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Sentenza 30 gennaio 2025
Sentenza 30 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vallo della Lucania, sentenza 30/01/2025, n. 53 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vallo della Lucania |
| Numero : | 53 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 329/2014
TRIBUNALE DI VALLO DELLA LUCANIA
Il Giudice, dott.ssa Alessia Annunziata , considerato che la causa è stata chiamata per la decisione ex art. 429
c.p.c.; considerato che, per il procedimento in esame, si è fatto ricorso alla trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c.; dato atto della regolare comunicazione del menzionato provvedimento alle parti costituite;
considerato che
le parti processuali costituite hanno depositato note di trattazione scritta ed hanno concluso riportandosi ai rispettivi atti ed ai verbali di causa;
letto l'art.127ter c.p.c.;
pronuncia sentenza ai sensi del combinato disposto dell'art. 429 cpc, 430 e 127 ter c.p.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VALLO DELLA LUCANIA
Unica
Il Tribunale, in persona del Giudice dott.ssa Alessia Annunziata ha pronunciato la seguente pagina 1 di 9 SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 329/2014 promossa da:
, in persona del titolare e legale Parte_1 rappresentante (C.F. ), con il Parte_2 C.F._1 patrocinio dell'avv. , elettivamente Parte_3 domiciliato presso il predetto difensore
RICORRENTE
(P.IVA , in persona del Presidente pro Controparte_1 P.IVA_1 tempore, con il patrocinio degli avv.ti CONSOLAZIO MARIA LAURA, DI
LASCIO ALBA e IMPARATO MARIA, elettivamente domiciliata presso i predetti difensori
RESISTENTE
E , in persona del Controparte_2 CP_3 legale rappresentante pro tempore
RESISTENTE CONTUMACE
Oggetto: Opposizione all'ordinanza ingiunzione ex artt. 22 e ss., L. n.
689/1981 relative a sanzioni per emissione di assegni a vuoto
CONCLUSIONI
Come da note scritte in sostituzione d'udienza depositate ex art. 127 ter c.p.c. che si intendono qui integralmente ripetute e trascritte.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Si richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio all'insegnamento della
Suprema Corte (Cass. civ., Sez. III, 19/10/2006, n. 22409) ed al disposto contenuto al n. 4 dell'art. 132 c.p.c. così come inciso dall'art. 45, comma 17 legge 18.6.2009, n. 69. pagina 2 di 9 Con ricorso depositato in data 3/3/2014, in qualità di Parte_2 titolare della ditta “ , ha proposto opposizione avverso Parte_1 il Decreto Dirigenziale n. 71 del 21/1/2014 della Giunta Regionale della
Campania, ad esso notificato in data 31/1/2014, e ricevuto in data 4/2/2014, deducendo: che in data 12/8/2009 i tecnici dell'Arpac e la Capitaneria di
Porto di Marina di Camerota effettuavano prelievo di n. 2 campioni di acque di scarico, di cui veniva redatto verbale di ispezione e prelievo n.
2965275/090812-6; che con il rapporto di prova n. 200 902103 del 13/8/2009,
l rilevava il presunto superamento dei limiti di cui alla tabella 4, Pt_4 allegato 5 del Codice dell'Ambiente, reputando i dati non conformi i parametri BODS, Fosforo totale, cloruri ed Escherichia coli;
che, con nota recante n. prot. 13386 del 2/10/2009, il direttore del Dipartimento
Provinciale di Salerno comunicava alla l'esito Pt_4 Parte_5 delle indagini;
che, in data 12/11/2009, la Provincia di Salerno-Centro di
Responsabilità ambientale comunicava all'attuale opponente l'avvenuto superamento dei limiti unitamente alla proposta di sanzione amministrativa da irrogare;
che, il 31/1/2014, gli veniva notificato il
Decreto dirigenziale n. 71/2014 con il quale gli veniva irrogata la sanzione di € 4.652,00 per la violazione ex art. 133, comma 1 D.lgs. 152/2006; che la suddetta ordinanza-ingiunzione era da ritenersi illegittima ed infondata, in primo luogo, perché emessa in violazione dell'art. 15, comma 1, L. 689/1981, sul presupposto che vi fosse un'incompetenza relativa, in quanto la comunicazione relativa all'accertamento della violazione era stata fatta dall' e non anche dal Parte_6 dirigente di laboratorio;
in secondo luogo, per la violazione degli artt. 14 e
15, nonché degli artt. 24 e 27 Cost., in quanto la genericità della contestazione non era idonea a consentire l'esercizio del diritto di difesa, nonché la funzione rieducativa della sanzione;
in terzo luogo, per la violazione dell'art. 18, comma 2 L. 689/1981, dell'art. 24 Cost., dell'art. 6
CEDU e della Legge regionale n. 13/ 1983 per non essere stata esplicitata, nel verbale di contestazione, la possibilità di presentare le proprie difese entro il termine previsto dalla legge, oltre che perché la proposta di pagina 3 di 9 sanzione indicava quattro diverse Autorità, senza specificare, però,
l'Autorità competente a cui rivolgersi;
in quarto luogo, per aver violato l'art. 22 L. 689/1981 e l'art. 3 L. 241/1990, sul presupposto che l'ordinanza ingiunzione non conteneva le informazioni utili e necessarie per poter adeguatamente spiegare opposizione;
in quinto luogo, per aver violato il
D.lgs. n. 152/1999, allegato 5, poiché, trattandosi d i un controllo avente a oggetto acque reflue domestiche, il periodo di analisi in laboratorio richiedeva un tempo che poteva variare tra le 8 e le 24 ore, diversamente da quanto avvenuto nel caso di specie, poiché eseguito in modo istantaneo, senza alcuna particolare motivazione;
inoltre, errati erano da ritenersi anche i criteri di calcolo dei parametri , di cui non risultava la conformità a quanto previsto dalla legge;
infine, per carenza dell'elemento oggettivo, ossia per l'assenza di una concreta offensività. Chiedeva, inoltre, la sospensione dell'efficacia esecutiva dell'ordinanza-ingiunzione opposta.
In virtù di quanto innanzi esposto, ha concluso per Parte_2
l'accoglimento dell'opposizione e, per l'effetto, per l'annullamento del
Decreto dirigenziale n. 71/14 emesso dalla , con vittoria Controparte_1 delle spese di lite ed accessori di legge.
Si costituiva in giudizio la , deducendo: che il verbale di Controparte_1 contestazione della violazione era stato notificato entro il termine previsto dall'art. 14, comma 2, L. 689/1981, termine che decorre dalla data dell'accertamento; che, in merito alla genericità della contestazione, è sufficiente che il verbale di contestazione contenga gli estremi della violazione, funzionale all'esercizio del diritto di difesa;
che irrilevante è la comunicazione del risultato delle analisi, poiché solo la mancata comunicazione, oltre il termine previsto dall'art. 14 L. 689/1981, determina l'estinzione dell'obbligazione di pagamento della sanzione amministrativa;
che il campionamento istantaneo è non solo legittimo, ma necessario qualora il trascorrere del tempo possa pregiudicare i risultati dell'accertamento; che la metodica delle operazioni di campionamento rientra nella discrezionalità dell'autorità amministrativa;
che alcuna violazione dell'art. 18 L. 689/1981 e dell'art. 3 L. 241/1990 si era verificata, pagina 4 di 9 sul presupposto che, considerata la natura del procedimento amministrativo che ha determinato l'irrogazione della sanzione amministrativa, la motivazione richiesta era diversa rispetto a quanto disposto dall'art. 3 L.
241/90, in quanto si trattava di un atto meramente dichiarativo di un'obbligazione pecuniaria sorta al momento della commissione dell'illecito; che non ricorrevano, dunque, i presupposti per l'accoglimento della sospensione dell'efficacia esecutiva dell'ordinanza-ingiunzione.
In virtù di quanto innanzi esposto, la ha formulato le Controparte_1 seguenti conclusioni: rigettare l'opposizione, in quanto infondata in fatto e in diritto;
con vittoria delle spese di lite ed accessori di legge.
Regolarmente evocata in giudizio, la Controparte_4
non si costituiva e, pertanto, ne va dichiarata la contumacia.
[...]
Dunque, mutato il magistrato, all'udienza del 5/12/2024, la causa è stata decisa a seguito di sostituzione della stessa con deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.
In via del tutto preliminare, va rilevato che l'opposizione è tempestiva e procedibile, essendo stata proposta da parte attrice entro il termine di trenta giorni dalla notificazione dei provvedimenti, secondo quanto sancisce l'art. 22 L. 689/1981, giacché la notifica risale al 31/1/2014 ed essendo stato il ricorso in opposizione depositato i n data 3/3/2014.
Si premette che la presente motivazione viene redatta sulla base del principio della ragione più liquida, desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., in applicazione del quale deve ritenersi consentito al giudice di esaminare un motivo di merito, suscettibile di assicurare la definizione del giudizio, anche in presenza di una questione pregiudiziale (Cass. S.U. n. 9936 del
2014). Il principio della “ragione più liquida”, imponendo un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico -sistematica, consente, infatti, di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 c.p.c., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può pagina 5 di 9 essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione – anche se logicamente subordinata – senza che sia necessario esaminare previamente le altre (Cass. n. 12002 del 2014).
Ritiene il Tribunale di esaminare prioritariamente il motivo di opposizione fondato sulla presunta illegittimità delle operazioni di prelievo del campione delle acque ad opera dell' , unitamente alla Capitaneria di Pt_4
Porto di Marina di Camerota, e poste alla base della sanzione amministrativa impugnata.
Il motivo di opposizione è fondato e va accolto.
Dalla documentazione in atti e, in particolare, dal verbale di accertamento redatto dall'ARPAC – Dipartimento Provinciale di Salerno Servizi
Territoriali – in data 12/8/2014 (cfr. allegato n. 2, produzione di parte opponente), risulta che i tecnici, che hanno eseguito il sopralluogo e il campionamento delle acq ue, hanno effettuato la procedura di prelievo mediante campione “istantaneo” e, sulla base di tali risultanze, la CP_1 ha contestato la violazione delle tabelle di cui all'allegato 5 del
[...]
D.lgs. 152/2006 e, con il Decreto Dirigenziale n. 71/2014 (cfr. allegato n. 1, produzione di parte opponente), ha comminato la sanzione di cui all'art. 133, comma 1, D.lgs. n. 152/2006.
Ebbene, l'Allegato 5, parte terza, Capitolo 1, Paragrafo 1.1 del D.lgs. n.
152/2006, che individua i valori limite degli scarichi di acque reflue urbane, prevede che: “Per il controllo della conformità dei limiti indicati nelle tabelle 1 e 2 e di altri limiti definiti in sede lovale vanno considerati i campioni medi ponderati nell'arco di 24 ore”; da tanto consegue che i campioni raccolti dall' con modalità a “campione istantaneo” non Pt_4 rispettano i criteri legali sanciti per il controllo di conformità dei limiti indicati nelle tabelle 1 e 3.
In proposito, la giurisprudenza di legittimità ha da tempo affermato che “In tema di tutela delle acque dall'inquinamento, il campionamento ha funzione meramente strumentale che deve non tanto rispondere alle esigenze formali del rispetto delle procedure, quanto provare, sotto il profilo sostanziale, la rappresentatività dello scarico;
in tale prospettiva, la clausola di pagina 6 di 9 salvaguardia contenuta nel punto 4 dell'allegato 5 al d.lg. n. 152 del 1999, che fa salve le procedure di controllo, campionamento e misura definite dalla normativa in essere prima della sua entrata in vigore, assume una valenza fondamentale nel recupero della possibilità di campionamento istantaneo, sempre che, trattandosi di eccezione rispetto alla regola, gli organi di controllo attestino in modo analitico e puntuale le circostanze per le quali sono ricorsi a tale metodo e le ragioni per cui lo hanno ritenuto adeguato a esprimere la rappresentatività dello scarico (ciclo produttivo, tempi e modi di versamento, portata e durata, ecc.; tenendo, tuttavia, presente che la motivazione in ordine alla scelta del metodo di prelievo è un requisito della procedura, la cui assenza o inadeguatezza è sottoposta al prudente apprezzamento del giudice, il quale può comunque ritenere attendibile e rappresentativo il prelievo sulla base degli elementi di fatto risultanti dal processo” (su tutte, Cass., sez. I, 16/5/2006, n. 11479).
E dunque, vero è, come, del resto, dedotto dalla , che il Controparte_1 campionamento istantaneo ben può essere ritenuto legittimo e, tuttavia, è necessario che nel verbale di accertamento siano indicate le motivazioni per cui la succitata norma non abbia potuto essere rispettata, essenzialmente in termini di efficacia del campionamento.
D'altro canto, ben avrebbe potuto l'ente opposto, anche in giudizio, sulla scorta, evidentemente, di quanto affermato nel verbale di accertamento e dei dati ivi contenuti e alla luce di quanto esposto circa il ruolo della valutazione giudiziale in materia, compiutamente esporre le motivazioni che avevano condotto gli accertatori ad eseguire il campionamento istantaneo, giustificandone la condotta sulla base dei dati risultanti dal verbale. Peraltro, a tanto la non ha pr oceduto, limitandosi ad CP_1 affermare la legittimità del campionamento istantaneo, laddove g iustificato, senza, però, fornire concretamente tali giustificazioni.
Da quanto emerso, pertanto, non si rinvengono elementi di fatto che consentano di ritenere la legittimità d el metodo di campionamento utilizzato, la cui valutazione, siccome afferente al profilo sostanziale della violazione, deve, comunque, essere rimessa al prudente apprezzamento del pagina 7 di 9 giudice, al quale, tuttavia, nel caso di s pecie, non è stato fornito alcun elemento idoneo a superare il dat o formale emergente dai documenti agli atti. Ed infatti, anche dalle specificazioni fornite, in sede di soprallu ogo, dagli agenti verbalizzanti, si evince, certamente, che l'impianto si presentasse inadeguato, ma non è stata conferita certezza a quanto visivamente percepito dagli agenti stessi, che hanno specificato che lo scarico del depuratore si era attivato dopo 30 minuti dall'inizio del sopralluogo, che la rete fognaria non era “risultata chiara” nel suo funzionamento e che, comunque, era stata richiesta documentazione integrativa non esibita alla data del sopralluogo. Tutta via, l'apparente malfunzionamento dell'impianto non giustifica, di per sé, la metodologia seguita, né può essere idoneo, in mancanza di un campionamento effettuato secondo i parametri normativamente stabiliti, a condurre all'irrogazione della sanzione, che non può trovare il suo fondamento puniti vo nel solo malfunzionamento dell'impianto, in assenza della dimostrazione dell'offesa normativamente cristallizzata, la cui ce rtezza è scalfita dall'aver posto in essere, gli accertatori, un'errata procedura.
Ritiene, pertanto, il Tribunale che l'ordinanza ingiunzione di cui al Decreto
Dirigenziale della n. 71/2014 debba essere annullata, Controparte_1 poiché basata su un accertamento effettuato secondo modalità illegittime, con conseguente illiceità della sanzione a valle comminata.
Alla luce di quanto esposto, consegue che l'opposizione proposta da Pt_2
titolare e legale rappresentante della ditta
[...] Parte_1
è fondata e va accolta e, per l'effetto, il Decreto Dirigenziale n. 71/14 della va annullato. Controparte_1
Le spese del presente giudizio seguono il criterio della soccombenza e sono poste pertanto a carico della e della Controparte_1 [...]
; considerate la natura, il valore (€ 4.652,00) e la Controparte_5 complessità delle questioni (bassa), si liquidano , secondo i parametri minimi, ai sensi del D.M. n. 55/2014 (così come modificato con D.M. n.
147/2022), in complessivi € 1.278,00 a titolo di compensi professionali, oltre rimborso spese vive nella misura di € 27,00 (per marca da bollo) ed € 85,00 pagina 8 di 9 (per contributo unificato), rimborso spese generali, nella misura del 15%,
I.V.A. e C.P.A., come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa o assorbita, così provvede:
- Dichiara la contumacia di Controparte_5
;
[...]
- Accoglie l'opposizione e, per l'effetto, annulla il Decreto Dirigenziale
n. 71 del 2014 della;
Controparte_1
- Condanna la e la Controparte_1 Controparte_5
, in solido tra loro, al pagamento, in favore di
[...] Pt_2
in qualità di titolare e legale rappresentante della ditta
[...]
delle spese di lite che si liquidano in € 1.2.78,00 Parte_1 per compensi professionali, oltre rimborso delle spese vive pari a €
112,00, rimborso spese generali nella misura del 15% come per legge,
I.V.A. e C.P.A.
Vallo della Lucania, 29/1/2025
Il Giudice
Alessia Annunziata
pagina 9 di 9
TRIBUNALE DI VALLO DELLA LUCANIA
Il Giudice, dott.ssa Alessia Annunziata , considerato che la causa è stata chiamata per la decisione ex art. 429
c.p.c.; considerato che, per il procedimento in esame, si è fatto ricorso alla trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c.; dato atto della regolare comunicazione del menzionato provvedimento alle parti costituite;
considerato che
le parti processuali costituite hanno depositato note di trattazione scritta ed hanno concluso riportandosi ai rispettivi atti ed ai verbali di causa;
letto l'art.127ter c.p.c.;
pronuncia sentenza ai sensi del combinato disposto dell'art. 429 cpc, 430 e 127 ter c.p.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VALLO DELLA LUCANIA
Unica
Il Tribunale, in persona del Giudice dott.ssa Alessia Annunziata ha pronunciato la seguente pagina 1 di 9 SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 329/2014 promossa da:
, in persona del titolare e legale Parte_1 rappresentante (C.F. ), con il Parte_2 C.F._1 patrocinio dell'avv. , elettivamente Parte_3 domiciliato presso il predetto difensore
RICORRENTE
(P.IVA , in persona del Presidente pro Controparte_1 P.IVA_1 tempore, con il patrocinio degli avv.ti CONSOLAZIO MARIA LAURA, DI
LASCIO ALBA e IMPARATO MARIA, elettivamente domiciliata presso i predetti difensori
RESISTENTE
E , in persona del Controparte_2 CP_3 legale rappresentante pro tempore
RESISTENTE CONTUMACE
Oggetto: Opposizione all'ordinanza ingiunzione ex artt. 22 e ss., L. n.
689/1981 relative a sanzioni per emissione di assegni a vuoto
CONCLUSIONI
Come da note scritte in sostituzione d'udienza depositate ex art. 127 ter c.p.c. che si intendono qui integralmente ripetute e trascritte.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Si richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio all'insegnamento della
Suprema Corte (Cass. civ., Sez. III, 19/10/2006, n. 22409) ed al disposto contenuto al n. 4 dell'art. 132 c.p.c. così come inciso dall'art. 45, comma 17 legge 18.6.2009, n. 69. pagina 2 di 9 Con ricorso depositato in data 3/3/2014, in qualità di Parte_2 titolare della ditta “ , ha proposto opposizione avverso Parte_1 il Decreto Dirigenziale n. 71 del 21/1/2014 della Giunta Regionale della
Campania, ad esso notificato in data 31/1/2014, e ricevuto in data 4/2/2014, deducendo: che in data 12/8/2009 i tecnici dell'Arpac e la Capitaneria di
Porto di Marina di Camerota effettuavano prelievo di n. 2 campioni di acque di scarico, di cui veniva redatto verbale di ispezione e prelievo n.
2965275/090812-6; che con il rapporto di prova n. 200 902103 del 13/8/2009,
l rilevava il presunto superamento dei limiti di cui alla tabella 4, Pt_4 allegato 5 del Codice dell'Ambiente, reputando i dati non conformi i parametri BODS, Fosforo totale, cloruri ed Escherichia coli;
che, con nota recante n. prot. 13386 del 2/10/2009, il direttore del Dipartimento
Provinciale di Salerno comunicava alla l'esito Pt_4 Parte_5 delle indagini;
che, in data 12/11/2009, la Provincia di Salerno-Centro di
Responsabilità ambientale comunicava all'attuale opponente l'avvenuto superamento dei limiti unitamente alla proposta di sanzione amministrativa da irrogare;
che, il 31/1/2014, gli veniva notificato il
Decreto dirigenziale n. 71/2014 con il quale gli veniva irrogata la sanzione di € 4.652,00 per la violazione ex art. 133, comma 1 D.lgs. 152/2006; che la suddetta ordinanza-ingiunzione era da ritenersi illegittima ed infondata, in primo luogo, perché emessa in violazione dell'art. 15, comma 1, L. 689/1981, sul presupposto che vi fosse un'incompetenza relativa, in quanto la comunicazione relativa all'accertamento della violazione era stata fatta dall' e non anche dal Parte_6 dirigente di laboratorio;
in secondo luogo, per la violazione degli artt. 14 e
15, nonché degli artt. 24 e 27 Cost., in quanto la genericità della contestazione non era idonea a consentire l'esercizio del diritto di difesa, nonché la funzione rieducativa della sanzione;
in terzo luogo, per la violazione dell'art. 18, comma 2 L. 689/1981, dell'art. 24 Cost., dell'art. 6
CEDU e della Legge regionale n. 13/ 1983 per non essere stata esplicitata, nel verbale di contestazione, la possibilità di presentare le proprie difese entro il termine previsto dalla legge, oltre che perché la proposta di pagina 3 di 9 sanzione indicava quattro diverse Autorità, senza specificare, però,
l'Autorità competente a cui rivolgersi;
in quarto luogo, per aver violato l'art. 22 L. 689/1981 e l'art. 3 L. 241/1990, sul presupposto che l'ordinanza ingiunzione non conteneva le informazioni utili e necessarie per poter adeguatamente spiegare opposizione;
in quinto luogo, per aver violato il
D.lgs. n. 152/1999, allegato 5, poiché, trattandosi d i un controllo avente a oggetto acque reflue domestiche, il periodo di analisi in laboratorio richiedeva un tempo che poteva variare tra le 8 e le 24 ore, diversamente da quanto avvenuto nel caso di specie, poiché eseguito in modo istantaneo, senza alcuna particolare motivazione;
inoltre, errati erano da ritenersi anche i criteri di calcolo dei parametri , di cui non risultava la conformità a quanto previsto dalla legge;
infine, per carenza dell'elemento oggettivo, ossia per l'assenza di una concreta offensività. Chiedeva, inoltre, la sospensione dell'efficacia esecutiva dell'ordinanza-ingiunzione opposta.
In virtù di quanto innanzi esposto, ha concluso per Parte_2
l'accoglimento dell'opposizione e, per l'effetto, per l'annullamento del
Decreto dirigenziale n. 71/14 emesso dalla , con vittoria Controparte_1 delle spese di lite ed accessori di legge.
Si costituiva in giudizio la , deducendo: che il verbale di Controparte_1 contestazione della violazione era stato notificato entro il termine previsto dall'art. 14, comma 2, L. 689/1981, termine che decorre dalla data dell'accertamento; che, in merito alla genericità della contestazione, è sufficiente che il verbale di contestazione contenga gli estremi della violazione, funzionale all'esercizio del diritto di difesa;
che irrilevante è la comunicazione del risultato delle analisi, poiché solo la mancata comunicazione, oltre il termine previsto dall'art. 14 L. 689/1981, determina l'estinzione dell'obbligazione di pagamento della sanzione amministrativa;
che il campionamento istantaneo è non solo legittimo, ma necessario qualora il trascorrere del tempo possa pregiudicare i risultati dell'accertamento; che la metodica delle operazioni di campionamento rientra nella discrezionalità dell'autorità amministrativa;
che alcuna violazione dell'art. 18 L. 689/1981 e dell'art. 3 L. 241/1990 si era verificata, pagina 4 di 9 sul presupposto che, considerata la natura del procedimento amministrativo che ha determinato l'irrogazione della sanzione amministrativa, la motivazione richiesta era diversa rispetto a quanto disposto dall'art. 3 L.
241/90, in quanto si trattava di un atto meramente dichiarativo di un'obbligazione pecuniaria sorta al momento della commissione dell'illecito; che non ricorrevano, dunque, i presupposti per l'accoglimento della sospensione dell'efficacia esecutiva dell'ordinanza-ingiunzione.
In virtù di quanto innanzi esposto, la ha formulato le Controparte_1 seguenti conclusioni: rigettare l'opposizione, in quanto infondata in fatto e in diritto;
con vittoria delle spese di lite ed accessori di legge.
Regolarmente evocata in giudizio, la Controparte_4
non si costituiva e, pertanto, ne va dichiarata la contumacia.
[...]
Dunque, mutato il magistrato, all'udienza del 5/12/2024, la causa è stata decisa a seguito di sostituzione della stessa con deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.
In via del tutto preliminare, va rilevato che l'opposizione è tempestiva e procedibile, essendo stata proposta da parte attrice entro il termine di trenta giorni dalla notificazione dei provvedimenti, secondo quanto sancisce l'art. 22 L. 689/1981, giacché la notifica risale al 31/1/2014 ed essendo stato il ricorso in opposizione depositato i n data 3/3/2014.
Si premette che la presente motivazione viene redatta sulla base del principio della ragione più liquida, desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., in applicazione del quale deve ritenersi consentito al giudice di esaminare un motivo di merito, suscettibile di assicurare la definizione del giudizio, anche in presenza di una questione pregiudiziale (Cass. S.U. n. 9936 del
2014). Il principio della “ragione più liquida”, imponendo un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico -sistematica, consente, infatti, di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 c.p.c., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può pagina 5 di 9 essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione – anche se logicamente subordinata – senza che sia necessario esaminare previamente le altre (Cass. n. 12002 del 2014).
Ritiene il Tribunale di esaminare prioritariamente il motivo di opposizione fondato sulla presunta illegittimità delle operazioni di prelievo del campione delle acque ad opera dell' , unitamente alla Capitaneria di Pt_4
Porto di Marina di Camerota, e poste alla base della sanzione amministrativa impugnata.
Il motivo di opposizione è fondato e va accolto.
Dalla documentazione in atti e, in particolare, dal verbale di accertamento redatto dall'ARPAC – Dipartimento Provinciale di Salerno Servizi
Territoriali – in data 12/8/2014 (cfr. allegato n. 2, produzione di parte opponente), risulta che i tecnici, che hanno eseguito il sopralluogo e il campionamento delle acq ue, hanno effettuato la procedura di prelievo mediante campione “istantaneo” e, sulla base di tali risultanze, la CP_1 ha contestato la violazione delle tabelle di cui all'allegato 5 del
[...]
D.lgs. 152/2006 e, con il Decreto Dirigenziale n. 71/2014 (cfr. allegato n. 1, produzione di parte opponente), ha comminato la sanzione di cui all'art. 133, comma 1, D.lgs. n. 152/2006.
Ebbene, l'Allegato 5, parte terza, Capitolo 1, Paragrafo 1.1 del D.lgs. n.
152/2006, che individua i valori limite degli scarichi di acque reflue urbane, prevede che: “Per il controllo della conformità dei limiti indicati nelle tabelle 1 e 2 e di altri limiti definiti in sede lovale vanno considerati i campioni medi ponderati nell'arco di 24 ore”; da tanto consegue che i campioni raccolti dall' con modalità a “campione istantaneo” non Pt_4 rispettano i criteri legali sanciti per il controllo di conformità dei limiti indicati nelle tabelle 1 e 3.
In proposito, la giurisprudenza di legittimità ha da tempo affermato che “In tema di tutela delle acque dall'inquinamento, il campionamento ha funzione meramente strumentale che deve non tanto rispondere alle esigenze formali del rispetto delle procedure, quanto provare, sotto il profilo sostanziale, la rappresentatività dello scarico;
in tale prospettiva, la clausola di pagina 6 di 9 salvaguardia contenuta nel punto 4 dell'allegato 5 al d.lg. n. 152 del 1999, che fa salve le procedure di controllo, campionamento e misura definite dalla normativa in essere prima della sua entrata in vigore, assume una valenza fondamentale nel recupero della possibilità di campionamento istantaneo, sempre che, trattandosi di eccezione rispetto alla regola, gli organi di controllo attestino in modo analitico e puntuale le circostanze per le quali sono ricorsi a tale metodo e le ragioni per cui lo hanno ritenuto adeguato a esprimere la rappresentatività dello scarico (ciclo produttivo, tempi e modi di versamento, portata e durata, ecc.; tenendo, tuttavia, presente che la motivazione in ordine alla scelta del metodo di prelievo è un requisito della procedura, la cui assenza o inadeguatezza è sottoposta al prudente apprezzamento del giudice, il quale può comunque ritenere attendibile e rappresentativo il prelievo sulla base degli elementi di fatto risultanti dal processo” (su tutte, Cass., sez. I, 16/5/2006, n. 11479).
E dunque, vero è, come, del resto, dedotto dalla , che il Controparte_1 campionamento istantaneo ben può essere ritenuto legittimo e, tuttavia, è necessario che nel verbale di accertamento siano indicate le motivazioni per cui la succitata norma non abbia potuto essere rispettata, essenzialmente in termini di efficacia del campionamento.
D'altro canto, ben avrebbe potuto l'ente opposto, anche in giudizio, sulla scorta, evidentemente, di quanto affermato nel verbale di accertamento e dei dati ivi contenuti e alla luce di quanto esposto circa il ruolo della valutazione giudiziale in materia, compiutamente esporre le motivazioni che avevano condotto gli accertatori ad eseguire il campionamento istantaneo, giustificandone la condotta sulla base dei dati risultanti dal verbale. Peraltro, a tanto la non ha pr oceduto, limitandosi ad CP_1 affermare la legittimità del campionamento istantaneo, laddove g iustificato, senza, però, fornire concretamente tali giustificazioni.
Da quanto emerso, pertanto, non si rinvengono elementi di fatto che consentano di ritenere la legittimità d el metodo di campionamento utilizzato, la cui valutazione, siccome afferente al profilo sostanziale della violazione, deve, comunque, essere rimessa al prudente apprezzamento del pagina 7 di 9 giudice, al quale, tuttavia, nel caso di s pecie, non è stato fornito alcun elemento idoneo a superare il dat o formale emergente dai documenti agli atti. Ed infatti, anche dalle specificazioni fornite, in sede di soprallu ogo, dagli agenti verbalizzanti, si evince, certamente, che l'impianto si presentasse inadeguato, ma non è stata conferita certezza a quanto visivamente percepito dagli agenti stessi, che hanno specificato che lo scarico del depuratore si era attivato dopo 30 minuti dall'inizio del sopralluogo, che la rete fognaria non era “risultata chiara” nel suo funzionamento e che, comunque, era stata richiesta documentazione integrativa non esibita alla data del sopralluogo. Tutta via, l'apparente malfunzionamento dell'impianto non giustifica, di per sé, la metodologia seguita, né può essere idoneo, in mancanza di un campionamento effettuato secondo i parametri normativamente stabiliti, a condurre all'irrogazione della sanzione, che non può trovare il suo fondamento puniti vo nel solo malfunzionamento dell'impianto, in assenza della dimostrazione dell'offesa normativamente cristallizzata, la cui ce rtezza è scalfita dall'aver posto in essere, gli accertatori, un'errata procedura.
Ritiene, pertanto, il Tribunale che l'ordinanza ingiunzione di cui al Decreto
Dirigenziale della n. 71/2014 debba essere annullata, Controparte_1 poiché basata su un accertamento effettuato secondo modalità illegittime, con conseguente illiceità della sanzione a valle comminata.
Alla luce di quanto esposto, consegue che l'opposizione proposta da Pt_2
titolare e legale rappresentante della ditta
[...] Parte_1
è fondata e va accolta e, per l'effetto, il Decreto Dirigenziale n. 71/14 della va annullato. Controparte_1
Le spese del presente giudizio seguono il criterio della soccombenza e sono poste pertanto a carico della e della Controparte_1 [...]
; considerate la natura, il valore (€ 4.652,00) e la Controparte_5 complessità delle questioni (bassa), si liquidano , secondo i parametri minimi, ai sensi del D.M. n. 55/2014 (così come modificato con D.M. n.
147/2022), in complessivi € 1.278,00 a titolo di compensi professionali, oltre rimborso spese vive nella misura di € 27,00 (per marca da bollo) ed € 85,00 pagina 8 di 9 (per contributo unificato), rimborso spese generali, nella misura del 15%,
I.V.A. e C.P.A., come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa o assorbita, così provvede:
- Dichiara la contumacia di Controparte_5
;
[...]
- Accoglie l'opposizione e, per l'effetto, annulla il Decreto Dirigenziale
n. 71 del 2014 della;
Controparte_1
- Condanna la e la Controparte_1 Controparte_5
, in solido tra loro, al pagamento, in favore di
[...] Pt_2
in qualità di titolare e legale rappresentante della ditta
[...]
delle spese di lite che si liquidano in € 1.2.78,00 Parte_1 per compensi professionali, oltre rimborso delle spese vive pari a €
112,00, rimborso spese generali nella misura del 15% come per legge,
I.V.A. e C.P.A.
Vallo della Lucania, 29/1/2025
Il Giudice
Alessia Annunziata
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