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Sentenza 29 aprile 2025
Sentenza 29 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 29/04/2025, n. 1968 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1968 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Palermo in funzione di Giudice del Lavoro e in persona del
Giudice Dante Martino, nella causa iscritta al N. 11730/2024 R.G.L. promossa
D A
, rappresentata e difesa dagli avv.ti PULEO Parte_1
DOMENICO e FRANCESCO VERGA ed elettivamente domiciliata in via Catania
14, Palermo.
- ricorrente -
C O N T R O
in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, domiciliato CP_1 legalmente in Roma ed elettivamente in Palermo, Ufficio Legale Distrettuale , CP_1
Via Laurana n. 59, con l'Avv. Rosaria Ciancimino che lo rappresenta e difende per mandato generale alle liti rogato in Roma dal Notaio Persona_1
- resistente –
All'esito dell'udienza del 28/04/2025, trattata in forma scritta ai sensi dell'art. 127 ter cpc, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Con ricorso depositato il 2.8.2024 la sig.ra , contestando le risultanze Parte_1 dell'accertamento tecnico preventivo espletato ai sensi dell'art. 445-bis c.p.c., convenne in giudizio l' per sentir accertare il suo possesso dei requisiti sanitari richiesti dalla legge per il riconoscimento CP_1 dello status di portatore di handicap in situazione di gravità ai sensi dell'art. 3 comma 3 L. 104/1992
(già riconosciuto in fase amministrativa) e, conseguentemente, il suo diritto all'indennità di accompagnamento ex L. 18/1980, L. 508/1988 e D. Lgs n. 509/1988 sin dal 30.6.2023 o dalla diversa data che dovesse risultare in corso di giudizio.
Resistette in giudizio l' convenuto, eccependo l'infondatezza della domanda di cui chiese il CP_2 rigetto e non contestando il riconoscimento della condizione di disabilità ai sensi dell'art. 3, comma 3,
L. 104/92, avvenuto in fase amministrativa.
La causa, istruita con l'effettuazione di consulenza tecnica e disposta la trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter cpc, è stata decisa all'odierna udienza.
Preliminarmente giova evidenziare come l'oggetto del giudizio di merito, instaurato a seguito dell'accertamento tecnico preventivo espletato ai sensi dell'art. 445-bis c.p.c., attenga esclusivamente alla sussistenza del requisito sanitario richiesto dalla legge per accedere ai singoli benefici previdenziali;
da ciò discende l'inammissibilità della domanda di condanna al pagamento della provvidenza, eventualmente proposta dalla parte ricorrente e l'irrilevanza dei restanti requisiti richiesti dalla legge
(disoccupazione, reddito etc..).
Ciò premesso la domanda è parzialmente fondata ed in tale misura deve essere accolta.
Per quanto riguarda i requisiti sanitari richiesti dalla legge, il consulente tecnico d'ufficio, sulla base degli accertamenti espletati, ha concluso che “Per le suddette infermità la perizianda ha diritto
all'indennità di accompagnamento a decorrere dal 17/9/2024”.
Nulla in merito alla richiesta di riconoscimento della condizione di disabilità ai sensi dell'art. 3, comma 3, L. 104/92, stante che la prestazione era stata già riconosciuta in fase amministrativa ovvero il
16.10.2023 (cfr. relazioni CTU).
Le conclusioni cui è pervenuto il C.T.U. vanno condivise perché immuni da vizi logico-giuridici e sorrette da adeguate e convincenti considerazioni medico-legali (v. relazione in atti).
Può, quindi, concludersi che è in possesso dei requisiti sanitari richiesti Parte_1 dalla legge per fruire dell'indennità di accompagnamento dal 17.9.2024.
Poiché l'insorgenza del suddetto requisito sanitario è successiva alla data di proposizione del ricorso per accertamento tecnico preventivo appare equo compensare integralmente le spese di lite fra le parti.
Restano definitivamente a carico dell' , infine, le spese della consulenza tecnica d'ufficio, già CP_1 liquidate.
P.Q.M.
In parziale accoglimento del ricorso dichiara che è in possesso dei Parte_1 requisiti sanitari richiesti dalla legge per fruire dell'indennità di accompagnamento a decorrere dal
17.9.2024.
Dichiara integralmente compensate le spese di lite fra le parti.
Pone definitivamente a carico dell' le spese di consulenza tecnica, già liquidate. CP_1
Così deciso in Palermo il 29/04/2025
IL GIUDICE
Dante Martino
Sentenza scritta con la collaborazione del GOP, Dott.ssa Capuano Marta
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Palermo in funzione di Giudice del Lavoro e in persona del
Giudice Dante Martino, nella causa iscritta al N. 11730/2024 R.G.L. promossa
D A
, rappresentata e difesa dagli avv.ti PULEO Parte_1
DOMENICO e FRANCESCO VERGA ed elettivamente domiciliata in via Catania
14, Palermo.
- ricorrente -
C O N T R O
in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, domiciliato CP_1 legalmente in Roma ed elettivamente in Palermo, Ufficio Legale Distrettuale , CP_1
Via Laurana n. 59, con l'Avv. Rosaria Ciancimino che lo rappresenta e difende per mandato generale alle liti rogato in Roma dal Notaio Persona_1
- resistente –
All'esito dell'udienza del 28/04/2025, trattata in forma scritta ai sensi dell'art. 127 ter cpc, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Con ricorso depositato il 2.8.2024 la sig.ra , contestando le risultanze Parte_1 dell'accertamento tecnico preventivo espletato ai sensi dell'art. 445-bis c.p.c., convenne in giudizio l' per sentir accertare il suo possesso dei requisiti sanitari richiesti dalla legge per il riconoscimento CP_1 dello status di portatore di handicap in situazione di gravità ai sensi dell'art. 3 comma 3 L. 104/1992
(già riconosciuto in fase amministrativa) e, conseguentemente, il suo diritto all'indennità di accompagnamento ex L. 18/1980, L. 508/1988 e D. Lgs n. 509/1988 sin dal 30.6.2023 o dalla diversa data che dovesse risultare in corso di giudizio.
Resistette in giudizio l' convenuto, eccependo l'infondatezza della domanda di cui chiese il CP_2 rigetto e non contestando il riconoscimento della condizione di disabilità ai sensi dell'art. 3, comma 3,
L. 104/92, avvenuto in fase amministrativa.
La causa, istruita con l'effettuazione di consulenza tecnica e disposta la trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter cpc, è stata decisa all'odierna udienza.
Preliminarmente giova evidenziare come l'oggetto del giudizio di merito, instaurato a seguito dell'accertamento tecnico preventivo espletato ai sensi dell'art. 445-bis c.p.c., attenga esclusivamente alla sussistenza del requisito sanitario richiesto dalla legge per accedere ai singoli benefici previdenziali;
da ciò discende l'inammissibilità della domanda di condanna al pagamento della provvidenza, eventualmente proposta dalla parte ricorrente e l'irrilevanza dei restanti requisiti richiesti dalla legge
(disoccupazione, reddito etc..).
Ciò premesso la domanda è parzialmente fondata ed in tale misura deve essere accolta.
Per quanto riguarda i requisiti sanitari richiesti dalla legge, il consulente tecnico d'ufficio, sulla base degli accertamenti espletati, ha concluso che “Per le suddette infermità la perizianda ha diritto
all'indennità di accompagnamento a decorrere dal 17/9/2024”.
Nulla in merito alla richiesta di riconoscimento della condizione di disabilità ai sensi dell'art. 3, comma 3, L. 104/92, stante che la prestazione era stata già riconosciuta in fase amministrativa ovvero il
16.10.2023 (cfr. relazioni CTU).
Le conclusioni cui è pervenuto il C.T.U. vanno condivise perché immuni da vizi logico-giuridici e sorrette da adeguate e convincenti considerazioni medico-legali (v. relazione in atti).
Può, quindi, concludersi che è in possesso dei requisiti sanitari richiesti Parte_1 dalla legge per fruire dell'indennità di accompagnamento dal 17.9.2024.
Poiché l'insorgenza del suddetto requisito sanitario è successiva alla data di proposizione del ricorso per accertamento tecnico preventivo appare equo compensare integralmente le spese di lite fra le parti.
Restano definitivamente a carico dell' , infine, le spese della consulenza tecnica d'ufficio, già CP_1 liquidate.
P.Q.M.
In parziale accoglimento del ricorso dichiara che è in possesso dei Parte_1 requisiti sanitari richiesti dalla legge per fruire dell'indennità di accompagnamento a decorrere dal
17.9.2024.
Dichiara integralmente compensate le spese di lite fra le parti.
Pone definitivamente a carico dell' le spese di consulenza tecnica, già liquidate. CP_1
Così deciso in Palermo il 29/04/2025
IL GIUDICE
Dante Martino
Sentenza scritta con la collaborazione del GOP, Dott.ssa Capuano Marta