TRIB
Sentenza 28 aprile 2025
Sentenza 28 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 28/04/2025, n. 932 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 932 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il giudice, dottoressa Marianna Molinario, in funzione di giudice del lavoro, letto l'art. 127 ter c.p.c, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia n 2134 del 2024
DA
nato a [...] il [...] – c.f. Parte_1
, rapp.to e difeso, come in atti, dall'avv. Angela Aiello e avv. C.F._1
Antonio Esposito
RICORRENTE CONTRO
Controparte_1
(C.F. ), in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi, P.IVA_1 ai sensi dell'art. 417-bis, comma 1, c.p.c., dal Dirigente dott. Vincenzo Romano (C.F.
), elettivamente domiciliato presso l' C.F._2 Controparte_1
sito in Napoli, alla Via Ponte della Maddalena, n. 55
[...]
RESISTENTI
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 10.4.2024, il ricorrente in epigrafe adiva questo Tribunale, in funzione di giudice del lavoro, deducendo di avere lavorato, con contratti a tempo determinato, negli anni scolastici e presso le istituzioni scolastiche indicate in ricorso e di non aver usufruito dell'erogazione della somma di € 500,00 annui, destinata allo sviluppo delle competenze professionali (c.d. «Carta Elettronica del docente»), prevista dalla legge 107 del 13 luglio 2015, art. 1 comma 121, per l'aggiornamento e la formazione dei docenti di ruolo delle istituzioni scolastiche. Tanto premesso, dedotte le ragioni a sostegno della domanda, concludeva per il riconoscimento del predetto beneficio, per gli anni scolastici, di cui al ricorso. Il e l' si Controparte_1 Controparte_1 costituivano eccependo, in via preliminare, il difetto di giurisdizione e nel merito l'infondatezza della domanda e la prescrizione del credito. All'esito dello scambio di note, letto l'art. 127 ter c.p.c, la causa veniva decisa come da presente sentenza.
********
In via preliminare, deve essere disattesa l'eccezione di difetto di giurisdizione. Invero, sussiste la giurisdizione dell'AGO (“la questione controversa non attiene alle modalità di esercizio del potere di organizzazione della PA resistente, dal momento che non si chiede l'annullamento di alcun atto di organizzazione), bensì il riconoscimento della spettanza dell'emolumento, erogato tramite la c.d. carta elettronica del docente. Dal momento che tale beneficio viene fatto discendere direttamente da norme di legge in presenza di determinati presupposti, senza che debba essere esercitato alcun potere organizzativo della P.A. a tal fine, è evidente che la posizione giuridica controversa è un
1 diritto soggettivo e che la giurisdizione si individua correttamente in quella del giudice ordinario”, neanche l'eccezione di carenza di legittimazione passiva è fondata, evidente essendo che la legge ha demandato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri solo l'individuazione delle modalità operative per l'attuazione del diritto ma che il soggetto giuridico che riconosce il beneficio è il Ministero datore di lavoro, pertanto correttamente evocato in giudizio.
Ciò posto, il ricorso merita accoglimento, nei termini di seguito precisati.
Sul tema della spettanza della Carta Docente al personale precario è intervenuta la Corte di Cassazione, Sezione lavoro, con la sentenza n. 10072 del 27/10/2023, pronunciandosi sul rinvio pregiudiziale disposto dal Tribunale di Taranto ed enunciando i seguenti principi di diritto: 1) La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al . CP_1 2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione. 3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio. 4) L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, L. n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico. Deve ritenersi necessario che l'incarico fino al termine delle attività didattiche sia stato reso per un periodo superiore ai 180 giorni valorizzati dal legislatore per il calcolo dei servizi ai fini della ricostruzione della carriera, non rilevando l'eventuale pluralità dei contratti a termine ma solo la continuità (nella misura sopra indicata) dell'attività didattica. Del resto, a fronte della continuità di fatto della prestazione lavorativa protrattasi per l'intero anno scolastico, la situazione è da considerare del tutto comparabile a quella dei
2 docenti di ruolo, dovendo avere riguardo alla “taratura di quell'importo di 500 euro in una misura annua” e per “anno scolastico”, evidenziata dalla Suprema Corte nella pronuncia già richiamata, che porta ad includere nell'esigenza di sostegno alla formazione per garantire un'adeguata didattica anche i docenti di fatto utilizzati per tutto l'anno scolastico, sia pure in virtù di plurime supplenze brevi e saltuarie.
Nello svolgimento di attività per un periodo inferiore a 180 giorni, invece, non si riscontra il necessario nesso tra la formazione del docente, la durata e la funzionalità rispetto ai discenti. E' ravvisabile, infatti, un bisogno formativo parziale, non rientrante nel limite del riconoscimento del diritto, di cui alla decisione del Supremo Collegio.
Ebbene, in relazione alla specifica posizione del ricorrente, risulta che ha svolto attività di insegnante, in forza di contratti a tempo determinato, per gli anni scolastici:
2018/2019, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, per tutta la durata dell'anno scolastico, tuttavia, in relazione all'anno scolastico 2018/2019 solo per 4 ore, in una prima fase e poi per 14 ore con decorrenza da gennaio 2019; di contro, per l'anno scolastico
2020/2021 dal 26.11.2020 al 30.6.2021 per 20 ore;
poi, dal 25.11.2021 al 30.6.2022 per 18 ore, dal 28.9.2022 al 30.6.2023 per 18 ore e dal 7.102023 al 30.6.2024, per 18 ore.
Deve essere esaminata la eccezione di prescrizione. Tenuto conto che la parte non ha documentato l'esistenza di alcun atto interruttivo, antecedente alla notifica del ricorso, avvenuta in data 16.4.2024, rilevato che per l'anno scolastico 2018/2019 il contratto è stato stipulato il 20.12.2018, deve ritenersi maturata la prescrizione per tale annualità, tenuto conto di quanto sancito dalla Suprema Corte (v. sentenza 29961 del 2023).In ogni caso, in via generale possono considerarsi senz'altro equiparabili i cd. spezzoni di orario pari o superiori al 50% dell'orario di cattedra, considerato che ai docenti a tempo indeterminato part-time (che per legge e per CCNL devono assicurare, appunto, almeno il 50% dell'orario di cattedra) il beneficio viene riconosciuto ai sensi del DPCM 28.11.2016. Invece, per l'anno 2018/2019 in cui il docente ha lavorato con un orario di 4 ore settimanali, come emerge dall'allegato contratto, l'esiguo numero di ore di insegnamento non consente di ritenere sussistenti le finalità dell'istituto de quo (Cass. 3912/24). Parimenti deve considerarsi prescritto il beneficio, anche a voler valutare il contratto dal 28.1.2019 al 30.6.2019, per il quale, comunque, non sussisterebbero i
180 gg.
Pertanto, deve essere dichiarato il diritto del ricorrente ad ottenere la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente dell'importo nominale di euro 500 annui per gli anni di seguito specificati, tenuto conto che il predetto è all'attualità presente nel sistema scolastico con contratto a tempo determinato (cfr. produzione del 22.1.2025, presso Istituto
San Paolo di Sorrento), sicché permane anche l'esigenza formativa posta a fondamento del beneficio per cui è causa.
A tal fine, si ribadisce che per poter fruire del bonus nel rispetto dei vincoli di legge, l'equiparazione del trattamento economico del lavoratore a quello dei docenti di ruolo può avvenire soltanto tramite l'assegnazione materiale della carta docenti, sicché solo attraverso il suo impiego è osservato il vincolo di destinazione imposto dal legislatore agli importi ad essa legati (ex art. 1, comma 121, L. n. 107 cit.); inoltre, l'assegnazione materiale deve avvenire con le medesime modalità ed alle stesse condizioni con cui è stata attribuita ai docenti a tempo indeterminato. Si tratta, in sostanza, di un beneficio a destinazione vincolata, in quanto la norma di legge prevede uno specifico ed infungibile strumento a destinazione vincolata che non appare suscettibile di automatica conversione nel corrispondente ipotetico valore monetario. La condanna a liquidare il controvalore in denaro della “rappresentazione di valore” contenuta nella carta del docente, laddove accolta, non realizzerebbe nei confronti dei docenti a termine un trattamento corrispondente a quello
3 proprio dei colleghi di ruolo. Alla luce di quanto sopra, dovrà pertanto il convenuto essere condannato a costituire in favore della parte ricorrente, con le modalità e le CP_1 funzionalità di cui agli artt. 2, 5, 6 e 8 del DPCM 28 novembre 2016 (GU n.281 del 1-12- 2016) ovvero con modalità e funzionalità analoghe, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado di cui all'art. 1, co. 121, Legge 107/2015, con accredito sulla detta Carta della somma dovuta;
somma di cui la parte ricorrente potrà/dovrà fruire, per le finalità formative di cui all'art. 1, co. 121,
Legge 107/2015, non oltre il 24° mese decorrente dalla data di sua costituzione.
E' opportuno a riguardo precisare che la previsione di spesa entro un certo lasso temporale – come detto il 24° mese decorrente dalla data di inizio dell'anno scolastico in relazione al quale la detta somma è stata assegnata – non attiene al diritto azionato bensì, solo, ad una facoltà ad esso inerente.
In definitiva, per le argomentazioni esposte, la domanda volta ad ottenere l'adempimento in forma specifica va parzialmente accolta e, per l'effetto, il CP_1 convenuto va condannato ad erogare, in favore del ricorrente, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente dell'importo nominale di euro 500,00 per gli anni: 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024.
Le spese di lite, tenuto conto della parziale prescrizione, devono essere compensate nella misura di 1/5, mentre per la restante parte seguono la soccombenza e sono poste a carico del convenuto. CP_1
P.Q.M.
in parziale accoglimento del ricorso e, per l'effetto, dichiara il diritto del ricorrente ad usufruire della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, ai sensi dell'art. 1 commi 121-124 legge 107/2015, relativamente agli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024; condanna il convenuto all'erogazione, in favore del ricorrente, di un buono CP_1 elettronico di importo di € 500,00 per le citate annualità; previa compensazione delle spese di lite nella misura di 1/5, condanna il
[...]
al pagamento, in favore della controparte, della restante parte, Controparte_1 liquidata in complessivi € 998, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge, con attribuzione.
Si comunichi.
Torre Annunziata, 28.4.2025 Il Giudice del lavoro dott. ssa Marianna Molinario
4