccorsa dal personale Pt_1
di bordo della motonave dalla quale era appena sbarcata, oltre che dagli altri passeggeri della stessa e dal proprietario del suddetto ristorante che la aiutavano ad estrarre la gamba dalla trappola;
confermava che lo spazio esistente tra i tronconi di legno era tale da consentire l'entrata di una gamba così come in effetti accadde nella circostanza;
precisava che non v'era illuminazione pubblica e che l'unica illuminazione era quella proveniente indirettamente dalle luci del locale ristorante.
Di pari tenore la dichiarazione del teste che percorreva il medesimo pontile Testimone_2
in posizione arretrata rispetto all'attrice, confermando che non v'era illuminazione pubblica né segnali di pericolo;
che la risacca del mare consentiva che si creasse uno spazio sufficiente all'ingresso della gamba della sig.ra Pt_1
Deve quindi ritenersi provato il nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno patito dall'attrice.
Non è stata invece raggiunta la prova del caso fortuito da parte del convenuto atteso che il teste escusso della stessa parte convenuta, dott. , all'epoca segretario Testimone_3
comunale, ha confermato che il pontile non era illuminato, mentre il teste , Tes_4
comandante della polizia municipale, dichiarava di non essersi recato in loco per una verifica.
Deve quindi ritenersi la responsabilità esclusiva dell'Ente convenuto nella causazione del sinistro per cui è causa.
In ordine al quantum il CTU incaricato, con procedimento da ritenersi condivisibile in quanto immune da vizi logici e scientifici, ha accertato che l'attrice a seguito del sinistro ebbe a riportare un” trauma contusivo ginocchio sx associato a lesione parziale del LCA e a distrazione
m. adduttore sx. con vasto ematoma”.
Oggettivamente valutando l'essenza e la qualità dell'effetto, l'efficacia lesiva esplicata, la topografia delle lesioni e l'adeguatezza quantitativa e qualitativa del trauma, appare provato il rapporto causale fra l'evento denunziato e quelli che vengono presentati come i suoi effetti.
Non vi è alcun dubbio che le lesioni descritte siano diretta conseguenza dell'incidente subito e dichiarato per intensità, cronologia e modalità del trauma;
le limitazioni funzionali descritte potrebbero essere destinate a peggiorare nel tempo sia in rapporto agli esiti cicatriziali della lesione muscolare sia per quanto concerne le lesioni capsulolegamentose descritte nella RMN.
Tanto premesso, applicando la tabella del danno biologico di lieve entità, fino a 9 punti di invalidità permanente, in base all'art.139 del Codice delle Assicurazioni (DLGS 209-2005) aggiornata con il D.M. 22.7.2019 pubblicato sulla G.U. Serie Generale n. 189 del 13/08/2019, tenuto conto dell'età dell'attrice all'epoca dei fatti (68 anni) l'inabilità temporanea, sulla scorta della documentazione sanitaria esibita e per l'esperienza clinica per casi analoghi, va indicata in un periodo complessivo di 40 gg. (quaranta giorni) così suddivisibili: 20 gg (venti giorni) di
I.T.T. (Inabilità Temporanea Assoluta) e 20 (giorni) di I.T.P. (Inabilità Temporanea Parziale) valutabili mediamente al 50%; L'invalidità espressa come danno biologico è pari al 5%(cinque per cento).
Tenuto conto dell'età dell'attrice all'epoca dei fatti (68 anni) e della percentuale di invalidità permanente dalla stessa riportata e che questo giudice ritiene determinare nel 5%, il danno non patrimoniale permanente subito dalla stessa attrice deve essere liquidato nell'importo complessivo, già rivalutato all'attualità, di € 5.044,37.
Applicando la suddetta tabella, al valore monetario giornaliero di € 55,24 il danno non patrimoniale temporaneo va liquidato in complessivi € 1.657,20 (€ 55,24 al giorno x 20 giorni =
€ 1.104,80 per invalidità temporanea totale;
€ 27,62 al giorno x 20 gg. = € 552,40 per invalidità temporanea parziale valutabile al 50%).
All'attrice , pertanto, spetta la complessiva somma di € 6.701,57 di cui € Parte_1
5.044,37 per danno non patrimoniale permanente ed € 1.657,20 per danno non patrimoniale temporaneo.
Vanno, altresì riconosciute all'attrice le spese mediche documentate pari ad € 644,53 da ritenersi senz'altro congrue;
non è presumibile allo stato la necessità di ulteriori spese con finalità di diagnosi, cure e riabilitazione rese necessarie dagli esiti del trauma.
In relazione al richiesto danno morale, considerato il fatto sé, nonché le conseguenze che ne sono derivate alla vittima per le sofferenze patite, può liquidarsi, in via equitativa, la somma di
€ 1.261,09 pari al 25% della somma riconosciuta a titolo di danno biologico (€ 5.044,37).
Sull'importo complessivo di € 7.962,66 (€ 6.71,57 + € 1.261,09) trattandosi di debito di valore, sono dovuti gli interessi, i quali devono essere calcolati dal momento dell'evento lesivo (29.8.2017) fino alla data di pubblicazione della presente sentenza, al tasso legale sulla somma che, previa devalutazione fino al momento del sinistro (29.8.2017), deve essere, poi, via via rivalutata fino alla data di pubblicazione della presente sentenza;
dalla data di pubblicazione della sentenza sono dovuti gli interessi legali fino all'effettivo soddisfo sulla somma già attualizzata in sentenza (ossia sull'importo di € 7.962,66). Non è dovuta, invece, la rivalutazione monetaria, essendo l'importo già attualizzato.
Sulla somma di € 644,43, danno patrimoniale, gli interessi al tasso legale decorrono dalla domanda all'effettivo soddisfo.
In conclusione, il convenuto Ente va condannato alla corresponsione delle suddette somme, in favore dell'attrice, con accessori unitamente alle spese della CTU espletata in corso di causa.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate ex dm. Giustizia 55/14 come da dispositivo.
Non si ravvisano, infine, gli estremi per la chiesta applicazione dell'art. 96 c.p.c., che, rispondendo, nell'interpretazione avallata dalla pronuncia della Corte Cost. n. 152/2016, ad una funzione sanzionatoria dell'offesa arrecata alla giurisdizione, presuppone l'accertamento della mala fede o colpa grave della parte soccombente (Cass. Civ. 21570/2012).
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, Sezione Seconda Civile, in composizione monocratica ed in persona del g.o.p. dr. Marino Pelosi, definitivamente pronunziando sulla controversia recante R.G. n.
1021/19, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
a) Accoglie per quanto di ragione e dichiara che la responsabilità dell'evento per cui è causa è da ascriversi al convenuto Controparte_1
b) Per l'effetto condanna il in persona del Sindaco p.t. al Controparte_1
pagamento, in favore dell'attrice ed a titolo di risarcimento danni non Parte_1
patrimoniali, della somma di € 7.962,66 oltre interessi come in parte motiva indicato;
c) Condanna il in persona del Sindaco p.t. al pagamento, in favore Controparte_1
dell'attrice ed a titolo di risarcimento danni patrimoniali, della somma di € Parte_1
644,43 oltre interessi come in parte motiva indicato;
d) condanna il in persona del Sindaco p.t. al pagamento, in favore Controparte_1
dell'attrice , al pagamento delle spese di lite che si liquidano in € 280,00 per Parte_1
esborsi ed € 5.077,00 per compenso, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge e con attribuzione al Difensore dell'attrice dichiaratosi antistatario;
e) pone definitivamente a carico del convenuto le spese di CTU.
Così deciso in Salerno li 4.4.2025
Il g.o.p.
Dr. Marino Pelosi