Sentenza breve 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Salerno, sez. II, sentenza breve 11/06/2025, n. 1083 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Salerno |
| Numero : | 1083 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 11/06/2025
N. 01083/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00520/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di SA (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 72- bis e 74 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 520 del 2025, proposto da
MI AR, rappresentato e difeso dall'avvocato Francesco Ferrari, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Sala Consilina, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Demetrio Fenucciu, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
IO AS, non costituito in giudizio;
Eg Italia S.p.A., rappresentato e difeso dagli avvocati Sergio Fienga, Marco Trevisan, Francesca Perna, con domicilio eletto presso lo studio Sergio Fienga in Roma, Piazzale delle Belle Arti, 8;
UI AS, rappresentato e difeso dall'avvocato Nicola Senatore, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
A) del provvedimento prot. n. 306/2025 del 08-01-2025 adottato dal Dirigente dell’Area Tecnica – Ufficio Controllo del Territorio del Comune di Sala Consilina notificato in data 20-01-2025 recante applicazione ai sensi dell’art. 31 comma 4 bis d.P.R. 380/2001 di sanzione amministrativa pecuniaria di Euro 3.000,00 per mancata ottemperanza all’ordine di demolizione di opere edilizie abusive impartito con la precedente ordinanza di demolizione n. 2 del 06-04-2021 presso l’impianto di distribuzione ESSO sito nel Comune di Sala Consilina lungo la SS 19 Km 69 Via Santa Maria della Misericordia insistente sull’area distinta in Catasto al foglio 10 particella n. 545;
B) del provvedimento adottato con Determina Dirigenziale n. 13 del 22-01-2025 del Responsabile dell’Area Tecnica – Ufficio Controllo del Territorio del Comune di Sala Consilina notificato in data 23-01-2025 - unitamente all’allegato verbale di accertamento prot. N. 24489 del 24-12-2024 dei VV UU dello stesso Comune - con il quale è stata accertata l’inottemperanza all’ordine di demolizione di opere edilizie abusive impartito con la precedente ordinanza di demolizione n. 2 del 06-04-2021 presso l’impianto di distribuzione ESSO sito nel Comune di Sala Consilina lungo la SS 19 Km 69 Via Santa Maria della Misericordia insistente sull’area distinta in Catasto al foglio 10 particella n. 545 ed è stato acquisito al patrimonio comunale a titolo originario il corpo di fabbrica abusivo, ai sensi dell’art. 31 comma 4 d.P.R. 380/2001 e contestualmente è stata imposta una servitù di passaggio a carico dell’intera area di proprietà del ricorrente ed a favore del Comune resistente;
C) di qualsiasi altro atto presupposto e/o preparatorio, conseguente e/o connesso.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Sala Consilina, di Eg Italia S.p.A. e di UI AS;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 giugno 2025 il dott. Nicola Durante e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Rilevato che gli atti impugnati traggono origine dalla mancata ottemperanza all’ordinanza di demolizione n. 2 del 06.04.2021 “tempestivamente impugnata dall’odierno esponente sig. AR MI con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica notificato in data 04-08-2021 (v. allegato n. 4) che non è stato ancora definito ed è tuttora pendente” (cfr. pagg. 2-3 del ricorso);
Ritenuto che la regola dell’alternatività tra il ricorso straordinario al Capo dello Stato e quello giurisdizionale, sancita dall’art. 8 d. P. R. 24 novembre 1971 n. 1199, opera anche nella situazione in cui l’atto presupposto sia stato impugnato in sede straordinaria e l’atto successivo in sede giurisdizionale (cfr. T.A.R. Campania, SA, Sez. II, 8 gennaio 2009 n. 15);
Considerato, pertanto, che il presente ricorso è inammissibile e che le spese di lite possono essere compensate, stante la natura in rito della pronuncia.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di SA (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in SA nella camera di consiglio del giorno 11 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Nicola Durante, Presidente, Estensore
Gaetana Marena, Primo Referendario
MI Di Martino, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Nicola Durante |
IL SEGRETARIO