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Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 16/04/2025, n. 157 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 157 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
N. 2717/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASSINO
SEZIONE CIVILE
in composizione collegiale così costituito:
Dott.ssa Michela Grillo Presidente est.
Dott.ssa Rossella Pezzella Giudice
Dott. Luigi Salvia Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA avente ad oggetto: affidamento e mantenimento figli nati fuori dal matrimonio, nel proc. n.
2717 /2024 V.G., promosso, con ricorso proposto congiuntamente, da
, nata in [...] il [...], Parte_1
e
, nato in [...] il [...], entrambi elettivamente Parte_2 domiciliati in PIAZZA CASABURI 6 CERVARO (FR) , presso lo studio dell'Avv. COLETTA
ANDREA che li rappresenta e difende giusta procura in atti;
RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Le parti concludono come da note scritte depositate per l'udienza del 16.04.2025
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 6.12.2024 i ricorrenti, premesso di aver avuto dalla relazione more uxorio intrattenuta, ormai terminata, il figlio (il 7.10.2018) chiedevano che il Tribunale Per_1 disciplinasse l'affidamento e il mantenimento del minore secondo gli accordi siglati.
Nelle successive fasi del giudizio i ricorrenti hanno reiterato le istanze presenti nell'atto. La causa è stata rimessa al Collegio per la decisione senza espletamento di attività istruttoria.
Ricostruiti in questo modo gli aspetti essenziali della controversia, il Tribunale ritiene che le condizioni concordate dalle parti rispondano all'interesse morale e materiale della minore, non ostandovi alcun elemento contrario. Gli accordi conclusi durante il processo, inoltre, appaiono conformi alla legge e agli interessi della prole. Nulla osta, pertanto, al loro recepimento.
Nulla per le spese di giudizio trattandosi di ricorso congiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cassino - Sezione Civile, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 2717 /2024, disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, con l'intervento del
Pubblico Ministero, visti gli artt. 473 bis 51 s.s. c.p.c., così provvede:
1) dichiara regolato come da ricorso congiunto depositato in data 6.12.2024 e confermato dalle parti con note scritte depositate per l'udienza del 16.04.2025 del i rapporti tra i genitori Parte_1
e e il figlio minore
[...] Parte_2 Parte_2
2) nulla sulle spese di lite;
Così deciso in Cassino, nella camera di consiglio del 16/04/2025
Il Presidente estensore
(dott.ssa Michela Grillo)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASSINO
SEZIONE CIVILE
in composizione collegiale così costituito:
Dott.ssa Michela Grillo Presidente est.
Dott.ssa Rossella Pezzella Giudice
Dott. Luigi Salvia Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA avente ad oggetto: affidamento e mantenimento figli nati fuori dal matrimonio, nel proc. n.
2717 /2024 V.G., promosso, con ricorso proposto congiuntamente, da
, nata in [...] il [...], Parte_1
e
, nato in [...] il [...], entrambi elettivamente Parte_2 domiciliati in PIAZZA CASABURI 6 CERVARO (FR) , presso lo studio dell'Avv. COLETTA
ANDREA che li rappresenta e difende giusta procura in atti;
RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Le parti concludono come da note scritte depositate per l'udienza del 16.04.2025
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 6.12.2024 i ricorrenti, premesso di aver avuto dalla relazione more uxorio intrattenuta, ormai terminata, il figlio (il 7.10.2018) chiedevano che il Tribunale Per_1 disciplinasse l'affidamento e il mantenimento del minore secondo gli accordi siglati.
Nelle successive fasi del giudizio i ricorrenti hanno reiterato le istanze presenti nell'atto. La causa è stata rimessa al Collegio per la decisione senza espletamento di attività istruttoria.
Ricostruiti in questo modo gli aspetti essenziali della controversia, il Tribunale ritiene che le condizioni concordate dalle parti rispondano all'interesse morale e materiale della minore, non ostandovi alcun elemento contrario. Gli accordi conclusi durante il processo, inoltre, appaiono conformi alla legge e agli interessi della prole. Nulla osta, pertanto, al loro recepimento.
Nulla per le spese di giudizio trattandosi di ricorso congiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cassino - Sezione Civile, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 2717 /2024, disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, con l'intervento del
Pubblico Ministero, visti gli artt. 473 bis 51 s.s. c.p.c., così provvede:
1) dichiara regolato come da ricorso congiunto depositato in data 6.12.2024 e confermato dalle parti con note scritte depositate per l'udienza del 16.04.2025 del i rapporti tra i genitori Parte_1
e e il figlio minore
[...] Parte_2 Parte_2
2) nulla sulle spese di lite;
Così deciso in Cassino, nella camera di consiglio del 16/04/2025
Il Presidente estensore
(dott.ssa Michela Grillo)