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Sentenza 5 novembre 2024
Sentenza 5 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 05/11/2024, n. 602 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 602 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 490/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
Giudice del Lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Ancona, in persona del Giudice del Lavoro Andrea De Sabbata, viste le note depositate dalle parti ai sensi dell'art.127 ter cpc, ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.490/24 RG Lav.
TRA
- , cod. fisc. Parte_1 C.F._1
- cod. fisc. , Parte_2 C.F._2
- , cod. fisc. Parte_3 C.F._3
- , cod. fisc. Parte_4 C.F._4
- , cod. fisc. , Parte_5 C.F._5
- , cod. fisc. , Parte_6 C.F._6
- , cod. fisc. , Parte_7 C.F._7
- , cod. fisc. , Parte_8 C.F._8
- , cod. fisc. , Parte_9 C.F._9
- , cod. fisc. , Parte_10 C.F._10
rappresentati dall'avv. E. Bonciani
IA spa
rappresentata dagli avv.ti V. Cosentino e O. Di Girolamo pagina 1 di 12 e
CP_1
rappresentato dagli avv.ti F. Flori, A. Cimmino, S. Mazzaferri e S. Mariotti
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. I lavoratori chiedono la differenza tra quanto percepito e quanto maturato, durante tutto il rapporto di lavoro, a titolo di retribuzione riferita alle ferie: lamentando la illegittimità della disciplina collettiva, in base alla quale il datore di lavoro non vi ha incluso alcune voci variabili, ovvero non l'ha erogata in misura pari alla
«retribuzione media giornaliera», «percepita nei precedenti periodi di lavoro».
2. La domanda deve essere sostanzialmente accolta, laddove la legge (art.10 D.L.vo
66/03: emanato in «Attuazione delle direttive 93/104/CE e 2000/34/CE»), nel prevedere senz'altro che «il prestatore di lavoro ha diritto ad un periodo annuale di ferie retribuite non inferiore a quattro settimane», non ammette che esse possano esser retribuite in misura in qualche modo parziale, né che ciò possa essere stabilito dalla contrattazione collettiva.
3. Una tale interpretazione, con particolare riferimento alla necessità di includere nella
“retribuzione” anche le voci variabili in ragione delle concrete modalità di svolgimento della prestazione (esclusi pacificamente «gli elementi della retribuzione complessiva del lavoratore diretti esclusivamente a coprire spese»: v. Corte di
Giustizia, sentenza «Williams», causa 155/10), è stata accolta in un caso analogo dalla Corte di Cassazione con sentenza 19711/23, la quale ha rimarcato che «la retribuzione dovuta nel periodo di godimento delle ferie annuali …..comprende qualsiasi importo pecuniario che si pone in rapporto di collegamento all'esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo "status" personale e professionale del lavoratore»; in termini convergenti, si sono espresse le successive Cass. 13932,
13972 e 14089 del 2024; alle condivisibili motivazioni di queste quattro sentenze si fa pertanto rinvio in questa sede, ai sensi dell'art 1181 delle norme di attuazione del pagina 2 di 12 cpc.
4. Quanto alle argomentazioni contrarie svolte da parte resistente, di può in sintesi rilevare che:
4.1. appare senz'altro congruo il criterio proposto dalla difesa attorea, nella parte in cui (in presenza di emolumenti retributivi continuativi ma mensilmente variabili nel quantum) individua la retribuzione dovuta per la giornata di ferie, parificandola a quella mediamente percepita da ciascun ricorrente nelle giornate lavorative (effettive: e non quantificate in applicazione il «divisore 20» come erroneamente lamentato dalla convenuta) dell'anno (di calendario) precedente;
4.2. come evidenziato dalla difesa attorea, infatti, la Corte di Giustizia (sentenza
«Williams», cit.) non ha mancato di evidenziare che a tal fine la considerazione dei «vari elementi che compongono la retribuzione complessiva del lavoratore»
«deve essere svolta in funzione di una media su un periodo di riferimento giudicato rappresentativo»;
4.3. al contempo si rileva che la stessa sentenza la Corte non ha mancato di precisare che per mezzo di tale criterio «la retribuzione delle ferie annuali deve essere calcolata, in linea di principio, in modo tale da coincidere con la retribuzione ordinaria del lavoratore»;
4.4. sembra pertanto del tutto chiaro il concetto indicato dalla normativa Eurounitaria, nel senso che la retribuzione per la giornata di ferie deve essere tendere senz'altro ad essere «coincidente» con quella di una giornata effettivamente lavorata: non potendosi quindi riconoscere alcuna legittimazione ad una normativa di rango inferiore (quale il contratto collettivo) che (deliberatamente) escluda (in tutto o in parte) alcune voci in virtù di un pretesamente ammesso (e in tutta apparenza non oggettivamente dimensionabile) margine di
«approssimazione» tra la prima e la seconda;
4.5. infatti, l'uso da parte della Corte di termini (invocati dalla difesa resistente, e anche da precedenti giurisdizionali dell'ordinamento interno) che suggeriscono la pagina 3 di 12 possibilità di un tale scostamento («retribuzione ..paragonabile») deve attribuirsi in tutta apparenza proprio e solo al fatto per cui (generalmente: come nella presente fattispecie ) nel singolo rapporto di lavoro la retribuzione della giornata lavorativa effettiva non è fissa, ma presenta margini di variabilità in relazione alle concrete condizioni lavorative (ampiamente intese): ciò rendendo impossibile la citata «coincidenza» in senso preciso e formale, e necessario il ricorso ad un procedimento presuntivo al fine di individuare la astratta «giornata lavorativa media», all'interno di un congruo «periodo rappresentativo», la cui individuazione da parte di ciascuno Stato Membro può essere effettuata per legge, o affidata alla Contrattazione Collettiva o al Giudice, ma che in ogni caso deve tendere (senz'altro ovvero il più possibile) a realizzare in termini sostanziali la imposta “coincidenza”;
4.6. in altre parole, e per esempio, la retribuzione media potrebbe essere in alternativa calcolata (per tutti i rapporti di lavoro) considerando quella dell'anno solare precedente piuttosto che dell'anno di calendario, o solo della stessa stagione dell'anno precedente, oppure quella dei tre anni precedenti, con criterio medio oppure tendenziale, eccetera: tutti criteri plausibilmente validi e nondimeno tali da condurre a risultati privi (anche tra loro) di una «coincidenza» perfetta e formale;
ma comunque tutti tendenti ad individuare una «coincidenza sostanziale» e proprio in quanto tali tutti «paragonabili» ovvero rispettosi del
«principio» espresso dalla normativa e giurisprudenza eurounitaria;
4.7. emerge in tale prospettiva la illegittimità di disposizioni che escludano
(nell'esercizio di una pretesa discrezionalità: ovvero come espressione del rapporto di forza tra le parti sociali, che si può legittimamente manifestare nella contrattazione collettiva laddove siano assenti disposizioni inderogabili di legge) una o più voci della retribuzione dal calcolo, e quindi siano dirette in senso inequivocabilmente contrario alla ricerca di tale «coincidenza», fondandosi sulla pretesa esistenza di un margine differenziale non previsto e per altro verso (come pagina 4 di 12 accennato, e come la difesa attorea non ha mancato di evidenziare) del tutto indeterminabile (con ingiustificata e significativa lesione della esigenza della
“certezza del diritto”, che dovrebbe essere al più possibile essere assicurata all'interno quantomeno dell'ordinamento nazionale).
4.8. Appare peraltro opportuno rilevare che in ogni caso, laddove (per qui denegata ipotesi) si volesse giustificare e parametrare tale discostamento ricorrendo al vago concetto di «dissuasività», allora quest'ultima dovrebbe essere valutata paragonando la retribuzione di una giornata di ferie con quella di una giornata lavorativa (ovvero delle 20 giornate di ferie quella di 20 giornate lavorative: che nella fattispecie diverge, per quanto si desume dagli atti, di circa il 20-30%), essendo questa l'alternativa nella quale si troverebbe un lavoratore astrattamente posto davanti alla scelta di rinunciare o meno al riposo;
mentre (come la difesa attorea non ha mancato di evidenziare) è palesemente incongruo il paragone, proposto dalla Società convenuta, tra la differenza retributiva di 20 giorni di ferie e la retribuzione complessiva di un anno (sul punto v. anche Cass.14089/24, cit);
4.9. la indicata differenza in percentuale tra retribuzione della giornata lavorata e quella della giornata di ferie appare ampiamente significativa: è quindi del tutto superfluo aggiungere che una perdita retributiva, anche misurata in percentuale, assume un peso maggiore (ovvero una più immediata incidenza sul tenore di vita) in caso di retribuzioni non particolarmente laute, come quella spettante (per quanto si evince dagli atti) ai ricorrenti.
4.10. Per concludere sul punto, si rappresenta che le argomentazioni sopra svolte si devono ritenere assorbenti per negare la legittimità della esclusione di qualsiasi voce retributiva (variabile) dal calcolo della retribuzione delle ferie, laddove la pretesa in tal senso si fonda su una lettura dell'art.10 D. L.vo 66/03 non condivisibile ovvero evidentemente contraria allo scopo imposto dalla normativa
Eurounitaria di cui esso è dichiarata attuazione: come emblematicamente si riscontra nella affermazione difensiva di Trenitalia secondo cui– a pena di pagina 5 di 12 realizzare «un'evidente disparità di trattamento a scapito di chi lavora rispetto a chi sta godendo delle ferie» - la retribuzione durante il periodo di riposo feriale dovrebbe appiattirsi su quella attribuita al dipendente nelle giornate in cui la sua
(tipica) prestazione sia (per vari motivi) «mancante o incompleta».
4.11. Appare solo il caso di rilevare, quanto in particolare:
4.11.1. alla parte variabile della “indennità di utilizzazione professionale” (IUP), che è pacifico che essa sia stata effettivamente inclusa dal datore di lavoro nel calcolo della retribuzione per le giornate di ferie: con un importo medio determinato, tuttavia, non in relazione alla effettiva misura in cui essa è stata erogata (l'anno precedente) al singolo lavoratore, ma in termini forfettari e generalizzati stabiliti dalla contrattazione collettiva («IUP “media di impianto”» o «giornaliera»); la pretesa dei ricorrenti, che in tutta apparenza hanno sostituito tale emolumento (correttamente detraendolo dalle differenze pretese) con l'inclusione della «IUP variabile» nella retribuzione effettiva assunta come parametro di quella dovuta per le giornate di ferie (cioè nei termini appena descritti), si ritiene fondata, laddove - anche volendo ammettere per ipotesi che la contrattazione sia autorizzata ad operare tale
«forfettizzazione», intervenendo su un diritto riconosciuto ai singoli dalla legge - quantomeno essa dovrebbe essere concretamente adeguata, il che non emerge dagli atti né è stato dimostrato dalla Società: la quale peraltro, in tal caso, non avrebbe significativo interesse (quantomeno in termini generali e strettamente economici) a sostituirla con quella calcolata sulla base di quanto concretamente percepito dai ricorrenti.
4.11.2. al «compenso per assenza dalla residenza», che il fatto che tale voce sarebbe stata a suo tempo introdotta in sostituzione della previgente
«indennità di trasferta» (alla quale viene generalmente riconosciuta «natura mista», ovvero la destinazione «in parte a rimborsare il lavoratore delle spese sostenute ed in parte a remunerarlo del maggiore disagio derivante dalla pagina 6 di 12 trasferta»: Cass.14291/09), non implica che essa sia destinata
(esclusivamente) «a tenere indenne il lavoratore dalle spese minime ulteriori che potrebbe sostenere in virtù della prestazione resa in luogo distante dalla sede di assegnazione» e non piuttosto (almeno in parte, il cui limite nella fattispecie non risulta determinabile) a compensare un «qualsiasi incomodo intrinsecamente collegato all'esecuzione delle mansioni che il lavoratore è tenuto ad espletare in forza del suo contratto» (v Sentenza della CGUE
“Williams”, causa 155/10, invocata ripetutamente da Trenitalia): in tale contesto considerando che, per quanto dedotto dalla difesa attorea senza suscitare specifiche contestazioni, ai dipendenti che si trovano fuori sede sono comunque garantiti o rimborsati i pasti, l'alloggio i trasporti, oltre essere corrisposta (a fianco di tale voce, ove ne ricorrano in presupposti) la vera e propria «indennità di trasferta» (la cui inclusione nella retribuzione da considerarsi ai fini della presente causa non è stata peraltro richiesta); ed aggiungendo che – come dedotto da parte ricorrente - il regime fiscale delle singole voci non può considerarsi determinante, operando su un piano diverso;
peraltro la legittimità della inclusione di tale voce risulta è stata confermata dalle citate sentenze della Cassazione(v ad es. 14089/24);
4.11.3. al lavoro straordinario: che i ricorrenti ne hanno richiesto l'inclusione limitatamente a quello prestato obbligatoriamente;
che tale evenienza si deve plausibilmente ritenere abituale;
che la prevedibilità (per esempio, legata ai ritardi dei treni) deve essere intesa in senso generale e non rispetto al singolo episodio (anche perché nel caso opposto si giungerebbe al risultato per cui tale “imprevedibilità”, pur integrando un aspetto di gravosità dell'impegno lavorativo, si riverberebbe, senza apparente motivo, in un detrimento retributivo per il dipendente);
4.12. infine (con valenza generale per l'oggetto della presente vertenza) del tutto immotivata (ovvero legata ad una esasperazione della interpretazione letterale di pagina 7 di 12 passaggi estrapolati dalle invocate sentenze, che ne stravolge con tutta evidenza il senso) appare anche la illogica pretesa di escludere dal conteggio per la retribuzione feriale le voci retributive riferite alle situazioni lavorative che possono «riguardare qualsiasi tipo di lavoratore e qualsiasi mansione» (e cioè che non esprimono «specifica professionalità o uno status del lavoratore»).
5. Appare invece fondata l'eccezione della Società relativa al significato del «periodo .. non inferiore a quattro settimane» (per il quale il citato art.10 D. L.vo 66/03 impone l'erogazione della intera retribuzione, ed) il quale, secondo quanto affermato in ricorso (invocando Cass. 2016/22), corrisponderebbe a 28 giornate lavorative;
a ben vedere appare infatti corretta la soluzione contraria, laddove:
5.1. la citata disposizione di legge si riferisce ad un «periodo» e non ad un numero di giornate;
5.2. parimenti, la disciplina comunitaria (in base alla «comunicazione interpretativa sulla direttiva 2003/88/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003) deve essere intesa come riferita a «quattro settimane di calendario», da convertirsi in un «numero di giorni lavorativi» variamente determinabile in conseguenza del concreto numero di «giorni o … ore e/o frazioni di giorno o di ora di lavoro effettuati e previsti dal contratto di lavoro»;
5.3. pertanto, essendo pacifico che l'orario settimanale dei ricorrenti prevedeva 5 giorni lavorativi a settimana, il loro diritto deve essere riferito a 20 giornate di ferie annuali;
5.4. la citata sentenza 2016/22 a ben vedere non statuisce diversamente, laddove l'incidentale riferimento ivi contenuto ai «giorni eccedenti il numero di 28» risulta attribuito alle argomentazioni spese dalla difesa dei lavoratori, nell'esprimere la loro pretesa di ricevere la piena retribuzione senza limiti e cioè per tutti i giorni di ferie di fatto goduti: pretesa ritenuta comunque (giustamente) infondata dalla Corte ribadendo anche nel dispositivo che il diritto va commisurato al «periodo .. di quattro settimane».
pagina 8 di 12 6. il numero di 20 giornate annuali non può condivisibilmente subire decurtazioni per il fatto che in alcuni anni “di calendario” (ovvero dal 1 gennaio al 31 dicembre) ognuno dei ricorrenti ne abbia in concreto godute di meno: laddove il citato art.10 dispone che in tal caso le giornate possono essere recuperate nel termine dei «18 mesi successivi al termine dell'anno di maturazione»; si devono quindi considerare
(contrariamente a quanto ha dichiaratamente proposto la difesa convenuta) anche quelle ulteriori alle 20, presumibilmente godute negli anni solari attigui;
evidenziando che, in base alla anzianità risultante dalle buste paga e a quanto disposto dall'art.25 del CCNL (art.1 e 4 allegati al ricorso), almeno dal 2014 - ma per lo più da molto prima - ciascun lavoratore ha maturato 25 giornate di ferie annuali.
7. Visti i tabulati di cui ai doc da 109 a 118 allegati al ricorso, in cui sono indicate le giornate di ferie godute dal luglio 2007 al dicembre 2022 per quanto indicato nei
“ruoli paga” di cui ai precedenti doc. da 98 a 107, e considerato che il diritto qui richiesto spetta per un totale di 20 giornate all'anno e quindi complessivamente 330 giornate da luglio 2007 al dicembre 2023 (salvo richiesta di periodo più breve) , all'esito di calcolo sintetico spettano pertanto:
• a € 14.797,20 : 386 x 330 = 12.650,45 Parte_1
• a (fino al dicembre 2022), € 13.418,06 : 361 x 310 = 11.522,43 Parte_2
• a € 17.233,03 : 401 x 330 = 14.181,79 Parte_3
• a € 15.641,94 : 408,5 x 330 = 12.636,08 Parte_4
• a € 15.104 : 377,5 x 330 = 13.203,49 Parte_5
• a €17.042,62 : 413 x 330 = 13.617,58 Parte_6
• a € 17.557,84 : 409 x 330 = 14.182,60 Parte_7
• a € 14.394,17 : 396,5 x 330 = 11.980,01 Parte_8
• a € 13.416,76 : 366,5 x 330 = 12.080,57 Parte_9
• a (fino all'agosto 2022) € 13.280,76 : 418,5 x 302 = 9.583,72 Parte_10
8. L'eccezione di prescrizione deve essere infatti respinta in adesione all'indirizzo pagina 9 di 12 indicato da Cass. 26246/22, (da intendersi anch'essa qui richiamata ai sensi dell'art
1181 delle norme di attuazione del cpc), dal quale non si vede ragione di discostarsi, osservando in estrema sintesi che la “ritorsione” del datore di lavoro può esprimersi non solo (e non tanto, in presumibile prospettiva statistica) nel caso di recesso del tutto privo di giustificato o motivo (e quindi palesemente illegittimo, ovvero
“suicida”), ma anche (per esempio) in caso di irrogazione del licenziamento per inadempimento non sufficientemente grave, ovvero per violazione della buona fede nella scelta del lavoratore da licenziare per giustificato motivo oggettivo: casi in cui la reintegra non è garantita dalla disciplina vigente.
9. Quanto alla contribuzione sulle somme retribuzioni richieste, nulla ha eccepito la
Società né sulla domanda di pagamento dei contributi formulata dall' , né sulla CP_1
domanda di versamento della riserva matematica formulata dai ricorrenti: entrambe le quali appaiono fondate (cfr Cass SSU 3678\09).
10. Per tutto quanto sopra, la causa deve essere decisa nei termini di cui al seguente dispositivo. Le spese di lite (liquidate in favore di parte ricorrente, considerando quanto disposto dall'art.4 comma 1 bis DM 55\14) seguono la (sostanziale) soccombenza.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa,
DICHIARA la nullità, - limitatamente alle parti in cui escludono che nella retribuzione dei giorni di ferie debbano essere conteggiate le seguenti indennità:
IUP variabile;
IUP giornaliera (esclusa IUP assenze, cod. voce 792); indennità per lavoro notturno;
indennità per lavoro domenicale;
indennità per lavoro festivo e paga giornaliera per festivo non recuperato;
compenso per assenza dalla residenza;
compenso per lavoro straordinario (esclusi codici 288, 289, 290); indennità di flessibilità di orario;
provvigioni per scoperta irregolarità e vendita titoli di
pagina 10 di 12 viaggio; indennità vetture eccedenti – degli articoli:25 punto 6 e 72 punti 1.7 e 2.4
CCNL 2003
• 15 punto 3 e 34 Contratto Aziendale 2003
• 31 punto 6 e 77 punti 1.7 e 2.4 CCNL 2012
• 14 punto 3 e 31 Contratto Aziendale 2012
• 30 punto 6 e 77 punti 1.7 e 2.4 CCNL 2016
• 14 punto 3 e 31 Contratto Aziendale 2016
CO IA spa al pagamento delle seguenti somme in favore dei ricorrenti, oltre interessi e rivalutazione come per legge e regolarizzazione delle quote del trattamento di fine rapporto:
• € 12.650,45 Parte_1
• € 11.522,43 Parte_2
• € 14.181,79 Parte_3
• € 12.636,08 Parte_4
• € 13.203,49 Parte_5
• € 13.617,58 Parte_6
• € 14.182,60 Parte_7
• € 11.980,01 Parte_8
• € 12.080,57 Parte_9
• € 9.583,72 Parte_10
CO IA spa a versare all nella misura in cui il diritto al CP_1
versamento dei relativi contributi previdenziali fosse prescritto, la riserva matematica finalizzata alla costituzione della rendita vitalizia reversibile di cui all'art. 13 della L. 1338/62.
CO IA spa al pagamento delle spese di lite in favore dei ricorrenti in solido, liquidate in complessivi € 13.000,00 per compenso professionale, oltre 15% per spese generali ed accessori di legge,
COMPENSA per il resto le spese di lite pagina 11 di 12 Ancona, 04/11/2024
Il Giudice del Lavoro
Andrea De Sabbata
pagina 12 di 12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
Giudice del Lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Ancona, in persona del Giudice del Lavoro Andrea De Sabbata, viste le note depositate dalle parti ai sensi dell'art.127 ter cpc, ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.490/24 RG Lav.
TRA
- , cod. fisc. Parte_1 C.F._1
- cod. fisc. , Parte_2 C.F._2
- , cod. fisc. Parte_3 C.F._3
- , cod. fisc. Parte_4 C.F._4
- , cod. fisc. , Parte_5 C.F._5
- , cod. fisc. , Parte_6 C.F._6
- , cod. fisc. , Parte_7 C.F._7
- , cod. fisc. , Parte_8 C.F._8
- , cod. fisc. , Parte_9 C.F._9
- , cod. fisc. , Parte_10 C.F._10
rappresentati dall'avv. E. Bonciani
IA spa
rappresentata dagli avv.ti V. Cosentino e O. Di Girolamo pagina 1 di 12 e
CP_1
rappresentato dagli avv.ti F. Flori, A. Cimmino, S. Mazzaferri e S. Mariotti
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. I lavoratori chiedono la differenza tra quanto percepito e quanto maturato, durante tutto il rapporto di lavoro, a titolo di retribuzione riferita alle ferie: lamentando la illegittimità della disciplina collettiva, in base alla quale il datore di lavoro non vi ha incluso alcune voci variabili, ovvero non l'ha erogata in misura pari alla
«retribuzione media giornaliera», «percepita nei precedenti periodi di lavoro».
2. La domanda deve essere sostanzialmente accolta, laddove la legge (art.10 D.L.vo
66/03: emanato in «Attuazione delle direttive 93/104/CE e 2000/34/CE»), nel prevedere senz'altro che «il prestatore di lavoro ha diritto ad un periodo annuale di ferie retribuite non inferiore a quattro settimane», non ammette che esse possano esser retribuite in misura in qualche modo parziale, né che ciò possa essere stabilito dalla contrattazione collettiva.
3. Una tale interpretazione, con particolare riferimento alla necessità di includere nella
“retribuzione” anche le voci variabili in ragione delle concrete modalità di svolgimento della prestazione (esclusi pacificamente «gli elementi della retribuzione complessiva del lavoratore diretti esclusivamente a coprire spese»: v. Corte di
Giustizia, sentenza «Williams», causa 155/10), è stata accolta in un caso analogo dalla Corte di Cassazione con sentenza 19711/23, la quale ha rimarcato che «la retribuzione dovuta nel periodo di godimento delle ferie annuali …..comprende qualsiasi importo pecuniario che si pone in rapporto di collegamento all'esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo "status" personale e professionale del lavoratore»; in termini convergenti, si sono espresse le successive Cass. 13932,
13972 e 14089 del 2024; alle condivisibili motivazioni di queste quattro sentenze si fa pertanto rinvio in questa sede, ai sensi dell'art 1181 delle norme di attuazione del pagina 2 di 12 cpc.
4. Quanto alle argomentazioni contrarie svolte da parte resistente, di può in sintesi rilevare che:
4.1. appare senz'altro congruo il criterio proposto dalla difesa attorea, nella parte in cui (in presenza di emolumenti retributivi continuativi ma mensilmente variabili nel quantum) individua la retribuzione dovuta per la giornata di ferie, parificandola a quella mediamente percepita da ciascun ricorrente nelle giornate lavorative (effettive: e non quantificate in applicazione il «divisore 20» come erroneamente lamentato dalla convenuta) dell'anno (di calendario) precedente;
4.2. come evidenziato dalla difesa attorea, infatti, la Corte di Giustizia (sentenza
«Williams», cit.) non ha mancato di evidenziare che a tal fine la considerazione dei «vari elementi che compongono la retribuzione complessiva del lavoratore»
«deve essere svolta in funzione di una media su un periodo di riferimento giudicato rappresentativo»;
4.3. al contempo si rileva che la stessa sentenza la Corte non ha mancato di precisare che per mezzo di tale criterio «la retribuzione delle ferie annuali deve essere calcolata, in linea di principio, in modo tale da coincidere con la retribuzione ordinaria del lavoratore»;
4.4. sembra pertanto del tutto chiaro il concetto indicato dalla normativa Eurounitaria, nel senso che la retribuzione per la giornata di ferie deve essere tendere senz'altro ad essere «coincidente» con quella di una giornata effettivamente lavorata: non potendosi quindi riconoscere alcuna legittimazione ad una normativa di rango inferiore (quale il contratto collettivo) che (deliberatamente) escluda (in tutto o in parte) alcune voci in virtù di un pretesamente ammesso (e in tutta apparenza non oggettivamente dimensionabile) margine di
«approssimazione» tra la prima e la seconda;
4.5. infatti, l'uso da parte della Corte di termini (invocati dalla difesa resistente, e anche da precedenti giurisdizionali dell'ordinamento interno) che suggeriscono la pagina 3 di 12 possibilità di un tale scostamento («retribuzione ..paragonabile») deve attribuirsi in tutta apparenza proprio e solo al fatto per cui (generalmente: come nella presente fattispecie ) nel singolo rapporto di lavoro la retribuzione della giornata lavorativa effettiva non è fissa, ma presenta margini di variabilità in relazione alle concrete condizioni lavorative (ampiamente intese): ciò rendendo impossibile la citata «coincidenza» in senso preciso e formale, e necessario il ricorso ad un procedimento presuntivo al fine di individuare la astratta «giornata lavorativa media», all'interno di un congruo «periodo rappresentativo», la cui individuazione da parte di ciascuno Stato Membro può essere effettuata per legge, o affidata alla Contrattazione Collettiva o al Giudice, ma che in ogni caso deve tendere (senz'altro ovvero il più possibile) a realizzare in termini sostanziali la imposta “coincidenza”;
4.6. in altre parole, e per esempio, la retribuzione media potrebbe essere in alternativa calcolata (per tutti i rapporti di lavoro) considerando quella dell'anno solare precedente piuttosto che dell'anno di calendario, o solo della stessa stagione dell'anno precedente, oppure quella dei tre anni precedenti, con criterio medio oppure tendenziale, eccetera: tutti criteri plausibilmente validi e nondimeno tali da condurre a risultati privi (anche tra loro) di una «coincidenza» perfetta e formale;
ma comunque tutti tendenti ad individuare una «coincidenza sostanziale» e proprio in quanto tali tutti «paragonabili» ovvero rispettosi del
«principio» espresso dalla normativa e giurisprudenza eurounitaria;
4.7. emerge in tale prospettiva la illegittimità di disposizioni che escludano
(nell'esercizio di una pretesa discrezionalità: ovvero come espressione del rapporto di forza tra le parti sociali, che si può legittimamente manifestare nella contrattazione collettiva laddove siano assenti disposizioni inderogabili di legge) una o più voci della retribuzione dal calcolo, e quindi siano dirette in senso inequivocabilmente contrario alla ricerca di tale «coincidenza», fondandosi sulla pretesa esistenza di un margine differenziale non previsto e per altro verso (come pagina 4 di 12 accennato, e come la difesa attorea non ha mancato di evidenziare) del tutto indeterminabile (con ingiustificata e significativa lesione della esigenza della
“certezza del diritto”, che dovrebbe essere al più possibile essere assicurata all'interno quantomeno dell'ordinamento nazionale).
4.8. Appare peraltro opportuno rilevare che in ogni caso, laddove (per qui denegata ipotesi) si volesse giustificare e parametrare tale discostamento ricorrendo al vago concetto di «dissuasività», allora quest'ultima dovrebbe essere valutata paragonando la retribuzione di una giornata di ferie con quella di una giornata lavorativa (ovvero delle 20 giornate di ferie quella di 20 giornate lavorative: che nella fattispecie diverge, per quanto si desume dagli atti, di circa il 20-30%), essendo questa l'alternativa nella quale si troverebbe un lavoratore astrattamente posto davanti alla scelta di rinunciare o meno al riposo;
mentre (come la difesa attorea non ha mancato di evidenziare) è palesemente incongruo il paragone, proposto dalla Società convenuta, tra la differenza retributiva di 20 giorni di ferie e la retribuzione complessiva di un anno (sul punto v. anche Cass.14089/24, cit);
4.9. la indicata differenza in percentuale tra retribuzione della giornata lavorata e quella della giornata di ferie appare ampiamente significativa: è quindi del tutto superfluo aggiungere che una perdita retributiva, anche misurata in percentuale, assume un peso maggiore (ovvero una più immediata incidenza sul tenore di vita) in caso di retribuzioni non particolarmente laute, come quella spettante (per quanto si evince dagli atti) ai ricorrenti.
4.10. Per concludere sul punto, si rappresenta che le argomentazioni sopra svolte si devono ritenere assorbenti per negare la legittimità della esclusione di qualsiasi voce retributiva (variabile) dal calcolo della retribuzione delle ferie, laddove la pretesa in tal senso si fonda su una lettura dell'art.10 D. L.vo 66/03 non condivisibile ovvero evidentemente contraria allo scopo imposto dalla normativa
Eurounitaria di cui esso è dichiarata attuazione: come emblematicamente si riscontra nella affermazione difensiva di Trenitalia secondo cui– a pena di pagina 5 di 12 realizzare «un'evidente disparità di trattamento a scapito di chi lavora rispetto a chi sta godendo delle ferie» - la retribuzione durante il periodo di riposo feriale dovrebbe appiattirsi su quella attribuita al dipendente nelle giornate in cui la sua
(tipica) prestazione sia (per vari motivi) «mancante o incompleta».
4.11. Appare solo il caso di rilevare, quanto in particolare:
4.11.1. alla parte variabile della “indennità di utilizzazione professionale” (IUP), che è pacifico che essa sia stata effettivamente inclusa dal datore di lavoro nel calcolo della retribuzione per le giornate di ferie: con un importo medio determinato, tuttavia, non in relazione alla effettiva misura in cui essa è stata erogata (l'anno precedente) al singolo lavoratore, ma in termini forfettari e generalizzati stabiliti dalla contrattazione collettiva («IUP “media di impianto”» o «giornaliera»); la pretesa dei ricorrenti, che in tutta apparenza hanno sostituito tale emolumento (correttamente detraendolo dalle differenze pretese) con l'inclusione della «IUP variabile» nella retribuzione effettiva assunta come parametro di quella dovuta per le giornate di ferie (cioè nei termini appena descritti), si ritiene fondata, laddove - anche volendo ammettere per ipotesi che la contrattazione sia autorizzata ad operare tale
«forfettizzazione», intervenendo su un diritto riconosciuto ai singoli dalla legge - quantomeno essa dovrebbe essere concretamente adeguata, il che non emerge dagli atti né è stato dimostrato dalla Società: la quale peraltro, in tal caso, non avrebbe significativo interesse (quantomeno in termini generali e strettamente economici) a sostituirla con quella calcolata sulla base di quanto concretamente percepito dai ricorrenti.
4.11.2. al «compenso per assenza dalla residenza», che il fatto che tale voce sarebbe stata a suo tempo introdotta in sostituzione della previgente
«indennità di trasferta» (alla quale viene generalmente riconosciuta «natura mista», ovvero la destinazione «in parte a rimborsare il lavoratore delle spese sostenute ed in parte a remunerarlo del maggiore disagio derivante dalla pagina 6 di 12 trasferta»: Cass.14291/09), non implica che essa sia destinata
(esclusivamente) «a tenere indenne il lavoratore dalle spese minime ulteriori che potrebbe sostenere in virtù della prestazione resa in luogo distante dalla sede di assegnazione» e non piuttosto (almeno in parte, il cui limite nella fattispecie non risulta determinabile) a compensare un «qualsiasi incomodo intrinsecamente collegato all'esecuzione delle mansioni che il lavoratore è tenuto ad espletare in forza del suo contratto» (v Sentenza della CGUE
“Williams”, causa 155/10, invocata ripetutamente da Trenitalia): in tale contesto considerando che, per quanto dedotto dalla difesa attorea senza suscitare specifiche contestazioni, ai dipendenti che si trovano fuori sede sono comunque garantiti o rimborsati i pasti, l'alloggio i trasporti, oltre essere corrisposta (a fianco di tale voce, ove ne ricorrano in presupposti) la vera e propria «indennità di trasferta» (la cui inclusione nella retribuzione da considerarsi ai fini della presente causa non è stata peraltro richiesta); ed aggiungendo che – come dedotto da parte ricorrente - il regime fiscale delle singole voci non può considerarsi determinante, operando su un piano diverso;
peraltro la legittimità della inclusione di tale voce risulta è stata confermata dalle citate sentenze della Cassazione(v ad es. 14089/24);
4.11.3. al lavoro straordinario: che i ricorrenti ne hanno richiesto l'inclusione limitatamente a quello prestato obbligatoriamente;
che tale evenienza si deve plausibilmente ritenere abituale;
che la prevedibilità (per esempio, legata ai ritardi dei treni) deve essere intesa in senso generale e non rispetto al singolo episodio (anche perché nel caso opposto si giungerebbe al risultato per cui tale “imprevedibilità”, pur integrando un aspetto di gravosità dell'impegno lavorativo, si riverberebbe, senza apparente motivo, in un detrimento retributivo per il dipendente);
4.12. infine (con valenza generale per l'oggetto della presente vertenza) del tutto immotivata (ovvero legata ad una esasperazione della interpretazione letterale di pagina 7 di 12 passaggi estrapolati dalle invocate sentenze, che ne stravolge con tutta evidenza il senso) appare anche la illogica pretesa di escludere dal conteggio per la retribuzione feriale le voci retributive riferite alle situazioni lavorative che possono «riguardare qualsiasi tipo di lavoratore e qualsiasi mansione» (e cioè che non esprimono «specifica professionalità o uno status del lavoratore»).
5. Appare invece fondata l'eccezione della Società relativa al significato del «periodo .. non inferiore a quattro settimane» (per il quale il citato art.10 D. L.vo 66/03 impone l'erogazione della intera retribuzione, ed) il quale, secondo quanto affermato in ricorso (invocando Cass. 2016/22), corrisponderebbe a 28 giornate lavorative;
a ben vedere appare infatti corretta la soluzione contraria, laddove:
5.1. la citata disposizione di legge si riferisce ad un «periodo» e non ad un numero di giornate;
5.2. parimenti, la disciplina comunitaria (in base alla «comunicazione interpretativa sulla direttiva 2003/88/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003) deve essere intesa come riferita a «quattro settimane di calendario», da convertirsi in un «numero di giorni lavorativi» variamente determinabile in conseguenza del concreto numero di «giorni o … ore e/o frazioni di giorno o di ora di lavoro effettuati e previsti dal contratto di lavoro»;
5.3. pertanto, essendo pacifico che l'orario settimanale dei ricorrenti prevedeva 5 giorni lavorativi a settimana, il loro diritto deve essere riferito a 20 giornate di ferie annuali;
5.4. la citata sentenza 2016/22 a ben vedere non statuisce diversamente, laddove l'incidentale riferimento ivi contenuto ai «giorni eccedenti il numero di 28» risulta attribuito alle argomentazioni spese dalla difesa dei lavoratori, nell'esprimere la loro pretesa di ricevere la piena retribuzione senza limiti e cioè per tutti i giorni di ferie di fatto goduti: pretesa ritenuta comunque (giustamente) infondata dalla Corte ribadendo anche nel dispositivo che il diritto va commisurato al «periodo .. di quattro settimane».
pagina 8 di 12 6. il numero di 20 giornate annuali non può condivisibilmente subire decurtazioni per il fatto che in alcuni anni “di calendario” (ovvero dal 1 gennaio al 31 dicembre) ognuno dei ricorrenti ne abbia in concreto godute di meno: laddove il citato art.10 dispone che in tal caso le giornate possono essere recuperate nel termine dei «18 mesi successivi al termine dell'anno di maturazione»; si devono quindi considerare
(contrariamente a quanto ha dichiaratamente proposto la difesa convenuta) anche quelle ulteriori alle 20, presumibilmente godute negli anni solari attigui;
evidenziando che, in base alla anzianità risultante dalle buste paga e a quanto disposto dall'art.25 del CCNL (art.1 e 4 allegati al ricorso), almeno dal 2014 - ma per lo più da molto prima - ciascun lavoratore ha maturato 25 giornate di ferie annuali.
7. Visti i tabulati di cui ai doc da 109 a 118 allegati al ricorso, in cui sono indicate le giornate di ferie godute dal luglio 2007 al dicembre 2022 per quanto indicato nei
“ruoli paga” di cui ai precedenti doc. da 98 a 107, e considerato che il diritto qui richiesto spetta per un totale di 20 giornate all'anno e quindi complessivamente 330 giornate da luglio 2007 al dicembre 2023 (salvo richiesta di periodo più breve) , all'esito di calcolo sintetico spettano pertanto:
• a € 14.797,20 : 386 x 330 = 12.650,45 Parte_1
• a (fino al dicembre 2022), € 13.418,06 : 361 x 310 = 11.522,43 Parte_2
• a € 17.233,03 : 401 x 330 = 14.181,79 Parte_3
• a € 15.641,94 : 408,5 x 330 = 12.636,08 Parte_4
• a € 15.104 : 377,5 x 330 = 13.203,49 Parte_5
• a €17.042,62 : 413 x 330 = 13.617,58 Parte_6
• a € 17.557,84 : 409 x 330 = 14.182,60 Parte_7
• a € 14.394,17 : 396,5 x 330 = 11.980,01 Parte_8
• a € 13.416,76 : 366,5 x 330 = 12.080,57 Parte_9
• a (fino all'agosto 2022) € 13.280,76 : 418,5 x 302 = 9.583,72 Parte_10
8. L'eccezione di prescrizione deve essere infatti respinta in adesione all'indirizzo pagina 9 di 12 indicato da Cass. 26246/22, (da intendersi anch'essa qui richiamata ai sensi dell'art
1181 delle norme di attuazione del cpc), dal quale non si vede ragione di discostarsi, osservando in estrema sintesi che la “ritorsione” del datore di lavoro può esprimersi non solo (e non tanto, in presumibile prospettiva statistica) nel caso di recesso del tutto privo di giustificato o motivo (e quindi palesemente illegittimo, ovvero
“suicida”), ma anche (per esempio) in caso di irrogazione del licenziamento per inadempimento non sufficientemente grave, ovvero per violazione della buona fede nella scelta del lavoratore da licenziare per giustificato motivo oggettivo: casi in cui la reintegra non è garantita dalla disciplina vigente.
9. Quanto alla contribuzione sulle somme retribuzioni richieste, nulla ha eccepito la
Società né sulla domanda di pagamento dei contributi formulata dall' , né sulla CP_1
domanda di versamento della riserva matematica formulata dai ricorrenti: entrambe le quali appaiono fondate (cfr Cass SSU 3678\09).
10. Per tutto quanto sopra, la causa deve essere decisa nei termini di cui al seguente dispositivo. Le spese di lite (liquidate in favore di parte ricorrente, considerando quanto disposto dall'art.4 comma 1 bis DM 55\14) seguono la (sostanziale) soccombenza.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa,
DICHIARA la nullità, - limitatamente alle parti in cui escludono che nella retribuzione dei giorni di ferie debbano essere conteggiate le seguenti indennità:
IUP variabile;
IUP giornaliera (esclusa IUP assenze, cod. voce 792); indennità per lavoro notturno;
indennità per lavoro domenicale;
indennità per lavoro festivo e paga giornaliera per festivo non recuperato;
compenso per assenza dalla residenza;
compenso per lavoro straordinario (esclusi codici 288, 289, 290); indennità di flessibilità di orario;
provvigioni per scoperta irregolarità e vendita titoli di
pagina 10 di 12 viaggio; indennità vetture eccedenti – degli articoli:25 punto 6 e 72 punti 1.7 e 2.4
CCNL 2003
• 15 punto 3 e 34 Contratto Aziendale 2003
• 31 punto 6 e 77 punti 1.7 e 2.4 CCNL 2012
• 14 punto 3 e 31 Contratto Aziendale 2012
• 30 punto 6 e 77 punti 1.7 e 2.4 CCNL 2016
• 14 punto 3 e 31 Contratto Aziendale 2016
CO IA spa al pagamento delle seguenti somme in favore dei ricorrenti, oltre interessi e rivalutazione come per legge e regolarizzazione delle quote del trattamento di fine rapporto:
• € 12.650,45 Parte_1
• € 11.522,43 Parte_2
• € 14.181,79 Parte_3
• € 12.636,08 Parte_4
• € 13.203,49 Parte_5
• € 13.617,58 Parte_6
• € 14.182,60 Parte_7
• € 11.980,01 Parte_8
• € 12.080,57 Parte_9
• € 9.583,72 Parte_10
CO IA spa a versare all nella misura in cui il diritto al CP_1
versamento dei relativi contributi previdenziali fosse prescritto, la riserva matematica finalizzata alla costituzione della rendita vitalizia reversibile di cui all'art. 13 della L. 1338/62.
CO IA spa al pagamento delle spese di lite in favore dei ricorrenti in solido, liquidate in complessivi € 13.000,00 per compenso professionale, oltre 15% per spese generali ed accessori di legge,
COMPENSA per il resto le spese di lite pagina 11 di 12 Ancona, 04/11/2024
Il Giudice del Lavoro
Andrea De Sabbata
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