Rigetto
Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 24/03/2025, n. 2431 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 2431 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02431/2025REG.PROV.COLL.
N. 06383/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6383 del 2024, proposto dal signor -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Giancarlo Viglione e Noemi Tsuno, con domicilio eletto presso lo studio Giancarlo Viglione in Roma, Lungotevere dei Mellini 17;
contro
Ministero della Difesa, Ministero della Economia e Finanze, in persona dei rispettivi Ministri pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione Prima, n. -OMISSIS-, resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa e del Ministero della Economia e Finanze;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 marzo 2025 il Cons. Ugo De Carlo e uditi per le parti gli avvocati Noemi Tsuno e l'avvocato dello Stato Massimo Giannuzzi;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il signor -OMISSIS- ha impugnato la sentenza indicata in epigrafe che ha respinto il suo ricorso per ottenere l’annullamento del decreto n. 721 del 12 marzo 2019 con il quale la patologia del ricorrente veniva riconosciuta come non dipendente da causa di servizio.
2. L’appellante, Colonnello dell'Aeronautica Militare, aveva presentato domanda di riconoscimento di patologia dipendente da causa di servizio, per Ridotta la fisiologia lordosi lombare con tendenza all'inversione. Segni di spondiloartrosi con apposizioni osteofitarie. Ridotto discopatia lo spazio intersomatico L5-S1. A livello del soma di L4 presenza di immagine ovalare a margini lievemente sfumati, radiopaca, del diametro di mm 8.
Faceva presente di aver svolto, durante i trentotto anni di servizio presso l’Aeronautica Militare, incarichi operativi particolarmente gravosi dal punto di vista fisico, a causa dei quali sono insorte alcune patologie connesse alla postura, insistenti sulla colonna vertebrale.
Il Comitato di Verifica non riconosceva la dedotta dovuta a fatti dismetabolico-degenerativi a livello delle articolazioni intervertebrali associate ad usura dei dischi cartilaginei intervertebrali. I processi artrosici sono da considerarsi prevalentemente sintomo del fisiologico invecchiamento, talvolta precoce, delle strutture articolari.
3. La sentenza impugnata ha respinto il ricorso, dopo aver richiamato consolidati principi sui limiti della valutazione del giudice amministrativo rispetto alle determinazioni espressioni di una discrezionalità tecnica, perché ha ritenuto che le mansioni svolte dall’appellante rientranti nell’ordinaria attività di servizio e non incidenti sulla genesi della malattia accelerando il fisiologico invecchiamento che costituisce la causa scatenante dell’infermità.
4. L’appello è affidato a tre motivi.
4.1. Il primo sottolinea che la Commissione Medico Ospedaliera che aveva diagnosticato l’infermità aveva ravvisato la sua dipendenza dal servizio svolto dal militare.
Pur essendo chiaro il riparto delle competenze, il Comitato di verifica avrebbe dovuto tenere conto del parere dell’organo medico e non limitarsi a fare riferimento ad un generico processo di invecchiamento.
L’insindacabilità delle valutazioni del Comitato viene meno quando esso si affida a formule di stile che nascondono l’assenza di una puntuale disamina della documentazione offerta e di una puntuale e argomentata ricostruzione dell’iter logico seguito.
4.2. Il secondo motivo censura un difetto di motivazione che si ricava dal ricorso ad una formula di stile senza indicare in concreto le ragioni che portino ad escludere che le condizioni in cui si è svolto il servizio abbiano avuto quanto meno un’efficacia concausale sull’insorgere della malattia.
intervertebrali associate ad usura dei dischi cartilaginei intervertebrali.
Il servizio dell’appellante non si è svolto solamente presso il Dipartimento della Protezione Civile, ma è stato caratterizzato da incarichi operativi anche in teatro di guerra.
4.3. Il terzo motivo contesta che l’appellante si sia limitato alla mera indicazione delle attività svolte durante gli anni di servizio poiché nella perizia medica allegata era indicato in modo dettagliato quale fosse il rapporto causale tra la patologia da cui è affetto il appellante e le mansioni dallo stesso svolte durante la propria carriera militare a causa delle condizioni climatiche di disagio, delle posture incongrue mantenute per lunghi periodi ed in maniera continuativa che hanno sottoposto la colonna vertebrale” e le articolazioni ad un eccessivo disagio.
5. Il Ministero della Difesa si è costituito in giudizio, chiedendo il rigetto dell’appello.
6. L’appello non è fondato.
6.1. Al di là della nota ripartizione di competenza tra la Commissione Medica ospedaliera che deve certificare la patologia riscontrata nel militare che si è sottoposto a visita ed il Comitato di Verifica che deve valutare l’incidenza del servizio svolto nell’insorgere della malattia, se si esamina il verbale della Commissione si può facilmente evidenziare che il rapporto causa effetto tra l’infermità e l’attività lavorativa è meramente affermato ma non motivato.
Pertanto non era necessario da parte del Comitato di motivare sulle ragioni per cui non condivideva il parere espresso in calce alla diagnosi avendo nel corpo del parere spiegato perché non riscontrava il dedotto rapporto causale.
6.2. Il parere del Comitato non corrisponde ad una formula di stile perché argomenta sulle cause che determinano l’insorgere della malattia. Quanto all’incidenza del servizio su di essa, la prova della gravosità delle mansioni svolte deve essere puntualmente fornita dal richiedente in maniera tale da poterne contestare la mancata valutazione da parte del Comitato, ma non può essere addotta successivamente per poter contestare gli esiti del giudizio espresso dal Comitato. E’ noto in proposito che la giurisprudenza, condivisibilmente, ha già avuto modo di osservare che ai fini del riconoscimento della dipendenza da causa di servizio vanno "allegati e documentati specifici episodi di servizio risultati particolarmente gravosi, eccezionali ed esorbitanti rispetto agli ordinari compiti d'istituto, come tali idonei ad incidere in maniera determinante sul manifestarsi delle infermità evidenziate, quantomeno sul piano concausale, non rilevando, di contro, circostanze e condizioni del tutto generiche, quali inevitabili disagi, fatiche e momenti di stress, che costituiscono fattore di rischio ordinario in relazione alla singola tipologia di prestazione lavorativa.(...) nei casi di accertamento della causa di servizio il rapporto di eventuale derivazione causale va verificato "non rispetto al servizio in generale (per quanto gravoso e pieno di disagi, compatibili con l'attività prestata da soggetti aventi lo status di militare, per i quali l'ordinamento prevede una specifica serie di tutele per la gravosità del servizio prestato), ma rispetto a particolari modalità, ulteriori e speciali rispetto al normale espletamento del servizio, che valgono a connettere le patologie insorte con dette modalità".
In sostanza, un'attività di servizio, sia pure impegnativa, non può comunque essere considerata ex se anche solo concausa dell'evento, ove non emerga quel surplus di fattori, rispetto al fisiologico dispiegarsi del servizio richiesto ai militari, costituenti rischio specifico dell'evento morboso (T.A.R. Sicilia, n. 2177/2019)" (T.A.R. FVG, sez. I, 4 gennaio 2024, n. 18; in termini Cons. Stato n. 1341/2024 cit.; Cons. Stato, sez. II, 30 agosto 2023, n. 8073; Cons. Stato, sez. II, 5 settembre 2023, n. 8169; T.A.R. Piemonte sez. III, 22 gennaio 2024, n. 52).
6.3. Relativamente allo svolgimento delle varie mansioni nel corso della carriera, va tenuto presente che l’ufficiale è stato impegnato presso la protezione civile a partire dal 2007 fino al 2016 anno in cui è stato posto nella riserva. Il servizio in attività di volo con l’Aereonautica Militare si è interrotto oltre dodici anni prima del riscontro dell’infermità da parte della Commissione Medica ospedaliera cosicchè l’esclusione di un’efficacia anche solo concausale del servizio sull’insorgere della malattia non appare così evidente come l’appellante vorrebbe che gli fosse riconosciuto sulla scorta di una perizia di parte.
In altri termini: svolgeva l’ordinario servizio (senza documentare episodi straordinari) sugli aeroplani Tornado ma non emergono criticità non rientrant nelle ordinarie, seppur delicate mansioni allo stesso affidate (in termini, seppur con riferimento al servizio a bordo di autocarri e mezzi anche pesanti: Consiglio di Stato, Sez. II n. 1476 del 21.1.2025).
Inoltre, stante gli approdi della consolidata giurisprudenza (dalla quale il Collegio non ravvisa elementi per discostarsi), "il giudizio del Comitato di verifica è espressione di discrezionalità tecnica, in linea generale sindacabile in sede giurisdizionale solo per assenza di motivazione, travisamento dei fatti, illogicità manifesta, violazione delle regole procedurali (sez. VI, 31 marzo 2009, n. 1889; sez. IV, 16 maggio 2011, n. 2959; sez. IV, 6 dicembre 2013, n. 5818; sez. IV, 26 luglio 2016, n. 3383; sez. IV, 6 febbraio 2017, n. 493; sez. IV, 29 maggio 2018, n. 3186; sez. IV, 28 ottobre 2019, n. 7336)" (cfr. ex multisCons. Stato, sez. IV, 2 dicembre 2019 n. 8226; in termini, tra le più recenti, Cons. Stato, sez. II, 8 febbraio 2024, n. 1301);
- "il sindacato giurisdizionale esperibile sulle valutazioni tecniche degli organi medico-legali circa la dipendenza da causa di servizio dell'infermità denunciata dal pubblico dipendente è limitato ai profili di irragionevolezza, illogicità o travisamento dei fatti; di conseguenza al giudice amministrativo spetta una valutazione esterna di congruità e sufficienza del giudizio di non dipendenza, relativa alla mera esistenza di un collegamento logico tra gli elementi accertati e le conclusioni che da essi si ritiene di trarre, laddove l'accertamento del nesso di causalità tra la patologia insorta ed i fatti di servizio, in cui si sostanzia il giudizio sulla dipendenza o meno dal servizio, rappresenta un tipico esercizio di attività di merito tecnico riservato all'organo di verifica delle cause di servizio" (Cons. Stato, sez. IV, 9 luglio 2012, n. 4049; in termini Cons. Stato, sez. V, 13 aprile 2012, n. 2093; Cons. Stato, sez. IV, 16 maggio 2011, n. 2959; id., 6 maggio 2010, n. 2619).
E tenuto conto del costante approdo a tenore del quale "nelle controversie aventi ad oggetto il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio delle infermità sofferte da pubblici dipendenti, anche ai fini della liquidazione dell'equo indennizzo, il sindacato che il giudice della legittimità è autorizzato a compiere sulle determinazioni assunte dagli organi tecnici, ai quali la normativa vigente attribuisce la competenza in materia, deve necessariamente intendersi limitato ai soli casi di travisamento dei fatti e di macroscopica illogicità, nonché alla verifica della regolarità del procedimento" (cfr. Cons. Stato, sez. III, 27 gennaio 2012, n. 404; id., 9 marzo 2010, n. 3827) e che deve escludersi che il parere del Comitato sia di per sé contestabile "alla luce di difformi conclusioni raggiunte dai sanitari compulsati autonomamente dalla parte" (in questo senso Cons. Stato, Sez. IV, 20 settembre 2018, n. 5477 e Cons. stato n. 1301/2024 cit.).
7. La particolarità del caso e l’esistenza di un’intensa attività di volo anche se in epoca risalente hanno reso plausibile la richiesta cosicché appare equo disporre la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 18 marzo 2025 con l'intervento dei magistrati:
Fabio Taormina, Presidente
Francesco Guarracino, Consigliere
Giancarlo Carmelo Pezzuto, Consigliere
Maria Stella Boscarino, Consigliere
Ugo De Carlo, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Ugo De Carlo | Fabio Taormina |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.