Articolo 21 della Legge 5 agosto 1962, n. 1257
Articolo 20Articolo 22
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25 agosto 1962
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16 settembre 2010
Art. 21. Ricorso amministrativo contro la elezione dei consiglieri

Contro la elezione dei consiglieri regionali e' ammesso ricorso amministrativo al Consiglio regionale, ((in materia di eleggibilita')) Il ricorso deve essere presentato alla segreteria del Consiglio entro 15 giorni dalla proclamazione; entro lo stesso termine il ricorso, a cura di chi lo ha proposto, deve essere giudiziariamente notificato alla parte che vi ha interesse, la quale ha 10 giorni per rispondere.
Il Consiglio regionale deve deliberare su i ricorsi amministrativi presentati entro 60 giorni dalla loro presentazione; quando non vi provveda, entro detto termine, sono ammessi direttamente i ricorsi giurisdizionali previsti dagli articoli 22 e 23.
La deliberazione deve essere nel giorno successivo depositata nella segreteria del Consiglio e deve essere notificata, entro cinque giorni agli interessati.
Entrata in vigore il 16 settembre 2010
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