Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 13/06/2025, n. 4787 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 4787 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
Il Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona del giudice dott.ssa Clara Ruggiero, all'udienza del 13.06.2025, svolta mediante trattazione scritta, ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta al n. R.G. 11383/2024 cui è riunita la n. RG 11385/2024
TRA
Dott. nato a [...] il [...] e residente a [...]
Crema n ° 15, CF: rappresentato e difeso, congiuntamente e C.F._1 disgiuntamente, dagli avv.ti Gianfrancesco Garattoni e Filippo Tomassoli con studio in Corso D'augusto n.° 134, come in atti
- Ricorrente -
CONTRO
Controparte_1
(C.F. ), con sede legale in Roma, Via
[...] P.IVA_1
Mantova, n. 1, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore della stessa, rappresentata e difesa, anche disgiuntamente, dagli avv.ti prof. Arturo Maresca
e Marco Conti ed elettivamente domiciliata presso lo studio legale dell'avv. Pietro Pace in Napoli, Via Duomo, n. 152, come in atti
-Resistente-
Fatto e diritto
Con ricorso in riassunzione innanzi al Tribunale di Napoli, regolarmente depositato, il ricorrente in epigrafe esponeva: Che il Dott. i iscriveva alla Parte_1
che avendo raggiunto i requisiti di legge, per l'ottenimento della CP_1 pensione di vecchiaia effettuava domanda di pensione alla Cassa deliberata dalla
(regolamento della ), con cui la riduceva unilateralmente l'importo CP_1 CP_1 della prestazione, mentre il rapporto pensionistico si svolgeva, era illegittimo, in quanto non poteva incidere sui diritti acquisiti e tagliare il trattamento in essere.
Infatti, i diritti quesiti non potevano essere messi in discussione, il Regolamento della non essendo un atto con forza di legge non poteva imporre una CP_1 riduzione della pensione già maturata e in pagamento, configurando, quest'ultima un diritto quesito e non una aspettativa anche con riferimento al principio del pro
– rata temporis, diretto a garantire le anzianità già maturate. Una volta maturato il diritto alla pensione, l'ente previdenziale debitore non poteva ridurne l'importo con atto unilaterale, regolamentare o negoziale, perché ciò avrebbe leso l'affidamento del pensionato, tutelato dal capoverso dell'art. 3 della Costituzione, nella consistenza economica del proprio diritto soggettivo.
Il giudizio veniva dapprima incardinato innanzi al Tribunale di AN che, con proprio decreto reso nel procedimento r.g.l. 9199/2023, fissava la data della prima udienza da notificare, unitamente al ricorso, al convenuto, come in effetti avveniva;
si costituiva in giudizio la in persona del legale rappresentante pro – CP_1 tempore, eccependo preliminarmente la incompetenza territoriale dell'adito
Tribunale di AN in favore del Tribunale di Napoli, luogo di residenza abituale del ricorrente. Alla prima udienza il ricorrente aderiva alla eccezione di incompetenza territoriale sollevata dal convenuto, e il Tribunale di AN, in data
16.04.2024, con propria ordinanza ed a scioglimento della riserva assunta, dichiarava la propria incompetenza in favore del Tribunale di Napoli in funzione del
Giudice del Lavoro, con termine per la riassunzione entro la data del 15.05.2024.
Parte ricorrente, pertanto, chiedeva all'Onorevole Tribunale di Napoli in funzione di Giudice del Lavoro affinché, fissata l'udienza voglia accogliere le seguenti conclusioni: ““Voglia l'Ill.mo Tribunale di AN, Sezione Lavoro, contrariis reiectis, dichiarare l'illegittimità del contributo di solidarietà operato in detrazione sulle rate della pensione liquidate e maturate sulla pensione di vecchiaia del Dott.
[...] per i motivi in fatto ed in diritto di cui in narrativa, con particolare Parte_1 riferimento all'art. 22 del regolamento della C.N.P.A.D.C. approvato con Decreto
Ministeriale del 14.07.2004; delibera della C.N.P.A.D.C. n. 4 approvata nella riunione del 28 ottobre 2008 dall'Assemblea del delegati della Delibera CP_1 dell'Assemblea dei Delegati 27.06.2013 approvata dai Ministri Vigilanti il
21.10.2013; - Voglia, quindi, l'Ill.mo Tribunale di AN, Sezione Lavoro, contrariis reiectis, affermare, così come sancito dalla Suprema Corte di Cassazione, il principio di diritto secondo cui, in applicazione del criterio del pro rata, la
[...]
a favore dei è tenuta a Parte_2 Controparte_1 corrispondere al ricorrente la pensione senza l'applicazione del contributo di solidarietà. - In conseguenza CONDANNARE La
[...] alla restituzione a favore dello stesso Controparte_2 delle ritenute operate a tale titolo e dichiarare non più operabile detta detrazione per il contributo di solidarietà per il futuro. Spese rifuse”.
Si costituiva nel giudizio riassunto con memoria difensiva del 29.11.2024 la
[...] in pers. Controparte_1 del rapp. te p.t la quale reiterava tutte le eccezioni e le difese già svolte e, pertanto, impugnava e contestava tutto quanto ex adverso dedotto e sostenuto e chiedendo il rigetto del ricorso, in quanto infondato in fatto ed in diritto.
In particolare, infatti, la resistente, chiedeva “Voglia Ill.mo Giudice adito, disattesa ogni contraria istanza, deduzione o eccezione, accertare e dichiarare
l'improcedibilità del ricorso ai sensi dell'art. 443 c.p.c. e delle disposizioni speciali del Regolamento applicato dalla . Nel merito, rigettare il ricorso ex adverso CP_1 promosso in quanto infondato, in fatto ed in diritto, per i motivi esposti. In subordine, dichiarare prescritta la pretesa avanzata dalla parte ricorrente di vedersi corrispondere / restituire le quote trattenute a titolo di contributo di solidarietà sul trattamento pensionistico anteriore al 9.1.2019 (quinquennio antecedente alla notifica del ricorso), ovvero, in via di ulteriore subordine anteriore al 9.1.2014
(decennio antecedente alla notifica del ricorso). In ogni caso, dichiarare inammissibile la domanda volta a rendere non più operabile (per il futuro) il contributo di solidarietà sui ratei di pensione successivi al ricorso introduttivo del presente giudizio. Il tutto con vittoria di spese, competenze ed onorari”.
Con secondo ricorso in riassunzione innanzi al Tribunale di Napoli, regolarmente depositato, il ricorrente in epigrafe esponeva: Che il Dottore si Parte_1 iscriveva alla a favore dei Dottori Parte_2
Commercialisti; che, avendo raggiunto i requisiti di legge per l'ottenimento della pensione di vecchiaia, effettuava domanda di pensione alla Controparte_1
che la deliberava la liquidazione, a favore del dottore, della
[...] CP_1 pensione di vecchiaia con decorrenza dal 1° luglio 2005, che la , nel mancato CP_1 rispetto del principio del pro – rata, applicava a tutti i versamenti fatti dal dottore i criteri di calcolo di cui al regolamento di disciplina del regime Parte_1 previdenziale approvato con D.I. del 14 luglio 2004, relativamente al CP_1 calcolo della quota pensionistica per le anzianità contributive del dottore commercialista sino al 31.12.2003, così come a tutti gli iscritti andati in pensione successivamente alla approvazione di detto regolamento. Con il nuovo Regolamento di disciplina del regime previdenziale approvato con D.I. del 14 luglio 2004 la C.N.P.A.D.C. optava per il sistema contributivo ai sensi dell'art. 3 comma 12 della L. n. 335/95 che testualmente disponeva: “gli enti possono optare per l'adozione del sistema contributivo definito ai sensi della presente legge”. La pensione veniva, dunque, liquidata, ai sensi del nuovo Regolamento di disciplina del regime previdenziale, in due quote delle quali la prima, relativa alle anzianità contributive maturate sino al 31.12.2003, calcolata con il previgente sistema di calcolo reddituale e la seconda, relativa alle anzianità contributive maturate successivamente, calcolata con il nuovo sistema contributivo. Deduceva parte ricorrente che il nuovo
Regolamento di disciplina del Regime previdenziale relative al calcolo della quota pensionistica riferibile alle anzianità maturate sino al 31.12.2003, era stato emesso in palese violazione del principio del pro-rata che, pure, rappresentava un espresso principio ispiratore della riforma. Eccepiva, quindi, l'illegittimità delle determinazioni della nella parte in cui estendono le modifiche in peius nel calcolo del CP_1 trattamento pensionistico anche alle posizioni pregresse. Ed invero, nel principio del pro-rata, l'autonomia provvedimentale degli enti previdenziali privatizzati poteva disciplinare con i nuovi criteri il trattamento pensionistico soltanto per il futuro, mentre restava preclusa ogni applicazione retroattiva
Il giudizio veniva dapprima incardinato innanzi al Tribunale di AN, che, con proprio decreto reso nel procedimento r.g.l. 9200/2023, fissava la data della prima udienza da notificare, unitamente al ricorso al convenuto, come in effetti avveniva;
si costituiva in giudizio la in persona del legale rappresentante pro –tempore, eccependo CP_1 preliminarmente la incompetenza territoriale dell'adito Tribunale di AN in favore del Tribunale di Napoli, luogo di residenza abituale del ricorrente. Alla prima udienza il ricorrente aderiva alla eccezione di incompetenza territoriale sollevata dal convenuto,
e il tribunale di AN, in data 16.04.2024, con propria ordinanza ed a scioglimento della riserva assunta, dichiarava la propria incompetenza in favore de Tribunale di
Napoli in funzione del Giudice del Lavoro, con termine per la riassunzione entro la data del 15.05.2024.
Parte ricorrente, pertanto, chiedeva all'Onorevole Tribunale di Napoli in funzione di Giudice del Lavoro affinché, fissata l'udienza voglia accogliere le seguenti conclusioni:<< Voglia l'Ill.mo Tribunale di AN, Sezione Lavoro, contrariis reiectis, dichiarare la nullità ed inefficacia delle disposizioni del regolamento di disciplina del regime previdenziale della approvato con D.I. del 14 luglio 2004, CP_1 relativamente al calcolo della quota pensionistica per le anzianità contributive del dottore commercialista sino al 31.12.2003 per i motivi in fatto ed in diritto di cui in narrativa. Voglia, quindi, l'Ill.mo Tribunale di AN, Sezione Lavoro, contrariis reiectis, affermare, così come sancito dalla numerosa e univoca giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione, il principio di diritto secondo cui, in applicazione del criterio del pro rata, la C.N.P.A.D.C. è tenuta a corrispondere al ricorrente la quota retributiva della pensione di VECCHIAIA nella misura risultante dalla applicazione della normativa previgente alla disciplina del regime previdenziale approvato con D.I. del 14 luglio 2004, relativamente al calcolo della quota pensionistica per le anzianità contributive del dottore commercialista sino al 31.12.2003, e comunque alla normativa più favorevole antecedente ad essa. In conseguenza CONDANNARE La alla CP_1 corresponsione a favore del Dottor della pensione di Parte_1 vecchiaia secondo le modalità di calcolo col sistema retributivo antecedenti all'impugnato regolamento approvato con D.I. del 14 luglio 2004, relativamente al calcolo della quota pensionistica per le anzianità contributive del dottore commercialista sino al 31.12.2003, con disapplicazione del massimale pensionistico di cui alla delibera C.d.A. del 15 – 16/04/2003. Quindi, condannare la a CP_1 corrispondere in favore del dottore il trattamento pensionistico calcolando la quota di pensione riferibile alle anzianità contributive anteriori al 2001 sulla base della normativa vigente più favorevole senza l'applicazione di alcun massimale. Quanto sopra con conseguente restituzione degli arretrati derivanti dal pregresso calcolo più favorevole, oltre interessi e rivalutazione monetaria, decorrenti dieci anni a ritroso dalla proposizione del presente ricorso. Dichiarate nulle le delibera di conferimento della pensione nella parte in cui non provvede alla liquidazione della stessa in ottemperanza e nel rispetto del principio del pro rata, di cui al Doc. 1 prodotto in atti richiamante la riunione della giunta esecutiva del 20.07.2005 e del 14.11.2005 della C.N.P.A.D.C.. Quanto sopra con disapplicazione del massimale pensionistico a seguito del ricalcolo della pensione. Dichiarati prescritti i ratei della pensione in differenza all'applicazione del pregresso criterio di calcolo nel rispetto del principio del pro rata nel termine decennale a ritroso dalla data di proposizione del presente ricorso. Ai sensi degli art.li 23 c.c. 70 e 71 c. p.c. copia del presente ricorso viene notificata al sig. P.M. affinché possa intervenire. Spese rifuse. Salvis iuribus late”.
Si costituiva nel giudizio riassunto con memoria difensiva del 29.11.2024 la
[...] in pers. del Controparte_1 rapp. te p.t la quale reiterava tutte le eccezioni e le difese già svolte e, pertanto, impugnava e contestava tutto quanto ex adverso dedotto e sostenuto e chiedendo il rigetto del ricorso, in quanto infondato in fatto ed in diritto.
In particolare, infatti, la resistente, chiedeva “Voglia Ill.mo Giudice adito, disattesa ogni contraria istanza, deduzione o eccezione, in via preliminare, disporre la riunione ex art.
274 c.p.c. del presente procedimento con il giudizio recante n. R.G. 11383/2024, pendente innanzi a Codesto Ill.mo Tribunale, per connessione soggettiva e parziale connessione oggettiva. In via pregiudiziale, accertare e dichiarare l'improcedibilità del ricorso ai sensi dell'art. 443 c.p.c. e delle disposizioni speciali del Regolamento applicato dalla . Nel merito, rigettare il ricorso ex adverso promosso in quanto infondato, CP_1 in fatto ed in diritto, per i motivi esposti. In subordine, dichiarare prescritta la pretesa avanzata dalla parte ricorrente di vedersi ricalcolare e riliquidare le quote del trattamento pensionistico anteriori al 9.1.2019 (quinquennio antecedente alla notifica del ricorso), ovvero, in via di ulteriore subordine anteriore al 9.1.2014 (decennio antecedente alla notifica del ricorso). In ogni caso, escludere il cumulo tra rivalutazione ed interessi sulle somme eventualmente riconosciute. Il tutto con vittoria di spese, competenze ed onorari”.
Istauratosi regolarmente il giudizio innanzi a questo Tribunale, all'udienza del
13.12.2024 il Giudicante, rilevata l'identità soggettiva e la connessione oggettiva tra il giudizio recante rg 11385.2024 e quello recante rg 11383/2024, ne disponeva la riunione.
All'udienza odierna, lette le note regolarmente depositate nei rispettivi termini concessi, le cause riunite sono state quindi decise dal Giudice, come da sentenza telematica contestuale. Va anzitutto disattesa l'eccezione della resistente, di improcedibilità del ricorso CP_1 ai sensi dell'art. 443 c.p.c.
Ed invero, la norma richiamata al primo comma dispone che «la domanda relativa alle controversie in materia di previdenza e assistenza obbligatorie di cui al comma 1 dell'articolo 442 non è procedibile se non quando siano esauriti i procedimenti prescritti dalle leggi speciali per la composizione in sede amministrativa o siano decorsi i termini ivi fissati per il compimento dei procedimenti stessi o siano, comunque, decorsi centottanta giorni dalla data in cui è stato proposto il ricorso amministrativo», disponendo poi, al comma 2 che «se il giudice nella prima udienza di discussione rileva l'improcedibilità della domanda a norma del comma precedente, sospende il giudizio e fissa all'attore un termine perentorio di sessanta giorni per la presentazione del ricorso in sede amministrativa».
Dunque, la disposizione citata prevede espressamente la condizione di procedibilità, soltanto nel caso in cui il procedimento amministrativo sia prescritto da leggi speciali per la composizione in sede amministrativa, mentre, nel caso di specie, vi è la carenza di una speciale disciplina di rango legislativo.
Peraltro, l'art. 57 del Regolamento unitario della dispone che è ammesso il CP_1 ricorso al Consiglio di Amministrazione solo nelle ipotesi di impugnazione delle delibere della Giunta Esecutiva e del Consiglio di Amministrazione in prima istanza, oltre che per i provvedimenti del Direttore Generale nelle materie a lui delegate e per impugnare le iscrizioni a ruolo. Si tratta, quindi, di ipotesi diverse da quella oggetto del presente giudizio.
Nel merito il ricorso va accolto.
Il ricorrente deduce innanzitutto l' illegittimità dell' applicazione al suo trattamento pensionistico di vecchiaia della detrazione operata a titolo di contributo di solidarietà approvato dalla convenuta in virtù di reiterati regolamenti e cita, in particolare, CP_1
l'art. 22 del regolamento della C.N.P.A.D.C. approvato con Decreto Ministeriale del 14.07.2004; la delibera della n. 4 approvata nella riunione del 28 ottobre CP_1
2008 dall'Assemblea del delegati della la Delibera dell'Assemblea dei Delegati CP_1
27.06.2013 approvata dai Ministri
Vigilanti il 21.10.2013. Omette, a ben vedere, come acutamente rilevato dalla parte resistente, di espressamente impugnare la delibera n. 10 del 2017 che rinnovò , per le medesime ragioni di bilancio sottolineate nei deliberati oggetto del contendere, l' applicazione del contributo di solidarietà con specifico riferimento al IV quinquennio ( dal 1.1.2019 al 31.12.2023).
Tuttavia, dalla lettura complessiva dell' atto introduttivo, in base al petitum ed alla causa petendi dell' azione, si ricava chiaramente che l' istante in questa sede giudiziale intese riferirsi all' intero periodo di prelievo forzoso subito a titolo di contributo di solidarietà sul suo trattamento pensionistico.
Pertanto, va risolta la questione tenendo conto del complessivo periodo temporale azionato.
Così delimitato il thema decidendum, ai fini della risoluzione della controversia, il Tribunale intende fare applicazione del consolidato orientamento giurisprudenziale che ha stabilito che non rientra nella competenza degli enti di previdenza privati la possibilità di imporre un prelievo forzoso sulle pensioni sotto forma di contributo di solidarietà. Questa potestà di intervento è infatti riservata al legislatore che la esercita nei limiti previsti dalla Costituzione secondo quanto stabilito dalla giurisprudenza della Corte costituzionale.
La Suprema Corte nella recente ordinanza n. 4263 del 10 febbraio 2023 ha da ultimo ribadito detto orientamento (tra le pronunce più recenti citate nell'ordinanza stessa si vedano: Cass. n. 29535 del 2022; Cass. n. 29523 del 2022; Cass. n. 29382 del 2022;
Cass. n. 18566 del 2022; Cass. n. 18565 del 2022; Cass. n. 18570 del 2022; Cass. n. 6897 del 2022).
La Cassazione ha difatti confermato la decisione della Corte d'Appello di condannare la alla restituzione del contributo di solidarietà che era Controparte_1 stato trattenuto sul trattamento pensionistico di un iscritto nel periodo 2009 – 2013 e in quello 2014 – 2018. Nell'ordinanza in questione la Suprema Corte richiama i precedenti giurisprudenziali, ricordando come più volte sia stato chiarito che gli enti previdenziali privati non possono adottare, sia pure in funzione dell'obiettivo di assicurare l'equilibrio di bilancio e la stabilità della gestione, atti o provvedimenti che, lungi dall'incidere sui criteri di determinazione del trattamento pensionistico, impongano una trattenuta (nella specie, un contributo di solidarietà) su un trattamento pensionistico già determinato e liquidato in base ai criteri ad esso applicabili secondo l'ordinamento vigente per ciascuna . L'applicazione di un prelievo sulla pensione, sotto forma di contributo CP_1 di solidarietà, non rientra a ben vedere nell'ambito dei criteri di determinazione del trattamento previdenziale per i quali il legislatore riconosce agli enti di previdenza privati una potestà di intervento attraverso l'adozione di apposite norme regolamentari, nel rispetto del criterio del pro – rata, ma costituisce un prelievo che è inquadrabile nella categoria generale delle prestazioni patrimoniali che secondo l'art. 23 Cost. possono essere imposte al cittadino esclusivamente dal legislatore (Corte cost.
n. 173/2016). La Corte si pronuncia anche sull'eccezione di intervenuta prescrizione quinquennale, sollevata dalla , rispetto alla pretesa di restituzione avanzata dal CP_1 pensionato. I giudici hanno respinto le argomentazioni della ritenendo che la più CP_1 breve prescrizione quinquennale si applichi, secondo quanto stabilito dalla normativa in materia, nell'ipotesi in cui i ratei di pensione siano stati liquidati e messi a disposizione dell'interessato, mentre in questo caso debba essere applicata la ordinaria prescrizione decennale in quanto il credito (ossia il contributo di solidarietà prelevato e da restituire su richiesta del pensionato) non risulta liquido poiché la liquidità presuppone il completamento della procedura di pagamento e la messa a disposizione dei ratei non riscossi. Il pensionato ha riscosso i ratei della pensione decurtata del contributo di solidarietà e non anche il preteso importo privo della trattenuta, questo è stato oggetto di controversia e, dunque, il credito non può ritenersi liquido per cui si applica l'ordinaria prescrizione decennale.
I principi su evidenziati trovano poi applicazione anche all' ipotesi di pensione di reversibilità così come stabilito dalla Corte di Appello di AN ( c.f.r. Sentenza n. 1032/2021 pubbl. il 06/07/2021 RG n. 485/2021) in una fattispecie laddove ad agire per la restituzione dell' illegittimo prelievo operato dall' ente previdenziale era una erede di un dottore commercialista anche sulla parte di contributo di solidarietà applicato sulla pensione di reversibilità. Avendo il Tribunale di primo grado accolto il ricorso dell' erede, la aveva interposto appello. CP_1
In detta sentenza la Corte ha respinto l' appello rimarcando come “le questioni oggetto del presente procedimento sono già state decise , in senso sfavorevole a parte appellante , da un ormai consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità ribadito anche da recenti pronunce ( cfr. Cass. 28054/2020; Cass. 28055/2020 ; Cass. 27340/2020 , con ampi richiami alle numerose pronunce precedenti) “ Con le ordinanze citate n. 28054 e n. 28055 depositate in data 9 dicembre 2020 la Corte di Cassazione , a parere della Corte di Appello di AN, ribadendo il suo ormai consolidato orientamento in materia , ha rigettato il ricorso proposto dalla CP_1 avverso le ordinanze con le quali la Corte di Appello di Torino aveva ritenuto inammissibile I'appello ex artt. 348 bis e 348 ter c.p.c. proposto dalla perché , CP_1 proprio alla luce di un ormai consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimita , privo di una ragionevole probabilità di essere accolto. Si legge testualmente nella ordinanza 28055/2020 della Corte di Cassazione: “ con il primo motivo di censura, è dedotta la violazione del D.Lgs. n. 509 del 1994, art. 2, in combinato disposto con I'art. 22 del regolamento di disciplina del regime previdenziale della del 2008; violazione della L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 12, L. n. 296 del CP_1
2006, art. 1, comma 763; violazione della L. n. 147 del 2013, art. 1, comma 488; violazione della L. n. 201 del 2011, art. 24; violazione degli artt. 3 e 38 Cost., in relazione, tutti, all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 con il secondo motivo, è dedotta la violazione della L. n. 147 del 2013, art. 1, L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 12, L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 763, violazione del D.Lgs. n. 509 del 1994, art. 2, in combinato disposto con l'art. 22 del Regolamento della , tutto in relazione all'art. 360 c.p.c., CP_1 comma 1, n. 3; entrambi i motivi possono essere trattati congiuntamente in quanto attinenti alla natura del contributo di solidarietà ed alla sua ritenuta legittimità anche in relazione alla realizzazione di equilibri di bilancio;
i motivi sono infondati alla luce di un consolidato orientamento, anche confermato con le più recenti decisioni, assunto da questa Corte di legittimità (da ultimo Cass. n. 982/2019; n. 603/2019; n. 16814/2019). Si é affermato che "In materia di trattamento previdenziale, gli enti previdenziali privatizzati (nella specie, la Controparte_2
non possono adottare, sia pure in funzione dell'obbiettivo di assicurare
[...]
I'equilibrio di bilancio e la stabilita della gestione, atti o provvedimenti che, lungi dall'incidere sui criteri di determinazione del trattamento pensionistico, impongano una trattenuta (nella specie, un contributo di solidarietà) su un trattamento che sia già determinato in base ai criteri ad esso applicabili, dovendosi ritenere che tali atti siano incompatibili con il rispetto del principio del "pro rata" e diano luogo a un prelievo inquadrabile nel "genus" delle prestazioni patrimoniali ex art. 23 Cost., la cui imposizione è riservata al legislatore" (Cass. n. 31875/2018); Cassazione n. 603/2019 ha ulteriormente rilevato che "Appare utile, al fine di confermare I'estraneità del contributo di solidarietà ai criteri di determinazione del trattamento pensionistico e conseguentemente anche al principio del necessario rispetto del pro rata, richiamare, altresi, la recente sentenza della Corte Costituzionale n. 173/2016 che, nel valutare l'analogo prelievo disposto dalla L. n. 147 del 2013, art. 1, comma 486, ha affermato che si è in presenza di un "prelievo inquadrabile nel genus delle prestazioni patrimoniali imposte per legge, di cui all'art. 23 Cost., avente la finalità di contribuire agli oneri finanziari del sistema previdenziale (sentenza n. 178 del 2000; ordinanza n. 22 del 2003)". Ancor più di recente la Cassazione con ordinanza n. 20701/2024 ha ulteriormente richiamato il consolidato orientamento iniziato con Cass. 25212/09 e proseguito con, ex multis, Cass. n. 31875/2018, n. 32595/2018, n. 423/2019, n. 603/2019, n. 982/2019, n. 16814/2019, n. 28054/2020, n. 6301/2022, n. 6897/2022, n. 18565/2022; n. 18566/2022; n. 18570/2022; n. 29382/2022; n. 29535/2022; n. 29523/2022; n. 9886/2023, n. 9893/2023, n. 9914/2023, n. 10047/2023, n. 12122/2023, n. 6170/2024, n. 7489/2024, con cui la Suprema Corte, come detto, ha affermato quanto segue.
Con la legge n. 537/1993 il Governo è stato delegato "ad emanare... uno o più decreti legislativi diretti a riordinare (o sopprimere) enti pubblici di previdenza e assistenza", attenendosi, tra l'altro, al principio e criterio direttivo seguente: "privatizzazione degli enti stessi, nelle forme dell'associazione o della fondazione, con garanzie di autonomia gestionale, organizzativa, amministrativa e contabile, ferme restandone le finalità istitutive e l'obbligatoria iscrizione e contribuzione agli stessi degli appartenenti alle categorie di personale a favore dei quali essi risultano istituiti". I l D.Lgs. 30 giugno 1994, n. 509, in attuazione della delega, ha ribadito che le Casse "privatizzate" "hanno autonomia gestionale, organizzativa e contabile nel rispetto dei princìpi stabiliti dal presente articolo nei limiti fissati dalle disposizioni del presente decreto in relazione alla natura pubblica dell'attività svolta " e che "la gestione economico-finanziaria deve assicurare l'equilibrio di bilancio mediante l'adozione di provvedimenti coerenti alle indicazioni risultanti dal bilancio tecnico da redigersi con periodicità almeno triennale". Come evidenziato in Cass. n. 603/2019, "per far ciò l'art. 1, comma 4, in combinato disposto con l'art. 2, comma 2, e art. 3, comma 2, del predetto decreto legislativo, ha previsto un potere regolamentare delle Casse non incompatibile con il sistema delle fonti potendo la fonte primaria costituita dal decreto legislativo autorizzare una fonte subprimaria (il Regolamento della approvato con decreto ministeriale) ad CP_1 introdurre norme generali ed astratte ed a tal proposito si è parlato di "sostanziale delegificazione affidata dalla legge alla autonomia degli enti previdenziali privatizzati, entro i limiti ad essa imposti" (cfr. Cass. 16 novembre 2009, n. 24202) e si è aggiunto "anche in deroga a disposizioni di legge precedenti".
Tali disposizioni del D.Lgs. n. 509 cit., non hanno, peraltro, attribuito agli emanandi regolamenti delle Casse la configurazione di regolamenti di delegificazione di cui alla L. n. 400 del 1988, art. 17, comma 2, ... sicché ad essi - ... - non è stato consentito di derogare a disposizioni collocate a livello primario, quali sono quelle dettate proprio per le Casse "privatizzate", a cominciare dalla L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 12, che ha natura di norma imperativa inderogabile dall'autonomia normativa delle Casse privatizzate.
... Quest'ultima disposizione... - che, nella sua formulazione anteriore alla modifica introdotta dalla L. n. 296/2006, costituisce base giuridica e parametro di legittimità della norma regolamentare in esame - sancisce testualmente: "Nel rispetto dei principi di autonomia affermati dal D.Lgs. n 509/1994, relativo agli enti previdenziali privatizzati, allo scopo di assicurare l'equilibrio di bilancio in attuazione di quanto previsto dall'art. 2, comma 2, del predetto decreto legislativo, la stabilità delle rispettive gestioni è da ricondursi ad un arco temporale non inferiore a 15 anni. In esito alle risultanze e in attuazione di quanto disposto dall'art. 2, comma 2, del predetto decreto, sono adottati dagli enti medesimi provvedimenti di variazione delle aliquote contributive, di riparametrazione dei coefficienti di rendimento o di ogni altro criterio di determinazione del trattamento pensionistico nel rispetto del principio del pro rata in relazione alle anzianità già maturate rispetto alla introduzione delle modifiche derivanti dai provvedimenti suddetti..." .... La Corte di Cassazione ha esposto tuttavia anche nell' ordinanza resa in data 25.7.2024 che, con riferimento a fattispecie analoga relativa alla stessa (Cass 25212/09) , Controparte_1
"L'autonomia degli stessi enti, tuttavia, incontra un limite fondamentale, imposto dalla stessa disposizione che la prevede (ossia dal predetto D.Lgs. n. 509/1994 art. 2), la quale definisce espressamente i tipi di provvedimento da adottare, identificati, appunto, in base al loro contenuto.... Esula, dunque, dal novero (una sorta di numerus clausus) degli stessi provvedimenti - e risulta incompatibile, peraltro, con il "rispetto del principio del pro rata..." - qualsiasi provvedimento degli enti previdenziali privatizzati (quale, nella specie, l'art. 22 del
Regolamento di disciplina del regime previdenziale), che introduca - a prescindere dal "criterio di determinazione del trattamento pensionistico" - la previsione di una trattenuta a titolo di "contributo di solidarietà" sui trattamenti pensionistici già quantificati ed attribuiti. Ed invero sul punto deve evidenziarsi che la imposizione di un "contributo di solidarietà" sui trattamenti pensionistici già in atto non integra, all'evidenza, né una "variazione delle aliquote contributive", né una "riparametrazione dei coefficienti di rendimento". Ma alla stessa conclusione deve pervenirsi, tuttavia, con riferimento ad "ogni altro criterio di determinazione del trattamento pensionistico". La previsione relativa intende riferirsi, infatti, a tutti i provvedimenti, che - al pari di quelli specificamente identificati nominativamente (di "variazione delle aliquote contributive", appunto, e di "riparametrazione dei coefficienti di rendimento") - incidano su "ogni altro criterio di determinazione del trattamento pensionistico". Quindi, ne esula qualsiasi provvedimento, che - lungi dall' incidere sui criteri di determinazione del trattamento pensionistico da adottarsi nel rispetto o tenuto conto del principio del pro rata, ai sensi delle successive formulazioni dell'art. 3, comma 12, L. n 335/1995 e finalizzato al solo riequilibrio finanziario rispetto ai limiti di stabilità imposti dalla legge - imponga una trattenuta su detto trattamento già determinato, in base ai criteri ad esso applicabili, quale limite esterno della sua misura". Sulla base delle considerazioni che precedono deve concludersi nel senso che esula dai poteri riconosciuti dalla normativa applicabile alla fattispecie la possibilità per le Casse di emanare un contributo di solidarietà in quanto, come si è detto, esso, al di là del suo nome, non può essere ricondotto ad un "criterio di determinazione del trattamento pensionistico, ma costituisce un prelievo che può essere introdotto solo dal legislatore". Tuttavia, nella fattispecie all' attenzione del giudicante, essendo pacifico che il Dr. bbe attribuita la pensione a decorrere dal 1° dicembre 2005, certamente Parte_1 non può ritenersi illegittimo il prelievo operato dalla a titolo di contributo di CP_1 solidarietà in applicazione del primo regolamento del 2004 (contemplato dall'art. 22 del regolamento della C.N.P.A.D.C. approvato con Decreto Ministeriale del 14.07.2004) limitatamente al quinquennio 2004-2008 posto che non si trattò di prelievo applicato su un trattamento pensionistico già precedentemente quantificato e quesito bensì di un contributo già vigente all' epoca in cui il beneficio pensionistico venne per la prima volta attribuito all' interessato e si consolidò.
Quanto invece ai contributi di solidarietà che andarono ad incidere sul rateo pensionistico in applicazione del successivo regolamento approvato nel 2008 con decorrenza dal 1° gennaio 2009 ( secondo quinquennio) e via via rinnovati fino al 2023, il ricorso va accolto e la convenuta deve essere condannata a restituire al CP_1 ricorrente i relativi importi nei limiti della prescrizione decennale. Non può invece farsi luogo ad una pronuncia dichiarativa del diritto del ricorrente a non vedersi per il futuro applicare la detrazione di cui si discute sui ratei non ancora riscossi. Si tratta difatti di istanza volta ad ottenere una tutela anticipatoria che ,tuttavia, nei termini in cui è formulata non porta ad alcuna utilità concreta per il ricorrente, che non potrebbe comunque azionare un diritto che non sia certo, liquido ed esigibile.
Venendo poi all' analisi della domanda, riunita alla presente, inerente alla riliquidazione del trattamento pensionistico, anch' essa va accolta in omaggio agli orientamenti giurisprudenziali prevalenti allegati alle note di parte istante.
E' pacifico che, come sopra evidenziato, il Dr. ottenne la pensione di Parte_1 vecchiaia anticipata a decorrere dal 1°.12.2005.
Questo giudicante ritiene di condividere quanto affermato, in analoga fattispecie, dalla Corte di Appello di AN con la sentenza 966 del 2022, che qui deve intendersi richiamata anche ex art. 118 disp. att. c.p.c..
Come affermato dalla Corte di AN, occorre applicare la giurisprudenza della Suprema Corte (vedi Cass., ord. 24/10/2018, n. 27028 e Cass., 05/10/2018, n. 24616, quest'ultima in materia di pensione di vecchiaia anticipata, conformi a Cass., 15/06/2016, n. 12340 e Cass., 10/12/2014, n. 16031; vedi anche Cass. n. 20235/2010, Cass. n. 13607/2012 e Cass. n. 14/2015) secondo cui sono illegittime le deliberazioni adottate nel tempo dagli enti privatizzati di cui al D.Lgs. 30 giugno 1994, n. 509, con le quali sono state introdotte modifiche in peius in materia di accesso a pensione o criteri di calcolo meno favorevoli per l'assicurato; in particolare, secondo quanto osservato dalla S.C. con la sentenza n. 25212 del 30/11/2009, gli enti previdenziali privatizzati (nella specie, la Controparte_2 non possono adottare - in funzione dell'obbiettivo di assicurare l'equilibrio di bilancio e la stabilità della gestione - atti o provvedimenti che, lungi dall'incidere sui criteri di determinazione del trattamento pensionistico, impongano una trattenuta (nella specie, un contributo di solidarietà) su un trattamento che sia già determinato in base ai criteri ad esso applicabili, dovendosi ritenere tali atti incompatibili con il rispetto del principio del "pro rata" - che è stabilito in relazione "alle anzianità già maturate", le quali concorrono a determinare il trattamento medesimo - e lesivi dell'affidamento dell'assicurato a conseguire una pensione di consistenza proporzionale alla quantità dei contributi versati.
Con la richiamata sentenza della Corte di Appello di AN, è stato inoltre, precisato che: “E' stato inoltre ribadito (Cass., 18/04/2011, n. 8847) che sulla violazione della regola del "pro rata" di cui alla L. 8 agosto 1995, n. 335, art. 3, comma 12, non può rilevare, in senso contrario, il disposto della L. 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 763, il quale va interpretato nel senso che la disposta salvezza degli atti e delle deliberazioni in materia previdenziale adottati dagli enti di cui al D.Lgs. 30 giugno 1994, n. 509, ed approvati dai vigilanti, non vale a sanare la illegittimità dei CP_3 provvedimenti adottati in violazione della precedente legge vigente al momento della loro emanazione.
Tali orientamenti sono stati poi confermati dalle Sez. Unite con le pronunce nn. 17742/2015 e 18136/2015, le quali hanno disatteso tutte le censure, anche a carattere costituzionale con le quali si sostiene la legittimità dei provvedimenti adottati dalla e la sanatoria per effetto della L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 763; si è CP_1 affermato al contrario che in materia di prestazioni pensionistiche erogate dagli enti previdenziali privatizzati ai sensi del D.Lgs. n. 509 del 1994, per i trattamenti maturati prima del 1 gennaio 2007 il parametro di riferimento è costituito dal regime originario della L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 12, sicchè non trovano applicazione le modifiche "in peius" per gli assicurati introdotte da atti e provvedimenti adottati dagli enti prima dell'attenuazione del principio del "pro rata" per effetto della riformulazione disposta dalla L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 763, come interpretata dalla L. n. 147 del 2013, art. 1, comma 48”. Contrariamente a quanto dedotto dall'appellante, i principi ora richiamati, fondati su argomenti a carattere generale, valgono anche per le modifiche introdotte con il nuovo "Regolamento di disciplina del regime previdenziale", approvato con Decreto interministeriale 14 luglio 2004 ed applicato a decorrere dal 1.1.2005 che, in forma peggiorativa, hanno aggravato i requisiti anagrafici e contributivi per l'accesso a pensione e che, pertanto, avendo apportato modifiche in peius, non possono trovare applicazione al caso di specie. Il calcolo delle anzianità contributive sino al 31 dicembre 2003 deve pertanto essere effettuato – in ossequio all'insegnamento della Corte di Cassazione e previa disapplicazione delle disposizioni del citato “Regolamento di disciplina del regime previdenziale” approvato con Decreto Interministeriale 14 luglio 2004 - sulla base della previgente disciplina di cui alla legge n. 21 del 1986.
Va, peraltro, rilevato che la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 26 del 2021, richiamando l'evoluzione normativa della materia effettuata dalle Sezioni Unite della Corte (cfr. pronunce nn. 17742/2015 e 18136/2015) ha precisato che la media dei migliori 10 redditi dichiarati negli ultimi 15 anni, ai sensi dell'articolo 2 della legge n. 21/1996 e dell'articolo 3 del Regolamento di disciplina delle funzioni di previdenza nel testo vigente nel 1990, non era più in vigore al momento della maturazione della pensione poiché, medio tempore, era entrato in vigore l'articolo 3 comma 12, terzultimo periodo, della legge n. 335 del 1995 secondo cui, sia nella formulazione originaria sia in quella modificata con l'articolo 1 comma 763 della legge n. 296 del 2006: “Nei regimi pensionistici gestiti dai predetti enti, il periodo di riferimento per la determinazione della base pensionabile è definito, ove inferiore, secondo i criteri fissati all'art. 1, comma 17, per gli enti che gestiscono forme di previdenza sostitutive e al medesimo art. 1, comma 18, per gli altri enti”. A tale proposito va rilevato che l'articolo 1, comma 18, della legge n. 335 del 1995 (cui fare riferimento per gli Enti previdenziali privatizzati, come la rimanda comunque al Controparte_1 precedente comma 17, circa i criteri da adottare per la determinazione della base pensionabile (con la sola differenza di imporre un limite massimo di settimane di contribuzione da considerare per il calcolo della base pensionabile, pari a 780 settimane, ossia 15 anni, antecedenti alla maturazione del diritto alla pensione) e che l'articolo 1 comma 17 della legge n. 335 del 1995 stabilisce che: “Con decorrenza dal 1° gennaio 1996, per i casi regolati dagli articoli 3, comma 3, e 7, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, l'incremento delle settimane di riferimento delle retribuzioni pensionabili, già previsto nella misura del 50 per cento, è sostituito dalla misura del 66,6 per cento del numero delle settimane intercorrenti tra il 1° gennaio 1996 e la data di decorrenza della pensione”. Applicando, pertanto, la citata disposizione normativa del 1995, successiva ai criteri individuati dalla legge n. 21 del 1986 e dal Regolamento di Disciplina delle Funzioni di Previdenza approvato con Decreto Interministeriale 31.7.1990, la pensione del ricorrente deve essere correttamente calcolata, prendendo, come base pensionabile, la media degli ultimi 15 redditi dichiarati anteriormente all'anno di maturazione della pensione risultando definitivamente superato il criterio delle 10 annualità di reddito ai fini del calcolo della pensione anche prima, e a prescindere, dall'entrata in vigore del Regolamento del 2004.
A fortiori deve aggiungersi che la richiamata norma di cui all'articolo 3 della legge n. 335 del 1995, che per la sua formulazione letterale, era ed è di per sé auto-applicativa a far data dal 1.1.1996, è stata recepita dalla con la Delibera del C.d.A. del 8- CP_1
9.5.1997, che ha modificato l'articolo 3 del “Regolamento di disciplina del Regime previdenziale” del 1990, aumentando gradualmente, a partire dall'1.01.1996, da 10 a 15 anni la base reddituale di riferimento per il calcolo retributivo della pensione (più precisamente la considerazione dei migliori 10, 11, 12, 13, 14 e 15 redditi risultanti dalle dichiarazioni presentate negli ultimi 15 anni precedenti a quello di maturazione del diritto a pensione), con la seguente progressione: elevando agli 11 anni la base di calcolo per le pensioni liquidate con decorrenza dal 1.01.1998, a 12 anni per quelle dal 1.01.1999, a 13 anni dal 1.01.2001, a 14 anni dal 1.01.2002, a 15 anni dal 1.01.2004.
Nei richiamati interventi, la Corte di Cassazione ha, inoltre, affermato il principio secondo cui spetta alla dimostrare che l'applicazione (illegittima) del CP_1
“Regolamento di disciplina del Regime previdenziale” di cui al Decreto Interministeriale del luglio del 2004 non pregiudica, in alcun modo, le prerogative del pensionato con la conseguenza che – in mancanza di tale prova, come nella fattispecie in esame - la CP_1
è tenuta a rispettare il principio del pro rata e calcolare la quota retributiva della pensione nella misura risultante dalla applicazione della normativa previgente al
“Regolamento di disciplina del regime previdenziale” approvato con Decreto Interministeriale 14 luglio 2004 relativamente al calcolo della quota pensionistica per le anzianità contributive del dottore commercialista sino al 31 dicembre 2003 e, comunque, alla normativa più favorevole antecedente ad essa. In applicazione dei suddetti principi, pertanto, anche la domanda avente ad oggetto la riliquidazione del trattamento pensionistico e la conseguente condanna dell' ente previdenziale convenuto alla corresponsione delle differenze spettanti al Dr. va accolta Parte_1 sempre nei limiti della prescrizione decennale.
Le spese, in omaggio al principio di soccombenza, vanno poste a carico della convenuta.
P.Q.M.
Accoglie le domande riunite e, per l' effetto, dichiara il diritto del ricorrente a percepire la pensione senza l'applicazione del contributo di solidarietà a decorrere dall' anno 2009 e fino al 2023; condanna la Controparte_1 alla restituzione a favore del ricorrente delle ritenute operate a tale titolo nei limiti della prescrizione decennale;
dichiara altresì il diritto del Dr. nei confronti della di Parte_1 CP_1 ottenere la quota retributiva della pensione di vecchiaia nella misura risultante dalla applicazione della normativa previgente alla disciplina del regime previdenziale approvato con D.I. del 14 luglio 2004, relativamente al calcolo della quota pensionistica per le anzianità contributive del dottore commercialista sino al 31.12.2003, e comunque ,della normativa più favorevole antecedente ad essa;
condanna la convenuta alla corresponsione, in favore della parte ricorrente, CP_1 della pensione di vecchiaia secondo le modalità di calcolo col sistema retributivo antecedenti al regolamento approvato con D.I. del 14 luglio 2004, relativamente al calcolo della quota pensionistica per le anzianità contributive del dottore commercialista sino al 31.12.2003, con disapplicazione del massimale pensionistico di cui alla delibera C.d.A. del 15 – 16/04/2003;
condanna la a corrispondere ,in favore del ricorrente, il trattamento CP_1 pensionistico calcolando la quota di pensione riferibile alle anzianità contributive anteriori al 2001 sulla base della normativa vigente più favorevole senza l'applicazione di alcun massimale con conseguente versamento, in favore dello stesso degli arretrati derivanti dal calcolo più favorevole, oltre interessi e rivalutazione monetaria, nei limiti della prescrizione decennale. condanna infine la resistente al pagamento delle spese di lite liquidate in complessivi
€.2.800,00 ,oltre spese generali, CU, IVA e CPA come per legge, con attribuzione.
Si comunichi.
Napoli, il 13.6.2025.
IL GDL
Dott.ssa Clara Ruggiero