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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltanissetta, sentenza 18/12/2025, n. 826 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltanissetta |
| Numero : | 826 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
RGEN N 607/22
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CALTANISSETTA
IL G.U.
Dr. Francesco Lauricella
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento indicato in epigrafe, avente ad oggetto: “Opposizione all'esecuzione"
PROMOSSO DA
Parte_1 (C.F. C.F. 1
Avv. Raimondo Maira
ATTORE
CONTRO
Controparte_1 in persona del legale rappresentante pro tempore (C.F. P.IVA_1
Avv. Andrea Fioretti
CONVENUTA
Conclusioni delle parti:
Si fa rinvio agli atti conclusivi depositati dalle parti. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in riassunzione, ritualmente notificato a controparte il 29/3/2022,
Parte_1 chiamava in causa 1 Controparte_1 in persona del legale
), allo scopo di ottenere l'estinzione della rappresentante pro tempore (d'ora in poi CP_1
procedura esecutiva immobiliare n. 29/2016 R.G. Es. in virtù dell'ammissione dell'attore ai benefici emanati con legge regionale n. 6/2009.
L'attore contestava, infatti, la legittimità della incardinata esecuzione eccependo che, alla luce della nota protocollo n. 69007, l'Assessorato Regionale aveva disposto la rinunzia alla intrapresa procedura esecutiva, da parte di CP_1 considerato che il medesimo, a mezzo
,
di n. 4 assegni circolari, aveva proceduto a saldare quanto dalla stessa richiesto, ossia euro
58.000,00, comprensivo di spese di esecuzione.
concludeva chiedendo la sospensione della procedura di vendita e diParte 1
"ritenere e dichiarare che Parte_1 nulla deve ad CP_1 con la conseguente estinzione del giudizio e l'ordine di cancellazione della accesa ipoteca".
Con comparsa di risposta del 1/6/2022 si costituiva l'Istituto pignorante, il quale rilevava:
-- la sussistenza del diritto di procedere ad esecuzione forzata;
- la sussistenza di un debito residuo che avrebbe dovuto essere onorato con le modalità di cui all'atto di mutuo e la conseguente legittimità della procedura esecutiva n. 29/2016 R.G. Es. di cui sopra.
A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 26/10/2023, il GU, assegnava i termini ex art. 183, co. VI cpc, con decorrenza dal 15/12/2023. Rigetta la richiesta attorea di prova per testi, invitate le parti a precisare le conclusioni, la causa veniva posta in decisione con assegnazione dei termini difensivi ex art. 190 cpc.
La causa veniva rimessa sul ruolo al fine di verificare la possibilità di interrompere il giudizio stante la dichiarazione di morte dell'attore prima della assunzione in decisione della controversia. Chiarito che il dominus non aveva in alcun modo dichiarato formalmente in giudizio la morte del suo assistito né aveva notificato a controparte atto da cui emergesse la morte dello stesso, e ritenuto per le ragioni espresse con l'ordinanza istruttoria del 13/6/2025,
che si richiama, che la controversia poteva essere decisa non soggiacendo ad alcuna statuizione interruttiva, all'udienza del 14/6/2025 veniva nuovamente assunta in decisione con nuova concessione dei termini ex art. 190 cpc che venivano a scadere in data 2/10/2025, computando la sospensione feriale dei termini.
Si ribadisce che ( contrariamente a quanto dichiarato dal dominus dell'attore ) da nessun atto formale del Difensore emerge la declaratoria di avvenuto decesso del proprio assistito anteriomente alla assunzione in decisione del procedimento.
Sotto altro aspetto, la mancata costituzione formale di nuovo procuratore nella rinuncia del procuratore originario, ha comportato una perpetuatio delle funzione conferite dalla parte all'originario dominus, Avv. Raimondo Maira. Quest'ultimo Difensore va, pertanto, indicato,
nella presente sentenza come dominus dell' Parte 1
OSSERVA
La domanda è infondata e non merita accoglimento per le ragioni che seguono.
CP_1 DIRITTO A PROCEDERE AD ESECUZIONE FORZATA -
SUSSISTENZA La vicenda trae origine dal mutuo ipotecario stipulato dall'attore ai sensi della L.R. 25.3.1986
n. 15 per "l'acquisto della prima casa" con la Cassa Centrale di Risparmio V.E. per le Provincie
Siciliane cui, successivamente, succedeva la Controparte_1
Come ammesso da Parte_1 lo stesso "per varie vicissitudini familiari e personali, puntualmente rappresentate alla Regioni Siciliana ed allo Istituto mutuante, restava moroso nei pagamenti" (cfr. pag. n. 3 del ricorso introduttivo).
Per tale motivo, dunque, l'attore, con istanza del 15.3.2010, richiedeva alla Regione Siciliana
(documento prodotto da controparte), di beneficiare delle agevolazioni di cui alla legge regionale n. 6/2009 in materia di sgravio di interessi sui mutui sulla prima casa sui ratei già
scaduti e non pagati e sui ratei a scadere.
Osserva questo GU che non vi è prova che il debitore abbia provveduto - dopo avere usufruito delle agevolazioni di cui all' art. 30 L.R. 2009, n. 6 in materia di sgravio di interessi sui mutui sulla prima casa sui ratei già scaduti e non pagati e sui ratei a scadere per il periodo anteriore al 30/6/2011 - anche a pagare la sorte capitale dei ratei di scadenza successiva rispetto al periodo di ottenimento dell'agevolazione.
Osserva ulteriormente che le stesse note riversate in atti dal debitore esecutato rivelano che tale pagamento non è stato effettuato. In ogni caso, come detto, non vi sono quietanze della CP_2 in merito al pagamento da parte dell' Parte_1
della sorte capitale dei ratei successivi all'ottenimento dell'agevolazione pubblica, ovvero per i ratei successivi al 30/6/2011.
Costituiscono indici rivelatori provanti la necessità (non attuata dal debitore in via satisfattiva) di continuare a pagare la sorte capitale dei ratei successivi i seguenti documenti: A) la nota inviata dal debitore alla CP_2 in data 25/5/2011 con la quale lo stesso si impegnava “al pagamento del capitale residuo secondo l'originario piano di ammortamento ad iniziare dalla prima rata del 30/6/2011 "; B) la nota in data con prot. n. 27643 dell'29/3/2010 [...]
Controparte_3
n seno alla quale si chiariva alla BA ( notiziando contestualmente
[...]
I' Parte_1
) che le agevolazioni riguardavano lo sgravio degli interessi sulle rate scadute e non pagate tuttavia prevedendo la necessità di un pagamento regolare delle rate ancora a scadere.
Appare evidente che la mancata estinzione del mutuo da parte della CP_2 avvenne per effetto del mancato pagamento dei ratei per sorte capitale successivi al 30/6/2011. L' Parte_1 non ha dimostrato di averli pagati nonostante il formale impegno ribadito alla BA con note del 25/5/2011.
Ne scaturisce la necessità di rigettare nel merito la proposta opposizione.
SPESE DEL PROCEDIMENTO
Le spese del giudizio vanno poste a carico dell'attore e si liquidano, ai sensi del DM 55/2014
come in dispositivo, in ragione del valore della controversia, ridotte del 30 % in ragione della semplicità delle questioni trattate, escludendo la fase istruttoria in quanto non svoltasi.
PQM
Definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa:
- Rigetta la proposta opposizione ex art. 615 cpc.
- Condanna l'attore, Parte_1 in favore di Controparte_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento delle spese di lite liquidate in € 2.377,90 per compensi, oltre il 15% di tale somma a titolo di rimborso forfettario spese generali, IVA e CA.
Caltanissetta, così deciso in data 18/12/2025
Il G.U.
Dr. Francesco Lauricella
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CALTANISSETTA
IL G.U.
Dr. Francesco Lauricella
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento indicato in epigrafe, avente ad oggetto: “Opposizione all'esecuzione"
PROMOSSO DA
Parte_1 (C.F. C.F. 1
Avv. Raimondo Maira
ATTORE
CONTRO
Controparte_1 in persona del legale rappresentante pro tempore (C.F. P.IVA_1
Avv. Andrea Fioretti
CONVENUTA
Conclusioni delle parti:
Si fa rinvio agli atti conclusivi depositati dalle parti. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in riassunzione, ritualmente notificato a controparte il 29/3/2022,
Parte_1 chiamava in causa 1 Controparte_1 in persona del legale
), allo scopo di ottenere l'estinzione della rappresentante pro tempore (d'ora in poi CP_1
procedura esecutiva immobiliare n. 29/2016 R.G. Es. in virtù dell'ammissione dell'attore ai benefici emanati con legge regionale n. 6/2009.
L'attore contestava, infatti, la legittimità della incardinata esecuzione eccependo che, alla luce della nota protocollo n. 69007, l'Assessorato Regionale aveva disposto la rinunzia alla intrapresa procedura esecutiva, da parte di CP_1 considerato che il medesimo, a mezzo
,
di n. 4 assegni circolari, aveva proceduto a saldare quanto dalla stessa richiesto, ossia euro
58.000,00, comprensivo di spese di esecuzione.
concludeva chiedendo la sospensione della procedura di vendita e diParte 1
"ritenere e dichiarare che Parte_1 nulla deve ad CP_1 con la conseguente estinzione del giudizio e l'ordine di cancellazione della accesa ipoteca".
Con comparsa di risposta del 1/6/2022 si costituiva l'Istituto pignorante, il quale rilevava:
-- la sussistenza del diritto di procedere ad esecuzione forzata;
- la sussistenza di un debito residuo che avrebbe dovuto essere onorato con le modalità di cui all'atto di mutuo e la conseguente legittimità della procedura esecutiva n. 29/2016 R.G. Es. di cui sopra.
A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 26/10/2023, il GU, assegnava i termini ex art. 183, co. VI cpc, con decorrenza dal 15/12/2023. Rigetta la richiesta attorea di prova per testi, invitate le parti a precisare le conclusioni, la causa veniva posta in decisione con assegnazione dei termini difensivi ex art. 190 cpc.
La causa veniva rimessa sul ruolo al fine di verificare la possibilità di interrompere il giudizio stante la dichiarazione di morte dell'attore prima della assunzione in decisione della controversia. Chiarito che il dominus non aveva in alcun modo dichiarato formalmente in giudizio la morte del suo assistito né aveva notificato a controparte atto da cui emergesse la morte dello stesso, e ritenuto per le ragioni espresse con l'ordinanza istruttoria del 13/6/2025,
che si richiama, che la controversia poteva essere decisa non soggiacendo ad alcuna statuizione interruttiva, all'udienza del 14/6/2025 veniva nuovamente assunta in decisione con nuova concessione dei termini ex art. 190 cpc che venivano a scadere in data 2/10/2025, computando la sospensione feriale dei termini.
Si ribadisce che ( contrariamente a quanto dichiarato dal dominus dell'attore ) da nessun atto formale del Difensore emerge la declaratoria di avvenuto decesso del proprio assistito anteriomente alla assunzione in decisione del procedimento.
Sotto altro aspetto, la mancata costituzione formale di nuovo procuratore nella rinuncia del procuratore originario, ha comportato una perpetuatio delle funzione conferite dalla parte all'originario dominus, Avv. Raimondo Maira. Quest'ultimo Difensore va, pertanto, indicato,
nella presente sentenza come dominus dell' Parte 1
OSSERVA
La domanda è infondata e non merita accoglimento per le ragioni che seguono.
CP_1 DIRITTO A PROCEDERE AD ESECUZIONE FORZATA -
SUSSISTENZA La vicenda trae origine dal mutuo ipotecario stipulato dall'attore ai sensi della L.R. 25.3.1986
n. 15 per "l'acquisto della prima casa" con la Cassa Centrale di Risparmio V.E. per le Provincie
Siciliane cui, successivamente, succedeva la Controparte_1
Come ammesso da Parte_1 lo stesso "per varie vicissitudini familiari e personali, puntualmente rappresentate alla Regioni Siciliana ed allo Istituto mutuante, restava moroso nei pagamenti" (cfr. pag. n. 3 del ricorso introduttivo).
Per tale motivo, dunque, l'attore, con istanza del 15.3.2010, richiedeva alla Regione Siciliana
(documento prodotto da controparte), di beneficiare delle agevolazioni di cui alla legge regionale n. 6/2009 in materia di sgravio di interessi sui mutui sulla prima casa sui ratei già
scaduti e non pagati e sui ratei a scadere.
Osserva questo GU che non vi è prova che il debitore abbia provveduto - dopo avere usufruito delle agevolazioni di cui all' art. 30 L.R. 2009, n. 6 in materia di sgravio di interessi sui mutui sulla prima casa sui ratei già scaduti e non pagati e sui ratei a scadere per il periodo anteriore al 30/6/2011 - anche a pagare la sorte capitale dei ratei di scadenza successiva rispetto al periodo di ottenimento dell'agevolazione.
Osserva ulteriormente che le stesse note riversate in atti dal debitore esecutato rivelano che tale pagamento non è stato effettuato. In ogni caso, come detto, non vi sono quietanze della CP_2 in merito al pagamento da parte dell' Parte_1
della sorte capitale dei ratei successivi all'ottenimento dell'agevolazione pubblica, ovvero per i ratei successivi al 30/6/2011.
Costituiscono indici rivelatori provanti la necessità (non attuata dal debitore in via satisfattiva) di continuare a pagare la sorte capitale dei ratei successivi i seguenti documenti: A) la nota inviata dal debitore alla CP_2 in data 25/5/2011 con la quale lo stesso si impegnava “al pagamento del capitale residuo secondo l'originario piano di ammortamento ad iniziare dalla prima rata del 30/6/2011 "; B) la nota in data con prot. n. 27643 dell'29/3/2010 [...]
Controparte_3
n seno alla quale si chiariva alla BA ( notiziando contestualmente
[...]
I' Parte_1
) che le agevolazioni riguardavano lo sgravio degli interessi sulle rate scadute e non pagate tuttavia prevedendo la necessità di un pagamento regolare delle rate ancora a scadere.
Appare evidente che la mancata estinzione del mutuo da parte della CP_2 avvenne per effetto del mancato pagamento dei ratei per sorte capitale successivi al 30/6/2011. L' Parte_1 non ha dimostrato di averli pagati nonostante il formale impegno ribadito alla BA con note del 25/5/2011.
Ne scaturisce la necessità di rigettare nel merito la proposta opposizione.
SPESE DEL PROCEDIMENTO
Le spese del giudizio vanno poste a carico dell'attore e si liquidano, ai sensi del DM 55/2014
come in dispositivo, in ragione del valore della controversia, ridotte del 30 % in ragione della semplicità delle questioni trattate, escludendo la fase istruttoria in quanto non svoltasi.
PQM
Definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa:
- Rigetta la proposta opposizione ex art. 615 cpc.
- Condanna l'attore, Parte_1 in favore di Controparte_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento delle spese di lite liquidate in € 2.377,90 per compensi, oltre il 15% di tale somma a titolo di rimborso forfettario spese generali, IVA e CA.
Caltanissetta, così deciso in data 18/12/2025
Il G.U.
Dr. Francesco Lauricella