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Sentenza 4 luglio 2025
Sentenza 4 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cuneo, sentenza 04/07/2025, n. 484 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cuneo |
| Numero : | 484 |
| Data del deposito : | 4 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1236/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CUNEO
Il giudice del lavoro Dr.ssa Natalia Fiorello ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa da:
, nata a [...] il [...], elettivamente domiciliata presso Parte_1
l'Avv. NASO DOMENICO che la rappresenta e difende per procura in atti,
Ricorrente
Nei confronti di
– sede in Roma- in persona del Ministro pro tempo- Controparte_1 re, rappresentato e difeso ex art 417 bis comma 1 cpc dalla funzionaria dr.ssa E.Selleri – Ufficio provinciale di Cuneo-legalmente domiciliato in Cuneo presso l'Ufficio di via Massimo D'Azeglio
Resistente
OGGETTO: pubblico impiego
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Parte ricorrente allega di essere stata assunta come docente a tempo determinato per gli aa.ss 2019/20 al
2022/23 _maturando per ciascuna annualità indicata un numero di giorni di ferie superiore rispetto alle giornate di sospensione delle lezioni definite con il calendario scolastico regionale ( pari a gg_52,65_) ;
chiedeva quindi la condanna del convenuto al pagamento della complessiva somma di euro CP_1
2371,15 a titolo di indennità per ferie non godute, secondo i conteggi esposti in ricorso.
Richiamava a sostegno della domanda la normativa statale in vigore ( DL 95/2012- art 5 comma 8; L.
228/2012 art 1 comma 54) nonché le direttive comunitarie ( 2003/88/CE) e l'orientamento della Corte di
Giustizia Europea sul carattere fondamentale del diritto incondizionato alle ferie o alla indennità sostituti-
va nel caso in cui non siano state godute ( sentenza C.G.UE n° 18.1.24 nella causa C-218/22).
Sottolineava che la P.A. non la aveva mai invitata a fruire delle ferie, né resa edotta delle conseguenze della mancata fruizione.
Il , regolarmente costituitosi, chiedeva il rigetto del ricorso, allegando: che Controparte_2
1 nell'individuazione dei giorni di sospensione delle lezioni definite dai calendari scolastici regionali devono essere imputati a ferie tutti i giorni feriali che ricadono nel periodo di sospensione delle lezioni, compresi i sabati;
che successivamente all'entrata in vigore del comma 55, dell'art. 1, della Legge n. 228/2012 e quindi a decorrere dall'1.1.2013, è consentita la “monetizzazione delle ferie in favore del personale docente a tempo determinato nella misura dei giorni di ferie spettanti, detratti quelli di sospensione delle lezioni compresi nel periodo contrattuale. Fermo restando l'obbligo di fruire delle ferie nella misura in cui il di-
pendente ne ha diritto, ai fini della monetizzazione a nulla rileva se il dipendente abbia o meno richiesto le ferie”; che le ferie dei docenti con contratti per supplenza breve o fino al 30 giugno possono essere mone-
tizzate solo nella misura data dai giorni di ferie spettanti, detratti quelli di sospensione delle lezioni com-
presi nel periodo contrattuale.
Ha contestato in ogni caso i conteggi della ricorrente e in mero subordine riconosciuto come dovuta una minor somma.
La causa, in assenza di attività istruttoria ritenuta non necessaria, è stata decisa con sentenza resa a seguito di discussione svoltasi in forma scritta ai sensi dell'art 127 ter cpc .
Si osserva
La domanda va accolta per le ragioni che seguono.
Il quadro normativo
Le ferie dei docenti sono disciplinate dall'art. 1 co. 54 ss. L. 228/12, che dispone: “Il personale docente di tutti i gradi di istruzione fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari sco-
lastici regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative.
Durante la rimanente parte dell'anno la fruizione delle ferie è consentita per un periodo non superiore a sei giornate lavorative subordinatamente alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale senza che vengano a determinarsi oneri aggiuntivi per la finanza pubblica”.
Il successivo comma 55 (che ha modificato l'art. 5 co. 8 DL 95/2012 conv. L.135/2012) stabilisce poi “Le
ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009,
n. 196, nonché delle autorità indipendenti ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa
(Consob), sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi. La presente disposizione si
2 applica anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità, dimissioni, risoluzione, pensiona-
mento e raggiungimento del limite di età.
Eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli cessano di avere applicazione a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto. La violazione della presente disposizione, oltre a comportare il recupero delle somme indebitamente erogate, è fonte di responsabilità disciplinare ed amministrativa per il dirigente responsabile.
Il presente comma non si applica al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, limitata-
mente alla differenza tra i giorni di ferie spet tanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie”.
Tanto premesso, deve considerarsi che tali norme vanno poi interpretate e quindi in conformità alle nor-
me del diritto dell'Unione per come interpretate dalla Corte di Giustizia , secondo cui una normativa na-
zionale che comprenda la perdita del diritto alle ferie allo scadere del periodo di riferimento (o di un pe-
riodo di riporto) è conforme all''articolo 7 della direttiva 2003/88/CE, in combinazione con l'articolo 31
della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea , purché, però, il lavoratore che ha perso il diritto alle ferie annuali retribuite abbia effettivamente avuto la possibilità di esercitare questo diritto.
Giova poi ricordare che secondo quanto ripetutamente affermato dalla Cassazione sezione Lavoro (n
14268/5 Maggio 2022) e n. 16715 del 17,6.24) “il docente precario che non ha chiesto di fruire delle ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni ha diritto alla indennità sostituiva a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo inutilmente invitato a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso,
del diritto alle ferie e alla indennità sostitutiva, in quanto la normativa interna – e, soprattutto, l'art. 5,
comma 8, d.l. n. 95 del 2012, come integrato dall'art. 1, comma 55, l. n. 228 del 2012 – deve essere inter-
pretata in senso conforme all'art. 7, par. 2, direttiva 2003/88/Ce, che, secondo quanto precisato dalla Cor-
te di giustizia, grande sezione (con sentenze del 6 novembre 2018 in cause riunite C-569/16 e C-570/16, e in cause C-619/16 e C-684/16), non consente la perdita automatica del diritto alle ferie retribuite e dell'indennità sostitutiva, senza la previa verifica che il lavoratore, mediante una informazione adeguata, sia stato posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare effettivamente il proprio diritto alle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro. In particolare, il detto docente non può essere considerato auto-
maticamente in ferie nel periodo fra il termine delle lezioni e il 30 giugno di ogni anno”
E' poi utile evidenziare quanto ritenuto in tempi recenti dalla Corte di Cassazione, sez. lav., ord. n. 13440
3 del 15.5.2024, che affronta la questione del diritto dei docenti precari a godere delle ferie e, in caso di mancato godimento, a ricevere la relativa indennità sostitutiva.
Più nello specifico, la Cassazione ha rilevato che la normativa contrattuale previgente (art. 19 CCNL Scuo- la 2006/2009) non obbligava i docenti precari a fruire delle ferie durante l'anno scolastico. Pertanto, se non avevano potuto goderle per motivi non imputabili a loro, avevano diritto al pagamento di un'indennità sostitutiva. Nella seconda parte dell'ordinanza, la Corte affronta la questione specifica del di- ritto all'indennità sostitutiva delle ferie non godute da parte dei docenti precari. La Corte ha richiamato la giurisprudenza comunitaria e nazionale in materia di diritto alle ferie, secondo la quale il datore di lavoro è tenuto a informare il lavoratore del suo diritto alle ferie e della possibilità di perderle se non le fruisce. Se il datore di lavoro non adempie a questo obbligo, il lavoratore ha diritto all'indennità sostitutiva anche per le ferie non richieste.
La Corte di cassazione ha quindi stabilito che: i docenti precari non sono obbligati a fruire delle ferie du- rante l'anno scolastico. A differenza dei docenti a tempo indeterminato, i quali possono essere obbligati a fruire delle ferie d'ufficio, i docenti precari hanno la facoltà di decidere liberamente quando godere delle proprie ferie;
le ferie non godute dai docenti precari possono essere monetizzate alla cessazione del con- tratto. Ciò significa che, al termine del loro rapporto di lavoro, i docenti precari hanno diritto a ricevere una indennità per le ferie che non hanno goduto;
il datore di lavoro è tenuto a informare i docenti precari del loro diritto alle ferie e della possibilità di perderle se non fruite. La scuola ha l'obbligo di comunicare ai docenti precari le modalità e i tempi per la fruizione delle ferie, nonché le conseguenze del mancato godi- mento delle stesse;
se il datore di lavoro non adempie all'obbligo di informazione, i docenti precari ha di- ritto all'indennità sostitutiva anche per le ferie non richieste. In caso di mancata comunicazione da parte della scuola, i docenti precari hanno diritto a ricevere il compenso economico per tutte le ferie maturate e non godute, indipendentemente dal fatto che le abbiano o meno richieste.
Il suddetto diritto alla monetizzazione può essere escluso solo ove l'amministrazione provi di aver adegua- tamente informato il docente del diritto a godere delle ferie successivamente alla cessazione delle lezioni e lo abbia invitato ad esercitarlo.
Nel caso di specie, risulta non contestato, e pertanto provato ex art. 115, co.1, c.p.c., che la docente non è stata né invitata a fruire delle ferie, né informata delle conseguenze della mancata fruizione limitatamente agli anni scolastici residui.
Dal canto suo, il resistente non ha fornito alcuna prova dell'adempimento. CP_1
Considerato il quadro normativo sopra riportato, deve ritenersi che il diritto alla monetizzazione delle ferie sorge solo nel momento in cui il dipendente può godere delle ferie e, nel caso di specie, solo al momento della cessazione del rapporto.
In conclusione, dalle considerazioni delineate si evince la fondatezza del ricorso, che deve essere pertanto accolto, con conseguente accertamento del diritto della parte ricorrente al pagamento delle ferie non godu- te in relazione agli aa.ss. in cui ha prestato servizio in virtù di contratti di lavoro a tempo determinato fino al termine delle attività didattiche da liquidarsi ai sensi dell'art. 35 CCNL Scuola Vigente e condanna della parte resistente a pagare in favore della parte ricorrente la relativa indennità in misura pari ad euro …, co- me risulta dai conteggi offerti in comunicazione dalla parte resistente, cui questo Giudice intende aderire in quanto redatti conformemente ai criteri di logicità, di completezza, di ragionevolezza e di coerenza;
il
4 tutto oltre interessi legali e l'eventuale maggior somma corrispondente alla differenza tra la rivalutazione monetaria e gli interessi.
Occorre da ultimo evidenziare con riguardo alla fruibilità dell'indennità sostitutiva delle ferie non godute in rapporto al periodo di sospensione delle lezioni la Corte di cassazione ha ritenuto da ultimo che “…Al riguardo, trova applicazione il principio affermato da questa Corte secondo cui il docente a tempo determinato che non ha chiesto di fruire delle ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni ha diritto all'indennità sostitutiva, a meno che il da- tore di lavoro dimostri di averlo inutilmente invitato a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie ed alla indennità sostitutiva, in quanto la normativa interna – e, in particolare, l'art. 5, comma 8, del d.l. n. 95 del
2012, come integrato dall'art. 1, comma 55, della legge n. 228 del 2012 - deve essere interpretata in senso conforme all'art.
7, par. 2, della direttiva 2003/88/CE che, secondo quanto precisato dalla Corte di Giustizia UE, Grande ZI (con sentenze del 6 novembre 2018 in cause riunite C-569/16 e C-570/16, e in cause C-619/16 e C-684/16), non consente la perdita automatica del diritto alle ferie retribuite e dell'indennità sostitutiva, senza la previa verifica che il lavoratore, me- diante una informazione adeguata, sia stato posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare effettivamente il proprio di- ritto alle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro (Cass., Sez. L, n. 14268 del 5 maggio 2022).” (cfr. Cass. civ., sez. lav., ord., 7 maggio 2025, n. 11968).
In applicazione di tale principio di diritto, è dunque onere di parte resistente provare che il docente a tem- po determinato è stato invitato inutilmente dal datore di lavoro a fruire delle ferie durante il periodo di so- spensione delle lezioni, con espresso avviso della perdita del diritto alle ferie ed all'indennità sostitutiva, prova, quest'ultima, che nel caso di specie non è stata fornita, nemmeno su base presuntiva ex art. 2727
c.c., dalla parte resistente.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale civile di Cuneo, in composizione monocratica in funzione di Giudice del lavoro e della previ-
denza sociale, definitivamente pronunciando, così dispone:
1) accoglie il ricorso e, per l'effetto, condanna il a pagare in favore parte ricorrente Controparte_2
l'indennità sostitutiva delle ferie non godute pari ad euro 2371,15 il tutto oltre interessi legali e l'eventuale maggior somma corrispondente alla differenza tra la rivalutazione monetaria e gli interessi;
2) condanna la parte resistente a pagare in favore della parte ricorrente le spese processuali, che così si liquidano: in euro 1314,00 per onorari e compensi;
oltre il 15% della somma che precede per spese genera- li;
oltre contributo unificato se versato, con distrazione in favore del difensore di parte ricorrente, dichiara- tosi antistatario.; IVA e Cassa come per legge
Sentenza resa a seguito di discussione in forma scritta ex art 127 ter cpc e depositata in data
4.7.2025 in Cuneo
Il giudice del lavoro
Dott.ssa Natalia Fiorello
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CUNEO
Il giudice del lavoro Dr.ssa Natalia Fiorello ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa da:
, nata a [...] il [...], elettivamente domiciliata presso Parte_1
l'Avv. NASO DOMENICO che la rappresenta e difende per procura in atti,
Ricorrente
Nei confronti di
– sede in Roma- in persona del Ministro pro tempo- Controparte_1 re, rappresentato e difeso ex art 417 bis comma 1 cpc dalla funzionaria dr.ssa E.Selleri – Ufficio provinciale di Cuneo-legalmente domiciliato in Cuneo presso l'Ufficio di via Massimo D'Azeglio
Resistente
OGGETTO: pubblico impiego
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Parte ricorrente allega di essere stata assunta come docente a tempo determinato per gli aa.ss 2019/20 al
2022/23 _maturando per ciascuna annualità indicata un numero di giorni di ferie superiore rispetto alle giornate di sospensione delle lezioni definite con il calendario scolastico regionale ( pari a gg_52,65_) ;
chiedeva quindi la condanna del convenuto al pagamento della complessiva somma di euro CP_1
2371,15 a titolo di indennità per ferie non godute, secondo i conteggi esposti in ricorso.
Richiamava a sostegno della domanda la normativa statale in vigore ( DL 95/2012- art 5 comma 8; L.
228/2012 art 1 comma 54) nonché le direttive comunitarie ( 2003/88/CE) e l'orientamento della Corte di
Giustizia Europea sul carattere fondamentale del diritto incondizionato alle ferie o alla indennità sostituti-
va nel caso in cui non siano state godute ( sentenza C.G.UE n° 18.1.24 nella causa C-218/22).
Sottolineava che la P.A. non la aveva mai invitata a fruire delle ferie, né resa edotta delle conseguenze della mancata fruizione.
Il , regolarmente costituitosi, chiedeva il rigetto del ricorso, allegando: che Controparte_2
1 nell'individuazione dei giorni di sospensione delle lezioni definite dai calendari scolastici regionali devono essere imputati a ferie tutti i giorni feriali che ricadono nel periodo di sospensione delle lezioni, compresi i sabati;
che successivamente all'entrata in vigore del comma 55, dell'art. 1, della Legge n. 228/2012 e quindi a decorrere dall'1.1.2013, è consentita la “monetizzazione delle ferie in favore del personale docente a tempo determinato nella misura dei giorni di ferie spettanti, detratti quelli di sospensione delle lezioni compresi nel periodo contrattuale. Fermo restando l'obbligo di fruire delle ferie nella misura in cui il di-
pendente ne ha diritto, ai fini della monetizzazione a nulla rileva se il dipendente abbia o meno richiesto le ferie”; che le ferie dei docenti con contratti per supplenza breve o fino al 30 giugno possono essere mone-
tizzate solo nella misura data dai giorni di ferie spettanti, detratti quelli di sospensione delle lezioni com-
presi nel periodo contrattuale.
Ha contestato in ogni caso i conteggi della ricorrente e in mero subordine riconosciuto come dovuta una minor somma.
La causa, in assenza di attività istruttoria ritenuta non necessaria, è stata decisa con sentenza resa a seguito di discussione svoltasi in forma scritta ai sensi dell'art 127 ter cpc .
Si osserva
La domanda va accolta per le ragioni che seguono.
Il quadro normativo
Le ferie dei docenti sono disciplinate dall'art. 1 co. 54 ss. L. 228/12, che dispone: “Il personale docente di tutti i gradi di istruzione fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari sco-
lastici regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative.
Durante la rimanente parte dell'anno la fruizione delle ferie è consentita per un periodo non superiore a sei giornate lavorative subordinatamente alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale senza che vengano a determinarsi oneri aggiuntivi per la finanza pubblica”.
Il successivo comma 55 (che ha modificato l'art. 5 co. 8 DL 95/2012 conv. L.135/2012) stabilisce poi “Le
ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009,
n. 196, nonché delle autorità indipendenti ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa
(Consob), sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi. La presente disposizione si
2 applica anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità, dimissioni, risoluzione, pensiona-
mento e raggiungimento del limite di età.
Eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli cessano di avere applicazione a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto. La violazione della presente disposizione, oltre a comportare il recupero delle somme indebitamente erogate, è fonte di responsabilità disciplinare ed amministrativa per il dirigente responsabile.
Il presente comma non si applica al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, limitata-
mente alla differenza tra i giorni di ferie spet tanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie”.
Tanto premesso, deve considerarsi che tali norme vanno poi interpretate e quindi in conformità alle nor-
me del diritto dell'Unione per come interpretate dalla Corte di Giustizia , secondo cui una normativa na-
zionale che comprenda la perdita del diritto alle ferie allo scadere del periodo di riferimento (o di un pe-
riodo di riporto) è conforme all''articolo 7 della direttiva 2003/88/CE, in combinazione con l'articolo 31
della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea , purché, però, il lavoratore che ha perso il diritto alle ferie annuali retribuite abbia effettivamente avuto la possibilità di esercitare questo diritto.
Giova poi ricordare che secondo quanto ripetutamente affermato dalla Cassazione sezione Lavoro (n
14268/5 Maggio 2022) e n. 16715 del 17,6.24) “il docente precario che non ha chiesto di fruire delle ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni ha diritto alla indennità sostituiva a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo inutilmente invitato a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso,
del diritto alle ferie e alla indennità sostitutiva, in quanto la normativa interna – e, soprattutto, l'art. 5,
comma 8, d.l. n. 95 del 2012, come integrato dall'art. 1, comma 55, l. n. 228 del 2012 – deve essere inter-
pretata in senso conforme all'art. 7, par. 2, direttiva 2003/88/Ce, che, secondo quanto precisato dalla Cor-
te di giustizia, grande sezione (con sentenze del 6 novembre 2018 in cause riunite C-569/16 e C-570/16, e in cause C-619/16 e C-684/16), non consente la perdita automatica del diritto alle ferie retribuite e dell'indennità sostitutiva, senza la previa verifica che il lavoratore, mediante una informazione adeguata, sia stato posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare effettivamente il proprio diritto alle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro. In particolare, il detto docente non può essere considerato auto-
maticamente in ferie nel periodo fra il termine delle lezioni e il 30 giugno di ogni anno”
E' poi utile evidenziare quanto ritenuto in tempi recenti dalla Corte di Cassazione, sez. lav., ord. n. 13440
3 del 15.5.2024, che affronta la questione del diritto dei docenti precari a godere delle ferie e, in caso di mancato godimento, a ricevere la relativa indennità sostitutiva.
Più nello specifico, la Cassazione ha rilevato che la normativa contrattuale previgente (art. 19 CCNL Scuo- la 2006/2009) non obbligava i docenti precari a fruire delle ferie durante l'anno scolastico. Pertanto, se non avevano potuto goderle per motivi non imputabili a loro, avevano diritto al pagamento di un'indennità sostitutiva. Nella seconda parte dell'ordinanza, la Corte affronta la questione specifica del di- ritto all'indennità sostitutiva delle ferie non godute da parte dei docenti precari. La Corte ha richiamato la giurisprudenza comunitaria e nazionale in materia di diritto alle ferie, secondo la quale il datore di lavoro è tenuto a informare il lavoratore del suo diritto alle ferie e della possibilità di perderle se non le fruisce. Se il datore di lavoro non adempie a questo obbligo, il lavoratore ha diritto all'indennità sostitutiva anche per le ferie non richieste.
La Corte di cassazione ha quindi stabilito che: i docenti precari non sono obbligati a fruire delle ferie du- rante l'anno scolastico. A differenza dei docenti a tempo indeterminato, i quali possono essere obbligati a fruire delle ferie d'ufficio, i docenti precari hanno la facoltà di decidere liberamente quando godere delle proprie ferie;
le ferie non godute dai docenti precari possono essere monetizzate alla cessazione del con- tratto. Ciò significa che, al termine del loro rapporto di lavoro, i docenti precari hanno diritto a ricevere una indennità per le ferie che non hanno goduto;
il datore di lavoro è tenuto a informare i docenti precari del loro diritto alle ferie e della possibilità di perderle se non fruite. La scuola ha l'obbligo di comunicare ai docenti precari le modalità e i tempi per la fruizione delle ferie, nonché le conseguenze del mancato godi- mento delle stesse;
se il datore di lavoro non adempie all'obbligo di informazione, i docenti precari ha di- ritto all'indennità sostitutiva anche per le ferie non richieste. In caso di mancata comunicazione da parte della scuola, i docenti precari hanno diritto a ricevere il compenso economico per tutte le ferie maturate e non godute, indipendentemente dal fatto che le abbiano o meno richieste.
Il suddetto diritto alla monetizzazione può essere escluso solo ove l'amministrazione provi di aver adegua- tamente informato il docente del diritto a godere delle ferie successivamente alla cessazione delle lezioni e lo abbia invitato ad esercitarlo.
Nel caso di specie, risulta non contestato, e pertanto provato ex art. 115, co.1, c.p.c., che la docente non è stata né invitata a fruire delle ferie, né informata delle conseguenze della mancata fruizione limitatamente agli anni scolastici residui.
Dal canto suo, il resistente non ha fornito alcuna prova dell'adempimento. CP_1
Considerato il quadro normativo sopra riportato, deve ritenersi che il diritto alla monetizzazione delle ferie sorge solo nel momento in cui il dipendente può godere delle ferie e, nel caso di specie, solo al momento della cessazione del rapporto.
In conclusione, dalle considerazioni delineate si evince la fondatezza del ricorso, che deve essere pertanto accolto, con conseguente accertamento del diritto della parte ricorrente al pagamento delle ferie non godu- te in relazione agli aa.ss. in cui ha prestato servizio in virtù di contratti di lavoro a tempo determinato fino al termine delle attività didattiche da liquidarsi ai sensi dell'art. 35 CCNL Scuola Vigente e condanna della parte resistente a pagare in favore della parte ricorrente la relativa indennità in misura pari ad euro …, co- me risulta dai conteggi offerti in comunicazione dalla parte resistente, cui questo Giudice intende aderire in quanto redatti conformemente ai criteri di logicità, di completezza, di ragionevolezza e di coerenza;
il
4 tutto oltre interessi legali e l'eventuale maggior somma corrispondente alla differenza tra la rivalutazione monetaria e gli interessi.
Occorre da ultimo evidenziare con riguardo alla fruibilità dell'indennità sostitutiva delle ferie non godute in rapporto al periodo di sospensione delle lezioni la Corte di cassazione ha ritenuto da ultimo che “…Al riguardo, trova applicazione il principio affermato da questa Corte secondo cui il docente a tempo determinato che non ha chiesto di fruire delle ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni ha diritto all'indennità sostitutiva, a meno che il da- tore di lavoro dimostri di averlo inutilmente invitato a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie ed alla indennità sostitutiva, in quanto la normativa interna – e, in particolare, l'art. 5, comma 8, del d.l. n. 95 del
2012, come integrato dall'art. 1, comma 55, della legge n. 228 del 2012 - deve essere interpretata in senso conforme all'art.
7, par. 2, della direttiva 2003/88/CE che, secondo quanto precisato dalla Corte di Giustizia UE, Grande ZI (con sentenze del 6 novembre 2018 in cause riunite C-569/16 e C-570/16, e in cause C-619/16 e C-684/16), non consente la perdita automatica del diritto alle ferie retribuite e dell'indennità sostitutiva, senza la previa verifica che il lavoratore, me- diante una informazione adeguata, sia stato posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare effettivamente il proprio di- ritto alle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro (Cass., Sez. L, n. 14268 del 5 maggio 2022).” (cfr. Cass. civ., sez. lav., ord., 7 maggio 2025, n. 11968).
In applicazione di tale principio di diritto, è dunque onere di parte resistente provare che il docente a tem- po determinato è stato invitato inutilmente dal datore di lavoro a fruire delle ferie durante il periodo di so- spensione delle lezioni, con espresso avviso della perdita del diritto alle ferie ed all'indennità sostitutiva, prova, quest'ultima, che nel caso di specie non è stata fornita, nemmeno su base presuntiva ex art. 2727
c.c., dalla parte resistente.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale civile di Cuneo, in composizione monocratica in funzione di Giudice del lavoro e della previ-
denza sociale, definitivamente pronunciando, così dispone:
1) accoglie il ricorso e, per l'effetto, condanna il a pagare in favore parte ricorrente Controparte_2
l'indennità sostitutiva delle ferie non godute pari ad euro 2371,15 il tutto oltre interessi legali e l'eventuale maggior somma corrispondente alla differenza tra la rivalutazione monetaria e gli interessi;
2) condanna la parte resistente a pagare in favore della parte ricorrente le spese processuali, che così si liquidano: in euro 1314,00 per onorari e compensi;
oltre il 15% della somma che precede per spese genera- li;
oltre contributo unificato se versato, con distrazione in favore del difensore di parte ricorrente, dichiara- tosi antistatario.; IVA e Cassa come per legge
Sentenza resa a seguito di discussione in forma scritta ex art 127 ter cpc e depositata in data
4.7.2025 in Cuneo
Il giudice del lavoro
Dott.ssa Natalia Fiorello
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