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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 23/12/2025, n. 419 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 419 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI TERAMO SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei Magistrati: dott.ssa RI AS Presidente dott.ssa IL PO Giudice rel. dott.ssa Luca Bordin Giudice ha pronunciato il seguente SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1526/2025 del ruolo generale degli affari contenziosi civili posta in deliberazione all'esito dell'udienza del 16.12.2025; TRA
(C.F. ), nata il [...] a Parte_1 C.F._1
T'OM (TE), residente in [...] Tortoreto (TE) e (C.F. ), nato il [...] a [...] Parte_2 C.F._2
(TE), residente a[...] Campli (TE), elettivamente domiciliati in MA (TE) Via Roma n. 626, presso lo studio dell'Avv. Matteo Settepanella che li rappresenta e li difende, giusta procura in atti;
Ricorrenti
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
Conclusioni delle parti: come in atti e come da note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. Motivi della decisione I ricorrenti, e – premesso di aver ottenuto il Parte_1 Parte_2 divorzio per effetto della sentenza n. 229 del 2015 emessa il 10.02.2015 alle condizioni concordate dai medesimi – hanno nuovamente adito in via congiunta questo Tribunale per ottenere la modifica delle condizioni stabilite nella predetta sentenza e, segnatamente, la revoca dell'assegno divorzile di €150,00 al mese a favore della e posto a carico del Pt_1 Pt_2
Di conseguenza, alla prima udienza, tenute nelle forme dell'art. 127 ter c.p.c. per espressa richiesta delle parti, queste ultime hanno chiesto l'accoglimento delle conclusioni congiunte rassegnate in ricorso. Il Tribunale ritiene che la modifica delle condizioni di divorzio chiesta dalle parti in ricorso – da intendersi qui integralmente trascritta - non sia contraria a norme imperative né agli interessi morali e materiali delle parti. Le spese della presente procedura, in considerazione del raggiunto accordo tra le parti, vanno integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo, in composizione collegiale, ogni altra domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
- considerato che l'accordo delle parti non è contrario a norme imperative, lo approva, disponendo che le condizioni di divorzio siano quelle di cui al ricorso congiunto depositato telematicamente in data 24.09.2025;
- prende atto delle altre statuizioni raggiunte dalle parti.
- nulla sulle spese. Così deciso nella camera di consiglio del Tribunale di Teramo il 22.12.2025
Il Giudice relatore
IL PO
Il Presidente
RI AS
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Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei Magistrati: dott.ssa RI AS Presidente dott.ssa IL PO Giudice rel. dott.ssa Luca Bordin Giudice ha pronunciato il seguente SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1526/2025 del ruolo generale degli affari contenziosi civili posta in deliberazione all'esito dell'udienza del 16.12.2025; TRA
(C.F. ), nata il [...] a Parte_1 C.F._1
T'OM (TE), residente in [...] Tortoreto (TE) e (C.F. ), nato il [...] a [...] Parte_2 C.F._2
(TE), residente a[...] Campli (TE), elettivamente domiciliati in MA (TE) Via Roma n. 626, presso lo studio dell'Avv. Matteo Settepanella che li rappresenta e li difende, giusta procura in atti;
Ricorrenti
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
Conclusioni delle parti: come in atti e come da note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. Motivi della decisione I ricorrenti, e – premesso di aver ottenuto il Parte_1 Parte_2 divorzio per effetto della sentenza n. 229 del 2015 emessa il 10.02.2015 alle condizioni concordate dai medesimi – hanno nuovamente adito in via congiunta questo Tribunale per ottenere la modifica delle condizioni stabilite nella predetta sentenza e, segnatamente, la revoca dell'assegno divorzile di €150,00 al mese a favore della e posto a carico del Pt_1 Pt_2
Di conseguenza, alla prima udienza, tenute nelle forme dell'art. 127 ter c.p.c. per espressa richiesta delle parti, queste ultime hanno chiesto l'accoglimento delle conclusioni congiunte rassegnate in ricorso. Il Tribunale ritiene che la modifica delle condizioni di divorzio chiesta dalle parti in ricorso – da intendersi qui integralmente trascritta - non sia contraria a norme imperative né agli interessi morali e materiali delle parti. Le spese della presente procedura, in considerazione del raggiunto accordo tra le parti, vanno integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo, in composizione collegiale, ogni altra domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
- considerato che l'accordo delle parti non è contrario a norme imperative, lo approva, disponendo che le condizioni di divorzio siano quelle di cui al ricorso congiunto depositato telematicamente in data 24.09.2025;
- prende atto delle altre statuizioni raggiunte dalle parti.
- nulla sulle spese. Così deciso nella camera di consiglio del Tribunale di Teramo il 22.12.2025
Il Giudice relatore
IL PO
Il Presidente
RI AS
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