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Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 27/03/2025, n. 180 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 180 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 230/2024
TRIBUNALE ORDINARIO DI LIVORNO
Ufficio del Giudice del Lavoro VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 230/2024 tra
Parte_1
RICORRENTE
e
CP_1
RESISTENTE
Oggi 27 marzo 2025 innanzi alla dott.ssa Federica Manfré, sono comparsi: per il ricorrente l'avv. Gambis Azzurra in sostituzione dell'avv. Bacci Claudia Per il resistente l'avv. Benucci Daniela i quali rendono la dichiarazione di cui all'art 196 duodecies disp att cpc Le parti discutono riportandosi ai rispettivi atti.
Il Giudice
Previa Camera di Consiglio emette sentenza dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione.
Il Giudice dott.ssa Federica Manfré
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO
SEZIONE CIVILE
Ufficio del Giudice del Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Federica Manfré ha pronunciato ex art 429 cpc la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 230/2024 promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. BACCI CLAUDIA Parte_1 C.F._1
Parte ricorrente contro
Controparte_2
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. BENUCCI DANIELA
[...] P.IVA_1
Parte resistente
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. ha convenuto in giudizio l per vederlo condannare alla corresponsione delle prestazioni Parte_1 CP_1 previste dall'art 13 del d.lgs 38/2000 in conseguenza del riconoscimento di un grado di non inferiore all'8% derivante dalla malattia professionale (spondilodiscoartrosi lombare con protusioni discali multiple) denunciata in data
21.2.2020.
2.Il ricorrente, in sintesi, ha allegato che dall'anno 1980 sino al 31/12/2023 (data di pensionamento) ha svolto la mansione di autista addetto al trasporto e consegna di prodotti di raffinazione petrolifera sia quale lavoratore subordinato, sia quale coadiuvante di impresa artigiana (dal 1992 al 1997), sia come titolare di impresa (dal 1998 al
2004); il turno di lavoro non è mai stato inferiore a otto ore giornaliere;
è sempre stato addetto alla guida di camion bilico o autoarticolati, composti da un trattore stradale (mezzo adibito al traino su strada di veicoli senza motore) e da un semirimorchio collegato;
i carichi di prodotti di raffinazione petrolifera oggetto del trasporto erano consegnati sia presso stazioni di deposito, sia presso esercizi di distribuzione;
fino all'anno 2021 le tratte hanno riguardato l'Italia centro-settentrionale; molti dei mezzi che il ricorrente si è trovato a guidare non erano dotati di sedili ammortizzati.
3.Costituitosi in giudizio l' ha concluso per il rigetto del ricorso perché infondato in fatto e in diritto. CP_1
4. La causa istruita per documenti e prove testimoniali (che hanno confermato le allegazioni di cui al ricorso in punto Test di mansioni;
cfr in particolare teste e Bacci) previa CTU medico-legale, è stata discussa all'odierna udienza e decisa con sentenza contestuale. 2 5. Il ricorso è fondato e merita accoglimento per le ragioni e nei limiti che si vanno a esporre.
6. Il CTU premesso che il ricorrente è anni, fino al pensionamento dell'aprile 2023>> ha argomentato che: <Avuto conto delle tipologie operative professionali svolte appare evidente che fu sempre sottoposto in termini significativi in particolare a vibrazioni al corpo intero ed a posture protratte. Il periodo di esposizione ai rischi di rilievo è, come detto, di oltre quarant''anni il che fa ritenere provati anche i criteri temporale e della continuità fenomenica oltre a quello dell'efficacia lesiva.
Nel DVR della ditta più recente il rischio di vibrazioni al corpo intero fu valutato nello 0,46, ritenuto dallo specialista CP_ che valutò il caso “significativo”, salvo poi ritenere non sufficientemente provato il nesso causale.
Certamente il aveva anche una predisposizione alla patologia lombare tanto che nel 2015 fu sottoposto ad Pt_1 artrodesi L4-L5. Il rischio da vibrazioni trasmesse al corpo intero agì pertanto come concausa, ancorché predominante (ha avuto anche rilievo nelle manifestazioni che condussero all'intervento chirurgico del 2015) della patologia rachidea lombare descritta. Il mancato riconoscimento del nesso causale non è pertanto accettabile né condivisibile.
La patologia denunciata e per cui è causa può ragionevolmente ascriversi, quantomeno a titolo concausale prevalente, a noxa lavorativa.
Il pregiudizio del rachide con riferimento alla voce 193 delle tabelle allegate al D.M del 12/07/2000 ed avuto conto del quadro disfunzionale odierno e delle risultanze delle indagini strumentali in atti (valutando altresì
l'incidenza nel determinismo della menomazione certamente maggiore di quella che si andrà a valutare della predisposizione individuale) può farsi pari al 6%(sei per cento)>>.
7. Pertanto, non sussistendo motivi per discostarsi dalle conclusioni dell'ausiliario, conclusioni non contestate dalle parti, deve riconoscersi il diritto del ricorrente all'indennizzo in capitale ex art. 13 comma 2 lettera a) del D.Lg.
23/2/2000 n. 38 in ragione dell'accertato grado di invalidità permanente complessivo nella misura del 6% oltre interessi legali dal 121mo giorno successivo dalla domanda amministrativa del 21.2.2020.
8 Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo secondo gli importi medi previsti dal DM
55/2014 per le cause di previdenza senza istruttoria di valore accertato verosimilmente ricompreso (tenuto conto dell'età del soggetto e del grado di invalidità accertato) tra € 1100,00 ed € 5200,00 ridotti della metà ai sensi dell'art 4 comma 1 dello stesso decreto in ragione della non elevata complessità delle questioni di fatto e di diritto oggetto del giudizio e della contenuta attività istruttoria.
8.1 Le spese per la CTU medico-legale, liquidate con separato decreto, sono poste definitivamente a carico dell' CP_1
PQM
Il Tribunale definitivamente pronunciando, ogni altra istanza o eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- accerta e dichiara l'origine professionale della malattia (spondilodiscoartrosi lombare con protusioni discali multiple) denunciata da in data 21.2.2020 con danno biologico pari al 6% e per l'effetto Parte_1
3 - condanna l al pagamento a favore di dell'indennizzo art ex art. 13 comma d. lgs 38/2000 in CP_1 Parte_1 ragione dell'accertato grado di invalidità permanente complessivo nella misura del 6% oltre interessi legali dal 121mo giorno successivo alla domanda amministrativa del 21.2.2020;
- condanna l al pagamento a favore del procuratore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario di € 1310,00 per CP_1 compensi professionali, € 43,00 per spese esenti, oltre 15% rimborso spese forfettario, Iva e Cpa;
- pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU liquidate con separato decreto;
CP_1
Livorno, 27 marzo 2025
Il Giudice dott.ssa Federica Manfré
4
TRIBUNALE ORDINARIO DI LIVORNO
Ufficio del Giudice del Lavoro VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 230/2024 tra
Parte_1
RICORRENTE
e
CP_1
RESISTENTE
Oggi 27 marzo 2025 innanzi alla dott.ssa Federica Manfré, sono comparsi: per il ricorrente l'avv. Gambis Azzurra in sostituzione dell'avv. Bacci Claudia Per il resistente l'avv. Benucci Daniela i quali rendono la dichiarazione di cui all'art 196 duodecies disp att cpc Le parti discutono riportandosi ai rispettivi atti.
Il Giudice
Previa Camera di Consiglio emette sentenza dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione.
Il Giudice dott.ssa Federica Manfré
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO
SEZIONE CIVILE
Ufficio del Giudice del Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Federica Manfré ha pronunciato ex art 429 cpc la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 230/2024 promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. BACCI CLAUDIA Parte_1 C.F._1
Parte ricorrente contro
Controparte_2
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. BENUCCI DANIELA
[...] P.IVA_1
Parte resistente
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. ha convenuto in giudizio l per vederlo condannare alla corresponsione delle prestazioni Parte_1 CP_1 previste dall'art 13 del d.lgs 38/2000 in conseguenza del riconoscimento di un grado di non inferiore all'8% derivante dalla malattia professionale (spondilodiscoartrosi lombare con protusioni discali multiple) denunciata in data
21.2.2020.
2.Il ricorrente, in sintesi, ha allegato che dall'anno 1980 sino al 31/12/2023 (data di pensionamento) ha svolto la mansione di autista addetto al trasporto e consegna di prodotti di raffinazione petrolifera sia quale lavoratore subordinato, sia quale coadiuvante di impresa artigiana (dal 1992 al 1997), sia come titolare di impresa (dal 1998 al
2004); il turno di lavoro non è mai stato inferiore a otto ore giornaliere;
è sempre stato addetto alla guida di camion bilico o autoarticolati, composti da un trattore stradale (mezzo adibito al traino su strada di veicoli senza motore) e da un semirimorchio collegato;
i carichi di prodotti di raffinazione petrolifera oggetto del trasporto erano consegnati sia presso stazioni di deposito, sia presso esercizi di distribuzione;
fino all'anno 2021 le tratte hanno riguardato l'Italia centro-settentrionale; molti dei mezzi che il ricorrente si è trovato a guidare non erano dotati di sedili ammortizzati.
3.Costituitosi in giudizio l' ha concluso per il rigetto del ricorso perché infondato in fatto e in diritto. CP_1
4. La causa istruita per documenti e prove testimoniali (che hanno confermato le allegazioni di cui al ricorso in punto Test di mansioni;
cfr in particolare teste e Bacci) previa CTU medico-legale, è stata discussa all'odierna udienza e decisa con sentenza contestuale. 2 5. Il ricorso è fondato e merita accoglimento per le ragioni e nei limiti che si vanno a esporre.
6. Il CTU premesso che il ricorrente è anni, fino al pensionamento dell'aprile 2023>> ha argomentato che: <Avuto conto delle tipologie operative professionali svolte appare evidente che fu sempre sottoposto in termini significativi in particolare a vibrazioni al corpo intero ed a posture protratte. Il periodo di esposizione ai rischi di rilievo è, come detto, di oltre quarant''anni il che fa ritenere provati anche i criteri temporale e della continuità fenomenica oltre a quello dell'efficacia lesiva.
Nel DVR della ditta più recente il rischio di vibrazioni al corpo intero fu valutato nello 0,46, ritenuto dallo specialista CP_ che valutò il caso “significativo”, salvo poi ritenere non sufficientemente provato il nesso causale.
Certamente il aveva anche una predisposizione alla patologia lombare tanto che nel 2015 fu sottoposto ad Pt_1 artrodesi L4-L5. Il rischio da vibrazioni trasmesse al corpo intero agì pertanto come concausa, ancorché predominante (ha avuto anche rilievo nelle manifestazioni che condussero all'intervento chirurgico del 2015) della patologia rachidea lombare descritta. Il mancato riconoscimento del nesso causale non è pertanto accettabile né condivisibile.
La patologia denunciata e per cui è causa può ragionevolmente ascriversi, quantomeno a titolo concausale prevalente, a noxa lavorativa.
Il pregiudizio del rachide con riferimento alla voce 193 delle tabelle allegate al D.M del 12/07/2000 ed avuto conto del quadro disfunzionale odierno e delle risultanze delle indagini strumentali in atti (valutando altresì
l'incidenza nel determinismo della menomazione certamente maggiore di quella che si andrà a valutare della predisposizione individuale) può farsi pari al 6%(sei per cento)>>.
7. Pertanto, non sussistendo motivi per discostarsi dalle conclusioni dell'ausiliario, conclusioni non contestate dalle parti, deve riconoscersi il diritto del ricorrente all'indennizzo in capitale ex art. 13 comma 2 lettera a) del D.Lg.
23/2/2000 n. 38 in ragione dell'accertato grado di invalidità permanente complessivo nella misura del 6% oltre interessi legali dal 121mo giorno successivo dalla domanda amministrativa del 21.2.2020.
8 Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo secondo gli importi medi previsti dal DM
55/2014 per le cause di previdenza senza istruttoria di valore accertato verosimilmente ricompreso (tenuto conto dell'età del soggetto e del grado di invalidità accertato) tra € 1100,00 ed € 5200,00 ridotti della metà ai sensi dell'art 4 comma 1 dello stesso decreto in ragione della non elevata complessità delle questioni di fatto e di diritto oggetto del giudizio e della contenuta attività istruttoria.
8.1 Le spese per la CTU medico-legale, liquidate con separato decreto, sono poste definitivamente a carico dell' CP_1
PQM
Il Tribunale definitivamente pronunciando, ogni altra istanza o eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- accerta e dichiara l'origine professionale della malattia (spondilodiscoartrosi lombare con protusioni discali multiple) denunciata da in data 21.2.2020 con danno biologico pari al 6% e per l'effetto Parte_1
3 - condanna l al pagamento a favore di dell'indennizzo art ex art. 13 comma d. lgs 38/2000 in CP_1 Parte_1 ragione dell'accertato grado di invalidità permanente complessivo nella misura del 6% oltre interessi legali dal 121mo giorno successivo alla domanda amministrativa del 21.2.2020;
- condanna l al pagamento a favore del procuratore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario di € 1310,00 per CP_1 compensi professionali, € 43,00 per spese esenti, oltre 15% rimborso spese forfettario, Iva e Cpa;
- pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU liquidate con separato decreto;
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Livorno, 27 marzo 2025
Il Giudice dott.ssa Federica Manfré
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