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Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, sentenza 08/04/2025, n. 359 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | 359 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
N. 661/2024 R.G.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione seconda civile, composta da:
dott. Giuseppe Serao Presidente
dott. Lucia Cannella Consigliere OGGETTO:
dott. Vittorio Carlo Aliprandi Consigliere Relatore Divisione di beni non
ha pronunciato la seguente caduti in successione
S E N T E N Z A
ex art. 281 sexies c.p.c.
nella causa civile n. 661/2024 R.G. posta in decisione all'udienza
collegiale del 19/03/2025, promossa
DA
(C.F. ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dall'avv. Gianluca Malavasi del foro di Modena ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Mirandola via Rangona n. 5, giusta delega stesa alla comparsa di costituzione e di riposta di primo grado;
APPELLANTE pagina 1 di 20 CONTRO
(C.F. ), con sede a Milano, in persona del Controparte_1 P.IVA_1
procuratore dott. , rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Controparte_2
Ghisi del foro di TO ed elettivamente domiciliata presso il suo studio,
giusta delega in atti;
APPELLATA
NONCHE' CONTRO
(C.F. ), in Controparte_3 C.F._2
persona del curatore avv. Paola Cuzzocrea, rappresentata e difesa dalla'vv.
Franco Benassi, giusta delega allegata alla comparsa in grado di appello;
APPELLATA
NONCHE' CONTRO
(C.F. ), rappresentato e difeso Controparte_4 C.F._3
dall'avv. Giacomo Traisci del foro di TO ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in TO alla via Mazzini n., 13, giusta delega in atti;
APPELLATO
NONCHE' CONTRO
(C.F. ), (C.F. CP_5 C.F._4 CP_6
), C.F._5 Controparte_7
, (C.F. ), già
[...] P.IVA_2 [...]
Controparte_8
(C.F. ), con sede in
[...] P.IVA_3
pagina 2 di 20 Cremona, Controparte_9
(C.F. ) con sede in Leno;
[...] P.IVA_3 [...]
C.F. ), con sede in Vestone (BS), Controparte_10 P.IVA_4
CONTUMACI
In punto: Appello alla sentenza non definitiva N. 413/2024 emessa dal
Tribunale di TO e pubblicata in data 15.04.2024.
CONCLUSIONI
Per parte appellante:
Voglia la Corte di Appello di Brescia, contrariis reiectis, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza non definitiva n. 413/2024, relativa alla causa civile n.3542/2022 RG,
emessa dal Tribunale di TO (Giudice dott. M.P. Bernardi), Sezione Civile,
in data 15.04.2024, pubblicata in pari data e comunicata dalla Cancelleria civile a mezzo PEC al difensore avv Gianluca Malavasi di in data Parte_1
15.04.2024, accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado che qui si riportano:
In via preliminare:
- previo ogni opportuno accertamento, disporre l'esperimento del procedimento di mediazione ex art. 5 quater del d.lgs. n. 28/2010, visto che la presente controversia verte in materia di divisione, visto l'invito dello stesso Giudice di
1° grado rivolto alle parti di valutare la possibilità di una soluzione conciliativa
(come da ordinanza di rimessione in istruttoria) e vista la domanda di pagina 3 di 20 assegnazione formulata dall'odierna appellante . Parte_1
In via ulteriormente preliminare:
- accertare e dichiarare l'inammissibilità delle domande, eccezioni e deduzioni formulate da nei propri atti, in quanto formulate Controparte_4
tardivamente, ossia nel mancato rispetto dei 20 gg dalla prima udienza fissata, in data 28.3.23 e visto il deposito telematico della comparsa di costituzione e risposta avversaria effettuato nel mancato rispetto del detto termine di 20 gg dall'udienza suindicata.
- accertare e dichiarare l'inammissibilità delle domande, eccezioni e deduzioni formulate da nei propri atti, in quanto formulate tardivamente, Controparte_1
ossia nel mancato rispetto dei 20 gg dalla prima udienza fissata, in data 28.3.23 e visto il deposito telematico della comparsa di costituzione e risposta avversaria effettuato nel mancato rispetto del detto termine di 20 gg dall'udienza suindicata.
- accertare e dichiarare l'inammissibilità delle domande, eccezioni e deduzioni formulate da , ed Avv. Paola Cuzzocrea, Controparte_4 Controparte_1
quale curatore dell'eredità giacente del defunto nelle proprie CP_3
comparse di costituzione e risposta del presente giudizio d'appello, in quanto formulate tardivamente, ossia nel mancato rispetto dei 70 gg dalla prima udienza fissata, in data 18.12.24, visto il deposito telematico delle medesime comparse di costituzione e risposta avversarie effettuate nel mancato rispetto del detto termine di 70 gg dall'udienza suindicata.
pagina 4 di 20 Nel merito ed in via principale :
- disporre l'assegnazione alla comproprietaria non esecutata Parte_1
(titolare della quota di un mezzo della abitazione prima casa e residenza familiare) della quota di comproprietà di ½ di cui risulta titolare CP_5
(quota pignorata nella procedura di Esec. Imm Rge n.109/20 Tribunale di
TO) dell'appartamento ubicato a VO TOna (MN) - Viale
Risorgimento, 38, piano T. Identificato al catasto Fabbricati - Fg. 19, Part. 325,
Sub. 3, Categoria A2 (Bene n.1), tramite il pagamento della somma di euro
103.332,60, così come quantificata in atti, tenendo conto dei deprezzamenti e riduzioni indicate dal perito, Arch. nell'integrazione di perizia e risposta Per_1
del 21.10.22 o della diversa o minore somma determinata dall'Ecc.ma Corte
d'Appello adita e, per l'effetto, emettere il decreto di trasferimento della proprietà della quota suindicata in favore di ed ogni altro Parte_1
conseguente ed opportuno provvedimento di legge.
- disporre l'assegnazione alla comproprietaria non esecutata Parte_1
(titolare della quota di un quarto del garage pertinenziale della abitazione prima casa e residenza familiare) della quota di comproprietà di 3/4 di cui risulta titolare e (quote pignorate nella procedura di Esec. Imm. CP_5 CP_3
Rge n.109/20 Tribunale di TO) del garage pertinenziale ubicato a VO
TOna (MN) - Viale Risorgimento, 38, piano S1, identificato al catasto
Fabbricati - Fg. 19, Part. 325, Sub. 7, Categoria C2 - Fg. 19, Part. 325, Sub. 8,
Categoria C6 (Bene n.3), tramite il pagamento della somma di euro 33.390,00,
pagina 5 di 20 così come quantificata in atti, tenendo conto dei deprezzamenti e riduzioni indicate dal perito arch. nell'integrazione di perizia e risposta del Per_1
21.10.22 o della diversa o minore somma determinata dalla Corte d'Appello
adita e, per l'effetto, emettere il decreto di trasferimento della proprietà delle quote suindicate, in favore di ed ogni altro conseguente ed Parte_1
opportuno provvedimento di Legge.
- Ordinare la trascrizione della emananda sentenza o del provvedimento e la cancellazione di tutte le formalità pregiudizievoli sui beni assegnati con esonero da responsabilità per il Conservatore dei Registri Immobiliari.
Con vittoria di spese di lite.
In via subordinata: in caso di rigetto della domanda formulata in via principale -
disporre l'assegnazione alla comproprietaria non esecutata Parte_1
(titolare della quota di un mezzo della abitazione prima casa e residenza familiare) della quota di comproprietà di ½ di cui risulta titolare CP_5
(quota pignorata nella procedura di Esec. Imm Rge n.109/20 Tribunale di
TO) dell'appartamento ubicato a VO TOna (MN) - Viale
Risorgimento, 38, piano T. Identificato al catasto Fabbricati - Fg. 19, Part. 325,
Sub. 3, Categoria A2 (Bene n.1), tramite il pagamento della somma di €
103.332,60, così come quantificata in atti, tenendo conto dei deprezzamenti e
Pers riduzioni indicate dal perito arch. nell'integrazione di perizia e risposta del
21.10.22 o della diversa o minore somma determinata dalla Corte d'Appello
adita e, per l'effetto, emettere il decreto di trasferimento della proprietà della pagina 6 di 20 quota suindicata in favore di ed ogni altro conseguente ed Parte_1
opportuno provvedimento di legge.
- disporre l'assegnazione alla comproprietaria non esecutata Parte_1
(titolare della quota di un quarto del garage pertinenziale della abitazione prima casa e residenza familiare) della quota di comproprietà di 1/4 di cui risulta titolare (quota pignorata nella procedura di Esec. Imm. Rge CP_5
n.109/20 Tribunale di TO) del garage pertinenziale ubicato a VO
TOna (MN) – Viale Risorgimento, 38, piano S1, identificato al catasto
Fabbricati - Fg. 19, Part. 325, Sub. 7, Categoria C2 - Fg. 19, Part. 325, Sub. 8,
Categoria C6 (Bene n.3), tramite il pagamento della somma di € 11.130,00, così
come quantificata in atti, tenendo conto dei deprezzamenti e riduzioni indicate dal Perito d'Ufficio, Arch. A. Lui, nell'integrazione di perizia e risposta del
21.10.22 o della diversa o minore somma determinata dalla Corte d'Appello
adita e, per l'effetto, emettere il decreto di trasferimento della proprietà delle quote suindicate, in favore di ed ogni altro conseguente ed Parte_1
opportuno provvedimento di legge.
- Ordinare la trascrizione della emananda sentenza o del provvedimento e la cancellazione di tutte le formalità pregiudizievoli sui beni assegnati con esonero da responsabilità per il Conservatore dei Registri Immobiliari.
Con vittoria di spese di lite
In via istruttoria a prova contraria: si chiede la rimessione in istruttoria della presente causa, insistendo per l'ammissione di consulenza che verifichi come,
pagina 7 di 20 stante il conguaglio versato dalla comproprietaria non esecutata Parte_1
sia dalla stessa realizzabile l'acquisizione della piena proprietà
dell'appartamento (bene 1), sua prima casa e residenza famigliare e del garage pertinenziale (bene 3) o in via subordinata stabilisca la divisione del garage pertinenziale bene 3, ferma l'assegnazione dell'appartamento (bene 1), prima casa e residenza famigliare bene 2 e del posto auto risultante dalla divisione del bene 3 garage pertinenziale e che la vendita autonoma in sede esecutiva del bene
2, di proprietà esclusiva del defunto sia realizzabile e non comporti CP_3
alcun nocumento agli interessi dei creditori.
Per parte appellata : CP_1
Voglia rigettare la svolta impugnazione siccome improcedibile e comunque infondata in fatto ed in diritto.
Con vittoria di spese di entrambi i gradi del giudizio.
Per parte appellata CP_4
Voglia la Corte d'appello di Brescia, respinta ogni contraria eccezione e domanda, anche in via istruttoria,
In via principale: confermare la sentenza impugnata e rigettare l'appello avversario per le ragioni esposte in narrativa, da ritenersi improcedibile e comunque infondata in fatto ed in diritto.
In via istruttoria: respingere ogni domanda di parte appellante, compresa la domanda di consulenza tecnica d'ufficio, in quanto inammissibile ed esplorativa.
In ogni caso: con vittoria di spese di entrambi i gradi del giudizio, oltre pagina 8 di 20 maggiorazione forfettaria, IVA e CPA come per legge.
Per parte appellata : Controparte_3
Dichiararsi lo scioglimento della comunione sugli immobili oggetto di causa, nel rispetto dei criteri fissati dalla legge e della quota di pertinenza dell'eredità
giacente, confermandosi la sentenza n. 413/24 del Tribunale di TO, con conseguente rigetto dell'impugnazione.
Con vittoria delle spese di causa, oltre a c.p.a., i.v.a. e rimborso spese generali ex art. 2 comma 2 d.m. 55/2014.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ordinanza ex art. 600 c.p.c. e art. 181 disp. att. c.p.c. il giudice dell'esecuzione di TO disponeva procedersi a giudizio divisionale endoesecutivo nell'ambito della procedura iscritta al n. 109/2020 R.G. es.
In detta ordinanza, il giudice dell'esecuzione immobiliare, premesso che il pignoramento aveva ad oggetto la quota indivisa di un compendio immobiliare;
che non vi erano state richieste di assegnazione e che non era possibile la separazione in natura disponeva il giudizio divisionale.
Nel giudizio di cognizione si costituiva la comproprietaria non esecutata
, la quale premesso di essere comproprietaria del bene 1, ossia Parte_1
appartamento sito in VO TOna viale Risorgimento n. 38 identificato al foglio 19 part. 325 sub. 3 e della quota di ¼ del bene 3, ossia garage identificato al foglio 19 part. 325 sub. 7 e 8 chiedeva l'assegnazione delle quote staggite in danno al coniuge al prezzo di stima, ossia previo versamento del conguaglio di €
pagina 9 di 20 103.332,60 per il bene 1 e di € 33.900 per il bene 3.
Si costituiva il creditore procedente che resisteva osservando Controparte_4
che l'esperto stimatore aveva formato un lotto unico e dunque la domanda di assegnazione non poteva trovare accoglimento.
si costituiva senza assumere alcuna posizione. Controparte_1
La curatela dell'Eredità giacente si costituiva per vigilare CP_3
sull'andamento della procedimento allegando che, con decreto ingiuntivo n.
513/2013, poi dichiarato esecutivo, il Tribunale di TO aveva ingiunto a e a di pagare a la somma di € 200.000 CP_3 CP_5 Controparte_4
oltre accessori;
che il creditore aveva promosso l'esecuzione forzata sottoponendo a pignoramento l'immobile di VO TOna identificato al foglio n. 19 part. 325 sub. 2 di piena proprietà di , nonché l'unità CP_3
immobiliare sempre sita in VO TOna identificata al foglio 19 part. 325
sub. 1 di piena proprietà di per la quota di 1/2 . CP_5
Assegnati i termini ex art. 183 comma 6 c.p.c., il Tribunale adito, con la gravata sentenza, accertava la non comoda divisibilità dei beni pignorati sulla scorta della relazione di stima redatta nel giudizio divisionale.
proponeva appello a cui resistevano , Parte_1 Controparte_4 [...]
la curatela dell'Eredità giacente di , mentre gli altri CP_1 CP_3
appellanti venivano dichiarati contumaci.
Attesa l'urgenza di provvedere in quanto l'esecuzione forzata era stata sospesa,
la causa era rinviata all'udienza 19.03.2025 per discussione orale ex art. 350 bis
pagina 10 di 20 c.p.c., celebrata con modalità di trattazione scritta ad istanza dei procuratori delle parti, e quindi il collegio riservava di emettere la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo l'appellante lamenta la violazione degli artt. 99, 112 e 166
c.p.c. in quanto i convenuti avevano formulato domande senza rispettare il termine di costituzione loro assegnato.
Con il secondo motivo parte appellante censura la decisione del primo giudice per violazione dell'art. 720 c.c. per non aver riconosciuto il diritto potestativo all'assegnazione delle quote pignorate in quanto detto criterio è da ritenere quello preferibile nello scioglimento delle comunioni e, per giunta,
l'assegnazione non avrebbe determinato la costituzione di servitù, di oneri,
limitazioni e pesi, con la conseguenza che il bene 2 di proprietà del deceduto avrebbe potuto essere alienato senza alcuna difficoltà. Allega che le CP_3
due unità residenziali, bene 1 e bene 2, sono autonome, possiedono distinti contatori per la somministrazione di gas e energia elettrica e che, con riguardo all'autorimessa, è possibile ipotizzare una divisione dello spazio totale in due aree da destinare a ciascuna unità.
Con il terzo motivo parte appellante censura la mancata ammissione di consulenza tecnica e con il quarto motivo lamenta la circostanza che il Tribunale
ha disatteso la sua domanda di assegnazione.
In via subordinata chiede l'assegnazione della quota di ¼ del Parte_1
garage, anziché della quota di ¾.
pagina 11 di 20 Prima di esaminare i motivi, in fatto, va premesso che , in Controparte_4
forza di titolo esecutivo contro e per l'importo di € CP_3 CP_5
200.000 promuoveva esecuzione forzata sottoponendo a pignoramento immobiliare una villetta bifamiliare sita in VO TOna (MN) alla via
Risorgimento n. 38 composta da due piani fuori terra e da uno interrato adibito ad autorimessa.
Per come si può notare dai rilievi fotografici allegati, trattasi di una villetta recintata e dotata di un giardino circostante su cui insiste anche una piccola piscina.
L'appartamento sito al piano terra, identificato al foglio 19 part. 325 sub. 3 della superficie catastale di mq. 180, risulta intestato ai coniugi in separazione dei beni e per la quota di un mezzo ciascuno;
CP_5 Parte_1
l'appartamento al primo piano, identificato al foglio 19 part. 325 sub. 6, era in piena proprietà di , deceduto nelle more, e detto cespite è ora gravato CP_3
dal diritto di abitazione in favore della vedova mentre il piano CP_6
interrato, identificato al foglio 19 part. 325 sub. 7 e 8 è intestato a per CP_3
la quota di ½ e a e a (non esecutata) per la quota di ¼ CP_5 Parte_1
ciascuno.
La villetta bifamiliare in questione, il cui valore per la messa alla vendita è stato fissato dall'esperto stimatore arch. in € 270.000, valore poi Persona_2
aggiornato in € 309.357, dispone di beni comuni non censibili, ossia il mappale pagina 12 di 20 mappale 325 sub. 5 (vano scala e centrale termica) comune ai sub. 3, 6, 7 e 8.
Rilevava l'esperto che la villetta in esame gode delle parti comuni che costituiscono elemento di pregio e di valorizzazione dell'intero compendio, ossia l'ampia area cortiva organizzata a giardino (con cespugli, essenze arboree e arbustive) con piscina circondante l'edificio su tutti i lati, oltre ad una limitata porzione adibita a parcheggio veicoli sul fronte nord con annessa rampa di discesa alla rimessa.
A giudizio dell'esperto, l'unità non è comodamente divisibile in quanto “Il
frazionamento dell'immobile, allo scopo di determinare quote concrete
suscettibili di autonomo e libero godimento, per le caratteristiche tipologiche
dello stesso (appartamento al piano terra di edificio bifamiliare con pertinenze
al piano seminterrato e parti comuni (tra cui l'area cortiva) con l'altra unità –
comporterebbe problemi tecnici e funzionali eccessivamente costosi legati
all'assetto distributivo dell'abitazione in questione, alle caratteristiche degli
impianti (in particolare, all'eventuale separazione degli stessi); inoltre la
divisione dell'appartamento, pertinenze comprese, in due unità abitative, ove
possibile, comporterebbe un sensibile deprezzamento del valore delle singole
quote rapportate proporzionalmente al valore dell'intero”.
Sulla scorta di questa valutazione, condivisa dal Tribunale, veniva rigettata la domanda di assegnazione svolta da comproprietaria Parte_1
dell'appartamento sito a piano terra, istanza variamente modulata con riguardo all'autorimessa avendo chiesto in via subordinata l'assegnazione della quota di pagina 13 di 20 ¼ (onde raggiungere la quota di un mezzo e lasciare l'altra metà al potenziale acquirente dell'appartamento al primo piano) o l'assegnazione della piena proprietà di tutta l'autorimessa identificata come bene 3.
Tanto premesso, il primo motivo è manifestamente infondato.
Considerate le modalità con cui il giudizio divisionale endoesecutivo va instaurato, i convenuti costituiti non hanno svolto alcuna domanda inammissibile.
Il giudice dell'esecuzione, proprio sulla scorta degli esiti della relazione di stima,
ha inteso promuovere giudizio divisionale allo scopo di vendere l'immobile nella sua interezza, come chiaramente indicato nella sua ordinanza del
6.12.2022, laddove spiegava che la divisione riguardava i beni 1 e 3 e che tuttavia la vendita in sede endoesecutiva comprendeva l'intero compendio pignorato in quanto configurato come lotto unico.
Nelle loro comparse, il creditore procedente si è limitato a chiedere la vendita dell'intero cespite, opponendosi in tal modo alla assegnazione dei beni 1 e 3
come chiesto da non ha formulato domande e la curatela Pt_1 CP_1
si è limitata a chiedere lo scioglimento della comunione.
Nessuna domanda nuova è stata formulata e la difesa di che Controparte_4
ha aderito alle valutazioni espresse dal giudice dell'esecuzione.
Gli altri motivi, da valutare congiuntamente in quanto strettamente connessi,
sono di converso fondati.
Come noto, il concetto di comoda divisibilità di un immobile a cui fa riferimento pagina 14 di 20 l'art. 720 c.c. postula sotto il profilo strutturale che il frazionamento del bene sia attuabile mediante la determinazione di quote concrete suscettibili di autonomo e libero godimento che possono formarsi senza dover fronteggiare problemi tecnici eccessivamente costosi e, sotto l'aspetto economico funzionale, che la divisione non incida sull'originaria destinazione del bene e non comporti un sensibile deprezzamento del valore delle singole quote rapportate proporzionalmente al valore dell'intero, tenuto conto della normale destinazione ed utilizzazione del bene stesso. La non comoda divisibilità di un bene immobile, integrando un'eccezione al diritto potestativo di ciascun partecipante alla comunione di conseguire i beni in natura, può ritenersi legittimamente praticabile solo quando risulti rigorosamente accertata la ricorrenza dei presupposti costituiti dall'irrealizzabilità del frazionamento dell'immobile o dalla sua realizzabilità a pena di notevole deprezzamento o dall'impossibilità di formare in concreto porzioni suscettibili di autonomo e libero godimento, tenuto conto dell'usuale destinazione e della pregressa utilizzazione del bene stesso
(cfr. Cass. 21.06.2023 n. 17712).
Proprio partendo dalla regola che la non comoda divisibilità è l'eccezione, nel caso concreto la Corte ritiene che la domanda di assegnazione dei beni di cui
è comproprietaria debba essere accolta, non avendo ella titolo per Parte_1
chiedere l'assegnazione di un immobile di completa appartenenza a terzi.
Osserva la Corte che nella villetta de qua era già esistente un piccolo condominio nel senso che i coniugi e sono CP_5 Parte_1
pagina 15 di 20 comproprietari dell'appartamento sito a terra, dell'appartamento CP_3
situato al primo piano e, in ragione delle rispettive quote, dell'ampia autorimessa posta al piano interrato;
vi sono poi beni non censibili comuni alle due unità,
ossia l'area cortilizia, il gazebo, il locale tecnico, la piscina, il vano scale e la centrale termica e detti beni sono destinati, vista la loro natura condominiale, a rimanere in comunione anche con il soggetto che acquisterà l'unità di CP_3
[...]
Non è pertanto condivisibile il ragionamento dell'esperto secondo cui la divisione comporterebbe un sensibile deprezzamento del valore delle singole unità anche in relazione allo spazio circostante: come accade in qualsiasi condominio allorquando un condomino aliena la sua proprietà esclusiva contemporaneamente aliena le corrispondenti parti comuni e chi acquista subentra nella titolarità secondo una determinata tabella millesimale, ma non si determina una contrazione di valore delle singole quote.
Nel caso di specie, esiste un piccolo condominio tra due unità immobiliari che godono di parti comuni, ossia i beni comuni non censibili, con la specificazione che l'appartamento a piano terra è di comproprietà tra due coniugi, di cui solo uno esecutato in regime di separazione dei beni, e il secondo era di esclusiva proprietà dell'altro esecutato, deceduto nelle more, a cui è subentrata l'eredità
giacente e ora gravato da diritto di abitazione in favore della vedova Pt_2
[...]
Non è in discussione in questo processo il tema se il diritto di abitazione sia pagina 16 di 20 opponibile o meno al creditore procedente.
Dai rilievi fotografici emerge poi che già esistono contatori elettrici divisi per unità e per le parti in comune, l'impianto idraulico e la rete di adduzione del gas sono separati, mentre pare essere in comune solo l'impianto di riscaldamento che dovrà essere separato nel caso in cui il bene 2 venga acquistato da terzi e cessi il diritto di abitazione di , ma il costo di detta separazione Parte_2
non è tale da rendere indivisibile l'immobile.
È vero che la vendita dell'intera unità sarebbe stata più agevole e appetibile sul mercato e in tale ottica si può apprezzare il tentativo del giudice dell'esecuzione di vendere tutto il compendio staggito, anche in una prospettiva di tutela del ceto creditorio, pur tuttavia detto giudizio, pur avendo natura incidentale in un procedimento esecutivo, costituisce un autonomo giudizio di scioglimento della comunione e alle regole di detti giudizi deve soggiacere (cfr. Cass. 29.02.2024 n.
5386).
Peraltro, l'assegnazione dell'intera proprietà dei beni 1 e 3 a al Parte_1
prezzo di stima è comunque utile ai creditori intervenuti in quanto diversi esperimenti di vendita avrebbero potuto determinare un consistente ribasso del prezzo base di asta (si noti che già al primo incanto è congrua una offerta al 75%
del prezzo base di asta), mentre nel caso concreto parte dei beni vengono aggiudicati al loro reale valore.
In definitiva, posto che non può chiedere l'assegnazione di un Parte_1
bene di cui non è comproprietaria e che i beni 1 e 3 non sono comodamente pagina 17 di 20 divisibili, gli stessi vengono assegnati per l'intero a , la quale dovrà Parte_1
Pers pagare il conguaglio come determinato all'arch. nel supplemento del
21.10.2002, ossia € 129.165,75 per la quota di un mezzo dell'appartamento foglio 19 part. 325 sub. 3 e la somma di 41.737 per la quota di ¾ del garage piano seminterrato foglio 19 part. 325 sub. 7 e 8 – importi che dovranno essere versati entro 15 giorni dal passaggio in giudicato del capo che dispone l'assegnazione mediante libretto bancario intestato alla procedura esecutiva o con un'altra modalità fissata dal g.e.
Tenuto conto della natura del giudizio, le spese del grado vanno compensate.
Infatti, nei giudizi di divisione le spese di causa vanno poste a carico della massa quando sono effettuate per condurre nell'interesse comune il giudizio alla sua conclusione;
si segue il criterio della soccombenza, salvo il potere di compensazione, quando si tratta di spese eccessive o determinate da inutili resistenze ossia quando si registri un atteggiamento di ingiustificata resistenza rispetto all'esito della causa. Nel caso concreto, le parti costituite si sono limitate a chiedere lo scioglimento della comunione e solo (il Controparte_4
creditore procedente) si è formalmente opposto all'assegnazione, ma trattasi di un comportamento giustificato alla luce delle risultanze della relazione di stima.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza non Parte_1
definitiva n. 413/2024 emessa dal Tribunale di TO in data 15.04.2024, così
pagina 18 di 20 provvede:
- in riforma della gravata sentenza, assegna nata a [...] Parte_1
TOna il 30.11.1965 (C.F: ) i seguenti beni: C.F._1
a) quota di ½ di appartamento posto a piano terra di villa bifamiliare di due piani fuori terra e seminterrato sita in VO TOna via Risorgimento n. 38,
identificata al NCEU di detto ente al foglio 19 part. 325 sub. 3, già di proprietà
dell'esecutato (CF: ); CP_5 C.F._4
b) quota di ¾ di garage, deposito e cantina posti al piano seminterrato di villa bifamiliare di due piani fuori terra e seminterrato sita in VO TOna via
Risorgimento n. 38, identificata al NCEU di detto ente al foglio 19 part. 325 sub.
7 e 8, già di proprietà degli esecutati (CF: ) Parte_3 C.F._4
e di (C.F. ); CP_3 C.F._2
c) quota corrispondente sui beni comuni non censibili, ossia il mappale 325 sub.
4 (area cortiva, gazebo, locale tecnico piscina) comune ai sub. 3 e 6 e il mappale
325 sub. 5 (vano scala e centrale termica) comune ai sub. 3, 6, 7 e 8;
- condanna a versare alla procedura esecutiva iscritta al N. Parte_1
109/2020 R.G., in essere presso il Tribunale di TO, mediante libretto bancario o altra modalità fissata dal giudice dell'esecuzione, l'importo di €
129.165,75 per la quota di un mezzo dell'appartamento foglio 19 part. 325 sub. 3
e la somma di € 41.737 per la quota di ¾ del garage piano seminterrato foglio 19
part. 325 sub. 7 e 8 e quota proporzionale sui beni comuni non censibili –
importi che dovranno essere versati entro 15 giorni dal passaggio in giudicato pagina 19 di 20 del capo che precede;
- ordina la trascrizione della presente sentenza;
- compensa le spese del presente grado di giudizio.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 19.03.2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE
dott. Vittorio Carlo Aliprandi
IL PRESIDENTE
dott. Giuseppe Serao
pagina 20 di 20 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
325 sub. 4 (area cortiva, gazebo, locale tecnico piscina) comune ai sub. 3 e 6 e il
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione seconda civile, composta da:
dott. Giuseppe Serao Presidente
dott. Lucia Cannella Consigliere OGGETTO:
dott. Vittorio Carlo Aliprandi Consigliere Relatore Divisione di beni non
ha pronunciato la seguente caduti in successione
S E N T E N Z A
ex art. 281 sexies c.p.c.
nella causa civile n. 661/2024 R.G. posta in decisione all'udienza
collegiale del 19/03/2025, promossa
DA
(C.F. ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dall'avv. Gianluca Malavasi del foro di Modena ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Mirandola via Rangona n. 5, giusta delega stesa alla comparsa di costituzione e di riposta di primo grado;
APPELLANTE pagina 1 di 20 CONTRO
(C.F. ), con sede a Milano, in persona del Controparte_1 P.IVA_1
procuratore dott. , rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Controparte_2
Ghisi del foro di TO ed elettivamente domiciliata presso il suo studio,
giusta delega in atti;
APPELLATA
NONCHE' CONTRO
(C.F. ), in Controparte_3 C.F._2
persona del curatore avv. Paola Cuzzocrea, rappresentata e difesa dalla'vv.
Franco Benassi, giusta delega allegata alla comparsa in grado di appello;
APPELLATA
NONCHE' CONTRO
(C.F. ), rappresentato e difeso Controparte_4 C.F._3
dall'avv. Giacomo Traisci del foro di TO ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in TO alla via Mazzini n., 13, giusta delega in atti;
APPELLATO
NONCHE' CONTRO
(C.F. ), (C.F. CP_5 C.F._4 CP_6
), C.F._5 Controparte_7
, (C.F. ), già
[...] P.IVA_2 [...]
Controparte_8
(C.F. ), con sede in
[...] P.IVA_3
pagina 2 di 20 Cremona, Controparte_9
(C.F. ) con sede in Leno;
[...] P.IVA_3 [...]
C.F. ), con sede in Vestone (BS), Controparte_10 P.IVA_4
CONTUMACI
In punto: Appello alla sentenza non definitiva N. 413/2024 emessa dal
Tribunale di TO e pubblicata in data 15.04.2024.
CONCLUSIONI
Per parte appellante:
Voglia la Corte di Appello di Brescia, contrariis reiectis, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza non definitiva n. 413/2024, relativa alla causa civile n.3542/2022 RG,
emessa dal Tribunale di TO (Giudice dott. M.P. Bernardi), Sezione Civile,
in data 15.04.2024, pubblicata in pari data e comunicata dalla Cancelleria civile a mezzo PEC al difensore avv Gianluca Malavasi di in data Parte_1
15.04.2024, accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado che qui si riportano:
In via preliminare:
- previo ogni opportuno accertamento, disporre l'esperimento del procedimento di mediazione ex art. 5 quater del d.lgs. n. 28/2010, visto che la presente controversia verte in materia di divisione, visto l'invito dello stesso Giudice di
1° grado rivolto alle parti di valutare la possibilità di una soluzione conciliativa
(come da ordinanza di rimessione in istruttoria) e vista la domanda di pagina 3 di 20 assegnazione formulata dall'odierna appellante . Parte_1
In via ulteriormente preliminare:
- accertare e dichiarare l'inammissibilità delle domande, eccezioni e deduzioni formulate da nei propri atti, in quanto formulate Controparte_4
tardivamente, ossia nel mancato rispetto dei 20 gg dalla prima udienza fissata, in data 28.3.23 e visto il deposito telematico della comparsa di costituzione e risposta avversaria effettuato nel mancato rispetto del detto termine di 20 gg dall'udienza suindicata.
- accertare e dichiarare l'inammissibilità delle domande, eccezioni e deduzioni formulate da nei propri atti, in quanto formulate tardivamente, Controparte_1
ossia nel mancato rispetto dei 20 gg dalla prima udienza fissata, in data 28.3.23 e visto il deposito telematico della comparsa di costituzione e risposta avversaria effettuato nel mancato rispetto del detto termine di 20 gg dall'udienza suindicata.
- accertare e dichiarare l'inammissibilità delle domande, eccezioni e deduzioni formulate da , ed Avv. Paola Cuzzocrea, Controparte_4 Controparte_1
quale curatore dell'eredità giacente del defunto nelle proprie CP_3
comparse di costituzione e risposta del presente giudizio d'appello, in quanto formulate tardivamente, ossia nel mancato rispetto dei 70 gg dalla prima udienza fissata, in data 18.12.24, visto il deposito telematico delle medesime comparse di costituzione e risposta avversarie effettuate nel mancato rispetto del detto termine di 70 gg dall'udienza suindicata.
pagina 4 di 20 Nel merito ed in via principale :
- disporre l'assegnazione alla comproprietaria non esecutata Parte_1
(titolare della quota di un mezzo della abitazione prima casa e residenza familiare) della quota di comproprietà di ½ di cui risulta titolare CP_5
(quota pignorata nella procedura di Esec. Imm Rge n.109/20 Tribunale di
TO) dell'appartamento ubicato a VO TOna (MN) - Viale
Risorgimento, 38, piano T. Identificato al catasto Fabbricati - Fg. 19, Part. 325,
Sub. 3, Categoria A2 (Bene n.1), tramite il pagamento della somma di euro
103.332,60, così come quantificata in atti, tenendo conto dei deprezzamenti e riduzioni indicate dal perito, Arch. nell'integrazione di perizia e risposta Per_1
del 21.10.22 o della diversa o minore somma determinata dall'Ecc.ma Corte
d'Appello adita e, per l'effetto, emettere il decreto di trasferimento della proprietà della quota suindicata in favore di ed ogni altro Parte_1
conseguente ed opportuno provvedimento di legge.
- disporre l'assegnazione alla comproprietaria non esecutata Parte_1
(titolare della quota di un quarto del garage pertinenziale della abitazione prima casa e residenza familiare) della quota di comproprietà di 3/4 di cui risulta titolare e (quote pignorate nella procedura di Esec. Imm. CP_5 CP_3
Rge n.109/20 Tribunale di TO) del garage pertinenziale ubicato a VO
TOna (MN) - Viale Risorgimento, 38, piano S1, identificato al catasto
Fabbricati - Fg. 19, Part. 325, Sub. 7, Categoria C2 - Fg. 19, Part. 325, Sub. 8,
Categoria C6 (Bene n.3), tramite il pagamento della somma di euro 33.390,00,
pagina 5 di 20 così come quantificata in atti, tenendo conto dei deprezzamenti e riduzioni indicate dal perito arch. nell'integrazione di perizia e risposta del Per_1
21.10.22 o della diversa o minore somma determinata dalla Corte d'Appello
adita e, per l'effetto, emettere il decreto di trasferimento della proprietà delle quote suindicate, in favore di ed ogni altro conseguente ed Parte_1
opportuno provvedimento di Legge.
- Ordinare la trascrizione della emananda sentenza o del provvedimento e la cancellazione di tutte le formalità pregiudizievoli sui beni assegnati con esonero da responsabilità per il Conservatore dei Registri Immobiliari.
Con vittoria di spese di lite.
In via subordinata: in caso di rigetto della domanda formulata in via principale -
disporre l'assegnazione alla comproprietaria non esecutata Parte_1
(titolare della quota di un mezzo della abitazione prima casa e residenza familiare) della quota di comproprietà di ½ di cui risulta titolare CP_5
(quota pignorata nella procedura di Esec. Imm Rge n.109/20 Tribunale di
TO) dell'appartamento ubicato a VO TOna (MN) - Viale
Risorgimento, 38, piano T. Identificato al catasto Fabbricati - Fg. 19, Part. 325,
Sub. 3, Categoria A2 (Bene n.1), tramite il pagamento della somma di €
103.332,60, così come quantificata in atti, tenendo conto dei deprezzamenti e
Pers riduzioni indicate dal perito arch. nell'integrazione di perizia e risposta del
21.10.22 o della diversa o minore somma determinata dalla Corte d'Appello
adita e, per l'effetto, emettere il decreto di trasferimento della proprietà della pagina 6 di 20 quota suindicata in favore di ed ogni altro conseguente ed Parte_1
opportuno provvedimento di legge.
- disporre l'assegnazione alla comproprietaria non esecutata Parte_1
(titolare della quota di un quarto del garage pertinenziale della abitazione prima casa e residenza familiare) della quota di comproprietà di 1/4 di cui risulta titolare (quota pignorata nella procedura di Esec. Imm. Rge CP_5
n.109/20 Tribunale di TO) del garage pertinenziale ubicato a VO
TOna (MN) – Viale Risorgimento, 38, piano S1, identificato al catasto
Fabbricati - Fg. 19, Part. 325, Sub. 7, Categoria C2 - Fg. 19, Part. 325, Sub. 8,
Categoria C6 (Bene n.3), tramite il pagamento della somma di € 11.130,00, così
come quantificata in atti, tenendo conto dei deprezzamenti e riduzioni indicate dal Perito d'Ufficio, Arch. A. Lui, nell'integrazione di perizia e risposta del
21.10.22 o della diversa o minore somma determinata dalla Corte d'Appello
adita e, per l'effetto, emettere il decreto di trasferimento della proprietà delle quote suindicate, in favore di ed ogni altro conseguente ed Parte_1
opportuno provvedimento di legge.
- Ordinare la trascrizione della emananda sentenza o del provvedimento e la cancellazione di tutte le formalità pregiudizievoli sui beni assegnati con esonero da responsabilità per il Conservatore dei Registri Immobiliari.
Con vittoria di spese di lite
In via istruttoria a prova contraria: si chiede la rimessione in istruttoria della presente causa, insistendo per l'ammissione di consulenza che verifichi come,
pagina 7 di 20 stante il conguaglio versato dalla comproprietaria non esecutata Parte_1
sia dalla stessa realizzabile l'acquisizione della piena proprietà
dell'appartamento (bene 1), sua prima casa e residenza famigliare e del garage pertinenziale (bene 3) o in via subordinata stabilisca la divisione del garage pertinenziale bene 3, ferma l'assegnazione dell'appartamento (bene 1), prima casa e residenza famigliare bene 2 e del posto auto risultante dalla divisione del bene 3 garage pertinenziale e che la vendita autonoma in sede esecutiva del bene
2, di proprietà esclusiva del defunto sia realizzabile e non comporti CP_3
alcun nocumento agli interessi dei creditori.
Per parte appellata : CP_1
Voglia rigettare la svolta impugnazione siccome improcedibile e comunque infondata in fatto ed in diritto.
Con vittoria di spese di entrambi i gradi del giudizio.
Per parte appellata CP_4
Voglia la Corte d'appello di Brescia, respinta ogni contraria eccezione e domanda, anche in via istruttoria,
In via principale: confermare la sentenza impugnata e rigettare l'appello avversario per le ragioni esposte in narrativa, da ritenersi improcedibile e comunque infondata in fatto ed in diritto.
In via istruttoria: respingere ogni domanda di parte appellante, compresa la domanda di consulenza tecnica d'ufficio, in quanto inammissibile ed esplorativa.
In ogni caso: con vittoria di spese di entrambi i gradi del giudizio, oltre pagina 8 di 20 maggiorazione forfettaria, IVA e CPA come per legge.
Per parte appellata : Controparte_3
Dichiararsi lo scioglimento della comunione sugli immobili oggetto di causa, nel rispetto dei criteri fissati dalla legge e della quota di pertinenza dell'eredità
giacente, confermandosi la sentenza n. 413/24 del Tribunale di TO, con conseguente rigetto dell'impugnazione.
Con vittoria delle spese di causa, oltre a c.p.a., i.v.a. e rimborso spese generali ex art. 2 comma 2 d.m. 55/2014.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ordinanza ex art. 600 c.p.c. e art. 181 disp. att. c.p.c. il giudice dell'esecuzione di TO disponeva procedersi a giudizio divisionale endoesecutivo nell'ambito della procedura iscritta al n. 109/2020 R.G. es.
In detta ordinanza, il giudice dell'esecuzione immobiliare, premesso che il pignoramento aveva ad oggetto la quota indivisa di un compendio immobiliare;
che non vi erano state richieste di assegnazione e che non era possibile la separazione in natura disponeva il giudizio divisionale.
Nel giudizio di cognizione si costituiva la comproprietaria non esecutata
, la quale premesso di essere comproprietaria del bene 1, ossia Parte_1
appartamento sito in VO TOna viale Risorgimento n. 38 identificato al foglio 19 part. 325 sub. 3 e della quota di ¼ del bene 3, ossia garage identificato al foglio 19 part. 325 sub. 7 e 8 chiedeva l'assegnazione delle quote staggite in danno al coniuge al prezzo di stima, ossia previo versamento del conguaglio di €
pagina 9 di 20 103.332,60 per il bene 1 e di € 33.900 per il bene 3.
Si costituiva il creditore procedente che resisteva osservando Controparte_4
che l'esperto stimatore aveva formato un lotto unico e dunque la domanda di assegnazione non poteva trovare accoglimento.
si costituiva senza assumere alcuna posizione. Controparte_1
La curatela dell'Eredità giacente si costituiva per vigilare CP_3
sull'andamento della procedimento allegando che, con decreto ingiuntivo n.
513/2013, poi dichiarato esecutivo, il Tribunale di TO aveva ingiunto a e a di pagare a la somma di € 200.000 CP_3 CP_5 Controparte_4
oltre accessori;
che il creditore aveva promosso l'esecuzione forzata sottoponendo a pignoramento l'immobile di VO TOna identificato al foglio n. 19 part. 325 sub. 2 di piena proprietà di , nonché l'unità CP_3
immobiliare sempre sita in VO TOna identificata al foglio 19 part. 325
sub. 1 di piena proprietà di per la quota di 1/2 . CP_5
Assegnati i termini ex art. 183 comma 6 c.p.c., il Tribunale adito, con la gravata sentenza, accertava la non comoda divisibilità dei beni pignorati sulla scorta della relazione di stima redatta nel giudizio divisionale.
proponeva appello a cui resistevano , Parte_1 Controparte_4 [...]
la curatela dell'Eredità giacente di , mentre gli altri CP_1 CP_3
appellanti venivano dichiarati contumaci.
Attesa l'urgenza di provvedere in quanto l'esecuzione forzata era stata sospesa,
la causa era rinviata all'udienza 19.03.2025 per discussione orale ex art. 350 bis
pagina 10 di 20 c.p.c., celebrata con modalità di trattazione scritta ad istanza dei procuratori delle parti, e quindi il collegio riservava di emettere la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo l'appellante lamenta la violazione degli artt. 99, 112 e 166
c.p.c. in quanto i convenuti avevano formulato domande senza rispettare il termine di costituzione loro assegnato.
Con il secondo motivo parte appellante censura la decisione del primo giudice per violazione dell'art. 720 c.c. per non aver riconosciuto il diritto potestativo all'assegnazione delle quote pignorate in quanto detto criterio è da ritenere quello preferibile nello scioglimento delle comunioni e, per giunta,
l'assegnazione non avrebbe determinato la costituzione di servitù, di oneri,
limitazioni e pesi, con la conseguenza che il bene 2 di proprietà del deceduto avrebbe potuto essere alienato senza alcuna difficoltà. Allega che le CP_3
due unità residenziali, bene 1 e bene 2, sono autonome, possiedono distinti contatori per la somministrazione di gas e energia elettrica e che, con riguardo all'autorimessa, è possibile ipotizzare una divisione dello spazio totale in due aree da destinare a ciascuna unità.
Con il terzo motivo parte appellante censura la mancata ammissione di consulenza tecnica e con il quarto motivo lamenta la circostanza che il Tribunale
ha disatteso la sua domanda di assegnazione.
In via subordinata chiede l'assegnazione della quota di ¼ del Parte_1
garage, anziché della quota di ¾.
pagina 11 di 20 Prima di esaminare i motivi, in fatto, va premesso che , in Controparte_4
forza di titolo esecutivo contro e per l'importo di € CP_3 CP_5
200.000 promuoveva esecuzione forzata sottoponendo a pignoramento immobiliare una villetta bifamiliare sita in VO TOna (MN) alla via
Risorgimento n. 38 composta da due piani fuori terra e da uno interrato adibito ad autorimessa.
Per come si può notare dai rilievi fotografici allegati, trattasi di una villetta recintata e dotata di un giardino circostante su cui insiste anche una piccola piscina.
L'appartamento sito al piano terra, identificato al foglio 19 part. 325 sub. 3 della superficie catastale di mq. 180, risulta intestato ai coniugi in separazione dei beni e per la quota di un mezzo ciascuno;
CP_5 Parte_1
l'appartamento al primo piano, identificato al foglio 19 part. 325 sub. 6, era in piena proprietà di , deceduto nelle more, e detto cespite è ora gravato CP_3
dal diritto di abitazione in favore della vedova mentre il piano CP_6
interrato, identificato al foglio 19 part. 325 sub. 7 e 8 è intestato a per CP_3
la quota di ½ e a e a (non esecutata) per la quota di ¼ CP_5 Parte_1
ciascuno.
La villetta bifamiliare in questione, il cui valore per la messa alla vendita è stato fissato dall'esperto stimatore arch. in € 270.000, valore poi Persona_2
aggiornato in € 309.357, dispone di beni comuni non censibili, ossia il mappale pagina 12 di 20 mappale 325 sub. 5 (vano scala e centrale termica) comune ai sub. 3, 6, 7 e 8.
Rilevava l'esperto che la villetta in esame gode delle parti comuni che costituiscono elemento di pregio e di valorizzazione dell'intero compendio, ossia l'ampia area cortiva organizzata a giardino (con cespugli, essenze arboree e arbustive) con piscina circondante l'edificio su tutti i lati, oltre ad una limitata porzione adibita a parcheggio veicoli sul fronte nord con annessa rampa di discesa alla rimessa.
A giudizio dell'esperto, l'unità non è comodamente divisibile in quanto “Il
frazionamento dell'immobile, allo scopo di determinare quote concrete
suscettibili di autonomo e libero godimento, per le caratteristiche tipologiche
dello stesso (appartamento al piano terra di edificio bifamiliare con pertinenze
al piano seminterrato e parti comuni (tra cui l'area cortiva) con l'altra unità –
comporterebbe problemi tecnici e funzionali eccessivamente costosi legati
all'assetto distributivo dell'abitazione in questione, alle caratteristiche degli
impianti (in particolare, all'eventuale separazione degli stessi); inoltre la
divisione dell'appartamento, pertinenze comprese, in due unità abitative, ove
possibile, comporterebbe un sensibile deprezzamento del valore delle singole
quote rapportate proporzionalmente al valore dell'intero”.
Sulla scorta di questa valutazione, condivisa dal Tribunale, veniva rigettata la domanda di assegnazione svolta da comproprietaria Parte_1
dell'appartamento sito a piano terra, istanza variamente modulata con riguardo all'autorimessa avendo chiesto in via subordinata l'assegnazione della quota di pagina 13 di 20 ¼ (onde raggiungere la quota di un mezzo e lasciare l'altra metà al potenziale acquirente dell'appartamento al primo piano) o l'assegnazione della piena proprietà di tutta l'autorimessa identificata come bene 3.
Tanto premesso, il primo motivo è manifestamente infondato.
Considerate le modalità con cui il giudizio divisionale endoesecutivo va instaurato, i convenuti costituiti non hanno svolto alcuna domanda inammissibile.
Il giudice dell'esecuzione, proprio sulla scorta degli esiti della relazione di stima,
ha inteso promuovere giudizio divisionale allo scopo di vendere l'immobile nella sua interezza, come chiaramente indicato nella sua ordinanza del
6.12.2022, laddove spiegava che la divisione riguardava i beni 1 e 3 e che tuttavia la vendita in sede endoesecutiva comprendeva l'intero compendio pignorato in quanto configurato come lotto unico.
Nelle loro comparse, il creditore procedente si è limitato a chiedere la vendita dell'intero cespite, opponendosi in tal modo alla assegnazione dei beni 1 e 3
come chiesto da non ha formulato domande e la curatela Pt_1 CP_1
si è limitata a chiedere lo scioglimento della comunione.
Nessuna domanda nuova è stata formulata e la difesa di che Controparte_4
ha aderito alle valutazioni espresse dal giudice dell'esecuzione.
Gli altri motivi, da valutare congiuntamente in quanto strettamente connessi,
sono di converso fondati.
Come noto, il concetto di comoda divisibilità di un immobile a cui fa riferimento pagina 14 di 20 l'art. 720 c.c. postula sotto il profilo strutturale che il frazionamento del bene sia attuabile mediante la determinazione di quote concrete suscettibili di autonomo e libero godimento che possono formarsi senza dover fronteggiare problemi tecnici eccessivamente costosi e, sotto l'aspetto economico funzionale, che la divisione non incida sull'originaria destinazione del bene e non comporti un sensibile deprezzamento del valore delle singole quote rapportate proporzionalmente al valore dell'intero, tenuto conto della normale destinazione ed utilizzazione del bene stesso. La non comoda divisibilità di un bene immobile, integrando un'eccezione al diritto potestativo di ciascun partecipante alla comunione di conseguire i beni in natura, può ritenersi legittimamente praticabile solo quando risulti rigorosamente accertata la ricorrenza dei presupposti costituiti dall'irrealizzabilità del frazionamento dell'immobile o dalla sua realizzabilità a pena di notevole deprezzamento o dall'impossibilità di formare in concreto porzioni suscettibili di autonomo e libero godimento, tenuto conto dell'usuale destinazione e della pregressa utilizzazione del bene stesso
(cfr. Cass. 21.06.2023 n. 17712).
Proprio partendo dalla regola che la non comoda divisibilità è l'eccezione, nel caso concreto la Corte ritiene che la domanda di assegnazione dei beni di cui
è comproprietaria debba essere accolta, non avendo ella titolo per Parte_1
chiedere l'assegnazione di un immobile di completa appartenenza a terzi.
Osserva la Corte che nella villetta de qua era già esistente un piccolo condominio nel senso che i coniugi e sono CP_5 Parte_1
pagina 15 di 20 comproprietari dell'appartamento sito a terra, dell'appartamento CP_3
situato al primo piano e, in ragione delle rispettive quote, dell'ampia autorimessa posta al piano interrato;
vi sono poi beni non censibili comuni alle due unità,
ossia l'area cortilizia, il gazebo, il locale tecnico, la piscina, il vano scale e la centrale termica e detti beni sono destinati, vista la loro natura condominiale, a rimanere in comunione anche con il soggetto che acquisterà l'unità di CP_3
[...]
Non è pertanto condivisibile il ragionamento dell'esperto secondo cui la divisione comporterebbe un sensibile deprezzamento del valore delle singole unità anche in relazione allo spazio circostante: come accade in qualsiasi condominio allorquando un condomino aliena la sua proprietà esclusiva contemporaneamente aliena le corrispondenti parti comuni e chi acquista subentra nella titolarità secondo una determinata tabella millesimale, ma non si determina una contrazione di valore delle singole quote.
Nel caso di specie, esiste un piccolo condominio tra due unità immobiliari che godono di parti comuni, ossia i beni comuni non censibili, con la specificazione che l'appartamento a piano terra è di comproprietà tra due coniugi, di cui solo uno esecutato in regime di separazione dei beni, e il secondo era di esclusiva proprietà dell'altro esecutato, deceduto nelle more, a cui è subentrata l'eredità
giacente e ora gravato da diritto di abitazione in favore della vedova Pt_2
[...]
Non è in discussione in questo processo il tema se il diritto di abitazione sia pagina 16 di 20 opponibile o meno al creditore procedente.
Dai rilievi fotografici emerge poi che già esistono contatori elettrici divisi per unità e per le parti in comune, l'impianto idraulico e la rete di adduzione del gas sono separati, mentre pare essere in comune solo l'impianto di riscaldamento che dovrà essere separato nel caso in cui il bene 2 venga acquistato da terzi e cessi il diritto di abitazione di , ma il costo di detta separazione Parte_2
non è tale da rendere indivisibile l'immobile.
È vero che la vendita dell'intera unità sarebbe stata più agevole e appetibile sul mercato e in tale ottica si può apprezzare il tentativo del giudice dell'esecuzione di vendere tutto il compendio staggito, anche in una prospettiva di tutela del ceto creditorio, pur tuttavia detto giudizio, pur avendo natura incidentale in un procedimento esecutivo, costituisce un autonomo giudizio di scioglimento della comunione e alle regole di detti giudizi deve soggiacere (cfr. Cass. 29.02.2024 n.
5386).
Peraltro, l'assegnazione dell'intera proprietà dei beni 1 e 3 a al Parte_1
prezzo di stima è comunque utile ai creditori intervenuti in quanto diversi esperimenti di vendita avrebbero potuto determinare un consistente ribasso del prezzo base di asta (si noti che già al primo incanto è congrua una offerta al 75%
del prezzo base di asta), mentre nel caso concreto parte dei beni vengono aggiudicati al loro reale valore.
In definitiva, posto che non può chiedere l'assegnazione di un Parte_1
bene di cui non è comproprietaria e che i beni 1 e 3 non sono comodamente pagina 17 di 20 divisibili, gli stessi vengono assegnati per l'intero a , la quale dovrà Parte_1
Pers pagare il conguaglio come determinato all'arch. nel supplemento del
21.10.2002, ossia € 129.165,75 per la quota di un mezzo dell'appartamento foglio 19 part. 325 sub. 3 e la somma di 41.737 per la quota di ¾ del garage piano seminterrato foglio 19 part. 325 sub. 7 e 8 – importi che dovranno essere versati entro 15 giorni dal passaggio in giudicato del capo che dispone l'assegnazione mediante libretto bancario intestato alla procedura esecutiva o con un'altra modalità fissata dal g.e.
Tenuto conto della natura del giudizio, le spese del grado vanno compensate.
Infatti, nei giudizi di divisione le spese di causa vanno poste a carico della massa quando sono effettuate per condurre nell'interesse comune il giudizio alla sua conclusione;
si segue il criterio della soccombenza, salvo il potere di compensazione, quando si tratta di spese eccessive o determinate da inutili resistenze ossia quando si registri un atteggiamento di ingiustificata resistenza rispetto all'esito della causa. Nel caso concreto, le parti costituite si sono limitate a chiedere lo scioglimento della comunione e solo (il Controparte_4
creditore procedente) si è formalmente opposto all'assegnazione, ma trattasi di un comportamento giustificato alla luce delle risultanze della relazione di stima.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza non Parte_1
definitiva n. 413/2024 emessa dal Tribunale di TO in data 15.04.2024, così
pagina 18 di 20 provvede:
- in riforma della gravata sentenza, assegna nata a [...] Parte_1
TOna il 30.11.1965 (C.F: ) i seguenti beni: C.F._1
a) quota di ½ di appartamento posto a piano terra di villa bifamiliare di due piani fuori terra e seminterrato sita in VO TOna via Risorgimento n. 38,
identificata al NCEU di detto ente al foglio 19 part. 325 sub. 3, già di proprietà
dell'esecutato (CF: ); CP_5 C.F._4
b) quota di ¾ di garage, deposito e cantina posti al piano seminterrato di villa bifamiliare di due piani fuori terra e seminterrato sita in VO TOna via
Risorgimento n. 38, identificata al NCEU di detto ente al foglio 19 part. 325 sub.
7 e 8, già di proprietà degli esecutati (CF: ) Parte_3 C.F._4
e di (C.F. ); CP_3 C.F._2
c) quota corrispondente sui beni comuni non censibili, ossia il mappale 325 sub.
4 (area cortiva, gazebo, locale tecnico piscina) comune ai sub. 3 e 6 e il mappale
325 sub. 5 (vano scala e centrale termica) comune ai sub. 3, 6, 7 e 8;
- condanna a versare alla procedura esecutiva iscritta al N. Parte_1
109/2020 R.G., in essere presso il Tribunale di TO, mediante libretto bancario o altra modalità fissata dal giudice dell'esecuzione, l'importo di €
129.165,75 per la quota di un mezzo dell'appartamento foglio 19 part. 325 sub. 3
e la somma di € 41.737 per la quota di ¾ del garage piano seminterrato foglio 19
part. 325 sub. 7 e 8 e quota proporzionale sui beni comuni non censibili –
importi che dovranno essere versati entro 15 giorni dal passaggio in giudicato pagina 19 di 20 del capo che precede;
- ordina la trascrizione della presente sentenza;
- compensa le spese del presente grado di giudizio.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 19.03.2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE
dott. Vittorio Carlo Aliprandi
IL PRESIDENTE
dott. Giuseppe Serao
pagina 20 di 20 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
325 sub. 4 (area cortiva, gazebo, locale tecnico piscina) comune ai sub. 3 e 6 e il