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Sentenza 9 ottobre 2025
Sentenza 9 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Macerata, sentenza 09/10/2025, n. 229 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Macerata |
| Numero : | 229 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MACERATA
-SEZIONE LAVORO-
Il Giudice dott. Quirino Caturano, quale giudice del Lavoro, all'udienza del 9 ottobre 2025, previa discussione ex art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato, mediante lettura del dispositivo e della contestuale motivazione, la seguente
SENTENZA
nella causa n. 788/2024 R.G.C vertente
TRA
( )), rappresentata e difesa dall'Avv. Daniele Cola;
Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata in Bellaria Igea Marina, in Piazza Falcone e Borsellino n. 18, presso e nello studio del nominato difensore, come da atti di investitura prodotti,
RICORRENTE
E
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore,
RESISTENTE CONTUMACE
Oggetto: diritto assegnazione carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione di personale docente.
FATTO E DIRITTO
In capite, deve essere dichiarata la contumacia del resistente. CP_1
Va accolto il ricorso depositato in data 2 ottobre 2024, con il quale la ricorrente domanda l'assegnazione del beneficio economico della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente istituita con la legge 107 del 13 luglio 2015, per gli anni in cui aveva prestato servizio annuale di insegnamento in favore del che le aveva Controparte_1 negato detto beneficio in quanto assunta a tempo determinato. In particolare, la ricorrente, dipendente del con plurimi contratti a tempo Controparte_1 determinato, in qualità di insegnante presso l'Istituto Professionale Industria e Artigianato “R. Frau” di Sarnano per gli aa.ss. 2020/2021 e 2022/2023 e presso l'Istituto Comprensivo Mons. Parte_2
per l'a.s. 2023/2024, rivendicava l'assegnazione della somma di € 1.500,00 pari a 3
[...] annualità del beneficio;
Anzitutto, si dà atto che la ricorrente, come risulta dal contratto prodotto in data 04.10.2025, sia attualmente in servizio preso il Ministero resistente.
Gli elementi documentali prodotti dal ricorrente, tra cui i contratti di assunzione stipulati con i vari istituti scolastici, provano la sua assunzione per gli aa.ss. 2020/2021, 2022/2023 e 2023/2024con contratti a termine fino alla fine di ciascun anno scolastico in cui ha prestato servizio.
Sul conseguente diritto della ricorrente ad ottenere il beneficio della Carta Docenti nel periodo in cui è stata assunta con contratto a termine, vanno di seguito integralmente richiamati i principi espressi dalla Corte di Cassazione - Sezione Lavoro con la sentenza n. 29961 del 27.10.2023 che ricostruisce il contesto del sistema della formazione degli insegnanti scolastici in cui è stato introdotto l'istituto della Carta Docente.
A sua volta, la Corte di Giustizia 18 maggio 2022, sulla premessa che il beneficio della Carta
Docenti attenga all'ambito delle “condizioni di impiego” (punti 35-38) ed escludendo che il solo fatto della durata dei rapporti possa costituire ragione obiettiva (punto 46), ha ritenuto che, in presenza di un “lavoro identico o simile” e quindi di comparabilità (punti 41-43), la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro allegato alla Direttiva 1999/70/CE ed il principio di non discriminazione ivi sancito ostino ad una normativa nazionale che riservi quel beneficio ai soli docenti a tempo indeterminato, in quanto si tratta di un beneficio che attiene al rapporto di lavoro del singolo docente e quindi va considerato sotto sotto il profilo della cura della parità di trattamento dei dipendenti.
La Suprema Corte ritiene quindi evidente che l'avere il legislatore riferito quel beneficio all' “anno scolastico”, proprio sotto l'aspetto della parità di trattamento, non consente di escludere da un'identica percezione di esso quei docenti precari il cui lavoro, secondo l'ordinamento scolastico, abbia analoga taratura intesa come didattica “annua” come nei contratti dei ricorrenti.
Ne consegue che nelle ipotesi di didattica annua il beneficio formativo in questione non può essere sottratto ai docenti precari che svolgono una prestazione lavorativa pienamente comparabile e che quindi devono ricevere analogo trattamento. Nel caso di specie va dunque disapplicato l'art. 1, co. 121 della L. 107/2015 poiché in contrasto con l'art. 4 dell'Accordo Quadro allegato alla Direttiva n. 1999/70/CE. Disapplicazione tuttavia limitata all'esclusione dei lavoratori precari dal beneficio: “In altre parole, deve essere disapplicato, in quanto si pone in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva
1999/70/CE, nella parte in cui limita il riconoscimento del diritto alla Carta Docente ai solo insegnanti di ruolo e non lo consente rispetto agli insegnanti incaricati di supplenze annuali (art. 4, co. 1, L. 124/1999) o fino al termine delle attività didattiche (art. 1, co. 2, L. 124/1999)” (Cass.
29961/2023). Di conseguenza va riconosciuto il diritto della ricorrente ad usufruire della “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente per gli anni scolastici in cui
è stata assunta con contratti a termine almeno entro il 31 dicembre fino alla fine dell'anno scolastico.
Dunque il convenuto va condannato a costituire in favore della ricorrente, con le modalità CP_1
e le funzionalità di cui agli artt. 2, 5, 6 e 8 del DPCM 28 novembre 2016 ovvero con modalità e funzionalità analoghe, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, di cui all'art. 1, comma 121, della L. n. 107/2015, con accredito sulla detta Carta della somma pari a € 1.500,00, quale contributo alla sua formazione professionale.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate, in favore del procuratore anticipatario, come da dispositivo, tenuto conto della attività espletata in sede giudiziale (una unica udienza) e della contumacia dei resistenti.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sulla causa n. 788/2024 R.G., ogni ulteriore domanda, eccezione ed allegazione respinte, così provvede:
1) dichiara la contumacia del , in persona del legale Controparte_2 rappresentante p.t.;
2) accertato il diritto della ricorrente , disapplicata la normativa in contrasto con Parte_1
l'art. 4 dell'Accordo Quadro allegato alla Direttiva n. 1999/70/CE, in accoglimento della domanda, condanna il convenuto, come sopra rappresentato, all'attribuzione in favore della CP_1 medesima della Carta Elettronica per l'aggiornamento e la formazione di cui all'art. 1, comma 121,
L. n. 107/15 dell'importo nominale complessivo di € 1.500,00, in relazione agli anni scolastici
2020/2021, 2022/2023 e 2023/2024, da utilizzare con le medesime modalità previste dalle disposizioni vigenti in relazione ai docenti di ruolo;
3) condanna il resistente al pagamento in favore della ricorrente al pagamento delle spese CP_1 processuali, che liquida in € 400,00 per compenso professionale, oltre ad € 49,00 per esborsi e al rimborso forfettario delle spese generali, CAP ed IVA come per legge, da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Macerata, 9 ottobre 2025
Il Giudice