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Sentenza 31 luglio 2025
Sentenza 31 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 31/07/2025, n. 701 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 701 |
| Data del deposito : | 31 luglio 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI SALERNO
SECONDA SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Salerno, riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei IGg.
Magistrati:
dr. Vito COLUCCI Presidente
dr.ssa Maria Assunta NICCOLI Consigliere Relatore
dr.ssa Rosa D'APICE Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio civile di 2° grado iscritto al n. 1245 del ruolo generale dell'anno 2023
TRA
Parte_1
rappresentata e difesa dall'avv. Simona Maraio in virtù di procura su foglio separato allegato all'atto di appello
APPELLANTE
E
in persona del Sindaco p.t. Controparte_1
rappresentato e difeso dall'avv. Maria Nigro in virtù di procura su foglio separato allegato alla comparsa di costituzione in appello
1 APPELLATO
avente ad oggetto: Appello avverso la sentenza del Tribunale di Salerno n. 1987/2023
pubblicata il 05/05/2023 (Responsabilità ex art. 2043 c.c.)
sulle conclusioni rassegnate dalle parti nelle note scritte depositate nei termini concessi dal C.I. ai sensi dell'art. 352 cpc
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione del 20/11/2017 , premesso che il terremoto del Parte_1
1980 aveva reso inagibile l'immobile di sua proprietà acquistato con atto di compravendita del 17/10/1973 e sito in Colliano (SA) alla Via Costa, distinto al NCEU
alla partita 953 foglio 10 n. 331/8- partita 2313 foglio 10 n. 311/1; che in seguito all'evento sismico il Comune di , con atto della Giunta Municipale n. 126 del CP_1
30/03/1990, era entrato nel possesso dell'immobile dissestato e le aveva assegnato definitivamente l'appartamento sito al Piano di Zona Vignali n. 72, individuato nel
Catasto Fabbricati al foglio 18, Particella 1157, Sub. 34, Cat. A/4, c.l. 3 vani 4,5; che successivamente essa attrice era stata costretta a lasciare l'appartamento assegnatole in virtù dell'ordinanza n. 42 del 20/10/2015 con cui l'Ente pubblico aveva inibito l'uso dell'intera palazzina in cui esso era ubicato;
che di conseguenza essa attrice, nelle more della messa in sicurezza dell'edificio, era stata costretta a cercare un nuovo alloggio insieme al marito , affetto da varie patologie;
che vani erano stati Parte_2
i tentativi di conoscere lo stato di avanzamento dei lavori di sistemazione della palazzina come ed inevase erano rimaste le richieste di accesso agli atti;
che in data
20/07/2016 aveva presentato istanza per essere reintrodotta quanto prima nell'abitazione o, in alternativa, ove ciò non fosse stato possibile, di essere temporaneamente immessa,
unitamente al suo nucleo familiare, in altro appartamento recante le medesime caratteristiche di quello ab origine assegnatole;
che a fronte di tale ultima sollecitazione l'Arch. Giudice, responsabile dell'Area Tecnica del , le aveva Controparte_1
2 comunicato che le tempistiche necessarie per l'ultimazione del progetto di consolidamento strutturale in corso non erano precisamente quantificabili ma piuttosto erano caratterizzate da notevole aleatorietà; che il contegno assunto dal ed il CP_1
suo cattivo operato violavano la Legge n. 219/81, le norme sull'edilizia pubblica, la
Legge n. 883/1982 e diritti costituzionalmente garantiti che impongono ad ogni
Amministrazione le regole della 'buona amministrazione' e dei principi generali di comportamento, quali la perizia, la prudenza, la diligenza e la correttezza;
che la condotta dell'Ente pubblico aveva causato ad essa attrice sia danni patrimoniali che danni non patrimoniali anche alla salute;
che alcun riscontro aveva avuto la formale diffida inviata il 28/06/2017 al conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di CP_1
Salerno il , in persona del Sindaco p.t., al fine di sentir così Controparte_1
provvedere: “in via principale, a) Accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità del
nella determinazione dei danni provocati alla IG.ra Controparte_1 Pt_1
, da determinarsi in corso di causa;
b) Per l'effetto, disporre la reintegrazione
[...]
(in forma specifica o generica) mediante condanna del , in persona Controparte_1
del Sindaco pro tempore: qualora fosse ripristinata l'agibilità dell'appartamento per
cui è causa, 1. all'immediata reintroduzione della IG.ra e del suo Parte_1
nucleo familiare, ad oggi costituito dal marito IG. Parte_2
nell'appartamento sito al Piano di Zona Vignali, riferimento civico n. 72, individuato al
Catasto fabbricati al foglio 18, Particella 1157, Sub 34, Categoria A/4, c.l. 3 vani 4,5;
ovvero, in subordine, perdurando lo stato di inagibilità dell'appartamento de quo, 2.
all'assegnazione a favore della IG.ra e del suo nucleo familiare di Parte_1
altro appartamento idoneo che presenti le medesime caratteristiche di quello oggetto di
sgombero; ovvero, in via ulteriormente subordinata, in caso di impossibilità
comprovata delle suddette forme di reintegrazione;
3. al risarcimento in favore della
IG.ra di tutti i danni subiti (lucro cessante e danno emergente) Parte_1
3 mediante corrispondente controvalore economico (da quantificarsi in corso di causa,
anche attraverso CTU che fin da ora si richiede); c) Condannare il Controparte_1
al risarcimento di tutti i danni patiti e patendi, patrimoniali e non patrimoniali, oltre gli
interessi legali dal dovuto al soddisfo e rivalutazione monetaria, nonché ogni altra
spesa successiva occorrenda (da quantificarsi in corso di causa, anche attraverso CTU
che fin da ora si richiede); d) Condannare il convenuto al Controparte_1
pagamento delle spese e competenze di lite, con attribuzione al sottoscritto procuratore
antistatario.”.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva il in persona del Controparte_1
Sindaco p.t., che in via preliminare ed assorbente eccepiva il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice amministrativo ravvisandosi nell'emissione dell'ordinanza cautelare di sgombero n. 42/2015 l'esercizio del potere autoritativo cui corrispondeva, in capo all'attrice, di una situazione giuridica soggettiva qualificabile come interesse legittimo;
l'inammissibilità della domanda di reintegrazione nel possesso
Pa nei confronti della la carenza di legittimazione del Comune essendo legittimato il
Sindaco quale Ufficiale di Governo, che aveva emesso l'ordinanza contingibile ed urgente.
Nella prima memoria ex art. 183,co.6,cpc, l'attrice in replica alla comparsa di risposta,
contestava la ricostruzione giuridica fatta dal negava di aver avanzato CP_1
domanda di reintegrazione nel possesso dell'immobile assegnato;
evidenziava di non aver mai inteso sindacare l'opportunità dell'ordinanza di sgombero né la lentezza dei lavori di ripristino;
chiariva che la domanda era finalizzata ad ottenere la tutela risarcitoria del suo diritto di assegnazione dell'immobile o in forma specifica - mediante reintroduzione nell'appartamento, laddove fosse stata ripristinata l'agibilità, o la sostituzione con altro idoneo – o per equivalente giacché l'ordinanza di sgombero non aveva revocato il suo diritto all'assegnazione dell'alloggio; contestava la condotta
4 illecita del che, a fronte di un problema geologico sul Piano di Zona Vignali CP_1
che si era evidenziato sin dal 2009, dopo aver ricevuto il progetto esecutivo per l'intervento di messa in sicurezza, non aveva provveduto a finanziare l'opera e aveva affidato ad un'impresa opere di manutenzione straordinaria che non avevano sortito alcun effetto sicché, con l'aggravarsi del fenomeno di 'cinematismo', aveva dovuto emettere l'ordinanza di sgombero a tempo indeterminato nelle more della messa in sicurezza;
evidenziava che, non risultando essere stato predisposto alcun progetto strutturale dei fabbricati del Piano di Zona Vignali, al Comune non restava che provvedere ad una nuova sostituzione ovvero al risarcimento dei danni. Con la successiva memoria l'attrice contestava pure l'eccezione di carenza di legittimazione passiva del all'uopo ribadendo che l'oggetto del giudizio non era il sindacato CP_1
di legittimità dell'ordinanza di sgombero del 20/10/2015 ma il risarcimento del danno cagionato dal per la violazione degli obblighi derivanti dall'assegnazione CP_1
definitiva dell'immobile di via Vignali ai sensi della Legge n. 219/1980
La causa, trattata con l'espletamento della prova per testi e con l'ordine al convenuto ex art. 210 cpc di esibire il Progetto di Piano di Zona Vignali, all'udienza del 19/01/2023
veniva trattenuta in decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 cpc.
Con sentenza n. 1987/2023, pubblicata il 05/05/2023, il Tribunale di Salerno,
qualificata la domanda come di reintegrazione nel possesso dell'immobile sul presupposto della illegittimità dell'ordinanza di sgombero e ritenuto che il danno preteso dall'attrice fosse riconducibile all'esercizio del potere autoritativo della pubblica
Amministrazione che si era manifestato con un'ordinanza che sostanzialmente aveva revocato l'assegnazione, dichiarava la carenza di giurisdizione del Giudice Ordinario in favore del Giudice Amministrativo, assegnava all'attrice il termine di 90 giorni per riassumere la causa dinanzi al giudice munito di giurisdizione e compensava integralmente le spese del giudizio.
5 Con atto di citazione notificato l'1/12/2023 ha impugnato la Parte_1
sentenza innanzi a questa Corte per ottenerne la riforma integrale e, per l'effetto,
sentir così provvedere: “In via principale e nel merito1) accogliere l'appello,
riconoscere sussistente la giurisdizione ordinaria negata dal primo giudice e riformare
la sentenza n. 1987/2023 del 05/05/2023, resa dall'Ill.mo Tribunale di Salerno, in
persona del Giudice, Dott.ssa Ferrara Valentina, nel procedimento iscritto al n.
10581/2017 di R.G., rigettando le domande e le eccezioni proposte dalla P.A. appellata
ed accogliendo tutte le conclusioni formulate in primo grado dalla IG.ra Pt_1
, appresso riportate e trascritte: “In via principale, a) Accertare e dichiarare
[...]
l'esclusiva responsabilità del nella determinazione dei danni Controparte_1
provocati alla IG.ra , da determinarsi in corso di causa;
b) Per Parte_1
l'effetto, disporre la reintegrazione (in forma specifica o generica) mediante condanna
del in persona del Sindaco pro tempore: qualora fosse Controparte_1
rispristinata l'agibilità dell'appartamento per cui è causa, 1. all'immediata
reintroduzione della IG.ra e del suo nucleo familiare, ad oggi Parte_1
costituito dal marito IG. , nell'appartamento sito al Piano di Parte_2
Zona Vignali, riferimento civico n. 72, individuato del Catasto fabbricati al foglio 18,
Particella 1157, Sub 34, Categoria A/4, c.l. 3 vani 4,5; ovvero, in subordine,
perdurando lo stato di inagibilità dell'appartamento de quo, 2. all'assegnazione a
favore della IG.ra e del suo nucleo familiare di altro appartamento Parte_1
idoneo che presenti le medesime caratteristiche di quello oggetto di sgombero;
ovvero,
in via ulteriormente subordinata, in caso di impossibilità comprovata delle suddette
forme di reintegrazione, 3. al risarcimento in favore della IG.ra di Parte_1
tutti i danni subiti (lucro cessante e danno emergente) mediante corrispondente
controvalore economico”; In ogni caso 2) condannare il al Controparte_1
6 pagamento delle spese e delle competenze professionali del doppio grado di giudizio,
con distrazione in favore del sottoscritto procuratore anticipatario.”
Si è costituito il che ha resistito ai motivi di impugnazione ed ha Controparte_1
concluso per il rigetto dell'appello e conseguente conferma della sentenza n. 1987/2023,
con vittoria di spese.
Successivamente, il C.I. ha concesso i termini di cui all'art. 352 cpc per la precisazione delle conclusioni ed il deposito degli scritti conclusionali ed ha rinviato la causa all'udienza del 3/04/2025. Con ordinanza del 10/04/2025, sulle note scritte inviate dalle parti ai sensi dell'art. 127 ter cpc, ha infine rimesso la causa al Collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. ha impugnato la sentenza articolando tre motivi di appello. Parte_1
Con il primo motivo – Nullità della sentenza di primo grado per sussistenza della
giurisdizione ordinaria negata dal primo Giudice – l'appellante contesta la declaratoria di difetto di giurisdizione del Giudice Ordinario. Deduce che la domanda proposta in primo grado non era diretta ad impugnare e/o contestare l'ordinanza cautelare di sgombero ma era vòlta soltanto a promuovere un'azione risarcitoria del diritto soggettivo leso in seguito all'inadempimento degli obblighi cui il era tenuto in CP_1
conseguenza dell'assegnazione dell'immobile di via Vignali. Contesta, pertanto, la decisione nella parte in cui il Giudice ha qualificato la richiesta avanzata da essa attrice come domanda di reintegra, erroneamente individuando nell'ordinanza n. 42/2015 il
“supposto atto di spoglio”. A supporto del motivo richiama la giurisprudenza della
Suprema Corte ( cfr. Cass. 2022/5032) che ha confermato la pronuncia di merito della
Corte di Appello di Salerno applicando il principio per cui “ai fini della determinazione
della giurisdizione, dovendosi - per pacifica giurisprudenza di questa Corte - porre
riferimento al criterio del c.d. petitum sostanziale, nel caso in esame si desume
7 chiaramente che la domanda era stata proposta dagli originari attori (…) per ottenere
il riconoscimento del loro diritto a divenire titolari (indipendentemente dalla necessità
o meno della sussistenza di altre condizioni di legge) dell'alloggio( …)senza, quindi,
che sia venuto in rilievo alcun profilo relativo alla impugnazione di provvedimenti
amministrativi o a motivi di contestazione sull'esercizio del potere pubblicistico del
(per opportuni riferimenti cfr. Cass. S.U. n.2063/2003, n. Parte_4
3623/2012). Da qui l'affermazione della sussistenza del giudice ordinario in relazione
alla controversia in questione”.Chiede, quindi, che sia dichiarata la nullità della sentenza impugnata e che, in accoglimento dell'appello, sia riconosciuta come sussistente la giurisdizione del Giudice Ordinario negata in primo grado.
Con il secondo motivo – Non corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato –
l'appellante lamenta la violazione dell'art. 112 cpc da parte del primo Giudice il quale,
adottando la decisione di diniego di giurisdizione, ha di fatto omesso di pronunciarsi sulle domande proposte così contravvenendo il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato con conseguente nullità della sentenza.
Con il terzo ed ultimo motivo – Omessa o insufficiente motivazione della sentenza – la si duole che il Giudice di prime cure, nel tentativo di supportare la statuizione Pt_1
resa, sia ricorso ad un ragionamento apodittico e contraddittorio, del tutto privo di argomentazioni logiche e coerenti, così disattendendo al proprio obbligo motivazionale,
ponendo in essere una motivazione apparente, che determina l'inevitabile ed ulteriore nullità della sentenza impugnata. Richiama, a tal proposito, il principio espresso da ultimo dalla Suprema Corte con la sentenza n. 6610/2022, secondo cui: “La motivazione
è solo apparente, e la sentenza è nulla perché affetta da error in procedendo,
allorquando, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il
fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obiettivamente inidonee a
far conoscere il ragionamento seguìto dal giudice per la formazione del proprio
8 convincimento, cioè tali da lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più
varie, ipotetiche congetture” (cfr. Cass. 28995/2021,Cass. 16159/2018, Cass.
9957/2018, Cass. 14430/2017, Cass. 766/2017, Cass. 22232/2016, Cass. 21261/2016).
2. L'appello va accolto.
2.1. Il primo ed il terzo motivo, che vanno esaminati congiuntamente in quanto
strettamente connessi, sono fondati.
2.1.1. Rileva la Corte che ha proposto una domanda che, come Parte_1
originariamente articolata nell'atto di citazione, poteva far dubitare dell'effettivo motivo di doglianza e della conseguente giurisdizione del giudice adìto giacché l'attrice, dopo aver richiamato in fatto l'ordinanza n. 42 del 20/10/2015 con la quale il Sindaco di in via d'urgenza aveva inibito all'uso l'intera palazzina comprensiva CP_1
dell'immobile a lei assegnato dopo l'acquisizione da parte del dell'edificio di CP_1
sua proprietà danneggiato gravemente dal sisma del 1980, lamentando di essersi più
volte rivolta all'Amministrazione Comunale per conoscere lo stato dei lavori di ripristino del fabbricato senza mai ottenere risposta, che le richieste di accesso agli atti erano rimaste inevase e che vana era stata la formale diffida inviata all'Amministrazione
a provvedere “alla sua immediata reintroduzione in modo definitivo, unitamente al
proprio nucleo familiare, nell'abitazione ab origine assegnata, ovvero, in alternativa e
solo ove ciò non fosse ancora possibile, alla immissione immediata degli stessi nella
disponibilità di altro appartamento che presenti le medesime caratteristiche di quello
assegnato ovvero al risarcimento dei canoni di locazione (€. 250,00 mensili) versati a
partire dal mese di dicembre 2015 e fino all'effettivo soddisfo”, ha dedotto in diritto
l'“illegittimità ed incostituzionalità del contegno assunto dal ” per: Controparte_1
Violazione Legge 219/1981 ( “L'istante, in qualità di assegnataria dell'immobile de quo, aveva ed
ha diritto ad essere aggiornata sullo stato dei lavori, ad essere reintrodotta assieme al proprio nucleo
familiare nell'appartamento di assegnazione e, qualora ciò non fosse possibile, all'assegnazione
9 alternativa, di un immobile idoneo e che presenti le stesse caratteristiche di quello di cui all'atto della
Giunta Municipale n. 216 del 30/03/1990. Ebbene, il Comune di , in palese dispregio delle CP_1
norme di legge, ha illegittimamente impedito alla IG.ra di conoscere lo stato dei lavori e Pt_1
prendere visione della relativa documentazione, di godere dell'immobile in assegnazione anche
mediante sostituzione con altro appartamento e, insistendo nel proprio comportamento omissivo,
vanificando così l'operato precedentemente posto in essere in esecuzione della Legge 14/05/1981 n. 219
e succ. mod., ha impedito alla titolare del diritto il godimento della cosa oggetto dello stesso, provocando
ingenti danni alla sfera patrimoniale e non patrimoniale della odierna attrice.”);
Violazione di norme di edilizia pubblica (“Non è dato sapere perché l'Amministrazione di
, Ente preposto alla tutela e protezione del cittadino, si sia fatta carico di una così indiscutibile e CP_1
crudele ingiustizia ai danni della IG.ra , prolungata fino ai nostri giorni, con l'omissione di Pt_1
qualsiasi provvedimento idoneo a tutelare l'odierna ricorrente.(…) il convenuto ha assunto un CP_1
contegno manifestamente colposo e contra jus in totale dispregio della normativa in materia di edilizia
pubblica, la quale - come noto - riconosce e mira a garantire i diritti dell'assegnatario ad abitare
nell'alloggio a tempo indeterminato e a poter cambiare alloggio se quello ottenuto non è più
adeguato.”);
Violazione di legge - Legge 29 novembre 1982, n. 883 (“Il cattivo operato
dell'Amministrazione di si pone chiaramente in contrasto anche con quanto stabilito dalla CP_1
Legge 29 novembre 1982, n. 883 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 1 ottobre
1982, n. 696), recante misure urgenti per l'accelerazione dell'opera di ricostruzione nelle zone colpite dal
terremoto del novembre 1980 e del febbraio 1981.Come noto, la legge in questione, infatti, prevedeva un
apposito fondo destinato a sovvenzionare i comuni colpiti dal sisma (…)A tal riguardo, però, la
situazione del Piano di zona Vignali evidenzia una mala gestione delle risorse in questione(…) Ad
attestare la gravità della situazione vi è anche il rapporto di intervento dei Vigili del Fuoco – Comando
Provinciale di - del 16/10/2015, secondo il quale la causa di dissesto della palazzina n. 6 e Pt_4
dell'appartamento in oggetto è da attribuirsi ad un “fenomeno franoso in atto con lo scivolamento verso
valle dell'intera unità abitativa” - Alla luce di tali considerazioni sorgono seri dubbi in merito
all'opportunità di utilizzare il Piano Vignali per la costruzione delle palazzine in questione e
sull'originaria idoneità di tale zona ad essere utilizzata a tale scopo. Ancora, l'illiceità insita nel
comportamento della p.a. di è evidente anche in relazione all' "Art.
3-undecies. - Per la CP_1
10 sistemazione delle famiglie delle provincie di Avellino, Potenza e , abitanti all'epoca del sisma in Pt_4
case sparse, demolite o dichiarate inagibili, per le quali non vi sia stata concessione di contributo per la
ricostruzione o per la riparazione e per programmi urgenti di edilizia scolastica, il comune interessato,
d'intesa e con l'autorizzazione del Ministro per il coordinamento della protezione civile, a valere sui
fondi assegnati dal ai sensi dell'art. 3 della legge 14 maggio 1981, n. 219, è autorizzato a Pt_5
provvedere, nelle forme più idonee”. E non sfuggirà all'Ill.mo Giudice adito che il contegno
irresponsabilmente tenuto dall'Amministrazione convenuta non può di certo qualificarsi come condotta
idonea nel senso inteso dalla norma! Infatti, il che avrebbe dovuto fronteggiare lo Controparte_1
stato di emergenza e garantire gli assegnatari degli alloggi sgomberati con ordinanza n. 42 del
20/10/2015 da ulteriori danni che potessero subire, fornendo loro la disponibilità di un altro
appartamento, è rimasto assolutamente e colpevolmente INERTE. Pertanto, l'odierna attrice si ritrova
oggi con un diritto di assegnazione privo di contenuto, in quanto l'immobile oggetto del suo diritto è
stato, dalla stessa Amministrazione che lo ha concesso, inibito all'uso cui era destinato, dovendosi
sobbarcare per giunta anche i costi di conduzione dell'immobile che da sola ha dovuto procurarsi”);
Violazione di diritti costituzionalmente garantiti( “Per mero tuziorismo, si ricorda altresì che il
comportamento del convenuto ha causato all'odierna comparente non trascurabili conseguenze CP_1
lesive di diritti costituzionalmente garantiti(…)” la condotta commissiva o omissiva è fonte di
responsabilità ai sensi della citata norma quando è configurabile in capo al responsabile un obbligo
giuridico di impedire l'evento dannoso, che può nascere oltre che da una norma di legge, anche da una
specifica situazione che esiga una determinata attività a tutela di un diritto altrui. L'Ill.mo Giudice adito,
pertanto, non potrà non rilevare la indubbia configurabilità dell'evento dannoso e ingiusto, giacché la
ricorrente, assegnataria di un alloggio popolare in virtù di atto della Giunta Municipale n. 216 del
30/03/1990, è stata dal medesimo Ente – che inizialmente l'aveva messa nella disponibilità della cosa
oggetto del suo diritto - di fatto privata della possibilità di goderne”),
e, sulla base di siffatte articolate doglianze, ha rassegnato le conclusioni che sono state sopra riportate.
A fronte dell'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dal che aveva CP_1
inteso la domanda come diretta ad impugnare l'ordinanza del Sindaco ovvero ad ottenere la reintegrazione nel possesso dell'immobile, nella prima memoria ex art. 183
11 cpc la ha chiarito di non aver fatto richiesta di reintegrazione nel possesso e di Pt_1
non aver “mai sindacato l'opportunità dell'ordinanza di sgombero. Controverso nel
presente giudizio è il diritto di assegnazione della IG.ra , leso dal mancato Pt_1
attivarsi del Comune impedendole di esercitare il proprio diritto, assieme al coniuge
con lei convivente e peraltro affetto da un quadro patologico seriamente compromesso,
non adempiendo agli obblighi assunti con l'atto di assegnazione a titolo definitivo
mediante la garanzia di un immobile idoneo all'assegnazione, sia esso originario o
sostitutivo”, aggiungendo di prospettare “l'illiceità della condotta del CP_1
che, a fronte della mancanza di un progetto di ristrutturazione del fabbricato
[...]
del Piano di zona Vignali, in cui si trovava l'appartamento a lei assegnato, non aveva
posto in essere alcuna condotta idonea alla sistemazione di essa attrice” .
2.1.2. Con la sentenza impugnata il Tribunale, nonostante la specificazione fatta dall'attrice nella memoria illustrativa e poi riportata nella comparsa conclusionale, dopo aver richiamato il consolidato principio espresso dalla giurisprudenza di legittimità
secondo il quale la giurisdizione va verificata alla luce del c.d. petitum sostanziale,
ovvero della natura della posizione giuridica dedotta in giudizio, da individuarsi alla luce dei fatti allegati, ha affermato la giurisdizione del GA “in relazione alla domanda
di reintegra proposta nei confronti del in quanto l'ordinanza contingibile e CP_1
urgente n. 42/2015, supposto atto di spoglio, è stata emessa dal Sindaco del CP_1
. E' proprio la predetta ordinanza, peraltro non impugnata, il provvedimento
[...]
amministrativo immediatamente lesivo e generatore del danno (…).Il danno che alla
sarebbe derivato, per come prospettato, promana dall'ordinanza adottata dal Pt_1
Sindaco riconducibile ad un concreto esercizio del potere autoritativo che si è
manifestato con l'adozione dell'ordinanza stessa con la quale l'amministrazione ha
sostanzialmente revocato l'assegnazione (provvedimento ampliativo) in ragione di una
nuova ponderazione di opportunità nel perseguimento del pubblico interesse
12 rappresentato dalla tutela della incolumità dei cittadini. La domanda principale
proposta al Tribunale volta ad ottenere la reintegra nel possesso dell'immobile
originariamente assegnato - ove possibile - ovvero in altro immobile richiede - di fatto -
al G.O. una valutazione di illegittimità dell'atto amministrativo che ad oggi, in
mancanza di tempestiva impugnazione, è ancora valido, efficace e produttivo di effetti.
La domanda sarebbe dovuta essere proposta dinanzi al G.A. venendo in rilievo una
controversia tra amministrato e pubblico potere, nella quale si richiede la tutela della
situazione giuridica soggettiva mediante il ripristino della legalità dell'azione
amministrativa, legalità che pertanto può e deve essere processualmente perseguita
entro e non oltre il perimetro dato dalle esigenze di tutela giurisdizionale dei cittadini
dinanzi al G.A.”
2.1.3. La decisione è evidentemente errata nell'interpretazione della domanda e contiene una motivazione generica, che non tiene conto della vicenda in fatto.
Ritiene la Corte che l'attenta disamina dell'atto introduttivo del giudizio e quanto specificato nella successiva memoria illustrativa consentono di affermare che,
contrariamente a quanto si legge nella sentenza, l'appellante non ha inteso introdurre nei confronti del una domanda di reintegrazione conseguente ad uno Controparte_1
spoglio realizzato attraverso l'ordinanza di sgombero emessa d'urgenza dal Sindaco né
ha in alcun modo contestato la legittimità dell'ordinanza urgente, ma ha invece inteso far accertare dal Giudice l'illecito comportamento dell'Amministrazione che aveva omesso di adottare le iniziative necessarie a consentirle di far rientro nell'appartamento che le era stato originariamente assegnato, ovvero, laddove i lavori di ripristino non fossero stati completati, di assegnarle un altro appartamento analogo, per risolvere la situazione in cui ella si era venuta incolpevolmente a trovare a seguito delle problematiche strutturali dell'edificio fatto realizzare dal CP_1
13 Il comportamento omissivo contestato all'Ente pubblico, che si è difeso in giudizio limitandosi ad eccepire il difetto di giurisdizione del TO e l'inammissibilità della domanda senza sollevare alcuna contestazione sulla fondatezza nel merito dell'avversa pretesa, è pertanto chiaramente lesivo del diritto soggettivo ad una sistemazione abitativa che con la delibera di Giunta n. 216 del 30/03/1990 il Controparte_1
aveva riconosciuto al nucleo familiare della appellante a fronte dell'acquisizione dell'immobile di sua proprietà alla via Costa, gravemente danneggiato dal sisma del
1980, da parte dell'odierno appellato ai sensi dell'art. 35 dLgs n. 76/1990.
Costituisce infatti un principio da tempo consolidato nella giurisprudenza delle Sezioni
Unite , espresso a proposito dell'assegnazione di alloggi di edilizia economica e popolare ma senz'altro applicabile anche alla vicenda che ci occupa, quello secondo il quale “In materia di edilizia residenziale pubblica, a seguito della sentenza della Corte
costituzionale n. 204 del 2004, che ha dichiarato la parziale incostituzionalità dell'art.
33 d.lgs. 31 marzo 1998, n. 80, come sostituito dall'art. 7, lettera a), della legge 21
luglio 2000, n. 205, è necessario tenere distinta la prima fase, antecedente
all'assegnazione dell'alloggio, di natura pubblicistica, da quella successiva
all'assegnazione, di natura privatistica, nella quale la posizione dell'assegnatario
assume natura di diritto soggettivo, dovendosi attribuire alla giurisdizione del giudice
amministrativo le controversie attinenti a pretesi vizi di legittimità dei provvedimenti
emessi nella prima fino all'assegnazione, mentre sono riconducibili alla giurisdizione
del giudice ordinario le controversie in cui siano in discussione cause sopravvenute di
estinzione o di risoluzione del rapporto. Appartiene, pertanto, alla giurisdizione del
giudice ordinario la controversia avente ad oggetto la decadenza dall'assegnazione
dell'alloggio, correlata non già ad un'asserita (nuova) valutazione dell'interesse
pubblico a mantenerla, bensì all'avvenuto accertamento della carenza del requisito
dell'impossidenza e/o del superamento dei limiti reddituali, quale previsto dalla legge
14 (nella specie della Regione Lazio) per il diritto alla conservazione dell'alloggio, e
perciò costituente atto con valenza dichiarativa incidente su una posizione di diritto
soggettivo dell'assegnatario, rientrante nella seconda delle menzionate fasi del
rapporto intercorrente con l'ente pubblico” ( cfr. Cass. SU 2011/29095; ma v. pure ex
plurimis, SU 2006/10711; 2007/755 per un caso di decadenza per non essersi l'assegnatario presentato alla stipula del contratto;
2013/22957 e 2021/4366 per casi di revoca per superamento di limiti reddituali).
La controversia introdotta da rientra pertanto nella giurisdizione del Parte_1
Giudice Ordinario.
Peraltro, per completezza va altresì rilevato che, contrariamente a quanto ritenuto dal primo Giudice, con l'ordinanza di sgombero l'Amministrazione non aveva
”sostanzialmente revocato l'assegnazione in ragione di una nuova ponderazione di
opportunità nel perseguimento del pubblico interesse rappresentato dalla tutela della
incolumità dei cittadini “( cfr. sentenza pag. 5), e ciò in quanto, in disparte il rilievo che non è configurabile una revoca implicita dell'assegnazione di un immobile, il Sindaco,
nell'adozione dell'ordinanza contingibile ed urgente ex art. 50 dLgs n. 267/2000, aveva disposto esclusivamente lo sgombero della palazzina per ragioni di pubblica incolumità
ma non avrebbe potuto giammai revocare l'assegnazione “sulla base di una nuova valutazione del pubblico interesse”, non avendone il potere.
2.2. Il secondo motivo è assorbito.
3. La sentenza impugnata va pertanto riformata e per l'effetto, non essendo stata offerta dal la dimostrazione che l'immobile originariamente assegnato alla CP_1
sia stato ripristinato, in accoglimento della domanda subordinata l'Ente Pt_1
appellato va condannato ad assegnare alla appellante ed al suo nucleo familiare un appartamento avente le medesime caratteristiche di quello oggetto di sgombero.
15 4. La ( generica ) domanda di risarcimento danni di cui al punto 3 delle conclusioni non va esaminata in quanto proposta “in via ulteriormente subordinata”.
5. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo in applicazione dei parametri di cui al DM n. 55/2014 come aggiornati dal DM. n.
147/2022, con riferimento al valore della causa indeterminabile a complessità bassa,
negli importi minimi e per le fasi trattate.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Salerno, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto con citazione notificata l' 1/12/2023 da Parte_6
nei confronti del , in persona del Sindaco p.t., avverso la Controparte_1
Sentenza del Tribunale di Salerno n. 1987/2023 così provvede:
1) ACCOGLIE L'APPELLO e per l'effetto, in riforma della impugnata sentenza,
accoglie la domanda subordinata e condanna il ad assegnare Controparte_1
a ed al suo nucleo familiare un appartamento avente le Parte_1
medesime caratteristiche di quello oggetto dell'ordinanza di sgombero n.
42/2015 emessa nei suoi confronti dal Sindaco del;
Controparte_1
2) CONDANNA il al pagamento delle spese di giudizio, che, Controparte_1
liquida in favore di per il primo grado, in € 518,00 per spese Parte_1
ed € 3.809,00 per compenso e per questo grado in € 777,00 per spese ed €
3.473,00 oltre rimborso forfettario del 15% per spese generali, iva e cap, con attribuzione all'avv. Simona Maraio, che dichiara di averne fatto anticipo.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del 18 giugno 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
dr.ssa M. Assunta Niccoli dr. Vito Colucci
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