Sentenza 8 gennaio 1999
Massime • 1
L'irrituale, tardiva produzione di documenti effettuata dalla parte in primo grado (per essere stati gli stessi depositati solo contestualmente al deposito della comparsa conclusionale, dopo la rimessione della causa al collegio), anche se tempestivamente eccepita, non esclude (con riguardo a fattispecie anteriore all'entrata in vigore della novella del 1990) la possibilità che i documenti stessi possano legittimamente essere depositati in grado d'appello, con il deposito del fascicolo, al momento della costituzione in giudizio della parte stessa, con la conseguenza che l'eventuale eccezione di irritualità della produzione in primo grado, tempestivamente sollevata dalla controparte, ha rilevanza soltanto ai fini del regolamento delle spese di quel grado di giudizio.
Commentario • 1
- 1. Banca conto corrente interessi ultralegali addebito obbligo di rendicontoAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 14 febbraio 2017
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 08/01/1999, n. 82 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 82 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Mario CORDA - Presidente -
Dott. Rosario DE MUSIS - Consigliere -
Dott. Ugo Riccardo PANEBIANCO - Consigliere -
Dott. Giulio GRAZIADEI - Consigliere -
Dott. Sergio DI AMATO - Rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
EL TE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI BERIO 6, presso il proprio studio, rappresentato e difeso da se medesimo;
- ricorrente -
contro
BANCA DI ROMA, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA TACITO 7, presso l'avvocato RODOLFO CORONATI, che lo rappresenta e difende, giusta procura in calce al controricorso;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 3236/96 della Corte d'Appello di ROMA, depositata il 17/10/96;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 02/06/98 dal Consigliere Dott. Sergio DI AMATO;
udito per il ricorrente, l'Avvocato Martinelli, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo MACCARONE che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione del 17 ottobre 1989 NT EL proponeva opposizione al decreto ingiuntivo con il quale, su ricorso della Cassa di risparmio di RO, il Presidente del Tribunale di RO gli aveva ingiunto il pagamento della somma di lire 3.658.707=, quale saldo debitore del conto corrente 120\05 intrattenuto dallo stesso EL. Il Tribunale, con sentenza del 29 maggio 1992, revocava il decreto ingiuntivo e condannava il EL al pagamento della somma ingiunta, oltre agli interessi ragguagliati al prime rate ABI. Il EL proponeva appello lamentando, per quanto qui ancora interessa, che il decreto ingiuntivo era divenuto inefficace poiché la notificazione, eseguita ai sensi dell'art. 140 c.p.c., non era stata completata con l'affissione dell'avviso di deposito;
inoltre, lamentava che la decisione era stata fondata sul saldaconto prodotto dalla banca, privo di valore probatorio.
La Corte di appello di RO, con la sentenza oggi impugnata, rigettava il gravame proposto dal EL osservando che: 1) la formalità della affissione dell'avviso di deposito risultava dall'originale notificato del decreto ingiuntivo, con la conseguenza che, prevalendo l'originale sulla copia, l'adempimento doveva considerarsi compiuto sino a querela di falso;
inoltre, la mancata affissione avrebbe, al più, comportato una nullità della notificazione sanata dalla proposizione dell'opposizione; 2) il valore probatorio del saldaconto era previsto dall'art. 102 della legge 7 marzo 1938 n. 141 (legge bancaria) vigente all'epoca del saldo mentre, per ciò che concerneva gli estratti conto analitici, versati dalla banca opposta con il deposito della comparsa conclusionale, il contraddittorio si era in concreto svolto poiché erano stati oggetto di contestazione, sebbene senza la necessaria specificità, da parte dell'opponente; 3) infine, la quietanza prodotta dall'opponente e sulla quale lo stesso fondava la sua eccezione di pagamento si riferiva a partita regolarmente inserita nell'estratto conto, il cui saldo corrispondeva alla somma pretesa dalla banca.
Avverso la predetta sentenza NT EL propone ricorso per cassazione, deducendo tre motivi. La AN di RO (già Cassa di risparmio di RO) resiste con controricorso. Entrambe le parti hanno presentato memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo il ricorrente deduce la violazione dell'art. 644 c.p.c. perché la sentenza impugnata avrebbe considerato rituale una notificazione ai sensi dell'art. 140 c.p.c. mancante dell'elemento essenziale dell'affissione dell'avviso di deposito alla porta del destinatario.
Il motivo è infondato. La sentenza impugnata ha esattamente affermato che la pretesa omissione della formalità dell'affissione avrebbe reso la notificazione ex art. 140 c.p.c. nulla e non inesistente;
infatti, la nozione generale di inesistenza giuridica si correla a una difformità dell'atto dal modello legale talmente grave da determinarne la inidoneità ad inserirsi nello sviluppo procedimentale in relazione alla sua funzione, cioè ad una abnormità dell'atto tale da privarlo dei requisiti minimi costitutivi indispensabili per la qualificazione dello stesso in conformità alla sua identità nominale. Nella specie, invece, secondo l'assunto del ricorrente, sarebbe mancato soltanto il compimento di una delle tre formalità previste dall'art. 143 c.p.c., con la conseguenza che, sebbene la notificazione non sia stata completata e non corrisponda, quindi, in tutti i suoi elementi alla fattispecie legale, può comunque ad essa ricondursi poiché il deposito dell'atto presso la casa comunale e la notizia data per raccomandata con avviso di ricevimento integrano, comunque, per la loro idoneità a portare l'atto a conoscenza dell'irreperibile, quei requisiti minimi perché la notificazione, pur invalida, possa comunque svolgere la sua funzione. Alla nullità e non inesistenza della notificazione del decreto ingiuntivo, come prospettata dal ricorrente, consegue, da un lato, che la pretesa omissione della formalità dell'affissione sarebbe stata sanata, secondo il principio generale ex art. 156 c.p.c., dalla proposizione dell'opposizione e, perciò, dal raggiungimento dello scopo dell'atto. D'altro canto, l'inefficacia del decreto ingiuntivo è prevista dall'art. 644 c.p.c. come conseguenza della omissione della notificazione, alla quale può essere equiparata l'ipotesi della inesistenza giuridica della notificazione ma non anche quella della nullità della medesima. Con il secondo motivo il ricorrente deduce la violazione dell'art.115 c.p.c. per la mancata considerazione di un documento dal quale risultava che il credito vantato dalla banca era stato soddisfatto. Il motivo è infondato poiché dalla sentenza impugnata emerge l'espressa considerazione della "cambiale di lire 3.677.000 in favore della Cassa di risparmio di RO (... unita alla lettera 10/ 7/84 di quietanza da parte della banca)" con il rilievo che il relativo importo era stato accreditato al correntista e che, quindi, il saldo del conto a carico del EL risultava al netto del relativo pagamento.
Con il terzo motivo il ricorrente deduce violazione dell'art. 116 c.p.c. in quanto la contestazione degli estratti conto, prodotti assieme alla comparsa conclusionale nel giudizio di primo grado e non prodotti ritualmente neppure nel giudizio di appello, non poteva considerarsi generica poiché aveva ad oggetto la stessa ammissibilità della produzione. Il motivo è infondato. Invero, l'irrituale tardiva produzione di documenti, effettuata in primo grado con il deposito della comparsa conclusionale, dopo la rimessione della causa al collegio, se anche tempestivamente eccepita, non escludeva la possibilità che i documenti, ai sensi dell'art. 345 cod. proc. civ., nel testo anteriore alla novella del 1990, fossero depositati in grado di appello (Cass. 20 giugno 1983, n. 4234; Cass. 12 dicembre 1978. n. 5870; Cass. 23 giugno 1980. n. 3946), al momento della costituzione in giudizio della parte, con il deposito del fascicolo, munito di indice dal quale risultano gli estratti conto in questione. L'irrituale produzione in primo grado, accompagnata, secondo l'assunto del ricorrente, dalla tempestiva contestazione, avrebbe avuto pertanto rilievo soltanto ai fini del regolamento delle spese di giudizio di primo grado, ma il punto non è stato oggetto di specifica impugnazione;
conseguentemente diviene ultroneo l'esame della questione relativa alla tempestività ed adeguatezza della contestazione della irrituale produzione in primo grado.
Il ricorso, per quanto sopra, deve essere respinto ed il ricorrente deve essere condannato al rimborso , in favore della AN di RO, delle spese processuali liquidate, quanto agli onorari, in complessive lire 1.500.000=.
P . Q . M .
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso, in favore della AN di RO, delle spese processuali liquidate in £. 165.750 e, quanto agli onorari, in complessive lire 1.500.000. Così deciso in RO nella camera di consiglio del 2 giugno 1998. DEPOSITATA IN CANCELLERIA, L'8 GENNAIO 1999.