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Sentenza 4 giugno 2025
Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 04/06/2025, n. 2478 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 2478 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
Il Giudice del Tribunale di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro, dr. Ida Ponticelli, all'udienza cartolare del 3.6.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1483/2025 R.G. Previdenza
TRA
Parte_1 Parte_2 Parte_3 [...]
nella qualità di eredi di Parte_4 Parte_5 Persona_1
, c.f. nato a [...] il [...]
[...] C.F._1
e deceduto a DR (Na) il 05/10/2023, rappresentati e difesi giusta procura in atti dall'avv. Carmine Buonomo con il quale elettivamente domiciliano, come in atti;
- ricorrente -
E
in persona del legale rapp.te p.t. rappresentato e difeso dal CP_1 funzionario Chiara De Paris
- resistente -
MOTIVI della DECISIONE
Con ricorso depositato in Cancelleria in data 4/2/2025 e regolarmente notificato l'epigrafata parte ricorrente adiva il giudice del lavoro chiedendo di condannarsi l al pagamento dei ratei CP_1 dell'indennità di accompagnamento maturati in favore del de cuius
[...]
secondo l'accertamento del presupposto sanitario Persona_1 compiuto nel giudizio ex art. 445 bis cpc del Tribunale di Napoli Nord, oltre interessi legali e con vittoria delle spese di lite, con attribuzione. L si costituiva e chiedeva dichiararsi cessata la materia CP_1 del contendere per essere intervenuto nelle more il pagamento in via amministrativa.
All'odierna udienza cartolare, parte ricorrente si associava alla richiesta di dichiararsi la cessazione della materia del contendere e, all'esito della camera di consiglio, la causa veniva decisa con deposito del dispositivo e della contestuale motivazione.
Effettivamente, dalla documentazione versata in atti risulta che l ha provveduto al pagamento dei ratei richiesti in questa sede nel CP_1 mese di marzo 2025, successivamente alla proposizione del ricorso.
E ciò a fronte della notifica del decreto di omologa e del modello
AP23 effettuata in data 16.9.2024(cfr. documentazione in atti).
Poiché è incontroversa tra le parti la cessazione della materia del contendere, per essere intervenuto il riconoscimento del diritto in via stragiudiziale e rilevato che, pacificamente, detto riconoscimento veniva posto in essere dopo l'instaurazione del giudizio, pur essendosi parte ricorrente tempestivamente attivata per la presentazione all CP_1 del titolo necessario per provvedere al pagamento, va, pertanto, dichiarata cessata la materia del contendere e va, quindi, delibato esclusivamente con riguardo alle spese di lite.
Esse seguono la soccombenza virtuale e vengono liquidate come da dispositivo.
L'assenza di questioni giuridiche di particolare rilievo giustifica la liquidazione delle stesse nella misura dei minimi tariffari previsti dallo scaglione di riferimento e senza il riconoscimento della maggiorazione richiesta da parte istante ex art. 4 co.1 bis del DM 55/14 stante l'inidoneità dell'atto depositato, nella forma presentata, ad integrare il grado di agevolazione materiale per la decisione ai fini del riconoscimento della maggiorazione stessa, in line con il principio espresso dalla Suprema Corte per la quale “L'art. 4 comma 1 bis, D.M.
55/2014, nel fissare i criteri per la liquidazione delle spese processuali, prevede che il compenso determinato in base ai parametri generali di cui al comma 1, è di regola ulteriormente aumentato del 30 per cento quando gli atti depositati con modalità telematiche sono redatti con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione o la fruizione e, in particolare, quando esse consentono la ricerca testuale all'interno dell'atto e dei documenti allegati, nonché la navigazione all'interno dell'atto. La norma chiede al giudice di valutare
l'effettiva utilità del collegamento ipertestuale ai documenti utilizzati per la decisione, conferendogli un potere discrezionale il cui corretto esercizio è insindacabile in cassazione, fatto salvo il controllo sulla motivazione” (Cass. 15572/2022).
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunziando, respinta ogni diversa istanza, deduzione, eccezione, così provvede:
1) dichiara cessata la materia del contendere;
2) condanna parte resistente al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi € 1.314, per competenze, oltre contributo unificato, IVA e CPA come per legge e spese al 15%, con attribuzione in favore del procuratore anticipatario.
Aversa, 4/6/2025
IL GIUDICE
(Dott.ssa Ida Ponticelli)
In nome del Popolo Italiano
Il Giudice del Tribunale di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro, dr. Ida Ponticelli, all'udienza cartolare del 3.6.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1483/2025 R.G. Previdenza
TRA
Parte_1 Parte_2 Parte_3 [...]
nella qualità di eredi di Parte_4 Parte_5 Persona_1
, c.f. nato a [...] il [...]
[...] C.F._1
e deceduto a DR (Na) il 05/10/2023, rappresentati e difesi giusta procura in atti dall'avv. Carmine Buonomo con il quale elettivamente domiciliano, come in atti;
- ricorrente -
E
in persona del legale rapp.te p.t. rappresentato e difeso dal CP_1 funzionario Chiara De Paris
- resistente -
MOTIVI della DECISIONE
Con ricorso depositato in Cancelleria in data 4/2/2025 e regolarmente notificato l'epigrafata parte ricorrente adiva il giudice del lavoro chiedendo di condannarsi l al pagamento dei ratei CP_1 dell'indennità di accompagnamento maturati in favore del de cuius
[...]
secondo l'accertamento del presupposto sanitario Persona_1 compiuto nel giudizio ex art. 445 bis cpc del Tribunale di Napoli Nord, oltre interessi legali e con vittoria delle spese di lite, con attribuzione. L si costituiva e chiedeva dichiararsi cessata la materia CP_1 del contendere per essere intervenuto nelle more il pagamento in via amministrativa.
All'odierna udienza cartolare, parte ricorrente si associava alla richiesta di dichiararsi la cessazione della materia del contendere e, all'esito della camera di consiglio, la causa veniva decisa con deposito del dispositivo e della contestuale motivazione.
Effettivamente, dalla documentazione versata in atti risulta che l ha provveduto al pagamento dei ratei richiesti in questa sede nel CP_1 mese di marzo 2025, successivamente alla proposizione del ricorso.
E ciò a fronte della notifica del decreto di omologa e del modello
AP23 effettuata in data 16.9.2024(cfr. documentazione in atti).
Poiché è incontroversa tra le parti la cessazione della materia del contendere, per essere intervenuto il riconoscimento del diritto in via stragiudiziale e rilevato che, pacificamente, detto riconoscimento veniva posto in essere dopo l'instaurazione del giudizio, pur essendosi parte ricorrente tempestivamente attivata per la presentazione all CP_1 del titolo necessario per provvedere al pagamento, va, pertanto, dichiarata cessata la materia del contendere e va, quindi, delibato esclusivamente con riguardo alle spese di lite.
Esse seguono la soccombenza virtuale e vengono liquidate come da dispositivo.
L'assenza di questioni giuridiche di particolare rilievo giustifica la liquidazione delle stesse nella misura dei minimi tariffari previsti dallo scaglione di riferimento e senza il riconoscimento della maggiorazione richiesta da parte istante ex art. 4 co.1 bis del DM 55/14 stante l'inidoneità dell'atto depositato, nella forma presentata, ad integrare il grado di agevolazione materiale per la decisione ai fini del riconoscimento della maggiorazione stessa, in line con il principio espresso dalla Suprema Corte per la quale “L'art. 4 comma 1 bis, D.M.
55/2014, nel fissare i criteri per la liquidazione delle spese processuali, prevede che il compenso determinato in base ai parametri generali di cui al comma 1, è di regola ulteriormente aumentato del 30 per cento quando gli atti depositati con modalità telematiche sono redatti con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione o la fruizione e, in particolare, quando esse consentono la ricerca testuale all'interno dell'atto e dei documenti allegati, nonché la navigazione all'interno dell'atto. La norma chiede al giudice di valutare
l'effettiva utilità del collegamento ipertestuale ai documenti utilizzati per la decisione, conferendogli un potere discrezionale il cui corretto esercizio è insindacabile in cassazione, fatto salvo il controllo sulla motivazione” (Cass. 15572/2022).
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunziando, respinta ogni diversa istanza, deduzione, eccezione, così provvede:
1) dichiara cessata la materia del contendere;
2) condanna parte resistente al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi € 1.314, per competenze, oltre contributo unificato, IVA e CPA come per legge e spese al 15%, con attribuzione in favore del procuratore anticipatario.
Aversa, 4/6/2025
IL GIUDICE
(Dott.ssa Ida Ponticelli)