TRIB
Sentenza 13 novembre 2024
Sentenza 13 novembre 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 13/11/2024, n. 4062 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 4062 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE II CIVILE
N. 11409/24 R.G.
Il Tribunale di Venezia, sezione II civile, riunito in camera di consiglio in persona dei magistrati:
Dott.ssa Lisa Micochero Presidente rel.
Dott.ssa Silvia Barison Giudice
Dott.ssa Federica Benvenuti Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 11409 del Ruolo Generale dell'anno 204 introdotto da
C.F. , rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'avv.to LEVANTINO MATTEO
- RICORRENTE -
contro
, C.F. , rappresentata e CP_1 C.F._2
difesa dall'avv.to PINO ZERBETTO
- RESISTENTE - con l'intervento del Pubblico Ministero
Conclusioni delle parti:
Per parte ricorrente:
Modificando parzialmente la sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio di data 15.06.2022, e disporre che:
1) non sia più dovuto l'assegno a titolo di concorso al mantenimento della figlia a carico di ed in favore della signora Per_1 Parte_1 CP_1
in ragione del venir meno dei presupposti per cui il medesimo era
[...]
stato concesso, essendo diventata la figlia economicamente autosufficiente,
e conseguentemente disporne la revoca, a far data dal mese di gennaio
2024;
2) sia revocata l'assegnazione della casa coniugale alla signora CP_1
in ragione del venir meno dei presupposti per cui la stessa era stata
[...]
concessa, essendo medio tempore diventati maggiorenni ed autosufficienti entrambi i figli;
3) per il resto, confermare tutte le altre disposizioni stabilite in sede di divorzio.
Per parte resistente:
Nel merito:
respingere –per le suesposte ragioni- ogni richiesta ed istanza formulata da controparte relativamente alla modifica delle condizioni di divorzio, ed in particolare quelle riferite al contributo al mantenimento della figlia Per_2
ed all'assegnazione della casa coniugale di comune proprietà degli
[...]
Pag. 2 di 8 ex coniugi, sita in Via Noalese 212/D a Santa Maria di Sala (VE), Comune di Santa Maria di Sala, Catasto urbano, Foglio 14, particella 464, sub 1
(cat. A/7) e 2 (cat. C/6);
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso es art. 473-bis.29 c.p.c. depositato in data 10.6.24 Parte_1
premesso di aver contratto matrimonio concordatario con
[...] CP_1
in Pianiga (Ve), il 10 settembre 1988; che in data 06.01.1998 era
[...]
nato il figlio , e, in data 23.05.1999, la figlia , entrambi Per_3 Per_1
residenti con la madre nella casa coniugale di Santa Maria di Sala, via
Noalese n. 212/D; che i coniugi si erano separati consensualmente avanti l'intestato Tribunale, alle condizioni di cui al verbale di separazione del 22 ottobre 2013, ritualmente omologato con decreto reso in data 19.11.2013, depositato il 03.12.2013; che con sentenza pronunciata in data 15.06.2022 il Tribunale di Venezia aveva dichiarato la cessazione degli effetti civili del matrimonio, e preso atto della raggiunta indipendenza economica del figlio
, disponeva: “che la casa coniugale sita in Santa Maria di Sala, via Per_3
Noalese n. 212/D, sia assegnata a , quale genitore CP_1
convivente con la figlia maggiorenne , ma non convivente Per_1
autosufficiente; dispone che corrisponda a Parte_2 CP_1
entro il giorno 5 di ogni mese, a titolo di concorso al mantenimento della figlia , la somma di € 200,00, annualmente rivalutabile, oltre al 70% Per_1
delle spese straordinarie come da Protocollo del Tribunale di Venezia”; che la figlia , oggi maggiorenne, a ottobre 2023 aveva terminato il Per_1
percorso di studi universitari e dal mese di gennaio 2024 era stata regolarmente assunta con la qualifica di farmacista presso la Farmacia
Caltana Zotti AL di Santa Maria di Sala, via Caltana n. 64; che
Pag. 3 di 8 ricorrevano, pertanto, sin dal gennaio 2024, tutte le condizioni di legge affinché il padre non fosse più tenuto a corrispondere alla ex moglie l'assegno a titolo di concorso al mantenimento della figlia maggiorenne
, ormai economicamente autosufficiente, ed affinché fosse revocata Per_1
l'assegnazione della casa coniugale alla ex moglie. Ciò premesso chiedeva la modifica parziale della sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio di data 15.06.2022 nei termini di cui in premessa.
Si costituiva affermando che la pretesa del ricorrente era CP_1
infondata, atteso che non si era ancora esaurita la fase di formazione ed inserimento nel mondo del lavoro di in quanto quest'ultima era Per_1
dipendente dal 16 gennaio 2024 della farmacia Zotti s.n.c. di AL L.
& A. di Caltana, comune di Santa Maria di Sala (VE), ma con un contratto di apprendistato della durata di due anni.
All'udienza del 19.9.2024 compariva il solo ricorrente, essendo la resistente impedita per motivi di salute ed entrambi i procuratori insistevano nelle rispettive conclusioni, rinunciando ai termini per il deposito di memorie ex art. 473-bis.28 c.p.c..
Il Giudice si riservava di riferire al Collegio.
Il ricorso proposto è fondato e può trovare accoglimento.
Va ricordato che in materia di mantenimento del figlio maggiorenne non autosufficiente, i presupposti su cui si fonda l'esclusione del relativo diritto, oggetto di accertamento da parte del giudice del merito e della cui prova è gravato il genitore che si oppone alla domanda, sono integrati: dall'età del figlio, destinata a rilevare in un rapporto di proporzionalità inversa per il quale, all'età progressivamente più elevata dell'avente diritto si
Pag. 4 di 8 accompagna, tendenzialmente e nel concorso degli altri presupposti, il venir meno del diritto al conseguimento del mantenimento;
dall'effettivo raggiungimento di un livello di competenza professionale e tecnica del figlio e dal suo impegno rivolto al reperimento di una occupazione nel mercato del lavoro (Cass. n. 38366/21). Più in particolare, con riguardo al contratto di apprendistato, la Suprema Corte ha affermato che in tema di assegno di mantenimento per il figlio (il quale non cessa automaticamente con il raggiungimento della maggiore età, ma perdura immutato finché il genitore interessato non provi che il figlio ha raggiunto l'indipendenza economica), la mera prestazione di lavoro da parte del figlio occupato come apprendista non è di per sé tale da dimostrarne la totale autosufficienza economica, atteso che il complessivo contenuto dello speciale rapporto di apprendistato si distingue sotto vari profili, anche retributivi, da quello degli ordinari rapporti di lavoro subordinato, onde, non essendo sufficiente il mero godimento di un reddito quale che sia, occorre altresì la prova del trattamento economico percepito nel medesimo rapporto di apprendistato e, in particolare, dell'adeguatezza di detto trattamento, nel senso esattamente dell'idoneità di quest'ultimo, che pure deve essere proporzionato e sufficiente ai sensi dell'art. 36 Cost., ad assicurare all'apprendista, per la sua stessa entità e con riferimento anche alla durata, passata e futura, del rapporto, l'autosufficienza sopraindicata.
Nel caso di specie, laureata in Farmacia, è stata assunta come Persona_2
farmacista dal 16 gennaio 2024 della farmacia Zotti s.n.c. di AL L.
& A. di Caltana, con un contratto di apprendistato professionalizzante a tempo pieno della durata di due anni, con una retribuzione mensile netta di
1.300,00 euro circa. Trattasi del corrispettivo previsto dal CCNL relativo
Pag. 5 di 8 alla professione di farmacista che, all'art. 12, nel disciplinare i “contratti di lavoro per lo sviluppo e la qualificazione professionale del farmacista collaboratore”, prevede che la retribuzione ed il trattamento normativo, anche con riferimento alla malattia, saranno gli stessi previsti dal CCNL per il farmacista collaboratore inquadrato nel Primo livello. Trattasi quindi di una retribuzione pari a quella che verrà a percepire al momento dell'assunzione definitiva.
Tale importo risulta quindi più che adeguato per poter affermare la raggiunta autosufficienza economica di ed lo stabile Persona_2
inserimento nel mondo del lavoro, ciò anche in considerazione della circostanza che la stessa vive attualmente con la madre e quindi non ha oneri di locazione.
Di conseguenza, va altresì disposta la revoca dell'assegnazione della casa coniugale.
Va infatti ricordato che ai fini dell'assegnazione della casa coniugale ex art. 337-sexies c.c. assume rilevanza la situazione di convivenza, intesa quale stabile dimora del figlio maggiorenne che non sia economicamente autosufficiente. Inoltre, ai fini del riconoscimento dell'obbligo di mantenimento dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente, ovvero del diritto all'assegnazione della casa coniugale, il giudice di merito
è tenuto a valutare, con prudente apprezzamento, caso per caso e con criteri di rigore proporzionalmente crescenti in rapporto all'età dei beneficiari, le circostanze che giustificano il permanere del suddetto obbligo o l'assegnazione dell'immobile, fermo restando che tale obbligo non può essere protratto oltre ragionevoli limiti di tempo e di misura, poiché il
Pag. 6 di 8 diritto del figlio si giustifica nei limiti del perseguimento di un progetto educativo e di un percorso di formazione, nel rispetto delle sue capacità, inclinazioni e (purché compatibili con le condizioni economiche dei genitori) aspirazioni (Cass. n. 17183/2020).
Nel caso di specie può essere affermata, come sopra rilevato, non solo l'indipendenza economica della figlia maggiorenne, ma anche il completamento del suo percorso professionale di formazione con l'assunzione in una farmacia.
Quindi, a modifica delle condizioni previste nella sentenza del Tribunale di
Venezia n. 1148/22 che ha dichiarato la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti, va disposta la revoca dell'assegnazione a CP_1
della casa coniugale sita in Santa Maria di Sala, via Noalese n.
[...]
212/D.
Va altresì dichiarato il venire meno dell'obbligo in capo al ricorrente di versamento a del contributo al mantenimento della figlia CP_1
dalla data della domanda. Per_1
Infatti la decisione del giudice relativa al contributo dovuto dal genitore non affidatario o collocatario per il mantenimento del figlio non ha effetti costitutivi, bensì meramente dichiarativi di un obbligo che è direttamente connesso allo "status" genitoriale e il diritto alla corresponsione del contributo sussiste finché non intervenga la modifica di tale provvedimento, sicché rimane ininfluente il momento in cui sono maturati i presupposti per la modificazione o la soppressione dell'obbligo, decorrendo gli effetti della decisione di revisione sempre dalla data della domanda di modificazione (Cass. n. 4224/21 e n. 10974/23).
Pag. 7 di 8 Le spese di lite vanno poste a carico di in considerazione CP_1
della sua soccombenza e sono liquidate secondo il DM n. 55/14, così come aggiornato dal DM n. 147/22, utilizzando lo scaglione “valore indeterminabile-complessità bassa”, nella misura dei minimi, in considerazione della limitata complessità della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando con l'intervento del Pubblico Ministero, così dispone:
A modifica delle condizioni previste nella sentenza del Tribunale di
Venezia n. 1148/22 che ha dichiarato la cessazione degli effetti civili del matrimonio, revoca l'assegnazione a della casa coniugale CP_1
sita in Santa Maria di Sala, via Noalese n. 212/D e dichiara il venire meno dell'obbligo in capo a di versare a un Parte_1 CP_1
contributo al mantenimento della figlia dalla data della domanda. Per_1
Condanna al pagamento delle spese di lite del grado in CP_1
favore di che liquida in 2.906,00 euro per compensi, oltre Parte_1
IVA, CPA e rimborso forfetario come per legge.
Venezia, 29 ottobre 2024
Il Presidente rel.
Dott.ssa Lisa Micochero
Pag. 8 di 8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE II CIVILE
N. 11409/24 R.G.
Il Tribunale di Venezia, sezione II civile, riunito in camera di consiglio in persona dei magistrati:
Dott.ssa Lisa Micochero Presidente rel.
Dott.ssa Silvia Barison Giudice
Dott.ssa Federica Benvenuti Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 11409 del Ruolo Generale dell'anno 204 introdotto da
C.F. , rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'avv.to LEVANTINO MATTEO
- RICORRENTE -
contro
, C.F. , rappresentata e CP_1 C.F._2
difesa dall'avv.to PINO ZERBETTO
- RESISTENTE - con l'intervento del Pubblico Ministero
Conclusioni delle parti:
Per parte ricorrente:
Modificando parzialmente la sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio di data 15.06.2022, e disporre che:
1) non sia più dovuto l'assegno a titolo di concorso al mantenimento della figlia a carico di ed in favore della signora Per_1 Parte_1 CP_1
in ragione del venir meno dei presupposti per cui il medesimo era
[...]
stato concesso, essendo diventata la figlia economicamente autosufficiente,
e conseguentemente disporne la revoca, a far data dal mese di gennaio
2024;
2) sia revocata l'assegnazione della casa coniugale alla signora CP_1
in ragione del venir meno dei presupposti per cui la stessa era stata
[...]
concessa, essendo medio tempore diventati maggiorenni ed autosufficienti entrambi i figli;
3) per il resto, confermare tutte le altre disposizioni stabilite in sede di divorzio.
Per parte resistente:
Nel merito:
respingere –per le suesposte ragioni- ogni richiesta ed istanza formulata da controparte relativamente alla modifica delle condizioni di divorzio, ed in particolare quelle riferite al contributo al mantenimento della figlia Per_2
ed all'assegnazione della casa coniugale di comune proprietà degli
[...]
Pag. 2 di 8 ex coniugi, sita in Via Noalese 212/D a Santa Maria di Sala (VE), Comune di Santa Maria di Sala, Catasto urbano, Foglio 14, particella 464, sub 1
(cat. A/7) e 2 (cat. C/6);
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso es art. 473-bis.29 c.p.c. depositato in data 10.6.24 Parte_1
premesso di aver contratto matrimonio concordatario con
[...] CP_1
in Pianiga (Ve), il 10 settembre 1988; che in data 06.01.1998 era
[...]
nato il figlio , e, in data 23.05.1999, la figlia , entrambi Per_3 Per_1
residenti con la madre nella casa coniugale di Santa Maria di Sala, via
Noalese n. 212/D; che i coniugi si erano separati consensualmente avanti l'intestato Tribunale, alle condizioni di cui al verbale di separazione del 22 ottobre 2013, ritualmente omologato con decreto reso in data 19.11.2013, depositato il 03.12.2013; che con sentenza pronunciata in data 15.06.2022 il Tribunale di Venezia aveva dichiarato la cessazione degli effetti civili del matrimonio, e preso atto della raggiunta indipendenza economica del figlio
, disponeva: “che la casa coniugale sita in Santa Maria di Sala, via Per_3
Noalese n. 212/D, sia assegnata a , quale genitore CP_1
convivente con la figlia maggiorenne , ma non convivente Per_1
autosufficiente; dispone che corrisponda a Parte_2 CP_1
entro il giorno 5 di ogni mese, a titolo di concorso al mantenimento della figlia , la somma di € 200,00, annualmente rivalutabile, oltre al 70% Per_1
delle spese straordinarie come da Protocollo del Tribunale di Venezia”; che la figlia , oggi maggiorenne, a ottobre 2023 aveva terminato il Per_1
percorso di studi universitari e dal mese di gennaio 2024 era stata regolarmente assunta con la qualifica di farmacista presso la Farmacia
Caltana Zotti AL di Santa Maria di Sala, via Caltana n. 64; che
Pag. 3 di 8 ricorrevano, pertanto, sin dal gennaio 2024, tutte le condizioni di legge affinché il padre non fosse più tenuto a corrispondere alla ex moglie l'assegno a titolo di concorso al mantenimento della figlia maggiorenne
, ormai economicamente autosufficiente, ed affinché fosse revocata Per_1
l'assegnazione della casa coniugale alla ex moglie. Ciò premesso chiedeva la modifica parziale della sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio di data 15.06.2022 nei termini di cui in premessa.
Si costituiva affermando che la pretesa del ricorrente era CP_1
infondata, atteso che non si era ancora esaurita la fase di formazione ed inserimento nel mondo del lavoro di in quanto quest'ultima era Per_1
dipendente dal 16 gennaio 2024 della farmacia Zotti s.n.c. di AL L.
& A. di Caltana, comune di Santa Maria di Sala (VE), ma con un contratto di apprendistato della durata di due anni.
All'udienza del 19.9.2024 compariva il solo ricorrente, essendo la resistente impedita per motivi di salute ed entrambi i procuratori insistevano nelle rispettive conclusioni, rinunciando ai termini per il deposito di memorie ex art. 473-bis.28 c.p.c..
Il Giudice si riservava di riferire al Collegio.
Il ricorso proposto è fondato e può trovare accoglimento.
Va ricordato che in materia di mantenimento del figlio maggiorenne non autosufficiente, i presupposti su cui si fonda l'esclusione del relativo diritto, oggetto di accertamento da parte del giudice del merito e della cui prova è gravato il genitore che si oppone alla domanda, sono integrati: dall'età del figlio, destinata a rilevare in un rapporto di proporzionalità inversa per il quale, all'età progressivamente più elevata dell'avente diritto si
Pag. 4 di 8 accompagna, tendenzialmente e nel concorso degli altri presupposti, il venir meno del diritto al conseguimento del mantenimento;
dall'effettivo raggiungimento di un livello di competenza professionale e tecnica del figlio e dal suo impegno rivolto al reperimento di una occupazione nel mercato del lavoro (Cass. n. 38366/21). Più in particolare, con riguardo al contratto di apprendistato, la Suprema Corte ha affermato che in tema di assegno di mantenimento per il figlio (il quale non cessa automaticamente con il raggiungimento della maggiore età, ma perdura immutato finché il genitore interessato non provi che il figlio ha raggiunto l'indipendenza economica), la mera prestazione di lavoro da parte del figlio occupato come apprendista non è di per sé tale da dimostrarne la totale autosufficienza economica, atteso che il complessivo contenuto dello speciale rapporto di apprendistato si distingue sotto vari profili, anche retributivi, da quello degli ordinari rapporti di lavoro subordinato, onde, non essendo sufficiente il mero godimento di un reddito quale che sia, occorre altresì la prova del trattamento economico percepito nel medesimo rapporto di apprendistato e, in particolare, dell'adeguatezza di detto trattamento, nel senso esattamente dell'idoneità di quest'ultimo, che pure deve essere proporzionato e sufficiente ai sensi dell'art. 36 Cost., ad assicurare all'apprendista, per la sua stessa entità e con riferimento anche alla durata, passata e futura, del rapporto, l'autosufficienza sopraindicata.
Nel caso di specie, laureata in Farmacia, è stata assunta come Persona_2
farmacista dal 16 gennaio 2024 della farmacia Zotti s.n.c. di AL L.
& A. di Caltana, con un contratto di apprendistato professionalizzante a tempo pieno della durata di due anni, con una retribuzione mensile netta di
1.300,00 euro circa. Trattasi del corrispettivo previsto dal CCNL relativo
Pag. 5 di 8 alla professione di farmacista che, all'art. 12, nel disciplinare i “contratti di lavoro per lo sviluppo e la qualificazione professionale del farmacista collaboratore”, prevede che la retribuzione ed il trattamento normativo, anche con riferimento alla malattia, saranno gli stessi previsti dal CCNL per il farmacista collaboratore inquadrato nel Primo livello. Trattasi quindi di una retribuzione pari a quella che verrà a percepire al momento dell'assunzione definitiva.
Tale importo risulta quindi più che adeguato per poter affermare la raggiunta autosufficienza economica di ed lo stabile Persona_2
inserimento nel mondo del lavoro, ciò anche in considerazione della circostanza che la stessa vive attualmente con la madre e quindi non ha oneri di locazione.
Di conseguenza, va altresì disposta la revoca dell'assegnazione della casa coniugale.
Va infatti ricordato che ai fini dell'assegnazione della casa coniugale ex art. 337-sexies c.c. assume rilevanza la situazione di convivenza, intesa quale stabile dimora del figlio maggiorenne che non sia economicamente autosufficiente. Inoltre, ai fini del riconoscimento dell'obbligo di mantenimento dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente, ovvero del diritto all'assegnazione della casa coniugale, il giudice di merito
è tenuto a valutare, con prudente apprezzamento, caso per caso e con criteri di rigore proporzionalmente crescenti in rapporto all'età dei beneficiari, le circostanze che giustificano il permanere del suddetto obbligo o l'assegnazione dell'immobile, fermo restando che tale obbligo non può essere protratto oltre ragionevoli limiti di tempo e di misura, poiché il
Pag. 6 di 8 diritto del figlio si giustifica nei limiti del perseguimento di un progetto educativo e di un percorso di formazione, nel rispetto delle sue capacità, inclinazioni e (purché compatibili con le condizioni economiche dei genitori) aspirazioni (Cass. n. 17183/2020).
Nel caso di specie può essere affermata, come sopra rilevato, non solo l'indipendenza economica della figlia maggiorenne, ma anche il completamento del suo percorso professionale di formazione con l'assunzione in una farmacia.
Quindi, a modifica delle condizioni previste nella sentenza del Tribunale di
Venezia n. 1148/22 che ha dichiarato la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti, va disposta la revoca dell'assegnazione a CP_1
della casa coniugale sita in Santa Maria di Sala, via Noalese n.
[...]
212/D.
Va altresì dichiarato il venire meno dell'obbligo in capo al ricorrente di versamento a del contributo al mantenimento della figlia CP_1
dalla data della domanda. Per_1
Infatti la decisione del giudice relativa al contributo dovuto dal genitore non affidatario o collocatario per il mantenimento del figlio non ha effetti costitutivi, bensì meramente dichiarativi di un obbligo che è direttamente connesso allo "status" genitoriale e il diritto alla corresponsione del contributo sussiste finché non intervenga la modifica di tale provvedimento, sicché rimane ininfluente il momento in cui sono maturati i presupposti per la modificazione o la soppressione dell'obbligo, decorrendo gli effetti della decisione di revisione sempre dalla data della domanda di modificazione (Cass. n. 4224/21 e n. 10974/23).
Pag. 7 di 8 Le spese di lite vanno poste a carico di in considerazione CP_1
della sua soccombenza e sono liquidate secondo il DM n. 55/14, così come aggiornato dal DM n. 147/22, utilizzando lo scaglione “valore indeterminabile-complessità bassa”, nella misura dei minimi, in considerazione della limitata complessità della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando con l'intervento del Pubblico Ministero, così dispone:
A modifica delle condizioni previste nella sentenza del Tribunale di
Venezia n. 1148/22 che ha dichiarato la cessazione degli effetti civili del matrimonio, revoca l'assegnazione a della casa coniugale CP_1
sita in Santa Maria di Sala, via Noalese n. 212/D e dichiara il venire meno dell'obbligo in capo a di versare a un Parte_1 CP_1
contributo al mantenimento della figlia dalla data della domanda. Per_1
Condanna al pagamento delle spese di lite del grado in CP_1
favore di che liquida in 2.906,00 euro per compensi, oltre Parte_1
IVA, CPA e rimborso forfetario come per legge.
Venezia, 29 ottobre 2024
Il Presidente rel.
Dott.ssa Lisa Micochero
Pag. 8 di 8